lunedì 24 settembre 2007

IL MODELLO CAI (Ex CID)


Indennizzo Diretto e Infortunistica Stradale

Quali sono i comportamenti da tenere nell'ipotesi in cui si venga coinvolti in un sinistro stradale.
Sinistro non contestatoIn questa ipotesi ci sono due opzioni: a) compilare un modulo C.A.I., sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti. Colui che non è responsabile del sinistro può inoltrare una richiesta di indennizzo diretto alla propria compagnia assicurativa ed attendere che questa formuli un'offerta entro 30 giorni. Attivando questa procedura è possibile farsi assistere da un legale a proprie spese. Occorre, inoltre, chiarire che nell'ipotesi che l'offerta formulata dalla compagnia non sia ritenuta congrua dal danneggiato, o in mancanza di un'offerta di indennizzo, il danneggiato dovrà proporre azione risarcitoria nei confronti della propria compagnia di assicurazione, facendosi assistere da un legale, anche trattenendo in acconto la somma offerta;b) redigere e sottoscrivere un modulo C.A.I. ed inoltrare una richiesta di indennizzo diretto alla propria compagnia assicurativa ed attendere che questa formuli un'offerta entro 60 giorni (90 giorni in caso di lesioni). Attivando tale procedura è possibile farsi assistere da un legale a proprie spese. In caso di offerta non congrua o in caso di mancata offerta il danneggiato dovrà proporre azione risarcitoria nei confronti della propria compagnia di assicurazione, facendosi assistere da un legale, anche trattenendo in acconto la somma offerta;Il conducente del veicolo non responsabile del sinistro che subisce lesioni personali ha diritto ad ottenere un risarcimento dalla propria compagnia di assicurazione, per lesioni con postumi valutabili fino al 9% di IP. Dovrà, tuttavia, recarsi presso il P.S. del più vicino ospedale e farsi rilasciare, previa visita, referto medico.Il trasportato su qualunque dei veicoli coinvolti nel sinistro ha diritto ad ottenere un risarcimento dalla compagnia assicurativa del vettore, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti. Anch'egli dovrà recarsi presso il P.S. del più vicino ospedale e farsi rilasciare, previa visita, referto medico.
Sinistro contestatoIn questa ipotesi è consigliabile non rimuovere i veicoli dalle posizioni assunte a seguito del sinistro e sollecitare l'intervento delle autorità di polizia (Vigili Urbani, Polizia Stradale, Carabinieri). Qualora l'intervento delle autorità non sia possibile, si consiglia di effettuare rilievi fotografici dello stato dei luoghi e dei veicoli danneggiati prima di rimuovere gli stessi dalle loro posizioni. Anche in questa ipotesi colui che si ritenga non responsabile del sinistro redigere e sottoscrivere un modulo blu ed inoltrare una richiesta di indennizzo diretto alla propria compagnia assicurativa ed attendere che questa formuli un'offerta entro 60 giorni (90 giorni in caso di lesioni). Attivando tale procedura è possibile farsi assistere da un legale a proprie spese. In caso di offerta non congrua o in caso di mancata offerta il danneggiato dovrà proporre azione risarcitoria nei confronti della propria compagnia di assicurazione, facendosi assistere da un legale, anche trattenendo in acconto la somma offerta. A partire dalla fase giudiziale le spese legali, in caso di esito positivo della procedura, vengono corrisposte dalla compagnia assicurativa.In caso di lesioni al conducente e/o al trasportato, si veda quanto già descritto al punto 1).
Sinistro provocato da veicolo non assicuratoPer questa fattispecie la normativa vigente dispone che i danni cagionati da un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa vengano risarciti dal F.G.V.S. (Fondo di Garanzia Vittime della Strada), ma solo con riferimento alle lesioni personali e, pertanto, con esclusione dei danni a cose. Ovviamente, anche in questa ipotesi, in casi di lesioni al trasportato, si veda quanto già descritto al punto 1).
Sinistro provocato da veicolo pirataAnche per questa fattispecie la normativa vigente dispone che danni cagionati da veicolo non identificato vengano risarciti dal F.G.V.S. (Fondo di Garanzia Vittime della Strada), con applicazione di una franchigia di €. 500,00 per i danni a cose e senza applicazione di alcuna franchigia per le lesioni personali. Perchè la domanda possa essere validamente proposta, secondo la più recente e diffusa giurisprudenza, il danneggiato deve proporre nei termini di legge querela contro ignoti. Ovviamente, anche in questa ipotesi, per le lesioni al conducente e/o al trasportato, si veda quanto già descritto al punto 1)
Nelle ipotesi di incidente in cui siano rimasti coinvolti più di due veicoli, di sinistro da cui siano derivate lesioni al conducente con postumi valutabili in misura superiore al 9% di IP (lesioni gravi), ovvero di sinistro che abbia coinvolto un ciclomotore che non sia targato secondo il nuovo regime di targatura entrato in vigore il 14 luglio 2006, il danneggiato dovrà fare richiesta di risarcimento all’assicuratore del veicolo responsabile.Nel caso di sinistro con veicoli esteri la richiesta andrà indirizzata all’Ufficio Centrale Italiano.Poichè la normativa in materia di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale è in continua evoluzione, queste indicazioni, valide al momento della redazione di questa pagina, potrebbero non esserlo più in futuro. Provvederemo ad aggiornare questa sezione tempestivamente, qualora gli scenari normativi in materia dovessero mutare.
Attenzione! La richiesta di indennizzo diretto alla propria compagnia deve contenere tutti gli elementi ed i documenti previsti dalla nuova normativa affinchè l’assicurazione possa formulare una congrua offerta. In caso contrario, verrà richiesta al danneggiato una integrazione ed i termini per la formulazione dell'offerta (30, 60, 90 giorni) ricomincieranno a decorrere dalla data della ricezione dei documenti o degli elementi richiesti. Per evitare di vedere dilatati i tempi di attesa, è consigliabile farsi sempre assistere da un legale in questa fase delicata.

