tag:blogger.com,1999:blog-23326215774825779642024-03-08T06:33:12.083+01:00Infortunistica Stradaledi tutto un pò sull'argomento by Ezio and friendsEziohttp://www.blogger.com/profile/01963326077345130410noreply@blogger.comBlogger435125tag:blogger.com,1999:blog-2332621577482577964.post-81004638181200268992015-10-13T17:11:00.001+02:002015-10-13T17:11:24.528+02:00Contrassegno assicurativo: dal 18 ottobre cessa l’obbligo di esposizioneDal prossimo 18 ottobre cesserà l’obbligo di esposizione del contrassegno assicurativo sul parabrezza per la responsabilità civile verso terzi. A darne comunicazione è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite un comunicato stampa.
Questa novità riguarda ovviamente solo l’esposizione del contrassegno sul parabrezza. Rimane fermo l’art. 193 C.d.S., che prevede una sanzione pecuniaria per chi circola privo di copertura assicurativa. Pertanto, rimane esclusivamente l’obbligo di avere a bordo del veicolo il certificato assicurativo, documento che comprova l'adempimento dell'obbligo di assicurazione. Tale ultima disposizione rimane pienamente operativa ed in vigore.
Il processo di dematerializzazione trova fonte nell'art. 31 del Decreto cosiddetto “Cresci Italia”, il quale, in materia di contrasto alla contraffazione dei contrassegni di assicurazione RC Auto, ne prevedeva la progressiva dematerializzazione.
Il Ministro Graziano Delrio ha commentato positivamente tale innovazione, sottolineando che rappresenta una pubblica amministrazione più vicina ai cittadini, più semplice e trasparente. “Una innovazione – commenta il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio – che va nel senso di una pubblica amministrazione più vicina ai cittadini, più semplice e trasparente”.
La dematerializzazione del contrassegno è possibile a seguito della costituzione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso il CED della Direzione generale per la Motorizzazione, della banca dati contenente le informazioni relative alla copertura assicurativa dei veicoli, aggiornata in tempo reale dalle compagnie di assicurazione per il tramite di ANIA.
E' stata realizzata, inoltre, un’applicazione ad accesso pubblico per tutti i cittadini, disponibile sul sito web il portaledellautomobilista.it dal quale si può scaricare l’app IPatente accedendo, con il numero di targa, allo stato della copertura assicurativa di un qualunque veicolo automobilistico.
Sullo stesso sito è presente anche un’altra applicazione ad esclusivo utilizzo degli organi di polizia da cui è possibile estrapolare nel dettaglio tutti i dati delle coperture assicurative, comprese quelle relative agli intestatari dei veicoli, al fine di consentire l’adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori.
L’accertamento della violazione degli obblighi RCA auto sarà inoltre consentita anche attraverso i dispositivi per il controllo del traffico ed il rilevamento a distanza delle violazioni al codice della strada. Infine, sempre sullo stesso sito web, è anche disponibile un’applicazione che consente alle Forze dell’ordine ed alle Prefetture di ottenere gli elenchi dei veicoli non coperti da assicurazione, distinti per provincia di residenza dei relativi intestatari.
In tal modo, i cittadini e le forze di polizia potranno disporre di informazioni costantemente aggiornate della situazione relativa alla copertura assicurativa dei veicoli.Eziohttp://www.blogger.com/profile/01963326077345130410noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2332621577482577964.post-44165083771949747272015-10-13T17:07:00.002+02:002015-10-13T17:07:38.560+02:00Staranzano cittadella dell’addestramento per i vigili urbaniSTARANZANO. Esercitazioni e simulazioni anche a Marina Julia per una quarantina di agenti dei comandi della Polizia municipale della regione, impegnati in un’intensa settimana per i corsi di formazione a Staranzano, che diventa una “cittadella universitaria” per aggiornare gli operatori sulle novità del servizio. Dopo le lezioni svoltesi sul problema dei rifiuti lo scorso aprile, la sala convegni del municipio in piazza Dante ospiterà i corsi formativi di Polizia Giudiziaria il 25 e 27 maggio e di Infortunistica stradale il 4 e 5 giugno, che si concluderanno con le prove pratiche tra Staranzano e Marina Julia.
Il nuovo ciclo rientra nell’ambito del programma delle attività formative promosse dalla giunta regionale e verrà sviluppato da operatori del Nucleo di Polizia Giudiziaria del Corpo di Polizia locale di Trieste. Coordinatrice dei lavori Giuliana Marchi, della Direzione centrale Funzione Pubblica, che si avvale del supporto organizzativo di Mariangela Della Picca, comandante della Polizia comunale di Staranzano. Al corso parteciperà un gruppo di circa 25 vigili, per l’Infortunistica invece saranno 15.
Per le esercitazioni pratiche il gruppo iniziale di 45 persone verrà diviso in tre scaglioni. La giornata di teoria è curata da Gianluca Romiti, dirigente della sezione di Polizia Stradale di Gorizia, mentre le due giornate di pratica sono realizzate da Walter Milocchi, comandante del Corpo di Polizia locale di Monfalcone, e da Ezio Scocco, capo dell’Ufficio infortunistica della sezione Polizia Stradale di Gorizia. L’attività di polizia giudiziaria rientra fra quelle che costituiscono il bagaglio tradizionale di competenze degli operatori locali, che possono esercitare tali funzioni sia di propria iniziativa che su delega della Procura.
«Ciò che gli operatori chiedono in occasione di questi eventi formativi – sottolinea Marchi - è di avere lezioni caratterizzate da un taglio pratico, che non si traducano solo nello studio delle norme, ma prevedano l’esame di casi pratici con esercitazioni su atti e modulistica. Gli operatori – aggiunge - vogliono tornare nei loro comandi con strumenti di lavoro che possano essere subito utilizzabili ed è quindi importate che il tempo della lezione sia equamente diviso tra teoria e pratica». I docenti dedicheranno la prima giornata a inquadrare gli aspetti giuridici relativi alle competenze e alle funzioni di Polizia giudiziaria, mentre la seconda giornata sarà dedicata all’esame di casi realmente accaduti, con l’analisi della modulistica relativa alle procedure correlate. Al termine del corso i partecipanti dovranno svolgere autonomamente esercitazioni consistenti nella redazione di atti e verbali, sui quali riceveranno la valutazione di fine corso. Gli agenti effettueranno anche una serie di approfondimenti specifici. Uno dei primi è relativo ai maltrattamenti in famiglia e avrà lo scopo di fornire agli operatori che si trovano ad affrontare queste realtà, le conoscenze per agire attraverso procedure corrette a tutela dei più deboli. Quanto all’infortunistica, la Polizia locale viene chiamata
a intervenire sempre più spesso in caso di sinistri stradali, anche a causa della progressiva riduzione degli organici di altre forze di Polizia sul territorio. La rilevazione di un sinistro stradale è complessa e richiede una preparazione tecnica adeguata.Eziohttp://www.blogger.com/profile/01963326077345130410noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2332621577482577964.post-12427473370750471342015-10-13T17:03:00.000+02:002015-10-13T17:03:14.672+02:00Divieto di fumo in auto con bambini e donne incinte, via libera dal governoDivieto di fumo in auto con bambini e donne incinte, via libera dal governo
Approvato a palazzo Chigi il decreto legislativo che prevede una stretta sulle regole relative al fumo e alle sigarette. Quelle elettroniche vietate ai minori di 18 anni
Immagini choc sui pacchetti di sigarette, divieto di vendita delle confezioni da 10, divieto di fumo in auto con minori e donne in gravidanza. Il governo vara la stretta sul fumo di tabacco, in un decreto legislativo approvato lunedì sera in Consiglio dei ministri e fortemente voluto dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. Il provvedimento prevede il divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina e prodotti di nuova generazione; il divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza, e nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli Irccs pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia. Sui tempi di entrata in vigore Lorenzi assicura: «Entro Natale».
Le sanzioni
L'inasprimento delle sanzioni per la vendita e somministrazione di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e prodotti di nuova generazione ai minori. È prevista la sospensione della licenza per 3 mesi alla prima violazione. Quando la violazione è commessa più di una volta , oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, è prevista la revoca della licenza all'esercizio dell'attività. Prevista inoltre la verifica dei distributori automatici, di norma, al momento dell'istallazione e periodicamente, al fine di controllare il corretto funzionamento dei sistemi automatici di rilevamento dell'età dell'acquirente. Viene inoltre recepita la direttiva Ue sui prodotti del tabacco con queste novità: il divieto di utilizzo di aromi caratterizzanti; le avvertenze combinate (immagini e testo) relative alla salute devono coprire il 65% della superficie esterna del fronte e retro della confezione di sigarette o di tabacco da arrotolare; le revisioni relative alle confezioni unitarie: divieto di vendita dei pacchetti da 10 e piccole confezioni di tabacco; il divieto di vendita a distanza transfrontaliera dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche ai consumatori. In particolare si informa il consumatore sui rischi per la salute con la seguente avvertenza: «Il fumo uccide - smetti subito». Per le sigarette elettroniche: «Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori». Quindi le fotografie sui danni da fumo e il seguente messaggio: «Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene». Si segnala che nel catalogo delle foto appare tra le altre la seguente frase: «Il fumo può uccidere il bimbo nel grembo materno».
I numeri
Solo in Italia, il fumo provoca 83mila vittime l'anno mentre nel mondo si stima uccida 6 milioni di persone, tanto che l'Organizzazione mondiale della sanità ha definito il fumo come «la più grande minaccia per la salute nella regione europea». In Italia, i fumatori sono 10 milioni e ben il 23,4% degli studenti dei primi anni delle superiori afferma di fumare. Di questi, il 63,9% non ha ricevuto un rifiuto dall'esercente nonostante il divieto di vendita ai minori. E nonostante la legge Sirchia del 2003 per lo stop al fumo nei luoghi chiusi abbia portato a dei passi avanti, ancora molto resta da fare, anche considerando che l'80% di chi ha tentato di smettere, secondo dati Istat, ha fallito.Eziohttp://www.blogger.com/profile/01963326077345130410noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2332621577482577964.post-8243419949451143592013-11-19T14:14:00.001+01:002013-11-19T14:14:29.132+01:00MOTO E BAMBINIIl trasporto dei bambini sui motoveicoli è regolato dall'art. 170 del Codice della Strada.
La legge prevede il divieto assoluto di trasportare minori di 5 anni sui veicoli a due ruote. Per quelli di età superiore stabilisce invece unicamente il principio che la loro corporatura deve essere tale da permettere loro di stare seduti in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
Equipaggiamento
Il trasporto di un bambino su un motoveicolo impone l'uso di un casco di misura adeguata. In commercio si trovano allora caschi di misure particolarmente piccole, a partire dalla 48 o dalla XXXS. Stesso discorso per la giacca tecnica, i guanti e la protezione della spina dorsale. Tutti accessori indispensabili per la sicurezza dei bambini.
Utili anche le scarpe da moto (con protezioni sui punti delicati di piedi e caviglie) e i pantaloni tecnici.
Chi fosse interessato al seggiolino (non obbligatorio), trova in commercio sia il modello della GIVI che quello tedesco della Stamatakis.
Sanzioni
Chi trasporta su un motoveicolo un bambino di età inferiore ai 5 anni rischia una sanzione da 160 a 641 euro. Chi invece trasporta un bambino di corporatura non sufficientemente sviluppata per toccare le pedane con i piedi, o lo mette in piedi sulla pedana centrale dello scooter, rischia una sanzione da 80 a 323 euro.
Eziohttp://www.blogger.com/profile/01963326077345130410noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2332621577482577964.post-18402669496291461892013-11-19T14:05:00.001+01:002013-11-19T14:05:11.795+01:00Codice della strada: multe basate su potenza del mezzo"Vogliamo introdurre un principio di proporzionalità al meccanismo delle multe stradali. E' questa la ragione alla base della nostra proposta di legge che, in ragione delle difficoltà relativamente all'incrocio di dati tra amministrazioni e dell'ampiezza del fenomeno dell' evasione ed elusione fiscale, si intende fondata su un parametro induttivo della condizione economica: la potenza del veicolo guidato".
