giovedì 20 settembre 2007

IL CONDUCENTE: Cosa Fare

In questo paragrafo tratteremo brevemente i comportamenti che il conducente deve adottare in caso di incidente stradale. Già, cosa fare in tali occasioni? Il primo consiglio da dare è quello di mantenere assolutamente la calma. Già, non serve proprio a nulla alterarsi, anzi può essere solo nocivo. Per prima cosa occorre rendersi conto della situazione e delle conseguenze dell’incidente: primo obbiettivo è salvaguardare le persone coinvolte. E’ iimportante tenere a mente che restare in mezzo alla strada è pericolosissimo, sia per i conducenti coinvolti sia per gli altri! Pertanto è necessario avvertire immediatamente chi sopraggiunge sul luogo dell’incidente dell’evento che si è verificato, con segnalazioni luminose o manuali. Questo vale ancora di più se ci sono persone bloccate nei veicoli o feriti.
In caso di incidente con feriti, sarà dovere dei coinvolti adoperarsi per soccorrerli e proteggerli; quindi bisogna innanzitutto proteggere il luogo dell’incidente e, se serve, chiamare soccorsi medici (componendo il numero telefonico di soccorso 118 e spiegando in modo chiaro il luogo dove è avvenuto l’incidente, quante persone sono ferite e, per quanto possibile, illustrando le loro condizioni fisiche). In contemporanea è necessario chiamare un organo di polizia stradale e soccorrere in modo tempestivo i feriti, facendo (o non facendo) queste fondamentali cose:
1) non somministrare nulla al ferito, non usare unguenti o medicinali senza specifica competenza medica;
2) non spostare il ferito se non in caso di pericolo immediato;
3) e soprattutto evitare di fare cose di cui non si ha piena conoscenza;
E’ dovere civile, etico e morale del conducente coinvolto in un incidente stradale dare una mano a chi è in difficoltà; attenzione però: questo non significa diventare medici od infermieri senza averne le capacità, ma significa adoperarsi, entro le proprie capacità e conoscenze, ad attenuare le conseguenze dell’incidente. Dopo avere assistito i feriti è necessario (laddove possibile, e dove il caso lo richieda) non spostare i veicoli coinvolti per permettere all’organo di polizia stradale di effettuare i rilevamenti necessari, tenersi a disposizione degli inquirenti, fornire le informazioni richieste e se possibile raccogliere informazioni e testimonianze da chi era presente all’incidente.
In caso di incidente senza feriti, invece, la procedura da adottare è leggermente diversa, fermo restando la necessità di avvertire chi sopraggiunge del pericolo per salvaguardare chi ne è rimasto coinvolto. In questa situazione non è necessario, tranne nei casi che specificheremo tra un attimo, richiedere l’intervento della Forza Pubblica. Bisogna, se possibile, spostare al più presto i veicoli dalla strada, collocandoli fuori della carreggiata o, se non è possibile, al margine destro della strada per non compromettere la viabilità. Bisogna inoltre stare attenti a non cancellare (e non farlo fare ad altri naturalmente) le eventuali tracce dell’incidente in modo da poterne ricostruire la dinamica.
Se non si riesce a spostare i veicoli o a rimuovere materie scivolose dalla strada, bisogna chiamare il soccorso stradale e, fino al loro arrivo, avvertire gli altri utenti della strada del pericolo, o collocando il segnale mobile di pericolo[1] (c.d. "triangolo") o con gesti manuali e luminosi, per esempio utilizzando di notte una torcia facendo ben attenzione comunque a non puntarla negli occhi degli automobilisti.
Altra utilità è quella di scambiare i dati con gli altri autisti coinvolti, in particolare è importante segnare i dati della patente dell’autista, della carta di circolazione e dell’assicurazione. In tali occasioni si è obbligati a fornire tali dati, nel caso ci sia qualcuno che sia reticente a farlo, è possibile chiamare le Forze dell’Ordine per ovviare al problema. Anche in questa situazione è importante la presenza dei testimoni: se possibile meglio farsi rilasciare una dichiarazione scritta in cui siano spiegate per bene le dinamiche dell’incidente. A tale proposito và precisato che possono fare da testimoni anche i passeggeri trasportati sui veicoli coinvolti.
