(Cass. Civ., Sez. III, 8 novembre 2007, n. 23313)
In caso di mancato pagamento della prima rata del premio assicurativo in caso di sinistro è tenuta comunque a risarcire il danno nei confronti del danneggiato – diversamente da quanto avviene in caso di mancato pagamento delle successive rate di premio nel corso del rapporto – potendo poi rivalersi nei confronti dell’assicurato moroso. In entrambi i casi la copertura assicurativa resta sospesa, ma in caso di mancato pagamento della prima rata tale sospensione non è opponibile al danneggiato.
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