martedì 28 febbraio 2012

Passera: "Valutiamo il reato di omicidio stradale"

Roma, 28 febbraio 2012 - Il Governo sta pensando all’introduzione del reato di omicidio stradale. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e dello Sviluppo economico, Corrado Passera nel corso di un’audizione in commissione Trasporti alla Camera. Il nuovo reato, ha spiegato il ministro, si configurerebbe quando si commette omicidio trovandosi alla guida con un tasso alcolemico superiore all’1,5% o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Successivamente il ministro ha poi chiarito che sull’introduzione di tale reato “mi sento di confermare delle perplessità, è un tema che va approfondito guardando al quadro europeo” aggiungendo tuttavia che “la sostanziale impunità non può però essere tollerata. È inaccettabile socialmente che chi uccide sotto l’effetto di alcol e droghe se ne torni a casa. Vedremo come decideremo ma questi devono essere puniti”. “Probabilmente - ha aggiunto - non sarà la nostra proposta quella dell’omicidio, ma comunque introdurremo un meccanismo coerente con il sentito profondo della gente colpita e non colpita direttamente da queste tragedie”. Questo tipo di reato prevederebbe una pena compresa tra 8 e 18 anni.

giovedì 2 febbraio 2012

Investì ed uccise una ragazza, condannato a 14 anni di carcere

Milano, 1 febbraio 2012 - E' stato condannato, a sorpresa, a 14 anni di reclusione dai giudici della prima corte d’assise d’appello, anche contro il parere del sostituto procuratore generale. Alessandro Mega aveva travolto e ucciso a Bollate Roberta Caracci, una ragazza di 24 anni che si era appena laureata, mettendosi al volante senza patente, dopo aver fumato uno spinello e aver assunto un sonnifero. In primo grado l’11 dicembre 2009 l’operaio Mega era stato condannato a 4 anni e 8 mesi di carcere per omicidio colposo con l’aggravante della colpa cosciente e della previsione dell’evento. I giudici d’appello, pur applicando lo sconto di un terzo della pena previsto dal rito abbreviato scelto dall’imputato, hanno inflitto una condanna ben più alta persino di quella chiesta due anni fa il pubblico ministero Ester Nocera. La titolare dell’inchiesta, infatti, aveva invocato una pena di 9 anni e 4 mesi per omicidio volontario con dolo eventuale, ma si era vista derubricare il reato contestato. La sentenza era stata impugnata sia dal pm, sia dai familiari della ragazza, assistiti dagli avvocati Simone Zancani e Guido Simonetti, chiedendo il riconoscimento dell’omicidio volontario. Anche l’imputato, già condannato in passato per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, aveva presentato appello, chiedendo tramite l’avvocato Giuseppe Lucibello, una pena più lieve. E oggi, al termine della propria requisitoria, il sostituto procuratore generale Gianni Griguolo aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado. Invece la corte, presieduta dal giudice Maria Luisa Dameno, ha ribaltato il precedente giudizio. Profonda la commozione del padre e del fratello di Roberta alla lettura del dispositivo. Parla per loro l’avvocato Zancani, dicendo che “la famiglia ha sempre creduto dovesse essere questa la lettura processuale di questa tragedia”.

mercoledì 1 febbraio 2012

«Targhino» fuorilegge sui «cinquantini»

MILANO- Dal 12 febbraio i vecchi «targhini» per ciclomotori e microcar saranno fuorilegge. Chi andrà in giro senza targa fissa e certificato di circolazione rischia un salasso: le multe vanno dai 389 a 1.599 euro. Il provvedimento interessa tutti quei mezzi immatricolati prima del 14 luglio 2006. Tali regole rientrano nel nuovo Codice della Strada. LE DIFFERENZE- Chi ha acquistato nuovo un mezzo di 50 cc di cilindrata dopo l'aprile del 2006 può stare tranquillo. Come scoprirlo a occhio a nudo? Il vecchio «targhino» ha forme irregolari e cinque numeri, la nuova targa è quadrata e ha 6 numeri. Chi ancora continua a utilizzare il «targhino», se non lo ha ancora fatto., deve recarsi presso un ufficio dell Motorizzazione o un'agenzia di servizi per svolgere le pratiche necessarie. Rispetto al passato le differenze sono notevoli: se prima il «targhino» poteva essere spostato da un mezzo a un altro senza problemi perché faceva capo alla persona, ora con la targa fissa questo non è più possibile. Sotto il profilo assicurativo - ricorda l'Isvap- i ciclomotori eventualmente non regolarizzati entro il 12 febbraio devono comunque essere assicurati sulla base del telaio. www.corriere.it

venerdì 27 gennaio 2012

Qual'è la procedura di notificazione delle violazioni del codice della strada?

