sabato 31 gennaio 2009

POSTAZIONI AUTOVELOX - BABELE ITALIANA

Pubblichiamo una lettera pervenutaci da un nostro amico:

POSTAZIONI AUTOVELOX.BABELE ITALIANA
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La legge 160 del 2007 ha previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili conformemente alle vigenti norme regolamentari.Il decreto interministeriale trasporti-interno del 15/8/2007 (regolamento) stabilisce che tale segnalazione può essere effettuata con segnali stradali di indicazione,temporanei o permanenti,ovvero con dispositivi di segnalazione luminosi istallati sui veicoli in servizio di polizia stradale.Segnali e dispositivi aventi le caratteristiche stabilite dallo stesso decreto.Un successivo “Parere” del ministero dei trasporti 7/8/2008 prot.972663:”Osserva che l’adozione di segnaletica permanente anche per postazioni di controllo temporanee risulta non coerente con la tipologia utilizzata,e con l’esigenza di credibilità alla quale la segnaletica deve in genere rispondere.Nel caso in argomento -segnalamento delle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità- appaiono più indicati i dispositivi di segnalazione luminosi”.La “Direttiva” ministeriale trasporti 24/10/2000:”Stigmatizza l’impiego superfluo di segnali su qualsiasi tipo di strada,laddove la corretta tecnica di istallazione richiede che sia posto in opera esclusivamente il segnale del tipo richiesto dalla situazione che si intende segnalare”.(Il vigile urbano,10/2008,78 s).Direttive e pareri ministeriali non sono fonti del diritto (art.1 preleggi),non sono pubblicati sulla gazzetta ufficiale,dovrebbero essere sempre conformi alle leggi e ai regolamenti,alla loro osservanza risultano tenuti solo i dipendenti del ministero che li ha emanati o chi ha chiesto il parere vincolante; non anche gli altri dipendenti,funzionari,magistrati,cittadini.
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Ivano Bianchini (comandante vv.uu.Castelraimondo,dottore in giurisprudenza,specializzato in professioni legali).

lunedì 26 gennaio 2009

Ma come faccio a sapere quanto?

In generale dopo aver bevuto qualcosa di alcolico le persone tendono a sentirsi comunque perfettamente in grado di guidare, ma non è così.

In generale i sintomi che esprime chi ha nel sangue 0,5 grammi/litro sono sicuramente poco evidenti rispetto a chi ne ha 0,8 ma in entrambi i casi comunque il sistema centrale nervoso risulta compromesso o alterato.

Studi scientifici dimostrano infatti che una percentuale anche piccola di alcol nel sangue rallenta i riflessi e dunque i tempi di reazione. Si riduce il campo visivo; diminuisce anche del 30/40 per cento la capacità di percezione degli stimoli sonori e luminosi e quindi la capacità di reazione così come la percezione del rischio.

Peso, sesso ed età influenzano il metabolismo dell'alcol e possono quindi anche essere determinanti nel raggiungimento o meno del limite previsto dalla legge. E' comunque provato che 12 grammi di alcol – che comportano una concentrazione di 0,2 grammi di alcol nel sangue in una persona di circa 60 chili di peso a stomaco pieno - corrispondono in linea di massima a:

* 1 bicchiere da 125 ml di vino;
* 1 lattina da 330 ml di birra;
* 1 bicchierino da 40 ml di superalcolico;
* 1 bicchiere da 80 ml di aperitivo.

Per superare i limiti massimi dunque basta poco. Ancora meno per le donne, la cui costituzione fisica le rende più vulnerabili all’alcol.

Per avere ulteriori dettagli e informazioni sull'assorbimento e eliminazione dell'alcol da parte del corpo, per sapere in quale condizioni è raccomandabile non bere e tutte le informazioni necessarie si possono trovare sul sito dell’Istituto superiore di sanità.

