Sempre più frequente è purtroppo, in sede di rilevamento di un incidente stradale, scoprire che uno dei veicoli coinvolti non è provvisto della prescritta copertura assicurativa R.C.A. in quanto la polizza esibita – che da una sommaria analisi iniziale sembrava genuina – era falsa. Questo reato si è di molto incrementato in quanto, nel corso degli ultimi anni, le polizze assicurative hanno subito un aumento vertiginoso, per cui chi già tendenzialmente è portato a violare la Legge si vede ulteriormente spinto a far ciò dall’elevata somma che dovrebbe versare alla compagnia assicuratrice. In altri termini il gioco (a parere di questi soggetti) vale la candela o meglio vale il rischio di essere sorpresi. In tal caso si può incappare nella violazione dell’articolo 485 del Codice Penale e/o dell’articolo 489 dello stesso Codice. [1]
Parallelamente all’aumento, che si può definire esponenziale, degli importi delle assicurazioni R.C. auto, il fenomeno delle polizze assicurative false prende sempre più piede, e su tutto il territorio nazionale: ad esempio, un lotto di 1300 polizze di una primaria compagnia è stato denunziato come smarrito in data 06/3/2000 a Milano. Diverse di queste sono state “ pizzicate” dalla Polizia Municipale di Palermo già in aprile, utilizzate fraudolentemente da automobilisti coinvolti in incidenti stradali!
Il legislatore già nel 1969, con la Legge 990 articolo 19[2] si era preoccupato di istituire il “Fondo di Garanzia per le vittime della strada” gestito dalla Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici – SpA) per far sì che il danneggiato da un sinistro stradale causato da veicolo non identificato ovvero privo di copertura assicurativa possa rivolgere richiesta di risarcimento danni all’Impresa designata dal Ministero dell’Industria; col tempo ( con D.L.576/78[3] e D.Lgs. 175/95[4]) tale tutela si è estesa ai veicoli assicurati presso compagnie che si trovino in stato di liquidazione coatta al momento del sinistro o che vi si trovino successivamente.
Il caso di sinistro causato da veicolo che circoli con documenti assicurativi falsi può rientrare tra quelli di cui alla lettera b dell’art. 19 della citata Legge 24/12/69, n. 990 ( si tratta pur sempre di veicolo non coperto da assicurazione). Tuttavia non si può certo dire che l’eventuale danneggiato sia del tutto al sicuro: la Legge stessa pone una franchigia ai risarcimenti per incidenti stradali con danni alle cose.
I costi di tale operazione ricadono, ovviamente, sulla collettività, che li paga con una quota del premio assicurativo pagato. Con l’aumento di questi costi, cresce il prezzo dell’assicurazione; a seguito dell’aumento di quest’ultima si incrementa il fenomeno delle polizze contraffatte e così la spirale non ha mai fine. La lotta a tale stato di cose vede gli organi di polizia stradale in primo piano.
Innanzi tutto l’operatore di polizia stradale, al controllo dei documenti, dovrà fare attenzione a come certificato e contrassegno assicurativi siano stati compilati. Nonostante non vi sia un accordo tra compagnie sulle modalità di compilazione di tali documenti, le agenzie delle maggiori compagnie dispongono di appositi programmi per la redazione dei certificati che non consentono errori grossolani quali, ad esempio difformità tra la data di scadenza indicata nel certificato e quella del contrassegno,errori nel conteggio del premio ecc.. Quindi, un certificato che contenga errori è da ritenersi potenzialmente contraffatto.
Attenzione alle compagnie che risultino, all’orecchio dell’operatore di polizia stradale, sconosciute. Si sono verificati casi di assicurazioni fantasma, mai esistite o mai autorizzate all’esercizio in Italia.
Anche molte compagnie, fallite da anni, vengono “resuscitate” da personaggi senza scrupoli che sono riusciti a mettere le mani sui moduli in bianco di tali società, inviati al macero.
Esteso è pure il sistema di riprodurre mediante scanner[5] una polizza autentica, che poi verrà successivamente ricompilata coi dati di un altro veicolo. In questo caso la tipica riproduzione per puntini delle stampanti, la imperfezione della perforazione dei margini del contrassegno ed infine l’osservazione in trasparenza del documento possono svelare l’arcano.