Tratto da Studio Santella - Avvocato Pasquale SANTELLA

Obbligo di Custodia della Strada: Luigi VIOLA

Obbligo di custodia della strada e responsabilità del Comune
a cura di Luigi Viola
(Articolo tratto da Altalex Massimario, la banca dati ed il supplemento settimanale di aggiornamento professionale per i giuristi)
Circolazione stradale Insidia stradale
Codice CivileArt. 2051. Danno cagionato da cosa in custodia
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
L’art. 2051 c.c., spesso, trova applicazione nell’ambito della manutenzione delle strade, in quanto grava, secondo l’impostazione più recente, sulla Pubblica amministrazione l’obbligo di custodia, al fine di evitare che possano “formarsi” insidie e trabocchetti idonei a cagionare danni, anche significativi, ai cittadini.
Secondo lo schema giuridico di tale articolo, è il danneggiante che deve provare l’eventuale caso fortuito per essere ritenuto non responsabile dell’eventuale danno, ribaltando lo schema probatorio classico (in tema di responsabilità aquilana) suggerito dall’art. 2043 c.c. (dove è il danneggiato a dover dimostrare l’eventuale colpa del danneggiante).
Limiti all'applicabilità della fattispecie
La giurisprudenza più recente ha ben individuato i limiti dell’applicabilità dell’art. 2051 c.c. alle strade.
In particolare, Cassazione civile , sez. III, sentenza 27.03.2007 n° 7403 ha ritenuto che:
Il comune è obbligato a custodire le strade, con la conseguenza che è responsabile dei danni cagionati alle persone e cose, nei limiti in cui non vi sia l’impossibilità di governo del territorio.
L’obbligo di custodia sussiste se vi è:
il potere di controllare la cosa;
il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata;
il potere di escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno.
Se anche il danneggiato ha avuto un ruolo causale nella determinazione dell’evento dannoso troverà applicazione l’art. 1227 c.c.
Nello stesso senso si era già espressa Cassazione civile , sez. III, sentenza 23.02.2005 n° 3745: la presunzione di responsabilità ex art. 2051 non è applicabile nei confronti della P.A. per quelle categorie di beni che sono oggetto di utilizzo generale e diretto da parte di terzi perché in questi casi non è possibile un efficace controllo ed una continua vigilanza da parte della P.A. tale da impedire l'insorgere di cause di pericolo per i cittadini, con la conseguenza che, al più, troverà applicazione l’art. 2043 c.c..
Anche parte della giurisprudenza di merito aveva accolto tale ricostruzione; Tribunale Monza 24.05.2001 n° 1356 riteneva ammissibile l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla P.A. anche con riferimento ai beni demaniali, nei casi in cui il luogo in cui il danno si era verificato fosse di un'estensione tale da rendere possibile un effettivo controllo da parte della stessa e ciò anche per quanto concerne il demanio stradale. Dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade poste all'interno dell'abitato discende per l'ente non solo l'obbligo della manutenzione, come stabilito dell'art. 5 r.d. 15.11.1923 n. 2506 ma anche quello della custodia, con conseguente operatività nei confronti dell'ente stesso, della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c..
In senso contrario, parte della giurisprudenza ha ritenuto non applicabile l’art. 2051 c.c. alle strade, preferendo l’art. 2043 c.c., con conseguente diverso riparto dell’onere probatorio.
