Finita l’estate ci sembra doveroso un primo bilancio per capire se il lavoro fatto con la rete dei controlli, con il sistema informazione e con le numerose iniziative come Guido con prudenza ha dato risultati positivi. La risposta è affermativa.
Segno meno per gli incidenti mortali nel bimestre “caldo”. In luglio e agosto, gli schianti fatali registrati da Polizia Stradale e Carabinieri sono stati 55 in meno corrispondenti a una riduzione del 12,1%, rispetto all’analogo periodo del 2010, che hanno portato a un conto delle vittime inferiore a 51 unità (-10,3% su dodici mesi fa). La tendenza è corrispondente a quella dell’estate scorsa, quando si registrò un calo sostanzialmente analogo rispetto al 2009 (-12,8%). Un trend che non si è interrotto nei weekend, dove i sinistri mortali registrati hanno subito un’incoraggiante flessione del 10,4%, corrispondente a 23 episodi in meno e 28 vite salvate. Riduzioni ancor più accentuate se si prende in esame la fascia notturna 22/06, arrivata al calo di 11 episodi fatali, pari al 21,2%, che ha “preservato” 8 vite sui dati dell’estate 2010. Secondo quanto risulta dall’analisi dei fenomeni infortunistici, anche il conto totale degli incidenti presenta un segno “meno”, corrispondente a 1.327 “crash” sotto l’asticella dell’anno passato.
Però l’estate si è caratterizzata sull’altro piatto della bilancia con una serie crescente di piraterie gravi e mortali e con alcuni incidenti estremamente drammatici.
Nei due mesi di luglio e agosto lo speciale Osservatorio il Centauro-Asaps ha registrato 175 episodi di pirateria grave: 87 a luglio e 88 ad agosto, nei quali sono stati contati ben 26 morti: 12 a luglio e 14 ad agosto, e 207 feriti: 96 a luglio e 111 ad agosto.
Nei primi 8 mesi del 2011 l’osservatorio ha quindi monitorato in totale 522 episodi gravi nei quali hanno perso la vita 81 persone (di cui 41 pedoni e 12 ciclisti, le prede più facili dei pirati) e 625 persone sono rimaste ferite.
Ecco in questa sorta di contrappasso fra sinistrosità in calo e pirateria in aumento emerge sempre l’ombra lunga dell’alcol e della droga nel 22% dei casi monitorati nell’immediatezza che sicuramente è calcolabile in un 40/50% se l’etilotest fosse stato fatto immediatamente a tutti i pirati.
Ecco allora che ci viene da sottolineare come dal 2008 ad oggi i casi di pirateria mortale siano quasi 400, almeno un terzo dei quali causati da ubriachi e drogati alla guida. Non è però dato di conoscere di provvedimenti cautelativi e di carcerazioni praticamente per nessuno di questi violenti della strada.
La scorsa estate si è arrivati al punto che un conducente ubriaco ha percorso per 30 km contromano la A26 e in uno scontro ha ucciso 4 giovani francesi. Ebbene quel conducente è potuto tornare tranquillamente a casa e in teoria avrebbe potuto andare la sera a al bar per raccontare l’ “avventura”.
Solo dopo diversi giorni Ilir Beti, 35 anni, albanese, imprenditore edile residente ad Alessandria, di seguito ad una sorta di sollevazione popolare e alle rimostranze dell’ambasciata francese è stato arrestato perché ci si è accorti che era già stato denunciato in precedenza per guida in stato di ebbrezza, che era stato protagonista di una aggressione stradale con un cacciavite e che probabilmente avrebbe potuto reiterare il reato!
Un clamoroso testa – coda che ci ha sorpreso, anche perché quegli elementi valutativi erano disponibili fin da subito dopo l’incidente.
Ecco questo episodio, insieme al fatto che di quelle centinaia di pirati omicidi nessuno è rimasto in galera per periodi significativi o è oggi in galera (qualcuno infatti può stilare l’elenco dei pirati che stanno scontando pene?) ci fa pensare che se esistesse un Crash test della giustizia stradale, in Italia le 5 stelle dell’EuroNcap per una giustizia sicura ce le sogneremmo.
Per questo noi insistiamo nel sostegno convinto e incondizionato all’associazione Lorenzo Guarnieri alla proposta di legge popolare per l’Omicidio stradale. Siamo vicini a 40.000 firme raccolte in pochi mesi. Dateci una mano per raggiungere il traguardo, sottoscrivete l’iniziativa sul portale www.omicidiostradale.it per fare aumentare le stelle della giustizia stradale.
Giordano Biserni
Presidente Asaps
sabato 17 settembre 2011
sabato 3 settembre 2011
L’incidente stradale e il risarcimento diretto
INCIDENTE STRADALE
1 - Com'è regolata la responsabilità in caso d'incidente stradale?
Il secondo comma dell'art. 2054 c.c. dispone che, nel caso di scontro fra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia concorso ugualmente a produrre il danno, ossia che la responsabilità sia di entrambi i conducenti al 50%; di conseguenza, chi non vuole essere chiamato a risarcire il danno deve dimostrare che il sinistro è stato provocato dall'altro o dagli altri conducenti. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 205 del 29/12/1972, ha dichiarato l'illegittimità di questa disposizione nella parte in cui esclude che la presunzione di uguale concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non ha riportato danni.
2 - La presunzione di colpa al 50% si applica anche se uno dei due veicoli è una bicicletta?
Sì (Trib. Bari 11/11/1991).
3 - E se la bicicletta è condotta a mano?
In tal caso non può parlarsi di "scontro di veicoli", e quindi non trova applicazione la presunzione di colpa prevista dal secondo comma dell'art. 2054 c.c., perchè il pedone che conduca a mano la bicicletta non può essere considerato "conducente" di questa (Cass. 7/1/1991).
4 - La presunzione di colpa al 50% si applica anche se l'urto avviene tra un veicolo in movimento e un veicolo fermo?
E' scontro qualsiasi urto o collisione che avvenga tra due veicoli, anche se uno è fermo e l'altro è in movimento; pertanto in tale ipotesi è applicabile la presunzione di colpa concorrente stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. (Cass. 15/10/1997, n. 10110).
5 - Può essere chiamato a rispondere a titolo di concorso di colpa chi abbia lasciato l'auto in sosta in modo da provocare un incidente?
Nell'ampia nozione di circolazione stradale sono compresi non soltanto i veicoli in moto, ma anche quelli in sosta momentanea su strada o altra area pubblica; pertanto sussiste la presunzione di responsabilità sancita dall'art. 2054 c.c. ogniqualvolta il conducente non adotti tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai terzi; come nel caso in cui occupi una zona in divieto di fermata, ponendo in essere una situazione di pericolo (Giu. pa Perugia 28/5/1996).
6 - Se l'incidente avviene in un'area privata le norme del codice della strada trovano applicazione?
Sì; la Cassazione, infatti (sentenza del 15/10/1984), ha fra l'altro stabilito che, in caso d'incidente stradale prodotto dalla circolazione in area privata, qualora dallo stesso derivi la morte di una persona, risponde di omicidio colposo chi non osservi le norme di prudenza e diligenza che il codice della strada prescrive per la circolazione su aree pubbliche o di fatto soggette all’uso pubblico, poiché è identica la situazione materiale di pericolo derivante dalla predetta circolazione; di conseguenza gli utenti dell’area privata hanno il diritto di attendersi dai conducenti dei veicoli a motore un comportamento di osservanza delle norme del codice della strada anche quando questi ultimi si trovino a circolare in detta area.
7 - Come ci si deve comportare in caso d'incidente stradale?
L'utente della strada, in caso d'incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e prestare soccorso a coloro che abbiano eventualmente subìto danni alla persona (art. 189, comma 1): ciò anche allo scopo di consentire la pronta identificazione delle persone coinvolte nell'incidente e l'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, anche attraverso l'esame delle tracce lasciate sul veicolo e dal veicolo (Cass. 16/10/2002, n. 40943).
Le persone coinvolte devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e non vengano disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità (art. 189, comma 2). Se dall'incidente sono derivati danni soltanto alle cose (artt, 189, comma 3, e 161), i conducenti ed ogni altro utente coinvolto nel sinistro devono, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, provvedendo a spingendo i veicoli fuori della carreggiata o, se ciò non sia possibile, sul margine destro di essa e parallelamente al suo asse. Inoltre, chi non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide (per es. olio), infiammabili (per es. benzina) o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione (per es. vetri e altre parti di veicolo, oggetti contenuti nello stesso), deve immediatamente adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito. L'utente, se l’incidente è avvenuto fuori del centro abitato, deve indossare (anche di giorno se la visibilità dei mezzi coinvolti lo esige) il giubbetto o le bretelle retroriflettenti e segnalare il pericolo posizionando il triangolo a altro idoneo segnale, ed avvisare l'ente proprietario della strada o un organo di polizia. I conducenti devono, infine, fornire le proprie generalità e le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate, o, se queste non sono presenti (situazione riscontrabile soprattutto nei danni provocati da manovre di parcheggio), comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopra indicati. Chi non adempie ai suddetti obblighi incorre nella sanzione amministrativa da 74 a 299 euro (art. 189, commi 3 e 9). Se poi vi sono dei testimoni che hanno assistito al fatto, è bene prendere generalità e indirizzo, anche perché in un’eventuale causa di risarcimento, qualora vi fosse discordanza fra la ricostruzione del sinistro effettuata dall’Autorità intervenuta sul posto e quella operata dai testimoni, prevarrebbe quest’ultima, in quanto proveniente da chi ha assistito al fatto e non, come quella, frutto di deduzioni (Trib. Roma 9/6/2003, n. 19068).
Dopo i rilievi del caso è opportuno provvedere al trasferimento del veicolo incidentato in un luogo custodito; infatti l'eventuale maggior danno riconducibile all'incuria dell'interessato (per es. abbandono del mezzo sul ciglio della strada e conseguente asporto di pezzi da parte di "sciacalli") non viene risarcito dall'assicurazione, mentre vengono rimborsate le eventuali spese occorse al ricovero del veicolo (per es. intervento del carro-attrezzi), spese che devono però essere idoneamente documentate. L'assicurato, infine, entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza, deve denunciare il sinistro al proprio assicuratore (art. 1913, comma 1, c.c.), servendosi del cosiddetto modulo blu, così chiamato dal colore (la denominazione tecnica è “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro”).
8 - Come si configura il reato di omissione di soccorso in materia di circolazione stradale?
E' responsabile del reato di omissione di soccorso (art. 593 c.p.) chi, accortosi della presenza di un corpo umano che sia o sembri inanimato, oppure di una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità (il reato non sussiste se sul posto vi sia già chi sta provvedendo in tal senso). Si punisce con la reclusione fino a 1 anno o con la multa fino a 2.500 euro.
Il reato è stato ravvisato da Cass. 14/12/2004, n. 3397, nel comportamento di due utenti della strada che, imbattutisi in un motociclista vittima di un incidente e rimasto infortunato, si erano limitati ad avvisare telefonicamente la Polizia e le autorità sanitarie, allontanandosi dal luogo del sinistro quando la vittima era ancora in vita, omettendo quindi di presidiare il luogo per evitare che altre vetture potessero investire l’infortunato.
Diversa è, invece, la posizione di chi abbia concorso a provocare un incidente con danno alle persone: se, infatti, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, cui consegue la sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni (art. 189, comma 6); inoltre è passibile di arresto e di una serie di altre misure restrittive (per es. divieto di espatrio, obbligo di dimora) se entro le 24 ore successive al fatto non si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria. Se invece non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite incorre nella reclusione da 1 a 3 anni e nella sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a 1 anno e 6 mesi e non superiore a 5 anni (art. 189, comma 7). Infine, il conducente che si sia dato alla fuga è passibile di arresto, mentre se si ferma e presta assistenza a coloro che hanno subìto danni alla persona, quando dall'incidente derivi il reato di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, mettendosi immediatamante a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato (art. 189, comma 8). La Cassazione (sentenza del 2/12/1994) ha però stabilito che il reato di omissione di soccorso in caso d'investimento non sussiste allorché l’investito non riporti alcuna lesione o quando la necessaria assistenza sia stata prestata da altri, oppure l’investitore ne deleghi ad altri il compito; poiché, però, tali fatti devono essere accertati prima che l’investitore si allontani dal luogo dell’incidente, la contravvenzione è configurabile tutte le volte che questi non si fermi e si dia alla fuga, a nulla rilevando che in concreto l’assistenza sia stata prestata da altri, se l’investitore ignori la circostanza perché fuggito.
9 - A quali conseguenze va incontro chi, in caso d'incidente con danno soltanto alle cose, riconducibile al proprio comportamento, non si ferma?
Incorre nella sanzione amministrativa da 272 a 1.088 euro. Se però dal fatto deriva ai veicoli coinvolti un danno tale da richiederne la revisione, si applica anche la sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi (art. 189, comma 5).
10 - Se l'altro conducente, che magari teme il ritiro della patente, pur di non far intervenire polizia o carabinieri si dichiara disposto a firmare una dichiarazione con la quale assume su di sé ogni responsabilità, è consigliabile aderire alla proposta?
Anche in questo caso è opportuno far intervenire sul luogo del sinistro Polizia o Carabinieri, o quanto meno prendere generalità e indirizzo di eventuali testimoni che hanno assistito all'incidente; infatti, specialmente se non vi sono testimoni, la persona che ha provocato l'incidente potrebbe ritrattare la dichiarazione, anche se messa per iscritto, e siccome quella che conta è la ricostruzione della dinamica del sinistro, si rischia di rimettere in discussione tutto, con la conseguenza di doversi accollare il proprio 50% di responsabilità, come previsto dal secondo comma dell'art. 2054 c.c.
11 – E se l’altro conducente si dichiara disponibile ad assumersi la responsabilità del sinistro firmando il modulo blu?
Se il modulo è firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’assicuratore (presunzione iuris tantum), che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguente risultanti dal modulo stesso (art. 143, comma 2, c.a.). La Cassazione, prima che entrasse in vigore questa norma, con sentenza n. 9548 dell’1/7/2002 aveva stabilito che, se il modulo era completo in ogni sua parte, datato e sottoscritto da entrambi i conducenti, valeva come confessione stragiudiziale resa alla parte e produceva gli stessi effetti della confessione giudiziale, formando piena prova dei fatti confessati, con esclusione della possibilità di provare il contrario (Cass. 1/7/2002, n. 9548).
12 - Come ci si deve comportare se si viene chiamati a testimoniare per aver assistito a un incidente?
In primo luogo occorre presentarsi davanti al giudice nel giorno e nell'ora stabiliti; in caso contrario, infatti, e sempre che non vi sia una causa di legittimo impedimento (da documentare debitamente: si pensi a una malattia), il giudice può ordinare una nuova intimazione o disporre l'accompagnamento a mezzo della forza pubblica, e condannare il testimone ad una pena pecuniaria compresa fra 100 e 1.000 euro (da 200 a 1.000 euro se il teste non compare senza giustificato motivo dopo una seconda intimazione, primo comma art. 255 c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009, n. 69).
Quanto alla deposizione, che avviene dopo aver dichiarato "mi impegno" al termine della formula di rito letta dal magistrato, occorre naturalmente dire tutta la verità e non essere reticenti (ossia non si devono tacere circostanze di cui si è a conoscenza), pena la denuncia per falsa testimonianza. Se il testimone non vi rinuncia il giudice gli deve liquidare un'indennità, a carico della parte che ha chiesto la testimonianza.
13 - Cosa si deve fare per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale?
Il conducente del veicolo coinvolto nell’incidente o, se diverso, il proprietario, deve denunciare il sinistro alla propria assicurazione, entro 3 giorni da quello in cui si è verificato o ne ha avuto conoscenza, avvalendosi del modulo blu, che può anche essere spedito, nello stesso termine, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (nel qual caso fa fede la data del timbro postale). Il soggetto di cui sopra, inoltre, se non ricorrono le condizioni per potersi far luogo al risarcimento diretto deve presentare una richiesta di risarcimento al danneggiante e all'Ufficio sinistri della sua assicurazione, corredata del modulo. E' comunque consigliabile rivolgersi a un avvocato, tanto più che la relativa parcella viene pagata in tutto o in parte dall'assicurazione (diciamo in parte perché in alcuni casi l'importo offerto dall'assicurazione al legale non copre il compenso per l'attività da questi espletata). L’eventuale azione giudiziaria finalizzata all’ottenimento del risarcimento del danno, però, non può essere iniziata prima che siano trascorsi 60 giorni dal ricevimento della raccomandata da parte dei destinatari (90 giorni nel caso di danno alla persona, (art. 145, comma 1, c.a.); il mancato rispetto del termine è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo. Litisconsorte necessario nel giudizio promosso con azione diretta nei confronti dell’assicuratore è unicamente il proprietario del veicolo assicurato, non anche il conducente (Cass. 13/4/2007, n. 8825). La L. 18/6/2009, n. 69 (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19/6/2009, supplemento ordinario n. 95) ha abrogato l’art. 3 della L. 21/2/2006, n. 102, per cui alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, non si applicheranno più le norme per le controversie in materia di lavoro ma il rito ordinario. Alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della riforma continuerà ad applicarsi il rito del lavoro; questa norma transitoria, però, non sarà applicabile ai giudizi introdotti con il rito ordinario, per i quali alla data di entrata in vigore della riforma non sia ancora stata disposta la modifica del rito ai sensi dell’art. 426 c.p.c.
15 - Se l'altro conducente rifiuta di firmare il modulo blu cosa si deve fare?
In tal caso si deve compilare integralmente soltanto la parte A, riguardante il proprio veicolo, mentre per la parte B, riguardante l'altro veicolo, è sufficiente compilare il n. 7 (marca e tipo di veicolo, numero di targa o di telaio) e indicare al n. 8 la Compagnia di assicurazione.
16 – Se il modulo blu non è disponibile al momento dell’incidente può essere compilato successivamente?
Sì, ma dev’essere inviato all’assicuratore nel termine di legge (entro 3 giorni dal sinistro).
17 - In caso di tamponamento a catena come ci si regola con il modulo?
In tale ipotesi verranno compilati tanti moduli blu quante sono le coppie di veicoli coinvolti, ognuno relativo a un veicolo tamponato e a un veicolo tamponante.
18 - Se l'altro conducente è in possesso di un modulo blu redatto in altra lingua è possibile utilizzarlo?
Sì, purché sia conforme a quello utilizzato in Italia.
19 – Quali sono le conseguenze dell’omessa denuncia di sinistro?
Se l’assicurato omette dolosamente di denunciare il sinistro perde il diritto all’indennità, mentre se l’omissione è colposa l’assicuratore ha il diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto (art. 143, comma1, c.a.).
20 – Cosa accade dopo che è stata presentata la denuncia?
Per i sinistri con danni a cose, l’assicuratore (art. 148 c.a.), entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia (30 se il modulo blu è firmato da entrambi i conducenti), deve comunicare all'assicurato l'importo offerto oppure i motivi per cui non ritiene di fare l'offerta. Nel primo caso il pagamento dev'essere effettuato entro 15 giorni da quello in cui l'assicurato comunica all’assicuratore di accettare o di non accettare l'offerta (in tale seconda ipotesi è opportuno accertarsi che sulla quietanza venga specificato che l'importo viene corrisposto da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno). Decorsi 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra senza che il danneggiato abbia fatto pervenire alcuna risposta, nei 15 giorni successivi l’assicuratore gli corrisponde la somma offerta, somma anche in questo caso va imputata alla liquidazione definitiva. Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo è tenuto a trasmettere all'assicuratore, entro 3 mesi dal risarcimento medesimo, la fattura, o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni risarciti. Se il danneggiato non ottempera a quest’obbligo l'assicuratore ha il diritto di chiedere la restituzione dell'importo liquidato, fatto salvo l’art. 642 c.p., che prevede il reato di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati. Nel caso di rottamazione del veicolo all'obbligo di presentare la fattura si sostituisce quello di presentare la documentazione attestante l'avvenuta rottamazione (art. 23 L. 12/12/2002, n. 273). Per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o decesso l’assicuratore è tenuto ad inviare la comunicazione di cui sopra entro 90 giorni dalla ricezione dell’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione (con o senza postumi permanenti) e della dichiarazione attestante che il danneggiato ha (o non ha) diritto ad alcuna prestazione da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie in caso di lesioni, e dello stato di famiglia della vittima in caso di morte (art. 148, comma 2, c.a.). Il pagamento della somma offerta al danneggiato avviene nel termine e con gli effetti di cui sopra.
Se la richiesta inviata dal danneggiato è incompleta l’assicuratore, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, chiede all’assicurato d’integrarla. Nel qual caso i termini di 60 e 90 giorni di cui s’è detto decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
21 - Cos'è consigliabile fare in caso di danni al solo veicolo?