Risposta Si riporta l'art. 201 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", "Notificazione delle violazioni". 1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale e' validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione puo' essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione. (1) (4). 1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso vietato; d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo; e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni; g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o dellacircolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127(2) (4). g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento. (5) 1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. (2) (4) 1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non e' necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico. (5) 2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1. 2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all’effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall’Anagrafe tributaria. (2a) 3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente. (2) (3) 4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. 5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto. 5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilità, il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica. (2) (1) Così modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003. (2) Comma inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003. (2a)Comma introdotto dall’art. 3-bis della legge 31 luglio 2005 n. 156 (in G.U. 9 agosto 2005 n. 184) di conversione del decreto legge 17 giugno 2005 n. 106. (3) La Corte costituzionale, con sentenza n. 346 del 23 settembre 1998, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge 890/82 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) nella parte in cui, rispettivamente, non prevede che, in caso di assenza o di rifiuto del destinatario, del deposito dell'atto presso l'ufficio postale sia data notizia al destinatario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, e nella parte in cui prevede che l'atto sia restituito al mittente decorsi dieci giorni dal suddetto deposito. (4) Comma modificato legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.). (4a) Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della legge citata. (5) Lettera inserita dalla legge citata nota (4). Aggiornata il 30/12/2011 da FormezPA

Il decreto semplificazioni cancella i divieti di circolazione dei tir nei giorni prefestivi

I tir continueranno a non circolare nei giorni festivi ma non saranno costretti a fermarsi nei giorni precedenti o successivi ai giorni festivi. La decisione di eliminare la norma che prevedeva il nuovo divieto di circolazione è contenuta nella nuova bozza del decreto semplificazioni presentato dal ministro della Funzione pubblica Patroni Griffi con l’obiettivo di eliminare lungaggini burocratiche e in discussione venerdì 27 gennaio. Eventuali divieti di circolazione dei camion anche per altri giorni, in aggiunta a quelli festivi, potranno essere individuati in modo da contemperare le esigenze della sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema produttivo nel suo complesso. “Si tratta di un’ulteriore conferma che il governo si sta dando da fare per mantenere gli impegni che ha assunto con le federazioni”, ha commentato il presidente nazionale di Fai Conftrasporto. “La norma, una volta approvata, porterà un’evidente riduzione del costo del lavoro oltre che un aumento di competitività dell’economia del nostro Paese. Una buona notizia che contempererà le esigenze della sicurezza con quelle dell’economia smentendo un recente pronunciamento del Tar del Lazio e del Consiglio di stato. Limitare i giorni in cui i Tir possono circolare sulle strade non solo non avrebbe fatto aumentare la sicurezza ma anzi, l’avrebbe peggiorata visto che avrebbe costretto le imprese di trasporto a far recuperare i giorni di lavoro persi nelle date in cui si può viaggiare, concentrando migliaia di mezzi pesanti sulle strade. La vera sicurezza, fondamentale per una categoria che sulle strade ci trascorre intere giornate, non si realizza gravando sulle attività delle imprese di autotrasporto ma con i controlli mirati alle parti, come previsto dalla legge 32/05 e dai successivi provvedimenti”. di Pietro Barachetti da TG COM

Addio vecchio targhino, dal 13 febbraio tutti i ciclomotori dovranno essere muniti di targa