Cosa prevede il Codice della strada

La guida in stato di ebbrezza è sanzionata dall' art. 186 del codice della strada. E' un reato di competenza del Tribunale.
Con il nuovo decreto-legge del 23 maggio 2008, n.92,convertito in Legge nr. 125 del 24 Luglio 2008 le sanzioni sono ancora più severe:
Tasso alcolemico

Sanzione
tra 0,5 g/l a 0,8 g/l ammenda da 500 a 2.000 euro. Sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
tra 0,8 e 1,5g/l ammenda da 800 a 3.200 euro e arresto fino a 6 mesi. Sospensione della patente per un periodo di tempo compreso tra 6 mesi e 1 anno.
oltre 1,5 g/l ammenda tra 1.500 e 6.000 euro e arresto da 6 mesi ad 1 anno, con un minimo di 6 mesi. Sospensione della patente da 1 a 2 anni. Confisca del veicolo con la sentenza di condanna.

E il veicolo?
In caso di constatazione di tasso alcolemico sopra la norma, il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui se non è possibile affidarlo ad altra persona lo stesso può essere fatto recuperare da un soggetto autorizzato ad esercitare l’attività di soccorso stradale e deposito per trasportarlo presso un luogo indicato dallo stesso trasgressore, ovvero, in mancanza presso l’autorimessa del soggetto che ha proceduto al recupero stesso. Se il tasso alcolemico accertato è superiore a 1,5 gr/l è invece disposto il sequestro preventivo ai fini della confisca che verrà disposta in sede di condanna.

E' prevista la decurtazione dei punti sulla patente
Per questo tipo di reato è prevista la sottrazione di 10 punti (il doppio per i giovani che hanno preso la patente dopo l'01.10.2003 e da meno di 3 anni).

Casi di revoca della patente di guida
Se la stessa persona compie piu violazioni nel corso di un biennio o se la violazione è commessa da conducente professionista (autisti di autobus, di veicoli con rimorchio etc.), la patente viene sempre revocata e quindi contestualmente ritirata e trasmessa entro 10 giorni al prefetto.

Nel caso di incidente stradale
Quando una persona in stato di ebbrezza con tasso alcolemico inferiore a 1,5 gr/l, provoca un incidente stradale, il giudice con la sentenza di condanna impone il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5gr/l è disposta la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico
La norma prevede che il conducente possa essere sottoposto ad un accertamento alcolimetrico attraverso uno strumento chiamato etilometro che misura la quantità di alcol contenuta nell’aria espirata. L'esame viene ripetuto due volte a distanza di 5 minuti l'una dall'altra.
Chi senza giustificato motivo rifiuta di sottoporsi al controllo etilometrico commette un illecito penale con le seguenti sanzioni:

a) arresto da tre mesi ad un anno

b) ammenda da 1.500 a 6.000 euro

c) sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni e la revoca nel caso in cui il conducente sia stato condannato per il medesimo reato nei due anni precedenti

d) confisca del veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Con l'ordinanza di sospensione il Prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida presso la commissione medica provinciale.
Per la violazione è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente.

Al volante senza alcol si guida meglio

Una cena fuori con gli amici, 2 bicchieri di vino e una birra poi ci si è mette alla guida per tornare a casa. Triste la sorpresa quando sottoposti dalla Stradale al test dell'etilometro, per semplici controlli, si risulta con un tasso alcolemico superiore alla norma. Esito: sospensione della patente e obbligo di visita medica.

Questo è solo uno dei tanti, numerosissimi, episodi spiacevoli in cui ogni giorno rimangono coinvolti giovani e meno giovani al volante. Da qualche anno il tasso alcolemico è stato abbassato a 0,5 grammi per litro, nella media con quello previsto nel resto d'Europa.

Per fronteggiare il fenomeno, il Governo si è impegnato con una nuova iniziativa per cercare di sensibilizzare ulteriormente gli automobilisti. Il Decreto Legge n. 117 del 3 agosto 2007 infatti, prevede l’introduzione di tabelle informative che chiariscano ai guidatori i livelli di alcol nel sangue rispetto a alcuni parametri

Le tabelle dovranno essere esposte dal 23 settembre 2008 nei locali che svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, pena la chiusura del locale da 7 a 30 giorni.

Le tabelle hanno il compito di informare i frequentatori dei locali sugli effetti del consumo delle diverse quantità e tipologie di bevande alcoliche, per prevenire i danni correlati e in particolare gli incidenti stradali.

La norma risponde a precise necessità di tutela della salute individuale e collettiva perché purtroppo da studi scientifici internazionali risulta che l'alcol è la causa di oltre il 40 per cento degli incidenti stradali che si verificano in Italia.