Non appena individuata la polizza sospetta, tramite il comando di appartenenza l’operatore procederà ad un primo controllo. Lo strumento è il telefono. Nel caso di documenti che siano riconducibili a compagnie note, tramite una chiamata all’agenzia generale di zona si avrà un pronto riscontro della sussistenza o meno della polizza. Di solito le Compagnie, anche nel loro proprio interesse, collaborano di buon grado all’accertamento, talvolta necessitando di una formale richiesta a mezzo fax, operazione comunque celere. Viceversa, in caso di imprese che non figurano sull’elenco telefonico, si può provare con l’A.N.I.A. (Associazione Nazionale Imprese Assicurative) con sede in Milano. In ultima istanza l’operatore che opera su strada può rilevare dal certificato di cui è in possesso indirizzi e telefono della compagnia cui non si può diversamente risalire.
Al di fuori dell’orario d’Ufficio, quindi con l’impossibilità di avere notizie brevi via telefono, l’operatore di polizia può consultare l’archivio informatico del Centro Elettronico Dati, ove in un apposito menù è posto l’archivio dei veicoli (per targa) con accanto la relativa copertura assicurativa. Non sempre l’archivio è aggiornato, perché non tutte le imprese assicuratrici consentono ciò per tempo, per cui eventuali responsi negativi andranno ulteriormente verificati con altri mezzi.
Avuta la conferma della insussistenza della copertura assicurativa (l’organo di polizia stradale avrà cura di farsi inviare a mezzo fax dalla compagnia una prima dichiarazione in tal senso da reiterare ufficialmente in seguito) della irregolarità dei documenti assicurativi esibiti dal contravventore, si procederà a porre sotto sequestro amministrativo il veicolo, ai sensi dell’art. 193 del Codice della Strada[6], citando nel corpo del verbale le circostanze dell’avvenuta violazione (anche per dare al Prefetto del luogo tutti gli elementi per determinare la sanzione ai sensi dell’art. 210 Codice della Strada[7] e 21 Legge 689/81[8]).
Con atti a parte si procederà al sequestro dei documenti assicurativi ai sensi dell’articolo 354 Codice di Procedura Penale[9], all’elezione di domicilio del contravventore ed a raccogliere le sue eventuali spontanee dichiarazioni in merito ai fatti contestatigli.
La persona quindi oltre ad incorrere in salatissime sanzioni amministrative già contemplate dal Codice della Strada, dovrà rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria del reato di cui all’articolo 485 e/o 489 del Codice Penale, in dipendenza del fatto se ha solo fatto uso del certificato assicurativo falso, oppure se ha anche contribuito a formarlo materialmente.
Merita anche in questo paragrafo discutere in maniera esaustiva sulla patente di guida. Quest’ultimo documento è il titolo abilitativo attraverso il quale lo Stato – tramite verifiche tecnico-pratiche ed il controllo dei requisiti psico-fisici – autorizza qualcuno a condurre un certo tipo di veicoli, in base alla categoria della patente di guida per la quale si è fatta richiesta.
La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli è rilasciata dall’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (già denominato Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione - MCTC). È possibile sostenere gli esami anche in una provincia diversa da quella di residenza. È obbligatorio, però, sostenere tutti gli esami, sia di teoria che di pratica, presso un unico ufficio provinciale.
Per ottenere la patente occorre sottoporsi ad una visita medica di controllo del proprio stato fisico e psichico. La visita deve essere effettuata presso l’ufficio dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, al quale sono attribuite funzioni in materia medico - legale. La visita può, inoltre, essere effettuata da un medico inserito in particolari ambiti del Servizio Sanitario (medico responsabile dei servizi di base, medico militare, ispettore medico delle Ferrovie dello Stato ecc.). Per alcune particolari categorie di persone (mutilati e minorati fisici, coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici faccia sorgere dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida, ecc.), l’esame deve essere sostenuto davanti alle commissioni mediche locali, costituite in ogni Provincia presso le Aziende Sanitarie Locali, il cui intervento può pertanto essere richiesto anche dal medico di cui sopra.
La patente di guida è revocata dal Prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o preventive, nonché alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, nel caso in cui l’utilizzo della patente possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.