Com’è noto, con il decreto 2 febbraio 2011 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011, e'stato stabilito il calendario per le operazioni di targatura dei ciclomotori ancora muniti di certificato di idoneità tecnica e circolanti con il contrassegno di circolazione (Cd. “targhino”); ciò in attuazione dell’art. 14, comma 2, delIa legge 29 luglio 2010, n. 120, il quale ha prescritto che, entro il 13 febbraio 2012, i predetti ciclomotori debbano essere muniti, per poter circolare su strada, delle targhe e del certificato di circolazione previsti dall’art. 97 del codice della strada. A decorrere, quindi, dal 13 febbraio prossimo chi circolera' con il vecchio targhino incorre nella sanzione pecuniaria prevista daII’art. 14, comma 3, della citata legge n. 120/2010 . Le operazioni di targatura debbono essere svolte secondo le disposizioni generali già fornite con circolare prot. n. 14085 del 3 luglio 2006. In particolare, Si rammenta che alla istanza dell’interessato, corredata dalla relativa documentazione, deve essere allegato il certificato di idoneità tecnica, anche se deteriorato (v. cap. II, par. C2, della richiamata circolare); tuttavia, nulla osta acchè gIi interessati possano richiedere, per ragioni ‘affettive” legate alla vetustá del veicolo, di poter ottenere la restituzione del certificato di idoneitá, debitamente annullato dall’UMC, successivamente al rilascio del certificato di circolazione. All’istanza dell’interessato deve altresi' essere allegato il contrassegno di identificazione del quale sia intestatario, che il competente UMC provvede a distruggere dopo aver aggiornato i dati presenti in archivio.

venerdì 30 dicembre 2011

Incidenti stradali E' record per gli stranieri

"Abbiamo sempre pensato che l'incidenza della sinistrosità in Italia da parte degli stranieri fosse un pianeta ancora tutto da scoprire e sempre più significativo (si pensi all'incidente di agosto quando un Suv condotto da un albanese ubriaco sulla A26, contromano per 20 km, si schiantò contro la vettura di 4 ragazzi francesi uccidendoli) per questo l'Osservatorio il Centauro-Asaps dall'inizio dell'anno ha raccolto un campione di 1000 incidenti con morti e feriti di rilevante gravità, certamente non esaustivo ma solo indicativo, per capire alcune delle caratteristiche della tipologia di questi incidenti e del coinvolgimento delle varie nazionalità coinvolte". Così all'Associazione amici Polizia scendono in campo in un settore delicato perché qui l'ombra delle discriminazioni è sempre in agguato. "Ma non vogliamo sembrare razzisti o fare discriminazioni di nessun genere - spiegano all'Asaps - però i dati parlano chiaro e crediamo siano utili per capire la portata del fenomeno e che ne sia scaturito uno spaccato ovviamente parziale ma significativo". I numeri parlano però chiaro: su 1000 incidenti catalogati dal primo gennaio al 23 dicembre 2011 le vittime totali sono state 401 di cui 294 fra i forestieri. I feriti complessivi sono stati 1256. Delle 401 vittime ben 70 sono i pedoni (209 i feriti) di cui 51 proprio fra gli stranieri, e 39 i ciclisti deceduti, un dato che conferma l'elevato rischio di queste categorie anche per gli ospiti del nostro Paese che in molti casi non si rendono sufficientemente visibili. E sono poi 198 le vittime fra i conducenti e i trasportati di auto o autocarri, 94 fra i motociclisti e ciclomotoristi. La statistica e puntale e precisa: dei 1000 incidenti 783 sono avvenuti di giorno e 217 di notte. In 104 sinistri (10,4%) i conducenti erano in stato di ebbrezza da alcol (6 avevano assunto droga). I casi di pirateria sono stati 211 (21%) e in 125 episodi il pirata era straniero (12,5%). E in 85 casi l'incidente ha coinvolto veicoli pesanti con targa straniera. Insomma l'area geografica della sinistrosità degli stranieri in Italia ci dà questo mappa: in 288 episodi lo straniero faceva parte dell'UE (29%), con il record assoluto dei romeni che da soli sono stati coinvolti in 217 incidenti pari al 21,7% del totale e addirittura nel 75,3% degli incidenti con protagonisti dell'area UE. Seguono gli europei extra UE con 259 sinistri (26%), e 11 incidenti dei vicini elvetici (1,1%). Vengono poi gli extracomunitari del continente africano con 203 (20,3%), gli asiatici con 115 (11,5%), e gli stranieri dell'america latina con 66 (6,6%). Quattro gli incidenti significativi con coinvolti i nord americani. In 54 impatti non è stato possibile individuare la nazionalità esatta dei protagonisti forestieri. Le regioni che si sono segnalate per il maggior numero di incidenti, fra i 1000 raccolti da ASAPS con protagonisti gli stranieri, sono: la Lombardia con 198, l'Emilia Romagna con 175, la Toscana 101, il Veneto 89, il Lazio 79. Solo 12 in Molise, 10 in Sardegna e 6 in Valle d'Aosta. "I dati dell'Osservatorio il Centauro - Asaps - spiegano all'associazione - sulla sinistrosità degli stranieri in Italia non riescono a intercettare la percentuale degli stranieri irregolari. Tuttavia questo particolare capitolo dell'incidentalità merita di essere monitorato con continuità e particolare cura per capire la portata del fenomeno, il coinvolgimento dei pedoni e dei ciclisti fra gli ospiti del nostro Paese, la qualità e categoria dei veicoli coinvolti e la regolarità dei documenti di guida che in un numero crescente di casi si sono rivelati falsi o autentici ma ottenuti irregolarmente. Un capitolo a parte rimane quello delle validità delle coperture assicurative, aspetto quest'ultimo che sta lievitando in modo vistoso non solo tra i forestieri ma anche fra gli automobilisti italiani".