Così i deputati del MoVimento 5 Stelle in Commissione Trasporti motivano la decisione di depositare la proposta di Legge, a prima firma Michele Dell'Orco, che intende introdurre all'interno del codice della strada il principio di proporzionalità delle multe.
"Oggi la funzione primaria delle sanzioni stradali - dichiara Dell'Orco -, costituire un deterrente alle infrazioni stradali rendendo la circolazione più agevole e sicura, non riesce più ad avere un'adeguata efficacia. Tutto questo a fronte del fatto, però, che ogni anno vengono staccate circa 14 milioni di multe: 1600 ogni ora. La maggior parte di queste restano inevase, lasciando buchi milionari nei bilanci delle amministrazioni per le quali questo strumento ormai costituisce semplicemente un modo per fare cassa. Si tratta di una forma di 'rastrellamento' che non tiene in alcun conto le distanze economiche tra cittadino e cittadino. Per alcune persone infatti una multa rappresenta un salasso, per altre costituisce poco più di un fastidio.
Il risultato - spiega Dell'Orco- è che il meccanismo sanzionatorio, così come previsto attualmente dal codice della strada, non è dissuasivo allo stesso modo per tutti, perché la sanzione comminata per una stessa infrazione, in proporzione, rappresenterà una pena maggiore per un soggetto con un reddito basso rispetto a uno dal reddito più elevato".
"La soluzione a questa distorsione del sistema c'è - affermano i membri della commissione Trasporti - , ed è già adottata efficacemente in diversi paesi: pagare la multa proporzionalmente alla propria capacità contributiva. Il parametro della condizione economica basata sulla potenza del veicolo guidato è in linea con il principio già adottato per il bollo auto 'più il mezzo è potente, più paghi'". La potenza del motore incide sul costo di base del veicolo e, dunque, può essere considerato indicativamente un elemento valido per fornire un'indicazione sulle capacità economiche del suo proprietario".
Eziohttp://www.blogger.com/profile/01963326077345130410noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2332621577482577964.post-76637445528901694832013-11-19T14:01:00.002+01:002013-11-19T14:01:37.844+01:00Aci Nuovo Codice della strada entro il 2014 Approvazione del nuovo Codice della strada entro il 2014. È quanto ha chiesto l'Automobile Club d'Italia a Governo e Parlamento durante la prima giornata della 68a Conferenza del Traffico e della circolazione organizzata a Roma con il patrocinio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Eziohttp://www.blogger.com/profile/01963326077345130410noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2332621577482577964.post-5727582402122668832013-11-19T13:59:00.000+01:002013-11-19T13:59:49.810+01:00Codice della strada: come pagare le sanzioni ridotte del 30 per centoDal 21 agosto è possibile pagare le sanzioni amministrative, per molte violazioni del Codice della Strada, con la riduzione del 30 per cento, norma introdotta dalla legge numero 194 pubblicata oggi sulla Gazzetta ufficiale.
In sostanza, escluse alcune ipotesi particolarmente gravi, per le inosservanze alle norme del Codice della strada per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore può pagare la multa con la riduzione del 30 per cento sulla somma minima prevista per quella violazione, se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale.
Sono ammessi al beneficio anche coloro che possono ancora effettuare il pagamento in misura agevolata alla data di entrata in vigore della legge purché non siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica.
Lo sconto del 30 per cento non si applica, ad esempio, a tutte quelle infrazioni per cui è prevista anche la confisca del veicolo o la sospensione della patente di guida. In ogni caso sul verbale sarà chiaramente indicato se il pagamento scontato è previsto e l'importo che dovrà essere versato.
Per i verbali redatti dalla Polizia stradale il pagamento potrà essere effettuato in contanti presso l'ufficio indicato nel documento di contestazione, con versamento sul conto corrente postale intestato al medesimo ufficio di polizia ovvero mediante pagamento online tramite il portale www.poste.it; non può invece essere effettuato nelle mani del poliziotto, almeno fino a quando non sarà in possesso di idonea apparecchiatura, salvo i casi previsti per i conducenti di veicoli immatricolati all'estero e per alcuni autisti professionali.
Chi invece intende proporre ricorso, al prefetto o al giudice di pace, non deve effettuare il pagamento della sanzione.
Il termine di 5 giorni decorre dal giorno successivo la contestazione su strada o dalla notifica del verbale.
Particolare attenzione infatti dovrà essere posta nei casi di notifica successiva all'infrazione in quanto il termine di decorrenza dei 5 giorni varia a secondo delle modalità adottate.
Nella pagina dedicata potrete trovare maggiori informazioni sia sulle violazioni che rientrano nella riduzione sia dei conti correnti di ogni sezione di polizia stradale.
Eziohttp://www.blogger.com/profile/01963326077345130410noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2332621577482577964.post-35165637816288513762013-07-31T23:38:00.000+02:002013-07-31T23:38:05.074+02:00Cause principali degli incidenti stradalil'Alta velocità, guida sotto l'effetto di alcool e strade dissestate sono le maggiori cause che provocano incidenti stradali.
Principali cause sugli incidenti stradali
1) Alta velocità, strade dissestate e scarsa illuminazione.
La causa principale di un incidente stradale è l'alta velocità. In generale guidare veicoli a velocità non consentite su strade, spesso dissestate e con scarsa illuminazione porta inevitabilmente a un sinistro stradale.
Ricorda che, biologicamente i tuoi occhi vedono bene gli oggetti che si trovano dentro il tuo campo visivo. Gli oggetti che si trovano fuori dal tuo campo visivo non sono prontamente percepiti ed è necessario muovere lo sguardo per farli rientrare. Inoltre, devi sapere, che più aumenti la velocità della tua auto, minore sarà l'ampiezza del tuo campo visivo, perché quest'ultima si riduce progressivamente con l'aumento della velocità.
Altra causa, che può dar fastidio ai tuoi occhi è la scarsa illuminazione dei luoghi dove si guida.
2) L'effetto dell'alcool
L'alcool è una delle principali cause d'incidenti stradali.
Il tasso alcolico consentito per guidare è dello 0,5.
L'alcool ha un effetto sedativo e riduce l'attenzione e i riflessi. Crea euforia, rende più temeraria la guida, esagera la fiducia nelle proprie abilità, falsa la percezione delle distanze e della velocità.
Il consumo di alcol influenza sia il rischio d'incidenti da traffico, sia la gravità delle conseguenze che questi provocano.
Secondo i dati 2010 del sistema di sorveglianza Passi, il 9,8% degli intervistati dichiara di aver guidato sotto l'effetto di alcol e il 6,6 di essere stato passeggero in una macchina con conducente sotto l'effetto di alcolici.
L'abitudine a guidare poco dopo aver bevuto è più frequente negli uomini e nei giovani della fascia di età 25-34 anni.
Si osservano differenze statisticamente rilevanti nel confronto interregionale, con frequenze di guida sotto l'effetto dell'alcol più alte al Nord che al Centro e al Sud.
Dei circa 33.600 intervistati che dichiarano di essere andati in auto o in moto negli ultimi dodici mesi, il 34% ha riferito di aver subito un controllo da parte delle forze dell'ordine, in veste di guidatore o di passeggero. Solo l'11% degli intervistati fermati dalle forze dell'ordine riferisce che il guidatore è stato sottoposto anche all'etilotest. Un consiglio spassionato: CHI GUIDA NON BEVE!
3) L'effetto delle droghe
Le droghe, ma anche gli psicofarmaci, modificano il comportamento del cervello e dell'intero organismo e finiscono per causare l'effetto opposto a quello per il quale sono state assunte.
Le dinamiche d'incidente stradale più diffuse
Al primo posto abbiamo la precedenza non rispettata o passaggio con il rosso. Al secondo c'è la distrazione di chi guida in maniera deconcentrata. A seguire troviamo l'alta velocità che provoca il maggior numero di vittime sulla strada. Anche l'andamento lento non è da sottovalutare. Altre cause d'incidenti stradali sono la distanza di sicurezza non rispettata, manovre e svolte irregolari, sorpassi non consentiti, ostacolo imprevisto e guida contromano.Eziohttp://www.blogger.com/profile/01963326077345130410noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2332621577482577964.post-44019941029420221712013-07-31T23:22:00.002+02:002013-07-31T23:22:39.092+02:00LA DISTANZA DI SICUREZZALe componenti della distanza di sicurezza
La distanza di sicurezza è la distanza che ogni veicolo deve mantenere da quello che lo precede, per potersi arrestare, quando necessario, senza tamponarlo. Nella valutazione della distanza di sicurezza è importante tenere in considerazione alcuni fattori : la prontezza dei riflessi del conducente; il tipo e lo stato di efficienza del veicolo; la velocità; la visibilità e le condizioni atmosferiche; le condizioni del traffico; la pendenza della strada e le caratteristiche e condizioni del manto stradale e l'entità del carico.
In teoria, nel calcolo di questa distanza si dovrebbe considerare solo l'equivalente della distanza percorsa in un secondo, cioè nel tempo mediamente impiegato per decidere se l'accensione dello stop del veicolo che precede implica la necessità di una nostra frenata e quindi agire di conseguenza. Si dà infatti per scontato che il veicolo davanti ha uno spazio di arresto uguale a quello del veicolo che segue.
Se i freni non sono perfettamente efficienti, i pneumatici sono consumati, il veicolo è molto carico, lo spazio di frenata si allungherà di molto, e sarà quindi necessario aumentare le distanze almeno della metà.
Tali valori non devono essere considerati per la guida in caso di nebbia, quando invece devono valere altre considerazioni.
Una semplice formula da ricordare per calcolare approssimativamente una buona distanza di sicurezza è la seguente: dividere la propria velocità espressa in km/h per 10 ed elevare il risultato al quadrato; il numero risultante è un buon indicatore, in metri, della distanza di sicurezza da mantenere.
Esempio: a 50 km/h si dovrebbe mantenere una distanza di 25 metri.Eziohttp://www.blogger.com/profile/01963326077345130410noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2332621577482577964.post-16412151807932954902013-05-27T12:20:00.001+02:002013-05-27T12:20:37.526+02:00Incidenti stradali con animali selvatici: come chiedere il risarcimento?Gli incidenti stradali con animali sono in costante aumento, a causa soprattutto dello scarso rispetto delle norme del codice della strada. Non sempre però la responsabilità del sinistro ricade sul conducente, perché gli animali hanno una condotta imprevedibile e possono sorprendere anche per l’automobilista più accorto causando incidenti stradali inevitabili.
Fra l’altro in questo particolare periodo dell’anno stiamo assistendo a diversi incidenti stradali con coinvolti degli animali selvatici. In se, già il termine animali selvatici implica che trattasi di una specie animale che vive allo stato libero e non addomesticato.
Può accadere che questa tipologia di animali possano accidentalmente collidere con le vetture condotte dagli utenti della strada, causando danni non solo alle vetture stesse ma anche e soprattutto alle persone. In ipotesi come queste, una preoccupazione di non poco conto, a prescindere dai profili di responsabilità, è indubbiamente quella di individuare l’ente al quale rivolgersi per chiedere il risarcimento e le modalità con cui farlo.
L’individuazione dell’ente contro il quale proporre la domanda di risarcimento del danno causato dalla fauna selvatica attiene al problema della cd. titolarità passiva del rapporto; prima di procedere a tale operazione è necessario tener presente che la materia in questione è regolata da fonti differenti, essendo stata a più riprese coinvolta nella cd. ripartizione delle competenze tra Stato, Regione ed Enti locali minori, in primis la Provincia.
