giovedì 20 settembre 2007

I TRASPORTATI COINVOLTI

Secondo i dati diffusi nella ‘Statistica degli incidenti stradali - anni 2003-2004’ dall’ Istat[1], nei sinistri stradali in Italia i conducenti rappresentano il 66,7% dei morti, ed Il 69,3% dei feriti. I passeggeri trasportati rappresentano il 20,7% dei morti ed il 24,9% dei feriti, mentre i pedoni costituiscono l’ utenza debole della strada, rappresentano appena il 5,8% dei feriti ma ben il 12,6% dei morti. Come si nota già da subito il tributo in vite umane (ed anche in persone ferite) fornito dai trasportati è molto alto.
Le persone trasportate – qualora non ferite nell’evento – hanno quasi gli stessi obblighi morali e civili dei conducenti, con due particolarità. Chiaramente su di loro non potrà gravare la responsabilità dell’evento infortunistico, mentre su di loro graverà la qualifica di testimoni del fatto (a volte unici), per cui utilissimi alla ricostruzione dell’evento.
Molto spesso però le persone trasportate su un veicolo hanno rapporti se non di parentela diretta con il conducente, almeno di amicizia con lo stesso, per cui – al momento di fornire la testimonianza, rendono delle dichiarazioni del tutto simili (se non perfettamente collimanti) a quelle fornite in precedenza dal loro conducente. Un comportamento di questo tipo, seppur capibile da un punto di vista psicologico, nulla aiuta alla ricostruzione del fatto, lasciando nelle persone deputate alla ricostruzione del sinistro quella strana sensazione di impotenza causata dalla normale e scontata inutilità delle testimonianze rese dai trasportati.
Quando il numero dei trasportati è pressoché distribuito in maniera equa tra i conducenti coinvolti il problema più di tanto non si pone, in quanto le diverse (e contrarie) testimonianze si elidono. Il problema si aggrava quando invece le citate testimonianze fornite dai trasportati giovano tutte ad una parte, in quanto i presunti testi occupavano un unico veicolo. Queste testimonianze andranno debitamente valutate e soppesate da parte di chi poi dovrà, anche in base ad esse, ricostruire l’esatta dinamica del fatto, facendo attenzione a non cadere nella trappola della superficialità.
Ultima cosa da segnalare per i trasportati coinvolti in incidenti stradali con feriti è la possibile violazione dell’articolo 593 del Codice Penale[2] (omissione di soccorso) che gli stessi possono compiere. Il delitto in questione può determinarsi ad esempio laddove il trasportato, superstite, ometta di prestare l’assistenza necessaria alle persone rimaste ferite nell’evento, magari allontanandosi dal luogo del fatto. Una tale condotta criminosa, seppur molto rara, configura senz’altro la violazione dell’articolo 593 del Codice Penale, e la giusta punizione di chi contravviene ad uno dei dogmi della nostra esistenza: aiutare il prossimo.
[1] Raffaella AMATO e Carlo NAPPI, Sistema Statistico Nazionale – Istituto Nazionale di Statistica – Automobile Club d’Italia, Statistica degli Incidenti Stradali, anni 2003 – 2004, Istat Produzione Libraria e Centro Stampa, Roma, ottobre 2005.
[2] Enzo Fileno CARABBA, Codice Penale – Codice di Procedura Penale, cit., pag. 542 - 543.

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