Non far riparare il veicolo prima che il perito dell'assicurazione abbia effettuato i rilievi del caso o comunque prima che sia scaduto il termine entro il quale i rilievi potevano essere fatti. In ogni caso fotografare i danni (avendo cura che sia ben visibile anche il numero di targa) e preferibilmente conservare gli eventuali pezzi sostituiti. Inoltre, se nelle more della riparazione non ci si accorda sull'importo del risarcimento, farsi rilasciare fattura quietanzata dal carrozziere e/o dal meccanico intervenuti sul veicolo.
22 - E in caso di danno alla persona?
In primo luogo è opportuno acquisire tutti quei documenti, medici e fiscali, utili a dimostrare sia il danno subìto che le spese sostenute (per es. trattamento di riabilitazione, ticket farmaceutici). Inoltre è consigliabile far eseguire una perizia medico-legale sulla persona che ha subìto le lesioni.
23 - Com'è regolato il risarcimento del danno nei confronti del passeggero?
Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’assicuratore del veicolo sul quale egli era a bordo al momento del sinistro, entro il massimale minimo di legge, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto da un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il danneggiato deve promuovere nei confronti di detto assicuratore la procedura di cui al quesito 13 (art. 141 c.a.).
24 - Se il danno interessa il passeggero di un mezzo pubblico come ci si regola per il risarcimento?
Il vettore (dal latino vehere, che significa trasportare), che può anche non coincidere con il conducente (si pensi, rispettivamente, a un "padroncino", ossia al proprietario e conducente dell'unico mezzo -per es. taxi- di cui dispone, e a un'azienda di trasporto con decine di autisti), il vettore, si diceva, se vuole evitare di risarcire il danno, deve non solo dimostrare la generica assenza di colpa del conducente, ma deve anche fornire la prova di aver osservato ogni cautela necessaria per evitare danni ai passeggeri nella concreta situazione in cui il trasporto si è svolto, tenendo conto anche della precaria stabilità in cui essi possono venirsi a trovare, per i più svariati motivi, in alcune fasi del trasporto medesimo (per es. durante le operazioni di controllo dei biglietti, Cass. 27/10/1993, n. 10680). In particolare, in questo tipo di trasporto (denominato a titolo oneroso perchè il passeggero paga il biglietto) la responsabilità del vettore è, come si dice tecnicamente, di tipo contrattuale, ossia deriva dal contratto di trasporto che egli ha stipulato con il passeggero e la legge (comma 1 art. 1681 c.c.) pone a suo carico una presunzione di colpa; pertanto, se egli non vuole essere chiamato a rispondere del sinistro, deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a scongiurarlo. Se poi l'incidente non è provocato dal conducente del mezzo pubblico ma da un terzo, sarà questi a rispondere dei danni.
25 - E se il danno riguarda un passeggero trasportato gratuitamente sul luogo di lavoro da un mezzo dell'azienda?
Anche in tale ipotesi (trasporto a titolo gratuito) sta al vettore che non vuole essere chiamato a rispondere del danno provare di avere osservato ogni cautela necessaria ad evitarlo; al pari del caso di cui al quesito che precede, infatti, anche questa responsabilità è di natura contrattuale, in quanto riconducibile al contratto, intervenuto tra passeggero e vettore, contratto con il quale il secondo si è obbligato ad eseguire il trasporto, sia pure a titolo gratuito, e la legge (comma 3 art. 1682 c.c.) equipara questo tipo di trasporto a quello a titolo oneroso.
26 - Com'è regolata la responsabilità del conducente nel caso di trasporto di parenti, amici, autostoppisti?
In tale ipotesi (trasporto a titolo di cortesia) la responsabilità è di tipo extracontrattuale, ossia prescinde dall'esistenza di un preesistente contratto tra vettore e passeggero (sia esso a titolo oneroso o a titolo gratuito), per rifarsi al principio generale per il quale nessuno deve arrecare un ingiusto danno agli altri, pena l'obbligo di risarcirlo (art. 2043 c.c.): ci muoviamo infatti nella sfera della cortesia, dell'amicizia, e non in quella giuridica, per cui verificandosi l'incidente è il passeggero che, per ottenere il risarcimento del danno, dovrebbe dimostrare il collegamento tra il sinistro e il comportamento del vettore. Diciamo dovrebbe perché la Cassazione (sentenza n. 19144 del 29/9/2005) ha stabilito che la presunzione di responsabilità del conducente del veicolo, ex art. 2054, 1º comma, c.c., si applica anche nell’ipotesi in cui la vittima sia un passeggero trasportato a titolo di cortesia, per cui è il conducente che, se vuole esimersi dal risarcire il danno, deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.
27 – Se il proprietario del veicolo siede a fianco del conducente, in caso d’incidente provocato da quest’ultimo in concorso di colpa con un terzo viene risarcito integralmente?
Il proprietario del veicolo, che se non avesse questa qualifica avrebbe diritto all’intero risarcimento, con conducente e terzo responsabili solidalmente nei suoi confronti, in tale ipotesi ha diritto soltanto alla quota di risarcimento riconducibile alla responsabilità del terzo, poiché del danno derivante dal comportamento del conducente del veicolo di cui è proprietario è lui a rispondere (Cass. 25/11/2008, n. 28062).
28 – Se un lavoratore subisce un incidente stradale a causa dello stress lavorativo ha diritto al risarcimento del danno da parte del datore di lavoro?
Sì, purché dimostri la stretta relazione tra l’attività lavorativa prestata e lo stress subìto (Cass. 7/6/2007, n. 13309).
29 – Se, a causa dell’incidente, un ragazzo perde l’anno scolastico, questo tipo di danno è risarcibile?
Sì (Cass. 20/2/2007, n. 3949).
30 - Se siamo stati noi a causare l'incidente è consigliabile denunciarlo comunque all'assicurazione o farsi direttamente carico del risarcimento del danno?
Dipende. Premesso che in caso di lesioni personali è bene denunciare comunque il sinistro perchè è difficile stabilire nell'immediato le conseguenze, e quindi i costi, che ne deriveranno, nel caso di soli danni al veicolo tutto dipende dalla loro entità: infatti, se il danno è rilevante è preferibile denunciare il sinistro all'assicurazione; se invece è di scarsa entità conviene pagare direttamente perchè, per il meccanismo del bonus-malus, in virtù del quale il premio annuo di assicurazione aumenta per chi ha causato incidenti e diminuisce per chi non ne ha provocati, l'aumento di premio conseguente al sinistro potrebbe essere superiore all'importo dei danni. La rivista specializzata "al Volante" ha calcolato che, in linea di massima, per chi si colloca in una classe alta (dalla decima in su) conviene pagare direttamente, per chi si colloca nella nona classe è indifferente pagare o denunciare il sinistro, mentre per chi si colloca in una classe bassa (fino all'ottava) è preferibile denunciare il sinistro. E' bene sapere che la classe di entrata è la 14^, e che in caso d'incidente si sale di due classi, mentre se non se ne provocano si scende di una (la più vantaggiosa è la 1^). Per stabilire se convenga o meno denunciare il sinistro ci si potrà comunque rivolgere al proprio assicuratore.
31 - Come si perviene alla quantificazione del danno?
Per i danni alle cose ci si attiene alle fatture di chi ha eseguito le riparazioni, anche se a volte l'importo è oggetto di contestazione da parte dei liquidatori delle assicurazioni. Quanto ai danni alla persona, diverse sono le voci che concorrono alla loro quantificazione, anche in relazione alla gravità delle lesioni: inabilità temporanea totale e inabilità temporanea parziale (espresse in giorni); invalidità permanente e sua incidenza sulla capacità lavorativa, espressa in punti rapportati all'età della persona; danno morale se il fatto costituisce reato (per es. lesione personale, morte). La traduzione del danno in denaro dipende poi da tutta una serie di elementi, che vanno dalla gravità del danno all'età del danneggiato, al tipo di attività esercitato (lo sfregio provocato ad una star della televisione che guadagna milioni di euro, per esempio, viene economicamente valutato molto più di quello provocato a chi fruisce della sola pensione sociale), secondo una casistica estremamente articolata.
32 - Si può chiedere, nell'ambito del risarcimento del danno, un importo che tenga conto della mancata utilizzazione del veicolo per il periodo occorrente alla riparazione dello stesso?
Il proprietario di un autoveicolo reso inutilizzabile dai guasti subiti in seguito a un incidente stradale (il cosiddetto fermo tecnico) ha, in ogni caso, diritto al risarcimento dei danni, da liquidarsi anche in via equitativa, per il mancato ammortamento delle spese fisse di esercizio (tassa di circolazione, premio di assicurazione ecc.), che rappresenta un effetto necessario e costante dell'impossibilità di usare il veicolo, nonché, subordinatamente alla prova del loro effettivo verificarsi, al ristoro dei danni ulteriori consistenti sia nella perdita del lucro cessante subita a causa di detta impossibilità, sia negli esborsi sostenuti per noleggiare altra vettura per motivi di lavoro o altre apprezzabili ragioni (Trib. Palermo 30/11/1982). Successivamente la Cassazione (sentenza n. 1436 del 4/2/2002) ha stabilito che il danno da fermo tecnico del veicolo incidentato non può considerarsi sussistente in re ipsa, ossia quale conseguenza automatica dell'incidente, ma necessita di esplicita prova: sia per quanto riguarda l'inutilizzabilità del veicolo in relazione ai giorni in cui è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, sia per quanto attiene alla necessità del proprietario stesso di servirsene, così che dall'impossibilità della sua utilizzazione ne sia derivato un danno. Da ultimo, la stessa Cassazione (sentenza n. 12908 del 13/7/2004) ha stabilito che il danno da fermo tecnico subìto dal proprietario dell’autoveicolo incidentato per il mancato uso durante il tempo occorrente alla riparazione dev’essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica, in difetto di elementi di prova contraria; ciò che conta, infatti –hanno motivati i giudici- è che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato, poiché l’auto è, anche durante la sosta, fonte di spese che vanno perdute per il proprietario (per es. tassa di circolazione, assicurazione), ed è soggetta ad un naturale deprezzamento, calcolato sul prezzo di acquisto del veicolo. Come appena detto, è fatto salvo il diritto, in capo alla parte controinteressata, di fornire la prova contraria: per es. che trattasi di danno irrisorio stante l’esiguità delle riparazioni (Cass. 21/10/2008, n. 25558).
33 - Esiste una procedura che consente di pervenire al risarcimento del danno senza ricorrere al giudice?
Nel 2002 l'ANIA (l'organismo di rappresentanza delle Compagnie di assicurazione) e alcune associazioni di consumatori hanno firmato una convenzione in virtù della quale, per le richieste di risarcimento fino a 15.000 euro, il danneggiato può rivolgersi alla Compagnia, che entro 30 giorni farà una proposta di risarcimento. Se questa non viene accettata l'interessato può rivolgersi ad una delle associazione di consumatori che hanno aderito all'accordo, la quale sottoporrà il caso all'attenzione di una Commissione di conciliazione formata da un rappresentante dei consumatori e da un rappresentante degli assicuratori, che deciderà nei successivi 30 giorni. Questa forma di risoluzione delle controversie derivanti dalla responsabilità civile automobilistica, meglio conosciuta come conciliazione dei sinistri, è stata introdotta limitatamente alle Province di Bolzano, Lecce, Milano, Pescara, Torino, Trento e Verona, ma è previsto che venga progressivamente estesa all'intero territorio nazionale.
34 - Cosa si deve fare se un incidente viene causato da un veicolo "pirata"?
Premesso che per veicolo "pirata" s'intende quello che non si è fermato dopo l’incidente e che non si è riusciti ad identificare, dopo aver fatto intervenire sul luogo dell'incidente le Forze dell'ordine ed aver fatto mettere a verbale le deposizioni di eventuali testimoni, si può chiedere, attraverso un avvocato, l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito presso la CONSAP, limitatamente, però, ai danni occorsi alle persone: danni che devono ovviamente essere idoneamente documentati.
L’ISVAP, con provvedimento n. 2496 del 28/12/2006, ha stabilito che, per il triennio 2007-2009, i sinistri che devono essere gestiti dal Fondo di garanzia vengano trattati dalle seguenti Compagnie di assicurazione, variabili a seconda della Regione in cui si è verificato il sinistro.
IMPRESA DESIGNATA SEDE REGIONE O GRUPPO DI REGIONI
Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. Milano Marche - Puglia
Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia S.p.A. Roma Lazio - Basilicata - Calabria
Assicurazioni Generali S.p.A. Trieste Veneto – Friuli-Venezia Giulia
Lombardia - Campania
Fondiaria SAI S.p.A. Firenze Trentino-Alto Adige - Toscana
Emilia-Romagna - Abruzzo
Molise – Repubblica di San Marino
Sicilia
Società Reale Mutua di Assicurazioni Torino Piemonte - Valle d’Aosta
Sara Assicurazioni Roma Umbria
Toro Assicurazioni S.p.A. Torino Liguria - Sardegna
Le Assicurazioni Generali S.p.A. e Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia S.p.A. si avvalgono in via stragiudiziale, per le attività di accertamento e liquidazione dei danni posti a carico del Fondo, della C.G.L S.p.A., mentre la Società Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. si avvale, per le suddette attività, della Ras Service S.p.A.
35 - Se l'incidente si verifica all'estero cosa si deve fare?
A parte far intervenire sul posto la Polizia o Carabinieri per i rilievi del caso, si deve, ricorrendone i presupposti, compilare il modulo blu, denunciare il sinistro alla propria assicurazione (alla quale potranno essere chieste le opportune delucidazioni) ed inoltrare la richiesta di risarcimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al conducente e al proprietario del veicolo investitore, nonché alla Compagnia presso la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro o al mandatario designato nel territorio della Repubblica (art. 151, comma 5, e art. 153, comma 1, c.a.). Se però questo non è stato designato, o, pur designato, non comunica all’avente diritto, entro 3 mesi dal ricevimento della richiesta di risarcimento, un'offerta di risarcimento motivata o non indica i motivi per i quali non ritiene di farla (artt. 152, comma 5, e art. 153, comma 2, c.a.), il danneggiato può rivolgersi all’Organismo di Indennizzo Italiano, istituito presso l’ISVAP – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma (tel. 06-42.13.31, fax 42133730, e-mail controinformazioni@isvap.it). E’ comunque consigliabile che sia un avvocato a gestire la pratica.
36 - In quanto tempo si prescrive il diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale?
Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive in 2 anni (art. 2947, comma 2, c.c.). Se però il fatto integra gli estremi di un reato perseguibile a querela, e questa non viene presentata, i 2 anni decorrono dalla scadenza del termine utile per presentare la querela (Cass. 26/5/2003, n. 8328).
37 - Se, specialmente nei sinistri con lesioni personali, la pratica di risarcimento non cammina, col rischio di oltrepassare i 2 anni ed incorrere quindi nella prescrizione, cosa si può fare?
Prima che scadano i 2 anni si deve interrompere il termine di prescrizione, notificando al danneggiante e al suo assicuratore un atto di citazione o un atto di costituzione in mora (art. 2943 c.c.). Il Tribunale di Napoli (sentenza del 30/6/1980) ha considerato idonea a interrompere la prescrizione la raccomandata con avviso di ricevimento con la quale il danneggiato formula alla Compagnia di assicurazione espressa domanda di risarcimento. Consigliabile comunque affidarsi a un avvocato.
38 - Come vengono punite le lesioni personali colpose provocate in violazione delle norme sulla circolazione stradale?
Va premesso che per lesione colposa s'intende quella provocata non intenzionalmente ma per negligenza, imprudenza, imperizia e simili, come avviene appunto nella quasi totalità degli incidenti stradali, essendo caso raro che qualcuno, intenzionalmente, voglia causare ad altri una lesione in queste circostanze. La lesione personale colposa tout-court può essere lievissima e lieve: la prima è quella dalla quale deriva una malattia di durata non superiore a 20 giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dalla legge (per es. indebolimento permanente di un senso o di un organo); la lesione lieve, invece, si ha quando la durata della malattia supera i 20 giorni ma non i 40. La lesione grave si ha quando la malattia supera i 40 giorni o si verifica taluna delle circostanze aggravanti previste dalla legge: per es. indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione gravissima, infine, si ha quando si verifica taluna delle altre circostanze aggravanti previste dalla legge: per es. perdita di un senso o di un arto, sfregio permanente al viso (art. 582 e segg. c.p.).
La lesione lieve o lievissima viene punita con la multa da 258 a 2.582 euro. La lesione grave viene punita con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 500 a 2.000 euro, mentre la lesione gravissima viene punita con la reclusione da 1 a 3 anni. Se però la lesione è causata, sempre nell’ambito della violazione delle norme sulla circolazione stradale, da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni
Se poi le lesioni vengono prodotte a più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la reclusione non può superare i 5 anni (art. 590 c.p.). Alla lesione personale colposa fa seguito anche la sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi (fino a 2 anni in caso di lesione grave o gravissima). Se poi il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica nei cui confronti sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l), o da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai applica anche la revoca della patente. Si punisce a querela.
39 - Se la lesione viene provocata usando il cric, ricorre l'aggravante prevista dall'art. 585 c.p.?
Il cric, la cui destinazione naturale non è quella dell’offesa alla persona ed il cui porto fuori dell’abitazione è giustificato dall’uso stesso cui l’oggetto è destinato, non è idoneo ad integrare l’aggravante del reato di lesioni prevista dal 2° comma, n. 2), dell’art. 585 c.p., che assimila alle armi tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto o senza giustificato motivo (Cass. 20/1/1998).
40 - Come viene punito l'omicidio colposo?
L'omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale viene punito con la reclusione da 2 a 5 anni. Nel caso, però, di morte di più persone o di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la reclusione non può superare i 12 anni (art. 589, commi 2 e 3, c.p.). L’omicidio, infine, commesso, sempre in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da 3 a 10 anni.
41 - Quali conseguenze derivano dall'aver provocato, a causa dell’incidente, una lesione personale o addirittura la morte?
Se dalla violazione di una norma del codice stradale derivano danni alle persone, il giudice applica, con la sentenza di condanna, le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente. In particolare, quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sospensione della patente è da 15 giorni a 3 mesi. Se invece dal fatto deriva una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione della patente è fino a 2 anni. Nel caso di omicidio colposo, infine, la sospensione è fino a 4 anni. Quanto alla revoca della patente, il giudice può applicarla nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di 5 anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione (art. 222). Si ha recidiva reiterata specifica quando una persona, già dichiarata recidiva per aver nuovamente violato la legge penale dopo una prima condanna, commette un altro reato del tipo per il quale era stato condannato in precedenza.
Se il fatto è commesso da soggetto nei cui confronti sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l), o da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, in caso di lesione grave si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni, mentre in caso di lesione gravissima si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni (art. 590 c.p.).
Se si provoca la morte di una persona s’incorre nella reclusione da 2 a 7 anni. Se però la morte è provocata guidando nelle condizioni di cui sopra, la reclusione va da 3 a 10 anni. Nel caso di morte di più persone, o di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentate fino al triplo, ma la pena non può superare i 15 anni (art. 589 c.p.).
42 – Com’è regolato il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore?
Va premesso che per danno biologico ai fini di questo aspetto s’intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Il risarcimento del danno biologico conseguente a lesioni di lieve entità (intendendosi per queste le lesioni che danno luogo a postumi pari o inferiori al 9%), avviene sulla base di questi criteri (art. 139, comma 1, c.a.):
a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale d’invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale d’invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione di cui alla tabella che segue. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5% per ogni anno di età, a partire dall'11° anno di età. Il valore del primo punto è, con decorrenza aprile 2008 (D.M. del Ministro dello sviluppo economico 24/6/2008), pari ad € 720,95.
43 – Com’è regolato il risarcimento del danno biologico per lesioni di non lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore?
Il risarcimento avviene sulla base di una tabella unica nazionale che prende in considerazione le menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra 1 e 10 punti, attribuendo a ciascun punto un valore pecuniario che tiene conto di un coefficiente di variazione corrispondente all’età del soggetto leso. Gli importi della tabella vengono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertati dall’ISTAT (art. 138, comma 1, c.a.).
RISARCIMENTO DIRETTO
44 – Cos’è il risarcimento diretto?
Il risarcimento diretto è regolato dal D.P.R. 18/7/2006, n. 254, in attuazione degli artt. 149 e 150 c.c. Esso si applica ai casi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente (ossia con postumi non superiori al 9% d’invalidità), anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati. Pertanto, nelle ipotesi di lesiono gravi, gravissime o di decesso, o di lesioni ai terzi trasportati, si deve seguire la procedura ordinaria (v. INCIDENTE STRADALE). Il risarcimento diretto presuppone inoltre che si tratti di sinistri che coinvolgono:
a) veicoli immatricolati in Italia;
b) veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano, se assicurati con imprese con sede legale nello Stato italiano o con imprese che esercitino l’assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto al sensi degli artt. 23 e 24 c.a. e che abbiano aderito al sistema del risarcimento diretto.