Cassazione civile , sez. III, sentenza 30.07.2002 n° 11250: sussiste la responsabilità della P.A. e dell'Ente concessionario ex art. 2043 cc per i danni subiti dall'utente stradale allorché la insidia non sia visibile e prevedibile.
Tribunale Brindisi, sentenza 03.11.2005 n° 1041: la buca stradale per giustificare un risarcimento del danno, ex art. 2043 c.c., deve rappresentare un pericolo occulto (definito anche insidia o trabocchetto), caratterizzato dalla coesistenza dell’elemento oggettivo della non visibilità e dell’elemento soggettivo della imprevedibilità.
Natura pericolosa della cosa custodita
D’altronde la P.A. non è responsabile ex se, ma nella misura in cui, con la propria omissione sulle strade “controllabili” (perché non eccessivamente estese), abbia creato un pericolo per il cittadino.
Sul punto è stato detto da Cassazione civile, sez. III, sentenza 19.07.2005 n° 15224 che: la non conformità dello stato di manutenzione della strada pubblica è fonte di responsabilità della P.A. solo se determina l'insorgere di una situazione di pericolo, con i caratteri propri dell'insidia.
Parte della giurisprudenza di merito, come il Tribunale di Varese 149/2005 ha affermato che: la responsabilità della pubblica amministrazione proprietaria della strada o del concessionario della strada medesima può essere affermata solo quando il danno sia riconducibile ad una insidia, cioè ad un pericolo oggettivamente non prevedibile ed oggettivamente non visibile.
Prova a carico del danneggiato
Dal punto di vista della prova, è stato detto da Cassazione civile, sez. III, sentenza 30.06.2005 n° 13974 che: in tema di insidia e trabocchetto vanno valutate le singole risultanze probatorie, non potendosi agganciare a mere ricostruzioni astratte.
Altresì, la III sezione della Cassazione, con la pronuncia 19653/2004 ha affermato che: l'applicabilità dell'art. 2051 cod.civ. (nei confronti della P.A o del gestore) non è automaticamente esclusa allorquando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l'evento dannoso, risulti adibito all'uso diretto da parte della collettività (anche per il tramite di pagamento di una tassa o di un corrispettivo) e si presenti di notevole estensione, ipotesi quest'ultima comunque non ravvisabile ove si tratti di edificio. Queste caratteristiche del bene, infatti, quando ricorrano congiuntamente, rilevano soltanto come circostanze le quali - in ragione dell'incidenza che abbiano potuto avere sull'espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del bene ed avuto riguardo alle peculiarità dell'evento - possono assumere rilievo sulla base di una specifica e adeguata valutazione del caso concreto, ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la P.A. (o il gestore) deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità, una volta che sia dimostrata l'esistenza del nesso causale.
Comportamento del danneggiato
Dal punto di vista, poi, del comportamento del danneggiato è stato detto dalla III sezione della Cassazione, con la pronuncia 16527/2003 che: il comportamento abnorme del danneggiato esclude l’applicabilità dell’art. 2051 c.c., perché la cosa diviene mera occasione del danno e non causa, che è invece da rinvenire nel comportamento del danneggiato.
Diversamente, se il comportamento del danneggiato non è la causa del danno, ma concorre alla causazione del danno non si può escludere la responsabilità della P.A. (Cassazione 17152/2002).
Approfondimenti
Si veda Responsabilità da buche stradali di Renato Amoroso.
(Fonte: Altalex Massimario)

