lunedì 3 gennaio 2011

Varata dal Parlamento la riforma del codice della strada

Varata dal Parlamento la riforma del codice della strada

Ennesimo giro di vite contro alcol, droga e velocità – Mai più patente dopo il secondo omicidio colposo - Tolleranza zero per neopatentati, under 21 e professionisti della guida – In arrivo la targa personale – Create le premesse per l’introduzione del casco elettronico e della scatola nera



Sul supplemento ordinario della gazzetta ufficiale n. 171 del 29/7/2010 è stata pubblicata la legge 29/7/2010, n. 120, intitolata Disposizioni in materia di sicurezza stradale, composta da 61 articoli e intervenuta a modificare ancora una volta il nuovo codice della strada. La maggior parte delle norme è entrato il vigore il 13/8/2010, altre erano operative già dal 30/7/2010, mentre altre ancora entreranno in vigore scaglionate nel tempo.

Riportiamo una sintesi delle novità che riguardano più da vicino l’utente della strada. Gli articoli tra parentesi si riferiscono, salvo diversa indicazione, al nuovo codice della strada.



ANIMALI (art. 189 comma 9-bis)

L'utente della strada, in caso d’incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno. Il trasgressore incorre nella sanzione amministrativa da 389 a 1.559 euro.

Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Il trasgressore incorre nella sanzione amministrativa da 78 a 311 euro.



ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (art. 191 comma 1)

I conducenti, che finora erano tenuti a dare la precedenza, rallentando e se del caso fermandosi davanti ai pedoni che transitavano sugli attraversamenti pedonali, d’ora in poi dovranno fermarsi. Inoltre dovranno dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sugli appositi spazi.



BEVANDE ALCOLICHE (art. 14 L. 30/3/2001, n. 125)

Autostrade

Divieti

Nelle aree di servizio situate lungo le autostrade è vietata:

- la somministrazione di bevande superalcoliche;

- la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6;

- la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6.



Sanzioni

Chi viola la norma che vieta la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6 incorre nella sanzione amministrativa da 2.500 a 7.000 euro.

Chi, invece, viola la norma che vieta la somministrazione di bevande superalcoliche e la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6 incorre nella sanzione amministrativa da 3.500 a 10.500 euro.



La reiterazione di una delle suddette violazioni nell’arco di un biennio comporta la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per 30 giorni.



Locali pubblici (art. 6 D.L. 3/8/2007, n. 117, convertito dalla L. 2/10/2007, n.160)



Divieti

La vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dev’essere interrotta alle ore 3 e non può essere ripresa nelle successive tre ore, salvo che sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

La vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dev’essere interrotta dalle

ore 24 alle ore 6, con l’eccezione di cui sopra.

I suddetti divieti non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

Per i locali diversi da quelli in cui si svolgono spettacoli o altre forme d’intrattenimento, questa norma entra in vigore dal 13/11/2010.



Sanzioni

L'inosservanza dei suddetti divieti comporta la sanzione amministrativa da 5.000 a 20.000 euro. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, o dell'esercizio dell'attività medesima, per un periodo da 7 a 30 giorni.



Etilometro e tabelle

I titolari e i gestori dei locali che proseguano la propria attività oltre le ore 24 devono tenere, presso almeno un'uscita del locale, un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool.

I suddetti titolari e gestori devono inoltre esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali, apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

L'inosservanza delle disposizioni relative all’etilometro e all’esposizione delle tabelle comporta la sanzione amministrativa da 300 a 1.200 euro.



CASCO ELETTRONICO E SCATOLA NERA

L’art 49 della legge prevede la possibilità, per il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’introdurre in via sperimentale il casco protettivo elettronico per i conducenti e gli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli.

Inoltre, sempre in via sperimentale, potrà essere introdotto, per gli autoveicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C, D o E, un dispositivo elettronico protetto, denominato scatola nera, idoneo a rilevare, sulla falsariga dell’omonima congegno installato a bordo degli aerei, la tipologia del percorso, la velocità del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche dello stesso e la condotta di guida, nonché, in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica.



