giovedì 20 settembre 2007

Lesioni Personali Colpose

Nel trattare il presente paragrafo, non si possono non riportare due recenti modifiche normative che hanno pesantemente rivoluzionato anche la trattazione dell’articolo 590 del Codice Penale, nonché l’iter delle sue conseguenze.
Per prima cosa non è da dimenticare il disegno di legge numero 521/2005 contenente disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali (Atto Senato numero 3337). Il testo inasprisce le pene nei confronti dei c.d. pirati della strada, modificando l’articolo 222 del Codice della Strada, stabilisce che alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del Codice di Procedura Civile, consentendo di applicare alle cause per risarcimento danni il più veloce rito del lavoro. Prevede la possibilità di una liquidazione anticipata di somme in caso di incidenti stradali, stabilendo che qualora gli aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno di cui al primo comma dell’articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, numero 990[1], il giudice civile o penale, su richiesta del danneggiato, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all’assegnazione, a carico di una o più delle parti civilmente responsabili, di una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza.
Ancor più corpose sono le novità introdotte da una successiva legge. Infatti sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2006 è stata pubblicata la legge 21 febbraio 2006, n. 102, recante “Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali”, che è entrata in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero il 1° aprile 2006.
Gli elementi di maggior rilievo della legge sono:
1. l’inasprimento delle pene per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime derivanti dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e di quelle relative alla disciplina della circolazione stradale;
2. la possibilità, per quel che riguarda i soli incidenti stradali, per il giudice civile o penale di assegnare al danneggiato una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, convenuto nel giudizio civile ed imputato nel processo penale;
3. previsione che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato: il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a un mese ne’ superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell’articolo 99, secondo comma, del codice penale[2]il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a tre mesi..
Il nuovo articolo 589 comma 2 del codice penale ha aumentato la pena prevista che è ora della reclusione da 2 a 5 anni (mentre prima il minimo edittale era di 1 anno).
Per quel che riguarda invece le lesioni personali gravi e gravissime, in proporzione, l’inasprimento è ancora più forte, perché vengono innalzati i minimi e i massimi (lesioni gravi passano da una reclusione da 2 a 6 mesi, ad una reclusione da 3 mesi ad un anno, mentre le lesioni gravissime passano da una reclusione da 6 mesi a due anni, ad una reclusione da 1 anno a 3 anni, con abolizione della sanzione penale pecuniaria alternativa della multa), la multa viene abolita per le lesioni gravissime, e aumentata per quelle gravi (prima da 247 a 619 euro, ora da 500 a 2000 euro).[3]
Per tutti i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della Legge 102/2006, e quindi dei nuovi articoli 589 e 590 del Codice penale, continuerà ad applicarsi la disciplina degli articoli 589 e 590 del codice penale antecedenti la modifica: trattamento più favorevole dell’imputato imposto dall’art. 2 comma 3 del codice penale, ai sensi del quale «se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.»
Questa rimodulazione inasprita delle pene va anche letta alla luce della legge 5 dicembre 2005 n. 251 c.d. ex Cirielli[4] che ha modificato inoltre tutti i tempi delle prescrizioni, che passano da 5 a 6 anni per le lesioni, e 12 anni per l’omicidio colposo.
Infatti:
a) per il delitto di omicidio colposo il termine di cui all’art. 589 c. 2 c.p. ora ordinario deve essere raddoppiato (12 anni dalla commissione del fatto, Art. 157 del Codice penale: La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. ... Omissis… I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma,...);
b) per le lesioni personali gravi e gravissime è stato innalzato da 5 anni (com’era previsto in precedenza, poiché le pene edittali erano punite con pene inferiori a 5 anni di reclusione) a 6 anni;
c) l’aumento, nel caso di atti interruttivi, non può superare un quarto del tempo a prescrivere, ovvero altri tre anni per l’omicidio colposo, e un’altro anno e mezzo per le lesioni gravi o gravissime.
