lunedì 3 gennaio 2011

L’assicurazione

L’assicurazione



1 - Se si lascia parcheggiata sulla pubblica via un'auto senza utilizzarla si è tenuti a pagare l'assicurazione?



Sì, perchè in tale ipotesi il veicolo viene considerato "in circolazione" e come tale soggetto all'assicurazione obbligatoria. Questo anche nel caso in cui sia gravemente usurato o danneggiato, e perfino non più in grado di circolare autonomamente, salvo accertamento, in concreto, dello stato di vero e proprio rottame (Cass. 9/5/1991, n. 5189).



2 - Se l'incidente avviene dopo la stipulazione del contratto ma prima che venga pagata la prima rata di premio, l'assicurazione è tenuta a risarcire il danno?



No. Per i premi successivi al primo, invece, la Compagnia è tenuta a risarcire il danno, purché il sinistro si verifichi entro le ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza senza che il pagamento sia stato effettuato: è, questo, il cosiddetto periodo di grazia, previsto dal secondo comma dell'art. 1901 c.c. Stando però a Cass. 1/7/2002, n. 9554, "Il principio in forza del quale, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il rilascio del certificato assicurativo, completo di tutte le indicazioni e gli elementi prescritti dalla legge, impegna inderogabilmente l'assicuratore per il periodo di assicurazione riportato dal certificato stesso, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato o meno pagato il premio, trova applicazione solo nei confronti del danneggiato, non dell'assicurato, per cui se questi non ha pagato il premio o la rata di premio alla scadenza convenuta, l'assicurazione rimane sospesa e l'assicurato stesso non ha titolo per pretendere dall'assicuratore il pagamento dell'indennizzo, ancorché per qualsiasi motivo sia stato rilasciato il certificato di assicurazione; certificato del quale può avvalersi, ai fini dell'azione diretta di risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore, esclusivamente il danneggiato".



3 - Se si ha un incidente dopo aver superato l'esame di guida ma prima di ritirare la patente, l'assicurazione paga?



Paga i terzi danneggiati ma si rivale nei confronti dell'assicurato, dal momento che le condizioni generali del contratto di assicurazione contro la responsabilità civile automobilistica prevedono che la copertura assicurativa è subordinata all'abilitazione del conducente a norma delle disposizioni vigenti, disposizioni che prevedono, appunto, il possesso della patente di guida. Occorre tuttavia aggiungere che la patente viene consegnata all'interessato contestualmente al superamento dell'esame di guida.



4 - Cosa si può fare se un incidente viene causato da un veicolo non coperto da assicurazione?



Si può chiedere, qualora il conducente e/o il proprietario del veicolo che ha causato il sinistro non abbiano mezzi economici con i quali risarcire il danno, l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici s.p.a. - Via Yser, 14 - 00198 Roma - Tel. 06/857961 - sito internet www.consap.it), che copre integralmente i danni occorsi alle persone, mentre per quelli derivati a cose il risarcimento è limitato alla parte eccedente i 500 euro. Per contattare l'Ufficio informazioni del Fondo di garanzia: tel. 85796415, fax 06/8411844, indirizzo e-mail: segreteria.fgvs@consap.it.



5 – Qual è la sanzione prevista per chi circola senza assicurazione?



A chi circola senza assicurazione si applica (secondo comma art. 193) la sanzione amministrativa da 714 a 2.859 euro. Questa sanzione è ridotta a un quarto se l'assicurazione viene resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui al secondo comma dell'art. 1901 c.c. (questa norma prevede che, se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza). Si procede anche al sequestro del veicolo (terzo comma art. 13 L. 24/11/1981, n. 689). La suddetta sanzione è altresì ridotta a un quarto se l'interessato, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tal caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei relativi documenti esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo, previo versamento, presso l'organo accertatore, di una cauzione pari all'importo della sanzione minima di cui sopra. Ad avvenuta demolizione, certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria (art. 193, comma 3).

L'organo accertatore ordina che la circolazione su strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che lo stesso sia depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio; luogo che, in caso di particolari condizioni, può essere concordato con il trasgressore. Se l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta (ossia nella misura minima prevista dalla norma), corrisponde il premio di assicurazione per almeno 6 mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al Prefetto. Se invece nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'Ufficio o Comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al Prefetto e il veicolo è sottoposto a confisca. Il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa prevista e per le spese di procedimento.



