giovedì 25 ottobre 2007

Un'Occhiata all'Estero: Paesi Bassi

(ASAPS) AMSTERDAM (PAESI BASSI), 25 ottobre 2007 – I Paesi Bassi stanno per approvare una nuova normativa per il rilascio della patente di guida: a partire dal prossimo gennaio, infatti, prevede una serie di restrizioni per i neopatentati, al fine di ridurre il crescente numero di incidenti tra i “novizi” del volante. La notizia, ripresa dal sito internet di CIECA (International Commission for Driver Testing), è stata annunciata alcuni giorni fa dal governo olandese, che ha improntato la riforma pensando ad un sistema di formazione del tutto nuovo: i candidati saranno formati e valutati – in sede di esame teorico e pratico – tenendo conto della necessità di impartire loro specifiche competenze in materia di conduzione autonoma, sottoponendoli a training di guida da soli a bordo, di pronto riconoscimento e valutazione dei pericoli, di guida in condizioni di traffico intenso e di una condotta rispettosa degli altri, anche in relazione al tipo di strada percorsa. Nel corso della prova su strada, il candidato non riceverà alcuna istruzione da parte dell’istruttore o dell’esaminatore, che ne valuterà dunque l’idoneità anche in relazione alla sua acquisita capacità in termini di sicurezza. Viceversa, per valutare la sua capacità di districarsi nel sistema viario, l’istruttore o l’esaminatore potranno chiedere all’aspirante guidatore di recarsi verso una destinazione conosciuta senza spiegare quale strada percorrere o perfino guidare seguendo le istruzioni di navigatore GPS, allo scopo di valutare l’adattabilità del giovanotto agli stimoli offerti dalle nuove tecnologie. Per quanto riguarda invece la teoria, gli istruttori dovranno mostrare per 8/10 secondi immagini fotografiche di situazioni a rischio ai discenti, allo scopo di ottenere risposte immediate circa la condotta reattiva: il candidato potrà ragionare su come si comporterebbe e motivare la propria scelta. Infine, gli esaminandi impareranno a rispettare l’ambiente, con uno speciale addestramento a mantenere una velocità target ideale, in maniera tale da limitare il consumo di carburante, le emissioni di polveri inquinanti e per ottenere un ampio margine di azione/reazione in caso di emergenza. Insomma, un corso interattivo, che esce dalla logica puramente nozionistica e si avvicina sempre più ai corsi seguiti dai piloti di aereo od elicottero, addestrati nei simulatori a fronteggiare ogni tipo di emergenza, sia questa un’avaria tecnica, una perturbazione o un attacco terroristico. La riforma, a differenza di quanto accaduto in Italia, è stata studiata a lungo, senza la fretta di adottare una soluzione esclusivamente politica all’emergenza “strada”, concordata insieme ad esperti e ricercatori, con il contributo delle scuole guida e degli stessi conducenti che si sono nel frattempo prestati a sperimentare la nuova filosofia pedagogica. Al termine del primo anno di sperimentazione, una speciale commissione tirerà le somme. (ASAPS)

Un'occhiata all'Estero: Francia

allarme dopo i gravi episodi che hanno coinvolto scuolabus
Incidenti stradali, la Francia corre ai ripari
Alcol e velocità i nemici. Tra le misure in esame l'etilotest a bordo e sanzioni penali per i trasgressori

Scossa per alcuni gravi episodi che hanno visto coinvolti scuolabus, la Francia sta correndo ai ripari. Solo nell’ultima settimana, nel nord est del paese, la Gendarmeria e la Polizia Nazionale hanno arrestato tre autisti in stato di ebbrezza, mentre lo scorso 8 ottobre quattro bambini erano rimasti seriamente feriti in un incidente stradale. La conducente dello scuolabus, sottoposta al test etilometrico, aveva evidenziato un tasso di 3,22 grammi di alcol per litro di sangue.

ETILOTEST - Così, gli Stati generali francesi hanno portato ad un livello più alto le soglie di attenzione e di allarme. «L'allarme è così forte – spiega Giordano Biserni, presidente dell'Asaps - da far scalare in testa agli ordini del giorno l’istituzione dell’obbligo di montare uno speciale etilotest su tutti i veicoli da trasporto pubblico (taxi compresi) e commerciali, in maniera tale da consentire l’avvio del motore solo in caso di soffiata analcolica».Quest'apparecchiatura è stata già sperimetata da alcune case automobilistiche, Saab e Nissan in testa. Un’altra rivoluzione francese in vista? «In effetti - prosegue Biserni - se da un lato i cugini transalpini possono dirsi soddisfatti, per quel che riguarda la sicurezza stradale, dei risultati ottenuti nel periodo 2001/2006 ( meno 42% della mortalità), dall’altro ci sono voluti i primi 7 mesi del 2007 per rintuzzare l’attacco di un’inaspettata recrudescenza della violenza sulle strade, che aveva visto il barometro della letalità tornare ad indicare la tempesta. Agosto e settembre hanno rimesso le cose a posto, ma è fin troppo chiaro che su questo fronte non può esserci tregua: i nemici pubblici numero uno sono, tra le cause, velocità e stato di ebbrezza, sia da alcolici che da sostanze stupefacenti».

