martedì 26 febbraio 2008

Nuove Tragedie, Vecchi Problemi

Dopo il dolore per la tragedia di tante famiglie di Fiumicino, esiste una necessità primaria: capire come e perché possa essere accaduto un incidente così grave.
Ci domandiamo se sia possibile che tante giovani vite che si apprestavano a trascorrere la loro giornata nella scuola o nel lavoro, possano essere stroncate da una violenza stradale per la quale non sono facilmente individuabili i giusti aggettivi.
C’è un'indagine in corso che svilupperà le motivazioni di un incidente così grave. Ma alcune domande non possono rimanere senza risposta, le responsabilità non possono essere solo sanate con un timida condanna e con un risarcimento in sede civile fra avvocati delle assicurazioni e quelli della famiglia.
Qui si deve capire bene come possa essere accaduto un fatto di tanta inaudita gravità. Non sembra si possa in questo caso invocare l’alibi della nebbia. Allora ci domandiamo quale fosse la velocità del veicolo investitore, quali fossero le condizioni psico-fisiche del conducente che ha causato questa carneficina stradale. Ci chiediamo se ci sono connessioni con alcol e sostanze, medicine, cure sanitarie. Sarebbe poi utile sapere anche se il conducente stesse telefonando col cellulare (questo ulteriore e moderno strumento distrattivo della guida), le condizioni tecniche della vettura investitrice (freni, pneumatici).
Come può essere accaduto un disastro di questa portata di giorno, al mattino?
Si rende necessario quindi una sorta di catasto dei casi più gravi e inspiegabili, più volte invocato da Asaps, con una agenzia che possa indagare, al di là delle ovvie responsabilità penali e civili, i perché di tanta gravità.
Va capito cosa può essere accaduto a quel conducente (salute psico/fisica, riposo, condizioni esterne), va radiografato tutto il “prima” della tragedia. Si deve capire perché, studiarne le cause anche non vicine nel tempo, per evitare che possa ripetersi.
Sinistri gravissimi solo apparentemente inspiegabili, con salti di corsia, contromano improvvisi, repentine sbandate vanno studiati, catalogati, ricostruiti con l’integrazione di una attività ulteriore a quella tipica di polizia.
Sulla strada troppo spesso un “Caino” elimina dalla vita giovani innocenti che hanno la sola colpa di essersi trovati lì, in quel momento, in quel punto, senza che poi si capisca neppure bene il perché questo sia accaduto. Le famiglie, la società hanno il diritto di sapere.

Forlì lì 26.2.2008

Giordano Biserni
Presidente Asaps

martedì 19 febbraio 2008

INCIDENTI MOSTRUOSI

qualcuno se le cerca........

una galleria pericolosetta......

un sabato notte diverso - seconda parte

un sabato notte diverso - parte prima

Inseguimento a oltre 200 all'ora sul raccordo di Roma

interessanti conseguenze per chi viola l'articolo 142 del Codice della Strada - caso pratico

Giubbotto Salvavita - un po di ordine

I giubbotti o le bretelle riflettenti devono essere indossati dai conducenti dei veicoli fermi sulla carreggiata, fuori dai centri abitati, di notte o in condizioni di scarsa visibilità.

E' obbligatorio indossarli quando si va a sistemare il triangolo dopo un guasto o se si scende dall' automobile ferma sulla corsia d’emergenza. L’obbligo, scattato dal 1 aprile 2004 (legge 27 febbraio 2004 numero 47 si estende anche ai passeggeri .

Le caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità sono state stabilite con apposito decreto , emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 30 dicembre 2003. Il D.L. fissa le norme che stabiliscono l’omologazione di questi strumenti di sicurezza stradale.

I fabbricanti devono produrre indumenti ad alta visibilità dotati di attestato di conformità, certificato da un organismo di controllo autorizzato. Per l’automobilista è comunque indifferente utilizzare giubbotti o bretelle e scegliere il colore, che può essere arancione, rosso o giallo; l'importante è che sull'etichetta sia riportato il marchio "CE" insieme a quello "UNI EN 471" (la sigla CE da sola potrebbe significare “China export”!). Attenzione dunque dove e da chi acquistate questi oggetti.

