Sabato 8 agosto entra in vigore una vera e propria rivoluzione
per la sicurezza stradale. Ecco, punto per punto, tutte le novità
Ci siamo: sabato prossimo, l'8 agosto, entrano in vigore grandi novità sul fronte della sicurezza stradale: l'incremento di un terzo per molte violazioni commesse di notte fra le 22 e le 7 (velocità, precedenza, distanza di sicurezza, inosservanza segnaletica, circolazione contromano e altre ancora) e via i punti dalla patente anche ai ciclomotoristi e ciclisti.
Sono queste le due novità più importanti volute dalla legge 94 del 15 luglio 2009. Ma ce ne sono molte altre. Va detto che questa maggiorazione delle multe andrà ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna. "Tale incremento - spiega però Giordano Biserni, presidente dell'Asaps, associazione amici polizia stradale - è previsto che vada ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna dove le violazioni stesse siano accertate da dipendenti dello Stato. Quindi il fondo è alimentato solo dalle sanzioni accertate dalla Polizia Stradale e dai Carabinieri".
Nel dettaglio i comportamenti che comporteranno sanzioni più dure, ecco l'elenco completo: velocità in genere, superamento dei limiti di velocità, precedenza, inosservanza della segnaletica orizzontale e delle segnalazioni semaforiche, distanza di sicurezza, cambiamento di direzione o di corsia e altre manovre, circolare contromano o invertire il senso di marcia, effettuare la retromarcia, circolare sulle corsia di emergenza sulle autostrade e sulle autostrade extraurbane principali, violare le norme che regolano la sosta di emergenza od omettere di far uso delle luci di posizione durante la sosta e la fermata di notte o in caso di scarsa visibilità e, infine, violare le disposizioni che disciplinano l'uso del libretto individuale di controllo ovvero non rispettare i tempi di guida e di riposo con veicoli per trasporti professionali non muniti di cronotachigrafo.
Dicevamo poi delle altre novità. Eccole nel dettaglio, punto per punto.
Decoro delle strade
Ora c'è una sanzione variabile da 500 a 1.000 euro per chi sporca le strade gettando rifiuti dai veicoli. Una sanzione spropositata perché se la stessa cosa la fa un pedone la sanzione è di appena 23 euro. Conviene quindi scedere dall'auto e gettare i rifiuti...
Guida in stato di ebbrezza o per uso di sostante stupefacenti
Per aumentare l'attenzione di genitori, zii o amici che affidano la propria auto ad ubriaconi viene raddoppiato il periodo di sospensione della patente di guida per il conducente travato in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o per sostanze stupefacenti qualora il veicolo col quale è stato commesso il reato sia di proprietà di persona estranea ai fatti.
Aumentano poi anche tutte le ammende previste per il reato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti se il reato è commesso dopo le ore 22,00 e prima delle 07,00. In questo caso l'applicazione della sanzione maggiorata avverrà in sede di sentenza davanti al Tribunale.
Assicurazione
Confisca immediata per il veicolo, di proprietà del conducente, se viene trovato a circolare con i documenti assicurativi falsi o contraffatti. E' colpito, invece, dalla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per un anno, colui che ha contraffatto o alterato i documenti assicurativi.
Circolazione dei ciclomotori e delle biciclette
Ecco l'articolo più discusso, il 219-bis, che estende al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotoristi le sanzioni accessorie del ritiro, sospensione e revoca del documento. "Analogamente - spiegano all'Asaps - colui che guidi il ciclomotore in vigenza di un provvedimento di ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità, è punito con le stesse sanzioni amministrative stabilite per il titolare di patente di guida che circoli nonostante abbia avuto il documento ritirato, sospeso o revocato".
Insomma al certificato di idoneità alla guida sono state estese le disposizioni che regolano la decurtazione del punteggio come per la Patente a punti. Così chi ha una patente e si trova alla guida di un ciclomotore è soggetto al ritiro, sospensione, revoca o decurtazione del punteggio, se commette violazioni che comportino l'applicazione di tali sanzioni amministrative accessorie.
E qui si arriva al punto più discusso. E già perché il secondo comma di questa nuova disposizione, richiamando genericamente "il conducente titolare di patente" che commette violazioni per le quali sono previste sanzioni accessorie applicabili anche quando ci si trovi alla guida di un veicolo per il quale non sia richiesta la patente stessa, fa ritenere che tali disposizioni siano applicabili anche nei confronti dei ciclisti. Così i ciclisti si vedranno decurtare i punti dalla patente per le relative violazioni. Tutte cose di cui saranno ovviamente immuni chi viaggia su questi mezzi senza avere la patente di guida per le auto. Un piccola ingiustizia che farà discutere non poco...
(6 agosto 2009) da www.repubblica.it
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