Gli articoli 9/bis e 9/ter del Codice della Strada[1] così recitano:
articolo 9/bis
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell’articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da tre a sei anni.
3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.
4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.
6. In ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.»
Articolo 9/ter
«1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni.
3. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo.»
La velocità non è certamente uno dei principali fattori che determinano il verificarsi dei sinistri stradali, sol se si pensa che, a livello statistico, solo nel 12% dei casi, questa è causa del loro verificarsi. E’ ben evidente, infatti, che aumentando la velocità, aumenta correlativamente il fattore soggettivo dell’attenzione alla guida, non solo sul piano psicologico, ma anche fisiologico. Ciò non toglie, che se la velocità non è un fattore preponderante del verificarsi dei sinistri stradali, è certamente una delle cause principali della gravità delle lesioni che ne conseguono, o ne possono conseguire agli utenti coinvolti. Basta pensare che, per la medicina legale, una velocità di circa 40 km/h, pari alla caduta da un terzo piano di un edificio, è da ritenere già mortale!
Per altro verso, in ragione del progresso tecnologico nel settore automobilistico, la sensazione della velocità è sempre meno percepita dai conducenti dei veicoli, ed inoltre essa è alterata dall’uso di sostanze che modificano l’equilibrio psico-fisico, in quanto tale sensazione risulta ulteriormente sopita o esaltata.
Tutto ciò ha determinato il legislatore a scegliere la c.d. “linea dura”: tornando a criminalizzare la fattispecie del gareggiare in velocità con veicoli a motore e a disciplinare in modo più razionale le competizioni sportive.
La novella giuridica di cui trattasi comporta la individuazione di tre distinte fattispecie giuridiche:
- gareggiare in velocità, facendo uso di veicoli non a motore (illecito amministrativo – articolo 141/9° comma del Codice della Strada[2]);
- gareggiare in velocità, facendo uso di veicoli a motore (reato – articolo 9/ter Codice della Strada);
- organizzare competizioni non autorizzate con veicoli a motore (reato – articolo 9/bis Codice della Strada);
E’ il caso di ricordare, che altra cosa è l’organizzazione di una competizione sportiva (con veicoli a motore) su strada non autorizzata (art. 9/bis Codice della Strada), altra ancora, il gareggiare in velocità (art. 9/ter Codice della Strada). In tal senso gli articoli 9/bis e 9/ter Codice della Strada vanno a regolamentare le competizioni sportive su strada, tanto che, residualmente, l’art. 141, comma 9, nella versione da ultimo citata, si applica sempre al di fuori dei casi previsti dai più volte citati art. 9/bis e 9/ter Codice della Strada.
Ora, ciò che costituisce l’elemento essenziale della competizione è, ovviamente, l’elemento agonistico e, ciò che vi si contrappone, è l’interesse alla tutela degli spettatori e di tutti coloro i quali utilizzano comunque, la strada pubblica. In tal senso, con il nuovo codice della strada, è stato previsto il previo rilascio di una specifica autorizzazione che, in seguito alle recenti modificazioni introdotte ha fatto venir meno la competenza in materia del prefetto.
Infatti, resta competente a rilasciare le autorizzazioni per le competizioni atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale, il comune. Se lo svolgersi delle predette gare interessa più comuni, l’autorizzazione è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e Bolzano. In particolare, durante le gare ciclistiche — anche a livello amatoriale — vi è un forte richiamo di pubblico tanto da poter ritenere le medesime dei veri e propri spettacoli su area pubblica. Si potrebbe ritenere quindi, che l’effettuazione di simili “spettacoli”, sia da assoggettare al previo rilascio della licenza di polizia di cui all’articolo 68 del T.U.L.P.S.[3] In realtà, la Corte Costituzionale ci ha già insegnato che, in base all’articolo 17 della Costituzione[4], «nessuna autorizzazione o licenza dell’autorità e nessun preavviso sono richiesti per le riunioni a scopo di divertimento o di passatempo».
Ciò non toglie — come prevede la norma in commento — che la competente amministrazione autorizzi la gara solo allorquando siano poste in essere tutte quelle tutele atte a salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale e degli atleti (articolo 119/II, R.D. 635/40[5]).
Mancando, infine, il requisito agonistico, la manifestazione ciclistica non necessiterà di alcuna autorizzazione, fatto ovviamente salvo l’avviso all’autorità di Pubblica Sicurezza, almeno tre giorni prima della manifestazione medesima (articolo 123 del T.U.L.P.S.[6])
Per le gare con veicoli a motore, invece, l’autorizzazione è rilasciata:
- dalla regione e dalle province autonome di Trento e Bolzano, per strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;
- per le altre strade, dall’ente proprietario della strada (regione, provincia, comune).