Il Costo Improprio della Difesa: di Marco MINARDI

Secondo alcune tra le maggiori associazioni rappresentative dei consumatori1, in materia di infortunistica stradale noi avvocati abbiamo rappresentato sino ad ora un “costo improprio”. Proprio così. Il nuovo sistema di indennizzo diretto, secondo queste associazioni, avrebbe posto fine a questo sperpero di danaro, che, sempre a loro dire, consentirà alle compagnie di ridurre i premi assicurativi.
Ormai sono in molti a pensare che dietro le associazioni dei consumatori, per lo meno alcune, vi siano interessi spesso indecifrabili. D'altra parte, non si comprenderebbe altrimenti come una associazione che afferma di voler tutelare una parte notoriamente debole, cioè il consumatore, possa sostenere che la difesa legale sia un costo improprio. Ciò, peraltro, nonostante la Cassazione abbia autorevolmente affermato, nella nota
sentenza n. 11606 del 2005, che “l’intervento di un professionista, sia esso un legale o un perito di fiducia, così come previsto dall’art. 5 ultimo comma legge 5 marzo 2001 n. 57 e come affermato nel regime precedente dalla Corte di Cassazione è necessario non solo per dirimere eventuali divergenze su punti della controversia, quanto per garantire già in questa prima fase la regolarità del contraddittorio ove si osservi che l’istituto assicuratore non solo è economicamente più forte, ma anche tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, attesa la complessità e molteplicità dei principi regolatori della materia. Va, quindi, affermato il principio che nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con legge n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha diritto, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, ad ottenere il rimborso delle relative spese legali”.
Diritto di difesa che oggi viene sconfessato proprio da chi afferma di voler tutelare (sic) quella parte che il Supremo Collegio definisce debole. Le associazioni dei consumatori esultano di fronte alla prospettiva della riduzione di qualche decina di euro dei premi assicurativi, senza considerare che per poter essere tutelati, i danneggiati (ma non sono anch'essi consumatori?) dovranno farsi carico delle spese di difesa. A meno di credere inopinatamente che i liquidatori delle compagnie faranno di tutto per tutelare il danneggiato e risarcire la somma massima dovuta. Peccato, però, che questi solerti impiegati sono legati a budget di spesa: meno spendono, più fanno carriera all'interno della compagnia.
Dimenticano le associazioni dei consumatori che se oggi esiste il danno biologico, il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di valori costituzionali e tanti altri danni non previsti espressamente da una norma di legge, ciò si deve non solo ai giudici che li hanno riconosciuti, ma prima ancora all'iniziativa di qualche coraggioso avvocato che sfidando l'orientamento tradizionale ha chiesto il risarcimento di un danno mai prima di allora risarcito. Il nostro, infatti, è un ordinamento fondato sul principio della domanda: ottieni solo ciò che chiedi.
Tutti citano la sentenza del 25 maggio 1974 del Tribunale di Genova quando si parla degli albori del danno biologico, ma pochi riflettono che quel Tribunale ha riconosciuto quel diritto solo perchè un avvocato ha avuto il coraggio di chiederne il risarcimento. Non esisterebbe quella figura di danno se quel valente collega non avesse sfidato un principio consolidato da oltre un secolo, quello cioè che la salute è legata imprescindibilmente al reddito. Il danno biologico, il danno morale e il danno esistenziale sono figure di danno che proprio nell'infortunistica stradale hanno avuto la possibilità di crescere e maturare e certamente non per la generosità dei liquidatori delle compagnie assicurative, bensì grazie alla professionalità degli avvocati e alle loro battaglie.
Ma questo importa poco alle associazioni dei consumatori. Per molte di loro, ormai, ciò che conta è solo sedere al tavolo delle trattative e brindare insieme alle Compagnie alla fine dello spreco.

