«Nei casi di omessa assistenza e di fuga in seguito ad incidente stradale, il comportamento tenuto dal soggetto agente assume rilevanza penale solo se e in quanto caratterizzato da dolo. Peraltro, l’accertamento della sussistenza dell’elemento soggettivo va compiuto in relazione alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dal soggetto agente al momento in cui pone in essere la sua condotta omissiva, per cui egli deve aver percepito non soltanto di avere causato un incidente, ma anche di avere arrecato un danno alle persone.
Se invece, la condotta del soggetto agente è stata determinata da negligenza, imperizia, imprudenza ovvero dall’inosservanza di norme, o se dipende dalla mancata percezione o conoscenza della situazione di fatto che sta alla base dell’obbligo di cui all’art. 189, comma 6 e 7 CdS, il fatto è penalmente irrilevante.»
Corte di Cassazione , sez. IV penale, 21 novembre 2005 n° 41661 RGCT 2006, 3.
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