Spesso gli accertamenti tecnici esperiti in ordine ad un incidente stradale conducono in direzioni decisamente bizzarre. Capita a volte infatti che l’evento non è quello che sembra[1]. Si pensi al caso in cui un conducente, provocato dall’antagonista (caso tipico è il gesto delle corna) speroni volontariamente l’autovettura del provocatore. Se quest’ultimo formalizza – entro i termini di legge – la relativa querela, ecco allora dischiudersi la via che porta all’accertamento dell’articolo 635 del Codice Penale[2]. Quello che poteva sembrare all’apparenza un banale incidente stradale con solo danni a cose si tramuta in un evento dal quale sono scaturiti fatti penalmente rilevanti.
Un giorno si presentò nel mio Ufficio una signora la quale espose una querela per un fatto successole nella stessa giornata in prossimità di una barriera autostradale. Lei si trovava in colonna per pagare il pedaggio, quando, dalla sua sinistra, arrivò un’altra vettura che voleva prepotentemente inserirsi nella fila davanti a Lei. La signora continuò a seguire in colonna il veicolo che la precedeva, ma il conducente del mezzo che voleva inserirsi si spostò avanti anche lui, urtando lievemente il paraurti anteriore sinistro del mezzo della querelante. A questo punto il conducente che aveva causato il fatto – in preda evidentemente ad ira ingiustificabile - scese dal suo mezzo, e con violenti calci e pugni danneggiò la fiancata sinistra della vettura dell’impaurita signora. Quest’ultima, scossa dal fatto, rilevò la targa del mezzo danneggiatore, e corse a casa molto lesa nei sentimenti. Giunta all’abitazione pensò poi bene di presentarsi nei nostri Uffici per formalizzare la querela. Ecco quindi un caso pratico che all’apparenza sembra un banale sinistro stradale con solo danni a cose, che si tramuta invece in un fatto avente rilievo penale.
Attenzione quindi per chi è particolarmente suscettibile oppure mostra un carattere particolarmente nervoso, perché tale tendenza potrebbe portarvi – anche in maniera sollecita – in un’aula di giustizia.
[1] Pertinente la lettura Hans Joachim Hirsch, Sulla dottrina dell’imputazione oggettiva dell’evento, in Riv. it. dir. e proc. pen, 1999, 3, 745.
[2] L’articolo 635 del Codice Penale così recita: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso:1) con violenza alla persona o con minaccia;2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 330, 331 e 333;3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico all’esercizio di un culto, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell’articolo 625;4) sopra opere destinate all’irrigazione;5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.»
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