45 – Come funziona?
Il danneggiato che si ritiene non responsabile del sinistro deve inviare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax (o per via telematica se questa forma di comunicazione non è esplicitamente esclusa dal contratto di assicurazione), la richiesta di risarcimento all’impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. L’impresa che ha ricevuto la richiesta ne dà immediata comunicazione all’assicurato ritenuto responsabile del sinistro e all’impresa di quest’ultimo, fornendo le sole informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per l’accertamento delle modalità di accadimento del sinistro.
IMPRESE ADERENTI ALLA PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO
CODICE - DENOMINAZIONE COMPAGNIA
273 ABC Assicura
344 AIG EUROPE
392 ALA ASSICURAZIONI
036 ALLIANZ SUBALPINA
364 ANTONIANA VENETA POPOLARE ASS.NI
417 ARCA ASSICURAZIONI
327 ASSICURATRICE MILANESE
085 ASSICURATRICE VAL PIAVE
005 ASSICURAZIONI GENERALI
254 ASSIMOCO
275 AUGUSTA ASSICURAZIONI
039 AURORA ASSICURAZIONI
352 AVIVA ITALIA
014 AXA ASSICURAZIONI
440 AXA CARLINK ASSICURAZIONI
199 BERNESE ASSICURAZIONI
304 BPU ASSICURAZIONI
281 CAPITALIA
418 C.I.R.A.
086 CARIGE R.D. ASSICURAZIONI
416 COMPAGNIA ASSICURATRICE LINEAR
082 COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL
007 COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE DI MILANO
428 CREDEMASSICURAZIONI
346 CREDITRAS ASSICURAZIONI
112 DIALOGO ASSICURAZIONI
432 DIRECT LINE INSURANCE
293 ERGO ASSICURAZIONI
419 EURIZONTUTELA
016 FATA DANNI
034 FONDIARIA - SAI
056 FRIULI VENEZIA GIULIA ASS.NI - “LA CARNICA”
247 GENERTEL
139 GENIALLOYD
013 GROUPAMA ASSICURAZIONI
133 HDI ASSICURAZIONI
019 HELVETIA
020 IL DUOMO ASSICURAZIONI
004 INA ASSITALIA-LE ASSICURAZIONI D'ITALIA
023 ITALIANA ASSICURAZIONI
223 ITAS ASSICURAZIONI
022 ITAS-IST. TRENTINO-ALTO ADIGE PER ASS.NI
412 LA PIEMONTESE
212 LE ASSICURAZIONI DI ROMA
088 LIGURIA
102 LLOYD ADRIATICO
343 L'ASSICURATRICE ITALIANA DANNI
243 MONTEPASCHI ASSICURAZIONI DANNI
208 NATIONALE SUISSE
049 NAVALE ASSICURAZIONI
457 NOVARA ASSICURA
151 NUOVA TIRRENA
292 PADANA ASSICURAZIONI
274 PROGRESS ASSICURAZIONI
237 RISPARMIO ASSICURAZIONI
003 RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA'
080 ROYAL & SUNALLIANCE ASSICURAZIONI
222 S.E.A.R.
032 SARA ASSICURAZIONI
106 SASA
175 SIAT
057 SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
035 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASS.NI
315 SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
008 TORO ASSICURAZIONI
401 TORO TARGA ASSICURAZIONI
429 TUA ASSICURAZIONI
038 VITTORIA ASSICURAZIONI
040 ZURICH INSURANCE COMPANY S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia
864 ZURICH INSURANCE IRELAND Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia
198 ZURITEL
46 – Cosa deve contenere la richiesta di risarcimento?
Nel caso di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi:
a) i nomi degli assicurati;
b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
c) la denominazione delle rispettive imprese;
d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
e) le generalità di eventuali testimoni;
f) l’indicazione dell’eventuale intervento degli organi di Polizia;
g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
Nel caso di lesioni subite dai conducenti, la richiesta deve inoltre contenere:
a) l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
b) l’entità delle lesioni subite;
c) la dichiarazione di cui all’art. 142 c.a. circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
d) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
e) l’eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.
Per la richiesta risarcitoria si può seguire lo schema appresso riprodotto.
47 – Entro quanto dev’essere inviata questa comunicazione?
La comunicazione dev’essere inviata entro 90 giorni in caso di lesioni, 60 nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose, 30 nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.
48 – Una volta presentata la richiesta di risarcimento cosa accade?
L’impresa assicuratrice, con apposita comunicazione inviata al danneggiato, indica, alternativamente:
a) una congrua offerta di risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica se previsto dal contratto;
b) gli specifici motivi che impediscono di formulare l’offerta di risarcimento del danno.
49 – Se il danneggiato accetta la proposta l’assicurazione entro quanto deve pagare?
Il pagamento deve avvenire entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua assicurazione (art. 149, comma 4, c.a.).
50 – Sull’importo accettato dal danneggiato a titolo di risarcimento incidono compensi a terzi?
Sull’importo corrisposto non sono dovuti compensi per la consulenza o l’assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato, diversa da quella medico-legale per i danni alla persona.
51 – Se il danneggiato non accetta la proposta dell’assicurazione cosa accade?
L’assicurazione, entro 15 giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. L’importo è imputato all’eventuale liquidazione definitiva del danno (art. 149, comma 5, c.a.).
52 – Cosa accade se l’assicurazione comunica i motivi che impediscono il risarcimento diretto, oppure comunica di non essere disponibile a fare alcuna offerta o non risponde?
Nel qual caso il danneggiato può proporre azione giudiziaria per il risarcimento del danno, nei soli confronti della propria assicurazione (art. 149, comma 6, c.a.).
53 – C’è un termine prima del quale non è possibile iniziare l’azione giudiziaria?
L’azione giudiziaria non può essere intrapresa prima che siano decorsi 60 giorni (90 in caso di danno alla persona) da quello in cui il danneggiato ha chiesto il risarcimento all’assicurazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto (art. 145, comma 2, c.a.).
1 - Com'è regolata la responsabilità in caso d'incidente stradale?
Il secondo comma dell'art. 2054 c.c. dispone che, nel caso di scontro fra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia concorso ugualmente a produrre il danno, ossia che la responsabilità sia di entrambi i conducenti al 50%; di conseguenza, chi non vuole essere chiamato a risarcire il danno deve dimostrare che il sinistro è stato provocato dall'altro o dagli altri conducenti. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 205 del 29/12/1972, ha dichiarato l'illegittimità di questa disposizione nella parte in cui esclude che la presunzione di uguale concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non ha riportato danni.
2 - La presunzione di colpa al 50% si applica anche se uno dei due veicoli è una bicicletta?
Sì (Trib. Bari 11/11/1991).
3 - E se la bicicletta è condotta a mano?
In tal caso non può parlarsi di "scontro di veicoli", e quindi non trova applicazione la presunzione di colpa prevista dal secondo comma dell'art. 2054 c.c., perchè il pedone che conduca a mano la bicicletta non può essere considerato "conducente" di questa (Cass. 7/1/1991).
4 - La presunzione di colpa al 50% si applica anche se l'urto avviene tra un veicolo in movimento e un veicolo fermo?
E' scontro qualsiasi urto o collisione che avvenga tra due veicoli, anche se uno è fermo e l'altro è in movimento; pertanto in tale ipotesi è applicabile la presunzione di colpa concorrente stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. (Cass. 15/10/1997, n. 10110).
5 - Può essere chiamato a rispondere a titolo di concorso di colpa chi abbia lasciato l'auto in sosta in modo da provocare un incidente?
Nell'ampia nozione di circolazione stradale sono compresi non soltanto i veicoli in moto, ma anche quelli in sosta momentanea su strada o altra area pubblica; pertanto sussiste la presunzione di responsabilità sancita dall'art. 2054 c.c. ogniqualvolta il conducente non adotti tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai terzi; come nel caso in cui occupi una zona in divieto di fermata, ponendo in essere una situazione di pericolo (Giu. pa Perugia 28/5/1996).
6 - Se l'incidente avviene in un'area privata le norme del codice della strada trovano applicazione?
Sì; la Cassazione, infatti (sentenza del 15/10/1984), ha fra l'altro stabilito che, in caso d'incidente stradale prodotto dalla circolazione in area privata, qualora dallo stesso derivi la morte di una persona, risponde di omicidio colposo chi non osservi le norme di prudenza e diligenza che il codice della strada prescrive per la circolazione su aree pubbliche o di fatto soggette all’uso pubblico, poiché è identica la situazione materiale di pericolo derivante dalla predetta circolazione; di conseguenza gli utenti dell’area privata hanno il diritto di attendersi dai conducenti dei veicoli a motore un comportamento di osservanza delle norme del codice della strada anche quando questi ultimi si trovino a circolare in detta area.
7 - Come ci si deve comportare in caso d'incidente stradale?
L'utente della strada, in caso d'incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e prestare soccorso a coloro che abbiano eventualmente subìto danni alla persona (art. 189, comma 1): ciò anche allo scopo di consentire la pronta identificazione delle persone coinvolte nell'incidente e l'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, anche attraverso l'esame delle tracce lasciate sul veicolo e dal veicolo (Cass. 16/10/2002, n. 40943).
Le persone coinvolte devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e non vengano disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità (art. 189, comma 2). Se dall'incidente sono derivati danni soltanto alle cose (artt, 189, comma 3, e 161), i conducenti ed ogni altro utente coinvolto nel sinistro devono, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, provvedendo a spingendo i veicoli fuori della carreggiata o, se ciò non sia possibile, sul margine destro di essa e parallelamente al suo asse. Inoltre, chi non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide (per es. olio), infiammabili (per es. benzina) o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione (per es. vetri e altre parti di veicolo, oggetti contenuti nello stesso), deve immediatamente adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito. L'utente, se l’incidente è avvenuto fuori del centro abitato, deve indossare (anche di giorno se la visibilità dei mezzi coinvolti lo esige) il giubbetto o le bretelle retroriflettenti e segnalare il pericolo posizionando il triangolo a altro idoneo segnale, ed avvisare l'ente proprietario della strada o un organo di polizia. I conducenti devono, infine, fornire le proprie generalità e le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate, o, se queste non sono presenti (situazione riscontrabile soprattutto nei danni provocati da manovre di parcheggio), comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopra indicati. Chi non adempie ai suddetti obblighi incorre nella sanzione amministrativa da 74 a 299 euro (art. 189, commi 3 e 9). Se poi vi sono dei testimoni che hanno assistito al fatto, è bene prendere generalità e indirizzo, anche perché in un’eventuale causa di risarcimento, qualora vi fosse discordanza fra la ricostruzione del sinistro effettuata dall’Autorità intervenuta sul posto e quella operata dai testimoni, prevarrebbe quest’ultima, in quanto proveniente da chi ha assistito al fatto e non, come quella, frutto di deduzioni (Trib. Roma 9/6/2003, n. 19068).
Dopo i rilievi del caso è opportuno provvedere al trasferimento del veicolo incidentato in un luogo custodito; infatti l'eventuale maggior danno riconducibile all'incuria dell'interessato (per es. abbandono del mezzo sul ciglio della strada e conseguente asporto di pezzi da parte di "sciacalli") non viene risarcito dall'assicurazione, mentre vengono rimborsate le eventuali spese occorse al ricovero del veicolo (per es. intervento del carro-attrezzi), spese che devono però essere idoneamente documentate. L'assicurato, infine, entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza, deve denunciare il sinistro al proprio assicuratore (art. 1913, comma 1, c.c.), servendosi del cosiddetto modulo blu, così chiamato dal colore (la denominazione tecnica è “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro”).
8 - Come si configura il reato di omissione di soccorso in materia di circolazione stradale?
E' responsabile del reato di omissione di soccorso (art. 593 c.p.) chi, accortosi della presenza di un corpo umano che sia o sembri inanimato, oppure di una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità (il reato non sussiste se sul posto vi sia già chi sta provvedendo in tal senso). Si punisce con la reclusione fino a 1 anno o con la multa fino a 2.500 euro.
Il reato è stato ravvisato da Cass. 14/12/2004, n. 3397, nel comportamento di due utenti della strada che, imbattutisi in un motociclista vittima di un incidente e rimasto infortunato, si erano limitati ad avvisare telefonicamente la Polizia e le autorità sanitarie, allontanandosi dal luogo del sinistro quando la vittima era ancora in vita, omettendo quindi di presidiare il luogo per evitare che altre vetture potessero investire l’infortunato.
Diversa è, invece, la posizione di chi abbia concorso a provocare un incidente con danno alle persone: se, infatti, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, cui consegue la sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni (art. 189, comma 6); inoltre è passibile di arresto e di una serie di altre misure restrittive (per es. divieto di espatrio, obbligo di dimora) se entro le 24 ore successive al fatto non si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria. Se invece non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite incorre nella reclusione da 1 a 3 anni e nella sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a 1 anno e 6 mesi e non superiore a 5 anni (art. 189, comma 7). Infine, il conducente che si sia dato alla fuga è passibile di arresto, mentre se si ferma e presta assistenza a coloro che hanno subìto danni alla persona, quando dall'incidente derivi il reato di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, mettendosi immediatamante a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato (art. 189, comma 8). La Cassazione (sentenza del 2/12/1994) ha però stabilito che il reato di omissione di soccorso in caso d'investimento non sussiste allorché l’investito non riporti alcuna lesione o quando la necessaria assistenza sia stata prestata da altri, oppure l’investitore ne deleghi ad altri il compito; poiché, però, tali fatti devono essere accertati prima che l’investitore si allontani dal luogo dell’incidente, la contravvenzione è configurabile tutte le volte che questi non si fermi e si dia alla fuga, a nulla rilevando che in concreto l’assistenza sia stata prestata da altri, se l’investitore ignori la circostanza perché fuggito.
9 - A quali conseguenze va incontro chi, in caso d'incidente con danno soltanto alle cose, riconducibile al proprio comportamento, non si ferma?
Incorre nella sanzione amministrativa da 272 a 1.088 euro. Se però dal fatto deriva ai veicoli coinvolti un danno tale da richiederne la revisione, si applica anche la sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi (art. 189, comma 5).
10 - Se l'altro conducente, che magari teme il ritiro della patente, pur di non far intervenire polizia o carabinieri si dichiara disposto a firmare una dichiarazione con la quale assume su di sé ogni responsabilità, è consigliabile aderire alla proposta?
Anche in questo caso è opportuno far intervenire sul luogo del sinistro Polizia o Carabinieri, o quanto meno prendere generalità e indirizzo di eventuali testimoni che hanno assistito all'incidente; infatti, specialmente se non vi sono testimoni, la persona che ha provocato l'incidente potrebbe ritrattare la dichiarazione, anche se messa per iscritto, e siccome quella che conta è la ricostruzione della dinamica del sinistro, si rischia di rimettere in discussione tutto, con la conseguenza di doversi accollare il proprio 50% di responsabilità, come previsto dal secondo comma dell'art. 2054 c.c.
11 – E se l’altro conducente si dichiara disponibile ad assumersi la responsabilità del sinistro firmando il modulo blu?
Se il modulo è firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’assicuratore (presunzione iuris tantum), che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguente risultanti dal modulo stesso (art. 143, comma 2, c.a.). La Cassazione, prima che entrasse in vigore questa norma, con sentenza n. 9548 dell’1/7/2002 aveva stabilito che, se il modulo era completo in ogni sua parte, datato e sottoscritto da entrambi i conducenti, valeva come confessione stragiudiziale resa alla parte e produceva gli stessi effetti della confessione giudiziale, formando piena prova dei fatti confessati, con esclusione della possibilità di provare il contrario (Cass. 1/7/2002, n. 9548).
12 - Come ci si deve comportare se si viene chiamati a testimoniare per aver assistito a un incidente?
In primo luogo occorre presentarsi davanti al giudice nel giorno e nell'ora stabiliti; in caso contrario, infatti, e sempre che non vi sia una causa di legittimo impedimento (da documentare debitamente: si pensi a una malattia), il giudice può ordinare una nuova intimazione o disporre l'accompagnamento a mezzo della forza pubblica, e condannare il testimone ad una pena pecuniaria compresa fra 100 e 1.000 euro (da 200 a 1.000 euro se il teste non compare senza giustificato motivo dopo una seconda intimazione, primo comma art. 255 c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009, n. 69).
Quanto alla deposizione, che avviene dopo aver dichiarato "mi impegno" al termine della formula di rito letta dal magistrato, occorre naturalmente dire tutta la verità e non essere reticenti (ossia non si devono tacere circostanze di cui si è a conoscenza), pena la denuncia per falsa testimonianza. Se il testimone non vi rinuncia il giudice gli deve liquidare un'indennità, a carico della parte che ha chiesto la testimonianza.
13 - Cosa si deve fare per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale?
Il conducente del veicolo coinvolto nell’incidente o, se diverso, il proprietario, deve denunciare il sinistro alla propria assicurazione, entro 3 giorni da quello in cui si è verificato o ne ha avuto conoscenza, avvalendosi del modulo blu, che può anche essere spedito, nello stesso termine, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (nel qual caso fa fede la data del timbro postale). Il soggetto di cui sopra, inoltre, se non ricorrono le condizioni per potersi far luogo al risarcimento diretto deve presentare una richiesta di risarcimento al danneggiante e all'Ufficio sinistri della sua assicurazione, corredata del modulo. E' comunque consigliabile rivolgersi a un avvocato, tanto più che la relativa parcella viene pagata in tutto o in parte dall'assicurazione (diciamo in parte perché in alcuni casi l'importo offerto dall'assicurazione al legale non copre il compenso per l'attività da questi espletata). L’eventuale azione giudiziaria finalizzata all’ottenimento del risarcimento del danno, però, non può essere iniziata prima che siano trascorsi 60 giorni dal ricevimento della raccomandata da parte dei destinatari (90 giorni nel caso di danno alla persona, (art. 145, comma 1, c.a.); il mancato rispetto del termine è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo. Litisconsorte necessario nel giudizio promosso con azione diretta nei confronti dell’assicuratore è unicamente il proprietario del veicolo assicurato, non anche il conducente (Cass. 13/4/2007, n. 8825). La L. 18/6/2009, n. 69 (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19/6/2009, supplemento ordinario n. 95) ha abrogato l’art. 3 della L. 21/2/2006, n. 102, per cui alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, non si applicheranno più le norme per le controversie in materia di lavoro ma il rito ordinario. Alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della riforma continuerà ad applicarsi il rito del lavoro; questa norma transitoria, però, non sarà applicabile ai giudizi introdotti con il rito ordinario, per i quali alla data di entrata in vigore della riforma non sia ancora stata disposta la modifica del rito ai sensi dell’art. 426 c.p.c.
15 - Se l'altro conducente rifiuta di firmare il modulo blu cosa si deve fare?
In tal caso si deve compilare integralmente soltanto la parte A, riguardante il proprio veicolo, mentre per la parte B, riguardante l'altro veicolo, è sufficiente compilare il n. 7 (marca e tipo di veicolo, numero di targa o di telaio) e indicare al n. 8 la Compagnia di assicurazione.
16 – Se il modulo blu non è disponibile al momento dell’incidente può essere compilato successivamente?
Sì, ma dev’essere inviato all’assicuratore nel termine di legge (entro 3 giorni dal sinistro).
17 - In caso di tamponamento a catena come ci si regola con il modulo?
In tale ipotesi verranno compilati tanti moduli blu quante sono le coppie di veicoli coinvolti, ognuno relativo a un veicolo tamponato e a un veicolo tamponante.
18 - Se l'altro conducente è in possesso di un modulo blu redatto in altra lingua è possibile utilizzarlo?
Sì, purché sia conforme a quello utilizzato in Italia.
19 – Quali sono le conseguenze dell’omessa denuncia di sinistro?
Se l’assicurato omette dolosamente di denunciare il sinistro perde il diritto all’indennità, mentre se l’omissione è colposa l’assicuratore ha il diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto (art. 143, comma1, c.a.).
20 – Cosa accade dopo che è stata presentata la denuncia?
Per i sinistri con danni a cose, l’assicuratore (art. 148 c.a.), entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia (30 se il modulo blu è firmato da entrambi i conducenti), deve comunicare all'assicurato l'importo offerto oppure i motivi per cui non ritiene di fare l'offerta. Nel primo caso il pagamento dev'essere effettuato entro 15 giorni da quello in cui l'assicurato comunica all’assicuratore di accettare o di non accettare l'offerta (in tale seconda ipotesi è opportuno accertarsi che sulla quietanza venga specificato che l'importo viene corrisposto da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno). Decorsi 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra senza che il danneggiato abbia fatto pervenire alcuna risposta, nei 15 giorni successivi l’assicuratore gli corrisponde la somma offerta, somma anche in questo caso va imputata alla liquidazione definitiva. Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo è tenuto a trasmettere all'assicuratore, entro 3 mesi dal risarcimento medesimo, la fattura, o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni risarciti. Se il danneggiato non ottempera a quest’obbligo l'assicuratore ha il diritto di chiedere la restituzione dell'importo liquidato, fatto salvo l’art. 642 c.p., che prevede il reato di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati. Nel caso di rottamazione del veicolo all'obbligo di presentare la fattura si sostituisce quello di presentare la documentazione attestante l'avvenuta rottamazione (art. 23 L. 12/12/2002, n. 273). Per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o decesso l’assicuratore è tenuto ad inviare la comunicazione di cui sopra entro 90 giorni dalla ricezione dell’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione (con o senza postumi permanenti) e della dichiarazione attestante che il danneggiato ha (o non ha) diritto ad alcuna prestazione da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie in caso di lesioni, e dello stato di famiglia della vittima in caso di morte (art. 148, comma 2, c.a.). Il pagamento della somma offerta al danneggiato avviene nel termine e con gli effetti di cui sopra.
