domenica 23 settembre 2007

Consigli Utili

L'incidente stradale è, fra gli illeciti civili, quello di gran lunga più frequente nella nostra società. Per le gravi conseguenza che ne derivano ha acquisito ormai da molti anni il significato di un fenomeno sociale ed economico di segno negativo. Da qui nasce l'idea di pubblicare una guida utile e di veloce consultazione. L'intento di Leggeonline.com è quello di fornire al cittadino una "bussola" che lo aiuti ad orientarsi con sicurezza nell'intricata giungla delle procedure da adempiere in caso di sinistro stradale.
Che cosa fare in caso di incidente stradale?
1) E' consigliabile compilare, ove possibile, il
Cid su apposito modulo fornito dall'Assicurazione, avvertendo che tale documento non ha valore di prova certa delle modalità del sinistro, ma costituisce solo una presunzione di prova superabile dalla eventuale prova in contrario offerta dall'Assicurazione (accade raramente).
2) E' consigliabile richiedere l'intervento della forza pubblica (Polstrada, Carabinieri, Vigili Urbani) più vicina al luogo del sinistro per la rilevazione della dinamica del sinistro (Verbale, Rilievi Planimetrici etc.) e per l'acquisizione delle altre prove reperibili in loco (eventuali testi). Acquisire inoltre ogni altro elemento utile per la ricostruzione della dinamica del sinistro.
3) Nel caso di lesioni personali, anche lievi, recarsi subito al Pronto Soccorso dell'Ospedale più vicino per una prima diagnosi. Recarsi poi dal proprio medico di fiducia per la conferma della diagnosi e per la prescrizione delle terapie appropriate al caso. Conservare tutta la documentazione medica e le ricevute delle spese anche farmaceutiche da allegare in copia alla richiesta di risarcimento danni (
esborsi documentati).
4) Formulare lettera raccomandata A.R. con richiesta di ristoro dei danni subiti alla Compagnia di Assicurazione della controparte, anche se generica, riservandosi di quantificarli in un secondo tempo a guarigione clinica avvenuta.
E' consigliabile indirizzare la lettera anche al proprietario del veicolo che si presume responsabile, ed anche al conducente se diverso dal proprietario, perché sussiste una responsabilità solidale di tutti questi soggetti per il risarcimento danni. Il che vuol dire che il danneggiato potrà rivolgersi a ciascuno di essi per ottenere il ristoro dei danni patiti. Normalmente è la Compagnia di Assicurazione che paga.
5) Se il mezzo di trasporto è stata danneggiato, metterlo subito a disposizione dell'Assicurazione per farlo periziare, indicando il luogo in cui si trova e fissando un termine a tal fine.
6) Non affrettarsi a sottoscrivere l'atto di transazione e quietanza predisposto dall'Assicurazione, se prima non è chiara la situazione del quanto l'Assicurazione dovrà sborsare, perché una volta sottoscritto tale documento non vi sarà poi alcuna possibilità di rivendicare altro, salvo che l'offerta dell'Assicurazione non venga accettata solo a titolo di acconto, per poi agire in giudizio per il resto.
7) Non affrettarsi a chiudere la pratica se non si è stati prima dichiarati clinicamente guariti. E' comunque consigliabile, prima di chiedere la pratica, fare accertare da un medico legale di fiducia gli eventuali postumi invalidanti, ossia le conseguenze di carattere permanente delle lesioni riportate, attraverso una perizia di parte da contrapporre a
quella dell'Assicurazione. Sono questi postumi, infatti, che maggiormente incidono sull'entità del risarcimento (vedi Danno Biologico, Danno Morale, Incapacità Generica, Inabilità Specifica, I.T Min, I.P., I.T.P., I.T.T.).
8) E' sempre preferibile transigere, ossia accordarsi, con la Compagnia di Assicurazione interessata sull'importo da liquidare a titolo di ristoro dei danni, e promuovere causa solo nei casi limite, dati i tempi tecnici lunghi della giustizia sia civile che penale, specie se di competenza del Tribunale (la competenza del Giudice di Pace è limitata a sole £.30.000.000.).
9) Prescrizione dell'azione: tenere presente che, nel caso specifico di sinistro stradale, il diritto al risarcimento si prescrive in due anni (prescrizione breve). Il che significa che se il danneggiato non si attiva con la richiesta di risarcimento entro tale periodo, non potrà più farlo, salvo casi particolari (per es. se è stata promossa azione penale per il reato di lesioni colpose, perseguibile solo su querela dell'interessato). E' comunque, in genere, sconsigliabile agire anche penalmente contro il responsabile, salvo il caso di lesioni gravi e/o di contestazione della responsabilità.
Si avverte che questi primi consigli preliminari sono ovviamente parziali e generici, in quanto ogni sinistro stradale presente delle variabili e caratteristiche diverse, che occorre valutare in concreto caso per caso, possibilmente con
l'ausilio di un legale di fiducia specializzato in materia.
Le spese della procedura, in caso di esito favorevole, sono a carico dell'Assicurazione.

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