Dopo questo excursus, si può affermare che, generalmente, gli enti preposti alla tutela risarcitoria dei terzi danneggiati da animali selvatici sono due:
1-Regione;
2-Provincia.
La legittimazione dell’uno piuttosto che dell’altro dipende dalla singola normativa regionale; nonostante, infatti, a norma dell’art. 16 della legge n. 157/1992 (Legge nazionale sulla caccia), “Le Regioni per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia (…)” (inoltre, a norma dell’art. 117 della Costituzione, la competenza istituzionale in materia faunistica è prevista in capo alle singole Regioni), queste, nell’ambito della loro autonomia, hanno la possibilità di delegare alle Provincie l’esercizio della funzione in materia di gestione faunistica.
Cosa fare dopo l’incidente con un animale
Per prima cosa, naturalmente è doveroso accertarsi dello stato di salute dell’animale coinvolto, ed eventualmente fare intervenire un organo di polizia stradale e gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato e la Polizia Provinciale.
È bene ricordare che il codice della strada all’art. 189 comma 9-bis, prevedere:” L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 82 a euro 328”.
E’ infatti di vitale importanza, ai fini di un’eventuale richiesta di risarcimento, soprattutto se l’animale, ferito e spaventato, abbia lasciato il luogo dell’incidente, che venga stilato un verbale che provi l’accaduto e che accerti il nesso causale tra l’impatto con l’animale e i danni subiti dal veicolo.
Si può ottenere il risarcimento danni da incidente con animali selvatici?
Non è attualmente previsto dalla normativa nazionale vigente alcun risarcimento per il danno a persone e/o cose subito da animali selvatici come cinghiali, caprioli, cervi, daini, mufloni e camosci.
Tuttavia, solo nel caso in cui il tratto stradale sia sprovvisto di segnali stradali che avvertano del pericolo di animali selvatici vaganti, l’Ente gestore o proprietario della strada è tenuto al risarcimento dei danni per non aver segnalato il pericolo. Esistono poi dei fondi di solidarietà regionali per le vittime di incidenti stradali con animali selvatici e ungulati.
Anche se le normative cambiano da regione a regione, cerco di riassumere le condizioni e le modalità con cui si può chiedere il risarcimento dei danni da incidente con animali selvatici o ungulati. A titolo di risarcimento possono inoltrare domanda i proprietari di auto e veicoli, coinvolti negli incidenti stradali con fauna selvatica ed in regola con le vigenti norme sulla circolazione.
Come per tutti gli incidenti stradali, anche nel caso di specie si deve valutare la dinamica del sinistro, accertando le eventuali violazioni al codice della strada o comportamenti da parte del conducente del veicolo. Cosa essenziale, in caso di assenza dell’animale nei pressi del luogo dell’incidente è assolutamente necessario che il nesso causale tra l’impatto con l’animale e il danno subito dal veicolo sia accertato e verbalizzato dalle autorità competenti intervenute subito dopo il sinistro.
Il verbale è l’elemento fondamentale della domanda di risarcimento danni, che deve contenere anche i documenti del veicolo e del proprietario; copia della polizza assicurativa di responsabilità civile; preventivo di spesa per le riparazioni o certificato di rottamazione del veicolo.
A titolo puramente esemplificativo porto alcune sentenze al fine di dare un’interpretazione giuridica alla tematica, secondo quanto si può leggere in una recente sentenza di merito del Tribunale di Vasto di data 07/07/2011, gli enti o le società cui sono affidati i servizi di gestione e manutenzione della strada lungo la quale si è verificato il sinistro “potranno essere citati in giudizio e ritenuti responsabili, ex art. 2043 c.c., per aver colposamente omesso (con onere della prova sempre a carico di parte attrice) di adottare mezzi idonei a salvaguardare la collettività dai possibili danni da animali selvatici. In proposito, è noto che sussiste la possibilità di predisporre in modo diretto interventi idonei a scongiurare la maggior parte dei sinistri, quali, ad esempio: l’utilizzo di sottopassaggi o sovrapassaggi (i cd. “ecodotti”); l’utilizzo di recinzioni lungo i tratti stradali sui quali è frequente questo tipo di incidenti; l’utilizzo di catarifrangenti, a riflesso direzionale, posti a bordo strada a distanza di 10-25 metri uno dall’altro (in questo caso si sfrutta il riflesso dell’immobilizzazione indotto dal fascio luminoso dei fari sull’animale: se il fascio di luce, deviato dai catarifrangenti, investe l’ungulato ai lati della carreggiata, blocca l’animale e gli impedisce di invadere improvvisamente la sede stradale). Esistono, peraltro, anche misure di prevenzione indirette, come la predisposizione di adeguata e specifica segnaletica stradale di pericolo ovvero la diffusione di campagne di educazione volte a modificare l’atteggiamento degli automobilisti al volante”.
Nell’ipotesi di chiamata in corresponsabilità, sarebbe quindi onere del danneggiato dimostrare, per esempio, che il luogo del sinistro fosse abitualmente frequentato da animali selvatici con un numero eccessivo di esemplari, tale da costituire un pericolo per gli utenti della strada, ovvero che fosse stato teatro di precedenti incidenti già noti o segnalati dalle autorità competenti; tali circostanze imporrebbero al gestore di attivarsi, quanto meno collocando appositi cartelli di segnalazione stradale di pericolo (Cass., 21/11/2008 n. 27673).
E’ responsabile il gestore autostradale dei danni provocati dalla presenza di animali sulla carreggiata. La sentenza della Corte di Cassazione, n. 11016 del 19.05.2011, non lascia alcun dubbio.
Poco importa la tipologia dell’animale (cane o volpe) ma la cui presenza poteva essere fonte d’incidente mortale in un percorso – a pagamento – e ipoteticamente sicuro tanto da utilizzare le alte velocità. Un automobilista mentre “alla guida di un’autovettura di proprietà della società percorreva l’autostrada A/1 nel Comune di Livagra, in Provincia di Lodi, aveva avvistato una volpe ferma sulla sua corsia di marcia. Al fine di evitare l’impatto, aveva sterzato, andando così a collidere contro la rete di recinzione” riportando ingenti danni.
Tutto ciò durante un’operazione di sorpasso. Dopo vari tentativi si è visto costretto a rivolgersi ai Supremi Giudici per ottenere il “ristoro” delle spese sostenute. La Corte nell’accogliere il ricorso rimanda il contenzioso, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che, nel decidere, si atterrà ai seguenti principi di diritto:
1) la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo; perché essa possa, in concreto, configurarsi è sufficiente che l’attore dimostri il verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode;
2) ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ., per l’impossibilità in concreto dell’effettiva custodia del bene, l’ente proprietario risponde dei danni subiti dall’utente, secondo la regola generale dettata dall’art. 2043 cod. civ. In questo caso graverà sul danneggiato l’onere della prova dell’anomalia del bene, mentre spetterà al gestore provare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia;
3) allegata e dimostrata la presenza sulla corsia di marcia di un’ autostrada di un animale di dimensioni tali da intralciare la circolazione, non spetta all’attore in responsabilità, sia nell’ambito della tutela offerta dall’art, 2051 cod. civ., sia alla stregua del principio generale del neminem ledere, di cui all’art. 2043 cod. civ., provarne anche la specie, la quale semmai potrà essere dedotta e dimostrata dal convenuto quale indice della ricorrenza di un caso fortuito.”
In tempi in cui la tecnologia ha fatto passi da giganti è impensabile non utilizzarla per il monitoraggio delle strade a pagamento e tutelare l’incolumità degli automobilisti che vi transitano.
Corte di cassazione, Sentenza 26 febbraio 2013 n. 4806
“La Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 cod. civ. dei danni cagionati da un animale selvatico a persone o cose il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme (fattispecie relativa all’azione risarcitoria intrapresa da un automobilista per i danni subiti dalla sua, a causa di un cinghiale che si era improvvisamente immesso sulla sede stradale).”
Altra sentenza in tema di incidenti stradali provocati da animali selvatici. Ulteriore “confusione” in merito ai profili di responsabilità deducibili nei confronti dell’Ente citato in giudizio e su chi è tenuto al risarcimento. Come si nota, in tutte le sentenze citate, il “nesso” ricade nell’art. 2043 del Codice Civile Risarcimento per fatto illecito.
Lo stesso afferma che :”Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Per un eventuale risarcimento è bene, come ho già esposto, un intervento degli organi di polizia stradale, in assenza, una corposa documentazione, non solo fotografica ma anche del luogo, tempo ed eventuali testimoni, verificando a quale Ente appartiene la pubblica strada, allo scopo di comprendere i doveri di custodia, gestione e manutenzione della stessa.
di Girolamo Simonato
da motorioggi.itEziohttp://www.blogger.com/profile/01963326077345130410noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2332621577482577964.post-59019829979021888802013-02-16T12:49:00.002+01:002013-02-16T12:52:15.177+01:00Pioggia di meteoriti, perché i russi hanno sempre una telecamera montata sul cruscotto?Mai come stavolta la caduta di una meteora è stata documentata così bene: dozzine di video hanno catturato la spettacolare e impressionante pioggia meteorica sugli Urali. Dieci anni fa, probabilmente, una notizia così non sarebbe nemmeno finita nel taglio basso in terza pagina. Quasi mille feriti e seri danni in diverse città; giusto le persone che vivono negli Urali se ne sarebbero accorte. I video del passaggio e l’attimo in cui si è udito il boato sono stati registrati grazie alle cosiddette «dash cam» sempre accese. Che hanno di fatto scritto la storia recente dell’astronomia. Ma perché ogni nuova auto in Russia viene venduta con un videoregistratore montato sul cruscotto? Per incastrare i poliziotti, i criminali e le compagnie d’assicurazione.
Da qualche anno a questa parte, quasi tutti gli automobilisti in Russia hanno scelto di girare con un videoregistratore a bordo. Sempre meglio che nascondere un tubo di metallo o una rivoltella sotto il sedile. È soprattutto grazie a loro che venerdì la meteora caduta negli Urali è diventata la notizia d’apertura di tutti i portali e le tv nel mondo. L’impatto è stato filmato migliaia di volte tanto che possiamo dire che si è trattato del fenomeno astronomico tra i meglio documentati che il mondo abbia mai visto.
Ma perché nei popolosi villaggi degli Urali meridionali ognuno ha una fotocamera, oltretutto subito pronta per documentare un evento naturale inaspettato e che ha attraversato il cielo in appena una manciata di secondi? La risposta: ogni russo che compra una macchina nuova (perlopiù di fabbricazione occidentale), fa montare un videoregistratore sul cruscotto («dash cam»). Dati concreti sul numero dei possessori di questi apparecchi non ce ne sono. Lo strumento filma senza interruzione tutto ciò che accade al posto di guida e sulle strade. La ragione, prima di ogni altra cosa, è legale. Serve a incastrare i tantissimi poliziotti che estorcono pagamenti in contanti per non far scattare fantasiose multe. Vengono pure utilizzati per documentare gli incidenti con le compagnie di assicurazione sempre molto sospettose. Insomma, trasmette all’automobilista un senso di sicurezza, di autodifesa, che le istituzioni statali non possono o non vogliono garantire. Già, perché sulle strade in Russia vige il far west. Qualche numero: lo scorso anno si sono registrati circa 200.000 incidenti, nei quali sono morte 28.000 persone. Tre anni fa, il presidente Medvedev ha bollato lo stile di guida dei suoi concittadini come «criminale, indisciplinato e sconsiderato».
Il codice della strada in Russia ha infatti una regola non scritta: ha ragione chi ha l’auto più grossa. Le infrazioni al codice sono di conseguenza continue. Tuttavia, Medvedev non ha menzionato lo stato disastroso delle carreggiate: buche e voragini dappertutto, mentre la segnaletica stradale e l’illuminazione sono praticamente inesistenti. Il presidente russo si era pure scordato di citare i grandi problemi della polizia stradale del suo Paese. La giornalista Marina Galperina li aveva descritti così: «Sono noti per la brutalità, la corruzione, l’estorsione e perché arrotondano lo stipendio con le tangenti». Nella classifica stilata ogni anno da Transparency International che «misura» il livello di corruzione nei Paesi di tutto il mondo, la Russia è finita al 133° posto dei paesi meno corrotti (su 174 l’Italia è 72esima).