VELOCITA' - Per quanto riguarda la velocità, i vari governi francesi che si sono succeduti dal 2001 ad oggi, hanno disseminato strade ed autostrade di migliaia di postazioni radar fisse, costringendo i conducenti, con pesantissime sanzioni penali, pecuniarie ed accessorie, ad alzare il piede dall'acceleratore. Sul fronte dell’alcol, invece, il dipartimento interministeriale della Sécurité Routière punta a raggiungere quota 10 milioni di controlli alcolemici all’anno, ma è opinione condivisa che su questo terreno le operazioni debbano essere diversificate: prevenzione e repressione, certezza della pena e condivisione della norma attraverso le campagne di sensibilizzazione.

AUTOTUTELA - Una terna di azioni già in atto, alle quali – sembra – sta per aggiungersene una quarta: l’autotutela. In effetti, per sapere se un conducente è idoneo psico-fisicamente alla guida quale miglior risposta di un test obbligatorio prima di accendere il motore e partire? La Prévention Routière, associazione francese che da molti anni realizza un quantitativo impressionante di materiale scientifico e proposte legislative, sostiene l’idea di dotare obbligatoriamente tutti bus ed autocarri di un dispositivo che impedisca di accendere il motore in caso di alito alcolico. Il segretario di stato ai Trasporti, Dominique Bussereau, avrebbe esternato la propria approvazione al progetto . Ma senza che se ne preveda un’estensione anche ai veicoli privati. «Non possiamo più attendere -, è l'opinione di uno dei principali ispiratori della proposta, il dottor Charles Mercier-Guyon, referente dell’associazione Prevenzione Stradale in Alta Savoia e primo sperimentatore del dispositivo -. È importante che si cominci proprio dotando i mezzi pubblici di questo sistema, a partire dagli scuolabus». I promotori dell’iniziativa citano fonti scientifiche e spiegano che con livelli alcolemici compresi tra 0,5 e 0,8 g/l, un conducente potrebbe non presentare i sintomi classici dell’ebbrezza, ma il rischio d’incidente al quale espone se stesso e gli altri è già elevatissimo: ipotizzando una persona di media corporatura, in buone condizioni di salute e di sesso maschile, il rischio è 5 volte più alto. La proposta, che ha incassato anche il parere favorevole della Federazione nazionale dei trasporti e dei viaggiatori, sarà discussa a novembre in occasione della prossima seduta del CISR, il Comitato interministeriale della Sicurezza Stradale. «In alcuni Stati – cobnclude Giordano Biserni - , il progetto è già in fase di realizzazione.

OLTREOCEANO - Negli Stati Uniti e in Canada, ad esempio, i governi federali sono da tempo in trattativa con le case automobilistiche per concordare tempi e modalità delle future dotazioni, mentre nello Stato australiano del Victoria i giudici obbligano i conducenti recidivi alla guida in stato di ebbrezza, o di superamento della soglia di 1,5 g/l rispetto al minimo che è di 0,8, a montare sui veicoli condotti un etilometro in grado di inibire l’accensione del propulsore in caso di assunzione di sostanze: la pena per chi non ottempera è la revoca definitiva della patente di guida.

Nestore Morosini
25 ottobre 2007
Corriere della Sera 25 ottobre 2007

mercoledì 24 ottobre 2007

Un'Occhiata all'Estero: Francia

PARIGI, 23 OTTOBRE 2007 – I risultati dell’ETSC (European Transport Safety Council) non lasciano spazio a dubbi: l’enfant prodige della sicurezza stradale europea è, insieme a Lussemburgo e Portogallo, la Francia. Oltralpe, dopo la scelta della linea dura, la Tolleranza Zero ripaga degli sforzi intrapresi, tanto che il ministro delle infrastrutture Jean-Luis Borloo ha già annunciato che, nel corso dell’Ottava Settimana della sicurezza stradale, saranno illustrate le strategie pensate per centrare questo nuovo obiettivo. Il suo paese, ne abbiamo dato notizia nei giorni scorsi riportando il bollettino PIN redatto dall’ETSC con il contributo dell’italiano Marco Popolizio, che ha analizzato il periodo 2001/2006, ha ottenuto il secondo miglior risultato europeo (-42%) – condividendolo con il Portogallo – dietro soltanto al Lussemburgo (-48%). In termini numerici, visto che la Francia registra ormai un numero annuale di vittime inferiore alle 5mila unità, il governo di propone di scendere sotto i 2.500 morti. Borloo ha gioco facile, potendo dimostrare che la Republique è riuscita a bloccare la recrudescenza registrata nei primi mesi dell’anno. In termini numerici, il terzo trimestre dell’anno è riuscito a riportare a livello zero la sinistrosità, visto che se nel primo semestre si erano toccate punte preoccupanti di violenza, il periodo tra luglio e settembre ha rimesso la palla al centro: 3.385 morti tra gennaio e settembre dello scorso anno, 3.382 nello stesso periodo 2007. Settembre, dati completi alla mano, ha invece evidenziato un calo del numero degli uccisi del 5,2% rispetto allo stesso mese del 2006 (403 vittime contro 425), con una diminuzione notevole anche sul fronte delle ospedalizzazioni per traumi legati alla strada (-2,8%). Crescono, invece, i feriti gravi: +3,1%. Il perché di questa apparente incongruenza è stata affidata agli esperti del dipartimento interministeriale della Sécurité Routière. “Progressi insufficienti”, dice Jean-Louis Borloo, che lancia la sfida per scuotere l’orgoglio dei francesi, oggi orgogliosi dei risultati sanciti nel rapporto PIN. (ASAPS)

