martedì 13 ottobre 2015

Contrassegno assicurativo: dal 18 ottobre cessa l’obbligo di esposizione

Dal prossimo 18 ottobre cesserà l’obbligo di esposizione del contrassegno assicurativo sul parabrezza per la responsabilità civile verso terzi. A darne comunicazione è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite un comunicato stampa. Questa novità riguarda ovviamente solo l’esposizione del contrassegno sul parabrezza. Rimane fermo l’art. 193 C.d.S., che prevede una sanzione pecuniaria per chi circola privo di copertura assicurativa. Pertanto, rimane esclusivamente l’obbligo di avere a bordo del veicolo il certificato assicurativo, documento che comprova l'adempimento dell'obbligo di assicurazione. Tale ultima disposizione rimane pienamente operativa ed in vigore. Il processo di dematerializzazione trova fonte nell'art. 31 del Decreto cosiddetto “Cresci Italia”, il quale, in materia di contrasto alla contraffazione dei contrassegni di assicurazione RC Auto, ne prevedeva la progressiva dematerializzazione. Il Ministro Graziano Delrio ha commentato positivamente tale innovazione, sottolineando che rappresenta una pubblica amministrazione più vicina ai cittadini, più semplice e trasparente. “Una innovazione – commenta il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio – che va nel senso di una pubblica amministrazione più vicina ai cittadini, più semplice e trasparente”. La dematerializzazione del contrassegno è possibile a seguito della costituzione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso il CED della Direzione generale per la Motorizzazione, della banca dati contenente le informazioni relative alla copertura assicurativa dei veicoli, aggiornata in tempo reale dalle compagnie di assicurazione per il tramite di ANIA. E' stata realizzata, inoltre, un’applicazione ad accesso pubblico per tutti i cittadini, disponibile sul sito web il portaledellautomobilista.it dal quale si può scaricare l’app IPatente accedendo, con il numero di targa, allo stato della copertura assicurativa di un qualunque veicolo automobilistico. Sullo stesso sito è presente anche un’altra applicazione ad esclusivo utilizzo degli organi di polizia da cui è possibile estrapolare nel dettaglio tutti i dati delle coperture assicurative, comprese quelle relative agli intestatari dei veicoli, al fine di consentire l’adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori. L’accertamento della violazione degli obblighi RCA auto sarà inoltre consentita anche attraverso i dispositivi per il controllo del traffico ed il rilevamento a distanza delle violazioni al codice della strada. Infine, sempre sullo stesso sito web, è anche disponibile un’applicazione che consente alle Forze dell’ordine ed alle Prefetture di ottenere gli elenchi dei veicoli non coperti da assicurazione, distinti per provincia di residenza dei relativi intestatari. In tal modo, i cittadini e le forze di polizia potranno disporre di informazioni costantemente aggiornate della situazione relativa alla copertura assicurativa dei veicoli.