Indennizzo Diretto

Autocarrozzieri, esperti di infortunistica stradale e avvocati pronti a scendere in piazza contro l’indennizzo diretto. Dopo la costituzione di una commissione tecnico-giuridica per studiare i profili di illegittimità del regolamento sulla liquidazione dei danni provocati da sinistri auto, sempre su iniziativa dell’Aneis, l’associazione nazionale degli esperti di infortunistica stradale guidata da Dino Incognito, è stata lanciata una nuova protesta.
Assieme a tutte le aziende di carrozzeria romane aderenti alle associazioni Car (Consorzio auto riparatori Roma), Gar (Gruppo auto riparatori Castelli Romani), Upcp (Unione provinciale carrozzieri pontini) appartenenti a Cna e Confartigianato e gli avvocati dell’Unarca hanno deciso di passare a metodi più forti. Per manifestare contro l’indennizzo diretto saranno bloccate, usando carro attrezzi e auto di cortesia, le strade centrali di Roma e, soprattutto, il suo raccordo anulare.
L’obiettivo? Convincere il ministro dello sviluppo economico, Pierluigi Bersani, a modificare la normativa in vigore da febbraio 2007 così come, a luglio scorso, ci sono riusciti i tassisti nella prima tornata delle liberalizzazioni. La decisione è stata presa venerdì scorso in occasione di un incontro a Roma tra le varie associazioni. «L’indennizzo diretto ha come scopo creare mega-strutture di carrozzerie, di elettrauto e di aziende che si occupano di autoriparazioni che in accordo con Ania e con le associazioni di consumatori le costringeranno a chiudere », ha spiegato Incognito, «praticando tariffe più basse di quelle oggi in vigore, dalle 26-28 attuali a 16-17 all’ora». La data delle protesta sarà deliberata a fine aprile. E nel frattempo l’Aneis sta preparando anche un ricorso all’Antitrust contro gli spot pubblicitari sull’indennizzo diretto mandati in onda da Ania. Dal ministero dello sviluppo economico, per ora, nessuna reazione, anzi. Sono stati resi noti i dati dell’indennizzo diretto a due mesi dall'entrata in vigore: 73 mila assicurati hanno ottenuto il rimborso in meno di 60 giorni per un ammontare complessivo di 80 milioni di euro. I dati elaborati il 5 aprile scorso dalla Consap «confermano una tendenza già registrata a un mese dall'entrata in vigore del nuovo meccanismo di risarcimento», dichiarano dal dicastero. Rispetto alla prima stanza di compensazione (elaborata lo scorso 6 marzo) i sinistri liquidati sono passati da 8.300 a 73 mila, su un totale di 100 mila sinistri aperti nel mese di febbraio e circa 180 mila a marzo. ITALIAOGGI 17 APRILE 2007

GLI INCIDENTI STRADALI

Secondo la definizione data dall’Organizzazione mondiale della sanità, un incidente stradale è una scontro che avviene su una strada pubblica, che coinvolge almeno un veicolo e che può avere (ma non necessariamente) conseguenze sulla salute di chi vi è coinvolto.
Gli incidenti stradali rappresentano un problema di assoluta priorità per la sanità pubblica per l’alto numero di morti e di invalidità permanenti e temporanee che causano nel mondo. Agli enormi costi sociali e umani, si aggiungono quindi anche elevati costi economici, che rendono la questione della sicurezza stradale un argomento di enorme importanza per i dipartimenti di Prevenzione e i sistemi sanitari di tutti i Paesi.
La grande maggioranza degli incidenti gravi e di quelli mortali sono dovuti a una serie di comportamenti scorretti, principalmente eccesso di velocità, guida distratta e pericolosa, mancato rispetto della precedenza o della distanza di sicurezza, assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.