CICLISTA (art. 182 comma 9-bis)

Dal prossimo 12 ottobre il conducente di velocipede che circoli fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, e il conducente di velocipede che circoli nelle gallerie, avranno l'obbligo d’indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, pena la sanzione amministrativa da 23 a 92 euro (da 38 a 155 euro se si tratta di velocipede omologato per il trasporto di altre persone oltre al conducente).



CICLOMOTORE

Sanzioni (art. 97 comma 6)

Inasprite, a decorrere dal 30/7/2010, le sanzioni amministrative per chi circoli con un ciclomotore:

- privo delle richieste caratteristiche o che sviluppi una velocità superiore a 45 km orari su strada orizzontale (art. 97, comma 6): da 389 a 1.559 euro;

- munito di contrassegno d’identificazione i cui dati non siano chiaramente visibili (art. 97 comma 10): da 78 a 311 euro.



Targa e certificato di circolazione

I ciclomotori già in circolazione privi di targa e di certificato di circolazione dovranno esserne dotati nei termini stabiliti da un calendario che verrà stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Decorsi 18 mesi dal 13/8/2010 (giorno di entrata in vigore della legge), vale a dire dal 13/2/2012, chiunque circoli con un ciclomotore non regolarizzato incorrerà nella sanzione amministrativa da 389 a 1.559 euro.



CINTURA DI SICUREZZA (art. 172 comma 1)

Introdotto l’obbligo, dal 30/7/2010, di usare la cintura di sicurezza per conducenti e passeggeri delle minicar.



DIVIETO DI FERMATA E DI SOSTA (art. 58 commi 5 e 6)

Diversificate le sanzioni per divieto di fermata e di sosta, a seconda che l’infrazione riguardi ciclomotori e motoveicoli o altri veicoli. In particolare, nei casi appresso indicati la sanzione amministrativa va da 38 a 155 euro per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote, e da 78 a 311 euro per gli altri veicoli.

E’ utile chiarire che per fermata s'intende (comma 1, lett. b), art. 157) la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, o per altre esigenze di brevissima durata.

Per sosta, invece (comma 1, lett. c), art. 157), s’intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente: come quando si lascia l'auto al parcheggio o in divieto di sosta. Una particolare forma di sosta è la sosta di emergenza, intendendosi per essa (comma 1, lett. d), art. 157) l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria o deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.



Divieto di fermata e di sosta



a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;

b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;

c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;

d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;

e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;

f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;

g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;

h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.



Divieto di sosta

- negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza (1);

- negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;



- nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici.

Negli altri casi la violazione del divieto di sosta o di fermata va ora da 23 a 92 euro per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da 38 a 155 euro per gli altri veicoli.



EBBREZZA (art. 186 comma 2)

Dal 30/7/2010 non più ammenda da 500 a 2.000 euro ma sanzione amministrativa di pari importo nei confronti di chi guida in stato di ebbrezza, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro

Portata da sei mesi a un anno la pena dell’arresto nei confronti di chi guida in stato di ebbrezza, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.



Incidente (art. 186 comma 2-bis)

Il fermo amministrativo del veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza che provochi un incidente sale da 90 a 180 giorni.

Estesa a tutti la revoca della patente nei confronti del conducente che provochi un incidente stradale e nei cui confronti sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (finora era prevista in casi particolari: per esempio nei confronti dei conducenti di autobus o in caso di recidiva nel biennio).



Conducenti di età inferiore a 21, neo-patentati e conducenti professionisti (art. 186-bis)

Introdotto, a partire dal 30/7/2010, il divieto di guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste (si prescinde quindi la quantità, che dev’essere pari a zero) per:

a) i conducenti di età inferiore a 21 anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone;

c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose;

d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.



Sanzioni

I conducenti di cui sopra che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste incorrono nella sanzione amministrativa da 155 a 624 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 grammi per litro. Se poi il conducente, nelle condizioni di cui sopra, provoca un incidente, le sanzioni suddette sono raddoppiate.

Se si accerta un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro, il conducente incorre nella sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro, aumentata di un terzo.