Se la richiesta inviata dal danneggiato è incompleta l’assicuratore, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, chiede all’assicurato d’integrarla. Nel qual caso i termini di 60 e 90 giorni di cui s’è detto decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
21 - Cos'è consigliabile fare in caso di danni al solo veicolo?
Non far riparare il veicolo prima che il perito dell'assicurazione abbia effettuato i rilievi del caso o comunque prima che sia scaduto il termine entro il quale i rilievi potevano essere fatti. In ogni caso fotografare i danni (avendo cura che sia ben visibile anche il numero di targa) e preferibilmente conservare gli eventuali pezzi sostituiti. Inoltre, se nelle more della riparazione non ci si accorda sull'importo del risarcimento, farsi rilasciare fattura quietanzata dal carrozziere e/o dal meccanico intervenuti sul veicolo.
22 - E in caso di danno alla persona?
In primo luogo è opportuno acquisire tutti quei documenti, medici e fiscali, utili a dimostrare sia il danno subìto che le spese sostenute (per es. trattamento di riabilitazione, ticket farmaceutici). Inoltre è consigliabile far eseguire una perizia medico-legale sulla persona che ha subìto le lesioni.
23 - Com'è regolato il risarcimento del danno nei confronti del passeggero?
Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’assicuratore del veicolo sul quale egli era a bordo al momento del sinistro, entro il massimale minimo di legge, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto da un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il danneggiato deve promuovere nei confronti di detto assicuratore la procedura di cui al quesito 13 (art. 141 c.a.).
24 - Se il danno interessa il passeggero di un mezzo pubblico come ci si regola per il risarcimento?
Il vettore (dal latino vehere, che significa trasportare), che può anche non coincidere con il conducente (si pensi, rispettivamente, a un "padroncino", ossia al proprietario e conducente dell'unico mezzo -per es. taxi- di cui dispone, e a un'azienda di trasporto con decine di autisti), il vettore, si diceva, se vuole evitare di risarcire il danno, deve non solo dimostrare la generica assenza di colpa del conducente, ma deve anche fornire la prova di aver osservato ogni cautela necessaria per evitare danni ai passeggeri nella concreta situazione in cui il trasporto si è svolto, tenendo conto anche della precaria stabilità in cui essi possono venirsi a trovare, per i più svariati motivi, in alcune fasi del trasporto medesimo (per es. durante le operazioni di controllo dei biglietti, Cass. 27/10/1993, n. 10680). In particolare, in questo tipo di trasporto (denominato a titolo oneroso perchè il passeggero paga il biglietto) la responsabilità del vettore è, come si dice tecnicamente, di tipo contrattuale, ossia deriva dal contratto di trasporto che egli ha stipulato con il passeggero e la legge (comma 1 art. 1681 c.c.) pone a suo carico una presunzione di colpa; pertanto, se egli non vuole essere chiamato a rispondere del sinistro, deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a scongiurarlo. Se poi l'incidente non è provocato dal conducente del mezzo pubblico ma da un terzo, sarà questi a rispondere dei danni.
25 - E se il danno riguarda un passeggero trasportato gratuitamente sul luogo di lavoro da un mezzo dell'azienda?
Anche in tale ipotesi (trasporto a titolo gratuito) sta al vettore che non vuole essere chiamato a rispondere del danno provare di avere osservato ogni cautela necessaria ad evitarlo; al pari del caso di cui al quesito che precede, infatti, anche questa responsabilità è di natura contrattuale, in quanto riconducibile al contratto, intervenuto tra passeggero e vettore, contratto con il quale il secondo si è obbligato ad eseguire il trasporto, sia pure a titolo gratuito, e la legge (comma 3 art. 1682 c.c.) equipara questo tipo di trasporto a quello a titolo oneroso.
26 - Com'è regolata la responsabilità del conducente nel caso di trasporto di parenti, amici, autostoppisti?
In tale ipotesi (trasporto a titolo di cortesia) la responsabilità è di tipo extracontrattuale, ossia prescinde dall'esistenza di un preesistente contratto tra vettore e passeggero (sia esso a titolo oneroso o a titolo gratuito), per rifarsi al principio generale per il quale nessuno deve arrecare un ingiusto danno agli altri, pena l'obbligo di risarcirlo (art. 2043 c.c.): ci muoviamo infatti nella sfera della cortesia, dell'amicizia, e non in quella giuridica, per cui verificandosi l'incidente è il passeggero che, per ottenere il risarcimento del danno, dovrebbe dimostrare il collegamento tra il sinistro e il comportamento del vettore. Diciamo dovrebbe perché la Cassazione (sentenza n. 19144 del 29/9/2005) ha stabilito che la presunzione di responsabilità del conducente del veicolo, ex art. 2054, 1º comma, c.c., si applica anche nell’ipotesi in cui la vittima sia un passeggero trasportato a titolo di cortesia, per cui è il conducente che, se vuole esimersi dal risarcire il danno, deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.
27 – Se il proprietario del veicolo siede a fianco del conducente, in caso d’incidente provocato da quest’ultimo in concorso di colpa con un terzo viene risarcito integralmente?
Il proprietario del veicolo, che se non avesse questa qualifica avrebbe diritto all’intero risarcimento, con conducente e terzo responsabili solidalmente nei suoi confronti, in tale ipotesi ha diritto soltanto alla quota di risarcimento riconducibile alla responsabilità del terzo, poiché del danno derivante dal comportamento del conducente del veicolo di cui è proprietario è lui a rispondere (Cass. 25/11/2008, n. 28062).
28 – Se un lavoratore subisce un incidente stradale a causa dello stress lavorativo ha diritto al risarcimento del danno da parte del datore di lavoro?
Sì, purché dimostri la stretta relazione tra l’attività lavorativa prestata e lo stress subìto (Cass. 7/6/2007, n. 13309).
29 – Se, a causa dell’incidente, un ragazzo perde l’anno scolastico, questo tipo di danno è risarcibile?
Sì (Cass. 20/2/2007, n. 3949).
30 - Se siamo stati noi a causare l'incidente è consigliabile denunciarlo comunque all'assicurazione o farsi direttamente carico del risarcimento del danno?
Dipende. Premesso che in caso di lesioni personali è bene denunciare comunque il sinistro perchè è difficile stabilire nell'immediato le conseguenze, e quindi i costi, che ne deriveranno, nel caso di soli danni al veicolo tutto dipende dalla loro entità: infatti, se il danno è rilevante è preferibile denunciare il sinistro all'assicurazione; se invece è di scarsa entità conviene pagare direttamente perchè, per il meccanismo del bonus-malus, in virtù del quale il premio annuo di assicurazione aumenta per chi ha causato incidenti e diminuisce per chi non ne ha provocati, l'aumento di premio conseguente al sinistro potrebbe essere superiore all'importo dei danni. La rivista specializzata "al Volante" ha calcolato che, in linea di massima, per chi si colloca in una classe alta (dalla decima in su) conviene pagare direttamente, per chi si colloca nella nona classe è indifferente pagare o denunciare il sinistro, mentre per chi si colloca in una classe bassa (fino all'ottava) è preferibile denunciare il sinistro. E' bene sapere che la classe di entrata è la 14^, e che in caso d'incidente si sale di due classi, mentre se non se ne provocano si scende di una (la più vantaggiosa è la 1^). Per stabilire se convenga o meno denunciare il sinistro ci si potrà comunque rivolgere al proprio assicuratore.
31 - Come si perviene alla quantificazione del danno?
Per i danni alle cose ci si attiene alle fatture di chi ha eseguito le riparazioni, anche se a volte l'importo è oggetto di contestazione da parte dei liquidatori delle assicurazioni. Quanto ai danni alla persona, diverse sono le voci che concorrono alla loro quantificazione, anche in relazione alla gravità delle lesioni: inabilità temporanea totale e inabilità temporanea parziale (espresse in giorni); invalidità permanente e sua incidenza sulla capacità lavorativa, espressa in punti rapportati all'età della persona; danno morale se il fatto costituisce reato (per es. lesione personale, morte). La traduzione del danno in denaro dipende poi da tutta una serie di elementi, che vanno dalla gravità del danno all'età del danneggiato, al tipo di attività esercitato (lo sfregio provocato ad una star della televisione che guadagna milioni di euro, per esempio, viene economicamente valutato molto più di quello provocato a chi fruisce della sola pensione sociale), secondo una casistica estremamente articolata.
32 - Si può chiedere, nell'ambito del risarcimento del danno, un importo che tenga conto della mancata utilizzazione del veicolo per il periodo occorrente alla riparazione dello stesso?
Il proprietario di un autoveicolo reso inutilizzabile dai guasti subiti in seguito a un incidente stradale (il cosiddetto fermo tecnico) ha, in ogni caso, diritto al risarcimento dei danni, da liquidarsi anche in via equitativa, per il mancato ammortamento delle spese fisse di esercizio (tassa di circolazione, premio di assicurazione ecc.), che rappresenta un effetto necessario e costante dell'impossibilità di usare il veicolo, nonché, subordinatamente alla prova del loro effettivo verificarsi, al ristoro dei danni ulteriori consistenti sia nella perdita del lucro cessante subita a causa di detta impossibilità, sia negli esborsi sostenuti per noleggiare altra vettura per motivi di lavoro o altre apprezzabili ragioni (Trib. Palermo 30/11/1982). Successivamente la Cassazione (sentenza n. 1436 del 4/2/2002) ha stabilito che il danno da fermo tecnico del veicolo incidentato non può considerarsi sussistente in re ipsa, ossia quale conseguenza automatica dell'incidente, ma necessita di esplicita prova: sia per quanto riguarda l'inutilizzabilità del veicolo in relazione ai giorni in cui è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, sia per quanto attiene alla necessità del proprietario stesso di servirsene, così che dall'impossibilità della sua utilizzazione ne sia derivato un danno. Da ultimo, la stessa Cassazione (sentenza n. 12908 del 13/7/2004) ha stabilito che il danno da fermo tecnico subìto dal proprietario dell’autoveicolo incidentato per il mancato uso durante il tempo occorrente alla riparazione dev’essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica, in difetto di elementi di prova contraria; ciò che conta, infatti –hanno motivati i giudici- è che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato, poiché l’auto è, anche durante la sosta, fonte di spese che vanno perdute per il proprietario (per es. tassa di circolazione, assicurazione), ed è soggetta ad un naturale deprezzamento, calcolato sul prezzo di acquisto del veicolo. Come appena detto, è fatto salvo il diritto, in capo alla parte controinteressata, di fornire la prova contraria: per es. che trattasi di danno irrisorio stante l’esiguità delle riparazioni (Cass. 21/10/2008, n. 25558).
33 - Esiste una procedura che consente di pervenire al risarcimento del danno senza ricorrere al giudice?
Nel 2002 l'ANIA (l'organismo di rappresentanza delle Compagnie di assicurazione) e alcune associazioni di consumatori hanno firmato una convenzione in virtù della quale, per le richieste di risarcimento fino a 15.000 euro, il danneggiato può rivolgersi alla Compagnia, che entro 30 giorni farà una proposta di risarcimento. Se questa non viene accettata l'interessato può rivolgersi ad una delle associazione di consumatori che hanno aderito all'accordo, la quale sottoporrà il caso all'attenzione di una Commissione di conciliazione formata da un rappresentante dei consumatori e da un rappresentante degli assicuratori, che deciderà nei successivi 30 giorni. Questa forma di risoluzione delle controversie derivanti dalla responsabilità civile automobilistica, meglio conosciuta come conciliazione dei sinistri, è stata introdotta limitatamente alle Province di Bolzano, Lecce, Milano, Pescara, Torino, Trento e Verona, ma è previsto che venga progressivamente estesa all'intero territorio nazionale.
34 - Cosa si deve fare se un incidente viene causato da un veicolo "pirata"?
Premesso che per veicolo "pirata" s'intende quello che non si è fermato dopo l’incidente e che non si è riusciti ad identificare, dopo aver fatto intervenire sul luogo dell'incidente le Forze dell'ordine ed aver fatto mettere a verbale le deposizioni di eventuali testimoni, si può chiedere, attraverso un avvocato, l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito presso la CONSAP, limitatamente, però, ai danni occorsi alle persone: danni che devono ovviamente essere idoneamente documentati.
L’ISVAP, con provvedimento n. 2496 del 28/12/2006, ha stabilito che, per il triennio 2007-2009, i sinistri che devono essere gestiti dal Fondo di garanzia vengano trattati dalle seguenti Compagnie di assicurazione, variabili a seconda della Regione in cui si è verificato il sinistro.
IMPRESA DESIGNATA SEDE REGIONE O GRUPPO DI REGIONI
Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. Milano Marche - Puglia
Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia S.p.A. Roma Lazio - Basilicata - Calabria
Assicurazioni Generali S.p.A. Trieste Veneto – Friuli-Venezia Giulia
Lombardia - Campania
Fondiaria SAI S.p.A. Firenze Trentino-Alto Adige - Toscana
Emilia-Romagna - Abruzzo
Molise – Repubblica di San Marino
Sicilia
Società Reale Mutua di Assicurazioni Torino Piemonte - Valle d’Aosta
Sara Assicurazioni Roma Umbria
Toro Assicurazioni S.p.A. Torino Liguria - Sardegna
Le Assicurazioni Generali S.p.A. e Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia S.p.A. si avvalgono in via stragiudiziale, per le attività di accertamento e liquidazione dei danni posti a carico del Fondo, della C.G.L S.p.A., mentre la Società Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. si avvale, per le suddette attività, della Ras Service S.p.A.
35 - Se l'incidente si verifica all'estero cosa si deve fare?
A parte far intervenire sul posto la Polizia o Carabinieri per i rilievi del caso, si deve, ricorrendone i presupposti, compilare il modulo blu, denunciare il sinistro alla propria assicurazione (alla quale potranno essere chieste le opportune delucidazioni) ed inoltrare la richiesta di risarcimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al conducente e al proprietario del veicolo investitore, nonché alla Compagnia presso la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro o al mandatario designato nel territorio della Repubblica (art. 151, comma 5, e art. 153, comma 1, c.a.). Se però questo non è stato designato, o, pur designato, non comunica all’avente diritto, entro 3 mesi dal ricevimento della richiesta di risarcimento, un'offerta di risarcimento motivata o non indica i motivi per i quali non ritiene di farla (artt. 152, comma 5, e art. 153, comma 2, c.a.), il danneggiato può rivolgersi all’Organismo di Indennizzo Italiano, istituito presso l’ISVAP – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma (tel. 06-42.13.31, fax 42133730, e-mail controinformazioni@isvap.it). E’ comunque consigliabile che sia un avvocato a gestire la pratica.
36 - In quanto tempo si prescrive il diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale?
Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive in 2 anni (art. 2947, comma 2, c.c.). Se però il fatto integra gli estremi di un reato perseguibile a querela, e questa non viene presentata, i 2 anni decorrono dalla scadenza del termine utile per presentare la querela (Cass. 26/5/2003, n. 8328).
37 - Se, specialmente nei sinistri con lesioni personali, la pratica di risarcimento non cammina, col rischio di oltrepassare i 2 anni ed incorrere quindi nella prescrizione, cosa si può fare?
Prima che scadano i 2 anni si deve interrompere il termine di prescrizione, notificando al danneggiante e al suo assicuratore un atto di citazione o un atto di costituzione in mora (art. 2943 c.c.). Il Tribunale di Napoli (sentenza del 30/6/1980) ha considerato idonea a interrompere la prescrizione la raccomandata con avviso di ricevimento con la quale il danneggiato formula alla Compagnia di assicurazione espressa domanda di risarcimento. Consigliabile comunque affidarsi a un avvocato.
38 - Come vengono punite le lesioni personali colpose provocate in violazione delle norme sulla circolazione stradale?
Va premesso che per lesione colposa s'intende quella provocata non intenzionalmente ma per negligenza, imprudenza, imperizia e simili, come avviene appunto nella quasi totalità degli incidenti stradali, essendo caso raro che qualcuno, intenzionalmente, voglia causare ad altri una lesione in queste circostanze. La lesione personale colposa tout-court può essere lievissima e lieve: la prima è quella dalla quale deriva una malattia di durata non superiore a 20 giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dalla legge (per es. indebolimento permanente di un senso o di un organo); la lesione lieve, invece, si ha quando la durata della malattia supera i 20 giorni ma non i 40. La lesione grave si ha quando la malattia supera i 40 giorni o si verifica taluna delle circostanze aggravanti previste dalla legge: per es. indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione gravissima, infine, si ha quando si verifica taluna delle altre circostanze aggravanti previste dalla legge: per es. perdita di un senso o di un arto, sfregio permanente al viso (art. 582 e segg. c.p.).
La lesione lieve o lievissima viene punita con la multa da 258 a 2.582 euro. La lesione grave viene punita con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 500 a 2.000 euro, mentre la lesione gravissima viene punita con la reclusione da 1 a 3 anni. Se però la lesione è causata, sempre nell’ambito della violazione delle norme sulla circolazione stradale, da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni
Se poi le lesioni vengono prodotte a più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la reclusione non può superare i 5 anni (art. 590 c.p.). Alla lesione personale colposa fa seguito anche la sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi (fino a 2 anni in caso di lesione grave o gravissima). Se poi il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica nei cui confronti sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l), o da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai applica anche la revoca della patente. Si punisce a querela.
39 - Se la lesione viene provocata usando il cric, ricorre l'aggravante prevista dall'art. 585 c.p.?
Il cric, la cui destinazione naturale non è quella dell’offesa alla persona ed il cui porto fuori dell’abitazione è giustificato dall’uso stesso cui l’oggetto è destinato, non è idoneo ad integrare l’aggravante del reato di lesioni prevista dal 2° comma, n. 2), dell’art. 585 c.p., che assimila alle armi tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto o senza giustificato motivo (Cass. 20/1/1998).
40 - Come viene punito l'omicidio colposo?
L'omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale viene punito con la reclusione da 2 a 5 anni. Nel caso, però, di morte di più persone o di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la reclusione non può superare i 12 anni (art. 589, commi 2 e 3, c.p.). L’omicidio, infine, commesso, sempre in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da 3 a 10 anni.
41 - Quali conseguenze derivano dall'aver provocato, a causa dell’incidente, una lesione personale o addirittura la morte?
Se dalla violazione di una norma del codice stradale derivano danni alle persone, il giudice applica, con la sentenza di condanna, le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente. In particolare, quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sospensione della patente è da 15 giorni a 3 mesi. Se invece dal fatto deriva una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione della patente è fino a 2 anni. Nel caso di omicidio colposo, infine, la sospensione è fino a 4 anni. Quanto alla revoca della patente, il giudice può applicarla nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di 5 anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione (art. 222). Si ha recidiva reiterata specifica quando una persona, già dichiarata recidiva per aver nuovamente violato la legge penale dopo una prima condanna, commette un altro reato del tipo per il quale era stato condannato in precedenza.
Se il fatto è commesso da soggetto nei cui confronti sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l), o da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, in caso di lesione grave si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni, mentre in caso di lesione gravissima si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni (art. 590 c.p.).
Se si provoca la morte di una persona s’incorre nella reclusione da 2 a 7 anni. Se però la morte è provocata guidando nelle condizioni di cui sopra, la reclusione va da 3 a 10 anni. Nel caso di morte di più persone, o di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentate fino al triplo, ma la pena non può superare i 15 anni (art. 589 c.p.).
42 – Com’è regolato il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore?
Va premesso che per danno biologico ai fini di questo aspetto s’intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Il risarcimento del danno biologico conseguente a lesioni di lieve entità (intendendosi per queste le lesioni che danno luogo a postumi pari o inferiori al 9%), avviene sulla base di questi criteri (art. 139, comma 1, c.a.):
a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale d’invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale d’invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione di cui alla tabella che segue. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5% per ogni anno di età, a partire dall'11° anno di età. Il valore del primo punto è, con decorrenza aprile 2008 (D.M. del Ministro dello sviluppo economico 24/6/2008), pari ad € 720,95.