Uno strumento utilissimo da utilizzare in tali occasione è (come già sopra detto) il Modulo di Constatazione Amichevole, detto anche "modulo blu". Esso è un modulo standard, accettato da tutte le imprese assicuratrici, con cui poter dare la nostra versione dei fatti suffragata magari dalla versione dell’altro conducente coinvolto. La sua utilità risiede nel fatto che accelera notevolmente le procedure di pagamento (se entrambi gli autisti sono d’accordo ovviamente) ed evita altre seccature all’autista responsabile dell’incidente. Affinché sia valido e ben compilato occorre specificare per bene i dati dei due autisti, dei due veicoli e del luogo dell’incidente, nonché la dinamica dell’incidente; chiaramente sono necessarie le firme degli autisti in calce al modulo.
C’è da dire inoltre che si può utilizzare un qualsiasi modulo, anche con loghi di imprese assicuratrici diverse; e che esso è formato da quattro copie: due per autista. Di queste due una va consegnata alla nostra assicurazione e l’altra rimane a noi. Meglio ribadire anche in tale sede le occasioni in cui è obbligatorio od opportuno richiedere l’intervento di un organo di polizia stradale:
· In caso di incidente stradale mortale;
· In caso di incidente con feriti;
· In caso di incidente particolarmente grave o con molti veicoli coinvolti;
· Quando si profilino responsabilità penali;
· Se l’altro autista coinvolto non è assicurato;
· Se non si riesce a ripristinare la normale circolazione.
Bisogna inoltre ricordare che il conducente è la figura più importante di un incidente stradale, è il protagonista principe dell’evento, è quello che con la sua condotta lo determina.
Di grosso aiuto, a chi gli incidenti stradali li deve ricostruire per motivi di legge, è anche lo studio del profilo psicologico del conducente, che spesso determina in lui comportamenti e reazioni che ci fanno capire il motivo per cui si è verificato un incidente stradale. Ricordo, a titolo d’esempio, il carattere strafottente di un conducente che aveva investito – con la sua autovettura – una ragazza che faceva da supporto per i servizi di viabilità di una gara ciclistica dilettantistica. Proprio l’analisi del carattere di detto soggetto aiutò all’epoca noi inquirenti a ricostruire l’evento. La persona infatti, anche di notevole cultura (medico di base), già di per sé dimostrava intolleranza alle istituzioni in genere, per cui – alla luce dei suoi occhi – la ragazza qualunque che con una pettorina gialla ed una bandierina rossa – gli intimava di fermarsi nella marcia per motivi di sicurezza alla circolazione stradale – rappresentava un’inutile ostacolo tra lui e la sua destinazione, per cui poteva ben essere ignorata per essere persino colpita di striscio. Da detto episodio chiaramente è scaturito un procedimento penale che ha coinvolto il protagonista del fatto, il quale – ancor oggi – in animo suo è sicuro di aver agito entro le (sue e del tutto particolari) regole.
Succede spesso che i conducenti coinvolti in incidenti stradali non sono in grado di razionalizzare nell’immediatezza quanto da loro provocato (magari di grave) a seguito dell’inosservanza di qualche norma. In tale sede, dopo gli accertamenti di rito, sarà utile sensibilizzare anche i familiari dello stesso protagonista del fatto, in maniera da prestare l’assistenza necessaria al loro congiunto, in modo da impedire il compimento di gesti estremi, che non farebbero altro che aggravare il bilancio, già di per sé critico, della vicenda.
40 Codice della Strada - Articolo 162 - Segnalazione di veicolo fermo. «Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono esser presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento. 2 Il segnale mobile di pericolo e' di forma triangolare rivestito di materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne consenta l'appoggio sul piano stradale in posizione pressoche' verticale in modo da garantirne la visibilita'.……...»

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