Un'Occhiata all'Estero: Canada

(ASAPS) – A otto anni ha dimostrato la saggezza che a volte non hanno gli adulti. Un bimbo che viaggiava con il fratello minore di cinque anni e la madre ha avvertito il pronto intervento sostenendo che la donna stava guidando molto male e che la cosa “non lo faceva stare tranquillo”. Senza esitare ha composto il 911 (il nostro 113) della polizia di Vancouver con il suo cellulare e con una voce preoccupata ha segnalato la situazione di pericolo in cui si trovava insieme al fratello minore. La polizia è riuscita a individuare le vettura proprio mentre la madre guidatrice si fermava ad una caserma dei vigili del fuoco per dire che non si sentiva bene: aveva bevuto troppo. La donna, che aveva tolto il telefonino al bambino quando si era accorta delle telefonate del figlio al 911, è stata arrestata dalla polizia per guida in stato di ebbrezza. I due fratelli sono stati affidati ad una zia. (ASAPS)

Il Tutor Compie Un Anno

Il Tutor ha compiuto un anno. Auguri!
Nell'allegato in PDF che segue sono pubblicati i dati del funzionamento del Tutor nei suoi primi 12 mesi. Il "bambino" è cresciuto bene.
Le velocità medie nei tratti monitorati sono diminuite di 16 km/h, le velocità di punta sono diminuite di 23 km/h.
Ne è derivata anche una diminuzione delle infrazioni rilevate dal sistema in costanza di funzionamento sotto il controllo della Polizia Stradale.
Ma la cosa più importante è che le percentuali della sinistrosità, nei tratti sottoposti al controllo col misuratore delle velocità medie, sono crollate come le temperature di questi giorni di inizio autunno, in particolare i tassi di mortalità.
Questa è la migliore e più concreta risposta agli "esperti" che parlano sui giornali e alle radio, sostenendo che la velocità non è certamente la prima causa degli incidenti sulle strade, ridicolizzando quanti sostengono il contrario, come noi dell'Asaps.
I dati statistici del dopo Tutor dimostrano inequivocabilmente che abbiamo ragione. La velocità se non è la prima causa dell'incidentalità, è sicuramente la prima causa della mortalità (intendendola come causa di aggravamento delle conseguenze degli impatti).
Nei tratti sottoposti al controllo col Tutor - attivo su 1.120 km di carreggiate che diventeranno 1.700 entro la fine del 2008 - si è registrato un crollo del tasso di mortalità del 50,83%. Nella rimanente rete Aspi (Autostrade per l'Italia) la diminuzione è stata del 6,71%. Il tasso di feriti è diminuito del 34,75%, nella rimanente rete dell'11,44%
Allora diciamo agli esperti, tifosi della velocità, questi sono numeri non chiacchiere.

Giordano Biserni
Presidente Asaps


Nota: I tassi di sinistrosità, dei feriti e di mortalità, sono rapportati ad ogni milione di km percorsi sulla rete di Autostrade per l'Italia.

Consigli

Gli incidenti stradali, oltre che fonte di danni, disagi e lutti, costituiscono un fenomeno intorno al quale si muovono, costantemente, migliaia di miliardi di lire. Questa enorme quantità di denaro crea, inevitabilmente, fortissimi contrasti di interessi fra chi deve pagare i danni e chi deve ricevere il giusto risarcimento. Ma grande è la forza economica delle Società assicuratrici, che sono consociate in un Ente privato (A.N.I.A., Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici), dotato di vera potenza contrattuale. E debole è la posizione del danneggiato, poichè egli non è normalmente in grado di conoscere le numerose - e spesso contraddittorie - norme che regolano i suoi diritti e non è dunque nelle condizioni di farli valere in maniera efficace.
La persona che deve ricevere un risarcimento di danno, quindi, deve, frequentemente, percorrere un complesso e tortuoso itinerario per la tutela dei suoi diritti. Spesso, il danneggiato, prima di ottenere quanto gli compete, entra in contatto con svariati operatori il cui intervento, a vario titolo, si può rendere necessario: ad esempio autoriparatori, agenti assicurativi o loro collaboratori, periti, infermieri, medici, Agenti di Polizia, Carabinieri, commercialisti, consulenti di varia natura e numerosi altri. In alcuni casi questi operatori ritengono di poter consigliare al danneggiato il nominativo di uno Studio Legale cui rivolgersi per ottenere un giusto risarcimento ed una valida tutela difensiva. Ma il loro consiglio può rivelarsi errato, a volte perchè tende a favorire un professionista collegato per amicizia o parentela, indipendentemente dalla sua professionalità e competenza, a volte, più semplicemente, perchè è il frutto di scarsa conoscenza della materia.
La materia del risarcimento del danno, SPECIE DEL DANNO ALLA PERSONA, è materia delicatissima, di grande complessità e vastità, soggetta a frenetica evoluzione, che può essere conosciuta e trattata solo da professionisti legali che abbiano maturato una vasta esperienza ed una approfondita competenza nel settore. Si tratta di materia spessissimo sconosciuta, sia agli operatori intermedi di cui si è parlato sopra, sia, e soprattutto, ai cittadini che hanno subito un danno. Questi ultimi, per non correre il rischio di commettere irreparabili errori, hanno la necessità di affidare i loro interessi ad uno Studio Legale dotato di competenza specifica ed esperienza.