Ciò nondimeno, la situazione va lentamente migliorando, proprio da quando ci sono le «dash cam». I filmati fungono da prove in tribunale e servono per dimostrare l’innocenza degli imputati, ovviamente quando chi ha registrato è coinvolto e ha ragione. Ecco anche spiegato il motivo perché sul Web ci sono centinaia di video che documentato incidenti spettacolari e che arrivano tutti dalla Russia. Alexei Dozorov, presidente dell'organizzazione per i diritti degli automobilisti ha riassunto così il fenomeno «dash cam»: «In Russia puoi salire in auto anche senza pantaloni, ma mai senza una dash cam».
Elmar Burchia
16 febbraio 2013 | 12:32
© RIPRODUZIONE RISERVATAEziohttp://www.blogger.com/profile/01963326077345130410noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2332621577482577964.post-37208961353400794012013-02-15T18:54:00.002+01:002013-02-15T18:54:23.905+01:00Incidenti stradali: aumentano per immigrati, costo 4, 2 mld l'anno(AGI) - Roma, 15 feb. - Gli stranieri non risentono della crisi dell'auto: sono ormai piu' di 3 milioni i veicoli intestati ad immigrati nel nostro Paese, con un incremento del 34% negli ultimi 15 mesi. Sono quindi aumentati gli incidenti stradali che coinvolgono uno straniero, fino a sfiorare i 90 sinistri al giorno con 141 feriti e piu' di 1,4 morti, per un costo sociale che supera i 4,2 miliardi di euro annui, pari al 14% del totale (oltre 30 miliardi di euro). Gli immigrati che registrano piu' incidenti sono i rumeni (4.753 sinistri), seguiti da albanesi (3.504), marocchini (3.142), cinesi (1.215), moldavi (735), tunisini (700), peruviani (678), egiziani (675), serbi (607) ed ecuadoregni (586). Sono i dati forniti dall'Aci. Numeri che hanno spinto l'ACI ad estendere agli stranieri il proprio impegno per l'educazione alla sicurezza stradale, offrendo 3.000 corsi di guida sicura (mille all'anno per tre anni) nel Centro ACI-SARA di Vallelunga, alle porte di Roma, ad altrettanti immigrati che divengono cosi' Ambasciatori di Sicurezza Stradale. L'attivita' e' partita a settembre e in sei mesi ha raggiunto gia' 1.500 persone. Un corso di guida sicura riduce di un terzo la probabilita' di incidente, come attesta l'esperienza austriaca dove l'incidentalita' dei giovani si e' ridotta del 33% con l'obbligo di un corso di guida sicura entro tre anni dal conseguimento della patente. Cio' significa che questa iniziativa dell'ACI diminuisce di 1,4 milioni di euro il costo degli incidenti stradali per la societa'. Se fosse estesa a tutti gli stranieri che guidano in Italia, il risparmio sarebbe di 1,5 miliardi di euro. "Queste cifre dimostrano i risultati conseguibili con tre semplici interventi normativi - dichiara il presidente dell'ACI, Angelo Sticchi Damiani - che possono attuarsi subito e senza costi per lo Stato: istituire l'obbligo di un corso di guida sicura per gli stranieri che convertono la patente in Italia; prevedere un corso di guida sicura per tutti i neopatentati; riconoscere la guida sicura tra le attivita' finanziate con il 50% dei proventi delle multe che la legge assegna alla sicurezza stradale, in modo da consentire agli automobilisti di beneficiare in prima persona dei soldi versati con le sanzioni. Tre mosse che generano vantaggi per tutti, senza costi per le casse pubbliche". "I benefici della nostra azione sono evidenti anche fuori dalle strade - afferma il segretario generale dell'ACI, Ascanio Rozera - con una potente accelerazione del processo di integrazione sociale degli stranieri nel Paese. Forte dei risultati conseguiti nel 2012 grazie anche alla collaborazione delle ambasciate, delle comunita' internazionali e della Polizia Stradale, e al sostegno economico di Sara Assicurazioni, ACI sta pianificando le prossime tappe per il biennio 2013-2014. L'iniziativa e' patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli Affari Esteri, dal Ministro per la Cooperazione internazionale e l'integrazione, e dal Ministro per gli Affari regionali, il turismo e lo sport". Gli istruttori del Centro di guida sicura ACI-SARA di Vallelunga hanno riscontrato un netto miglioramento delle capacita' degli allievi stranieri, con una crescita della consapevolezza dei rischi sulla strada e la correzione delle cattive abitudini al volante. I temi che hanno suscitato piu' interesse sono stati la giusta velocita' in curva oltre al corretto utilizzo dei freni e del sistema ABS. (AGI) .Eziohttp://www.blogger.com/profile/01963326077345130410noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2332621577482577964.post-15323197669489484622013-02-15T18:50:00.001+01:002013-02-15T18:50:03.694+01:00Bilancio Polizia Stradale Gorizia(ANSA) - GORIZIA, 14 FEB - Nel corso del 2012 i 4.124 servizi di pattuglia della Polizia stradale di Gorizia hanno controllato 77.756 veicoli e identificato 95.888 persone, percorrendo 494.599 chilometri. Il dato emerge dal bilancio annuale della sezione isontina della Polstrada. Gli incidenti rilevati sono stati 450 (449 nel 2011) di cui nove mortali, con 10 persone decedute (sette nell'anno precedente), 183 con lesioni (-20,43%) e 258 con danni a cose (+21,70%). (ANSA).Eziohttp://www.blogger.com/profile/01963326077345130410noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2332621577482577964.post-49345297227384823432012-12-15T13:11:00.002+01:002012-12-15T13:11:09.961+01:00Animali investiti, ora è obbligatorio il soccorso. Entra in vigore la riforma del codice della stradaROMA - Prima era solo una questione di coscienza, ora è anche di legge. Chi investe un cane o un gatto in strada non può più fare finta di niente e tirare diritto, ma è obbligato a fermarsi per prestargli soccorso. Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale di ieri del decreto attuativo del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entra in vigore a partire dal 27 dicembre la modifica del Codice della Strada che equipara lo stato di necessità di trasporto di un animale ferito a quello delle persona, prevedendo tra l'altro l'utilizzo di sirena e lampeggiante per ambulanze veterinarie e mezzi di vigilanza zoofila.
"La norma ha preso atto del cambiamento del sentire comune sul dovere di prestare soccorso anche agli animali - commentano Gianluca Felicetti, presidente Lav, e Carla Rocchi, presidente nazionale dell'Enpa - Nel decreto siamo riusciti a far inserire il pieno riconoscimento del privato cittadino che porta per dovere civico un animale incidentato in un ambulatorio veterinario, la necessità di intervento anche ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e il pieno riconoscimento dell'attività delle Guardie zoofile. Ora le Regioni e i Comuni devono rafforzare i propri compiti di intervento già previsti da altre normative".
Il decreto ministeriale fissa, fra l'altro, le caratteristiche delle autoambulanze veterinarie, le cui attrezzature specifiche saranno individuate dal ministero della Salute, la certificazione anche successiva dello stato di necessità di intervento sull'animale da parte di un veterinario e gli stati patologici che fanno scattare questo riconoscimento, ossia trauma grave, ferite aperte, emorragie, alterazioni e convulsioni.
Felicetti sottolinea che "fino al 12 agosto 2010 in caso di incidente stradale ci si doveva fermare in caso di danno a persone o anche a un lampione. Non agli animali. Ora, invece, è diventato un obbligo anche se si è investito un cane o un capriolo, un cavallo o un gabbiano. Fino al 12 agosto 2010 si poteva essere sanzionati se per portare con documentata urgenza un animale qualsiasi ferito da un veterinario si passava un incrocio con il semaforo rosso. Ora si può, come per salvare una vita umana. Fino al 12 agosto 2010 l'ambulanza veterinaria che utilizzava la sirena lo faceva contravvenendo alla normativa. Non ne aveva diritto. Ora è stata equiparata, nella necessità di avere la strada libera da parte di auto e vigili urbani, alle ambulanze umane. Così come all'intervento delle Guardie zoofile è stato riconosciuto lo stesso carattere d'urgenza di quello di carabinieri e polizie".
(14 dicembre 2012)Eziohttp://www.blogger.com/profile/01963326077345130410noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2332621577482577964.post-15699764345231983292012-10-31T11:47:00.003+01:002012-10-31T11:47:47.033+01:00Incidenti stradali, un 2011 nero Ed è subito allarme per le biciCi sono meno incidenti (-2,7%), morti (-5,6%) e feriti (-3,5%), ma l'obiettivo UE 2010 non è stato raggiunto nemmeno quest'anno. E per chi pedala è strage: + 7,2% di conducenti morti e + 11,7% di feriti. Si muore più in bicicletta che sui motorini LEGGI IL DOCUMENTO - BLOG di VINCENZO BORGOMEO
Per chi pedala è ormai allarme rosso. E' questo infatti il dato più preoccupante sull'analisi degli incidenti stradali appena diffusi dall'Istat e dall'Aci: "il problema bici". In Italia, infatti, si muore più in bicicletta che sul ciclomotore: +7,2% rispetto al 2010 e + 11,7% di feriti. Il che significa che le biciclette rappresentano il terzo veicolo, dopo autovetture e motocicli, con il maggior numero di conducenti morti. Una situazione che non può più essere ignorata.
Così c'è poco di che essere ottimisti per il fatto che nel 2011 ci sono stati meno incidenti (-2,7%), morti (-5,6%) e feriti (-3,5%) o per il fatto che l'Italia fa meglio della media europea (14ma in UE:- 45,6%): fra l'altro l'obiettivo UE 2010 non è stato raggiunto nemmeno quest'anno. In numeri assoluti significa che nel 2011 ci sono stati 205.638 incidenti con 3.860 morti e 292.019 feriti.
Per quanto riguarda l'impressionante mole dei dati, rimandiamo al documento ufficiale, che qui pubblichiamo integralmente, ma è chiaro che molto (moltissimo nel caso delle biciclette) c'è ancora da fare. Come spiega lo stesso presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani: "I dati dimostrano come le nostre strade diventino ogni anno più sicure ma c'è ancora tanto da fare: gli incidenti derivano da una scarsa cultura degli utenti della strada e ACI ha definito
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un sistema di formazione continua con nuovi programmi per il conseguimento della patente, corsi di guida sicura, attività di educazione dei genitori per l'uso dei seggiolini, servizi specifici per le utenze deboli. Va poi sottolineato che i sinistri sono diminuiti del 22% in 10 anni ma le tariffe rc-auto non hanno seguito lo stesso andamento. Per consentire un ribasso delle polizze, ACI ha presentato al Governo un progetto di legge in grado di ridurre del 40% i costi a carico delle famiglie, contrastando soprattutto il fenomeno delle frodi: speriamo veda presto la luce".
Dal punto di vista statistico poi va segnalato il rafforzamento dell'impegno dell'Istat che sta - finalmente - cercando di colmare il gap con gli altri Paesi Europei: "Quest'anno - dice il presidente dell'Istat, Enrico Giovannini - ha visto il consolidamento del modello organizzativo decentrato istituito con il protocollo di intesa nazionale ed è stata rafforzata la collaborazione con tutti gli organi di rilevazione territoriali. Su queste basi costruiremo una nuova architettura di indagine che entro il 2015 dovrà portare alla realizzazione di un "sistema unico" di acquisizione dei dati in accordo con il processo di digitalizzazione già avviato". Il miglioramento è tangibile, anche se c'è ancora molto da fare sul fronte della tempestività: siamo comunque dovuti arrivare a fine anno per vedere i dati degli incidenti del 2011.
