lunedì 24 settembre 2007

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: Velocipedi

La sentenza che si commenta ed il cui testo, per esteso, è in allegato appare particolarmente interessante perché attiene ad un caso abbastanza inconsueto di guida in stato di ebbrezza.
Nella fattispecie, infatti, l’accusa è stata contestata ad una persona che si trovava alla guida di una bicicletta, e che è stata coinvolta in un sinistro stradale.
Due sono i profili di specifico interesse che emergono dal provvedimento in commento.
Il primo di questi aspetti, probabilmente il più ovvio, ma, indubbiamente, meno usuale nella pratica forense, concerne l’applicabilità dell’
art. 186 CdS anche ad una ipotesi di conduzione di un veicolo per il quale non sia richiesta una specifica autorizzazione amministrativa.
Vale a dire che non può, certo, sfuggire alla previsione dell’
art. 186 CdS, il caso in cui la persona, che versi in stato di alterazione psico-fisica per eccessiva ingestione di sostanze alcoliche, si trovi – come nel caso che ci occupa – in sella ad una bicicletta.
Non pare, infatti, necessario spendere troppe parola per giustificare una simile scelta.
Il tenore letterale del comma 1° dell’
art. 186 CdS, non a caso, (sia nella fase che in quella post decreto Bianchi del 2007) è categorico nel descrivere e prevedere che “Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato…..”.
Ergo, la guida presuppone un comportamento che si sostanzia nel “condurre un veicolo regolandone la direzione e la velocità” (De Mauro Diz. Italiano, Paravia, pg. 1103 vol. I).
In siffatta categoria comportamentale, dunque, deve essere ricompresa anche la guida di un velocipede privo di motore e spinto solo dalla forza dell’uomo, con le evidenti conseguenze che ne derivano, perché il citato mezzo di locomozione è idoneo, a tutti gli effetti, ad essere regolamentato dal codice della strada al pari di altri veicoli di diversa natura, ai sensi dell’
art. 182 CdS.
Il secondo aspetto, che rileva sul piano del diritto, attiene alla scelta del giudice di prime cure di escludere “che in caso di guida in stato di ebbrezza di una bicicletta (veicolo per la cui guida non è prevista patente alcuna) non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida”.
Si tratta di un indirizzo che presuppone un’interpretazione di strettissima legalità della norma vigente e che, per quanto può apparire corretto sul teorico piano di una ermeneutica di carattere logico, tradisce, in realtà, il vero senso filologico del testo normativo.
Va, infatti, osservato che l’
art. 186 CdS, testualmente, prevede la sanzione amministrativa della sospensione della patente in maniera del tutto indiscriminata, cioè senza che vi sia un vincolo di ancoraggio diretto tra violazione commessa ed ascritta e tipologia della patente di guida.
Se, infatti, una persona viene trovata in sella ad una motocicletta in stato di ebbrezza, gli verrà ritirata la patente di cui è in possesso effettivo, cioè costui non potrà condurre non solo la moto, ma anche qualsiasi altro veicolo (automobile, autocarro etc.) che egli sia abilitato a guidare.
Quanto sopra sta a significare, che al soggetto, il quale si renda responsabile della violazione dell’
art. 186 CdS, la legge prevede la sospensione della patente sic et simpliciter (o tout court che dir si voglia), senza che vi sia la previsione di una individualizzazione della sanzione amministrativa o degli effetti specifici della stessa in relazione al fatto nella sua concretezza (non è, quindi, sospesa la patente che serve a guidare quello specifico veicolo).
Ad ulteriore chiarimento – onde evitare equivoci – va detto che la legge codicistica non dice, affatto, che, in relazione alla violazione dell’
art. 186 (o 187) Cds, debba essere sospesa la sola patente abilitativa la conduzione del tipo di veicolo guidato all’atto dell’infrazione; la norma parla genericamente di patente, sicchè la sanzione amministrativa in parola non può non avere un carattere di coinvolgimento globale che investe l’autorizzazione a condurre un veicolo nella sua interezza.
Deve, pertanto, essere inibita qualsiasi forma di guida, per un preciso lasso di tempo al soggetto che abbia violato una delle disposizioni in questione.
Va detto, ad abundantiam, inoltre, che l’applicazione da parte del giudice della sanzione in esame non ha carattere discrezionale, in quanto il testo legislativo configura un automatismo rispetto alla sanzione principale (“All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da…”).
Consegue, dunque, che – a personale parere di chi scrive – l’argomento usato in sentenza per ricusare l’applicazione della sanzione amministrativa, il quale risulta di chiara e spiccata configurazione logica e che riposa sull’osservazione che per condurre una bicicletta non è necessario possedere alcun tipo di patente, appare certamente corretto sul piano di un giudizio informato al criterio dell’equità, ma tale non pare riguardo ad una valutazione di puro diritto.
Il ragionamento trasfuso in sentenza dal giudice monocratico si fonda, però, su di un equivoco interpretativo dato dalla gnoseologica circostanza del libero uso della bicicletta da parte di chiunque, ad ogni età e senza vincoli autorizzativi di legge.
In realtà, chi scrive ritiene che nel silenzio (o lacuna normativa dell’improvvido legislatore) della norma in ordine al veicolo che sia oggetto della guida in stato di ebbrezza (giacchè l’
art. 186 CdS non fa menzione di specifici veicoli, tutti i veicoli nessuno escluso devono essere ricompresi nella previsione precettale), laddove la persona che conduce la bicicletta sia soggetto munito di una patente di guida, egli debba essere assoggettato anche alla sanzione amministrativa.
La violazione in parola, infatti, sotto il profilo della pura condotta ha natura squisitamente oggettiva, non presentando il tipo di veicolo che si conduce (ciclo, auto o moto) alcuna differenza preliminarmente naturalistica (essendo tutti mezzi di locomozione regolati dal codice) e posto che la differenza fra gli stessi può essere apprezzata solamente sul successivo piano quantitativo della potenzialità degli effetti lesivi che la guida in stato di alterazione può provocare.
La fonte della responsabilità della persona, la condotta di guida, dunque non può essere frammentata e ridotta solo agli effetti penali, con esclusione di altre conseguenze sanzionatorie.
Reputo, quindi, che la sentenza in oggetto – anche per l’assenza di una motivazione più analitica – non possa apparire convincente e che, una corretta interpretazione della disposizione codicistica, in ipotesi di conduzione in stato di ebbrezza da alcool o stupefacenti, di un veicolo per il quale non sia richiesta la formale patente non possa, comunque, prescindere dall’indagine in ordine al possesso da parte del conducente dell’autorizzazione.
L’applicazione della misura amministrativa a parere di chi scrive, auspicabilmente contenuta nei limiti minimi edittali, appare soluzione corretta, a fronte di una violazione che, per la sua natura di reato di evento con profili di potenziale evolutivo pericolo (di sinistri e conseguenze luttuose), presenta connotati di indubbia gravità.
Non credo, infatti, che si possa banalizzare la guida di una bicicletta, se è vero che anche alla guida di un simile mezzo si può morire o si possono provocare sinistri con conseguenze a carico di terzi.
(Altalex, 17 settembre 2007. Nota di
Carlo Alberto Zaina)

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