Staranzano cittadella dell’addestramento per i vigili urbani

STARANZANO. Esercitazioni e simulazioni anche a Marina Julia per una quarantina di agenti dei comandi della Polizia municipale della regione, impegnati in un’intensa settimana per i corsi di formazione a Staranzano, che diventa una “cittadella universitaria” per aggiornare gli operatori sulle novità del servizio. Dopo le lezioni svoltesi sul problema dei rifiuti lo scorso aprile, la sala convegni del municipio in piazza Dante ospiterà i corsi formativi di Polizia Giudiziaria il 25 e 27 maggio e di Infortunistica stradale il 4 e 5 giugno, che si concluderanno con le prove pratiche tra Staranzano e Marina Julia. Il nuovo ciclo rientra nell’ambito del programma delle attività formative promosse dalla giunta regionale e verrà sviluppato da operatori del Nucleo di Polizia Giudiziaria del Corpo di Polizia locale di Trieste. Coordinatrice dei lavori Giuliana Marchi, della Direzione centrale Funzione Pubblica, che si avvale del supporto organizzativo di Mariangela Della Picca, comandante della Polizia comunale di Staranzano. Al corso parteciperà un gruppo di circa 25 vigili, per l’Infortunistica invece saranno 15. Per le esercitazioni pratiche il gruppo iniziale di 45 persone verrà diviso in tre scaglioni. La giornata di teoria è curata da Gianluca Romiti, dirigente della sezione di Polizia Stradale di Gorizia, mentre le due giornate di pratica sono realizzate da Walter Milocchi, comandante del Corpo di Polizia locale di Monfalcone, e da Ezio Scocco, capo dell’Ufficio infortunistica della sezione Polizia Stradale di Gorizia. L’attività di polizia giudiziaria rientra fra quelle che costituiscono il bagaglio tradizionale di competenze degli operatori locali, che possono esercitare tali funzioni sia di propria iniziativa che su delega della Procura. «Ciò che gli operatori chiedono in occasione di questi eventi formativi – sottolinea Marchi - è di avere lezioni caratterizzate da un taglio pratico, che non si traducano solo nello studio delle norme, ma prevedano l’esame di casi pratici con esercitazioni su atti e modulistica. Gli operatori – aggiunge - vogliono tornare nei loro comandi con strumenti di lavoro che possano essere subito utilizzabili ed è quindi importate che il tempo della lezione sia equamente diviso tra teoria e pratica». I docenti dedicheranno la prima giornata a inquadrare gli aspetti giuridici relativi alle competenze e alle funzioni di Polizia giudiziaria, mentre la seconda giornata sarà dedicata all’esame di casi realmente accaduti, con l’analisi della modulistica relativa alle procedure correlate. Al termine del corso i partecipanti dovranno svolgere autonomamente esercitazioni consistenti nella redazione di atti e verbali, sui quali riceveranno la valutazione di fine corso. Gli agenti effettueranno anche una serie di approfondimenti specifici. Uno dei primi è relativo ai maltrattamenti in famiglia e avrà lo scopo di fornire agli operatori che si trovano ad affrontare queste realtà, le conoscenze per agire attraverso procedure corrette a tutela dei più deboli. Quanto all’infortunistica, la Polizia locale viene chiamata a intervenire sempre più spesso in caso di sinistri stradali, anche a causa della progressiva riduzione degli organici di altre forze di Polizia sul territorio. La rilevazione di un sinistro stradale è complessa e richiede una preparazione tecnica adeguata.

Divieto di fumo in auto con bambini e donne incinte, via libera dal governo

Divieto di fumo in auto con bambini e donne incinte, via libera dal governo Approvato a palazzo Chigi il decreto legislativo che prevede una stretta sulle regole relative al fumo e alle sigarette. Quelle elettroniche vietate ai minori di 18 anni Immagini choc sui pacchetti di sigarette, divieto di vendita delle confezioni da 10, divieto di fumo in auto con minori e donne in gravidanza. Il governo vara la stretta sul fumo di tabacco, in un decreto legislativo approvato lunedì sera in Consiglio dei ministri e fortemente voluto dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. Il provvedimento prevede il divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina e prodotti di nuova generazione; il divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza, e nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli Irccs pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia. Sui tempi di entrata in vigore Lorenzi assicura: «Entro Natale». Le sanzioni L'inasprimento delle sanzioni per la vendita e somministrazione di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e prodotti di nuova generazione ai minori. È prevista la sospensione della licenza per 3 mesi alla prima violazione. Quando la violazione è commessa più di una volta , oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, è prevista la revoca della licenza all'esercizio dell'attività. Prevista inoltre la verifica dei distributori automatici, di norma, al momento dell'istallazione e periodicamente, al fine di controllare il corretto funzionamento dei sistemi automatici di rilevamento dell'età dell'acquirente. Viene inoltre recepita la direttiva Ue sui prodotti del tabacco con queste novità: il divieto di utilizzo di aromi caratterizzanti; le avvertenze combinate (immagini e testo) relative alla salute devono coprire il 65% della superficie esterna del fronte e retro della confezione di sigarette o di tabacco da arrotolare; le revisioni relative alle confezioni unitarie: divieto di vendita dei pacchetti da 10 e piccole confezioni di tabacco; il divieto di vendita a distanza transfrontaliera dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche ai consumatori. In particolare si informa il consumatore sui rischi per la salute con la seguente avvertenza: «Il fumo uccide - smetti subito». Per le sigarette elettroniche: «Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori». Quindi le fotografie sui danni da fumo e il seguente messaggio: «Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene». Si segnala che nel catalogo delle foto appare tra le altre la seguente frase: «Il fumo può uccidere il bimbo nel grembo materno». I numeri Solo in Italia, il fumo provoca 83mila vittime l'anno mentre nel mondo si stima uccida 6 milioni di persone, tanto che l'Organizzazione mondiale della sanità ha definito il fumo come «la più grande minaccia per la salute nella regione europea». In Italia, i fumatori sono 10 milioni e ben il 23,4% degli studenti dei primi anni delle superiori afferma di fumare. Di questi, il 63,9% non ha ricevuto un rifiuto dall'esercente nonostante il divieto di vendita ai minori. E nonostante la legge Sirchia del 2003 per lo stop al fumo nei luoghi chiusi abbia portato a dei passi avanti, ancora molto resta da fare, anche considerando che l'80% di chi ha tentato di smettere, secondo dati Istat, ha fallito.