31 ottobre 2012 © Riproduzione riservata
Eziohttp://www.blogger.com/profile/01963326077345130410noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2332621577482577964.post-23505099867986329632012-10-19T18:21:00.001+02:002012-10-19T18:21:43.122+02:00Nuovo Codice della Strada - Novità in arrivoVa in sede legislativa la cosiddetta mini-riforma: fra le grandi novità la riduzione del 20% dell'importo se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica e la revoca della patente da 5 a 15 anni di VINCENZO BORGOMEO
Ci siamo: la commissione Trasporti ha ricevuto il parere favorevole per il passaggio in sede legislativa della cosiddetta Mini Riforma del CDS dalla Commissione Bilancio. Sembra una cosa da nulla ma è un passaggio tecnico fondamentale. "Importantissimo" come dicono in commissione Trasporti perché il parere negativo o condizionato (a causa della ricaduta sul bilancio dello stato delle multe a sconto) avrebbe potuto arrestare del tutto l'iter.
Non solo: il 16 è anche arrivato finalmente il parere della Commissione Giustizia (condizionato sulla durata massima della revoca della patente ribassata a 10 anni) ed è stato attivata la procedura per il passaggio in sede legislativa che prevede :
- la raccolta delle firme di tutti i Capo Gruppo in Commissione (o alternativamente la firma dei 4/5 dei membri della Commissione in caso di esito negativo)
- e (in parallelo) l'ottenimento dell'assenso della Presidenza del Consiglio (scontato se seguiremo tutte le indicazioni previste nei diversi pareri delle altre commissioni) che è verosimile otterremo nel giro di 2 settimane (sono coinvolti 4 Ministeri).
Subito dopo tutta la documentazione verrà inviata alla Presidenza della Camera per l'annuncio (atto dovuto) in Assemblea del passaggio in sede legislativa (operatività il giorno successivo). In soldoni tutto questo significa che potremmo vedere il provvedimento in sede legislativa dopo il ponte lungo dei Santi che così potrebbe andare in discussione in Commissione
già nella settimana del 12/11.
Considerando i precedenti possiamo stimare il tempi per l'avvio della trattazione generale e degli emendamenti con termine strettissimo in una settimana ed è verosimile quindi il voto finale in Commissione in sede legislativa entro giovedì 15 Novembre. "Siamo soddisfatti - ha spiegato il Presidente della Commissione Trasporti, Mario Valducci (PDL) proponente della proposta di legge - si tratta di un testo snello e molto avanzato che costituisce un altro tassello importante per consolidare la 'nuova cultura della guida responsabilè su cui ormai lavoriamo da anni. Grazie al consenso trasversale tra le forze parlamentari presenti in Commissione, contiamo di ottenere speditamente la sede legislativa per concludere definitivamente i lavori nel giro di poche settimane".
La relatrice Silvia Velo (PD), Vice Presidente della Commissione, ha aggiunto: "Questo testo testimonia l'impegno costante della Commissione sul tema della Sicurezza Stradale. Il provvedimento si era reso necessario dopo il primo periodo di applicazione della riforma varata nel luglio 2010, una legge bipartisan che ha posizionato l'Italia tra le nazioni più virtuose in Europa sia per quanto riguarda la riduzione che più in generale per la prevenzione degli incidenti. L'applicazione quotidiana di addetti ai lavori e Forze di Polizia ne ha consigliato la manutenzione normativa, in attesa della prossima approvazione della Legge Delega al Governo (*) per la completa riforma del Codice della Strada".
ECCO; PUNTO PER PUNTO, TUTTE LE NOVITA'
Multe: è prevista una riduzione del 20% dell'importo se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica. La "ratio" è quella di introdurre (dopo l'inasprimento dei massimi avvenuto a più riprese negli ultimi anni) anche meccanismi virtuosi che possano assicurare non solo l'effetto dissuasivo, ma soprattutto la certezza della pena. E' previsto il pagamento anche con moneta elettronica a mezzo POS (sono previste convenzioni con le banche e Poste Italiane per favorirne la diffusione) e la possibilità della notifica anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC). In questi casi il cittadino - a fronte della celerità del ravvedimento - potrà contare su un risparmio di costi (anche di notifica, nel caso di conciliazione "de visu") e di tempi necessari all'espletamento delle procedure. Vantaggi anche maggiori per le Pubbliche Amministrazioni coinvolte (Polizia, Carabinieri, Polizia Locale) che, sgravate da lunghe e costose procedure di gestione e recupero del contenzioso, potranno contare su flussi di cassa certi e immediati da destinarsi a progetti di Sicurezza Stradale. Da ricordare che l'ultima generazione di terminali elettronici intelligenti può gestire anche il "verbale elettronico" e quindi l'aggiornamento "in tempo reale" dei database ufficiali, migliorando sensibilmente tempestività e accuratezza dei dati statistici (oggi in cronico ritardo di circa 1 anno).
Omicidio colposo e Revoca della Patente per 5/15 anni: tra le sanzioni amministrative accessorie dell'omicidio colposo è inasprita la revoca della patente, cioè l'annullamento permanente del valore della patente che potrà essere riacquisita solo a seguito di un nuovo esame, decorsi 5 anni dalla data di accertamento del reato (sentenza di condanna passata in giudicato) commesso con violazione del Codice della Strada (art. 589/2 c. p.), elevati a 15 anni in caso di reato commesso con un tasso alcolemico >1,5 g/l (stato di ebbrezza) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti/psicotrope (art. 589/3 c. p.). 15 anni anche in caso di omicidio colposo commesso dai c. d. "pirati della strada", cioè coloro che fuggono in caso di incidente omettendo il soccorso e che vengono fermati solo successivamente.
Ricordiamo che precedentemente la revoca scattava solo in caso ebbrezza o di assunzione di sostanze stupefacenti/psicotrope e il nuovo esame poteva essere sostenuto dopo 3 anni. Il provvedimento si qualifica quindi per un impianto particolarmente rigoroso, soprattutto per i casi più gravi prevedendo una revoca molto lunga (quasi una revoca "a vita") per chi colposamente uccide alla guida da ubriaco o drogato.
Autocaravan: si tratta di veicoli normalmente guidabili con la patente B. Viene introdotto un nuovo calcolo della massa limite prevedendo che i veicoli M1 Euro5 e succ., dotati di controllo elettronico di stabilità, impianto GPL/metano e pannelli solari possano circolare purché la massa complessiva a pieno carico non superi del 15% quella indicata nella carta di circolazione. Questa scelta fungerà anche da agevolatore del settore, rilevante sul panorama industriale italiano ed europeo.
Veicoli a bilanciamento assistito (Segway): sono veicoli elettrici almeno a 2 ruote, altamente tecnologici, indirizzati dai movimenti del corpo del guidatore, utilizzati soprattutto nei centri storici (ne esiste anche una versione anche per i portatori di handicap) e dalle Forze dell'Ordine in aeroporti e centri commerciali. Sono ora equiparati alle biciclette elettriche a pedalata assistita e non più assimilati ai pedoni ("status" che aveva in passato creato problemi, in quanto ammessi alla circolazione sui marciapiedi). La velocità massima è di 20 Km/h (con possibilità di autolimitazione a 6 km/h). L'uso è consentito a guidatori di età non inferiore ai 16 anni.
ECCO IL NUOVO TESTO UFFICIALE
Art. 1.
(Mezzi elettrici con bilanciamento assistito).
1. Al comma 1 dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i mezzi elettrici, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, con bilanciamento assistito ovvero dotati almeno di due ruote in asse, con sistemi e sottosistemi di sicurezza ridondanti, che hanno una velocità massima di 20 km/h con possibilità di autolimitazione a 6 km/h".
Art. 2.
(Calcolo della massa limite degli autocaravan).
1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 167 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è inserito il seguente: ''3-ter. I veicoli categoria M1 ad uso speciale autocaravan di cui al comma 3, se conformi alle norme sulle emissioni inquinati "Euro 5" e successive, e dotati di controllo elettronico della stabilità, utenze interne alimentate a GPL o Metano e pannelli solari, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3'';
Art. 3.
(Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti).
Soppresso
Art. 4.
(Pagamento delle sanzioni).
1. All'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale somma è ridotta del 20 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione";
b) al comma 2:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico";
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico";
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura, il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo";
d) al comma 2-bis:
1) al primo periodo, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "al secondo periodo del comma 1";
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico".
2. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con banche, Poste Italiane Spa e con intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico previsti dall'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei trasgressori abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.
Art. 5.
(Revoca della patente).
1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono inseriti i seguenti:
"3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta per il conducente che ha commesso il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale per un fatto commesso con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, il soggetto non può conseguire una nuova patente di guida prima di cinque anni decorrenti dalla data di accertamento del reato, salvo il caso in cui il fatto sia stato commesso in violazione degli obblighi di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 189 del presente codice. In tal caso, il soggetto non può conseguire una nuova patente di guida prima di dieci anni decorrenti dalla data di accertamento del reato.
3-ter.2. Quando la revoca della patente di guida è disposta per il conducente che ha commesso il reato di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il soggetto non può conseguire una nuova patente di guida prima di dieci anni decorrenti dalla data di accertamento del reato".
2. Al comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo è soppresso;
b) al quarto periodo, le parole: "o al terzo" sono soppresse;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La revoca della patente è sempre disposta in caso di omicidio colposo".
19 OTTOBRE 2012 © www.repubblica.itEziohttp://www.blogger.com/profile/01963326077345130410noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2332621577482577964.post-63804134206698625672012-10-16T18:12:00.001+02:002012-10-16T18:12:33.753+02:00Pneumatici auto: arriva l'etichettaturaIl mondo dei pneumatici proprio in questi giorni si prepara a una grande novità in favore dell'automobilista: dal 1° novembre un'etichetta valuterà alcuni parametri legati all'efficienza economica ed ambientale e alla sicurezza stradale, cioè la resistenza e ilrumore esterno da rotolamento, nonché l'aderenza su bagnato.
Si tratta di una novità assoluta introdotta dal Regolamento UE 1222/2009 che si pone l'obiettivo di migliorare la sicurezza e l'efficienza economica ed ambientale del trasporto su strada attraverso la promozione di pneumatici più sicuri ed efficienti dal punto di vista dei consumi di carburante, con bassi livelli di rumorosità. Il Presente regolamento consente agli utenti finali di effettuare scelte più consapevoli al momento dell'acquisto dei pneumatici, prendendo in considerazione anche queste informazioni oltre ai fattori che vengono solitamente tenuti in conto nel processo d'acquisto.
Sono soggetti ad etichettatura tutti i tipi di pneumatici destinati ad autovetture, veicoli commerciali leggeri e pesanti prodotti dopo il 1° luglio 2012. L'etichettatura dei pneumatici non si applica ai pneumatici moto, ricostruiti, off road professionali, per impiego temporaneo, racing ed altre categorie specifiche.
L'etichettatura dei pneumatici rappresenta una novità ed una opportunità per il consumatore finale perché consente di avere elementi oggettivi per valutare alcune prestazioni importanti per i pneumatici che prima d'ora non erano immediatamente percepibili. Da ricordare però che esistono numerose altre caratteristiche che determinano le prestazioni complessive di un pneumatico che non sono disciplinate da questo nuovo sistema di valutazione. Inoltre, nel processo di acquisto resta imprescindibile il consiglio ed il supporto dei rivenditori specializzati nell'orientare al meglio il consumatore nella scelta del pneumatico di qualità più adatto alle proprie esigenze.
L'etichetta si presta per sua natura a possibili usi non corretti o addirittura a contraffazione. E' pertanto necessario che il nostro Paese attivi nel più breve tempo possibile un sistema di controllo sul mercato volto ad evitare che si verifichino inadempimenti con danni non solo ai consumatori, ma anche ai costruttori seri che tanto si sono adoperati per fornire al mercato elementi di valutazione all'insegna della trasparenza con il fine ultimo, da un lato di migliorare l'efficienza economica ed ambientale del trasporto su strada e dall'altro di accrescere la sicurezza stradale.