I fattori di rischio

Ci sono diversi fattori che possono contribuire al fenomeno degli incidenti stradali: il comportamento e lo stato psicofisico del conducente, le condizioni e la sicurezza dei mezzi di trasporto, la circolazione sulle strade e i pericoli legati al trasporto di prodotti pericolosi. Inoltre, possono incidere anche numerosi fattori umani, come aggressività, status sociale, uso inappropriato di bevande alcoliche e di farmaci, malattie, deficit della vista, uso di sostanze psicotrope, stress, affaticamento, uso di telefoni cellulari alla guida, mancato rispetto delle norme del codice della strada. Inoltre, il rischio può aumentare anche in caso di cattivo uso (o totale mancanza) dei dispositivi di sicurezza, soprattutto in ambiente urbano.
Tra i fattori di rischio legati allo stato del conducente si possono classificare quattro categorie particolarmente rilevanti poiché possono alterare lo stato di attenzione e di concentrazione del guidatore.
Alcol: è il fattore più rilevante nel caso di incidenti stradali gravi o mortali; il rischio di incidenti aumenta, in modo esponenziale, quando la concentrazione di alcol nel sangue raggiunge i 50 mg/100 ml. Inoltre, a parità di alcol ingerito, il rischio aumenta al diminuire dell’età del conducente e quanto minore è la frequenza di consumo abituale di sostanze alcoliche.
Stupefacenti: l’assunzione di sostanze come allucinogeni, anfetamine, cannabinoidi, cocaina, estasi, inalanti e oppiacei comporta un notevole aumento del rischio di incidente, specialmente se accompagnata dal consumo di alcol.
Farmaci: i medicinali che possono interferire con la guida sono numerosi e largamente utilizzati, come per esempio sedativi, ipnotici, tranquillanti, antidepressivi, anestetici, antistaminici, farmaci cardiovascolari, diuretici, ormoni, antidiabetici, antipertensivi. I rischi rilevati non sono generalmente troppo elevati, ma è comunque utile che il paziente sia messo in guardia dal medico sui possibili effetti dei farmaci che assume.
Malattie: epilessia, diabete, malattie cardiovascolari, problemi di vista, disturbi del sonno, problemi cognitivi possono aumentare il rischio di incidenti mortali.
Parola chiave: prevenzione
Per combattere l’impatto derivante dagli incidenti stradali, l’Oms e le istituzioni sanitarie dei diversi Paesi puntano sulla prevenzione. Affinché i programmi di prevenzione possano essere efficaci è necessario innanzitutto informare tutti gli attori coinvolti, dagli operatori sanitari alle autoscuole, dalle famiglie alle scuole, per favorire la consapevolezza dei rischi derivanti da comportamenti sbagliati e per mettere a punto azioni preventive coordinate e attuabili.
A livello globale, con il World report on road traffic injury prevention del 2004 l’Oms incoraggia i Paesi a pianificare una strategia multisettoriale per la sicurezza stradale, che prenda in considerazione le necessità di ognuno. L’attività di prevenzione deve essere allo stesso tempo ambiziosa e realistica e deve essere seguita da piani di azione nazionali e da specifici progetti di intervento.
In Europa, la Commissione europea ha promosso un programma per la sicurezza stradale che prevede di dimezzare le vittime degli incidenti stradali entro il 2010. La Commissione individua alcuni settori di intervento principali: incoraggiare gli utenti della strada ad assumere un comportamento più responsabile, rendere i veicoli più sicuri grazie a innovazioni tecnologiche, migliorare le infrastrutture stradali attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Importanti anche la raccolta e l’analisi dei dati relativi alle lesioni fisiche dovute agli incidenti stradali. Si sottolinea anche la necessità di suddividere le responsabilità tra le parti coinvolte (Stati membri, autorità regionali e locali, industrie, società di trasporto e utenti privati) e l’importanza che tutte aderiscano alla Carta europea della sicurezza stradale.
In Italia, a livello nazionale, la sicurezza stradale rientra tra gli obiettivi fondamentali sia del Piano sanitario nazionale 2006-2008 che del Piano nazionale della prevenzione 2005-2007. Sono stati inoltre promulgati numerosi piani regionali che istituiscono centri e osservatori sulla mobilità e il traffico e per l’educazione stradale rivolta all’utenza, dalle scuole alle famiglie. Gli interventi di prevenzione hanno un carattere intersettoriale proprio per la natura stessa di questo tipo di incidenti.