Se, infine, si accerta un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro, il conducente incorre nell'ammenda da 800 a 3.200 euro e nell'arresto fino a sei mesi, aumentati da un terzo alla metà.

Patente sempre revocata qualora sia stato accertato, nei confronti dei conducenti di cui alla lettera d), un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, o in caso di recidiva nel triennio per i conducenti di cui alle lettere a), b) e c).



Licenziamento (art. 219 comma 3-quater)



La revoca della patente di guida a uno dei conducenti di cui lettere b), c) e d), conseguente all'accertamento del reato per guida in stato di ebbrezza per accertamento di un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.



Rifiuto di sottoporsi all’accertamento

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il conducente che rifiuti di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico incorre nell’arresto da sei mesi a un anno, aumentato da un terzo alla metà se si accerta un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. La condanna comporta la sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la revoca della patente,



Conducente di età inferiore a 18 anni

Il conducente di età inferiore a 18 anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 grammi per litro, non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età (non prima del ventunesimo anno qualora il tasso alcolemico sia superiore a 0,5 grammi per litro).



Conversione della pena (art. 186 comma 9-bis).

Ad eccezione del caso in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente, la pena detentiva e la pena pecuniaria irrogate per guida in stato di ebbrezza possono essere sostituite, se l’imputato non si oppone e per non più di una volta, con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata, mentre la pena pecuniaria che viene ragguagliata in ragione di 250 euro per un giorno di lavoro di pubblica utilità.



EDUCAZIONE STRADALE (art. 230)

L’insegnamento dell’educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado inizierà dall’anno scolastico 2011-2012.



FARMACI

L’art. 55 della legge stabilisce che, entro il 13/12/2010, verranno individuati, con decreto del Ministro della salute, i prodotti farmaceutici che producono effetti negativi in relazione alla guida dei veicoli e dei natanti. (l’elenco verrà aggiornato a annualmente). Sulle confezioni esterne o sui contenitori di questi prodotti dovrà essere riportato un pittogramma che indichi in modo ben visibile la pericolosità per la guida derivante dall'assunzione del medicinale e le avvertenze di pericolo.



Sanzioni

Qualora i prodotti farmaceutici di cui sopra dovessero essere posti in commercio, dopo il termine di legge, senza il pittogramma, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio incorrerebbe nella sanzione amministrativa da 10.000 a 25.000 euro.



GUIDA

Durata (artt. 174 e 178)

Sanzioni

La norma riguarda la durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose.

Ridisegnate le sanzioni: quella chi supera la durata del pericolo di guida è stata ridotta, dal minimo di 143 euro al massimo di 570 qual era, a 38 euro (nel minimo) e a 152 nel massimo. Sensibilmente aumentata, invece, la sanzione per mancato rispetto del periodo di riposo giornaliero: ora, infatti, va da un minimo di 200 a un massimo di 800 euro.

Aumenti di sanzione sono previsti se vengono superati del 10% o del 20% il limite giornaliero massimo di guida e quello minimo di riposo:

aumento di oltre il 10% del periodo massimo di guida: da 300 a 1.200 euro;

aumento di oltre il 20% del periodo massimo di guida: da 400 a 1.600 euro;

aumento di oltre il 10% del periodo minimo di riposo: da 350 a 1.400 euro

aumento di oltre il 20% del periodo minimo di riposo: da 400 a 1.600 euro.

Sanzione amministrativa da 250 a 1.000 se il conducente non rispetta di oltre il 10% il limite massimo di guida settimanale, e da 350 a 1.400 euro se lo oltrepassa di oltre il 10% il periodo minimo di riposo settimanale. In entrambi i casi, se si “sfora” i oltre il 20% la sanzione va da 400 a 1.600 euro.



Esercitazioni (art. 122, comma 1)

Il rilascio dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida è subordinato alla condizione che il richiedente superi la prova di teoria. Ciò deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente, ed entro questo termine non sono consentite più di due prove. Questa norma si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dall’11/11/2010.

L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.



Esame (arrt. 121 comma 8 e 122 comma 11)

La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida e può essere ripetuta una sola volta nell’ambito del termine di validità di detta autorizzazione.