Per ottenere la patente occorre presentare apposita domanda all’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri. Il rilascio della patente si ottiene superando un esame di teoria ed una prova pratica di verifica delle capacità e dei comportamenti su strada, che deve essere effettuata su veicoli dotati di doppi comandi, fatta eccezione per i motocicli. Gli esami sono effettuati da dipendenti dell’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri; sono pubblici e possono essere sostenuti dopo 1 mese dalla data di rilascio ed entro i 6 mesi di validità del cosiddetto "foglio rosa" (l’autorizzazione necessaria per esercitarsi alla guida su strada). In tale limite di tempo è possibile ripetere una sola volta una delle due prove d’esame. Per sostenere gli esami occorre prenotarsi non oltre il 5° giorno lavorativo precedente la data della prova; non è possibile prenotare l’esame di guida negli ultimi cinque giorni lavorativi di validità del foglio rosa.
L’autorizzazione ad esercitarsi è valida per sei mesi e consente all’aspirante di far pratica su veicoli della categoria per la quale è stata richiesta la patente (o l’estensione di validità), purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a 65 anni, munita di patente - valida per la stessa categoria - conseguita da almeno 10 anni, oppure valida per la categoria superiore. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di un contrassegno recante la lettera «P» (principiante). La lettera «P», da esporre nella parte anteriore e in quella posteriore del veicolo, deve essere di colore nero su fondo bianco retroriflettente. Il contrassegno va applicato in posizione verticale in modo che sia ben visibile e in modo tale da non ostacolare la necessaria visibilità del posto di guida e di quello occupato da colui che funge da istruttore.
Dalla data di superamento dell’esame decorrono due limiti per i neo patentati:
1) i titolari di patente italiana di categoria A (motocicli) non possono, per due anni e comunque non prima di aver raggiunto i 20 anni di età, guidare motocicli di potenza superiore a 25 kw e/o di potenza specifica riferita alla tara superiore a 0,16 Kw/kg; tale limitazione può essere superata se si esegue una specifica prova pratica di controllo della capacità e dei comportamenti e si ha un’età non inferiore ai 21 anni;
2) i titolari di patente italiana di tipo B (autovetture) non possono, per i primi tre anni, superare i 100 km all’ora sulle autostrade ed i 90 km all’ora sulle strade extraurbane principali.
Chi guida un veicolo senza aver conseguito la patente, oppure dopo che essa è stata revocata o non è stata rinnovata per mancanza dei requisiti previsti, è punito con la sanzione pecuniaria da € 2.168,25 a € 8.676,15[10]; il veicolo è colpito da fermo amministrativo per almeno tre mesi ed in caso di reiterazione della violazione è applicata la sanzione accessoria della confisca del veicolo stesso. Chi, invece, munito di patente, guida un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella posseduta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 137,55 euro a 550,20 euro; subisce inoltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi. Chi, guida un veicolo munito della patente di guida ma privo, quando prescritto, del certificato di abilitazione professionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 137,55 euro a 550,20. Si applica inoltre il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 343,35 euro a 1.376,55 euro. Il minore che, non munito di patente, guida un ciclomotore senza aver conseguito il "patentino" (certificato di idoneità) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 541,80 euro a 2.168,25; si applica inoltre la sanzione accessoria del fermo amministrativo del ciclomotore per sessanta giorni.
Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide 10 anni, fino al compimento del 50° anno di età. Se sono state rilasciate o confermate a persone che hanno superato i 50 anni di età, la loro validità è limitata a 5 anni. Tutte le altri patenti, comprese quelle speciali, sono valide 5 anni, a meno che siano rilasciate o confermate a chi ha superato i 70 anni; nel qual caso, sono valide per 3 anni.
Un regime particolare, con accertamenti medici intermedi più ravvicinati, vige per coloro che, di età superiore a 60 o 65 anni, intendano guidare autobus o autocarri/autotreni di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. La patente D è valida solo fino al 65° anno di età (articolo 115 del Codice della Strada[11]). Per la conferma della validità della patente, cioè per il cosiddetto rinnovo, occorre effettuare innanzitutto un versamento di € 5,16 sul c.c. postale n. 9001 della Motorizzazione Civile. Munendosi di una marca da bollo di € 14,62 e portando con sè il codice fiscale, bisogna poi sottoporsi a visita medica presso una delle autorità sanitarie indicate dal Codice della Strada (ASL, medico militare, del Ministero della Sanità, della Polizia, un ispettore medico del Ministero del Lavoro o delle FF.SS.). A seguito della visita con esito positivo, l’autorità sanitaria rilascia un certificato medico con il quale si può guidare in Italia ma non all’estero. Il tagliando adesivo di rinnovo, che va applicato sulla patente, viene poi spedito all’interessato dall’Ufficio del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
Circolare con patente scaduta di validità espone alla sanzione pecuniaria di almeno €131,00 nonché al ritiro della patente ed al fermo amministrativo del veicolo per due mesi (articolo 126 del codice della strada[12]).
