martedì 17 giugno 2008

Codice della Strada: Riepilogo delle nuove norme introdotte con il dl 92

E’ il 27 maggio la data in cui sono entrate in vigore le nuove norme contro la guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. In sostanza sono state inasprite le sanzioni ed è stato reintrodotto il reato di rifiuto di sottoporsi a controllo, fino a ieri punito con una semplice, ancorché onerosa (2500 euro), sanzione amministrativa. Da oggi, invece, chi rifiuterà di “soffiare” verrà giudicato dal tribunale competente per territorio nella persona del giudice monocratico. In entrambi i casi, sia per la guida in stato di ebbrezza, sia per il rifiuto di sottoporsi al controllo, oltre alle sanzioni sotto indicate, è prevista la decurtazione di dieci punti dalla patente.

Riepiloghiamo
1) Se il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro l'ammenda è compresa tra 500 e 2.000 euro ed è prevista la sospensione della patente da tre a sei mesi.
2) Se il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro l'ammenda è compresa tra 800 e 3.200 euro, è prevista la sospensione della patente da sei mesi a un anno ed è previsto l'arresto fino a 6 mesi (era 3 mesi).
3) Se il tasso alcolemico accertato è superiore a 1,5 grammi per litro l'ammenda è compresa tra 1.500 e 6.000 euro, è prevista la sospensione della patente da uno a due anni ed è previsto l'arresto da tre mesi a un anno (era fino a sei mesi). Inoltre, altra novità, "con la sentenza di condanna, ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore".
"La stessa procedura - prosegue il decreto - si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis", cioè nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale.
Inoltre, con l’introduzione del comma 2-quinquies, è stato previsto che “qualora non sia disposto il sequestro, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore”.
Confermata la revoca della patente di guida se il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o di complessi di veicoli o, infine, nel caso in cui lo stesso reato venga commesso in un biennio.
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le pene, nei tre casi sopra previsti, sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
Infine, come abbiamo detto torna a essere un reato il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico, depenalizzato lo scorso anno dal cosiddetto "decreto Bianchi". Le pene sono le stesse previste al punto 3: ammenda compresa tra 1.500 e 6.000 euro e arresto da tre mesi a un anno. La condanna comporta anche la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei mesi a due anni e il fermo amministrativo del veicolo con il quale è stato commesso il reato per 180 giorni, tranne il caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.
Attenzione: se il reato di rifiuto di accertamento è commesso dopo una condanna per lo stesso reato nei due anni precedenti la patente è automaticamente revocata.
Sono state aumentate anche le sanzioni per la pirateria stradale, art.189 Cds.
Ci resta solo da aggiungere che sono poi state modificate sostanzialmente le pene per l’omicidio e le lesioni colpose. In caso di omicidio, quando il fatto è commesso da conducente che risulta in stato di ebbrezza con alcolemia superiore a 1,5 g/l o sotto l’effetto di sostanze, la pena minima passa da 2 a 3 anni e quella massima da 5anni a 6. Pene aggravate anche in caso di lesioni colpose.

dal sito: www.asaps.it

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