Età massima

Il secondo comma dell’art. 115 stabilisce che chi guida autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t non deve aver superato i 65 anni. La novella prevede che tale limite possa essere elevato, anno per anno, fino a 68, a condizione che il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

Per i conducenti di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, il limite di età era di 60 anni, prorogabili a 65 di anno in anno e alle condizioni di cui sopra. Anche questo limite è stato portato, alle stesse condizioni, a 68 anni.



Ultraottantenni

Chi ha superato 80 anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale a seguito di visita medica specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti.



Limitazioni (art. 117, comma 2-bis)

Aumentata da 50 a 55 kw/t la tara massima dei veicoli dei quali è consentita la guida ai titolari di patente di categoria B, per il primo anno dal rilascio. Inoltre è stato introdotto, per i neopatentati, un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kw per i veicoli di categoria M1, ossia destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente. Le suddette disposizioni si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal 19/2/2011.



Minorenni (art. 115 comma 1-bis)

I minori che hanno compiuto diciassette anni e siano titolari di patente sono ammessi a guidare, a fini di esercitazione, autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara (50 kw/t).



Condizioni

Il minore dev’essere accompagnato da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previa autorizzazione del Dipartimento per i trasporti, accordata su istanza del genitore o del legale rappresentante del minore. Inoltre il minore deve aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, di cui almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. In ogni caso sul veicolo, che dev’essere munito di un contrassegno recante le lettere GA, non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore.



Sanzioni

La violazione è punita con la sanzione amministrativa da 78 a 311 euro. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne.

Se poi il minore autorizzato come sopra commette violazioni per le quali siano previste la sospensione o la revoca della patente, l’autorizzazione alla guida accompagnata è revocata e il minore non è ammesso a conseguire una nuova autorizzazione. Le stesse sanzioni, cui si accompagnano la sanzione amministrativa da 389 a 1.559 euro e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, si applicano se il minore non ha a fianco l’accompagnatore indicato nell’autorizzazione.



Permesso a tempo (art. 218 comma 2)

Entro cinque giorni dal ritiro della patente, il conducente cui questa è stata sospesa può presentare un’istanza al Prefetto per ottenere un permesso di guida per determinate fasce orarie, e comunque per non più di tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, oppure ricorrendo il diritto a fruire di permessi lavorativi per la nascita di un figlio. Il Prefetto decide entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.



INFRAZIONI

Accertamento (art. 201 comma 1-bis e 1-ter)

La lettera g) del comma 1-ter dell’art. 201, come integrata dalla novella, prevede che la contestazione immediata dell’infrazione non è necessaria nel caso di rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127



INQUINAMENTO (art. 7 comma 13-bis)

Chi circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, incorre nella sanzione amministrativa da 155 a 624 euro, cui si aggiunge, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sospensione della patente da 15 a 30 giorni.



INVERSIONE DI MARCIA (art. 176 comma 22)

Introdotto la revoca della patente, in luogo della sospensione da 6 a 24 mesi, nei confronti di chi inverte in senso di marcia o attraversa lo spartitraffico, anche all’altezza dei varchi, o percorre la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito, quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli.



LENTI (art. 173 comma 1)

Dal 30/7/2010 L’obbligo di usare, ove prescritte, le lenti durante la guida è stato esteso al titolare di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.



MOTORE ACCESO A VEICOLO FERMO (art. 157 comma 7-bis)

Permane il divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso. Eliminato invece il divieto nel caso di fermata.



PATENTE

Punti (art. 126 bis)

Attribuzione (ultimo capoverso della tabella)

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, la mancanza di violazioni, per i primi tre anni dal rilascio, di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio dà diritto, in aggiunta al punteggio recuperabile ai sensi del comma 5, all'attribuzione di un punto all'anno fino a un massimo di tre punti.

Il comma 5 stabilisce che, salvo il caso di perdita totale del punteggio, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.



Esame (art. 126-bis comma 6)

Si dovrà sostenere l’esame d’idoneità tecnica previsto per la revisione della patente anche prima che si esaurisca il punteggio, qualora dopo la notifica della prima violazione, che comporti una perdita di almeno cinque punti, si commettano altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti.