43 – Com’è regolato il risarcimento del danno biologico per lesioni di non lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore?
Il risarcimento avviene sulla base di una tabella unica nazionale che prende in considerazione le menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra 1 e 10 punti, attribuendo a ciascun punto un valore pecuniario che tiene conto di un coefficiente di variazione corrispondente all’età del soggetto leso. Gli importi della tabella vengono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertati dall’ISTAT (art. 138, comma 1, c.a.).
RISARCIMENTO DIRETTO
44 – Cos’è il risarcimento diretto?
Il risarcimento diretto è regolato dal D.P.R. 18/7/2006, n. 254, in attuazione degli artt. 149 e 150 c.c. Esso si applica ai casi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente (ossia con postumi non superiori al 9% d’invalidità), anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati. Pertanto, nelle ipotesi di lesiono gravi, gravissime o di decesso, o di lesioni ai terzi trasportati, si deve seguire la procedura ordinaria (v. INCIDENTE STRADALE). Il risarcimento diretto presuppone inoltre che si tratti di sinistri che coinvolgono:
a) veicoli immatricolati in Italia;
b) veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano, se assicurati con imprese con sede legale nello Stato italiano o con imprese che esercitino l’assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto al sensi degli artt. 23 e 24 c.a. e che abbiano aderito al sistema del risarcimento diretto.
45 – Come funziona?
Il danneggiato che si ritiene non responsabile del sinistro deve inviare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax (o per via telematica se questa forma di comunicazione non è esplicitamente esclusa dal contratto di assicurazione), la richiesta di risarcimento all’impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. L’impresa che ha ricevuto la richiesta ne dà immediata comunicazione all’assicurato ritenuto responsabile del sinistro e all’impresa di quest’ultimo, fornendo le sole informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per l’accertamento delle modalità di accadimento del sinistro.
IMPRESE ADERENTI ALLA PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO
CODICE - DENOMINAZIONE COMPAGNIA
273 ABC Assicura
344 AIG EUROPE
392 ALA ASSICURAZIONI
036 ALLIANZ SUBALPINA
364 ANTONIANA VENETA POPOLARE ASS.NI
417 ARCA ASSICURAZIONI
327 ASSICURATRICE MILANESE
085 ASSICURATRICE VAL PIAVE
005 ASSICURAZIONI GENERALI
254 ASSIMOCO
275 AUGUSTA ASSICURAZIONI
039 AURORA ASSICURAZIONI
352 AVIVA ITALIA
014 AXA ASSICURAZIONI
440 AXA CARLINK ASSICURAZIONI
199 BERNESE ASSICURAZIONI
304 BPU ASSICURAZIONI
281 CAPITALIA
418 C.I.R.A.
086 CARIGE R.D. ASSICURAZIONI
416 COMPAGNIA ASSICURATRICE LINEAR
082 COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL
007 COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE DI MILANO
428 CREDEMASSICURAZIONI
346 CREDITRAS ASSICURAZIONI
112 DIALOGO ASSICURAZIONI
432 DIRECT LINE INSURANCE
293 ERGO ASSICURAZIONI
419 EURIZONTUTELA
016 FATA DANNI
034 FONDIARIA - SAI
056 FRIULI VENEZIA GIULIA ASS.NI - “LA CARNICA”
247 GENERTEL
139 GENIALLOYD
013 GROUPAMA ASSICURAZIONI
133 HDI ASSICURAZIONI
019 HELVETIA
020 IL DUOMO ASSICURAZIONI
004 INA ASSITALIA-LE ASSICURAZIONI D'ITALIA
023 ITALIANA ASSICURAZIONI
223 ITAS ASSICURAZIONI
022 ITAS-IST. TRENTINO-ALTO ADIGE PER ASS.NI
412 LA PIEMONTESE
212 LE ASSICURAZIONI DI ROMA
088 LIGURIA
102 LLOYD ADRIATICO
343 L'ASSICURATRICE ITALIANA DANNI
243 MONTEPASCHI ASSICURAZIONI DANNI
208 NATIONALE SUISSE
049 NAVALE ASSICURAZIONI
457 NOVARA ASSICURA
151 NUOVA TIRRENA
292 PADANA ASSICURAZIONI
274 PROGRESS ASSICURAZIONI
237 RISPARMIO ASSICURAZIONI
003 RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA'
080 ROYAL & SUNALLIANCE ASSICURAZIONI
222 S.E.A.R.
032 SARA ASSICURAZIONI
106 SASA
175 SIAT
057 SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
035 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASS.NI
315 SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
008 TORO ASSICURAZIONI
401 TORO TARGA ASSICURAZIONI
429 TUA ASSICURAZIONI
038 VITTORIA ASSICURAZIONI
040 ZURICH INSURANCE COMPANY S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia
864 ZURICH INSURANCE IRELAND Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia
198 ZURITEL
46 – Cosa deve contenere la richiesta di risarcimento?
Nel caso di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi:
a) i nomi degli assicurati;
b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
c) la denominazione delle rispettive imprese;
d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
e) le generalità di eventuali testimoni;
f) l’indicazione dell’eventuale intervento degli organi di Polizia;
g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
Nel caso di lesioni subite dai conducenti, la richiesta deve inoltre contenere:
a) l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
b) l’entità delle lesioni subite;
c) la dichiarazione di cui all’art. 142 c.a. circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
d) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
e) l’eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.
Per la richiesta risarcitoria si può seguire lo schema appresso riprodotto.
47 – Entro quanto dev’essere inviata questa comunicazione?
La comunicazione dev’essere inviata entro 90 giorni in caso di lesioni, 60 nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose, 30 nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.
48 – Una volta presentata la richiesta di risarcimento cosa accade?
L’impresa assicuratrice, con apposita comunicazione inviata al danneggiato, indica, alternativamente:
a) una congrua offerta di risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica se previsto dal contratto;
b) gli specifici motivi che impediscono di formulare l’offerta di risarcimento del danno.
49 – Se il danneggiato accetta la proposta l’assicurazione entro quanto deve pagare?
Il pagamento deve avvenire entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua assicurazione (art. 149, comma 4, c.a.).
50 – Sull’importo accettato dal danneggiato a titolo di risarcimento incidono compensi a terzi?
Sull’importo corrisposto non sono dovuti compensi per la consulenza o l’assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato, diversa da quella medico-legale per i danni alla persona.
51 – Se il danneggiato non accetta la proposta dell’assicurazione cosa accade?
L’assicurazione, entro 15 giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. L’importo è imputato all’eventuale liquidazione definitiva del danno (art. 149, comma 5, c.a.).
52 – Cosa accade se l’assicurazione comunica i motivi che impediscono il risarcimento diretto, oppure comunica di non essere disponibile a fare alcuna offerta o non risponde?
Nel qual caso il danneggiato può proporre azione giudiziaria per il risarcimento del danno, nei soli confronti della propria assicurazione (art. 149, comma 6, c.a.).
53 – C’è un termine prima del quale non è possibile iniziare l’azione giudiziaria?
L’azione giudiziaria non può essere intrapresa prima che siano decorsi 60 giorni (90 in caso di danno alla persona) da quello in cui il danneggiato ha chiesto il risarcimento all’assicurazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto (art. 145, comma 2, c.a.).
FONDO VITTIME DELLA STRADA, INCIDENTE CON VEICOLO RUBATO, NON ASSICURATO, IGNOTO
Il Fondo Vittime della Strada è stato istituito nel 1969 con la legge n. 990
Il Fondo per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 del D.lgs n. 209 7/9/05, assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati da:
1) veicoli non identificati (solo per danni alla persona)
2) veicoli non assicurati, per danni alla persona e per danni alle cose
3) veicoli rubati
Il Fondo per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 del D.lgs n. 209 7/9/05, assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati da:
1) veicoli non identificati (solo per danni alla persona)
2) veicoli non assicurati, per danni alla persona e per danni alle cose
3) veicoli rubati
Incidenti: calo del 7,1% tra luglio e agosto rispetto al 2010
Roma, 3 set. (Adnkronos) - Incidenti in calo nei mesi estivi. ''A fronte di alcuni emblematici incidenti verificatisi nel periodo estivo che hanno richiamato la sensibilita' dell'opinione pubblica'', l'analisi del fenomeno infortunistico rilevato da Polizia Stradale ed Arma dei Carabinieri a luglio e agosto di quest'anno evidenzia ''una diminuzione del totale degli incidenti stradali di - 1.327 (- 7,1%) rispetto al corrispondente periodo del 2010, nel quale si era gia' registrata una riduzione del 6% rispetto al 2009. In particolare -si legge in una nota- si sono registrati 55 incidenti stradali con esito mortale in meno (-12,1%) con 51 morti in meno (-10,3%), seguendo il trend positivo che l'anno scorso aveva gia' fatto registrare una diminuzione del 12,8% delle vittime rispetto al 2009''.
martedì 23 agosto 2011
Pesante ma......efficace
Mamma, sono uscita con amici.
Sono andata ad una festa e mi sono ricordata quello che mi avevi detto di non bere alcolici.
Mi hai chiesto di non bere visto che dovevo guidare, così ho bevuto una sprite.
Mi sono sentita orgogliosa di me stessa, anche per aver ascoltato il modo in cui, dolcemente,
mi hai suggerito di non bere se dovevo guidare, al contrario di quello che mi dicono alcuni amici.
Ho fatto una scelta sana e il tuo consiglio è stato giusto.
Quando la festa è finita, la gente ha iniziato a guidare senza essere in condizioni di farlo.
Io ho preso la mia macchina con la certezza che ero sobria.
Non potevo immaginare, mamma, ciò che mi aspettava...
Qualcosa di inaspettato!
Ora sono qui sdraiata sull'asfalto e sento un poliziotto che dice:
"il ragazzo che ha provocato l'incidente era ubriaco".
Mamma, la sua voce sembra cosí lontana! Il mio sangue è sparso dappertutto e sto cercando,
con tutte le mie forze, di non piangere.
Posso sentire i medici che dicono: "questa ragazza non ce la fará".
Sono certa che il ragazzo alla guida dell'altra macchina non se lo immaginava neanche, mentre andava a tutta velocità.
Alla fine lui ha deciso di bere e io adesso devo morire...
Perchè le persone fanno tutto questo, mamma?
Sapendo che distruggeranno delle vite?
Il dolore è come se mi pugnalasse con un centinaio di coltelli contemporaneamente.
Dì a mia sorella di non spaventarsi, mamma, dì a papà di essere forte.
Qualcuno doveva dire a quel ragazzo che non si deve bere e guidare...
Forse, se i suoi glielo avessero detto, io adesso sarei viva...
La mia respirazione si fa sempre più debole e incomincio ad avere veramente paura.
Questi sono i miei ultimi momenti, e mi sento così disperata...
Mi piacerebbe poterti abbracciare mamma, mentre sono sdraiata, qui, morente.
Mi piacerebbe dirti che ti voglio bene.
Per questo... ti voglio bene e... addio.
Queste parole sono state scritte da un giornalista che era presente all'incidente.
La ragazza, mentre moriva, sussurrava queste parole e il giornalista scriveva... Scioccato!
Questo giornalista ha iniziato una campagna contro la guida in stato di ebbrezza.
Sono andata ad una festa e mi sono ricordata quello che mi avevi detto di non bere alcolici.
Mi hai chiesto di non bere visto che dovevo guidare, così ho bevuto una sprite.
Mi sono sentita orgogliosa di me stessa, anche per aver ascoltato il modo in cui, dolcemente,
mi hai suggerito di non bere se dovevo guidare, al contrario di quello che mi dicono alcuni amici.
Ho fatto una scelta sana e il tuo consiglio è stato giusto.
Quando la festa è finita, la gente ha iniziato a guidare senza essere in condizioni di farlo.
Io ho preso la mia macchina con la certezza che ero sobria.
Non potevo immaginare, mamma, ciò che mi aspettava...
Qualcosa di inaspettato!
Ora sono qui sdraiata sull'asfalto e sento un poliziotto che dice:
"il ragazzo che ha provocato l'incidente era ubriaco".
Mamma, la sua voce sembra cosí lontana! Il mio sangue è sparso dappertutto e sto cercando,
con tutte le mie forze, di non piangere.
Posso sentire i medici che dicono: "questa ragazza non ce la fará".
Sono certa che il ragazzo alla guida dell'altra macchina non se lo immaginava neanche, mentre andava a tutta velocità.
Alla fine lui ha deciso di bere e io adesso devo morire...
Perchè le persone fanno tutto questo, mamma?
Sapendo che distruggeranno delle vite?
Il dolore è come se mi pugnalasse con un centinaio di coltelli contemporaneamente.
Dì a mia sorella di non spaventarsi, mamma, dì a papà di essere forte.
Qualcuno doveva dire a quel ragazzo che non si deve bere e guidare...
Forse, se i suoi glielo avessero detto, io adesso sarei viva...
La mia respirazione si fa sempre più debole e incomincio ad avere veramente paura.
Questi sono i miei ultimi momenti, e mi sento così disperata...
Mi piacerebbe poterti abbracciare mamma, mentre sono sdraiata, qui, morente.
Mi piacerebbe dirti che ti voglio bene.
Per questo... ti voglio bene e... addio.
Queste parole sono state scritte da un giornalista che era presente all'incidente.
La ragazza, mentre moriva, sussurrava queste parole e il giornalista scriveva... Scioccato!
Questo giornalista ha iniziato una campagna contro la guida in stato di ebbrezza.
martedì 16 agosto 2011
Stop alle stragi sulle strade: il governo studia legge contro l'«omicidio stradale»
Dopo il caso dell'albanese che ha ucciso 4 ragazzi sulla A26, Maroni annuncia: mai più pirati liberi subito
Il suv che ha ucciso 3 giovani viaggiando contromano sull'A26 ROMA - Linea dura contro chi provoca gravi incidenti stradali guidando in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Il governo accoglierà le richieste delle associazioni di familiari vittime delle strade, dei sindacati di polizia, di tante associazioni e presenterà una proposta di legge per inserire nel Codice penale uno specifico reato o una serie di aggravanti. Lo ha annunciato, nel corso della conferenza stampa di Ferragosto, il ministro dell'Interno Roberto Maroni. Che sposa così le tesi del leader de La Destra Francesco Storace il quale, lo scorso 9 agosto, aveva rilanciato l'idea di prevedere il reato di «omicidio stradale».
L'auto dell'imprenditore albanese viene prelevata dalla Polizia MAI PIU' LIBERI SUBITO - Citando il caso dell'imprenditore albanese arrestato «e peraltro subito scarcerato» per aver provocato la morte di quattro giovani turisti francesi sull'A26, il ministro dell'Interno ha annunciato: «Porteremo un provvedimento specifico in consiglio dei ministri, ritengo che una legge di questo genere sia utile e importante». Una scelta dettata anche dai dati diffusi dall'Associazione sostenitori amici della polizia stradale (Asaps), secondo la quale aumentano vertiginosamente le vittime di pirati della strada: «Nel corso del 2011, in 347 incidenti di questo genere si sono contati 55 morti (+44,7% rispetto al 2010) e 418 feriti».
«Il reato di omicidio stradale annunciato dal ministro Maroni - commenta l'Associazione italiana familiari e vittime della strada (Aifvs) - è la risposta alla richiesta di certezza e serietà della pena, sempre avanzata da noi e coincide con le aspettative della società civile».
STORACE E L'IDV PRONTI A COLLABORARE - Dell'idea rivendicano la paternità diversi schieramenti politici: «Voglio ringraziare Maroni. E' da mesi che La Destra - afferma Francesco Storace - è impegnata con la petizione popolare per introdurre il reato di omicidio stradale. Il testo di legge è già disponibile e alla ripresa chiederò al ministro di parlarne». Mentre Antonio Borghesi, vice capogruppo dell'Italia dei Valori alla Camera, si augura che quelle di Maroni non siano «come spesso capita, parole al vento» e invita il ministro: «Per introdurre il reato di omicidio stradale basta che chieda la calendarizzazione immediata della proposta di legge di Italia dei Valori, la n. 3774 del 14 ottobre 2010, a mia prima firma».
Audrey Julienne Reynard, una delle vittime sull'A26 LA PROPOSTA DEI FAMILIARI - Esiste già peraltro, da mesi, una proposta di legge di iniziativa popolare lanciata da associazioni di familiari di vittime - come la «Lorenzo Guarnieri» e la «Gabriele Borgogni» - e appoggiate da Asaps, Comune di Firenze, polizia municipale e Aci di Firenze: sarebbero già state raccolte 25 mila firme (la normativa prevede sei mesi di tempo per raccogliere le 50 mila firme necessarie per presentare la proposta al Presidente di una delle due Camere del Parlamento).
Storace, nel parlare della nuova «criminalità stradale», ha spiegato di aver pubblicato un testo analogo sulla Gazzetta Ufficiale (la n.142 del 21 giugno). Ora l'annuncio di Maroni potrebbe portare l'esecutivo a far proprie le proposte di operatori e famiglie che, dagli automobilisti irresponsabili, hanno subito lutti e ferite. Intanto per l'imprenditore Ilir Betim, che guidando ubriaco contromano ha cancellato quattro giovani vite, non si esclude «che nei prossimi giorni possa essere disposta una misura cautelare». Le accuse sono di omicidio colposo plurimo, lesioni e guida in stato d' ebbrezza.
Redazione online
15 agosto 2011 15:59
Il suv che ha ucciso 3 giovani viaggiando contromano sull'A26 ROMA - Linea dura contro chi provoca gravi incidenti stradali guidando in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Il governo accoglierà le richieste delle associazioni di familiari vittime delle strade, dei sindacati di polizia, di tante associazioni e presenterà una proposta di legge per inserire nel Codice penale uno specifico reato o una serie di aggravanti. Lo ha annunciato, nel corso della conferenza stampa di Ferragosto, il ministro dell'Interno Roberto Maroni. Che sposa così le tesi del leader de La Destra Francesco Storace il quale, lo scorso 9 agosto, aveva rilanciato l'idea di prevedere il reato di «omicidio stradale».
L'auto dell'imprenditore albanese viene prelevata dalla Polizia MAI PIU' LIBERI SUBITO - Citando il caso dell'imprenditore albanese arrestato «e peraltro subito scarcerato» per aver provocato la morte di quattro giovani turisti francesi sull'A26, il ministro dell'Interno ha annunciato: «Porteremo un provvedimento specifico in consiglio dei ministri, ritengo che una legge di questo genere sia utile e importante». Una scelta dettata anche dai dati diffusi dall'Associazione sostenitori amici della polizia stradale (Asaps), secondo la quale aumentano vertiginosamente le vittime di pirati della strada: «Nel corso del 2011, in 347 incidenti di questo genere si sono contati 55 morti (+44,7% rispetto al 2010) e 418 feriti».
«Il reato di omicidio stradale annunciato dal ministro Maroni - commenta l'Associazione italiana familiari e vittime della strada (Aifvs) - è la risposta alla richiesta di certezza e serietà della pena, sempre avanzata da noi e coincide con le aspettative della società civile».
STORACE E L'IDV PRONTI A COLLABORARE - Dell'idea rivendicano la paternità diversi schieramenti politici: «Voglio ringraziare Maroni. E' da mesi che La Destra - afferma Francesco Storace - è impegnata con la petizione popolare per introdurre il reato di omicidio stradale. Il testo di legge è già disponibile e alla ripresa chiederò al ministro di parlarne». Mentre Antonio Borghesi, vice capogruppo dell'Italia dei Valori alla Camera, si augura che quelle di Maroni non siano «come spesso capita, parole al vento» e invita il ministro: «Per introdurre il reato di omicidio stradale basta che chieda la calendarizzazione immediata della proposta di legge di Italia dei Valori, la n. 3774 del 14 ottobre 2010, a mia prima firma».
Audrey Julienne Reynard, una delle vittime sull'A26 LA PROPOSTA DEI FAMILIARI - Esiste già peraltro, da mesi, una proposta di legge di iniziativa popolare lanciata da associazioni di familiari di vittime - come la «Lorenzo Guarnieri» e la «Gabriele Borgogni» - e appoggiate da Asaps, Comune di Firenze, polizia municipale e Aci di Firenze: sarebbero già state raccolte 25 mila firme (la normativa prevede sei mesi di tempo per raccogliere le 50 mila firme necessarie per presentare la proposta al Presidente di una delle due Camere del Parlamento).
Storace, nel parlare della nuova «criminalità stradale», ha spiegato di aver pubblicato un testo analogo sulla Gazzetta Ufficiale (la n.142 del 21 giugno). Ora l'annuncio di Maroni potrebbe portare l'esecutivo a far proprie le proposte di operatori e famiglie che, dagli automobilisti irresponsabili, hanno subito lutti e ferite. Intanto per l'imprenditore Ilir Betim, che guidando ubriaco contromano ha cancellato quattro giovani vite, non si esclude «che nei prossimi giorni possa essere disposta una misura cautelare». Le accuse sono di omicidio colposo plurimo, lesioni e guida in stato d' ebbrezza.