mercoledì 7 dicembre 2011

Rotatorie Stradali: pregi e difetti

La rotatoria o rotonda o rondò alla francese (scrittura corretta in lingua francese "rondeau"), è un tipo di intersezione a raso (cioè le strade che afferiscono ad essa sono poste sullo stesso piano senza intersecarsi) fra due o più strade. Assolve alla funzione di moderazione e snellimento del traffico.L'incrocio fra le strade è sostituito da un anello stradale (detto anche corona giratoria) a senso unico che si sviluppa intorno ad uno spartitraffico di forma più o meno circolare. I flussi di traffico lo percorrono in senso antiorario nei paesi in cui si guida a sinistra, in senso orario nei paesi dove si guida a destra. La più antica rotatoria fu certamente quella ideata dai Romani di fronte alle terme di Diocleziano, piazza modificata più volte nel corso dei secoli, successivamente denominata Piazza Esedra. La prima rotatoria in Inghilterra fu, molti secoli dopo, Piccadilly Cyrcus realizzata nel 1819. A questa seguirono altre moderne rotatorie quali quella realizzata a New York (USA) nel 1904, o la sistemazione del rond-point dell'Etoile di Parigi. L'invenzione di Eugène Hénard, famoso urbanista francese, si diffuse rapidamente in Europa. L'uso generalizzato comincia a prendere piede negli anni sessanta, nella ingegnerizzazione britannica delle isole spartitraffico circolari, finalizzata a risolvere la scarsa capacità di smaltire forti flussi di traffico ed i problemi di sicurezza stradale ad essi legati. Nel 1966 la Gran Bretagna generalizza la norma della precedenza ai veicoli che stanno già impegnando la rotatoria, mentre nel 1983 si adegua anche la Francia. Da allora la rotatoria, con obbligo di precedenza non convenzionale (a sinistra anziché a destra, ovvero chi si trova all'interno ha la precedenza su chi si deve ancora inserire), si diffonde rapidamente in tutta l'Europa occidentale. Solo recentemente l'Italia si è allineata alla norma acquisita dalla comunità europea, con forti discrepanze in atto ancora nel 2004 fra il codice della strada e l'adeguamento segnaletico nelle rotatorie esistenti. Il primo comune italiano ad adottare la rotonda è stato Lecco, nel 1989[2]. A Cattolica con l'uso delle rotatorie si è passati, in un anno da 1800 a 300 incidenti stradali. La Provincia di Treviso ha investito 500 milioni di euro nel "Progetto Rotatorie" ed è riuscita ad inaugurare più di 250 nuove rotatorie riducendo dal 1997 al 2006 di più del 50% il numero dei decessi. Contrariamente alle vecchie isole spartitraffico circolari, come già detto, la nuova rotatoria funziona con un controllo del flusso che avviene semplicemente dando la precedenza ai veicoli che hanno impegnato l'anello. Il confronto fra un incrocio con semaforo, o una rotonda di tipo tradizionale con precedenza a destra e la rotatoria con precedenza ai veicoli che la percorrono presenta indubbi vantaggi. * maggior sicurezza, per la notevole riduzione dei punti di conflitto da 32 a 8, rispetto ad un incrocio fra strade urbane, con riduzione dell'incidentalità superiore al 50% (l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che hanno già impegnato la rotatoria ha un effetto di controllo sulla velocità dei veicoli in transito). Inoltre, riducendosi le velocità in ingresso ed in circolo, si riducono sia la probabilità di incidenti sia la gravità delle conseguenze; * maggiore capacità di smaltire il traffico con snellimento nella circolazione, che prima era spesso bloccata dalle precedenze circolari con effetto di autosaturazione; * tempi di attesa ridotti del 70% con eliminazione totale dei tempi morti di sicurezza, normalmente dati da un semaforo; * minor inquinamento acustico e atmosferico, per la ridotta e più costante velocità e per l'abbattimento degli ingorghi interni all'anello e l'eliminazione delle lunghe attese ai semafori