Scorte ai trasporti eccezionali

La normativa vigente che regola i servizi di scorta ai trasporti eccezionali o a trasporti in condizioni di eccezionalità, ne affida la responsabilità alla polizia stradale quando, per dimensioni e pesi, i trasporti abbiano un forte riflesso sulla regolarità della circolazione e un grado alto di pericolosità, trattandosi di convogli lunghi, ingombranti, lenti, spesso autorizzati dall'ente proprietario della strada alla circolazione nelle sole ore notturne.

In casi particolari il servizio di scorta può essere svolto dalla polizia locale, quando il trasporto avviene all'interno del confine del comune, mentre all'Arma dei Carabinieri sono assegnati dalla legge i servizi di scorta a convogli militari eccezionali.

Le scorte affidate ai cittadini

La gran parte dei servizi di scorta sono stati invece affidati dal codice della strada a cittadini abilitati.

L'abilitazione si consegue previo un esame teorico e pratico presso i compartimenti di Polizia Stradale, secondo quanto prescritto dal disciplinare per le scorte tecniche (D.M. 18.7.1997 e successive modificazioni).

Gli esami per il rilascio dell'abilitazione ai servizi di scorta tecnica per l'anno in corso sono stati fissati nelle seguenti giornate:

* 11 marzo 2009
* 13 maggio 2009
* 9 settembre 2009
* 2 dicembre 2009

Gli interessati possono rivolgersi al compartimento Polizia Stradale più vicino per ricevere informazioni e per la presentazione della domanda di partecipazione alla sessione d'esame.

Neopatentati

Secondo quanto previsto dall’art.117 c.d.s., i conducenti di motocicli e di autovetture sono soggetti a limitazioni di guida per un periodo iniziale dopo il conseguimento della patente.

Le limitazioni per i motociclisti

I conducenti di motocicli che dopo i 18 anni hanno conseguito la patente A limitata sono soggetti per due anni a condurre veicoli di potenza effettiva non superiore a 25 kW oppure con potenza specifica, riferita alla tara, non superiore a 0,16 kW/kg. La potenza effettiva è riportata sulla carta di circolazione. La potenza specifica può essere calcolata dividendo la potenza in kW per la tara (espressa in kg). Esempi:

moto di 22,8 kW e di 90 kg: potenza specifica 22,8/90 = 0,253 kW/kg NON si può guidare ;

moto di 22,8 kW e di 145 kg: potenza specifica 22,8/145 = 0,157 kW kg SI può guidare .

Queste limitazioni non si applicano al titolare di patente A che ha superato un esame specifico con un motociclo di elevate prestazioni, come indicato nella patente stessa.

Le limitazioni per gli automobilisti

I conducenti di autovetture, titolari di patente di categoria B rilasciata dall’1 gennaio 2010, per il primo anno dal conseguimento della patente stessa, non potranno condurre veicoli di elevate prestazioni (rapporto potenza-tara superiore a 50 kW/t); le limitazioni non operano per i veicoli di soggetti diversamente abili.

Per il calcolo della potenza specifica (PS) si deve dividere la potenza espressa in kW per la tara del veicolo espresso in tonnellate (dati ricavabili dalla carta di circolazione). Esempi:

• autovettura di 46 kW e tara 900 kg - si ha PS = 46/0,9 = 51,1 kW/t NON si può guidare perché superiore a 50 kW/t

• autovettura di 70 kw e tara 1.500 kg - si ha PS = 70/1,5 = 46,6 kW/t SI può guidare perché inferiore a 50 kW/t.

I titolari di patente B, rilasciata anche prima di quella data, per i primi tre anni devono rispettare il limite di velocità di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h sulle strade extraurbane principali.

Sanzioni

Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (da euro 148,00 a euro 594,00) per il titolare di patente italiana che:

- nei primi due anni dal conseguimento della patente A, guida motocicli di potenza superiore a quella consentita;

- nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, guida autovetture ad una velocità superiore a 90 km/h sulle strade extraurbane principali e 100 Km/h sulle autostrade;

- nel primo anno dal conseguimento guida autovetture con potenza superiore a quella consentita (la violazione può essere commessa solo dal titolare di patente B conseguita dall’1.1.2010).