Redazione online
15 agosto 2011 15:59
domenica 7 agosto 2011
Omicidio stradale in dirittura d'arrivo
La sicurezza stradale non va in vacanza. E a circa un anno dall'introduzione del nuovo Codice della Strada al convegno Cortina InConTra, di Cortina d'Ampezzo, è arrivato l'annuncio da parte del presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, Mario Valducci (Pdl) che "Alla ripresa dei lavori parlamentari, l'obiettivo è quello di procedere rapidamente e selezionare all'interno del Codice della Strada quelle norme di comportamento che riguardano direttamente i cittadini alla guida. Di queste chiederemo piena conoscenza, rispetto e applicazione - aggiunge -.
Si tratta di individuare un centinaio di articoli contenuti nel nuovo codice della strada per garantire alla collettività la conoscenza delle norme basilari sulla sicurezza e quindi la certezza della pena. Particolare attenzione verrà posta all'introduzione di una nuova fattispecie di reato, l'omicidio stradale".
Oggi con il sistema penale vigente è molto difficile che venga applicata una pena adeguata alla gravità del danno arrecato alla persona e alla collettività. Sul palco, insieme a Valducci, Enrico Gelpi, presidente dell'Automobile Club Italia, Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione Ania per Sicurezza Stradale, Roberto Sgalla, direttore del servizio Polizia Stradale, Stefano Guarnieri, presidente dell'associazione Lorenzo Guarnieri Onlus che ha spiegato come senza l'introduzione di omicidio stradale (che lui stesso sta promuovendo attraverso un sito dedicato che ha già raccolto 25 mila firme all'inidirizzo www.omicidiostradale.it e con la collaborazione dell'Asaps) chi ha ucciso suo figlio, un drogato ubriaco che guidava contromano, non si farà neanche un giorno di carcere.
Sgalla poi durante l'incontro ha portato i dati positivi in termini di riduzione di incidenti stradali conseguenti l'introduzione del nuovo Codice stradale, -9,1%, di cui con esito mortale -14,2%.
Il segretario generale Guidoni ha illustrato i risultati piuttosto sconfortanti di un rilevamento fatto dalla Fondazione Ania poco tempo fa, sulla conoscenza che gli automobilisti hanno del Codice della Strada: "Solo l'1% sapeva, ad esempio, con precisione i limiti di velocità sui diversi tipi di strade". Un paese quindi di guidatori che in generale non hanno un rispetto rigoroso delle regole, ma che aggiungono a questo un'altra abitudine altrettanto dannosa, ovvero la distrazione al volante, colpevole di un gran numero di incidenti, quindi da combattere, come e quanto l'eccesso di velocità. Tra i casi citati di distrazione mentre si è alla guida, si passa dall'impostazione del navigatore satellitare alla visione di film tramite i televisori portatili. A conclusione dell'incontro quindi, una valutazione complessivamente positiva della tecnologia come strumento utile per diminuire gli incidenti stradali, ma anche come possibile fonte di distrazione e di pericolo. A non dover mancare, in ogni momento, per evitare incidenti, è il senso di responsabilità, elemento imprescindibile per intraprendere un percorso virtuoso in materia di sicurezza stradale come indicato anche a livello europeo.
Al convegno, poi, si è anche ovviamente parlato di esodo. "Per la prima volta quest'anno nella notte tra venerdì 5 (dalle 16,00) e sabato 6 agosto (fino alle 24.00) non circoleranno i mezzi pesanti. Questo, insieme alle raccomandazioni sulle partenze consapevoli, ci aiuterà ad affrontare questo week end da bollino nero". E' l'auspicio di Sgalla, alla vigilia del fine settimana forse più trafficato dell'esodo estivo.
Sui rischi da esodo è intervenuto anche il presidente dell'Aci, Enrico Gelpi: "da qualche anno - ha detto - l'approccio all'esodo estivo è più ragionato, si programma il proprio viaggio, pianificando spostamenti e orari, possibilmente si sfrutta la co-modalità tra i vari mezzi di trasporto e vengono preferiti anche i percorsi alternativi". Gelpi ha ricordato che l'Aci schiera anche quest'anno una task force di 5.000 uomini e 3.500 mezzi d'intervento.
Si tratta di individuare un centinaio di articoli contenuti nel nuovo codice della strada per garantire alla collettività la conoscenza delle norme basilari sulla sicurezza e quindi la certezza della pena. Particolare attenzione verrà posta all'introduzione di una nuova fattispecie di reato, l'omicidio stradale".
Oggi con il sistema penale vigente è molto difficile che venga applicata una pena adeguata alla gravità del danno arrecato alla persona e alla collettività. Sul palco, insieme a Valducci, Enrico Gelpi, presidente dell'Automobile Club Italia, Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione Ania per Sicurezza Stradale, Roberto Sgalla, direttore del servizio Polizia Stradale, Stefano Guarnieri, presidente dell'associazione Lorenzo Guarnieri Onlus che ha spiegato come senza l'introduzione di omicidio stradale (che lui stesso sta promuovendo attraverso un sito dedicato che ha già raccolto 25 mila firme all'inidirizzo www.omicidiostradale.it e con la collaborazione dell'Asaps) chi ha ucciso suo figlio, un drogato ubriaco che guidava contromano, non si farà neanche un giorno di carcere.
Sgalla poi durante l'incontro ha portato i dati positivi in termini di riduzione di incidenti stradali conseguenti l'introduzione del nuovo Codice stradale, -9,1%, di cui con esito mortale -14,2%.
Il segretario generale Guidoni ha illustrato i risultati piuttosto sconfortanti di un rilevamento fatto dalla Fondazione Ania poco tempo fa, sulla conoscenza che gli automobilisti hanno del Codice della Strada: "Solo l'1% sapeva, ad esempio, con precisione i limiti di velocità sui diversi tipi di strade". Un paese quindi di guidatori che in generale non hanno un rispetto rigoroso delle regole, ma che aggiungono a questo un'altra abitudine altrettanto dannosa, ovvero la distrazione al volante, colpevole di un gran numero di incidenti, quindi da combattere, come e quanto l'eccesso di velocità. Tra i casi citati di distrazione mentre si è alla guida, si passa dall'impostazione del navigatore satellitare alla visione di film tramite i televisori portatili. A conclusione dell'incontro quindi, una valutazione complessivamente positiva della tecnologia come strumento utile per diminuire gli incidenti stradali, ma anche come possibile fonte di distrazione e di pericolo. A non dover mancare, in ogni momento, per evitare incidenti, è il senso di responsabilità, elemento imprescindibile per intraprendere un percorso virtuoso in materia di sicurezza stradale come indicato anche a livello europeo.
Al convegno, poi, si è anche ovviamente parlato di esodo. "Per la prima volta quest'anno nella notte tra venerdì 5 (dalle 16,00) e sabato 6 agosto (fino alle 24.00) non circoleranno i mezzi pesanti. Questo, insieme alle raccomandazioni sulle partenze consapevoli, ci aiuterà ad affrontare questo week end da bollino nero". E' l'auspicio di Sgalla, alla vigilia del fine settimana forse più trafficato dell'esodo estivo.
Sui rischi da esodo è intervenuto anche il presidente dell'Aci, Enrico Gelpi: "da qualche anno - ha detto - l'approccio all'esodo estivo è più ragionato, si programma il proprio viaggio, pianificando spostamenti e orari, possibilmente si sfrutta la co-modalità tra i vari mezzi di trasporto e vengono preferiti anche i percorsi alternativi". Gelpi ha ricordato che l'Aci schiera anche quest'anno una task force di 5.000 uomini e 3.500 mezzi d'intervento.
mercoledì 6 luglio 2011
Che fare in caso di incidente
Introduzione
Forse, di fronte all’evento traumatico che la colpisce, le questioni materiali le sembreranno irrisorie.
Forse si sentirà annientato, stordito dallo shock, incapace di reagire. Bisogna tuttavia difendere i propri diritti.
Potrebbe essere colpito da una invalidità parziale o permanente, che potrebbe cambiare la sua attività professionale.
Essere costretti ad aiutare un figlio o un parente gravemente infortunato.
Vivere senza un congiunto o un parente che l’aiuti economicamente.
La sua capacità di superare questo evento traumatico consisterà nell’usare al meglio tutti gli aiuti economici che potrebbe ricevere.
E’ quindi importante non perdersi d’animo
Per salvaguardare i suoi principali diritti, certe procedure sono indispensabili.
Dal suo punto di vista, scoprirà forse che il fatto di agire per difendere il suo buon diritto o quello di un parente infortunato o deceduto, le darà un certo sollievo o al contrario, desidererà ridurre al minino i rapporti e le discussioni con gli estranei per ricercare la quiete e si chiuderà ai rapporti con gli altri.
Il nostro scopo non e di spingerla verso un tale atteggiamento, ma di permetterle di avere una visione globale migliore.
Se, dunque, è vittima di un infortunio stradale, se ha perduto una persona cara o lei stesso e gravemente ferito, è importante non perdersi d’animo.
Le conseguenze economiche del trauma che sta attraversando, possono essere difficili; in un certo qual modo esse potranno essere influenzate dalle decisioni che prenderà.
In tutti i casi lei si dovrà confrontare con delle scelte:
accettare o no la transazione che le proporranno le Assicurazioni?
presentare o no una querela nei confronti del responsabile dell’incidente?
difendersi da soli o farsi assistere da un avvocato?
Questo testo ha lo scopo di aiutarla a fare queste scelte nel migliore modo possibile.
La nostra Associazione è a sua disposizione.
I suoi membri hanno già vissuto ciò che lei sta attraversando e possono aiutarla.
Cosa fare?
Se l’incidente nel quale lei stesso o uno dei suoi parenti è stato coinvolto è grave, la polizia redigerà un rapporto, cui seguirà automaticamente, solo in caso di morte, un procedimento penale. In caso di lesioni avrà al massimo 3 mesi per decidere se sporgere querela e mettere così in moto un procedimento penale.
Dal punto di vista economico, ciò che è più importante riguarda il rapporto con le assicurazioni, in particolare 1’assicurazione di responsabilità civile della parte avversa.
Denunci subito l'incidente alle assicurazioni tramite una lettera raccomandata.
La velocità e le difficoltà di queste pratiche dipendono molto dalle circostanze dell’incidente.
Se le responsabilità sono chiaramente stabilite e i danni facili da valutare, le cose possono andare abbastanza velocemente, altrimenti vanno per le lunghe.
Se il responsabile del sinistro è fuggito o comunque è rimasto sconosciuto o non risultasse assicurato potrà rivolgersi al fondo vittime della strada presso la CONSAP. Se invece è coinvolta un’auto straniera e l’incidente è avvenuto in Italia occorre che consulti l’UCI.
DENUNCI SUBITO L’INCIDENTE ALLE ASSICURAZIONI CON LETTERA RACCOMANDATA.
Attenzione! Colui che viola un suo diritto non deve essere considerato a priori ostile. Viceversa se lei stesso è colui che ha violato il diritto altrui non deve considerarsi necessariamente 1’unico responsabile; spessa le responsabilità sono ripartite. Se dovessero sorgere delle difficoltà conviene consultare l’avvocato.
Per ottenere ciò che chiede potrebbe essere costretto ad andare davanti al giudice, ma è possibile anche risolvere la controversia in via transattiva, cioè tramite un accordo tra le parti che una volta raggiunto non può essere riaperto, a differenza della sentenza del giudice nei cui confronti si può peraltro fare appello e, successivamente, ricorso presso la Corte di Cassazione. Le competenze dovute al suo avvocato potranno essere, in linea di massima, richieste alla compagnia di assicurazione del responsabile.
LA CONTROVERSIA CHE SCATURISCE DAL SINISTRO PUÒ' RISOLVERSI CON UN ACCORDO TRANSATTIVO FRA LE PARTI E SOLTANTO SE QUESTO NON E’ POSSIBILE SI APRE UN CONTENZIOSO GIUDIZIALE
Come comportarsi con le forze dell’ordine
Richieda l’intervento delle forze dell’ordine: il dramma che sta attraversando può coinvolgerla in procedure giudiziarie lunghe e complesse però niente deve scoraggiarla.
Dopo 1’infortunio, la sua principale preoccupazione dovrà essere quella di raccogliere tutte le necessarie informazioni per ricostruire 1’accaduto.
L’articolo 11 del nuovo Codice della Strada prevede espressamente la possibilità di acquisire dagli Organi di polizia le informazioni circa le modalità del sinistro, nonché i dati relativi alla residenza, al domicilio ed alla copertura assicurativa delle parti protagoniste dell’incidente. Per ottenere tali informazioni ci si dovrà rivolgere direttamente o a mezzo raccomandata A.R. al Comando cui appartiene il funzionario o l'agente che ha effettuato la rilevazione dell’incidente. Il Comando è tenuto a fornire le informazioni relative. Una precisazione va però fatta per gli incidenti con lesioni: qualora le lesioni abbiano provocato la morte di un individuo è necessario il previo nulla osta della competente Autorità Giudiziaria. Nel caso di lesioni non mortali vanno distinti due casi: nel caso di pendenza di un procedimento penale (attivabile solo con querela della parte offesa) è richiesta, affinché le informazioni siano fornite, la previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria; qualora non sia pendente procedimento penale è sufficiente la produzione, al Comando interessato, di un’attestazione rilasciata dalla stessa Autorità Giudiziaria da cui si evinca il decorso del termine utile per la proposizione di denuncia - querela senza che la stessa sia stata presentata.
Il verbale andrà letto con attenzione in ogni sua parte e contestato per le parti non corrette (come: errori d'identità, omissioni o contraddizioni).
Si dovranno raccogliere le prove e le testimonianze che possono dimostrare gli errori constatati sul verbale medesimo e conservarle.
DOPO L’INCIDENTE E’ FONDAMENTALE RACCOGLIERE TUTTE LE PROVE
E’ estremamente importante scattare delle fotografie sul luogo dell’incidente, considerando nella fotografia stessa tutti gli elementi sia fisici che atmosferici che al momento del processo potrebbero non essere più presenti (es.: acqua, neve, cantieri edili, foglie ecc.). Molti automobilisti hanno già preso 1’abitudine di portare a bordo una piccola macchina fotografica.
Se è presente nel momento dell’incidente rilevi tutti gli elementi che servono a fare chiarezza sul caso (es.: disegno della dinamica dell’incidente, nomi di testimoni presenti, eventuali ostacoli, tracce di frenata, ecc.).
Se è ferito, anche leggermente, in un incidente chiami sempre la polizia in primo luogo perché un dolore apparentemente lieve può nascondere un trauma ben più grave.
Inoltre un verbale delle forze dell’ordine che stabilisce chiaramente tutte le circostanze dell’incidente, danni compresi, le sarà utile, sia per la sua assicurazione sia per la polizza di responsabilità civile della parte avversa.
Se, d’accordo con gli altri conducenti implicati, decida di redigere una dichiarazione comune, raccolga con cura tutti gli elementi che costituiscono l’incidente.
Esiste un modello concordato fra tutte le imprese di assicurazione per la Constatazione Amichevole degli Incidenti (C.I.D.) in possesso degli assicurati che ne vengono muniti all’atto del rinnovo della polizza. Se questo verbale di constatazione amichevole viene firmato da tutti i conducenti coinvolti nel sinistro ciascun danneggiato potrà farsi rimborsare i danni dal proprio assicuratore entro una determinata somma
IN CASO DI INCIDENTE CHIAMI LA POLIZIA E, SE CON LA CONTROPARTE SI TROVA D’ACCORDO, COMPILI E FIRMI IL MODELLO C,I.D. (CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DEL DANNO)
Dovrà prendersi un avvocato ?
La legge non sempre la obbliga a prendere un avvocato: in materia penale il magistrato può nominare, infatti, un avvocato d’ufficio e in quella civile si può chiedere di essere autorizzato a stare in giudizio personalmente, avanti il Pretore, oppure ottenere il gratuito patrocinio. In ogni caso se si vuole esercitare 1’azione giudiziaria è necessario rivolgersi ad un avvocato. E’ preferibile, comunque, a causa della complessità del diritto, di servirsi di un legale. Se non riesce a stabilire un rapporto di fiducia con lui può sempre cambiare avvocato.
Noi le consigliamo comunque 1’avvocato di fiducia se:
ha perduto qualcuno che manteneva il suo nucleo familiare o vi contribuiva;
lei stesso o un parente è stato gravemente ferito;
le spese di riparazione che potrà sperare di ottenere o che rischiano di essere messe a vostro carico superano i 5 milioni di lire;
la responsabilità dell’incidente non è stata chiaramente attribuita.
Non è indispensabile 1’avvocato se la responsabilità dell’incidente è riconosciuta dalla controparte e nel caso in cui l’entità del danno sia inferiore a 5 milioni di lire.
L’onorario dell’avvocato è difficile da quantificare in anticipo. Esso dipende dalla difficoltà della pratica, dal tipo di procedura.
L’avvocato deve godere della sua fiducia, non siate reticenti con lui. Un avvocato che chiede onorari più alti non è detto che sia meglio di uno più economico.
Nel caso in cui la controparte venga considerata colpevole 1’assicurazione della controparte dovrà pagarle anche le spese legali.
In ogni caso già dal primo colloquio con il suo avvocato è consigliabile che si accordi sull’ammontare dell’onorario.
SE IL DANNO SUPERA I CINQUE MILIONI DI LIRE CONVIENE PRENDERE UN AVVOCATO DI FIDUCIA
Come sporgere querela
Se 1’incidente ha causato un decesso la procedura penale avrà luogo d’ufficio. In caso di lesioni se si vuole agire penalmente l'unica cosa da fare è la querela.
Lei ha tempo tre mesi da quando si è verificato l’incidente per sporgere querela nei confronti del responsabile Nelle difficoltà che sta attraversando la partecipazione ai processo penale potrà sembrarle inutile e gravosa. E’ consigliabile tuttavia depositare la querela e costituirsi parte civile. Sporgere querela è da un lato vantaggioso, considerando anche che essa può essere sempre ritirata; dall'altro può indurre altra querela per le lesioni subite dalla controparte. Occorre, perciò, caso per caso, fare un’attenta valutazione di quel che conviene consultandosi con il suo avvocato.
La procedura penale aiuta a stabilire la responsabilità dell’incidente, quando essa non è chiaramente stabilita, a mezzo del giudice il quale cercherà di far luce sull’accaduto, anche con la collaborazione dei suoi ausiliari.
Le sentenze penali in materia di circolazione costituiscono una significativa giurisprudenza, cioè possono essere prese in considerazione dal giudice per dirimere successive vertenze sia civili che penali, anche se non sono, nel nostro sistema, vincolanti; di conseguenza sia lei che la controparte potrà avvalersi a proprio vantaggio di una precedente sentenza penale, tenendo presente comunque che i criteri di giudizio in sede civile possono distinguersi da quelli in sede penale. Infine c’è da aggiungere che la condanna penale del responsabile non deve necessariamente condizionare la congruità del risarcimento in sede civile. Ora, poi, che la nuova procedura ammette il "patteggiamento" la procedura penale si va sempre più distaccando dal processo civile.
L’OPPORTUNITÀ DI SPORGERE QUERELA VA BEN VALUTATA A SECONDA DELLE MODALITÀ' E RESPONSABILITÀ DEL SINISTRO
Come ritirare una querela
Può accadere che durante un procedimento penale chi ha presentato la querela la voglia ritirare per svariati motivi: un legame tra il responsabile e la vittima oppure un eventuale riconoscimento da parte del responsabile e non ultimo una transazione in sede civile che induca 1’accusa a ritirare la querela.
Se si vuole ritirare una querela è utile, prima di farlo, analizzare bene tutta la pratica assicurandosi che la controparte non sia in grado di fare una controquerela efficace.
Cosa accade se si ritira la querela? Se la procedura penale è stata avviata d’ufficio il ritiro della querela non inficia la continuazione del processo; ma se la procedura penale è nata da una querela, nel caso cioè di lesioni non mortali, il ritiro della medesima provoca la chiusura del processo penale.
Attenzione! La querela una volta ritirata non pub essere sporta una seconda volta per lo stesso motivo.
L’OPPORTUNITÀ' DI RITIRARE LA QUERELA VA BEN VAGLIATA, PERCHÉ UNA VOLTA RITIRATA NON PUÒ' ESSERE SPORTA UNA SECONDA VOLTA
Il processo penale
Il processo penale è un evento poco piacevole: di conseguenza lei non ha l’obbligo di parteciparvi; infatti ha la possibilità, costituendosi parte civile, di far partecipare attivamente al processo il suo avvocato, a meno che il giudice non la convochi ritenendo indispensabile la sua audizione.
Prassi vuole che per 1’accusa non sia assolutamente facile avere ragione della controparte per due principali motivi:
la difesa ha un amplissimo spazio di movimento per difendersi dalle accuse mossegli;
nella stragrande maggioranza dei processi, il giudice considera obiettivamente il fatto del responsabile come colposo, cioè non volontario, infatti chi provocherebbe un incidente stradale volontariamente?