L'etichettatura dei pneumatici è un vantaggio per il consumatore che avrà alcuni elementi oggettivi per poter orientare le proprie scelte che si aggiungeranno a quelli che vengono abitualmente valutati durante il processo di acquisto - afferma Fabio Bertolotti, Direttore Assogomma. Questa novità dovrà però essere accompagnata da una efficace attività di controllo sul mercato da parte delle Autorità preposte. Senza controlli infatti si favorirà la frode in commercio con vendita di prodotti non conformi a tutto svantaggio sia del consumatore finale che dei costruttori corretti, vanificando gli sforzi tecnologici finalizzati a migliorare efficienza economica, ambientale e di sicurezza stradale.
L'etichetta e le sue classificazioni
Sono previste sette classi di merito sia per misurare la resistenza al rotolamento, sia l'aderenza su bagnato. Le classi sono caratterizzate da una lettera compresa tra A (la più efficiente o migliore) e G (la meno efficiente o peggiore).
Per quanto riguarda la resistenza al rotolamento la differenza tra un prodotto di classe A ed uno di classe G può tradursi in un minore consumo di carburante fino al 7,5% ed anche di più nel caso di mezzi pesanti.
Per quanto riguarda l'aderenza su bagnato, la differenza tra un prodotto di classe A ed uno di classe G può tradursi in un minor spazio di frenata fino al 30% (ad esempio per una vettura che viaggia a 80 Km/h la riduzione potrebbe essere fino a 18 mt in meno).
Infine per quanto riguarda il rumore da rotolamento i valori sono espressi in decibel e sono previste 3 classi in relazione al numero delle barre. Il livello di rumorosità con tre barre nere è quello peggiore perché supera il futuro valore limite europeo obbligatorio. Due barre piene identificano il prodotto intermedio che avrà un numero di decibel di rumorosità fino a 3db in meno del valore limite futuro. Una barra sta a significare che il livello di rumorosità del pneumatico è inferiore di oltre 3db rispetto al valore limite futuro. Una diminuzione di 3db equivale a dimezzare l'intensità del rumore.
Avvertenze e consigli per il consumatore:
1. Le informazioni riportate in etichetta non richiedono una modifica alla marcatura sui fianchi dei pneumatici. In buona sostanza occorre verificare le informazioni riportate in etichetta consultando materiale tecnico promozionale cartaceo o sito web del costruttore di pneumatici di riferimento. Si consiglia di segnalare al Costruttore eventuali non conformità.
2. Sull'etichetta devono essere riportate sempre le informazioni relative a tutti e 3 i parametri previsti.
3. Va richiesto lo scontrino fiscale e/o la fattura controllando che sugli stessi siano riportate le informazioni relative all'etichettatura o comunque che dette informazioni vengano esplicitate con un documento specifico.
4. L'entrata in vigore obbligatoria è il 1° novembre 2012 per pneumatici prodotti dopo il 1° luglio 2012. Prima di tale data non è possibile pretendere il rilascio delle informazioni riportate in etichettatura.
5. Successivamente all'entrata in vigore è possibile vendere prodotti anche privi delle informazioni riportate in etichetta a condizione che i pneumatici siano stati fabbricati prima del 1° luglio 2012
da amicipolstrada.blogspot.it
Martedì, 16 Ottobre 2012Eziohttp://www.blogger.com/profile/01963326077345130410noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2332621577482577964.post-76184482780372679152012-09-14T14:16:00.000+02:002012-09-14T14:18:15.920+02:00Sinistri stradali e comportamenti degli utenti della strada di Giovanni Fontana*
Come affermò il Giudice Paolo Borsellino, “la maggior parte della gente rispetta le leggi dello Stato non perché le tema,
non perché tema la sanzione penale o civile che sia, lo fa perché ritiene che sia giusto non uccidere o non sorpassare in
curva. E se così non fosse, non basterebbero tanti carabinieri per il numero di persone che ci sono nel nostro Paese; la
maggior parte di noi rispetta le leggi perché sente il dovere di rispettarle” (1).
Questa, è quella che io definisco cultura della legalità, il cui costante esercizio, previsto e regolamentato dalla legge,
consente ad un popolo di conformarvisi applicandola.
Così, appare del tutto evidente, che la norma che si ricava dalla lettura dell’art. 189 del Nuovo Codice della Strada, ha il
principale scopo di conformare la mentalità dell’utenza stradale al dovere giuridico di prestare assistenza e soccorso alle
persone bisognose, nonché agli stessi animali, che abbiano subito nocumento da un fatto, riconducibile alla circolazione
stradale, il cui fatto, a vario titolo, abbia coinvolto il soggetto tenuto a prestare aiuto. Non da meno, di determinare le
parti coinvolte a salvaguardare l’immodificabilità dei luoghi e delle cose e di accelerare la pratica dello scambio delle
informazioni relative al sinistro stradale, sempre che ciò non pregiudichi la salvaguardia della sicurezza stradale e la fluidità
della circolazione. Evidentemente, tali pratiche sono tutte finalizzate al superiore interesse generale della salvaguardia
della persona e dell’applicazione della giustizia, venendo meno ogni qualvolta tali pratiche, pur salvaguardando i meri
interessi delle parti coinvolte, non attengono più alla tutela dell’interesse generale e del buon andamento della pubblica
amministrazione. Anzi, in questi casi, può sorgere un dovere esattamente contrario al primo, quale quello stigmatizzato
all’art. 161 dello stesso Codice, in tema di sgombero della carreggiata (2).
I vari livelli di reazione dell’ordinamento giuridico, evidentemente, sono da rapportare alla gravità dell’omissione ovvero
alla più grave circostanza che dalla stessa - ancorché a livello di mero pericolo - possa derivare l’aggravarsi di una lesione
ad una persona o il danno al suo veicolo.
Più in generale, l’obbligo di cui sopra, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, è quello
di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che eventualmente abbiano subito danno alla persona,
indipendentemente dal fatto che tale danno si sia effettivamente verificato e che vi siano persone da assistere; anche
sotto il profilo letterale le espressioni eventualmente, riferita al danno, e ove necessaria, riferita all’assistenza, escludono
che nella fattispecie criminosa sia richiesta a qualsiasi titolo per la sussistenza dell’illecito l’effettiva verificazione del danno
alla persona e l’effettiva necessità dell’assistenza, qualificandosi il reato come omissivo proprio, commissibile mediante
la mera condotta omissiva dell’obbligo di fermarsi sul posto del sinistro per constatare se qualcuno abbia subito danno
alla persona e prestargli assistenza, ove necessaria.
Senza nulla togliere al generale dovere solidaristico di cui all’art. 593 c.p., prima di passare oltre, è opportuno evidenziare
che l’insieme degli obblighi (speciali) di cui all’art. 189 del Codice, riguarda esclusivamente gli utenti della strada, il cui
comportamento è comunque ricollegabile al verificarsi dell’evento infortunistico.
Giovanni Fontana è referente locale ASAPS e funzionario di Polizia Municipale nel Comune di Forte dei Marmi (LU)Eziohttp://www.blogger.com/profile/01963326077345130410noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2332621577482577964.post-26144663371217176742012-09-14T14:08:00.001+02:002012-09-14T14:08:08.721+02:00Sicurezza Stradale: quando l’inventiva italiana è griffata all’estero Dopo gli stilisti, ci copiano anche la tecnologia… Nel 2011 come numero di vittime l’Italia è tornata a far meglio della Francia E intanto forniamo ai cugini sistemi per il pedaggio dei veicoli pesanti(ASAPS) Forlì, 10 settembre 2012 – Essere più bravi di altri, a volte, fa piacere. Sapere poi che gli altri ci copiano, per raggiungere i nostri risultati, ci riempie di vero orgoglio: è quanto accade sulle strade e autostrade di Francia, dove i cugini d’Oltralpe, appena pochi giorni fa, hanno inaugurato la propria versione del Tutor. E qui, bisogna dirlo, siamo arrivati prima noi: nel 2005, infatti, Autostrade per l’Italia diede vita - ottenendo l’ok ministeriale- all’innovativo sistema di rilevazione della velocità, basato su un sistema inedito e, al tempo stesso semplicissimo.
Il calcolo della velocità media si è rivelato il peggior nemico della trasgressione e oggi, grazie alla sua presenza su 2.500 km di carreggiate in concessione ad Autostrade per l’Italia, le autostrade italiane sono tra le più sicure del mondo.
Si pensi che già alla fine del 2005, dopo appena un anno di impiego, le cifre registrate erano da record: -51% della mortalità; -27% del tasso di incidentalità con feriti; -19% del tasso di incidentalità complessiva; riduzione della velocità media del 15%; riduzione della velocità di picco del 25%. E ad oggi la riduzione della mortalità grazie al Tutor ha raggiunto il -75%
Col tempo, l’idea del Tutor è stata copiata da molti stati europei: sistemi per il calcolo della velocità media sono infatti attivi in Gran Bretagna, Germania, Belgio, Norvegia e Svizzera, ma quello che più ci rende orgogliosi è che in Francia – paese leader nella lotta alla sicurezza stradale – l’idea prende concretezza solo nel 2012: che si tratti di un tentativo di invertire un pericoloso segnale di inversione di tendenza?
Bisogna infatti considerare che il 2011 non è stato un anno d’oro, per l’azione di contrasto alla violenza stradale: sulle pagine di nostro sito (clicca qui) abbiamo infatti pubblicato i risultati francesi definitivi dello scorso anno, risultati sostanzialmente identici a quelli registrati nel 2010: 3963 vittime.
Lo scorso anno, in Italia, secondo le ultime stime di Aci e Istat, si sono registrate circa 3.800 vittime, contro le 4.090 del 2010. Cinque anni fa, nel 2007, ne avevamo contate 5.131. Insomma nel 2011 l’Italia sarebbe tornata finalmente a far meglio della Francia con uno scarto di 163 vittime in meno, pari a un 4%.
Il Tutor, in questa vittoria, ha giocato un ruolo determinante, perché ha contribuito a far leva sulla coscienza del conducente. Lo ha abituato, con la sua costanza e la sua inattaccabilità giuridica, a far tenere il piede leggero e con esso, anche il fardello della mortalità, ha tutta un’altra consistenza.
Intanto però Autostrade per l’Italia, attraverso la controllata Ecomouv’, ha vinto l’appalto per la fornitura in Francia del sistema di pedaggio dei veicoli pesanti (oltre le 3,5 Tonnellate) che verrà implementato a partire dalla metà del 2013 su circa 15 mila km di strade francesi.
Un altro esempio di grande capacità e competenza di un’azienda del nostro paese ed un ulteriore tassello a favore non solo della sicurezza, ma questa volta anche della nostra economia. (ASAPS)
Forlì lì 10 settembre 2012
Giordano Biserni
Presidente ASAPSEziohttp://www.blogger.com/profile/01963326077345130410noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2332621577482577964.post-79390316155987106122012-09-14T14:04:00.001+02:002012-09-14T14:04:16.277+02:00Buca in strada, un classico. Ma per il risarcimento attenzione ai confini del cantiereAnche il Comune, oltre alla società appaltatrice dei lavori pubblici, è responsabile – in qualità di appaltante e di Ente proprietario della strada - per il danno derivante dal sinistro stradale che si verifica nelle vicinanze ma al di fuori dell’area di cantiere regolarmente delimitata. Lo ha stabilito la Cassazione, sentenza 12811/12.