che ne controllavano gli accessi; * possibilità di inversione del senso di marcia; * riduzione e moderazione del traffico; * minori costi gestionali e di sorveglianza. La diversa attribuzione della precedenza consente inoltre di ridurre notevolmente il diametro di ingombro complessivo, con importanti ricadute sull'uso del territorio. Tuttavia la necessità di anelli con diametro esterno di almeno 24-30 metri ne limita l'inserimento in ambito urbano già edificato. Rispetto a un incrocio semaforizzato, le rotatorie occupano generalmente più spazio e comportano maggiori costi di realizzazione. Nei pressi di ospedali possono risultare problematiche, in quanto non possono fornire una corsia riservata ai mezzi di soccorso, che invece è realizzabile asservendo il semaforo a un radiocomando messo a disposizione dei mezzi di soccorso, grazie al quale è possibile bloccare il traffico. Allo stesso modo, in una rotonda non è possibile garantire una corsia riservata ai mezzi pubblici. Per sua stessa natura e concezione, la rotatoria presuppone la pariteticità delle strade che collega, e risulta pertanto complessa la gerarchizzazione di strade di importanza e con portata di traffico fortemente differenziate, e la discriminazione nelle precedenze fra mezzi pubblici e mezzi privati. Le rotatorie risultano spesso difficili da attraversare e penalizzanti per ciclisti e pedoni: * il flusso del traffico viene reso regolare, e non sono più disponibili i "tempi morti" che negli incroci regolati da semaforo consentono agli utenti più deboli di attraversare. * per fluidificare il traffico, gli attraversamenti pedonali vengono spostati lontano dalle intersezioni, costringendo i pedoni a lunghe deviazioni. * i ciclisti rischiano incidenti se si affiancano o vengono affiancati da altri veicoli durante l'attraversamento di una rotatoria: ciascun veicolo può infatti decidere di uscire dalla rotatoria in qualsiasi punto, non essendo sempre consapevole della presenza di un altro veicolo affiancato. La massiccia introduzione di rotatorie tende quindi a rendere la città meno favorevole a chi non utilizza un'automobile per spostarsi. Le nuove rotatorie sono assai più sicure delle isole circolari spartitraffico e degli incroci tradizionali governati da semafori: si riportano * - 40% di collisioni fra veicoli; * - 80% di danni alle persone; * - 90% di danni gravi e mortali; come appurato da diversi rilevamenti effettuati da diversi ricercatori, in diversi stati che hanno paragonato l'incidentalità nelle rotatorie con l'incidentalità degli incroci da queste rimpiazzate. Appare evidente dal confronto fra i conflitti di flusso raffigurati nel grafico, la riduzione dell'80% delle interferenze fra le direzioni di marcia veicolare, che passa da 32 per un incrocio fra due strade di pari livello gerarchico, a solo quattro se queste sono mediate da una rotatoria. La rotatoria obbliga il guidatore a rallentare la velocità per non perdere il controllo del mezzo a causa della curvatura ed essere portati fuori strada. Il problema della circolazione all'interno delle rotatorie, non correttamente e specificatamente normato dal codice, è stato nel tempo fortemente "interpretato" ad uso e consumo. Ad oggi è tutt'altro che raro trovare interpretazioni della norma con ordinanze sindacali a giustificazione di tali differenti norme comportamentali. Vale la pena ricordare che l'unica norma è quella dettata dalla legge vigente ed a tal fine in molti si sono rivolti al Ministero dei Trasporti per un parere (che sarebbe l'interpretazione ufficiale della norma)circa la norma di circolazione universalmente riconosciuta. A tal fine il Ministero dei Trasporti (a firma del Direttore Generale Dott. Dondolini) ha rilasciato il proprio parere che recita: "[...]l’immissione nella circolazione sull’anello delle rotatorie è generalmente