martedì 19 novembre 2013

MOTO E BAMBINI

Il trasporto dei bambini sui motoveicoli è regolato dall'art. 170 del Codice della Strada. La legge prevede il divieto assoluto di trasportare minori di 5 anni sui veicoli a due ruote. Per quelli di età superiore stabilisce invece unicamente il principio che la loro corporatura deve essere tale da permettere loro di stare seduti in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo. Equipaggiamento Il trasporto di un bambino su un motoveicolo impone l'uso di un casco di misura adeguata. In commercio si trovano allora caschi di misure particolarmente piccole, a partire dalla 48 o dalla XXXS. Stesso discorso per la giacca tecnica, i guanti e la protezione della spina dorsale. Tutti accessori indispensabili per la sicurezza dei bambini. Utili anche le scarpe da moto (con protezioni sui punti delicati di piedi e caviglie) e i pantaloni tecnici. Chi fosse interessato al seggiolino (non obbligatorio), trova in commercio sia il modello della GIVI che quello tedesco della Stamatakis. Sanzioni Chi trasporta su un motoveicolo un bambino di età inferiore ai 5 anni rischia una sanzione da 160 a 641 euro. Chi invece trasporta un bambino di corporatura non sufficientemente sviluppata per toccare le pedane con i piedi, o lo mette in piedi sulla pedana centrale dello scooter, rischia una sanzione da 80 a 323 euro.

Codice della strada: multe basate su potenza del mezzo

"Vogliamo introdurre un principio di proporzionalità al meccanismo delle multe stradali. E' questa la ragione alla base della nostra proposta di legge che, in ragione delle difficoltà relativamente all'incrocio di dati tra amministrazioni e dell'ampiezza del fenomeno dell' evasione ed elusione fiscale, si intende fondata su un parametro induttivo della condizione economica: la potenza del veicolo guidato". Così i deputati del MoVimento 5 Stelle in Commissione Trasporti motivano la decisione di depositare la proposta di Legge, a prima firma Michele Dell'Orco, che intende introdurre all'interno del codice della strada il principio di proporzionalità delle multe. "Oggi la funzione primaria delle sanzioni stradali - dichiara Dell'Orco -, costituire un deterrente alle infrazioni stradali rendendo la circolazione più agevole e sicura, non riesce più ad avere un'adeguata efficacia. Tutto questo a fronte del fatto, però, che ogni anno vengono staccate circa 14 milioni di multe: 1600 ogni ora. La maggior parte di queste restano inevase, lasciando buchi milionari nei bilanci delle amministrazioni per le quali questo strumento ormai costituisce semplicemente un modo per fare cassa. Si tratta di una forma di 'rastrellamento' che non tiene in alcun conto le distanze economiche tra cittadino e cittadino. Per alcune persone infatti una multa rappresenta un salasso, per altre costituisce poco più di un fastidio. Il risultato - spiega Dell'Orco- è che il meccanismo sanzionatorio, così come previsto attualmente dal codice della strada, non è dissuasivo allo stesso modo per tutti, perché la sanzione comminata per una stessa infrazione, in proporzione, rappresenterà una pena maggiore per un soggetto con un reddito basso rispetto a uno dal reddito più elevato". "La soluzione a questa distorsione del sistema c'è - affermano i membri della commissione Trasporti - , ed è già adottata efficacemente in diversi paesi: pagare la multa proporzionalmente alla propria capacità contributiva. Il parametro della condizione economica basata sulla potenza del veicolo guidato è in linea con il principio già adottato per il bollo auto 'più il mezzo è potente, più paghi'". La potenza del motore incide sul costo di base del veicolo e, dunque, può essere considerato indicativamente un elemento valido per fornire un'indicazione sulle capacità economiche del suo proprietario".

