giovedì 20 settembre 2007

Occhio a simulare........

L’articolo 367 del Codice Penale[1] (simulazione di reato), è un’ipotesi non facilmente ravvisabile in episodi di infortunistica stradale, ma ogni tanto è utilizzata dal protagonista del fatto per celare reati più gravi, oppure per modificare l’avvenimento in maniera da evitare le possibili conseguenze che si avrebbero se la verità venisse scoperta.[2]
Tempo fa si presentò nei Nostri Uffici un giovane ragazzo appena minorenne accompagnato dalla madre, il quale – presentando formale denuncia – lamentava che la sera precedente, mentre era in sella al suo ciclomotore e percorreva regolarmente una strada provinciale, aveva impattato violentemente contro un’autovettura che provenendo da un accesso carraio non gli aveva ceduto la prescritta precedenza. Mentre lui rovinava pesantemente al suolo unitamente al suo mezzo, il veicolo responsabile del fatto si dava alla fuga senza dare più menzione di sé. Il ragazzo era costretto a ricorrere alle cure dell’Ospedale Civile di Gorizia, ove gli veniva diagnosticata una prognosi di guarigione di giorni venti s.c. .
Un simile racconto faceva inquadrare la vicenda sotto un aspetto penale procedibile d’Ufficio, in quanto si configurava – da parte del conducente datosi alla fuga – la violazione degli articoli 189 comma 6 e 187 comma 7 del codice della strada nonché art. 590 c.p.
Le indagini volte al rintraccio del veicolo responsabile vennero subito avviate.
Dopo qualche giorno di attività investigativa, grazie ai frammenti di vetro raccolti sulla zona teatro del sinistro, giungemmo al rintraccio del veicolo coinvolto nella vicenda. La nostra sorpresa fu grande!!
Il conducente dell’autovettura rintracciato riferì – così come anche verificato da numerose testimonianze – che la sera del sinistro lui si trovava all’interno di un esercizio pubblico. Verso le ore 23.30, nell’uscire dallo stesso unitamente ad altri amici, rilevava che la sua vettura era stata danneggiata nella parte anteriore destra da un veicolo rimasto ignoto. Con notevole disappunto non pensò nemmeno di fare una denuncia ad un organo di polizia stradale, in quanto – non avendo elementi utili per rintracciare il veicolo datosi alla fuga – pensava che ciò fosse una perdita di tempo. Visto che il suo veicolo non era nuovo (una Fiat Uno di una decina di anni) si era ripromesso di andare da qualche autodemolitore per recuperare alcuni pezzi di ricambio e per fare un lavoro di riparazione in economia.
Tornati dal ragazzo capimmo i motivi del suo comportamento. Se avesse detto la verità, ovvero che autonomamente era andato a sbattere contro un veicolo che si trovava in sosta regolare, il convivente di sua madre l’avrebbe preso in giro ed offeso per parecchio tempo, facendoli incautamente pesare l’accaduto anche da un punto di vista psicologico (l’uomo era avvezzo a simili comportamenti). Il ragazzo però assumendo detto atteggiamento – riferire falsamente l’essere avvenuto un reato – ha violato però il precetto dell’articolo 367 del Codice Penale, per cui è stato segnalato al Tribunale per i Minorenni competente per materia.
Un comportamento superficiale, dettato anche da sentimenti sui quali agiscono fattori esterni non sempre controllati dall’agente, può condurre l’autore del sinistro in paludosi campi sui quali regna la giustizia penale. Uscirne non diventa sempre agevole e possibile.
[1] L’articolo 367 del Codice Penale così recita: «Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.»
[2] Pertinenti le seguenti letture: Fiandaca-Musco, Diritto penale. Parte speciale, vol. I, 2ª Ed., Bologna, 1997, 265; Santoro, Simulazione di reato, in N.ss. Dig. It., vol. XVII, Torino, 1970, 422; Pisa, Simulazione di reato, in Dig. Disc. Pen., vol. XIII, Torino, 1997, 310; Pezzi, Simulazione di reato, in Enc. Giur. Treccani, vol. XLII, Roma, 1992.

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