L’annotazione sulla patente del trasferimento di residenza viene effettuata dall’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, a seguito di comunicazione da parte del Comune. Al momento della registrazione del cambio di residenza, infatti, gli interessati dovranno compilare un modulo per l’aggiornamento della patente che verrà spedito dal Comune al competente ufficio della Motorizzazione Civile. Quest’ultimo provvederà automaticamente a registrare la variazione e a inviare a casa dell’automobilista il tagliando autoadesivo da attaccare sulla patente.
Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri della CE sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da un altro Stato membro della CE che acquisisce in Italia la sua residenza ha due possibilità:
a) può convertire la sua patente di guida nell’equipollente patente italiana entro un anno dall’acquisizione della residenza in Italia;
b) può conservare la sua patente originaria, facendola però riconoscere. In tal caso deve, entro 90 giorni dall’acquisizione della residenza in Italia, recarsi presso un ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e presentare richiesta su apposito modulo insieme a:
1) autocertificazione, in carta semplice, in cui dichiara la propria residenza anagrafica in Italia (si può anche presentare un certificato di residenza);
2) attestazione dei versamenti prescritti (€ 14,62 su c/c 4028; € 5,16 su c/c n. 9001). In seguito a tale richiesta l’ufficio provinciale della Motorizzazione rilascia un tagliando (nel quale è indicata, tra l’altro, anche la scadenza di validità della patente) che deve essere apposto sul documento di guida.
c) può conservare la patente originaria, senza procedere ad alcun riconoscimento. In questo caso, si potrebbero tuttavia avere inconvenienti o ritardi in sede di rilascio del duplicato per smarrimento, furto o distruzione della patente, essendo necessario richiedere notizie allo Stato di rilascio per il tramite delle normali vie diplomatico-consolari.
I conducenti con patente o permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero non appartenente alla CE possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente (o il permesso) purché non siano residenti in Italia da oltre un anno. Se la patente, o il permesso, non sono conformi a modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui abbia aderito anche l’Italia, devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da documento equivalente. Chi acquisisce la residenza anagrafica in Italia può ottenere, consegnando la patente rilasciata dallo stato estero, la patente di guida italiana della stessa categoria per la quale è valida la sua patente originaria senza dover sostenere l’esame di idoneità, purché si tratti di patente rilasciata da uno degli stati sottoindicati[13]. Il rilascio avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici, fisici stabiliti dal Codice della strada.
L’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri o il Prefetto possono disporre che entro un termine da essi stabilito il titolare di patente di guida si sottoponga a visita medica (presso la Commissione medica locale) o ad esame di idoneità qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’abilità alla guida oppure in caso di incidente o in caso di ragionevole sospetto di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (articolo 128 Codice della Strada[14]). Chi guida senza essersi sottoposto agli accertamenti o agli esami incorre nelle sanzioni previste dall’articolo 128 comma 2 e 3 del Codice della Strada.
La sospensione della patente è disposta dagli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri se, durante gli accertamenti per la sua conferma di validità o revisione, l’interessato risulta, temporaneamente, privo dei requisiti fisici e psichici previsti. Questo tipo di sospensione è a tempo indeterminato e perdura fino a quando l’interessato non produca certificazione della Commissione medica provinciale che attesti il recupero dei requisiti prescritti.
La sospensione viene disposta invece dal Prefetto (Ufficio Territoriale del Governo) quando costituisce sanzione amministrativa accessoria per violazione di una delle norme di comportamento del Codice della Strada (Titolo V). In questi casi la patente viene immediatamente ritirata dall’agente di polizia che ha accertato la violazione e, entro cinque giorni successivi, viene trasmessa, insieme a copia del verbale, alla prefettura del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il prefetto, entro quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo, che deve essere compreso nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma. La durata della sospensione, che decorre dal giorno del ritiro della patente, è determinata in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato, oltre che al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe causare. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. Se l’ordinanza di sospensione non viene emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Chi guida nonostante la sospensione della patente incorre nelle sanzioni previste dall’art.218 comma 6 del Codice della Strada[15].