Aci Nuovo Codice della strada entro il 2014

Approvazione del nuovo Codice della strada entro il 2014. È quanto ha chiesto l'Automobile Club d'Italia a Governo e Parlamento durante la prima giornata della 68a Conferenza del Traffico e della circolazione organizzata a Roma con il patrocinio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Codice della strada: come pagare le sanzioni ridotte del 30 per cento

Dal 21 agosto è possibile pagare le sanzioni amministrative, per molte violazioni del Codice della Strada, con la riduzione del 30 per cento, norma introdotta dalla legge numero 194 pubblicata oggi sulla Gazzetta ufficiale. In sostanza, escluse alcune ipotesi particolarmente gravi, per le inosservanze alle norme del Codice della strada per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore può pagare la multa con la riduzione del 30 per cento sulla somma minima prevista per quella violazione, se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale. Sono ammessi al beneficio anche coloro che possono ancora effettuare il pagamento in misura agevolata alla data di entrata in vigore della legge purché non siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica. Lo sconto del 30 per cento non si applica, ad esempio, a tutte quelle infrazioni per cui è prevista anche la confisca del veicolo o la sospensione della patente di guida. In ogni caso sul verbale sarà chiaramente indicato se il pagamento scontato è previsto e l'importo che dovrà essere versato. Per i verbali redatti dalla Polizia stradale il pagamento potrà essere effettuato in contanti presso l'ufficio indicato nel documento di contestazione, con versamento sul conto corrente postale intestato al medesimo ufficio di polizia ovvero mediante pagamento online tramite il portale www.poste.it; non può invece essere effettuato nelle mani del poliziotto, almeno fino a quando non sarà in possesso di idonea apparecchiatura, salvo i casi previsti per i conducenti di veicoli immatricolati all'estero e per alcuni autisti professionali. Chi invece intende proporre ricorso, al prefetto o al giudice di pace, non deve effettuare il pagamento della sanzione. Il termine di 5 giorni decorre dal giorno successivo la contestazione su strada o dalla notifica del verbale. Particolare attenzione infatti dovrà essere posta nei casi di notifica successiva all'infrazione in quanto il termine di decorrenza dei 5 giorni varia a secondo delle modalità adottate. Nella pagina dedicata potrete trovare maggiori informazioni sia sulle violazioni che rientrano nella riduzione sia dei conti correnti di ogni sezione di polizia stradale.

mercoledì 31 luglio 2013

Cause principali degli incidenti stradali

l'Alta velocità, guida sotto l'effetto di alcool e strade dissestate sono le maggiori cause che provocano incidenti stradali. Principali cause sugli incidenti stradali 1) Alta velocità, strade dissestate e scarsa illuminazione. La causa principale di un incidente stradale è l'alta velocità. In generale guidare veicoli a velocità non consentite su strade, spesso dissestate e con scarsa illuminazione porta inevitabilmente a un sinistro stradale. Ricorda che, biologicamente i tuoi occhi vedono bene gli oggetti che si trovano dentro il tuo campo visivo. Gli oggetti che si trovano fuori dal tuo campo visivo non sono prontamente percepiti ed è necessario muovere lo sguardo per farli rientrare. Inoltre, devi sapere, che più aumenti la velocità della tua auto, minore sarà l'ampiezza del tuo campo visivo, perché quest'ultima si riduce progressivamente con l'aumento della velocità. Altra causa, che può dar fastidio ai tuoi occhi è la scarsa illuminazione dei luoghi dove si guida. 2) L'effetto dell'alcool L'alcool è una delle principali cause d'incidenti stradali. Il tasso alcolico consentito per guidare è dello 0,5. L'alcool ha un effetto sedativo e riduce l'attenzione e i riflessi. Crea euforia, rende più temeraria la guida, esagera la fiducia nelle proprie abilità, falsa la percezione delle distanze e della velocità. Il consumo di alcol influenza sia il rischio d'incidenti da traffico, sia la gravità delle conseguenze che questi provocano. Secondo i dati 2010 del sistema di sorveglianza Passi, il 9,8% degli intervistati dichiara di aver guidato sotto l'effetto di alcol e il 6,6 di essere stato passeggero in una macchina con conducente sotto l'effetto di alcolici. L'abitudine a guidare poco dopo aver bevuto è più frequente negli uomini e nei giovani della fascia di età 25-34 anni. Si osservano differenze statisticamente rilevanti nel confronto interregionale, con frequenze di guida sotto l'effetto dell'alcol più alte al Nord che al Centro e al Sud. Dei circa 33.600 intervistati che dichiarano di essere andati in auto o in moto negli ultimi dodici mesi, il 34% ha riferito di aver subito un controllo da parte delle forze dell'ordine, in veste di guidatore o di passeggero. Solo l'11% degli intervistati fermati dalle forze dell'ordine riferisce che il guidatore è stato sottoposto anche all'etilotest. Un consiglio spassionato: CHI GUIDA NON BEVE! 3) L'effetto delle droghe Le droghe, ma anche gli psicofarmaci, modificano il comportamento del cervello e dell'intero organismo e finiscono per causare l'effetto opposto a quello per il quale sono state assunte. Le dinamiche d'incidente stradale più diffuse Al primo posto abbiamo la precedenza non rispettata o passaggio con il rosso. Al secondo c'è la distrazione di chi guida in maniera deconcentrata. A seguire troviamo l'alta velocità che provoca il maggior numero di vittime sulla strada. Anche l'andamento lento non è da sottovalutare. Altre cause d'incidenti stradali sono la distanza di sicurezza non rispettata, manovre e svolte irregolari, sorpassi non consentiti, ostacolo imprevisto e guida contromano.