regolata con il segnale “dare precedenza” di cui all’art. 106 del Regolamento (DPR n. 495/1992). La realizzazione delle intersezioni a rotatoria è contemplata dal par. 4.5 delle “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”, approvate con Decreto 19 aprile 2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. n. 170 del 24.07.2006). Trattandosi di intersezioni a raso, tale realizzazione non può essere indiscriminata, ma limitarsi alle tipologie di strade elencate nella Figura n. 3 – par. 3. Essa è pertanto ammessa solo tra strade ad unica carreggiata, e cioè extraurbane secondarie, strade locali extraurbane e urbane, e strade urbane di quartiere; è esclusa per strade a due carreggiate, e cioè autostrade, strade extraurbane principali e strade urbane di scorrimento. La circolazione sull’anello deve essere organizzata sempre su una sola corsia (e deve conseguentemente svolgersi in accodamento), come indicato nella Tabella n. 6 – par. 4.5.2. La larghezza dell’unica corsia, appositamente prevista per consentire l’inserimento dei complessi formati da motrice e rimorchio, non giustifica la circolazione in affiancamento, nè è prevista dalle norme citate la presenza di più di una corsia. In base al diametro della circonferenza esterna, si distinguono rotatorie convenzionali (tra 40 e 50 m), compatte (tra 25 e 40 m) e mini-rotatorie (tra 14 e 25 m); per sistemazioni con “circolazione rotatoria”, che non rientrano nelle tipologie di “intersezioni a rotatoria” descritte dal par. 4.5.1 delle suddette norme, le immissioni devono essere organizzate con appositi dispositivi [...]" Esistono rotatorie di varie dimensioni, in relazione ai flussi di traffico che esse devono sopportare, alla localizzazione (urbana o interurbana), allo spazio disponibile. In particolare le indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (a carattere pre-normativo "Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali") distingue sei categorie di rotatorie, che sono: * mini-rotatorie * urbane compatte * urbane a singola corsia * urbane a doppia corsia * inter-urbane a singola corsia * inter-urbane a doppia corsia In particolare si sottolinea l'introduzione anche in Italia della tipologia di mini-rotatoria, già diffusa in Francia, che consente l'utilizzo di questa tipologia di intersezione anche in ambiti dove risulta scarsa la disponibilità di spazio. La caratteristica fondamentale è che l'isola centrale è transitabile, al fine di facilitare la manovra dei mezzi pesanti. L'anello destinato al traffico ha solitamente larghezza compresa fra i 7 e i 10 metri, riducibile in casi particolari (come da foto esemplificativa) con opportune geometrie dell'innesto dei bracci. Il suo diametro esterno De è compreso normalmente fra i 25 ed i 60 metri, a seconda del numero di corsie delle strade che vi confluiscono, ma può scendere fino a 13 metri nel caso di mini-rotatoria. La banchina complanare all'anello (e quindi eccezionalmente transitabile) deve essere larga 1,5 m se De<30 m, 0,5 m se De uguale o maggiore a 30 m. L'isola spartitraffico opportunamente rilevata, per impedirne l'attraversamento avrà diametro conseguente. In estrema sintesi, ma con altrettanta semplificazione di massima si avrà * De compreso fra 13 e 60 m. * Db compreso fra 3-4 e 40 m. * Di da 0 a 19 m e oltre, a seconda della geometria complessiva della rotatoria. Un tipo di rotatoria sopraelevata è stato utilizzato nel tratto metropolitano della superstrada Milano-Lecco. In tal caso è la stessa struttura ad anello a far da cavalcavia. L'interconnessione fra la strada a due carreggiate e le strade urbane che la intersecano e vi si immettono risulta assai fluida ed impegna porzioni di territorio abbastanza contenute. Un altro tipo particolare di rotonda è la Magic Roundabout a Swindon (Regno Unito) realizzata nel 1972.