La Traccia di Frenata

E’ intuitivo che la “frenata” è quella manovra fisica posta in essere dal conducente di un veicolo al fine di arrestare nel più breve tempo possibile la marcia del mezzo.
Non è altrettanto intuitivo il risultato di numerose ricerche scientifiche e di sperimentazioni pratiche effettuate da Enti vari, preposti alla sicurezza del traffico e della circolazione, nonché delle stesse Case costruttrici dei mezzi di trasporto. Da tali ricerche emerge che numerosissimi sono i fattori che hanno influenza sulla efficacia e sulla sicurezza di una azione frenante posta in essere da un conducente:
- fattori umani: come l’età, il sesso, le condizioni fisiche e psichiche, l’uso o l’abuso di particolari sostanze che modifichino ciò che viene denominato il “tempo tecnico di reazione”, e cioè l’intervallo di tempo che trascorre dal momento in cui il conducente si rende conto di una situazione pericolosa e “decide” mentalmente di frenare ed il momento in cui il suo piede “pigia” effettivamente e correttamente il pedale del freno;
- fattori meccanici: come lo stato di usura del sistema frenante, il tipo di sistema, la esistenza di sistemi di agevolazione dell’azione frenante (servofreno, ABS, trazione integrale, freni a disco, stato e tipo dei pneumatici etc.);
- fattori di luogo, di tempo e di modo: come la velocità, lo stato dell’asfalto, la presenza di attività meteorica, le dimensioni e l’andamento (curva, rettilineo) della strada, la visibilità etc.
Uno dei parametri più utilizzati per risalire alla velocità tenuta dal veicolo ed alle condizioni in cui si è verificata un’azione frenante consiste nella misurazione della lunghezza e delle altre impronte di frenata lasciate da un veicolo sull’asfalto. Un sistema che, probabilmente, si rivelerà fra qualche anno non utilizzabile in virtù della sempre più diffusa adozione, sui veicoli di recente costruzione, di sistemi di controllo elettronico dell’azione frenante (come l’A.B.S.) i quali non consentono il “bloccaggio” delle ruote ed evitano, di conseguenza, che queste ultime lascino tracce evidenti sull’asfalto.
Soccorrono, in tali casi, altre metodiche, basate prevalentemente sul grado di deformazione di lamierati interessati dagli urti.