Alla violazione consegue anche la sospensione della patente di guida da 2 ad 8 mesi.

Decurtazione di punti

Secondo quanto previsto dall’art.126-bis c.d.s. il titolare di patente da meno di tre anni vede raddoppiata la quantità di punti sottratta in relazione all’infrazione commessa. Così per il passggio con il semaforo rosso è prevista la perdita di 6, che diventano 12 se l’infrazione è commessa da un conducente in possesso della patente da meno di tre anni.

Patente a punti (Art. 126-bis CDS)

La patente a punti è il meccanismo introdotto in Italia a partire dal 1 luglio 2003 attraverso il quale, ad ogni conducente di un veicolo viene attribuito un punteggio (inizialmente 20 punti) che viene decurtato in caso di infrazioni. All'esaurimento dei punti disponibili per conservare la patente è necessario superare nuovamente l'esame di teoria e l'esame di guida.

Restano le vecchie sanzioni accessorie
Anche dopo l'introduzione della patente a punti, resta pienamente efficace il sistema attuale con la possibilità della sanzione accessoria della sospensione immediata della patente di guida.

Obbigo di comunicazione del conducente
Qualora il conducente non sia stato identificato, l'obbligato in solido a cui il verbale è notificato, è tenuto a comunicare, entro 60 giorni, all'ufficio o comando che ha accertato la violazione, i dati personali e della patente del conducente responsabile della violazione.

Se il proprietario omette di fornire i dati identificativi scatterà per lui una sanzione che va da un minimo di 263 euro fino ad un massimo di 1.050 euro. Non gli verranno però decurtati i punti sulla patente.

Sulla base di motivazioni documentate ed attendibili il proprietario dell'auto ha la possibilità di giustificare la sua impossibilità a conoscere, e dunque a comunicare, i dati del conducente.

Progetto Icaro

"Vivere la strada nel segno della sicurezza" questo lo slogan che accompagna fin dal 2001 (I edizione) il Progetto Icaro, la campagna di sicurezza stradale promossa dalla Polizia di Stato, con la collaborazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del ministero dell'Istruzione e con il sostegno dell'Unicef.

Un tour per educare al rispetto
L'iniziativa ha l’obiettivo di far comprendere ai giovani l’importanza del rispetto delle regole. Promuovere una cultura della legalità ed evitare che i giovani assumano comportamenti pericolosi, causa principale degli incidenti stradali. Ogni anno un tour attraversa le città italiane con carovane itineranti composte dal pullman azzurro della Stradale, auto d'epoca e autovetture dotate di tecnologie di controllo della polizia stradale.

L'iniziativa è dedicata agli alunni delle scuole elementari, medie e superiori.

Concorso per i ragazzi
Al progetto è legato ogni anno un concorso che riguarda sempre i temi della sicurezza stradale. I vincitori vengono premiati in una cerimonia ufficiale e tra i premi c'è anche la possibilità di partecipare, per gli alunni delle scuole secondarie superiori, ad uno stage sulla sicurezza stradale presso il Centro addestramento della Polizia di Stato di Cesena. Il Caps ha realizzato, tra l'altro, un cd interattivo sull'educazione stradale.

Quali le eccezioni e quali le sanzioni?

L'eccezione:
L’articolo 172 del codice della strada prevede anche delle eccezioni che sono state modificate dal decreto legislativo n.150 del 13 aprile 2006, in vigore dal 14 aprile. E' intervenuto anche il ministero dell'Interno che, con una circolare di attuazione (pdf 528 kb) della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE, fornisce nuove disposizioni relative all'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini sugli autoveicoli.

Nel caso di autovetture adibite al servizio pubblico di trasporto (per esempio su un taxi o noleggio con conducente) i bambini con statura inferiore a 1.50 metri possono circolare, non trattenuti da appositi sistemi di ritenuta, solo sul sedile posteriore e sempre accompagnati da un passeggero di età non inferiore a 16 anni.

Una seconda eccezione riguarda i veicoli che fin dal'orgine non hanno installate le cinture di sicurezza (per esempio alcune auto d'epoca). Su queste vetture è vietato trasportare i bambini di età inferiore a 3 anni. Gli altri (dai 3 anni in su) possono essere invece portati sul sedile posteriore, senza particolari prescrizioni, e sul sedile anteriore solo se hanno superato 1,50 metri di altezza.