Giova peraltro ricordare che già con gli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 112[7], è stato disposto il trasferimento alle regioni, alle province ed ai comuni della competenza al rilascio della autorizzazione per l’espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie rispettivamente di interesse di più province, di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, e di interesse esclusivamente comunale e che, come sottolineato con Circolare del Ministero LL.PP. 1 marzo 2001, numero 1558, l’effettivo trasferimento di tale funzione, è avvenuto però solo con il d.P.C.M. 12 settembre 2000 ovvero, a far data dal 1° gennaio 2001. In tal caso, un tecnico dell’ente competente, assistito dai rappresentanti del Ministero dell’Interno, del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e unitamente agli organi sportivi competenti e promotori, tiene conto di collaudare il percorso e le attrezzature relative (articolo 9, comma 4, Codice della Strada[8]).
Quanto alle gare di regolarità, relative a motoveicoli e autoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico, non è previsto il parere del CONI[9], necessario invece per le altre competizioni motoristiche. Per le gare di regolarità, può essere omesso il collaudo del percorso, sempre che non si ecceda la velocità di 50 o di 80 km/h, a seconda che il tratto stradale considerato, sia o meno aperto al traffico.
Ogni autorizzazione (quindi non più e non solo quelle già rilasciate dal prefetto) è subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all’articolo 3 della legge numero 990 del 1969[10] e successive modifiche e interventi. Peraltro, la disposizione da ultima richiamata, attiene alle sole gare e competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore, restandone escluse le competizioni ciclistiche o podistiche.
Novità particolari sono previste relativamente alle scorte. Infatti, per esigenze particolari di sicurezza della circolazione, con il provvedimento di autorizzazione di competizione ciclistica, può essere imposta la scorta da parte di un organo di polizia stradale o di una scorta tecnica, all’uopo abilitata. Tale scorta, può essere altresì autorizzata dallo stesso organo di polizia stradale incaricato che, in tal caso, ne fissa le modalità e ne impone le relative prescrizioni. Più in particolare, è stabilito che per le competizioni ciclistiche o podistiche, che si svolgono all’interno del territorio comunale o di comuni limitrofi, la scorta può essere effettuata direttamente dalla polizia municipale, eventualmente coadiuvata da scorta tecnica abilitata. Per il personale della polizia municipale, consegue un particolare onere di sorveglianza del percorso, atto a far rispettare al pubblico le prescrizioni stabilite con l’autorizzazione o le altre disposizioni impartite dall’autorità di Pubblica Sicurezza o dagli organizzatori della gara. E’ il caso di evidenziare, che laddove il personale della polizia municipale non è in grado di garantire il servizio di scorta, tale circostanza deve essere fatta rilevare al prefetto (articolo 2 T.U.L.P.S.[11]), affinché questi, nei termini di cui all’articolo 3 della legge numero 65 del 1986[12] e previa disposizione del sindaco, predisponga la collaborazione di un adeguato contingente numerico delle forze di polizia.
Ad ogni buon conto, giova ricordare che «l’espressa previsione della possibilità dello svolgimento di gare di velocità su strade ed aree pubbliche (nella specie, gara ciclistica) posta dall’articolo 9 Codice della Strada, non sospende ne’ modifica, durante lo svolgimento di esse, l’obbligo di osservare le norme sulla circolazione da parte di tutti gli utenti della strada, compresi i medesimi corridori, ai quali, pertanto, si deve applicare - in caso di collisione con un autoveicolo - la presunzione di colpa prevista dall’articolo 2054, comma 2, Codice Civile[13]. Va però considerato che, nel caso di gare a circuito aperto, occorre contemperare le esigenze agonistiche con quelle della circolazione e, nella individuazione dei singoli comportamenti, al fine di potere escludere la presunzione di colpa prevista dalla legge per l’ipotesi di scontro tra veicoli, valutare, al lume di tale contemperamento, se è stato fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Sul piano sanzionatorio, quindi, laddove la gara si svolga all’interno di circuito aperto alla circolazione stradale, i partecipanti possono derogare esclusivamente a quelle norme di comportamento del Codice della Strada, il cui rispetto annullerebbe il carattere agonistico e lo scopo stesso della manifestazione, ma non anche alle altre norme di comune prudenza; inoltre, così come previsto dall’articolo 360, comma 5 del Regolamento del Codice della Strada[14], la competizione ciclistica o atletica in corso di svolgimento, può essere indicata con cartelli recanti le iscrizioni «INIZIO GARA» e «FINE GARA» e con le modalità prescritte nel provvedimento di autorizzazione della gara. Si vuole qui far rilevare che il servizio di scorta per le competizioni sportive, in analogia a quanto previsto dall’articolo 68 del d.P.R. numero 417 del 1992[15] è da ritenere uno dei servizi a pagamento, relativamente ai quali, il comune, dovrebbe prevedere una tariffa.
