L'articolo 52/1 del Codice della strada definisce i ciclomotori (ovvero i "motorini") come veicoli con le seguenti caratteristiche:
* motore di cilindrata non superiore a 50 centimetri cubici
* capacità di sviluppare una velocità fino a 45 chilometri orari.
Tali specifiche tecniche devono essere strettamente osservate dal costruttore e non possono essere modificate.
Il Codice della strada ribadisce il concetto poco più avanti: "Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli" (art. 52/4). Ciò significa che devono anche essere assicurati come tali e che il conducente deve essere munito della relativa patente di guida (categoria A).
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