COME SCEGLIERE QUELLO GIUSTO?
Ecco alcune semplici regole:
- è prudente diffidare di chiunque, dopo un incidente, si mostri troppo insistente nel "consigliare" o nel "raccomandare" il nominativo di un legale, magari consegnandovi un biglietto da visita di "uno bravo";
- è altrettanto prudente diffidare di chiunque, mostrandosi improvvisamente premuroso nei vostri confronti, vi parli di "un nostro Avvocato" ovvero vi inviti a consegnargli i documenti ed i certificati del danno assicurandovi che, per il resto, "pensa a tutto lui";
- è consigliabile non firmare "deleghe" oppure "incarichi" in favore di professionisti che non vi vengano immediatamente e contestualmente fatti conoscere personalmente;
- è consigliabile, prima di conferire qualsiasi incarico, recarsi sempre di persona presso lo Studio Legale al quale ci si intende rivolgere, per poter verificare direttamente a chi si affidano i propri interessi;
- è consigliabile diffidare di chi dovesse addirittura promettere o garantire degli "anticipi" in denaro sulla futura liquidazione del danno: ciò, per gli Avvocati, o per chiunque sia ad essi collegato, è assolutamente proibito dal D.M. 05.10.1994 n. 585, che regola e stabilisce la Tariffa Forense nonchè dall'art. 35, comma secondo, del Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997, con le modificazioni introdotte il 16 ottobre 1999;
- è indispensabile accertarsi che la persona che viene qualificata, ovvero si autoqualifica, come "Avvocato" sia effettivamente iscritto nell'Albo degli Avvocati costituito presso ogni Tribunale d'Italia; tale accertamento è facile: basterà che facciate "clic" sul seguente COLLEGAMENTO, che vi condurrà al sito del Cassa Nazionale Forense, contenente l'elenco degli Avvocati italiani iscritti negli Albi. Qui dovrete ricercare la presenza del legale che Vi interessa attraverso l'Ordine (ogni Ordine corrisponde ad un Tribunale) in cui è, ovvero potrebbe, essere iscritto.
- Ricordate che chi si qualifica come "avvocato" senza esserlo commette il reato di "Usurpazione di titoli o di onori", previsto e punito dall'art. 498 del Codice Penale. Chi, poi, senza limitarsi alla sola qualifica, dovesse esercitare la professione di avvocato senza averne titolo commette il più grave reato di "Abusivo esercizio di una professione", previsto e punito dall'art. 348 del Codice Penale.
- E' utile tenere nel debito conto il fatto che, laddove per qualsiasi motivo circolano grandi somme di denaro, inevitabilmente nascono interessi e "business", i quali non sempre hanno a cuore la vostra migliore tutela.

Nell'anno 1985 il numero degli iscritti negli Albi di Avvocato in Italia ammontava a 48.325 professionisti. Nell'anno 2000, in conseguenza di una notevolissima attenuazione delle difficoltà di superamento dell'Esame di Stato per la ammissione all'esercizio della professione, risultano iscritti negli Albi oltre 110.000 Avvocati. Se si considera che, nel frattempo, la popolazione italiana non è certo aumentata (anzi!), non è difficile immaginare come tutto ciò abbia provocato una oggettiva difficoltà di reperimento di clientela ed abbia indotto molti professionisti a "sorvolare" su alcune norme dell'Ordinamento professionale e del Codice Deontologico Forense pur di "entrare nel mercato".
- Il principale settore di attività verso il quale hanno rivolto l'attenzione tali professionisti è proprio quello della infortunistica stradale e del risarcimento del danno, che viene spesso considerato un ambito in cui scorazzare facilmente senza tanto badare nè alle regole che disciplinano l'attività forense, né alla propria esperienza specifica nel settore, nè agli effettivi interessi dei danneggiati.
- In vero, alcuni Studi Legali - del tutto indipendentemente dalla loro specifica competenza in materia - hanno creato una vera e propria "rete", costituita da operatori di vario genere (in certi casi di veri e propri "faccendieri"), che hanno il preciso compito di "convincere" i danneggiati e di "indirizzarli" presso di loro. I "segnalatori", ovviamente, vengono ricompensati ed il loro compenso, potete starne certi, verrà, in tutto od in parte, in qualche modo da voi pagato. Gli Avvocati - o presunti tali - che adottano tali sistemi di "reclutamento" della clientela, commettono infrazione all'art. 19 del Codice Deontologico Forense, il quale, sotto la rubrica "Divieto di accaparramento della Clientela", recita testualmente come segue: "E' vietata l'offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti. L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi".