Le sanzioni
Per chi "dimenticasse" di indossare gli accessori, in caso di controlli delle forze dell’ordine, scatta una multa che può variare da 36 a 148 euro e la detrazione di 2 punti dalla patente.
Se l’infrazione è commessa dai passeggeri la sanzione viene applicata solo nella forma pecuniaria. Per conoscere quando e come indossare questi accessori suggeriamo la lettura di questa scheda

Un consiglio: tenete il giubbotto nell’abitacolo della vettura e non nel bagagliaio in modo da poterlo indossare prima di scendere dall’automobile così da non commettere infrazione.

da www.poliziadistato.it

Al volante senza alcool

Una cena fuori con gli amici, 2 bicchieri di vino e una birra poi ci si è mette alla guida per tornare a casa. Triste la sorpresa quando sottoposti dalla Stradale al test dell'etilometro, per semplici controlli, si risulta con un tasso alcolemico superiore alla norma. Esito: sospensione della patente e obbligo di visita medica.

Questo è solo uno dei tanti, numerosissimi, episodi spiacevoli in cui ogni giorno rimangono coinvolti giovani e meno giovani al volante. Da qualche anno il tasso alcolemico è stato abbassato a 0,5 grammi per litro, nella media con quello previsto nel resto d'Europa.

La norma risponde a precise necessità di tutela della salute individuale e collettiva: da studi scientifici internazionali risulta infatti che l'alcol è la causa di oltre il 40 per cento degli incidenti stradali che si verificano in Italia.

da www.poliziadistato.it

Bambini in auto

Con l’entrata in vigore, dal 14 aprile 2006, del Decreto Legislativo 13 marzo
2006 n. 150, è stato modificato l’art. 172 del Codice della Strada: “Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini”.

In generale è possibile riassumere i cambiamenti introdotti dalla nuova norma applicando questa semplice regola: ogni volta che si occupa un posto a sedere su un veicolo dotato di cinture di sicurezza, è obbligatorio per tutti, conducente e passeggeri, utilizzarle e nel caso di trasporto di bambini di adottare i sistemi di ritenuta idonei (seggiolini o adattatori)

La nuova stesura dell’articolo ha introdotto importanti novità riguardanti l’utilizzo di questi sistemi di ritenzione sia per il conducente che per i passeggeri..


I dispositivi utilizzabili sono di due tipi: seggiolini e adattatori.

Dovrebbero essere usati fin dai primi giorni di vita, seguendo attentamente le istruzioni riportate nel manuale e la scelta deve essere fatta in base al peso del bimbo.

Il trasporto dei bambini sui veicoli è regolato dall’articolo 172 del codice della strada, (modificato dal decreto legislativo n.150 del 13 aprile 2006), dalla normativa europea e con una circolare attuativa (.pdf 528 kb) del ministero dell'interno. I dispositivi di ritenuta sono obbligatori dalla nascita fino al raggiungimento di 36 chili di peso: fino a 18 kg si possono usare solo i seggiolini, oltre questo peso si possono utilizzare anche gli adattatori.

Quest’ultimi sono dei piccoli sedili che, sollevando il bambino, permettono di usare le cinture di sicurezza dell’auto che però vanno passate sotto le alette poste ai lati, in senso longitudinale al torace.

Vi ricordiamo inoltre che:

I sistemi di sicurezza presenti negli autoveicoli non sono adatti a persone inferiori a 1.50 metri di altezza.
Fino a 9 chili di peso il bimbo deve essere trasportato in senso contrario alla marcia dell’auto. Attenzione mai mettere il bambino sul sedile anteriore se la macchina è provvista di airbag, a meno che non possa essere disattivato. Il posto più adatto è il sedile posteriore, al centro, che protegge anche da eventuali urti laterali.
Dopo 10 chili si può cominciare a sistemare il seggiolino in senso di marcia.
Lo schienale del seggiolino deve essere ben appoggiato al sedile della macchina e le cinture presenti sul dispositivo devono sempre essere allacciate, anche per brevi tragitti.
da www.poliziadistato.it

Duplicato Documenti

Il duplicato della patente e della carta di circolazione può essere spedito direttamente a casa dell'interessato nel caso di smarrimento, furto o distruzione.