domenica 23 settembre 2007

Consigli Utili

L'incidente stradale è, fra gli illeciti civili, quello di gran lunga più frequente nella nostra società. Per le gravi conseguenza che ne derivano ha acquisito ormai da molti anni il significato di un fenomeno sociale ed economico di segno negativo. Da qui nasce l'idea di pubblicare una guida utile e di veloce consultazione. L'intento di Leggeonline.com è quello di fornire al cittadino una "bussola" che lo aiuti ad orientarsi con sicurezza nell'intricata giungla delle procedure da adempiere in caso di sinistro stradale.
Che cosa fare in caso di incidente stradale?
1) E' consigliabile compilare, ove possibile, il
Cid su apposito modulo fornito dall'Assicurazione, avvertendo che tale documento non ha valore di prova certa delle modalità del sinistro, ma costituisce solo una presunzione di prova superabile dalla eventuale prova in contrario offerta dall'Assicurazione (accade raramente).
2) E' consigliabile richiedere l'intervento della forza pubblica (Polstrada, Carabinieri, Vigili Urbani) più vicina al luogo del sinistro per la rilevazione della dinamica del sinistro (Verbale, Rilievi Planimetrici etc.) e per l'acquisizione delle altre prove reperibili in loco (eventuali testi). Acquisire inoltre ogni altro elemento utile per la ricostruzione della dinamica del sinistro.
3) Nel caso di lesioni personali, anche lievi, recarsi subito al Pronto Soccorso dell'Ospedale più vicino per una prima diagnosi. Recarsi poi dal proprio medico di fiducia per la conferma della diagnosi e per la prescrizione delle terapie appropriate al caso. Conservare tutta la documentazione medica e le ricevute delle spese anche farmaceutiche da allegare in copia alla richiesta di risarcimento danni (
esborsi documentati).
4) Formulare lettera raccomandata A.R. con richiesta di ristoro dei danni subiti alla Compagnia di Assicurazione della controparte, anche se generica, riservandosi di quantificarli in un secondo tempo a guarigione clinica avvenuta.
E' consigliabile indirizzare la lettera anche al proprietario del veicolo che si presume responsabile, ed anche al conducente se diverso dal proprietario, perché sussiste una responsabilità solidale di tutti questi soggetti per il risarcimento danni. Il che vuol dire che il danneggiato potrà rivolgersi a ciascuno di essi per ottenere il ristoro dei danni patiti. Normalmente è la Compagnia di Assicurazione che paga.
5) Se il mezzo di trasporto è stata danneggiato, metterlo subito a disposizione dell'Assicurazione per farlo periziare, indicando il luogo in cui si trova e fissando un termine a tal fine.
6) Non affrettarsi a sottoscrivere l'atto di transazione e quietanza predisposto dall'Assicurazione, se prima non è chiara la situazione del quanto l'Assicurazione dovrà sborsare, perché una volta sottoscritto tale documento non vi sarà poi alcuna possibilità di rivendicare altro, salvo che l'offerta dell'Assicurazione non venga accettata solo a titolo di acconto, per poi agire in giudizio per il resto.
7) Non affrettarsi a chiudere la pratica se non si è stati prima dichiarati clinicamente guariti. E' comunque consigliabile, prima di chiedere la pratica, fare accertare da un medico legale di fiducia gli eventuali postumi invalidanti, ossia le conseguenze di carattere permanente delle lesioni riportate, attraverso una perizia di parte da contrapporre a
quella dell'Assicurazione. Sono questi postumi, infatti, che maggiormente incidono sull'entità del risarcimento (vedi Danno Biologico, Danno Morale, Incapacità Generica, Inabilità Specifica, I.T Min, I.P., I.T.P., I.T.T.).
8) E' sempre preferibile transigere, ossia accordarsi, con la Compagnia di Assicurazione interessata sull'importo da liquidare a titolo di ristoro dei danni, e promuovere causa solo nei casi limite, dati i tempi tecnici lunghi della giustizia sia civile che penale, specie se di competenza del Tribunale (la competenza del Giudice di Pace è limitata a sole £.30.000.000.).
9) Prescrizione dell'azione: tenere presente che, nel caso specifico di sinistro stradale, il diritto al risarcimento si prescrive in due anni (prescrizione breve). Il che significa che se il danneggiato non si attiva con la richiesta di risarcimento entro tale periodo, non potrà più farlo, salvo casi particolari (per es. se è stata promossa azione penale per il reato di lesioni colpose, perseguibile solo su querela dell'interessato). E' comunque, in genere, sconsigliabile agire anche penalmente contro il responsabile, salvo il caso di lesioni gravi e/o di contestazione della responsabilità.
Si avverte che questi primi consigli preliminari sono ovviamente parziali e generici, in quanto ogni sinistro stradale presente delle variabili e caratteristiche diverse, che occorre valutare in concreto caso per caso, possibilmente con
l'ausilio di un legale di fiducia specializzato in materia.
Le spese della procedura, in caso di esito favorevole, sono a carico dell'Assicurazione.

Un'occhiata all'Estero


In Breve

Gli incidenti stradali provocano ogni anno in Italia circa 8.000 decessi (2% del totale), circa 170.000 ricoveri ospedalieri e 600.000 prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero; rappresentano inoltre la prima causa di morte tra i maschi sotto i 40 anni. Il gran numero di persone che subiscono lesioni, più o meno gravi, in seguito ad incidenti stradali costituiscono la prova che, anche in termini di costi sociali legati all’assistenza e alla riabilitazione, ci troviamo di fronte ad una “emergenza” non trascurabile. E’ del tutto evidente quindi che le problematiche legate alla sicurezza stradale, pur nella molteplicità dei fattori implicati e degli organismi ed enti interessati ad azioni preventive e correttive, costituiscono certamente un aspetto primario della Sanità pubblica. E’ diventato prioritario, pertanto, individuare continuamente nuove strategie di prevenzione che consentano, a breve, medio e lungo termine, di porre un argine a questo allarmante fenomeno dei nostri tempi.