Obbligo di soccorso agli animali feriti Le nuove norme del Codice della strada

ROMA - sono entrati in vigore il 13 agosto 2010 le nuove disposizioni di legge in materia di soccorso agli animali vittime di incidenti stradali, secondo quanto stabilito dalla riforma del Codice della strada pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 2010. Le nuove norme introducono il principio secondo cui anche gli animali hanno diritto al soccorso in caso di incidenti stradali. Il testo approvato dal parlamento tiene conto anche degli emendamenti proposti dalla Lav nel corso dell’iter parlamentare e sostenuti dai deputati e senatori dell’Intergruppo Parlamentare Animali. LE SANZIONI - La legge prevede ora che soccorrere gli animali feriti è un diritto-dovere, con l’obbligo di fermarsi e assicurare un pronto intervento in caso di incidente. Colui che, responsabile di un incidente, non si fermerà o non si adopererà per assicurare un tempestivo soccorso agli animali coinvolti, rischierà una sanzione amministrativa da 389 a 1.559 euro. Se si è comunque coinvolti in un incidente e non si chiama aiuto per gli animali coinvolti si rischia la sanzione amministrativa da 78 a 311 euro. LO «STATO DI NECESSITA'» - Si concretizza inoltre lo «stato di necessità» per il trasporto di un animale in gravi condizioni, finora raramente riconosciuto nei contenziosi per violazione del Codice della strada. Ciò significa che chi si occupa della loro cura urgente non può essere sanzionato se, per raggiungere un ambulatorio veterinario, si troverà a violare il Codice della Strada. I mezzi di soccorso veterinari e di vigilanza zoofila vengono pio equiparati a quelli di ambulanze, vigili del fuoco e forze di polizia. «UN PASSO AVANTI» - Ogni anno sono molte migliaia gli animali vittime di incidenti sulle nostre strade: basti pensare che circa l’80% degli animali domestici purtroppo ancora abbandonati ogni anno in Italia – stimati dalla LAV in circa 130.000 all’anno (50 mila cani e 80 mila gatti) – sono coinvolti in incidenti stradali anche mortali. E non è raro che anche molte altre specie animali subiscano gravi danni su strada. «Questa riforma - sottolinea la LAV - finalmente riconosce il diritto-dovere al soccorso di così numerosi animali, perlopiù ignorati nelle statistiche nazionali relative agli incidenti stradali, e ci fa avanzare sul piano dell’educazione civica. Per la prima volta, il nostro Codice della strada riconosce gli animali come “esseri senzienti”, capaci cioè di provare dolore e gioia, importante principio in vigore dal gennaio scorso con il Trattato dell’Unione Europea».

Ubriaco al volante, multa da 40mila euro

Chiavenna, 7 dicembre 2011 - Pesante condanna a oltre 40mila euro di multa (41.440 euro per la precisione) per guida in stato di ebbrezza. Ieri mattina un 62enne di Lanzada, M.M. le sue iniziali, ha patteggiato e ottenuto la sospensione condizionale della pena. L’uomo era stato sorpreso il 6 febbraio del 2011 alla guida della propria auto, una Kia Picanto, con un tasso di alcol nel sangue decisamente superiore a quello consentito per legge: 2,43, quasi 5 volte il limite di 0,50 dettato dalla normativa. La multa sostituisce la pena detentiva, che altrimenti sarebbe stata di 160 giorni di arresto. Il giudice, Carlo Camnasio, ha anche deciso la pena accessoria della sospensione della patente di guida per un anno e disposto la confisca dell’auto per il successivo sequestro. Sempre sul fronte della cronaca giudiziaria, ha patteggiato una condanna a 20.960 euro di multa R.M., 52enne nato a Roma e residente a Villa di Tirano. Anche lui accusato di guida in stato di ebbrezza. L’uomo era stato sorpreso il 24 novembre del 2010 poco lontano dalla sua abitazione alla guida di una Land Rover Freelander con un tasso alcolemico pari a 1.74 al primo test, 1.77 al secondo esame. La pena pecuniaria è stata sostituita dal giudice Camnasio con la condanna a 80 giorni di lavoro di pubblica utilità da svolgere presso il Comune di Villa di Tirano. Pena accessoria: sospensione della patente per un anno. Infine, anche L.C., 42enne di origini albanese residente a Chiavenna, ha deciso di patteggiare l’accusa di guida in stato di ebbrezza. L’uomo è stato condannato a 7.440 euro di ammenda con la condizionale in sostituzione di 24 giorni di arresto. Il 5 ottobre del 2010 era stato sorpreso alla guida di una Opel Astra con un tasso di alcol nel sangue pari a 1.05 grammi per litro. Il giudice ha deciso come pena accessoria la sospensione della patente di guida per il periodo di 6 mesi. di Susanna Zambon