Queste soluzioni però non salvano, ovviamente, la vita in caso di incidente.

Le sanzioni
Il mancato uso dei seggiolini o degli adattatori è punito con la sanzione amministrativa da 74,00 euro a 299,00 euro e con la decurtazione di 5 punti patente al guidatore. Se sul veicolo è invece presente un genitore o un adulto che esercita la patria potestà sul bambino, la sanzione viene applicata a lui e nessun punto viene tolto al conducente.

Omologazione
Seggiolino e adattatore devono essere omologati e per verificarne la regolarità bisogna controllare che ci sia un’etichetta con gli estremi dell’omologazione. I più recenti sono quelli appartenenti a uno dei 5 gruppi di dispositivi costruiti secondo l’ultima normativa europea che riportano sul contrassegno le sigle: ECE R44-02 oppure ECE R44-03.
Questo è l’esempio di un contrassegno di omologazione di ultimo tipo con la legenda:

Omologazione ECE-R4418 Kg - indica il massimo peso per il quale il seggiolino è stato progettato. È facilmente identificabile in quanto reca anche l'unità di misura cioè "Kg".

Universal – indica che il dispositivo può essere utilizzato su tutti i veicoli.

E - lettera che sta ad indicare il marchio di omologazione ("e" minuscola, previsto dall'Unione europea, "E" maiuscola, secondo le norme ECE-ONU).

1 - numero definisce il paese che ha rilasciato l'omologazione: Germania (l'Italia è identificata dal numero 3).

02. 30 10 27 - serie di numeri: la prima, se comincia con "02", indica che il seggiolino è omologato secondo la precedente normativa; se comincia con "03" segue l'ultima direttiva comunitaria, pertanto risponde a standard di sicurezza migliori. La seconda serie di numeri, invece, rappresenta il numero progressivo di produzione dal rilascio dell'omologazione.

Possono essere utilizzati comunque anche i dispositivi omologati secondo la precedente normativa che sono caratterizzati dalla semplice sigla ECE R44.

Seggiolini e adattatori: ecco quali!

Il seggiolino o l’adattatore devono essere omologati. I più recenti sono quelli appartenenti a uno dei 5 gruppi di dispositivi costruiti secondo l’ultima normativa europea che riportano sul contrassegno le sigle: ECE R44-02 oppure ECE R44-03.
Per fissare i dispositivi si utilizzano quasi sempre le cinture di sicurezza del veicolo ma è necessario rispettare tutte indicazioni riportate sul manuale di istruzioni. Secondo le nuove normative europee i dispositivi di ritenuta sono suddivisi in 5 gruppi:

La "navicella" da fissare con le cinture dell'auto
Seggiolino del gruppo 0

Gruppo 0

Bambini di peso inferiore ai 10 kg
Vanno montati in senso contrario a quello di marcia o in avanti se il bambino pesa almeno 6 kg. In questo gruppo sono comprese anche le "navicelle", da fissare con le cinture dell'automobile.

Seggiolino del gruppo 0+

Gruppo 0+

Bambini di peso inferiore ai 13 kg
Hanno le stesse caratteristiche di quelli appartenenti al gruppo precedente ma offrono una protezione maggiore alla testa ed alle gambe.

Seggiolino del gruppo 1

Gruppo 1

Bambini di peso compreso tra 9 kg e 18 kg.
Sono montati nel senso di marcia e fissati con la cintura di sicurezza del veicolo.

Seggiolino del gruppo 2

Gruppo 2

Bambini di peso compreso tra i 15 e i 25 kg.
Cuscini con braccioli omologati (si usano le cinture del veicolo con l’aggiunta di un dispositivo di aggancio che si fissa nel punto in cui la cintura incrocia la spalla).

Seggiolino e adattatore del gruppo 3

Gruppo 3

Bambini di peso compreso tra 22 e 36 kg.
Cuscini senza braccioli da utilizzare sul sedile del veicolo per aumentare, da seduto, la statura del bambino affinché possa fare uso delle normali cinture di sicurezza.