Gli Uffici Provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri possono disporre la revoca della patente di guida, se il titolare:
§ non è in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
§ non risulta idoneo alla visita per la revisione della patente;
§ ha ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.
La revoca viene disposta dal Prefetto:
§ quando costituisce sanzione amministrativa accessoria;
§ ai i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o preventive.
Il provvedimento di revoca della patente disposto nell’ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo.[16]
In applicazione dell’articolo 130 bis del Codice della strada[17], la revoca (con effetti definitivi) della patente è altresì disposta nel caso in cui il conducente del veicolo sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V del Codice della strada, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza[18] o sotto l’azione di sostanze stupefacenti.
Quando sono cessati i motivi che hanno determinato la revoca, l’interessato, può riottenere la patente di guida, sottoponendosi di nuovo agli esami, ma per sostenere questi ultimi occorre che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca.
Chi guida nonostante la revoca della patente incorre nelle sanzioni previste dall’articolo 116 comma 13 del Codice della Strada[19].
Nel caso di furto o smarrimento della patente, entro 48 ore dalla constatazione, è necessario presentare denuncia ad un organo di Polizia, accompagnata da una fotografia che verrà autenticata dalla stessa autorità. Quest’ultima rilascerà contestualmente un permesso provvisorio di guida della validità di 90 giorni. Entro questo termine l’interessato riceverà il duplicato della patente al proprio indirizzo di residenza mediante posta-contrassegno. In ogni caso se il duplicato non perviene entro i 90 giorni previsti, la validità del permesso provvisorio di guida è automaticamente prorogata fino al momento della consegna del duplicato. Si applica la stessa procedura anche quando si denuncia la distruzione della patente. Se il titolare della patente, dopo la denuncia, rientra in possesso della patente di guida (smarrita o rubata), deve notiziare del fatto l’autorità alla quale aveva precedentemente denunciato l’accaduto.
Nel caso di deterioramento della patente di guida, tale da rendere illeggibili i dati in essa contenuti (scoloritura caratteri, fotografia illeggibile ecc.), il rilascio del duplicato avviene sulla base della sola domanda, accompagnata da una fotografia e dalla patente deteriorata, presentata dall’interessato, personalmente o attraverso agenzia autorizzata, all’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri che provvede entro 30 giorni a rilasciare il duplicato.
L’importanza che ha la patente di guida spinge talvolta alcune persone (molto spesso chi già delinque abitualmente) a far uso di permessi di guida contraffatti, così da ottenere semplici scorciatoie oppure addirittura così da aggirare elementi ostativi altrimenti insuperabili. Chiaramente anche in questa ipotesi delittuosa troverà giusta applicazione la denuncia all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’articolo 489 del Codice Penale (uso di atto falso – n.d.r.).
Ricordo che poco tempo fa, a seguito di un banale sinistro stradale, esaminammo normalmente le documentazioni esibite dai due conducenti coinvolti. In particolar modo nell’esaminare una delle due – o meglio la patente di guida ed il certificato di assicurazione di uno dei due veicoli – ci accorgemmo che il nome della via corrispondente all’indirizzo dell’utente assicurato era riportato essere “Bonarotti” anziché più correttamente “Buonarroti” (sia sulla patente di guida che sul certificato di assicurazione). Insospettiti da detta contemporanea ed inedita dissonanza ci informammo maggiormente con l’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e con la compagnia assicuratrice riportata nella citata polizza. In breve tempo avemmo la conferma che la patente di guida e la polizza in esame erano del tutto false. La falsità era di ottima fattura, ma l’errore grossolano era stato causato dal fatto che l’autore materiale dei documenti falsi era stato un cittadino extracomunitario il quale evidentemente (e per nostra fortuna in tal caso) non aveva ancora imparato bene la lingua italiana. Inutile dire che l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente per la violazione degli articoli 485 e 489 del Codice Penale.