Cambiano anche i termini processuali, ora più restrittivi, anche se non corredati da una normativa sanzionatoria nel caso di violazione degli stessi
A) Lesioni personali gravi o gravissime:- proroga del termine per le indagini preliminari: art. 406 comma 2 ter codice procedura penale: non più di una volta - termine per il decreto di citazione a giudizio: art. 552 comma 1 bis codice procedura penale, entro 30 giorni dalla chiusura delle indagini preliminari; - termine per la comparizione:non oltre 90 giorni dalla data di emissione del decreto di citazione.
B) Omicidio colposo: - proroga del termine per le indagini preliminari: art. 406 comma 2 ter codice procedura penale: non più di una volta - termine per il decreto di citazione a giudizio: art. 552 comma 1 bis codice procedura penale, entro 30 giorni dalla chiusura delle indagini preliminari; termine per la comparizione:non oltre 60 giorni dalla data di emissione del decreto di citazione.
L’art. 4 della legge 102/2006, al comma 1, introduce una disciplina specifica relativamente alla proroga del termine previsto per le indagini preliminari dall’art. 405 codice procedura penale laddove si proceda in relazione ai reati di cui all’art. 589 c.p. e 590 c.p., limitatamente alle ipotesi di cui al nuovo 3° comma, prevedendo che, dopo il comma 2bis dell’articolo 406 del codice di procedura penale, sia inserito il comma 2 ter secondo cui: «Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta.» La nuova disciplina dei termini delle indagini preliminari relativamente alle ipotesi di lesioni colpose gravi o gravissime dipendenti da violazioni delle norme in materia di disciplina della circolazione stradale o di quelle sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro è finalizzata all’esigenza di tenere in debita considerazione le esigenze di rapida definizione del processo per quei casi che incidono pesantemente sull’esistenza delle vittime e che sono di facile accertamento, come gli incidenti stradali, e quelle della necessaria completezza dell’accertamento laddove, nei casi di lesioni gravi o gravissime dipendenti da violazioni di specifiche norme di prevenzione infortuni, è più complessa l’individuazione delle cause degli infortuni sul lavoro, tale da richiedere tempi più dilatati rispetto a quanto previsto in materia di circolazione stradale - art. 16 D.Lgs. 274/2000.[5]
Dunque a seguito della modifica dell’art. 406 codice procedura penale, i termini di durata massima delle indagini preliminari relativamente alle ipotesi di cui all’art. 590, comma 3, c.p. risultano raddoppiati, passando dai quattro mesi, più due eventuali altri disposti dal pubblico ministero, previsti dal citato articolo 16 del D.Lgs. n. 274/2000, a sei, più ulteriori sei in ipotesi di accoglimento da parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta di proroga formulata dal pubblico ministero. Di contro, risultano ridotti i potenziali termini massimi di durata delle indagini preliminari in relazione all’ipotesi di cui all’art. 589, comma 2, c.p. considerato che non potrà più essere richiesta una terza proroga.
La nuova disciplina dei termini delle indagini preliminari relativamente alle ipotesi di lesioni colpose gravi o gravissime dipendenti da violazioni delle norme in materia di disciplina della circolazione stradale o di quelle sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro appare peraltro comprensibile e pienamente giustificata in un’ottica di ottimale contemperamento tra le esigenze di celerità nella definizione di procedimenti particolarmente incidenti sull’esistenza delle vittime di sinistri qualificati e quelle di compiutezza ed esaustività degli accertamenti che, nei casi di lesioni gravi o gravissime dipendenti da violazioni di specifiche norme di settore, risultano evidentemente più complessi e come tali necessitanti di un lasso temporale più ampio di quello previsto dall’art. 16 D.L.vo 274/2000.
Si nota la particolare rilevanza attribuita dal legislatore alle sanzioni in materia di incidenti stradali - incidenti il cui contenimento risulta all’evidenza il vero obbiettivo delle novità introdotte con la riferita legge 102/2006 (non a caso rubricata “Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali” pur facendosi nella stessa riferimento anche alle violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro che hanno diversa genesi e diversa disciplina).