LA DISTANZA DI SICUREZZA

Le componenti della distanza di sicurezza La distanza di sicurezza è la distanza che ogni veicolo deve mantenere da quello che lo precede, per potersi arrestare, quando necessario, senza tamponarlo. Nella valutazione della distanza di sicurezza è importante tenere in considerazione alcuni fattori : la prontezza dei riflessi del conducente; il tipo e lo stato di efficienza del veicolo; la velocità; la visibilità e le condizioni atmosferiche; le condizioni del traffico; la pendenza della strada e le caratteristiche e condizioni del manto stradale e l'entità del carico. In teoria, nel calcolo di questa distanza si dovrebbe considerare solo l'equivalente della distanza percorsa in un secondo, cioè nel tempo mediamente impiegato per decidere se l'accensione dello stop del veicolo che precede implica la necessità di una nostra frenata e quindi agire di conseguenza. Si dà infatti per scontato che il veicolo davanti ha uno spazio di arresto uguale a quello del veicolo che segue. Se i freni non sono perfettamente efficienti, i pneumatici sono consumati, il veicolo è molto carico, lo spazio di frenata si allungherà di molto, e sarà quindi necessario aumentare le distanze almeno della metà. Tali valori non devono essere considerati per la guida in caso di nebbia, quando invece devono valere altre considerazioni. Una semplice formula da ricordare per calcolare approssimativamente una buona distanza di sicurezza è la seguente: dividere la propria velocità espressa in km/h per 10 ed elevare il risultato al quadrato; il numero risultante è un buon indicatore, in metri, della distanza di sicurezza da mantenere. Esempio: a 50 km/h si dovrebbe mantenere una distanza di 25 metri.

lunedì 27 maggio 2013

Incidenti stradali con animali selvatici: come chiedere il risarcimento?

Gli incidenti stradali con animali sono in costante aumento, a causa soprattutto dello scarso rispetto delle norme del codice della strada. Non sempre però la responsabilità del sinistro ricade sul conducente, perché gli animali hanno una condotta imprevedibile e possono sorprendere anche per l’automobilista più accorto causando incidenti stradali inevitabili. Fra l’altro in questo particolare periodo dell’anno stiamo assistendo a diversi incidenti stradali con coinvolti degli animali selvatici. In se, già il termine animali selvatici implica che trattasi di una specie animale che vive allo stato libero e non addomesticato. Può accadere che questa tipologia di animali possano accidentalmente collidere con le vetture condotte dagli utenti della strada, causando danni non solo alle vetture stesse ma anche e soprattutto alle persone. In ipotesi come queste, una preoccupazione di non poco conto, a prescindere dai profili di responsabilità, è indubbiamente quella di individuare l’ente al quale rivolgersi per chiedere il risarcimento e le modalità con cui farlo. L’individuazione dell’ente contro il quale proporre la domanda di risarcimento del danno causato dalla fauna selvatica attiene al problema della cd. titolarità passiva del rapporto; prima di procedere a tale operazione è necessario tener presente che la materia in questione è regolata da fonti differenti, essendo stata a più riprese coinvolta nella cd. ripartizione delle competenze tra Stato, Regione ed Enti locali minori, in primis la Provincia. Dopo questo excursus, si può affermare che, generalmente, gli enti preposti alla tutela risarcitoria dei terzi danneggiati da animali selvatici sono due: 1-Regione; 2-Provincia. La legittimazione dell’uno piuttosto che dell’altro dipende dalla singola normativa regionale; nonostante, infatti, a norma dell’art. 16 della legge n. 157/1992 (Legge nazionale sulla caccia), “Le Regioni per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia (…)” (inoltre, a norma dell’art. 117 della Costituzione, la competenza istituzionale in materia faunistica è prevista in capo alle singole Regioni), queste, nell’ambito della loro autonomia, hanno la possibilità di delegare alle Provincie l’esercizio della funzione in materia di gestione faunistica. Cosa fare dopo l’incidente con un animale Per prima cosa, naturalmente è doveroso accertarsi dello stato di salute dell’animale coinvolto, ed eventualmente fare intervenire un organo di polizia stradale e gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato e la Polizia Provinciale. È bene ricordare che il codice della strada all’art. 189 comma 9-bis, prevedere:” L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 82 a euro 328”. E’ infatti di vitale importanza, ai fini di un’eventuale richiesta di risarcimento, soprattutto se l’animale, ferito e spaventato, abbia lasciato il luogo dell’incidente, che venga stilato un verbale che provi l’accaduto e che accerti il nesso causale tra l’impatto con l’animale e i danni subiti dal veicolo. Si può ottenere il risarcimento danni da incidente con animali selvatici? Non è attualmente previsto dalla normativa nazionale vigente alcun risarcimento per il danno a persone e/o cose subito da animali selvatici come cinghiali, caprioli, cervi, daini, mufloni e camosci. Tuttavia, solo nel caso in cui il tratto stradale sia sprovvisto di segnali stradali che avvertano del pericolo di animali selvatici vaganti, l’Ente gestore o proprietario della strada è tenuto al risarcimento dei danni per non aver segnalato il pericolo. Esistono poi dei fondi di solidarietà regionali per le vittime di incidenti stradali con animali selvatici e ungulati. Anche se le normative cambiano da regione a regione, cerco di riassumere le condizioni e le modalità con cui si può chiedere il risarcimento dei danni da incidente con animali selvatici o ungulati. A titolo di risarcimento possono inoltrare domanda i proprietari di auto e veicoli, coinvolti negli incidenti stradali con fauna selvatica ed in regola con le vigenti norme sulla circolazione. Come per tutti gli incidenti stradali, anche nel caso di specie si deve valutare la dinamica del sinistro, accertando le eventuali violazioni al codice della strada o comportamenti da parte del conducente del veicolo. Cosa essenziale, in caso di assenza dell’animale nei pressi del luogo dell’incidente è assolutamente necessario che il nesso causale tra l’impatto con l’animale e il danno subito dal veicolo sia accertato e verbalizzato dalle autorità competenti intervenute subito dopo il sinistro. Il verbale è l’elemento fondamentale della domanda di risarcimento danni, che deve contenere anche i documenti del veicolo e del proprietario; copia della polizza assicurativa di responsabilità civile; preventivo di spesa per le riparazioni o certificato di rottamazione del veicolo. A titolo puramente esemplificativo porto alcune sentenze al fine di dare un’interpretazione giuridica alla tematica, secondo quanto si può leggere in una recente sentenza di merito del Tribunale di Vasto di data 07/07/2011, gli enti o le società cui sono affidati i servizi di gestione e manutenzione della strada lungo la quale si è verificato il sinistro “potranno essere citati in giudizio e ritenuti responsabili, ex art. 2043 c.c., per aver colposamente omesso (con onere