6 - E per chi abbia dimenticato di portare con sé il contrassegno?



In tal caso si applica la sanzione amministrativa da 37 a 150 euro. Se però non si ottempera all'invito di esibire il contrassegno all'Ufficio di polizia nel termine indicato dall'Autorità, s'incorre anche nella sanzione amministrativa da 373 a 1.498 euro (art. 180, commi 7 e 8).



7 - Come viene punita la mancata esposizione del contrassegno di assicurazione?



Chi non espone sul veicolo il contrassegno entro 5 giorni dal pagamento del premio o della rata di premio (art. 127, comma 3, c.a.) incorre nella sanzione amministrativa da 23 a 92 euro (art. 181, comma 3).



8 – Se il contrassegno di assicurazione, regolarmente esposto, è diventato illeggibile, s’incorre nella sanzione di legge?



L'esposizione di un contrassegno non leggibile di assicurazione equivale all’ipotesi della sua mancata esposizione (Cass. 12/9/2005, n. 18109).



9 - Se, tornando a riprendere l'auto, troviamo una contravvenzione perchè il contrassegno, ancorché regolarmente esposto, è scaduto, ma da meno di 15 giorni, possiamo contestare l'accertamento?



Sì, per quanto detto nella risposta al quesito 2. Si deve a tal fine presentare ricorso al Giudice di pace, dimostrando che l'assicurazione, nel momento in cui fu accertata la presunta infrazione, era operante (non lo era se non era stata pagata la prima rata di premio, o se il contratto non era stato rinnovato).



10 – Vìola l’art. 181 chi non espone il contrassegno su un veicolo parcheggiato in area privata?



Sì, se l’area è priva di cartelli e di una recinzione idonea ad impedire l’accesso ad un numero indeterminato di persone (Cass. 21/12/2005, n. 28303)



11 - Se si presta l'auto a una persona che non ha la patente, e questa causa un incidente, l'assicurazione paga?



Sì, ma ha il diritto di rivalersi nei confronti del proprietario, il quale, ricorrendone i presupposti, può essere imputato di concorso nel reato di guida senza patente.



12 - Se si provoca un incidente e la patente è scaduta, l'assicurazione paga?



Il conducente di un veicolo a motore, se in possesso di patente di guida scaduta, dev'essere considerato "inidoneo alla guida" al pari di chi si ponga alla guida senza aver mai conseguito la patente, a nulla rilevando che la prima condotta sia punita con sanzione amministrativa, e la seconda con sanzione penale; ne consegue che, in presenza di una clausola contrattuale che esclude il diritto all’indennizzo per gli infortuni subiti dall’assicurato mentre si trovava alla guida di un veicolo senza esserne abilitato, l’assicuratore non è obbligato al pagamento dell’indennizzo sia nel caso in cui l’assicurato fosse privo di patente per non averla mai conseguita, sia nel caso in cui ne fosse privo per non averla rinnovata dopo la scadenza (Cass. 7/7/1999, n. 7035).



13 - Se, nel corso di un'esercitazione di guida, l'allievo provoca un danno a terzi, l'istruttore ne risponde?



Tra i soggetti la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione obbligatoria rientra anche l'istruttore del conducente munito del cosiddetto "foglio rosa", poiché l'istruttore ha il potere e il dovere di assistere l'allievo-conducente non solo con consigli e direttive verbali, ma anche con interventi diretti sui comandi di guida (volante, freno a mano), partecipando al complesso di attività che concorrono a far sì che il veicolo si muova seguendo un determinato percorso, con l'osservanza delle norme di comune prudenza e delle regole di comportamento previste dal codice della strada; nell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli l'istruttore di guida non può, quindi, considerarsi terzo trasportato (Cass. 20/11/1998, n. 11744). Di conseguenza, in caso di danno provocato a terzi dall'allievo, l'assicurazione non può rivalersi nei confronti dell'istruttore, poiché questo tipo di azione è ammessa solo contro i terzi e non nei confronti dei soggetti la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione obbligatoria, categoria alla quale appartiene appunto l'istruttore.