In ipotesi di lesioni (gravi o gravissime) di più persone a causa e in dipendenza di un sinistro stradale verificatosi per violazione delle norme del Codice della Strada, ovvero a causa e in dipendenza di un infortunio sul lavoro verificatosi per violazione delle norme di prevenzione degli infortuni, si applicherà poi l’aggravante (non modificata dalla 102/2006) di cui al comma quarto dell’art. 590 c.p.
Detto quanto sopra, bisogna allora fare alcune considerazioni circa l’odierna possibile competenza del reato di cui all’articolo 590 c.p. in caso di incidente stradale con lesioni gravi o gravissime. Giova infatti precisare che l’articolo 2 della Legge numero 102/2006 stabilisce che la pena per la violazione dell’articolo 589 c.p. è della reclusione da due a cinque anni, mentre per le lesioni colpose derivanti da incidente stradale la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi ad un anno o della mula da 500,00 a 2.000,00 Euro; per le lesioni gravissime la pena è della reclusione da uno a tre anni. La modifica del sistema sanzionatorio pone (come già sopra detto) il problema della competenza del giudice a conoscere dei reati di lesioni colpose derivanti da incidente stradale. Come è noto l’articolo 4 del D.L.vo numero 274/2000 attribuisce la competenza del Giudice di Pace in ordine al delitto di cui all’articolo 590 perseguibile a querela di parte. Nessuna disposizione della Legge 102/2006 trasferisce la competenza al giudice monocratico del tribunale. D’altra parte, il giudice di pace non può applicare la pena della reclusione, come impone l’articolo 2 della Legge 102/2006.
Occorre allora trarre qualche conclusione sulla competenza, cercando di desumere quale sia la volontà del legislatore, e soprattutto di ricavare la disciplina positiva di altre norme contenute nella nuova Legge che abbiano qualche incidenza sulla procedura da seguire in ordine a questi reati.
Il principale segnale della mutata competenza per materia potrebbe trarsi dall’articolo 4 comma 4 che recita: «dopo il comma 1 dell’articolo 552 c.p.p. sono inseriti i seguenti: 1bis – qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall’articolo 590 terzo comma del codice penale, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari; 1ter – quando si proceda per taluni dei reati previsti dall’articolo 590 terzo comma del codice penale, la data di comparizione di cui al comma uno lett. d) è fissata non oltre novanta giorni dall’emissione del decreto.»
Entrambi i commi novellati sono incompatibili con il procedimento dinanzi ai giudici di pace. Sembrerebbe dunque potersi dire che il legislatore, sia pure senza esplicitare l’assegnazione di tali procedimenti a diverso giudice, ha inteso trasferirne la competenza al giudice monocratico presso il tribunale.
E’ anche vero che la scelta del giudice naturale penale non può essere affidata all’intuizione o alle deduzioni degli interpreti. Il giudice naturale è predeterminato per legge secondo il disposto perentorio della norma costituzionale. Se ne potrebbe dedurre che la competenza non può che appartenere al giudice di pace, come giudice naturale esplicitamente individuato da una norma vigente.
Questa considerazione, che certamente ha il suo peso e che, dal punto di vista formale è ineccepibile, tuttavia condurrebbe ad un risultato non entusiasmante: quello di rendere inapplicabile la nuova legge per la impossibilità del giudice di pace di applicare le norme che vi sono contenute.
Dinanzi a questo dilemma, ciascuno legittimamente può inclinare verso soluzioni opposte, che sono ovviamente affidate all’acume e alla prudenza di chi compie le scelte. Se si propende per la competenza del tribunale in composizione monocratica, non vi è dubbio che le nuove pene previste dalla legge possono essere applicate. Al contrario, se si ritiene competente il giudice di pace quelle norme verranno tacitamente espunte dall’ordinamento. A parere dello scrivente la soluzione conservativa delle norme è quella più corretta, pur conscio delle difficoltà che detta soluzione potrebbe portare con sé.