Il giudice comunque è più rigoroso verso coloro che hanno avuto a carico più o meno infrazioni al codice della strada ritirando comunque in molti casi la patente per determinati periodi. Da ricordare infine che colui che subisce un processo penale come incensurato (cioè non ha mai avuto condanne penali) ha diritto alla condizionale ove il reato non ecceda una determinata pena (due anni complessivamente).
Il processo penale che ora prevede il patteggiamento, unito alla punibilità per querela di parte del reato da lesioni colpose derivanti da incidente stradale, non comporta, di regola, la comminazione di pene molto elevate nel caso di condanna dell’imputato.
IL PROCESSO PENALE NEI REATI DA CIRCOLAZIONE PER LESIONI NON MORTALI E’ DIVENUTO L’ECCEZIONE A CAUSA DELLA PUNIBILITÀ' A QUERELA DI QUESTI REATI E PIÙ' DI RECENTE DALLA INTRODUZIONE DEL PATTEGGIAMENTO
Le assicurazioni
La perdita di una persona cara può avere serie ripercussioni anche sul campo economico: infatti con la morte o l'invalidità permanente di un componente della famiglia può venire a mancare un valido e spesso indispensabile supporto economico. Lei ha due anni per attivarsi onde evitare che il suo diritto si prescriva. Il soggetto a cui dovrà rivolgersi è 1’assicurazione che copre la responsabilità civile della controparte la quale è tenuta a risarcirla di tutti i danni subiti e delle spese sostenute.
Consigli pratici:
denunci senza tardare il sinistro alle assicurazioni;
prepari un dossier che contenga tutto l’accaduto compresi tutti gli atti legali e non;
abbia cura altresì di conservare i documenti possibilmente tutti in originale;
stia attento a rispettare i tempi messi a sua disposizione dalla legge per qualunque atto legale e non: lo scadere, infatti, di un termine può pregiudicare la validità di un atto, quindi si consiglia di utilizzare sempre lettere raccomandate la cui ricevuta è dimostrativa della data di ricevimento e di conseguenza il rispetto dei termini stabiliti per qualunque, atto giuridico o non, si voglia compiere
non firmi niente se non dopo aver consultato o 1’avvocato.
IN CASO DI INCIDENTE FATE SUBITO LA DENUNCIA ALLE ASSICURAZIONI E TENETE UN FASCICOLO CON TUTTI I DOCUMENTI IN ORIGINALE
COME REGOLARSI CON LE ASSICURAZIONI IN CASO DI DECESSO
La prima cosa da verificare è se il defunto aveva stipulato una copertura assicurativa vita o infortuni pubblica o privata. In caso in cui la vittima sia un terzo trasportato in una autovettura va indirizzata all’assicurazione della responsabilità civile del proprietario del veicolo una richiesta di risarcimento.
COME REGOLARSI CON LE ASSICURAZIONI IN CASO DI LESIONI
Verificare se 1’infortunato ha una copertura assicurativa infortuni pubblica o privata (spesso i datori di lavoro stipulano polizze infortuni collettive private). Se l'infortunio gli è accaduto come terzo trasportato egli può chiedere il risarcimento alla assicurazione che copre la responsabilità civile del proprietario del veicolo.
La prestazione assicurativa consiste nel coprire le perdite pecuniarie dell’assicurato dovute alla perdita totale o parziale della capacità di lavorare derivanti da invalidità permanente o temporanea, parziale o totale. L’assicurazione manderà un medico per verificare lo stato di salute dell’infortunato, la quale constatazione servirà alla compagnia per stabilire l’ammontare del risarcimento in base al tipo di invalidità, alla durata della degenza e al grado se presente di invalidità. Nelle polizze di RCA si coprono tutti i danni arrecati a terzi ivi compresi quelli estetici
IN CASO DI LESIONI GRAVI O DI UN DECESSO DI UN CONGIUNTO OCCORRE VERIFICARE L’ESISTENZA DI GARANZIE ASSICURATIVE SULLA VITA, SUGLI INFORTUNI, SULLE PERDITE PECUNIARIE, ECC. L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI R.C.A. COPRE TUTTI I DANNI ARRECATI A TERZI NEI LIMITI DEL MASSIMALE ALCUNE NOZIONI E DEFINIZIONI DI DIRITTO INDISPENSABILI PER CAPIRE LA MATERIA
L’assicurazione di R.C.A.
Anche se le potrà risultare noioso siamo costretti a darle alcune nozioni e definizioni brevi per immetterla nella materia.
LA RESPONSABILITÀ:
in caso di urto fra veicoli a motore per legge la colpa si presume pariteticamente suddivisa fra le parti, salvo prova contraria (art. 2054 Codice Civile)
Come può dare la prova contraria?
Dimostrando che 1’incidente e avvenuto:
per forza maggiore
caso fortuito
fatto di un terzo
per colpa esclusiva del danneggiato
Come può dare la prova ?
a mezzo di testimoni
con prove oggettive (fotografie, verbali, ecc.)
con ricostruzioni dell’accaduto, planimetrie, simulazioni ecc.
Diverso è il caso del danno arrecato:
- al pedone a vantaggio del quale viene presunto in colpa l’automobilista investitore, mentre costui dovrà dare solo la prova del danno subito;
- al trasporto di cortesia, che dovrà dare la prova della colpa del terzo responsabile e del danno subito;
- al trasportato che paga il biglietto su di un mezzo pubblico, che deve dimostrare solo il danno subito, scattando per il suo vettore la presunzione di colpa.
L’assicurato è tenuto a stipulare la garanzia assicurativa R.C.A. e 1’assicuratore è obbligato ad assumerla alle condizioni di legge.
Dal 1 luglio 1994 le tariffe sono liberalizzate, mentre i livelli dei massimali sono uniformati in tutta Europa. L’assicuratore risponde entro tale somma, che può essere elevata pagando un premio maggiore; oltre il massimale l’assicurato risponde in proprio, col suo patrimonio. Per le spese legali, volte a resistere alle richieste del terzo danneggiato, l’assicurato risponde oltre il massimale, fino ad un massimo del 25% dello stesso.
Nei confronti del terzo danneggiato la garanzia è sempre operante e le eccezioni fra assicurato e assicuratore circa il contratto di assicurazione non sono opponibili al terzo nei confronti del quale fa fede il contrassegno che è suo obbligo esporre sull’autovettura.
Il danno
I danni da incidente stradale possono essere a cose o a persone. Esistono, inoltre, categorie di danni non materiali la cui valutazione va fatta di volta in volta.
Per agevolarla ne11’affrontare le innumerevoli voci di danno le facciamo qui un elenco, dal quale potrà confrontare quelle che la riguardano:
DANNI DIRETTI A COSE
DANNI DA MANCATO UTILIZZO DI COSE
DANNI DIRETTI A PERSONA
invalidità temporanea al lavoro;
piccola invalidità permanente (sotto il 10% di perdita della capacità lavorativa);
invalidità permanente;
invalidità per perdita o lesione permanente di organo per disfunzione permanente.
DANNI IMMATERIALI A PERSONA
danno morale;
danno alla vita di relazione;
danno estetico;
danno per il dolore derivante da un infortunio.
DANNO BIOLOGICO
Riguarda chiunque subisca una lesione all'integrità fisica, indipendentemente dal suo ruolo nella società e dall’attitudine a produrre reddito: esso discende da un principio costituzionale che è il diritto alla salute e, quindi, all'integrità psicofisica di ciascun cittadino.
PERDITA DI REDDITO
In particolare per coloro che sono professionisti o imprenditori (riferito non soltanto al proprio lavoro diretto).
DANNO DERIVANTE DALLA PERDITA DI UN CONGIUNTO STRETTO
Il superstite interviene per un diritto proprio indipendentemente dall’eredità. Tale danno può configurarsi come un danno materiale (perdita di sostentamento) e come danno morale. La giurisprudenza su queste voci principali di danno inserisce molti distinzioni, che però fondamentalmente si rifanno a questo schema.
SPESE SOSTENUTE PER CAUSA DEL SINISTRO
E’ bene ricordarsi di conservare tutte le ricevute delle spese, in regola con le normative fiscali, perché, al momento del risarcimento le spese subite dovranno essere dimostrate.
COME SI VALUTA IL DANNO?
L'entità dei danni deve essere dimostrata dal danneggiato che ne fa richiesta, per cui ogni rivendicazione va documentata con ricevute e pezze di appoggio. Laddove si tratti di una valutazione, ad esempio sull'entità delle lesioni permanenti, occorre munirsi di relazioni di medici legali di parte.
Se il danneggiato non è titolare di un reddito, gli spetta comunque il risarcimento del danno biologico. Il criterio di calcolo dello stesso varia da Tribunale a Tribunale e anche in relazione all'entità dei postumi permanenti.
Essenziale per la valutazione del danno è anche 1’età del danneggiato: più egli è giovane e più avrà diritto ad essere risarcito per lesioni permanenti, secondo tavole di mortalità e di lesioni dedotte dall’ISTAT.
Se il danneggiato è un minore si dovrà ricorrere anche a criteri equitativi per valutare l’incidenza futura dei postumi permanenti su una attività lavorativa ancora non delineata. Spetta comunque il danno biologico.
E’ da ricordare che, per la liquidazione di danni permanenti ad un minore o a un incapace di intendere e di volere, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.
Se lei ha perduto:
un coniuge: ha diritto ad un risarcimento per danni materiali (perdita di supporto economico) e morali (perdita del rapporto)
un genitore: lei ha diritto ad un risarcimento sia per i danni materiali, purché provati, che morali;
un figlio: ha diritto ai danni morali, nonché al danno patrimoniale, purché provato,
La transazione
In linea di massima è consigliabile raggiungere un accordo piuttosto che seguire giudizi spinosi e defatiganti, specialmente quando la controversia non è sulla responsabilità, ma solo sull'entità dei danni.
Se non si è d’accordo sull’indennizzo, si può chiedere alla propria assicurazione una offerta formale. Qualora l'assicuratore provveda all’offerta, reale, di sua iniziativa, senza aver consultato il danneggiato, questi, se non si trova d’accordo, dovrà notificarlo all’assicuratore con lettera raccomandata restituendo l’assegno, ovvero trattenendo 1’ammontare come acconto sull’intero risarcimento del danno.
Ove 1’assicuratore del responsabile dell’incidente non dimostri buona volontà di definire il danno, potrà rivolgersi all’ufficio reclami dell’ISVAP per lamentare le inadempienze e richiedere un intervento.
Se non si è esperti in legge, conviene, come si è già detto, farsi assistere da un avvocato per danni che superino i 5 milioni. La transazione è 1’atto tramite il quale 1’assicurazione paga al danneggiato e al suo legale una somma concordata a risarcimento dei danni subiti. Contrariamente alla sentenza, la transazione non è appellabile e non si pub rivedere se non per gravi vizi del consenso.
Ciò deve rendere il danneggiato molto prudente nel chiudere una transazione e, anche di fronte ad un’offerta apparentemente remunerativa, conviene che faccia una pausa di riflessione prima di accettare. La transazione può avvenire:
in via stragiudiziale, senza cioè che si sia mai aperta una causa civile;
alla prima udienza di giudizio, rendendo cosi inutile la prosecuzione del processo: con il nuovo processo civile il tentativo di conciliazione bonario alla prima udienza è divenuto obbligatorio;
in corso del giudizio in primo grado: la transazione è sempre possibile prima che il processo si definisca;
nei gradi successivi ove si aprano spazi per una transazione vantaggiosa: in questi casi il danneggiato dovrà tener conto, nell’accettare la transazione, del lungo tempo trascorso, delle spese sostenute, degli interessi passivi che decorrono dal momento dell’incidente e che ammontano per legge al 10%.
Se il danneggiato è un minore o un incapace di intendere e di volere, la transazione deve essere previamente autorizzata dal Giudice Tutelare in caso di lesioni permanenti.
Si ringraziano:
Marcel Haegi Presidente della Federazione Europea delle Vittime della Strada
Enrico Ferri e L'Istituto Studi Parlamentari che hanno redatto il testo.
I risarcimenti alle vittime di pirati della strada sono affidati alla CONSAP S.p.A.-Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada, Largo Tartini, 4 - 00198 Roma
Per reclami sull'operato di una Assicurazione si può rivolgere allo ISVAP - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA
Analisi del danno biologico condotta dall'ISVAP
Due pubblicazioni recenti riportano dati sulla liquidazione dei danni alla persona:
Guida al diritto del Sole 24 ore dossier mensile n.4 il Danno biologico
Lodovico Molinari - IL risarcimento dei danni alla persona negli incidenti stradali - ed. CEDAM Padova 1998 (600 pag lire 60.0000)
Forse, di fronte all’evento traumatico che la colpisce, le questioni materiali le sembreranno irrisorie.
Forse si sentirà annientato, stordito dallo shock, incapace di reagire. Bisogna tuttavia difendere i propri diritti.
Potrebbe essere colpito da una invalidità parziale o permanente, che potrebbe cambiare la sua attività professionale.
Essere costretti ad aiutare un figlio o un parente gravemente infortunato.
Vivere senza un congiunto o un parente che l’aiuti economicamente.
La sua capacità di superare questo evento traumatico consisterà nell’usare al meglio tutti gli aiuti economici che potrebbe ricevere.
E’ quindi importante non perdersi d’animo
Per salvaguardare i suoi principali diritti, certe procedure sono indispensabili.
Dal suo punto di vista, scoprirà forse che il fatto di agire per difendere il suo buon diritto o quello di un parente infortunato o deceduto, le darà un certo sollievo o al contrario, desidererà ridurre al minino i rapporti e le discussioni con gli estranei per ricercare la quiete e si chiuderà ai rapporti con gli altri.
Il nostro scopo non e di spingerla verso un tale atteggiamento, ma di permetterle di avere una visione globale migliore.
Se, dunque, è vittima di un infortunio stradale, se ha perduto una persona cara o lei stesso e gravemente ferito, è importante non perdersi d’animo.
Le conseguenze economiche del trauma che sta attraversando, possono essere difficili; in un certo qual modo esse potranno essere influenzate dalle decisioni che prenderà.
In tutti i casi lei si dovrà confrontare con delle scelte:
accettare o no la transazione che le proporranno le Assicurazioni?
presentare o no una querela nei confronti del responsabile dell’incidente?
difendersi da soli o farsi assistere da un avvocato?
Questo testo ha lo scopo di aiutarla a fare queste scelte nel migliore modo possibile.
La nostra Associazione è a sua disposizione.
I suoi membri hanno già vissuto ciò che lei sta attraversando e possono aiutarla.
Cosa fare?
Se l’incidente nel quale lei stesso o uno dei suoi parenti è stato coinvolto è grave, la polizia redigerà un rapporto, cui seguirà automaticamente, solo in caso di morte, un procedimento penale. In caso di lesioni avrà al massimo 3 mesi per decidere se sporgere querela e mettere così in moto un procedimento penale.
Dal punto di vista economico, ciò che è più importante riguarda il rapporto con le assicurazioni, in particolare 1’assicurazione di responsabilità civile della parte avversa.
Denunci subito l'incidente alle assicurazioni tramite una lettera raccomandata.
La velocità e le difficoltà di queste pratiche dipendono molto dalle circostanze dell’incidente.
Se le responsabilità sono chiaramente stabilite e i danni facili da valutare, le cose possono andare abbastanza velocemente, altrimenti vanno per le lunghe.
Se il responsabile del sinistro è fuggito o comunque è rimasto sconosciuto o non risultasse assicurato potrà rivolgersi al fondo vittime della strada presso la CONSAP. Se invece è coinvolta un’auto straniera e l’incidente è avvenuto in Italia occorre che consulti l’UCI.
DENUNCI SUBITO L’INCIDENTE ALLE ASSICURAZIONI CON LETTERA RACCOMANDATA.
Attenzione! Colui che viola un suo diritto non deve essere considerato a priori ostile. Viceversa se lei stesso è colui che ha violato il diritto altrui non deve considerarsi necessariamente 1’unico responsabile; spessa le responsabilità sono ripartite. Se dovessero sorgere delle difficoltà conviene consultare l’avvocato.
Per ottenere ciò che chiede potrebbe essere costretto ad andare davanti al giudice, ma è possibile anche risolvere la controversia in via transattiva, cioè tramite un accordo tra le parti che una volta raggiunto non può essere riaperto, a differenza della sentenza del giudice nei cui confronti si può peraltro fare appello e, successivamente, ricorso presso la Corte di Cassazione. Le competenze dovute al suo avvocato potranno essere, in linea di massima, richieste alla compagnia di assicurazione del responsabile.
LA CONTROVERSIA CHE SCATURISCE DAL SINISTRO PUÒ' RISOLVERSI CON UN ACCORDO TRANSATTIVO FRA LE PARTI E SOLTANTO SE QUESTO NON E’ POSSIBILE SI APRE UN CONTENZIOSO GIUDIZIALE
Come comportarsi con le forze dell’ordine
Richieda l’intervento delle forze dell’ordine: il dramma che sta attraversando può coinvolgerla in procedure giudiziarie lunghe e complesse però niente deve scoraggiarla.
Dopo 1’infortunio, la sua principale preoccupazione dovrà essere quella di raccogliere tutte le necessarie informazioni per ricostruire 1’accaduto.
L’articolo 11 del nuovo Codice della Strada prevede espressamente la possibilità di acquisire dagli Organi di polizia le informazioni circa le modalità del sinistro, nonché i dati relativi alla residenza, al domicilio ed alla copertura assicurativa delle parti protagoniste dell’incidente. Per ottenere tali informazioni ci si dovrà rivolgere direttamente o a mezzo raccomandata A.R. al Comando cui appartiene il funzionario o l'agente che ha effettuato la rilevazione dell’incidente. Il Comando è tenuto a fornire le informazioni relative. Una precisazione va però fatta per gli incidenti con lesioni: qualora le lesioni abbiano provocato la morte di un individuo è necessario il previo nulla osta della competente Autorità Giudiziaria. Nel caso di lesioni non mortali vanno distinti due casi: nel caso di pendenza di un procedimento penale (attivabile solo con querela della parte offesa) è richiesta, affinché le informazioni siano fornite, la previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria; qualora non sia pendente procedimento penale è sufficiente la produzione, al Comando interessato, di un’attestazione rilasciata dalla stessa Autorità Giudiziaria da cui si evinca il decorso del termine utile per la proposizione di denuncia - querela senza che la stessa sia stata presentata.
Il verbale andrà letto con attenzione in ogni sua parte e contestato per le parti non corrette (come: errori d'identità, omissioni o contraddizioni).
Si dovranno raccogliere le prove e le testimonianze che possono dimostrare gli errori constatati sul verbale medesimo e conservarle.
DOPO L’INCIDENTE E’ FONDAMENTALE RACCOGLIERE TUTTE LE PROVE
E’ estremamente importante scattare delle fotografie sul luogo dell’incidente, considerando nella fotografia stessa tutti gli elementi sia fisici che atmosferici che al momento del processo potrebbero non essere più presenti (es.: acqua, neve, cantieri edili, foglie ecc.). Molti automobilisti hanno già preso 1’abitudine di portare a bordo una piccola macchina fotografica.
Se è presente nel momento dell’incidente rilevi tutti gli elementi che servono a fare chiarezza sul caso (es.: disegno della dinamica dell’incidente, nomi di testimoni presenti, eventuali ostacoli, tracce di frenata, ecc.).
Se è ferito, anche leggermente, in un incidente chiami sempre la polizia in primo luogo perché un dolore apparentemente lieve può nascondere un trauma ben più grave.
Inoltre un verbale delle forze dell’ordine che stabilisce chiaramente tutte le circostanze dell’incidente, danni compresi, le sarà utile, sia per la sua assicurazione sia per la polizza di responsabilità civile della parte avversa.
Se, d’accordo con gli altri conducenti implicati, decida di redigere una dichiarazione comune, raccolga con cura tutti gli elementi che costituiscono l’incidente.
Esiste un modello concordato fra tutte le imprese di assicurazione per la Constatazione Amichevole degli Incidenti (C.I.D.) in possesso degli assicurati che ne vengono muniti all’atto del rinnovo della polizza. Se questo verbale di constatazione amichevole viene firmato da tutti i conducenti coinvolti nel sinistro ciascun danneggiato potrà farsi rimborsare i danni dal proprio assicuratore entro una determinata somma
IN CASO DI INCIDENTE CHIAMI LA POLIZIA E, SE CON LA CONTROPARTE SI TROVA D’ACCORDO, COMPILI E FIRMI IL MODELLO C,I.D. (CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DEL DANNO)
Dovrà prendersi un avvocato ?