Analisi Fenomeno

Secondo la definizione data dall’Organizzazione mondiale della sanità, un incidente stradale è una scontro che avviene su una strada pubblica, che coinvolge almeno un veicolo e che può avere (ma non necessariamente) conseguenze sulla salute di chi vi è coinvolto.
Gli incidenti stradali rappresentano un problema di assoluta priorità per la sanità pubblica per l’alto numero di morti e di invalidità permanenti e temporanee che causano nel mondo. Agli enormi costi sociali e umani, si aggiungono quindi anche elevati costi economici, che rendono la questione della sicurezza stradale un argomento di enorme importanza per i dipartimenti di Prevenzione e i sistemi sanitari di tutti i Paesi.
La grande maggioranza degli incidenti gravi e di quelli mortali sono dovuti a una serie di comportamenti scorretti, principalmente eccesso di velocità, guida distratta e pericolosa, mancato rispetto della precedenza o della distanza di sicurezza, assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.

I fattori di rischio

Ci sono diversi fattori che possono contribuire al fenomeno degli incidenti stradali: il comportamento e lo stato psicofisico del conducente, le condizioni e la sicurezza dei mezzi di trasporto, la circolazione sulle strade e i pericoli legati al trasporto di prodotti pericolosi. Inoltre, possono incidere anche numerosi fattori umani, come aggressività, status sociale, uso inappropriato di bevande alcoliche e di farmaci, malattie, deficit della vista, uso di sostanze psicotrope, stress, affaticamento, uso di telefoni cellulari alla guida, mancato rispetto delle norme del codice della strada. Inoltre, il rischio può aumentare anche in caso di cattivo uso (o totale mancanza) dei dispositivi di sicurezza, soprattutto in ambiente urbano.
Tra i fattori di rischio legati allo stato del conducente si possono classificare quattro categorie particolarmente rilevanti poiché possono alterare lo stato di attenzione e di concentrazione del guidatore.
Alcol: è il fattore più rilevante nel caso di incidenti stradali gravi o mortali; il rischio di incidenti aumenta, in modo esponenziale, quando la concentrazione di alcol nel sangue raggiunge i 50 mg/100 ml. Inoltre, a parità di alcol ingerito, il rischio aumenta al diminuire dell’età del conducente e quanto minore è la frequenza di consumo abituale di sostanze alcoliche.
Stupefacenti: l’assunzione di sostanze come allucinogeni, anfetamine, cannabinoidi, cocaina, estasi, inalanti e oppiacei comporta un notevole aumento del rischio di incidente, specialmente se accompagnata dal consumo di alcol.
Farmaci: i medicinali che possono interferire con la guida sono numerosi e largamente utilizzati, come per esempio sedativi, ipnotici, tranquillanti, antidepressivi, anestetici, antistaminici, farmaci cardiovascolari, diuretici, ormoni, antidiabetici, antipertensivi. I rischi rilevati non sono generalmente troppo elevati, ma è comunque utile che il paziente sia messo in guardia dal medico sui possibili effetti dei farmaci che assume.
Malattie: epilessia, diabete, malattie cardiovascolari, problemi di vista, disturbi del sonno, problemi cognitivi possono aumentare il rischio di incidenti mortali.
Parola chiave: prevenzione
Per combattere l’impatto derivante dagli incidenti stradali, l’Oms e le istituzioni sanitarie dei diversi Paesi puntano sulla prevenzione. Affinché i programmi di prevenzione possano essere efficaci è necessario innanzitutto informare tutti gli attori coinvolti, dagli operatori sanitari alle autoscuole, dalle famiglie alle scuole, per favorire la consapevolezza dei rischi derivanti da comportamenti sbagliati e per mettere a punto azioni preventive coordinate e attuabili.
A livello globale, con il World report on road traffic injury prevention del 2004 l’Oms incoraggia i Paesi a pianificare una strategia multisettoriale per la sicurezza stradale, che prenda in considerazione le necessità di ognuno. L’attività di prevenzione deve essere allo stesso tempo ambiziosa e realistica e deve essere seguita da piani di azione nazionali e da specifici progetti di intervento.
In Europa, la Commissione europea ha promosso un programma per la sicurezza stradale che prevede di dimezzare le vittime degli incidenti stradali entro il 2010. La Commissione individua alcuni settori di intervento principali: incoraggiare gli utenti della strada ad assumere un comportamento più responsabile, rendere i veicoli più sicuri grazie a innovazioni tecnologiche, migliorare le infrastrutture stradali attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Importanti anche la raccolta e l’analisi dei dati relativi alle lesioni fisiche dovute agli incidenti stradali. Si sottolinea anche la necessità di suddividere le responsabilità tra le parti coinvolte (Stati membri, autorità regionali e locali, industrie, società di trasporto e utenti privati) e l’importanza che tutte aderiscano alla Carta europea della sicurezza stradale.
In Italia, a livello nazionale, la sicurezza stradale rientra tra gli obiettivi fondamentali sia del Piano sanitario nazionale 2006-2008 che del Piano nazionale della prevenzione 2005-2007. Sono stati inoltre promulgati numerosi piani regionali che istituiscono centri e osservatori sulla mobilità e il traffico e per l’educazione stradale rivolta all’utenza, dalle scuole alle famiglie. Gli interventi di prevenzione hanno un carattere intersettoriale proprio per la natura stessa di questo tipo di incidenti.

giovedì 4 ottobre 2007

Consigli Molto Utili in Caso di Incidente Stradale




Qual è il primo passo da compiere per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale? Per ottenere il risarcimento dei danni da sinistro stradale è necessario inviare il più celermente possibile la richiesta con raccomandata con ricevuta di ritorno alla compagnia assicurativa, indicando il luogo, data e modalità del sinistro, generalità delle parti, nonché i giorni e la località in cui il mezzo danneggiato è a disposizione del perito della compagnia per l'accertamento del danno. Alla raccomandata, se presente, va allegato il modulo blu che, firmato da entrambi i conducenti, diviene modulo di constatazione amichevole dell'incidente. In quest'ultimo caso il modulo fa sorgere la presunzione (salva la prova contraria dell'assicuratore) che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi descritte e la compagnia assicurativa deve comunicare al danneggiato la somma offerta per il risarcimento, oppure indicare i motivi per i quali non ritiene di dover offrire alcunché.

2. Quali danni sono astrattamente risarcibili a seguito di un sinistro stradale?I danni che trovano ristoro nel nostro sistema giuridico-giurisprudenziale conseguenti a un sinistro stradale sono essenzialmente di due tipologie: il danno "patrimoniale" ed il danno "non patrimoniale". Iil danno patrimoniale può consistere in una perdita del proprio patrimonio (ad es. il danno al veicolo, agli indumenti, le spese mediche etc. ) o in un mancato guadagno (ad es. i giorni di malattia in cui non si è potuto lavorare); il danno non patrimoniale essenzialmente puo' consistere nel danno biologico, cioe' nella lesione del diritto alla salute di cui ogni soggetto è titolare e nel danno "morale" cioe' nel dolore fisico o psichico transeunte derivante dal fatto illecito. In casi particolari si parla inoltre di "danno esistenziale" o di "danno non patrimoniale ulteriore".

3. E' possibile ottenere un anticipo sul risarcimento definitivo del danno da parte della compagnia assicurativa? Nella fase stragiudiziale, cioè quella che precede l'instaurarsi di un procedimento giudiziario dinanzi ad un Giudice, ciò avviene di rado soprattutto per danni a sole cose. Una volta instaurato il giudizio, invece, la legge prevede, nel caso sussistano determinate condizioni, che venga imposto all'assicurazione di versare al danneggiato una somma a titolo di provvisionale.

4. Si può conseguire prima la liquidazione del danno all'autovettura e successivamente quella relativa alle lesioni fisiche? Non ci sono preclusioni giuridiche al riguardo. La attuale normativa prevede che la compagnia assicurativa, in caso di danni a sole cose, è tenuta a comunicare entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta risarcitoria la somma offerta per il risarcimento (30 giorni in caso di constatazione amichevole del sinistro), oppure i motivi per cui non ritiene di fare l'offerta. In caso di lesioni personali, tale comunicazione deve essere formulata entro 90 giorni

5. E' possibile far riparare il veicolo danneggiato prima di aver conseguito il risarcimento dalla compagnia assicurativa o addirittura prima che il perito di questa l'abbia visionato?Sì. La legge prevede che il mezzo danneggiato debba rimanere a disposizione del perito dell'assicurazione per almeno 8 giorni, non festivi e successivi alla ricezione della raccomandata. E' comunque opportuno scattare al veicolo alcune fotografie da conservare e poi esibire al perito successivamente incaricato dall'assicurazione insieme ai documenti del veicolo.

6. E' necessario far riparare il veicolo danneggiato una volta ottenuto il risarcimento dall'assicurazione?La legge n. 273 del 12.12.2003 sanciva l'obbligo per il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti al veicolo di trasmettere all'assicuratore la fattura relativa alle riparazioni entro 3 mesi dal risarcimento. Ove il danneggiato non vi avesse ottemperato, l'assicuratore aveva diritto a chiedere in restituzione la somma corrisposta. Attualmente tale norma non 蠰iu' in vigore.

7. L'assicurazione comprende nel risarcimento anche l'IVA versata per le riparazioni del veicolo danneggiato? Se il veicolo è intestato ad una persona fisica per uso personale, il risarcimento comprende anche l'IVA.. Se invece il veicolo è intestato ad una ditta o società per uso professionale, ciò non avviene dal momento che l'IVA può venir "scaricata" successivamente.

8. Il risarcimento del danno deve essere pari al costo delle riparazioni necessarie per riparare il veicolo danneggiato anche quando supera il suo valore commerciale (cd. riparazioni antieconomiche)? Pur essendoci alcune sentenze della Corte di Cassazione in senso contrario, solitamente, in caso di riparazioni antieconomiche di un veicolo danneggiato, la liquidazione del risarcimento va effettuata tenendo conto del valore di mercato della vettura, aumentato delle spese di demolizione del relitto e di immatricolazione di una vettura nuova, detratto il valore presumibile del relitto medesimo.

9. Il risarcimento del danno comprende il deprezzamento commerciale della vettura incidentata? Il veicolo coinvolto in un incidente di una certa gravità, anche se riparato a regola d'arte, non è commercialmente equiparabile ad un veicolo mai incidentato. Secondo la Cassazione addirittura ci sarebbe una presunzione di deprezzamento, salva la prova contraria. In ogni caso, nella valutazione di tale danno rivestono importanza il valore antesinistro dell'auto, la sua vetustà, la natura e l'entità delle riparazioni effettuate.

10. E' risarcibile il mancato uso dell'autovettura durante la sosta forzata per la sua riparazione? Sì, è il cd. danno da fermo tecnico ed è solitamente risarcito conteggiando i giorni lavorativi occorsi per rimettere in buono stato il veicolo. Può comprendere anche le spese per il noleggio di una vettura sostitutiva.

11. Cosa si intende per danno "biologico"?Il danno biologico, o danno alla salute, è la lesione dell'integrità psichica-fisica di un soggetto (il danneggiato) a seguito di un sinistro e si caratterizza per dover essere valutato prescindendo da ogni riferimento al reddito percepito dal danneggiato. E' un danno sempre presente ogni qualvolta si verifichi una menomazione all'integrità psico-fisica del soggetto, non necessita quindi di ulteriori prove. Quando, oltre al danno biologico, si verifichino danni di natura patrimoniale, questi vanno risarciti a parte, oltre al danno morale. Il danno biologico viene liquidato sulla base della invalidità "temporanea" del danneggiato e di quella "permanente". L'invalidità temporanea è l'impossibilità di usare appieno una propria funzione fisica o psicologica per un tempo determinato. L'invalidità permanente è la diminuzione cronica, insanabile, di una propria funzione psico-fisica e viene quantificata in percentuale. Per quanto riguarda la prova, l'invalidità temporanea può essere provata con i certificati del medico curante attestanti il periodo di malattia. Quella permanente richiede, invece, una apposita perizia o consulenza medico- legale.

12. Quali sono le conseguenze nel caso in cui il danneggiato abbia subito lesioni fisiche tali da doversi operare? Il danneggiato che si sottoponga ad intervento medico-chirurgico ha diritto al rimborso del costo dell'operazione, sia nel caso questa abbia luogo presso il sistema sanitario nazionale sia presso strutture private (entro certi limiti). Inoltre ha diritto al risarcimento del danno biologico per invalidità permanente che eventualmente residui a seguito dell'operazione.

13. E' risarcibile il mancato guadagno dipeso dalle lesioni subite nel sinistro? Nel caso del lavoratore dipendente, solitamente non esiste mancato guadagno, in quanto il danno cd. patrimoniale viene indennizzato dagli enti previdenziali (INPS e INAIL) che corrispondono, per un certo periodo, la retribuzione al lavoratore anche quando questi è assente dal lavoro. Possono fare eccezione gli straordinari svolti dal lavoratore, i compensi per trasferte, buoni pasto non goduti etc. che devono essere conteggiati quale danno patrimoniale. Nel caso del lavoratore autonomo, invece, il danno patrimoniale viene risarcito se rigorosamente provato. Il risarcimento viene di solito calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi più alta degli ultimi 3 anni; il reddito totale viene diviso per i 365 giorni dell'anno, quindi il risultato viene moltiplicato per i giorni lavorativi persi a causa delle lesioni riportate nel sinistro.

14. In cosa consiste il concorso di colpa o di responsabilità e quali sono le loro conseguenze? Il concorso di colpa, o di responsabilità, si ha quando il sinistro è stato causato dalla condotta di guida colposa di una pluralità di soggetti che hanno quindi contribuito, anche in misura diversa, al suo verificarsi. Il concorso di colpa viene solitamente valutato in percentuale (ad esempio, il veicolo A ha un concorso del 10%, il veicolo B del 90%). In caso di concorso di colpa o di responsabilità, la liquidazione dei danni subiti da un soggetto viene decurtata nella misura della percentuale di colpa a lui imputabile. Ad esempio, se il conducente del veicolo A ha riportato danni per 1.000 Euro, ma ha un concorso di colpa nella causazione del sinistro nella misura del 10%, la liquidazione dei suoi danni ammonterà a 900 Euro.

15. Perché alle volte è necessario esercitare un'azione giudiziaria per ottenere il risarcimento?L'azione giudiziaria, esercitabile quando sono trascorsi almeno 60 giorni dalla richiesta risarcitoria (90 giorni in caso di danno alla persona), si rende necessaria allorquando non si riesce ad ottenere in tutto, o in parte, il risarcimento del danno ritenuto congruo. Ciò può essere la conseguenza di una diversa valutazione della compagnia assicurativa in ordine alle responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro e/o una differente valutazione dell'entità dei danni. In qualche caso l'azione giudiziaria si rende necessaria per l'atteggiamento non collaborativo della compagnia assicurativa. L'azione giudiziaria va proposta con citazione davanti al Giudice di Pace quando il valore del risarcimento non superi 15.493,70 euro. Oltre questo importo, l'azione va proposta in Tribunale. Per quanto concerne le spese legali, il danneggiato, in caso di vittoria finale, riceverà un risarcimento comprensivo di quanto dovuto al proprio avvocato.

16. Perché bisogna attendere prima di poter ricorrere al Giudice?La legge concede un periodo di tempo alle compagnie di assicurazione perché possano istruire le pratiche di risarcimento dei danni subiti dalla vittima del sinistro. La compagnia di assicurazione deve valutare il sinistro nel suo complesso, verificare la responsabilità del proprio assicurato, incaricare dei periti, controllare la congruità delle somme richieste e infine dar eventualmente corso alla liquidazione e pagamento del danno. Pertanto, prima del decorso del termine di 60-90 giorni non è concesso proporre la domanda di risarcimento in giudizio nei confronti della compagnia di assicurazione. Il termine decorre dal giorno del ricevimento da parte della compagnia della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno in cui si formalizza la prima richiesta di risarcimento.

17. Qual è la presumibile durata di un processo per ottenere il risarcimento dei danni?La durata di un procedimento giudiziario dipende essenzialmente dal tipo di Giudice dinanzi al quale la causa è stata incardinata, nonché dalle difficoltà intrinseche della questione che può richiedere una lunga fase istruttoria per la raccolta delle prove. In genere, comunque, si può affermare che un giudizio di fronte ad un Giudice di Pace (competente per le cause di valore fino ai 30 milioni) può durare da un minimo di 3-4 mesi ad un massimo di 15-20 mesi. Ben più lunghi i tempi delle cause di fronte ai Tribunali.

18. A chi ci si deve rivolgere nel caso in cui il veicolo danneggiante sia straniero? Quando un incidente in Italia è stato causato da un veicolo straniero, il danneggiato si deve rivolgere all'U.C.I., cioè l'Ufficio Centrale Italiano, che è competente per la gestione dei sinistri causati da veicoli immatricolati o registrati all'estero. In caso di incidente, dunque, bisogna farsi consegnare dalla controparte il duplicato della "carta verde" in cui sono riportati i dati dell'auto e dell'assicurazione straniera. E' poi sempre utile compilare il modello blu di constatazione amichevole dell'incidente per facilitare il risarcimento. Se il responsabile del sinistro è l'italiano, questi deve informare la propria assicurazione mediante una denuncia cautelativa, ed è a quest'ultima cui lo straniero potrà rivolgersi per chiedere il suo risarcimento dei danni. Nel caso di sinistro verificatosi all'estero, il cittadino italiano deve inviare la richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa dello straniero correlata dal modello blu di constatazione amichevole dell'incidente ed informare la propria compagnia assicurativa.

19. Che cos'è una "transazione"?La transazione è un contratto attraverso il quale le parti si accordano per prevenire il sorgere di una lite giudiziaria, ovvero per porre fine ad una lite già iniziata, facendosi reciproche concessioni. In parole povere, in infortunistica stradale è generalmente un accordo tra assicuratore e danneggiato relativo alla somma dovuta a titolo di risarcimento danni e ciò per evitare l'inizio, o il prosieguo, di una controversia giudiziaria.

20. Nel caso in cui il soggetto danneggiato è minore d'età, questi può agire in giudizio per ottenere il risarcimento? L'azione giudiziaria non è proponibile dal minore ma dai suoi genitori, senza necessità di autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso in cui i genitori siano separati, la rappresentanza legale -e quindi il potere di agire in giudizio- spetta al genitore affidatario del figlio. Se l'affidamento e' condiviso la rappresentanza legale spetta ad entrambi i genitori.


21. Cos'è e come funziona il "Fondo per le vittime della strada"? Il Fondo per le vittime della strada è stato istituito con legge per provvedere al risarcimento dei danni provocati da veicoli o natanti non identificati, non assicurati o assicurati presso imprese di assicurazione in dissesto finanziario. Nell'ipotesi di sinistro stradale con un veicolo rimasto sconosciuto, il danneggiato può ottenere dal Fondo, o meglio da una società assicurativa designata, il risarcimento dei soli danni alla persona. In caso di sinistro con veicolo non assicurato, il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni a cose il cui ammontare superi 500 Euro circa e per la parte eccedente tale ammontare. Infine nell'ipotesi di sinistro causato da veicolo assicurato con impresa d'assicurazioni in dissesto finanziario il risarcimento comprende tutti i danni sia alla persona che a cose.

22. Dopo quanto tempo il diritto al risarcimento cade in prescrizione? Il diritto al risarcimento che tragga origine da un sinistro connesso alla circolazione stradale che abbia determinato soltanto danni a cose si prescrive (cioè si estingue per l'inerzia del danneggiato) in due anni dal giorno del sinistro. La legge prevede però che nel caso in cui il fatto integri gli estremi del reato ( ad es. omicidio, lesioni), quando per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.

Tratto dal sito dello Studio Legale GRISAFI