Tali recenti decisioni assunte dal legislatore fanno notare la particolare attenzione dello stesso sulla materia testè trattata. Le lungaggini processuali a cui andava incontro un cittadino danneggiato (anche fisicamente oltrechè materialmente) da un incidente della strada sono ora (almeno negli intenti) ridotte. Inoltre, lo stesso legislatore, ha inasprito le pene in caso di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime, tanto da dimostrare la costante attenzione del fenomeno infortunistico e del suo preoccupante andamento. Un simile impegno è in linea con gli intendimenti europei su tale materia, ed anche con le giuste finalità che uno Stato di Diritto come il nostro deve sempre perseguire.
Non molto tempo fa, lungo una strada a doppio senso di marcia ed a due corsie per ogni senso, nella prima mattina e con traffico scarso, vi erano due veicoli che si incrociavano nella marcia, un’autovettura ed un motociclo. Per un banale abbagliamento dovuto al sole (particolarmente inclinato a quell’ora) l’autovettura invade la corsia del motociclista, ed urta lo stesso lungo il fianco sinistro. A seguito del violento impatto il motociclista subisce l’amputazione dell’arto superiore sinistro, che termina in una zona incolta sottostante il viadotto, mentre il ferito trovava posizione di quiete accanto al guard-rail. Intervenne un elicottero del 118 che portò via l’infortunato, mentre noi, anche con l’ausilio di cani poliziotto, ci demmo alla ricerca dell’arto. Lo stesso venne rinvenuto circa un’ora dopo il sinistro, per cui urgentemente venne trasportato nei dovuti modi all’Ospedale ove era stato ricoverato il ferito, nella speranza di poterlo ricongiungere al corpo del malcapitato. Troppo tardi! I medici dichiararono che era passato troppo tempo tra l’amputazione ed il ritrovamento dell’arto. Per sempre un giovane ragazzo ebbe la sua vita così gravemente compromessa da una menomazione importante causata da un incidente stradale.
Una semplice disattenzione, un banale colpo di sole, possono per sempre mutare la vita di chi subisce le gravi conseguenze del sinistro, e possono anche mutare per sempre la coscienza di chi tali cose provoca. Evitare ciò diventa dovere civico e morale di tutti.
[1] Articolo 24 Legge 24 dicembre 1969 – numero 990 - «Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in uno stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno. Il giudice istruttore civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma ai sensi del primo comma, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Se la causa civile è sospesa ai sensi dell'articolo 3, comma secondo, del codice di procedura penale, l'istanza è proposta al presidente del tribunale o al pretore, dinanzi al quale è pendente la causa stessa che provvederà dopo aver effettuati, se necessario, sommari accertamenti anche in deroga all'articolo 298, comma primo, del codice di procedura civile. Analogamente provvedono il tribunale nel corso di giudizio di primo grado o il pretore sia nella fase dell'istruzione che in quella del giudizio. L'istanza può essere ripetuta nel corso del giudizio. L'ordinanza può essere revocata con la decisione del merito. Qualora gli aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno di cui al primo comma, il giudice civile o penale, su richiesta del danneggiato, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione, a carico di una o più delle parti civilmente responsabili, di una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza.»

[2] Articolo 99 Codice Penale – Recidiva - «Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può essere sottoposto a un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.La pena può essere aumentata fino ad un terzo: 1) se il nuovo reato è della stessa indole;2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente; 3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena. Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena può essere fino alla metà.Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, può essere fino alla metà e, nei casi preveduti dai numeri 1) e 2) del primo capoverso, può essere fino a due terzi; nel caso preveduto dal numero 3) dello stesso capoverso può essere da un terzo ai due terzi.In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato.» Articolo così sostituito dalla L. 11 aprile 1974, n. 99.
[3] Nuovo Articolo 590 (Lesioni personali colpose). - «Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila. Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione e duecentomila, se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni e quattrocentomila. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.»
[4] Legge 5 dicembre 2005, n. 251 " Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione " - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2005.

[5] Decreto Legislativo numero 274/2000 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2000 - Supplemento Ordinario 166/L.

Nessun commento: