Puntuale come tutti gli anni, anche per l'estate 2009 arriva il giro di vite contro i pirati della strada. Gli inasprimenti sono questa volta inseriti nel disegno di legge sulla sicurezza approvato definitivamente dal Senato giovedì scorso e che attende ormai, per la sua piena operatività, la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.
Il quadro degli interventi
Si tratta di uno dei quattro tasselli che compongono il cosiddetto pacchetto-sicurezza, che ha visto la luce fin dall'inizio della legislatura, per il cui completamento manca all'appello l'approvazione del disegno di legge sul processo penale (atto Senato n. 1440, attualmente all'esame della commissione giustizia di Palazzo Madama).
Le altre due tessere del mosaico, già in vigore, sono i decreti legge n. 11/09, sullo stalking, e n. 92/08 che non solo ha introdotto le prime misure contro l'immigrazione clandestina e un'altra serie di inasprimenti alle sanzioni per le violazioni al codice della strada, ma ha inciso anche sulla procedura penale. Qui è contenuta, infatti, la disposizione che consente la trattazione prioritaria dei processi per alcune tipologie di reato.
Quando cala la sera
Tornando al provvedimento appena varato, quanto all'impatto sulla circolazione stradale va segnalata l'introduzione, piuttosto generalizzata, dell'aggravante notturna. Gran parte delle modifiche è infatti destinata a questa nuova, particolare, stretta: dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, al superamento dei limiti di velocità, fino al mancato rispetto del semaforo rosso.
Senza qui entrare nei dettagli (oggetto peraltro dell'intervento a lato) è singolare come il nostro ordinamento, per la prima volta, ospiti disposizioni che inaspriscono una misura deterrente, sanzione amministrativa pecuniaria o ammenda che sia, da un terzo alla metà del suo peso, quando il comportamento illecito è commesso in un determinato orario.
L'aggravante «temporale» si affianca così a quelle tradizionali, legate alle condizioni soggettive della vittima o dell'autore della violazione o alle circostanze di fatto.
Il decoro
Quanto alle singole disposizioni si segnala il nuovo articolo 34-bis del codice della strada che punisce con una sanzione da 500 a mille euro chi lancia rifiuti o oggetti dai veicoli in movimento. Una disposizione semplice che tuttavia potrebbe presentare qualche difficoltà di applicazione.
Come infatti emerge dalla lettura della tabella a lato, anche prima era prevista una sanzione da 23 a 92 euro – contenuta nell'articolo 15, lettera i), del codice – contro chi lancia oggetti da veicoli in movimento, e dunque la nuova norma si sovrappone a quella già esistente che non è stata abrogata: il dilemma, su quale sanzione applicare, è ancora tutto da chiarire.
Probabile che dopo la prima infrazione ne sapremo di più. Inoltre, il nuovo importo minimo (500 euro) è in linea con quanto indicato dall'altra disposizione del disegno di legge che impone ai sindaci di aggiornare i propri regolamenti con una sanzione, per chi «insozzi le pubbliche vie», non inferiore a 500 euro.
Le altre modifiche
Singolare l'introduzione dell'articolo 219-bis che di fatto estende il regime del ritiro della patente anche a chi è alla guida di una bici. Precisa la norma che «se il conducente è persona munita di patente», per le violazioni che impongono il ritiro, la sospensione o la revoca della patente, le stesse sanzioni si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo (nozione che comprende anche le bici) per il quale non è richiesta la patente.
Colpita anche la guida sotto l'influenza dell'alcol. In particolare, la modifica riguarda le sanzioni per i conducenti il cui tasso alcolemico sia superiore a 1,5 g/l (la condizione più grave tra le tre indicate dal codice). È qui prevista, oltre all'arresto e all'ammenda, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Ora il periodo di sospensione è raddoppiato nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato stesso.
Un ultimo intervento è quello alla disciplina il rilascio della patente e dei titoli abilitativi alla guida. Una delle novità dell'articolo 120, interamente riscritto dal disegno di legge, è l'introduzione di una sanzione pecuniaria, da mille a tremila euro, per chiunque rilasci titoli abilitativi alla guida a soggetti che non ne avrebbero diritto. Che sono: delinquenti abituali, persone sottoposte a misure di sicurezza o di prevenzione; condannate per alcuni reati; destinatari del divieto di conseguire la patente.
a.candidi@ilsole24ore.com
Nessun commento:
Posta un commento