Il caso
Un uomo, alla guida della sua auto nel lontano ’89, sprofondava in una buca - non segnalata - del manto stradale e, a causa della rottura dell’avantreno della vettura, finiva per perdere il controllo del mezzo schiantandosi contro un altro veicolo che procedeva nell’opposto senso di marcia. La buca che aveva dato origine all’incidente era dovuta ai lavori stradali in corso. Il danneggiato (passeggero a bordo dell’auto ‘caduta’ nella buca), perciò, conveniva in giudizio il Comune di Roma (quale ente appaltante) e la società appaltatrice delle medesime opere, oltre alle assicurazioni. Il contraddittorio veniva poi integrato con l’intervento della società incaricata della manutenzione stradale. All’esito del giudizio di primo grado i convenuti venivano condannati, in diversa misura, al risarcimento del danno occorso all’attore con il sinistro.
La Corte d’Appello di Roma, decidendo poi sull’appello principale e sugli appelli incidentali tra cui quello del danneggiato, distribuiva la colpa tra il conducente dell’auto e il Comune di Roma, condannandoli al risarcimento (salvo regresso nei confronti delle assicurazioni). Il successivo ricorso per cassazione, promosso in via principale dal danneggiato e articolato in numerosi ricorsi incidentali ad opera delle altre parti, viene rigettato. Vengono così in rilievo alcuni principi di diritto in materia di risarcimento per fatto illecito extracontrattuale e ripartizione della responsabilità tra appaltante e appaltatore di lavori pubblici. È di interesse la questione sollevata dal ricorso incidentale del Comune di Roma riguardo alla responsabilità per i danni cagionati da lavori stradali: è l’Ente a dover rispondere, oppure la società che svolge l’attività autorizzata? La Cassazione risolve il quesito stabilendo che è responsabile il solo appaltatore (o, come nel caso di specie, il subappaltatore) nei casi in cui il sinistro avvenga in un’area delimitata (nella specie, scavo di trincee per il posizionamento di cavi), dato che questi è il soggetto custode dell’aerea. Diversamente, risponde dei danni anche l’Amministrazione comunale se l’area viene utilizzata anche per la circolazione dei veicoli. Infatti in tema di appalto vige il principio per cui «l’appaltatore esplica l’attività contrattualmente prevista in piena autonomia, a proprio rischio» nei casi in cui il committente non ne indirizzi l’attività con indicazioni vincolanti. In quest’ultima circostanza chi esegue i lavori è solo nudus minister e la responsabilità ‘risale’, di conseguenza, in capo al committente.
Strada e area di cantiere: c’è differenza. Sempre ai fini della valutazione della responsabilità per il risarcimento, la Suprema Corte distingue anche tra l’area di cantiere chiaramente delimitata e la porzione di sede stradale (ancora) adibita alla circolazione. Il soggetto responsabile per l’incidente che si verifica nella prima è esclusivamente l’appaltatore, in qualità di custode dell’area. Quanto alla seconda, la responsabilità è invece ascrivibile anche all’Ente locale proprietario della strada, permanendo il rapporto di custodia tra Amministrazione Pubblica e soggetto appaltatore dei lavori.
da lastampa.it
Mercoledì, 12 Settembre 2012Eziohttp://www.blogger.com/profile/01963326077345130410noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2332621577482577964.post-52001775644309455202012-08-03T09:05:00.001+02:002012-08-03T09:05:10.671+02:00Bici, casco obbligatorio? Fiab:'Mai'. Quattroruote:'Follia'La Federazione Italiana Amici della Bicicletta Onlus, "è favorevole a promuovere l'uso del casco, ma nettamente contraria a renderlo obbligatorio". Quattroruote: "Sostenere che il casco non serve è follia pura e sul tema accettiamo qualsiasi confronto assistiti dai medici più illustri e sopra le parti"
Bici, casco obbligatorio? Fiab:'Mai'. Quattroruote:'Follia'
"Inutile invocare il casco obbligatorio - spiega Antonio Dalla Venezia Presidente FIAB Federazione Italiana Amici della Bicicletta Onlus - la proposta non è nuova ed è già stata respinta dal Parlamento italiano perché ritenuta più dannosa che utile". Inizia così una lettera che entra sul tema proposto da Quattroruote sull'ultimo numero e che ha scatenato un bel po' di polemiche.
Il direttore di Quattroruote, Carlo Cavicchi, risponde subito e sostiene che "Da oltre mezzo secolo la nostra rivista si batte per la sicurezza e per ridurre i costi sociali che gli infortuni procurano. Secondo noi dalla bici si può cadere in mille maniere e il casco, così come le cinture in auto, è un mezzo che aiuta la sicurezza. Non è la lobby dell'auto che ne vuole l'adozione, semmai è la lobby dei ciclisti che non lo vuole".
Insomma il tema è delicato - si tratta della pelle di chi pedala - per questo riportiamo integralmente la posizione della Fiab. E la risposta di Quattroruote
La posizione della FIAB
Leggiamo su Repubblica Motori la proposta di Quattroruote, rivista dell'auto, di rendere obbligatorio il casco per i ciclisti. La proposta non è nuova ed è già stata respinta dal Parlamento italiano perché ritenuta più dannosa che utile.
La
FIAB - Federazione Italiana Amici della Bicicletta Onlus, è favorevole a promuovere l'uso del casco, ma nettamente contraria a renderlo obbligatorio. Questa è anche la posizione dell'ECF, la Federazione dei Ciclisti Europei, di cui la FIAB fa parte e che rappresenta centinaia di migliaia di ciclisti in tutta Europa.
Le motivazioni tecniche di tale contrarietà sono ben illustrate sui siti FIAB ed ECF (breve sintesi per es.
http://fiab-onlus. it/salvaiciclisti/component/content/article/58-casco. html), ma soprattutto tale obbligo, raro nel mondo, non sussiste nei Paesi europei più "ciclistici" (Germania, Olanda, Danimarca, ecc.), in altri più simili all'Italia (es. Francia) e che negli unici dove è stato introdotto (Australia ad esempio) ha dimezzato l'uso della bicicletta senza ridurre percentualmente la mortalità.
E' dimostrato invece che l'aumento dei ciclisti in circolazione riduce l'incidentalità per tutti, mentre la riduzione ne raddoppia il rischio. L'obbligo è anche stato respinto di recente dal Parlamento svizzero, dopo intense consultazioni con esperti del settore.
Non è invece appropriato il confronto con l'obbligo esteso alle moto, a cui erroneamente ci si riferisce per dimostrare l'utilità di un provvedimento a cui i ciclisti si opporrebbero in modo miope. Infatti i caschi per moto sono omologati per impatti fino a 70 km/h e quindi proteggono da investimenti e cadute fino a questa velocità, mentre i caschi per bici, del tutto diversi in quanto necessariamente aerobici, sono omologati fino a 23 km/h e quindi non proteggono né dagli investimenti né da cadute ad alta velocità (vedi quanto successo lo scorso anno a Weylandt), ma solo da cadute del ciclista da solo, con lo stesso rischio di un pedone che inciampa e cade per terra.
L'uso quotidiano della bicicletta, cui oggi in Italia si fa sempre più ricorso anche per ragioni economiche, non deve essere scoraggiato con provvedimenti di tal genere, inefficaci per la sicurezza, ma al contrario dovrebbe costituire un elemento portante delle politiche per la mobilità ed incentivato con scelte mirate.
Da alcuni anni la FIAB, unica associazione nazionale dei ciclisti urbani attiva da 25 anni, e più recentemente altri movimenti spontanei (come ad es. Salvaiciclisti) propongono provvedimenti simili a quelli realizzati in Europa: moderazione del traffico, zone 30, reti di piste ciclabili, modifiche del codice stradale a favore della bicicletta (vedi il testo della recente audizione in commissione Trasporti della Camera http://documenti. camera. it/_dati/leg16/lavori/stencomm/09/indag/codice/2012/0418/INTERO. pdf), interventi sulle cause dell'incidentalità, (cioè il traffico motorizzato), lo sviluppo di un Piano Nazionale per la Mobilità Ciclistica e l'istituzione di un Servizio Nazionale della Mobilità Ciclistica, ecc. Proposte per ora giacenti inevase in Parlamento ed anche recentemente non approvate in commissione Trasporti nel testo base della legge delega sulla riforma del Codice della Strada, ma che saranno riproposte in Aula.
Se quindi le uniche proposte aprioristiche per la "sicurezza dei ciclisti" fossero quelle finalizzate a tutelare i ciclisti da sé stessi, in quanto non in grado di intendere e volere, con provvedimenti inefficaci e controproducenti come quello in oggetto, FIAB continuerà, con dati alla mano, a manifestare la sua ferma opposizione.
Se invece Quattroruote, Repubblica o qualunque altra testata nazionale fossero davvero interessate a contribuire alla sicurezza dei ciclisti, come di tutti gli utenti della strada, troveranno in FIAB la massima disponibilità, insieme a competenza e passione.
Le attività da svolgere fin da subito sono tante. Prioritariamente: campagne educative verso tutti gli utenti della strada, e fra queste la promozione dell'uso facoltativo del casco per i ciclisti; campagna di FIAB, ECF e Salvaiciclisti per la copertura assicurativa INAIL sul percorso casa-lavoro in bicicletta, che ha già l'adesione di numerosi Comuni, Regioni e personalità varie (vedi http://www. bici-initinere. info/).
Antonio Dalla Venezia
La posizione di Quattroruote
Forse, prima di criticare quanto scritto da Quattroruote sarebbe utile leggere l'intero articolo e non un estratto. Dopo se ne può pure parlare.
Criticare per interposta lettura ci sembra troppo superficiale. Oltretutto Quattroruote da sempre predica una guida attenta e rispettosa dei più deboli, motociclisti, ciclisti o pedoni che siano. Da oltre mezzo secolo la nostra rivista si batte per la sicurezza e per ridurre i costi sociali che gli infortuni procurano.
Secondo noi dalla bici si può cadere in mille maniere e il casco, così come le cinture in auto, è un mezzo che aiuta la sicurezza. Non è la lobby dell'auto che ne vuole l'adozione, semmai è la lobby dei ciclisti che non lo vuole. Sostenere che il casco non serve è follia pura e sul tema accettiamo qualsiasi confronto assistiti dai medici più illustri e sopra le parti.
Carlo Cavicchi
Direttore Quattroruote
(31 luglio 2012)Eziohttp://www.blogger.com/profile/01963326077345130410noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-2332621577482577964.post-37768398396294796682012-07-03T10:45:00.002+02:002012-07-03T10:45:18.446+02:00Il freno automatico salvavita che i costruttori snobbanoL'Euro Ncap lo inserirà nei suoi criteri di valutazione dal 2014, ma non è ancora disponibile sul 79% delle vetture
MILANO - Dallo smartphone nella plancia alle centraline invisibili disseminate sotto le lamiere, l'elettronica sta cambiando il modo di guidare e di vivere l'auto. In meglio, secondo l'Euro Ncap, l'ente europeo che fa i crash test dei nuovi modelli in commercio. Perché chip e sensori possono dare una mano importante alla sicurezza stradale. Soprattutto quelli di nuova generazione, come l'«Aeb» (Autonomous emergency braking, il freno automatico d'emergenza) ancora poco noto, ma tremendamente efficace, dicono gli esperti di Bruxelles, nel ridurre le conseguenze di un incidente.
L'INDAGINE EUROPEA-Di che cosa si tratta? Di un radar o di una telecamera collegata con i freni attraverso una rete di sensori: intervengono sul pedale del freno in caso di impatto imminente se il conducente non fa nulla per evitare l'ostacolo che ha davanti. Un antidoto alla distrazione o agli errori di calcolo della distanza, cause di tanti tamponamenti. Perché se è vero che i morti calano, il bilancio resta pesantissimo: 30 mila ogni anno in Europa e oltre un milione e 300 mila feriti. Cifre inaccettabili - ripetono da Bruxelles - soprattutto se i rimedi già esistono. Basterebbe questo dispositivo a evitare il 27% dei sinistri e a salvare 8.000 vite, sostiene l'Euro Ncap, che sul sito internet ha pubblicato l'elenco di tutte le vetture che ce l'hanno. Gocce nel mare: sul 79% delle auto in vendita non è disponibile e più della metà delle case (il 66%) non lo prevede su nessuno dei modelli in gamma, nemmeno su quelli più recenti.