della prova sempre a carico di parte attrice) di adottare mezzi idonei a salvaguardare la collettività dai possibili danni da animali selvatici. In proposito, è noto che sussiste la possibilità di predisporre in modo diretto interventi idonei a scongiurare la maggior parte dei sinistri, quali, ad esempio: l’utilizzo di sottopassaggi o sovrapassaggi (i cd. “ecodotti”); l’utilizzo di recinzioni lungo i tratti stradali sui quali è frequente questo tipo di incidenti; l’utilizzo di catarifrangenti, a riflesso direzionale, posti a bordo strada a distanza di 10-25 metri uno dall’altro (in questo caso si sfrutta il riflesso dell’immobilizzazione indotto dal fascio luminoso dei fari sull’animale: se il fascio di luce, deviato dai catarifrangenti, investe l’ungulato ai lati della carreggiata, blocca l’animale e gli impedisce di invadere improvvisamente la sede stradale). Esistono, peraltro, anche misure di prevenzione indirette, come la predisposizione di adeguata e specifica segnaletica stradale di pericolo ovvero la diffusione di campagne di educazione volte a modificare l’atteggiamento degli automobilisti al volante”. Nell’ipotesi di chiamata in corresponsabilità, sarebbe quindi onere del danneggiato dimostrare, per esempio, che il luogo del sinistro fosse abitualmente frequentato da animali selvatici con un numero eccessivo di esemplari, tale da costituire un pericolo per gli utenti della strada, ovvero che fosse stato teatro di precedenti incidenti già noti o segnalati dalle autorità competenti; tali circostanze imporrebbero al gestore di attivarsi, quanto meno collocando appositi cartelli di segnalazione stradale di pericolo (Cass., 21/11/2008 n. 27673). E’ responsabile il gestore autostradale dei danni provocati dalla presenza di animali sulla carreggiata. La sentenza della Corte di Cassazione, n. 11016 del 19.05.2011, non lascia alcun dubbio. Poco importa la tipologia dell’animale (cane o volpe) ma la cui presenza poteva essere fonte d’incidente mortale in un percorso – a pagamento – e ipoteticamente sicuro tanto da utilizzare le alte velocità. Un automobilista mentre “alla guida di un’autovettura di proprietà della società percorreva l’autostrada A/1 nel Comune di Livagra, in Provincia di Lodi, aveva avvistato una volpe ferma sulla sua corsia di marcia. Al fine di evitare l’impatto, aveva sterzato, andando così a collidere contro la rete di recinzione” riportando ingenti danni. Tutto ciò durante un’operazione di sorpasso. Dopo vari tentativi si è visto costretto a rivolgersi ai Supremi Giudici per ottenere il “ristoro” delle spese sostenute. La Corte nell’accogliere il ricorso rimanda il contenzioso, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che, nel decidere, si atterrà ai seguenti principi di diritto: 1) la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo; perché essa possa, in concreto, configurarsi è sufficiente che l’attore dimostri il verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode; 2) ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ., per l’impossibilità in concreto dell’effettiva custodia del bene, l’ente proprietario risponde dei danni subiti dall’utente, secondo la regola generale dettata dall’art. 2043 cod. civ. In questo caso graverà sul danneggiato l’onere della prova dell’anomalia del bene, mentre spetterà al gestore provare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia; 3) allegata e dimostrata la presenza sulla corsia di marcia di un’ autostrada di un animale di dimensioni tali da intralciare la circolazione, non spetta all’attore in responsabilità, sia nell’ambito della tutela offerta dall’art, 2051 cod. civ., sia alla stregua del principio generale del neminem ledere, di cui all’art. 2043 cod. civ., provarne anche la specie, la quale semmai potrà essere dedotta e dimostrata dal convenuto quale indice della ricorrenza di un caso fortuito.” In tempi in cui la tecnologia ha fatto passi da giganti è impensabile non utilizzarla per il monitoraggio delle strade a pagamento e tutelare l’incolumità degli automobilisti che vi transitano. Corte di cassazione, Sentenza 26 febbraio 2013 n. 4806 “La Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 cod. civ. dei danni cagionati da un animale selvatico a persone o cose il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme (fattispecie relativa all’azione risarcitoria intrapresa da un automobilista per i danni subiti dalla sua, a causa di un cinghiale che si era improvvisamente immesso sulla sede stradale).” Altra sentenza in tema di incidenti stradali provocati da animali selvatici. Ulteriore “confusione” in merito ai profili di responsabilità deducibili nei confronti dell’Ente citato in giudizio e su chi è tenuto al risarcimento. Come si nota, in tutte le sentenze citate, il “nesso” ricade nell’art. 2043 del Codice Civile Risarcimento per fatto illecito. Lo stesso afferma che :”Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Per un eventuale risarcimento è bene, come ho già esposto, un intervento degli organi di polizia stradale, in assenza, una corposa documentazione, non solo fotografica ma anche del luogo, tempo ed eventuali testimoni, verificando a quale Ente appartiene la pubblica strada, allo scopo di comprendere i doveri di custodia, gestione e manutenzione della stessa. di Girolamo Simonato da motorioggi.it