Recupero (art. 126-bis comma 4)

La riacquisizione dei punti avviene all'esito di una prova di esame.



Tabella

Queste le modifiche alla tabella dei punteggi di cui all’art. 126-bis (tra parentesi la norma violata).



Norma violata Punti

Guida in stato di ebbrezza

Conducente di età inferiore a 21 anni,

neopatentato o trasportatore professionale (186-bis comma 2) 5



Inversione di marcia (art. 176 comma 19) abrogato



Pedoni

Se non circolano sugli appositi spazi (art. 191 comma 1) 8

Se non attraversano sulle strisce (art. 191 comma 2) 4

Se non danno la dovuta precedenza (art. 191 comma 3) 8

Se il conducente non dà la precedenza (art. 191 comma 4) abrogato



Uso non autorizzato o improprio di strutture riservate agli invalidi

(art. 188 comma 4) 2



Velocità

Limiti superati di oltre 10 km/h e di non più di 40 (art. 142 comma 8) 3

Limiti superati di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h (art 142 comma 9) 6

Limiti superati di oltre 60 km/h (art. 142 comma 9-bis) 10





Rilascio (art. 119 comma 2-ter)

Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida l'interessato dovrà esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinicotossicologici condotti in strutture e secondo modalità individuate con decreto ministeriale.



Preclusioni (art. 120 comma 1 e art. 219 commi 3-bis e 3-ter)

Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo, la revoca della patente.

Portato da uno a due anni il termine prima del quale il conducente cui sia stata revocata la patente non può conseguire una nuova patente.

Quando la revoca della patente di guida è disposta per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni dalla data di accertamento del reato

Revisione (art. 128 comma 1-ter)

E' sempre disposta la revisione della patente quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale, se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle norme da cui consegua la sospensione della patente.

Revisione anche nei confronti del conducente minore degli anni diciotto che abbia violato una norma che preveda la sospensione della patente.



Coma oltre le 48 ore (art. 128 comma 1-bis)

I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti. Alla comunicazione fa seguito la revisione della patente ad opera di una commissione medica locale, sentito lo specialista dell'unita' riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.



Sanzioni (art. 128 comma 2)

Chi non si sottopone nei termini prescritti agli accertamenti richiesti per la revisione della patente, incorre nella sospensione di questa fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole.

Chi circola durante il periodo di sospensione della patente incorre nella sanzione amministrativa da 155 a 624 euro e nella revoca della patente. Incorre nelle stesse sanzioni chi circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida in seguito ad accertamento sanitario.



Revoca (art. 120 comma 1)

Allungata la lista dei soggetti per i quali è prevista la revoca della patente ad opera del Prefetto. Infatti ai delinquenti abituali, professionali e per tendenza, e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o di prevenzione, si aggiunge:

- chi è incorso nella sospensione della patente o nel divieto di conseguirla per aver illecitamente importato esportato, acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo o comunque detenuto sostanze stupefacenti o psicotrope al di fuori delle previsioni di legge;

- chi è incorso nel divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore per essere stato condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del testo unico sulla droga o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del citato testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza.



Rinnovo

Il tagliando di convalida rilasciato in occasione del rinnovo della patente sarà sostituito da un duplicato della patente con l’indicazione del nuovo termine di validità. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, dovrà provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità. Questa norma si applicherà a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti col quale verranno stabiliti i contenuti e le procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente



Permesso di guida

L’art. 59 della legge prevede che ai titolari di patente di guida, chiamati per sottoporsi alla

prescritta visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare, per una sola

volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo.

La norma non si applica ai titolari di patente che devono sottoporsi a visita medica per aver guidato in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope



Sospensione

Neopatentati (art. 218-bis)

Nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista la sospensione della patente, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni successive.

Se poi, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare commette una violazione che preveda la sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni di cui sopra si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.

L’intera normativa si applica anche al conducente titolare di patente di categoria A, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B.