Anche da piccoli particolari, da sfumature banali e da cose che all’apparenza ci possono sembrare sciocche, si può giungere brevemente alla soluzione di intricate vicende.
[1] L’articolo 485 del Codice Penale così recita: «Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata (c.p. 489-492, 493-bis).»
L’articolo 489 del Codice Penale così recita: «Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (c.p. 476, 485, 491, 492, 493, 493-bis).»
[2] La presente legge è stata abrogata dal comma 1 dell’art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, in G.U. 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.
[3] D.L. 26 settembre 1978 n. 576, Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, conv. in L. 24 novembre 1978 n. 738, in G.U. 25 novembre 1978 n. 330.
[4] Vedi precedente commento.
[5] Uno scanner d'immagini in ambito informatico è un dispositivo che digitalizza immagini bidimensionali.
[6] Articolo 193 Codice della Strada: «Obbligo dell'assicurazione di responsabilita' civile. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilita' civile verso terzi. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 716 a euro 2.867 . La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l’organo accertatore di una cauzione pari all’importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniariaSi applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213.»
[7] Articolo 210 Codice della Strada. «Sanzioni amministrative accessorie di sanzioni amministrative pecuniarie in generale.Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto, secondo le norme che seguono. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel presente codice si distinguono in: a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attivita' o di sospendere o cessare una determinata attivita'; b) sanzioni concernenti il veicolo; c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida. Nei casi in cui e' prevista l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede. In tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni. Dalla intrasmissibilita' dell'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche l'intrasmissibilita' di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte dell'obbligato, si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vivo, si estingue ogni proce dura in corso per la sua esecuzione. Se vi e' stato sequestro del veicolo o ritiro della carta di circolazione o della patente, l'organo competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi.»
[8] L’art. 21 L. 24 novembre 1981 n. 689 così stabilisce: «Quando è accertata la violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 , è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi. Nel caso in cui sia proposta opposizione ovvero l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa. Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 , è sempre disposta la confisca del veicolo »
[9] Articolo 354 Codice di Procedura Penale - «Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero. 2. Se vi è pericolo che le cose le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini (1), gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti. 3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale. Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 349.»
[10] L’Articolo 116 del Codice della Strada così dispone: « Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. - 1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri…………….»
[11] Balduino SIMONE, Il Codice della Strada e il Regolamento di Esecuzione, XI° Ed., cit., pag. 156 - 157.
[12] Balduino SIMONE, Il Codice della Strada e il Regolamento di Esecuzione, cit., , pag. 174 - 175.
[13] Elenco degli Stati le cui patenti possono essere convertite : Aggiornato ad aprile 2005 - Algeria, Argentina, Corea del Sur, Croazia, Filippine, Giappone, Islanda, Libano, Liechtenstein, Macedonia, Marocco, Lussemburgo, Malta, Moldova, Norvegia, Principato di Monaco, Romania, San Marino, Sri Lanka, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia. Stati, le cui patenti possono essere convertite solo per alcune categorie di cittadini : Canada, Personale Diplomatico e Consolare Cile, Diplomatici e loro familiari: Stati Uniti, Personale Diplomatico e Consolare Zambia, Cittadini in missione governativa e loro familiari Si precisa che gli elenchi sopra riportati sono suscettibili di variazione in quanto la convertibilità è soggetta all'accertamento della condizione di reciprocità.
[14] Balduino SIMONE, Il Codice della Strada e il Regolamento di Esecuzione XI° Edizione, cit., pag. 182.
[15] Balduino SIMONE, Il Codice della Strada e il Regolamento di Esecuzione XI° Edizione, cit., pag. 288 - 289.
[16] Disposizione introdotta dal Decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 Modifiche ed integrazioni al codice della stradaGU n. 149 del 30 - 06 - 2002 in vigore dal 30 - 06 -2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003, ed effetto dal 1° settembre 2003, riguardo alla definitività del provvedimento di revoca.
[17] Comma introdotto dalla Legge 17 agosto 2005, n.168 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2005n. 168.
[18] In fase di accertamento dello stato di ubriachezza deve risultare un valore di tasso alcoolemico pari o superiore a 3 grammi per litro (g/l).
[19] Balduino SIMONE, Il Codice della Strada e il Regolamento di Esecuzione XI° Edizione, cit., pag. 158 - 161.
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