mercoledì 24 ottobre 2007

Consigli

Gli incidenti stradali, oltre che fonte di danni, disagi e lutti, costituiscono un fenomeno intorno al quale si muovono, costantemente, migliaia di miliardi di lire. Questa enorme quantità di denaro crea, inevitabilmente, fortissimi contrasti di interessi fra chi deve pagare i danni e chi deve ricevere il giusto risarcimento. Ma grande è la forza economica delle Società assicuratrici, che sono consociate in un Ente privato (A.N.I.A., Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici), dotato di vera potenza contrattuale. E debole è la posizione del danneggiato, poichè egli non è normalmente in grado di conoscere le numerose - e spesso contraddittorie - norme che regolano i suoi diritti e non è dunque nelle condizioni di farli valere in maniera efficace.
La persona che deve ricevere un risarcimento di danno, quindi, deve, frequentemente, percorrere un complesso e tortuoso itinerario per la tutela dei suoi diritti. Spesso, il danneggiato, prima di ottenere quanto gli compete, entra in contatto con svariati operatori il cui intervento, a vario titolo, si può rendere necessario: ad esempio autoriparatori, agenti assicurativi o loro collaboratori, periti, infermieri, medici, Agenti di Polizia, Carabinieri, commercialisti, consulenti di varia natura e numerosi altri. In alcuni casi questi operatori ritengono di poter consigliare al danneggiato il nominativo di uno Studio Legale cui rivolgersi per ottenere un giusto risarcimento ed una valida tutela difensiva. Ma il loro consiglio può rivelarsi errato, a volte perchè tende a favorire un professionista collegato per amicizia o parentela, indipendentemente dalla sua professionalità e competenza, a volte, più semplicemente, perchè è il frutto di scarsa conoscenza della materia.
La materia del risarcimento del danno, SPECIE DEL DANNO ALLA PERSONA, è materia delicatissima, di grande complessità e vastità, soggetta a frenetica evoluzione, che può essere conosciuta e trattata solo da professionisti legali che abbiano maturato una vasta esperienza ed una approfondita competenza nel settore. Si tratta di materia spessissimo sconosciuta, sia agli operatori intermedi di cui si è parlato sopra, sia, e soprattutto, ai cittadini che hanno subito un danno. Questi ultimi, per non correre il rischio di commettere irreparabili errori, hanno la necessità di affidare i loro interessi ad uno Studio Legale dotato di competenza specifica ed esperienza.

COME SCEGLIERE QUELLO GIUSTO?
Ecco alcune semplici regole:
- è prudente diffidare di chiunque, dopo un incidente, si mostri troppo insistente nel "consigliare" o nel "raccomandare" il nominativo di un legale, magari consegnandovi un biglietto da visita di "uno bravo";
- è altrettanto prudente diffidare di chiunque, mostrandosi improvvisamente premuroso nei vostri confronti, vi parli di "un nostro Avvocato" ovvero vi inviti a consegnargli i documenti ed i certificati del danno assicurandovi che, per il resto, "pensa a tutto lui";
- è consigliabile non firmare "deleghe" oppure "incarichi" in favore di professionisti che non vi vengano immediatamente e contestualmente fatti conoscere personalmente;
- è consigliabile, prima di conferire qualsiasi incarico, recarsi sempre di persona presso lo Studio Legale al quale ci si intende rivolgere, per poter verificare direttamente a chi si affidano i propri interessi;
- è consigliabile diffidare di chi dovesse addirittura promettere o garantire degli "anticipi" in denaro sulla futura liquidazione del danno: ciò, per gli Avvocati, o per chiunque sia ad essi collegato, è assolutamente proibito dal D.M. 05.10.1994 n. 585, che regola e stabilisce la Tariffa Forense nonchè dall'art. 35, comma secondo, del Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997, con le modificazioni introdotte il 16 ottobre 1999;
- è indispensabile accertarsi che la persona che viene qualificata, ovvero si autoqualifica, come "Avvocato" sia effettivamente iscritto nell'Albo degli Avvocati costituito presso ogni Tribunale d'Italia; tale accertamento è facile: basterà che facciate "clic" sul seguente COLLEGAMENTO, che vi condurrà al sito del Cassa Nazionale Forense, contenente l'elenco degli Avvocati italiani iscritti negli Albi. Qui dovrete ricercare la presenza del legale che Vi interessa attraverso l'Ordine (ogni Ordine corrisponde ad un Tribunale) in cui è, ovvero potrebbe, essere iscritto.
- Ricordate che chi si qualifica come "avvocato" senza esserlo commette il reato di "Usurpazione di titoli o di onori", previsto e punito dall'art. 498 del Codice Penale. Chi, poi, senza limitarsi alla sola qualifica, dovesse esercitare la professione di avvocato senza averne titolo commette il più grave reato di "Abusivo esercizio di una professione", previsto e punito dall'art. 348 del Codice Penale.
- E' utile tenere nel debito conto il fatto che, laddove per qualsiasi motivo circolano grandi somme di denaro, inevitabilmente nascono interessi e "business", i quali non sempre hanno a cuore la vostra migliore tutela.

Nell'anno 1985 il numero degli iscritti negli Albi di Avvocato in Italia ammontava a 48.325 professionisti. Nell'anno 2000, in conseguenza di una notevolissima attenuazione delle difficoltà di superamento dell'Esame di Stato per la ammissione all'esercizio della professione, risultano iscritti negli Albi oltre 110.000 Avvocati. Se si considera che, nel frattempo, la popolazione italiana non è certo aumentata (anzi!), non è difficile immaginare come tutto ciò abbia provocato una oggettiva difficoltà di reperimento di clientela ed abbia indotto molti professionisti a "sorvolare" su alcune norme dell'Ordinamento professionale e del Codice Deontologico Forense pur di "entrare nel mercato".
- Il principale settore di attività verso il quale hanno rivolto l'attenzione tali professionisti è proprio quello della infortunistica stradale e del risarcimento del danno, che viene spesso considerato un ambito in cui scorazzare facilmente senza tanto badare nè alle regole che disciplinano l'attività forense, né alla propria esperienza specifica nel settore, nè agli effettivi interessi dei danneggiati.
- In vero, alcuni Studi Legali - del tutto indipendentemente dalla loro specifica competenza in materia - hanno creato una vera e propria "rete", costituita da operatori di vario genere (in certi casi di veri e propri "faccendieri"), che hanno il preciso compito di "convincere" i danneggiati e di "indirizzarli" presso di loro. I "segnalatori", ovviamente, vengono ricompensati ed il loro compenso, potete starne certi, verrà, in tutto od in parte, in qualche modo da voi pagato. Gli Avvocati - o presunti tali - che adottano tali sistemi di "reclutamento" della clientela, commettono infrazione all'art. 19 del Codice Deontologico Forense, il quale, sotto la rubrica "Divieto di accaparramento della Clientela", recita testualmente come segue: "E' vietata l'offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti. L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi".

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