La competenza a sospendere la circolazione stradale resta al prefetto, per quanto attiene alle strade esterne al centro abitato, e al sindaco, per le strade poste all’interno del centro abitato. Con riferimento agli eventuali provvedimenti di sospensione della circolazione stradale, può essere previsto nella medesima ordinanza che li dispone, che gli stessi siano resi noti al pubblico, mediante personale di gara volontario.
Nell’avere inasprito le sanzioni amministrative pecuniarie, si è prevista la criminalizzazione della fattispecie riconducibile alla organizzazione di una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore: in tal caso, ogni singolo partecipante è assoggettato alla medesima pena e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, nei termini di cui agli articoli 222 ss. Codice della Strada.
Dal tenore letterale della norma, si capisce bene che l’ipotesi prevista dall’articolo 141, comma 9, Codice della Strada non potrà concorrere con le nuove disposizioni testé indicate e, più in particolare, con quelle riconducibili alla organizzazione e/o alla partecipazione di una competizione motoristica in velocità, su strada. Si tratterrà, quindi, di distinguere il gareggiare in velocità, nell’ambito di una competizione non autorizzata — presupponendo, quest’ultima, un seppur minimo livello di organizzazione — dal gareggiare in velocità, per fatto o circostanza occasionale.
Anni fa un motociclista è deceduto a seguito del verificarsi di un incidente stradale causato dalla forte velocità tenuta dallo stesso, velocità che lo ha fatto sbandare sino ad invadere l’opposta corsia di marcia, sulla quale sopraggiungeva regolarmente il veicolo antagonista.
Al fatto assistette un testimone, pure a bordo di un motociclo, il quale seguiva nella marcia il deceduto. Fortissimo era il sospetto, in noi inquirenti, che al momento del fatto i due motociclisti stessero gareggiando in velocità, ma provare ciò non fu possibile. Questo breve esempio dimostra la particolare difficoltà degli organi di polizia stradale di prevenire e reprimere dette ipotesi delittuose, in quanto – attorno ai loro protagonisti – si erge un muro fatto di complici silenzi e di forti omertà, muro che diventa difficile da demolire.
Gli articoli appena trattati, il 9/bis ed il 9/ter Codice della Strada, sono stati introdotti dal legislatore con il D.L. 27 giugno 2003, numero 151[16], sulla forte spinta dei fatti di cronaca dell’epoca. Infatti, specie in alcune zone d’Italia (Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia e Lazio), si erano verificati gravissimi episodi infortunistici causati proprio dallo svolgimento di gare non autorizzate con veicoli a motore.
Periferie degradate piuttosto che parcheggi di centri commerciali, strade in costruzione piuttosto che arterie secondarie, la notte diventavano pericolosi (ed illegali) autodromi, dove giovani automobilisti – spesso incitati da folto ed improvvisato pubblico – si gettavano nella mischia, sottoponendosi a questa nuova ed incosciente prova di forza e coraggio. L’esito delle gare purtroppo a volte era drammatico, coinvolgendo anche nell’accaduto giovani spettatori. Tali attività erano (e sono) anche alimentate dalla pericolosa ed illecita rete delle scommesse clandestine, dalla quale attinge la linfa che le consente ancora di sopravvivere.
Combattere detto fenomeno consente di salvare giovani vite umane, e rendere più sicure le nostre strade. Certo che le cause che determinano lo stesso andrebbero ricercate a monte, nel disagio sociale, nel degrado delle periferie urbane, ma tale attività ci porterebbe – per forza di cose – al di fuori (e di molto) dai temi che questo elaborato cerca di sviluppare.
[1] Balduino SIMONE, Il Codice della Strada e il Regolamento di Esecuzione XI° Edizione, cit., pag. 35 – 36.
[2] Articolo 141 – comma IX° Codice della Strada - «…..Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola la disposizione del comma 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573……»
[3] Articolo 68 T.U.L.P.S. – Regio Decreto 18 giugno 1931, numero 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146 suppl. - «Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali. »
[4] Articolo 17 Costituzione Repubblica Italiana - «I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.»