Per il permesso provvisorio
Basta sporgere denuncia entro 48 ore presso un ufficio di polizia che provvederà a rilasciare un permesso provvisorio di guida o di circolazione valido fino al ricevimento del duplicato.

Il costo dell'operazione è di € 7,80 più le spese postali da pagare al postino all'atto della consegna del nuovo documento.

Nel caso di duplicato di patente di guida al momento della denuncia si dovrà portare un documento di riconoscimento e due fotografie formato tessera.

Se entro 45 giorni dalla denuncia il duplicato del documento non è ancora pervenuto si possono chiedere informazioni al numero verde 800-232323 del Ministero dei Trasporti.

In casi particolari, come il deterioramento della patente, non si può usufruire della procedura semplificata, ma bisogna rivolgersi agli uffici della Motorizzazione.
da www.poliziadistato.it

La patente a punti

La patente a punti è il meccanismo introdotto in Italia a partire dal 1 luglio 2003 attraverso il quale, ad ogni conducente di un veicolo, viene attribuito un punteggio (inizialmente 20 punti) che viene decurtato in caso di infrazioni. All'esaurimento dei punti disponibili per conservare la patente è necessario superare nuovamente l'esame di teoria e l'esame di guida.

Restano le vecchie sanzioni accessorie
Anche dopo l'introduzione della patente a punti, resta pienamente efficace il sistema attuale con la possibilità della sanzione accessoria della sospensione immediata della patente di guida.

Obbigo di comunicazione del conducente
Qualora il conducente non sia stato identificato, l'obbligato in solido a cui il verbale è notificato, è tenuto a comunicare, entro sessanta giorni, all'ufficio o comando che ha accertato la violazione. Questa norma è stata introdotta con il Decreto salva punti

da www.poliziadistato.it

Attenti ai Velox

Da www.poliziadistato.it

La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti.
Ogni lunedì - per tutta la settimana e regione per regione - saranno resi noti i tratti di strada sui quali, sarà attivo il controllo della velocità con apparecchiature mobili.

Questo non impedisce che ulteriori servizi di rilevazione della velocità potranno sempre essere attivati localmente in base a situazioni particolari (ad esempio in prossimità dei cantieri stradali, in concomitanza di servizi straordinari di controllo su porzioni di territorio e così via).

Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite dal decreto del Ministro dei Trasporti del 15.08.2007 pubblicato sulla G.U. n.195 del 23.08.2007
Ricordiamo i limiti attuali:

sulle autostrade: 130 chilometri orari, scendono a 110 in caso di precipitazioni atmosferiche
sulle strade extraurbane principali: 110 chilometri orari
sulle strade extraurbane secondarie e locali: 90 chilometri orari
in città il limite è di 50 chilometri orari; 70 in alcuni tratti appositamente segnalati.
Le sanzioni (dall’art. 142 del codice della strada) in sintesi:

fino a 10 km/h in più rispetto al limite - sanzione pecuniaria compresa tra 36 e 148 euro
oltre 10 km/h e fino a 40 km/h in più – sanzione pecuniaria compresa tra 148 e 594 euro e decurtazione di cinque punti sulla patente;
oltre 40 km.h e non oltre i 60 km.h – sanzione pecuniaria tra 370 e 1.458 euro, decurtazione di dieci punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento è annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
chiunque supera di oltre 60 km.h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione pecuniaria compresa tra i 500 e i 2000 euro, decurtazione di 10 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida
Queste sanzioni sono aumentate per i neopatentati e per i conducenti professionali.

giovedì 7 febbraio 2008