PENA DETENTIVA

Misura alternativa

L’art. 57 della legge prevede che, in luogo dell’arresto per i reati di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali individuati con decreto del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, preferibilmente tra quelli che esercitano l'attività nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.



SANZIONI PECUNIARIE

Rateazione (art. 202-bis)

I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, d’importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono chiedere di essere ammessi al pagamento rateizzato.



Aventi diritto

Può avvalersi della rateazione chi sia titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 10.628,16 euro. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente la rateazione, e il limite di reddito di cui sopra è elevato di 1.032,91 euro per ciascun familiare convivente.



Domanda

Se la violazione è stata accertata da funzionari, ufficiali o agenti dello Stato, la domanda di rateazione va presentata al Prefetto. Se invece la violazione è stata accertata da funzionari, ufficiali o agenti della Regione, della Provincia o del Comune, la domanda va presentata, rispettivamente, al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente della Giunta Provinciale e al Sindaco, a seconda del funzionario, dell’ufficiale o dell’agente che ha accertato la violazione.

La domanda va presentata entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione e implica la rinuncia ad avvalersi del ricorso al Prefetto e al Giudice di pace. L’Autorità destinataria, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso questo termine la domanda s’intende respinta.

Se la domanda viene respinta il pagamento della sanzione va fatto entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.



Rate

Le rate, mensili, non possono essere più di 12 se l'importo dovuto non supera 2.000 euro, più di 24 se l'importo dovuto non supera 5.000 euro, più di 60 se l'importo dovuto supera 5.000 euro.

L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro e sulle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso previsto dal primo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29/8/1973, n. 602, e successive modificazioni (attualmente il 4% annuo).

I suddetti importi vengono aggiornati con decreto ministeriale ogni due anni, entro il 1° dicembre, e si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo.

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione.



SOSTANZE STUPEFACENTI (art. 187)

Inasprite dal 30/7/2010 le sanzioni nei confronti di chi viene sorpreso alla guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope (le sostanze stupefacenti agiscono sul sistema nervoso, provocando un'alterazione dell'equilibrio psico-fisico più o meno grave, mentre le sostanze psicotrope sono farmaci che influiscono sui processi psicologici). Ferma restando l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, l’arresto va ora da sei mesi a un anno, mentre la sospensione della patente sale da un minimo di un anno a un massimo di due (da due a quattro anni se il veicolo appartiene a persona estranea al reato). In caso di recidiva nel triennio scatta le revoca della patente.

Con la sentenza di condanna o di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.



Conversione della pena (art. 187 comma 1-bis).

Ad eccezione del caso in cui il conducente in stato di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope abbia provocato un incidente, la pena detentiva e la pena pecuniaria irrogate per guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere sostituite, se l’imputato non si oppone e per non più di una volta, con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata, con la pena pecuniaria che viene ragguagliata in ragione di 250 euro per un giorno di lavoro di pubblica utilità.



TARGA PERSONALE (art. 100, comma 3-bis)

Le targhe di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto (leasing), esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione.



VELOCITA’ (art. 142 commi 9 e 9-bis)

Sanzioni

Inasprite le sanzioni per chi supera il limite massimo di velocità di oltre 40 km/h ma di non più di 60 km/h: il minimo viene elevato da 370 a 500 euro, mentre il massimo sale da 1.458 a 2.000 euro. Eliminata, invece, l’inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Invariato il periodo di sospensione della patente: da uno a tre mesi.

Per chi supera il limite massimo di velocità di oltre 60 km/h la sanzione viene aumentata da un minimo di 779 a un massimo di 3.119 euro.



VERBALE (art. 200 comma 2)

Il verbale di contestazione dell’infrazione potrà essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici e conterrà la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione.



Notifica (art. 201 comma 1)

Dal 14/8/2010 il termine di notifica del verbale di accertamento della violazione scende da 150 a 90 giorni

A partire dalla stessa data, quando la violazione venga contestata immediatamente al trasgressore, il verbale dev’essere notificato a uno dei soggetti obbligati in solido (per esempio proprietario del veicolo se diverso dal conducente) con l’autore della violazione entro 100 giorni dall’accertamento di essa.



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