ANCORA POCO DIFFUSO-Eppure dal 2014 il freno automatico sarà inserito nel sistema di valutazione delle prove di urto: chi ancora non ce l'avrà non riuscirà a ottenere le 5 stelle, cioè il massimo del punteggio. Parola di Michiel van Ratingen, segretario generale dell'Euro Ncap: «La tecnologia è ormai matura ma la diffusione è scarsa, perché gli automobilisti non conoscono i vantaggi dell'Aeb e le informazioni che ricevano dai costruttori sono poco chiare e incomplete. Spesso non sanno nemmeno a cosa serve». A complicare le cose, poi, il proliferare di sigle: l'Audi lo chiama «Pre sense plus», la Mercedes «Collision prevent assist», la Volvo «City safety», solo per citarne alcuni. Per ora a offrirlo sono soprattutto i marchi di lusso, ma qualcosa inizia a muoversi anche ai piani più «bassi»: fra le citycar ce l'hanno almeno come optional la Volkswagen Up! e la Fiat Panda, poi arriverà anche sulla 500L. Ford Focus, Honda Civic e Mazda CX-5 spiccano fra le vetture di medie dimensioni. «Segnali incoraggianti», osserva van Ratingen «ma siamo ancora agli inizi, l'obiettivo è che diventi di serie». Come è già successo con l'Abs e come sta per succedere con l'Esp, dispositivi che hanno evitato migliaia di morti sulle strade. Il problema, però, è che per il freno automatico non esiste uno standard comune: «Stiamo studiando quale siano i sistemi più efficaci, alcuni agiscono fra i 30 e i 50 km/h, altri fra i 30 e i 200, altri ancora da 70 a 200. Così per chi vuole compare un'auto è impossibile confrontarli». Un rompicapo al quale l'Europa dovrà trovare al più presto una risposta.
Daniele SparisciEziohttp://www.blogger.com/profile/01963326077345130410noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2332621577482577964.post-19012081369754146702012-06-05T16:41:00.001+02:002012-06-05T16:41:50.150+02:00Fumare marijuana è rischioso per chi si mette al volante - P. Capra, DorsIl contesto
La marijuana è una droga che ha una provata efficacia medica nel ridurre spasmi muscolari, la pressione oculare, il dolore fisico e nell’aumentare l’appetito. Tuttavia, trattandosi di sostanza psicoattiva i benefici medici sono associati ad una distorsione del tempo, a tempi di reazione ritardati, ad una ridotta percezione sensoriale e alla perdita di coordinazione; inoltre, il consumo di marijuana nel lungo periodo provoca effetti avversi tipo deficit cognitivo, problemi respiratori, indebolimento del sistema immunitario, senso di vertigine, perdita della memoria, perdita della capacità decisionale, psicosi e altri disordini di natura mentale.
La guida sotto l’influsso di sostanze illecite, negli USA è un serio problema di salute e sicurezza pubbliche e tra le droghe, la marijuana è, oltre all’alcol, soggetta ai controlli più frequenti fra chi è conducente di un veicolo: tuttavia è ancora poco chiaro il ruolo effettivo che ha la marijuana rispetto agli incidenti stradali, se è davvero una delle cause principali.
Lo studio Li 2012: metodo e risultati
La metanalisi Li 2012, pubblicata sulla rivista Epidemiologic reviews, valuta l’associazione tra uso di marijuana e rischio di incidenti stradali, cioè in che misura il consumo di marijuana provoca o meno un aumento degli incidenti stradali.
La ricerca sistematica degli studi da includere nella metanalisi viene effettuata su 7 banche dati e identifica come potenzialmente rilevanti 2.960 articoli pubblicati. A seguito di successive fasi di revisione vengono scelti per l’inclusione 9 studi epidemiologici, che rispondono ai seguenti criteri:
* presentano dati sull’uso di marijuana, forniti da test di laboratorio o autoriferiti;
* sono pubblicati in lingua inglese;
* sono pubblicati dal 1990 al 9 giugno 2011;
* oltre al gruppo di intervento, cioè gli individui coinvolti in incidenti stradali, includono un gruppo di controllo separato, cioè gli individui non coinvolti in incidenti stradali
Tutti gli studi, con l’eccezione di uno, riferiscono che il rischio di incorrere in un incidente stradale aumenta in modo statisticamente significativo, se è associato all’uso di marijuana.
Gli odds ratio cioè quel valore numerico che misura l’associazione tra rischio di incidenti e uso di marijuana sono differenti nei vari studi presi in esame e vanno da 0,85 a 7.16, mentre l’odds ratio complessiva che riassume ogni singolo valore è 2.66; in ogni caso superiore a 1, a dimostrare che esiste un’associazione positiva tra rischio di incidente e uso di marijuana, cioè che il rischio di incorrere in un incidente stradale aumenta nei conducenti che consumano marijuana.
Il risultato della metanalisi Li 2012 dimostra che i conducenti, che agli esami di laboratorio sono positivi alla marijuana o riferiscono di consumare marijuana, hanno una probabilità più che doppia di essere coinvolti in un incidente stradale, a confronto con gli altri conducenti. L’associazione positiva tra rischio di incorrere in un incidente stradale e uso di marijuana è coerente in tutti gli studi a prescindere dalle diverse aree geografiche, dai differenti disegni di studio, dai metodi usati per misurare il consumo di droga, e dalle fasce di età delle popolazioni di guidatori.
La forza dell’associazione tra uso di marijuana e rischio di incidenti è confermata dall’evidenza che esiste una relazione dose-risposta, fra la quantità e la frequenza del consumo di marijuana e il rischio di incidenti stradali: maggiore è la concentrazione della sostanza assunta e le volte in cui è stata consumata, maggiore il rischio di incidenti stradali.
I limiti dello studio
Lo studio Li 2012, per quanto fornisca un’evidenza abbastanza solida a sostegno dell’associazione tra uso di marijuana e rischio di incidente stradale, non permette di sostenere che, tra i due fattori esista un rapporto causa-effetto, cioè che il primo sia causa diretta del secondo, per una serie di limiti degli studi inclusi.
Non sono stati presi in esame alcuni fattori confondenti, variabili cioè in grado di incidere e di modificare l’esito finale (associazione tra uso di marijuana e rischio di incidenti):
* l’ esposizione alla guida e la propensione al rischio, spesso difficili da misurare;
* i diversi metodi per valutare il consumo di marijuana (dall’autovalutazione agli esami di sangue o di urina), che possono avere diversi livelli di validità e di affidabilità. Inoltre questi vari metodi determinano l’uso della sostanza nelle ultime settimane mentre, per chi deve guidare un veicolo, gli effetti più acuti derivanti da un consumo di marijuana non durano più di 3-4 ore;
* la marijuana è una sostanza illegale in numerosi stati degli USA: potrebbe essere meno probabile che i guidatori nel gruppo di controllo, il gruppo di chi non è mai stato coinvolto in incidenti stradali, si siano sottoposti al test per controllare il consumo, rispetto a quelli che hanno subito incidenti. Questo fatto comporterebbe una sovrastima dell'effetto del consumo di marjiuana sul rischio di incidenti stradali;
* l’uso contemporaneo di più sostanze rende difficile determinare qual è il ruolo della marijuana nel caso di incidenti stradali: sarebbero opportuni studi di valutazione sugli effetti dell’interazione derivante dall’uso combinato di più sostanze. In particolare sembra che particolarmente dannoso e rischioso per la guida sia il consumo, molto frequente di marijuana e alcol, perché compromette le funzioni cognitive di chi si trova al volante;
* gli studi inclusi nella metanalisi non prendono in esame il consumo di marijuana per scopi medici: le differenze tra un consumo medico e un uso finalizzato al divertimento, sia nelle modalità di somministrazione della sostanza, sia nei dosaggi, può avere un effetto diverso sulle capacità di guida e sul rischio incidenti.
Riuscire a quantificare l’eccesso di rischio di incidenti associato all’uso di marijuana è essenziale per comprendere quali conseguenze sulla salute comporta la legalizzazione del consumo per scopi medici e per valutare l’efficacia di politiche sulla guida sotto l’influsso di droghe, finalizzate a ridurre la mortalità e le lesioni per incidenti stradali.
Riferimenti bibliografici
Li MC, Brady JE, DiMaggio CJ, Lusardi AR, Tzong KY, Li G. Marijuana use and motor vehicle crashes. Epidemiologic reviews 2012; 34: 65-72.
http://epirev.oxfordjournals.org/content/34/1/65.abstract (solo abstract)Eziohttp://www.blogger.com/profile/01963326077345130410noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2332621577482577964.post-19979338111520896452012-06-05T16:35:00.001+02:002012-06-05T16:35:53.396+02:00Guida in stato di ebbrezza: Senza la prova etilometrica e/o ematica, si può evitare la sanzione penale se non è possibile stabilire che il tasso alcolemico nel sangue sia superiore al limite di 0,8 g/l., nel caso di specie il trasgressore deve essere ritenuto responsabile della ipotesi sanzionatoria meno grave, che con l'entrata in vigore della Legge 120/2010 è stata depenalizzata(Cass. Civ., n. 18134 del 14 maggio 2012)
La Suprema Corte, sezione quarta penale, con la sentenza del 14 maggio 2012, n. 18134, ha stabilito che la guida in stato di ebbrezza, nel caso in cui non sia possibile da parte degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del d. lgs. 285/92, stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, se il tasso alcolemico nel sangue sia superiore al limite di 0,8 g/l, il trasgressore deve essere ritenuto responsabile della ipotesi meno grave, ormai depenalizzata dall’entrata in vigore della Legge 120/2010.
Nel caso di specie, come si può apprendere dalla Sentenza sotto riportata, l’accertamento sanzionatorio si è verificato a seguito di sinistra stradale e con rifiuto da parte del conducente.
Dagli atti processuali si è appreso che lo stesso veniva condannato sia in primo che in secondo grado, con la motivazione ascritta all’art. 186 d. lsg. 285/92 in quanto “aveva guidato in stato di ebbrezza e si era, altresì, rifiutato di sottoporsi all’alcool test”.
Reati unificati dal vincolo della continuazione, pertanto i Giudici avevano emesso una condanna ad un mese di arresto, nonché €. 900,00 di ammenda e sospensione della patente di guida per un mese.Eziohttp://www.blogger.com/profile/01963326077345130410noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2332621577482577964.post-29749250245168864482012-06-05T16:33:00.001+02:002012-06-05T16:33:27.401+02:00Falsità in atti – In certificati o autorizzazioni amministrative – Fotocopia del permesso per l’accesso a zona a traffico limitato, esposto sul parabrezza dell’auto – Integrazione del reato di cui all’art. 482 c.p..(Cass. Pen., Sez. V, 24 ottobre 2011, n. 38349)
Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.), la condotta di colui che esponga sul parabrezza della propria autovettura una fotocopia del permesso rilasciatogli per l’accesso a zona con traffico limitato, in quanto la riproduzione in fotocopia di una autorizzazione amministrativa formata con modalità tali da rendere il documento confondibile con l’originale si risolve in una forma di contraffazione del documento originario, mentre non integra la condotta tipica rilevante la fotocopia predisposta senza i detti accorgimenti e avente valenza di mera documentazione della esistenza di un originale. (Nella fattispecie l’imputato era titolare del permesso originale, rilasciatogli per due vetture di cui era proprietario). (Cass. Pen., sez. V, 24 ottobre 2011, n. 38349) - [RIV-1204P3275] Art. 482 cp.Eziohttp://www.blogger.com/profile/01963326077345130410noreply@blogger.com0