Continua il lavoro di aggiornamento dei criteri di liquidazione del danno biologico da parte dei tribunali. Dopo Milano è ora il turno di Roma e di Verona. Tre uffici il cui lavoro va ben oltre i confini dei rispettivi ambiti territoriali: sono infatti più o meno cinquanta i tribunali che, non adottandone di propri, seguono i meccanismi di liquidazione approvati in queste tre sedi (da solo, il capoluogo lombardo ne attrae quasi quaranta).
In pratica, un terzo dei tribunali a questo punto dispone di nuovi riferimenti per calcolare il danno non patrimoniale per le lesioni macropermanenti, cioè con invalidità superiori al 9%, provocate da un fatto illecito. Per quelle inferiori si può invece utilizzare la tabella per i piccoli postumi da incidenti stradali appena aggiornata e pubblicata sulla Gazzetta, l'unica avente forza di legge.
Ancora una volta – complice la mancata approvazione dell'altra tabella nazionale, quella sulle lesioni macropermanenti che la legge impone, ma di cui non si parla neanche più – si deve lamentare la differenza delle liquidazioni tra gli uffici. Il quadro, peraltro, è cambiato rispetto all'ultima simulazione svolta su queste pagine due anni fa. Se nel 2007 le oscillazioni erano più articolate – sulle invalidità lievi i risarcimenti, per le vittime, risultavano più vantaggiosi a Milano che a Roma mentre, al contrario, sulle liquidazioni più rilevanti i valori capitolini erano di gran lunga superiori rispetto a quelli meneghini – oggi sembra che il tribunale di Milano sia di manica più larga su tutto il range delle invalidità (si vedano le tabelle a lato), mentre gli standard romani vi si avvicinano solo per le lesioni più gravi.
C'è tuttavia da sottolineare che le cifre indicate nelle tabelle costituiscono dei punti di riferimento e che i giudici, quando calcolano l'entità del risarcimento, possono sempre apportare delle correzioni (sebbene quasi sempre in aumento).
La sessione 2009 di aggiornamento dei criteri, inoltre, era ed è particolarmente attesa, soprattutto dalla platea degli avvocati, perché nella redazione delle tabelle bisogna tenere conto di quanto richiesto dalle sezioni unite della Cassazione a fine 2008. Tanto che, a differenza degli anni passati, in cui spesso si è provveduto al semplice adeguamento Istat dei valori dell'anno precedente, qui si tratta di un cambio di filosofia. La Cassazione ha infatti detto che non è possibile continuare a risarcire i danni futili, mentre il danno esistenziale, quando trova tutela – quando cioè è provocato da comportamenti che ledono diritti costituzionalmente garantiti –, non può essere risarcito a parte, ma deve essere considerato insieme al danno biologico, producendo alla fine un'unica voce di lesione non patrimoniale. Finora, invece, i giudici hanno stabilito una cifra come indennizzo per il danno biologico, ricavandola dalle tabelle, e a questa, se richiesto e poi accertato, hanno aggiunto un importo a titolo di danno esistenziale, indennizzando due somme separate.
Per ovviare al divieto di duplicazione, i tribunali di Milano, Roma e Verona hanno trovato soluzioni differenti. Verona, per esempio, ha costruito la propria tabella rivalutando del 2,60% quella del 2008 (a sua volta frutto di rivalutazione delle precedenti, costruite in origine dalla rilevazione statistica dei risarcimenti riconosciuti nel 1999), ricordando che la liquidazione deve essere unitaria. Milano invece ha scommesso sull'aumento del punto base, diversificando poi la personalizzazione – lasciando cioè al giudice la discrezionalità di arrotondare gli importi secondo alcuni parametri percentuali stabiliti – per ottenere una sola cifra che tenga conto anche del danno esistenziale.
Roma, infine, ha abbandonato la vecchia strada, in base alla quale gli importi altro non erano che il frutto dello sviluppo della tabella di legge per le lesioni micropermanenti. Gli importi per il 2009 derivano così dall'aggiornamento Istat di quelli del 2006. Quanto al danno esistenziale, il sistema capitolino, un po' come quello milanese, rimette al giudice la scelta di una misura percentuale di quanto indennizzato come danno biologico, purché non superiore alla metà.
a.candidi@ilsole24ore.com
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