[5] Regio Decreto 635/40 – Regolamento per l’attuazione del T.U. 18. giugno 1931 n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza”.
[6] L’articolo 123 del T.U.L.P.S. dice che: «Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o speculazione, deve darne avviso all'autorità locale di pubbica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione.» Anche se questa norma fa riferimento a "manifestazioni sportive", ci sembra che nell'uso sia stata praticamente estesa a tutte quelle grandi manifestazione ludico-ricreative ormai consuete (biciclettate, ecc.).
[7] Decreto Legislativo 31 marzo 1998, numero 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 92 del 21 aprile 1998 - Supplemento Ordinario n. 77 (Rettifica G.U. n. 116 del 21 maggio 1997.
[8] Articolo 9 – comma IV° Codice della Strada - « 4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico- sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti.»
[9] Nell'anno 1894, a Parigi, il barone De Coubertain, insieme ad illustri rappresentanti di altre nazioni, compresa l'Italia, dette vita al C.I.O., ovvero il Comitato Olimpico Internazionale, un organismo destinato a gettare le basi per rinnovare, dopo tanti secoli, i fasti dei Giochi Olimpici dell'antica Grecia. E' bene precisare che l'esaltante progetto non era soltanto dovuto ad una fantasiosa invenzione del barone, ma traeva le sue valide motivazioni dalla realtà di quei tempi che, a livello di attività sportive, aveva registrato un incremento di notevoli proporzioni. Basti pensare all'Italia, che, a fine secolo 800, denunciava la costituzione di n. 7 Federazioni sportive, salite a 16 alla vigilia della 1° guerra mondiale. Il 9 e 10 Giugno 1914, i delegati delle allora esistenti federazioni sportive nazionali crearono il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
[10] Legge 24 dicembre 1969, n.990 Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 1970, numero 2.
[11] Articolo 2.T.U.L.P.S. (art. 2 T.U. 1926). - «Il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica. Contro i provvedimenti del Prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso al Ministro per l'interno.»
[12] Legge 7 marzo 1986 numero 65. G.U. 15 marzo 1986, numero 62. Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale.
[13] R.D. 16 marzo 1942, n. 262 Approvazione del testo del Codice Civile - Pubblicato nella edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale, n. 79 del 4 aprile 1942 articolo 2054 Codice Civile - Circolazione di veicoli. «Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario (978 e seguenti) o l'acquirente con patto di riservato dominio (1523 e seguenti), è responsabile in solido (1292) col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.»
[14] Art. 360 Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada - «Convogli militari, cortei e simili (art. 163 C.s.).1. Ai conducenti dei veicoli che fanno parte di convogli militari, o di colonne di truppa, o di cortei o di processioni, incombe l'obbligo di occupare la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra, onde arrecare il minimo intralcio alla circolazione normale.2. Le colonne o i gruppi di scolari devono, per quanto possibile, servirsi del marciapiede.Nel servirsi della sede stradale, ove necessario, devono procedere in formazione di marcia in modo da arrecare il minimo intralcio o impedimento alla circolazione veicolare.3. Formazioni in marcia a piedi non possono tenere il passo sui ponti.4. I conducenti dei veicoli che fanno parte dei convogli indicati nel comma 1 sono tenuti a rispettare la distanza di sicurezza di cui all'articolo 149 del codice, nonché tutte le altre norme relative alle luci ed alle segnalazioni visive.5. Nel caso di convogli di autoveicoli in numero superiore a dieci unità, sul primo veicolo della colonna nel senso di marcia deve essere collocato anteriormente un cartello a fondo bianco con l'iscrizione in nero INIZIO COLONNA e posteriormente un cartello a fondo bianco con iscrizione in nero FINE COLONNA. Sull'ultimo veicolo della colonna, nel senso di marcia dovrà essere collocato anteriormente analogo cartello con l'iscrizione FINE COLONNA e posteriormente altro cartello con l'iscrizione INIZIO COLONNA. Una competizione ciclistica o atletica in corso di svolgimento può essere indicata con analoghi cartelli riportanti le iscrizioni "INIZIO GARA ..." e "FINE GARA ..." con le modalità prescritte nel provvedimento di autorizzazione della gara».
[15] D.P.R. 07 agosto 1992 – numero 417 – Gazzetta Ufficiale numero 251 del 24 ottobre 1992 – Suppl. Ord.
[16] Gazzetta Ufficiale N. 149 del 30 Giugno 2003. Decreto Legge 27 giugno 2003, numero 151 - Modifiche ed integrazioni al codice della strada.
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