14 - E se a subire il danno è l'istruttore?



Se il passeggero trasportato su un'auto condotta da persona sfornita di patente e munita del solo foglio rosa subisce lesioni nell'incidente causato dall'inesperto conducente, e ne chiede il risarcimento, incombe al conducente e al proprietario del veicolo provare, se vogliono andare esenti da responsabilità, che il passeggero aveva il ruolo di istruttore del conducente (Trib. Genova 27/7/1998).



15 - Se il coniuge provoca un incidente e quindi un danno all'altro coniuge-passeggero, l'assicurazione paga?



Sì, ma soltanto nel caso di danni alla persona, avendo la Corte Costituzionale (sentenza del 2/5/1991, n. 188) dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, lett. b), L. 24/12/1969, n. 990 (abrogata dal D. Lgs. 7/9/2005, n. 209, codice delle assicurazioni private), nella parte in cui escludeva alcuni soggetti (fra cui i figli conviventi, gli ascendenti e, appunto, il coniuge) dai benefici dell'assicurazione obbligatoria (Cass. 9/8/2000, n. 10542). Per quanto attiene invece ai danni riportati dal veicolo di cui il coniuge fosse comproprietario per essere in comunione di beni, egli non solo non ha diritto al risarcimento della parte di danno riportata dal veicolo, ma è civilmente corresponsabile con l'altro coniuge dei danni da questi prodotti a terzi, ai sensi dell'art. 2054, terzo comma, c.c.



16 – Quali sono i soggetti considerati “terzi” ai fini dell’assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile automobilistica?



Il primo comma dell’art. 129 c.a. stabilisce che non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro, mentre il secondo comma precisa che non sono considerati terzi, e non hanno quindi diritto ad essere risarciti, limitatamente ai danni alle cose:

a) il proprietario del veicolo o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, il conducente e il locatario;

b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente responsabile del sinistro e dei soggetti di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

c) se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in taluno dei rapporti di cui alla lett. b).



17 - Se l'incidente avviene lungo una strada con divieto di transito l'assicurazione paga?



In caso di sinistro stradale avvenuto su via pubblica (nella specie, comunale), l’esistenza di un divieto di transito sulla stessa non elimina il carattere di strada pubblica, con la conseguenza che dei danni prodotti dalla circolazione di un veicolo, per quanto vietata, rispondono il conducente ed il proprietario ai sensi del terzo comma dell’art. 2054 c.c., nonché l’assicuratore, ove si tratti di un veicolo a motore soggetto al regime di assicurazione obbligatoria (Cass. 29/10/2001, n. 13393).



18 - Se si riceve un danno da un sasso spostato da un'auto in corsa a chi si deve chiedere il risarcimento?



Poiché in tal caso la circolazione veicolare è stata soltanto l'occasione e non la causa dell'evento dannoso, il danneggiato può agire nei soli confronti del presunto responsabile, cioè dell'assicurato, e non dell'assicuratore (Giu. pa. Acireale 24/6/1999); pertanto, se l'automobilista autore del danno rimane sconosciuto, si può provare ad agire nei confronti dell'ente gestore dell'autostrada, lamentando la mancata manutenzione del manto stradale. Diciamo provare perchè la sentenza qui richiamata ha escluso la responsabilità dell'ente gestore addirittura nel caso di danno causato ad un veicolo dal pietrisco residuato da recenti lavori di rifacimento della sede autostradale, escludendo che la condotta dell'ente potesse considerarsi causa dell'evento. In precedenza, però, il Giudice di pace di S. Valentino in Abruzzo Citeriore (sentenza del 18/12/1998) aveva sancito la responsabilità della società autostradale ex art. 2043 c.c. per i danni provocati al parabrezza di un’autovettura da un sasso di ragguardevoli dimensioni, probabilmente rotolato dal terrapieno laterale e schizzato da sotto le ruote di altra autovettura sorpassata.



19 – Se l’incidente viene provocato da un autoveicolo con targa di prova l’assicurazione paga?



