«Posto che l’organizzazione di una gara motociclistica su circuito aperto al traffico è da considerarsi attività pericolosa, l’organizzatore è responsabile per i danni arrecati dai concorrenti ai fondi ubicati lungo il percorso, a meno che non fornisca la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.»
Cass., sez. III, 24-01-2000, n. 749 Foro it., 2000, I, 2861 Arch. circolaz., 2000, 398 Giust. civ., 2000, I, 1391.
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