La legge non sempre la obbliga a prendere un avvocato: in materia penale il magistrato può nominare, infatti, un avvocato d’ufficio e in quella civile si può chiedere di essere autorizzato a stare in giudizio personalmente, avanti il Pretore, oppure ottenere il gratuito patrocinio. In ogni caso se si vuole esercitare 1’azione giudiziaria è necessario rivolgersi ad un avvocato. E’ preferibile, comunque, a causa della complessità del diritto, di servirsi di un legale. Se non riesce a stabilire un rapporto di fiducia con lui può sempre cambiare avvocato.
Noi le consigliamo comunque 1’avvocato di fiducia se:
ha perduto qualcuno che manteneva il suo nucleo familiare o vi contribuiva;
lei stesso o un parente è stato gravemente ferito;
le spese di riparazione che potrà sperare di ottenere o che rischiano di essere messe a vostro carico superano i 5 milioni di lire;
la responsabilità dell’incidente non è stata chiaramente attribuita.
Non è indispensabile 1’avvocato se la responsabilità dell’incidente è riconosciuta dalla controparte e nel caso in cui l’entità del danno sia inferiore a 5 milioni di lire.
L’onorario dell’avvocato è difficile da quantificare in anticipo. Esso dipende dalla difficoltà della pratica, dal tipo di procedura.
L’avvocato deve godere della sua fiducia, non siate reticenti con lui. Un avvocato che chiede onorari più alti non è detto che sia meglio di uno più economico.
Nel caso in cui la controparte venga considerata colpevole 1’assicurazione della controparte dovrà pagarle anche le spese legali.
In ogni caso già dal primo colloquio con il suo avvocato è consigliabile che si accordi sull’ammontare dell’onorario.
SE IL DANNO SUPERA I CINQUE MILIONI DI LIRE CONVIENE PRENDERE UN AVVOCATO DI FIDUCIA
Come sporgere querela
Se 1’incidente ha causato un decesso la procedura penale avrà luogo d’ufficio. In caso di lesioni se si vuole agire penalmente l'unica cosa da fare è la querela.
Lei ha tempo tre mesi da quando si è verificato l’incidente per sporgere querela nei confronti del responsabile Nelle difficoltà che sta attraversando la partecipazione ai processo penale potrà sembrarle inutile e gravosa. E’ consigliabile tuttavia depositare la querela e costituirsi parte civile. Sporgere querela è da un lato vantaggioso, considerando anche che essa può essere sempre ritirata; dall'altro può indurre altra querela per le lesioni subite dalla controparte. Occorre, perciò, caso per caso, fare un’attenta valutazione di quel che conviene consultandosi con il suo avvocato.
La procedura penale aiuta a stabilire la responsabilità dell’incidente, quando essa non è chiaramente stabilita, a mezzo del giudice il quale cercherà di far luce sull’accaduto, anche con la collaborazione dei suoi ausiliari.
Le sentenze penali in materia di circolazione costituiscono una significativa giurisprudenza, cioè possono essere prese in considerazione dal giudice per dirimere successive vertenze sia civili che penali, anche se non sono, nel nostro sistema, vincolanti; di conseguenza sia lei che la controparte potrà avvalersi a proprio vantaggio di una precedente sentenza penale, tenendo presente comunque che i criteri di giudizio in sede civile possono distinguersi da quelli in sede penale. Infine c’è da aggiungere che la condanna penale del responsabile non deve necessariamente condizionare la congruità del risarcimento in sede civile. Ora, poi, che la nuova procedura ammette il "patteggiamento" la procedura penale si va sempre più distaccando dal processo civile.
L’OPPORTUNITÀ DI SPORGERE QUERELA VA BEN VALUTATA A SECONDA DELLE MODALITÀ' E RESPONSABILITÀ DEL SINISTRO
Come ritirare una querela
Può accadere che durante un procedimento penale chi ha presentato la querela la voglia ritirare per svariati motivi: un legame tra il responsabile e la vittima oppure un eventuale riconoscimento da parte del responsabile e non ultimo una transazione in sede civile che induca 1’accusa a ritirare la querela.
Se si vuole ritirare una querela è utile, prima di farlo, analizzare bene tutta la pratica assicurandosi che la controparte non sia in grado di fare una controquerela efficace.
Cosa accade se si ritira la querela? Se la procedura penale è stata avviata d’ufficio il ritiro della querela non inficia la continuazione del processo; ma se la procedura penale è nata da una querela, nel caso cioè di lesioni non mortali, il ritiro della medesima provoca la chiusura del processo penale.
Attenzione! La querela una volta ritirata non pub essere sporta una seconda volta per lo stesso motivo.
L’OPPORTUNITÀ' DI RITIRARE LA QUERELA VA BEN VAGLIATA, PERCHÉ UNA VOLTA RITIRATA NON PUÒ' ESSERE SPORTA UNA SECONDA VOLTA
Il processo penale
Il processo penale è un evento poco piacevole: di conseguenza lei non ha l’obbligo di parteciparvi; infatti ha la possibilità, costituendosi parte civile, di far partecipare attivamente al processo il suo avvocato, a meno che il giudice non la convochi ritenendo indispensabile la sua audizione.
Prassi vuole che per 1’accusa non sia assolutamente facile avere ragione della controparte per due principali motivi:
la difesa ha un amplissimo spazio di movimento per difendersi dalle accuse mossegli;
nella stragrande maggioranza dei processi, il giudice considera obiettivamente il fatto del responsabile come colposo, cioè non volontario, infatti chi provocherebbe un incidente stradale volontariamente?
Il giudice comunque è più rigoroso verso coloro che hanno avuto a carico più o meno infrazioni al codice della strada ritirando comunque in molti casi la patente per determinati periodi. Da ricordare infine che colui che subisce un processo penale come incensurato (cioè non ha mai avuto condanne penali) ha diritto alla condizionale ove il reato non ecceda una determinata pena (due anni complessivamente).
Il processo penale che ora prevede il patteggiamento, unito alla punibilità per querela di parte del reato da lesioni colpose derivanti da incidente stradale, non comporta, di regola, la comminazione di pene molto elevate nel caso di condanna dell’imputato.
IL PROCESSO PENALE NEI REATI DA CIRCOLAZIONE PER LESIONI NON MORTALI E’ DIVENUTO L’ECCEZIONE A CAUSA DELLA PUNIBILITÀ' A QUERELA DI QUESTI REATI E PIÙ' DI RECENTE DALLA INTRODUZIONE DEL PATTEGGIAMENTO
Le assicurazioni
La perdita di una persona cara può avere serie ripercussioni anche sul campo economico: infatti con la morte o l'invalidità permanente di un componente della famiglia può venire a mancare un valido e spesso indispensabile supporto economico. Lei ha due anni per attivarsi onde evitare che il suo diritto si prescriva. Il soggetto a cui dovrà rivolgersi è 1’assicurazione che copre la responsabilità civile della controparte la quale è tenuta a risarcirla di tutti i danni subiti e delle spese sostenute.
Consigli pratici:
denunci senza tardare il sinistro alle assicurazioni;
prepari un dossier che contenga tutto l’accaduto compresi tutti gli atti legali e non;
abbia cura altresì di conservare i documenti possibilmente tutti in originale;
stia attento a rispettare i tempi messi a sua disposizione dalla legge per qualunque atto legale e non: lo scadere, infatti, di un termine può pregiudicare la validità di un atto, quindi si consiglia di utilizzare sempre lettere raccomandate la cui ricevuta è dimostrativa della data di ricevimento e di conseguenza il rispetto dei termini stabiliti per qualunque, atto giuridico o non, si voglia compiere
non firmi niente se non dopo aver consultato o 1’avvocato.
IN CASO DI INCIDENTE FATE SUBITO LA DENUNCIA ALLE ASSICURAZIONI E TENETE UN FASCICOLO CON TUTTI I DOCUMENTI IN ORIGINALE
COME REGOLARSI CON LE ASSICURAZIONI IN CASO DI DECESSO
La prima cosa da verificare è se il defunto aveva stipulato una copertura assicurativa vita o infortuni pubblica o privata. In caso in cui la vittima sia un terzo trasportato in una autovettura va indirizzata all’assicurazione della responsabilità civile del proprietario del veicolo una richiesta di risarcimento.
COME REGOLARSI CON LE ASSICURAZIONI IN CASO DI LESIONI
Verificare se 1’infortunato ha una copertura assicurativa infortuni pubblica o privata (spesso i datori di lavoro stipulano polizze infortuni collettive private). Se l'infortunio gli è accaduto come terzo trasportato egli può chiedere il risarcimento alla assicurazione che copre la responsabilità civile del proprietario del veicolo.
La prestazione assicurativa consiste nel coprire le perdite pecuniarie dell’assicurato dovute alla perdita totale o parziale della capacità di lavorare derivanti da invalidità permanente o temporanea, parziale o totale. L’assicurazione manderà un medico per verificare lo stato di salute dell’infortunato, la quale constatazione servirà alla compagnia per stabilire l’ammontare del risarcimento in base al tipo di invalidità, alla durata della degenza e al grado se presente di invalidità. Nelle polizze di RCA si coprono tutti i danni arrecati a terzi ivi compresi quelli estetici
IN CASO DI LESIONI GRAVI O DI UN DECESSO DI UN CONGIUNTO OCCORRE VERIFICARE L’ESISTENZA DI GARANZIE ASSICURATIVE SULLA VITA, SUGLI INFORTUNI, SULLE PERDITE PECUNIARIE, ECC. L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI R.C.A. COPRE TUTTI I DANNI ARRECATI A TERZI NEI LIMITI DEL MASSIMALE ALCUNE NOZIONI E DEFINIZIONI DI DIRITTO INDISPENSABILI PER CAPIRE LA MATERIA
L’assicurazione di R.C.A.
Anche se le potrà risultare noioso siamo costretti a darle alcune nozioni e definizioni brevi per immetterla nella materia.
LA RESPONSABILITÀ:
in caso di urto fra veicoli a motore per legge la colpa si presume pariteticamente suddivisa fra le parti, salvo prova contraria (art. 2054 Codice Civile)
Come può dare la prova contraria?
Dimostrando che 1’incidente e avvenuto:
per forza maggiore
caso fortuito
fatto di un terzo
per colpa esclusiva del danneggiato
Come può dare la prova ?
a mezzo di testimoni
con prove oggettive (fotografie, verbali, ecc.)
con ricostruzioni dell’accaduto, planimetrie, simulazioni ecc.
Diverso è il caso del danno arrecato:
- al pedone a vantaggio del quale viene presunto in colpa l’automobilista investitore, mentre costui dovrà dare solo la prova del danno subito;
- al trasporto di cortesia, che dovrà dare la prova della colpa del terzo responsabile e del danno subito;
- al trasportato che paga il biglietto su di un mezzo pubblico, che deve dimostrare solo il danno subito, scattando per il suo vettore la presunzione di colpa.
L’assicurato è tenuto a stipulare la garanzia assicurativa R.C.A. e 1’assicuratore è obbligato ad assumerla alle condizioni di legge.
Dal 1 luglio 1994 le tariffe sono liberalizzate, mentre i livelli dei massimali sono uniformati in tutta Europa. L’assicuratore risponde entro tale somma, che può essere elevata pagando un premio maggiore; oltre il massimale l’assicurato risponde in proprio, col suo patrimonio. Per le spese legali, volte a resistere alle richieste del terzo danneggiato, l’assicurato risponde oltre il massimale, fino ad un massimo del 25% dello stesso.
Nei confronti del terzo danneggiato la garanzia è sempre operante e le eccezioni fra assicurato e assicuratore circa il contratto di assicurazione non sono opponibili al terzo nei confronti del quale fa fede il contrassegno che è suo obbligo esporre sull’autovettura.
Il danno
I danni da incidente stradale possono essere a cose o a persone. Esistono, inoltre, categorie di danni non materiali la cui valutazione va fatta di volta in volta.
Per agevolarla ne11’affrontare le innumerevoli voci di danno le facciamo qui un elenco, dal quale potrà confrontare quelle che la riguardano:
DANNI DIRETTI A COSE
DANNI DA MANCATO UTILIZZO DI COSE
DANNI DIRETTI A PERSONA
invalidità temporanea al lavoro;
piccola invalidità permanente (sotto il 10% di perdita della capacità lavorativa);
invalidità permanente;
invalidità per perdita o lesione permanente di organo per disfunzione permanente.
DANNI IMMATERIALI A PERSONA
danno morale;
danno alla vita di relazione;
danno estetico;
danno per il dolore derivante da un infortunio.
DANNO BIOLOGICO
Riguarda chiunque subisca una lesione all'integrità fisica, indipendentemente dal suo ruolo nella società e dall’attitudine a produrre reddito: esso discende da un principio costituzionale che è il diritto alla salute e, quindi, all'integrità psicofisica di ciascun cittadino.
PERDITA DI REDDITO
In particolare per coloro che sono professionisti o imprenditori (riferito non soltanto al proprio lavoro diretto).
DANNO DERIVANTE DALLA PERDITA DI UN CONGIUNTO STRETTO
Il superstite interviene per un diritto proprio indipendentemente dall’eredità. Tale danno può configurarsi come un danno materiale (perdita di sostentamento) e come danno morale. La giurisprudenza su queste voci principali di danno inserisce molti distinzioni, che però fondamentalmente si rifanno a questo schema.
SPESE SOSTENUTE PER CAUSA DEL SINISTRO
E’ bene ricordarsi di conservare tutte le ricevute delle spese, in regola con le normative fiscali, perché, al momento del risarcimento le spese subite dovranno essere dimostrate.
COME SI VALUTA IL DANNO?
L'entità dei danni deve essere dimostrata dal danneggiato che ne fa richiesta, per cui ogni rivendicazione va documentata con ricevute e pezze di appoggio. Laddove si tratti di una valutazione, ad esempio sull'entità delle lesioni permanenti, occorre munirsi di relazioni di medici legali di parte.
Se il danneggiato non è titolare di un reddito, gli spetta comunque il risarcimento del danno biologico. Il criterio di calcolo dello stesso varia da Tribunale a Tribunale e anche in relazione all'entità dei postumi permanenti.
Essenziale per la valutazione del danno è anche 1’età del danneggiato: più egli è giovane e più avrà diritto ad essere risarcito per lesioni permanenti, secondo tavole di mortalità e di lesioni dedotte dall’ISTAT.
Se il danneggiato è un minore si dovrà ricorrere anche a criteri equitativi per valutare l’incidenza futura dei postumi permanenti su una attività lavorativa ancora non delineata. Spetta comunque il danno biologico.
E’ da ricordare che, per la liquidazione di danni permanenti ad un minore o a un incapace di intendere e di volere, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.
Se lei ha perduto:
un coniuge: ha diritto ad un risarcimento per danni materiali (perdita di supporto economico) e morali (perdita del rapporto)
un genitore: lei ha diritto ad un risarcimento sia per i danni materiali, purché provati, che morali;
un figlio: ha diritto ai danni morali, nonché al danno patrimoniale, purché provato,
La transazione
In linea di massima è consigliabile raggiungere un accordo piuttosto che seguire giudizi spinosi e defatiganti, specialmente quando la controversia non è sulla responsabilità, ma solo sull'entità dei danni.
Se non si è d’accordo sull’indennizzo, si può chiedere alla propria assicurazione una offerta formale. Qualora l'assicuratore provveda all’offerta, reale, di sua iniziativa, senza aver consultato il danneggiato, questi, se non si trova d’accordo, dovrà notificarlo all’assicuratore con lettera raccomandata restituendo l’assegno, ovvero trattenendo 1’ammontare come acconto sull’intero risarcimento del danno.
Ove 1’assicuratore del responsabile dell’incidente non dimostri buona volontà di definire il danno, potrà rivolgersi all’ufficio reclami dell’ISVAP per lamentare le inadempienze e richiedere un intervento.
Se non si è esperti in legge, conviene, come si è già detto, farsi assistere da un avvocato per danni che superino i 5 milioni. La transazione è 1’atto tramite il quale 1’assicurazione paga al danneggiato e al suo legale una somma concordata a risarcimento dei danni subiti. Contrariamente alla sentenza, la transazione non è appellabile e non si pub rivedere se non per gravi vizi del consenso.
Ciò deve rendere il danneggiato molto prudente nel chiudere una transazione e, anche di fronte ad un’offerta apparentemente remunerativa, conviene che faccia una pausa di riflessione prima di accettare. La transazione può avvenire:
in via stragiudiziale, senza cioè che si sia mai aperta una causa civile;
alla prima udienza di giudizio, rendendo cosi inutile la prosecuzione del processo: con il nuovo processo civile il tentativo di conciliazione bonario alla prima udienza è divenuto obbligatorio;
in corso del giudizio in primo grado: la transazione è sempre possibile prima che il processo si definisca;
nei gradi successivi ove si aprano spazi per una transazione vantaggiosa: in questi casi il danneggiato dovrà tener conto, nell’accettare la transazione, del lungo tempo trascorso, delle spese sostenute, degli interessi passivi che decorrono dal momento dell’incidente e che ammontano per legge al 10%.
Se il danneggiato è un minore o un incapace di intendere e di volere, la transazione deve essere previamente autorizzata dal Giudice Tutelare in caso di lesioni permanenti.
Si ringraziano:
Marcel Haegi Presidente della Federazione Europea delle Vittime della Strada
Enrico Ferri e L'Istituto Studi Parlamentari che hanno redatto il testo.
I risarcimenti alle vittime di pirati della strada sono affidati alla CONSAP S.p.A.-Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada, Largo Tartini, 4 - 00198 Roma
Per reclami sull'operato di una Assicurazione si può rivolgere allo ISVAP - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA
Analisi del danno biologico condotta dall'ISVAP
Due pubblicazioni recenti riportano dati sulla liquidazione dei danni alla persona:
Guida al diritto del Sole 24 ore dossier mensile n.4 il Danno biologico
Lodovico Molinari - IL risarcimento dei danni alla persona negli incidenti stradali - ed. CEDAM Padova 1998 (600 pag lire 60.0000)
Incidenti stradali: un morto ogni due ore; il 70% degli italiani non rispetta il Codice
Il dato è agghiacciante: ogni due ore sulle strade italiane muore una persona. Basti pensare che nel 2009 le vittime sono state 4.237, 1.200 dei quali sotto i 30 anni. Senza contare un milione di feriti e 20mila nuovi paraplegici. Quattro quinti dei sinistri sono dovuti ad errore umano ma, soprattutto, a un mancato rispetto delle regole della strada. Grazie alle recenti modifiche al codice della strada, ora ci sono sanzioni più pesanti per chi causa incidenti commettendo infrazioni gravi. Ma “i controlli, però, non sono ancora sufficienti – tuona il presidente della Fondazione Ania, Sandro Salvati - e, soprattutto, manca la certezza della pena. Si tratta di una situazione insostenibile che non possiamo più tollerare. E’ tempo che si arrivi alla modifica del Codice Penale introducendo una fattispecie normativa che regoli il reato stradale, soprattutto quando si causano morti o feriti gravi”.
Un recente sondaggio Ispo ha evidenziato che il 58% degli intervistati ritiene che quando si è al volante non venga rispettato il codice della strada. Ma la violazione delle norme del CDS è molto diffusa: oltre il 70% degli automobilisti dichiara di infrangere le regole, pur essendo consapevole (lo ha dichiarato oltre l’80% degli intervistati) dei rischi e delle conseguenze sociali ed economiche degli incidenti stradali.
A tutto questo c’è anche un’aggravante messa in evidenza dalla statistica Ispo: il 74% degli italiani dichiara di rispettare più attentamente le regole della strada quando si trova all’estero. Ma perché si infrangono le regole del CDS? Fra le motivazioni, secondo gli intervistati, in primo luogo c’è una sottovalutazione del rischio (91%); si considerano i controlli scarsi ed inefficaci (72%) e si ritengono le sanzioni previste non così pesanti da far paura e, soprattutto, non applicate (70%). Oltre un terzo degli italiani (35% del campione) crede infine che le violazioni siano dovute anche alla scarsa chiarezza del codice della strada.
Un recente sondaggio Ispo ha evidenziato che il 58% degli intervistati ritiene che quando si è al volante non venga rispettato il codice della strada. Ma la violazione delle norme del CDS è molto diffusa: oltre il 70% degli automobilisti dichiara di infrangere le regole, pur essendo consapevole (lo ha dichiarato oltre l’80% degli intervistati) dei rischi e delle conseguenze sociali ed economiche degli incidenti stradali.
A tutto questo c’è anche un’aggravante messa in evidenza dalla statistica Ispo: il 74% degli italiani dichiara di rispettare più attentamente le regole della strada quando si trova all’estero. Ma perché si infrangono le regole del CDS? Fra le motivazioni, secondo gli intervistati, in primo luogo c’è una sottovalutazione del rischio (91%); si considerano i controlli scarsi ed inefficaci (72%) e si ritengono le sanzioni previste non così pesanti da far paura e, soprattutto, non applicate (70%). Oltre un terzo degli italiani (35% del campione) crede infine che le violazioni siano dovute anche alla scarsa chiarezza del codice della strada.
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