La circostanza che il sinistro da cui è derivato il danno si sia verificato ad opera di un veicolo circolante con targa di prova ma per uno scopo diverso da quello della prova tecnica o della dimostrazione per la vendita è ininfluente; tale irregolarità, infatti, rileva soltanto nei rapporti fra assicuratore e assicurato, nel senso che non incide sull’esistenza del rapporto assicurativo, né costituisce un’eccezione opponibile al terzo danneggiato che agisca direttamente nei confronti dell’assicuratore, fatta salva la rivalsa di questo nei confronti dell’assicurato (Trib. Bologna 12/10/2005, n. 2620).



20 - Se ci rubano l'auto, assicurata contro il furto, e all'atto del ritrovamento si accerta che il veicolo ha subìto dei danni a causa di un incidente avvenuto dopo il furto, l'assicurazione deve pagare?



Nell'ipotesi in cui la polizza di assicurazione stabilisca che l'assicuratore risponde dei danni diretti subiti dall'autoveicolo a seguito di furto totale o parziale, debbono ritenersi collegati al furto da un nesso diretto di causalità e, quindi, coperti dalla garanzia assicurativa, non soltanto i danni causati dal ladro per impossessarsi dell'autovettura, ma anche i danni che lo stesso ladro cagiona sia nella fuga a bordo del veicolo rubato, successiva alla consumazione del reato, sia al fine di sottrarsi, in seguito, ad un controllo della forza pubblica (App. Genova 25/11/1982).



21 - Da quando decorrono gli interessi legali che si ha il diritto di pretendere sulla somma dovuta dall'assicurazione?



A norma dell’art. 12 D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45, recante modificazioni al regolamento sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, l’assicuratore, entro 15 giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione dell’accettazione della somma offerta per il risarcimento del danno, provvede al pagamento della somma stessa inviando al danneggiato, all’indirizzo da questi indicato nella denuncia di sinistro allegata alla richiesta di risarcimento, vaglia postale o assegno di pari importo; decorso il termine indicato, l’assicuratore risponde delle conseguenze del ritardo secondo le norme ordinarie, per cui dal sedicesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione della somma offerta sono dovuti gli interessi legali (Cass. 9/11/2000, n. 14593).



22 - E se l'assicurazione non paga costringendoci ad intraprendere una causa?



In tale ipotesi gli interessi legali decorrono dal giorno del sinistro (Trib. Roma 19/1/1980).



23 - A quanto ammontano gli interessi legali?



Gli interessi legali, dal lontano 21/4/1942 (giorno in cui entrò in vigore la norma del codice civile che li introdusse), e fino al 15/12/1990, sono stati del 5%; il 16/12/1990, e fino al 31/12/1966, furono portati al 10%; dall'1/1/1997 furono nuovamente ridotti al 5%, ma con questa innovazione: il loro ammontare può essere modificato annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello in cui il nuovo tasso sarà applicabile, tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e del tasso d'inflazione registrato nell'anno (se entro il 15 dicembre non viene fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo). Riassumendo:



dal 21/4/1942 al 15/12/1990 - 5%

dal 16/12/1990 al 31/12/996 - 10%

dall'1/1/1997 al 31/12/1998 - 5%

dall'1/1/1999 al 31/12/2000 - 2,50%

dall'1/1/2001 al 31/12/2001 - 3,50%

dall'1/1/2002 al 31/12/2003 - 3%

dall’1/1/2004 al 31/12/2007 - 2,50%

dall’1/1/2008 - 3%



24 - Se, fra il giorno dell'incidente o del furto dell'auto e quello del risarcimento, passa molto tempo, si può chiedere, in aggiunta agli interessi legali, la rivalutazione della somma?



L'indennizzo dovuto dall'assicuratore per il furto dell'autovettura assicurata è un debito di valore, come tale rivalutabile (Cass. 4/6/1987, n. 4883); per debito di valore s'intende un debito avente per oggetto una prestazione diversa dal denaro, mentre il debito avente per oggetto una somma di denaro si chiama debito di valuta. Il Pretore di Roma (sentenza del 19/6/1982) ha stabilito che il responsabile di un incidente stradale, condannato al risarcimento del danno, deve corrispondere al danneggiato, oltre agli interessi ed alla rivalutazione maturati dal giorno del fatto, anche la rivalutazione maturanda, secondo i dati ISTAT, fino al giorno dell’effettivo pagamento, in conseguenza dell’ulteriore tasso d'inflazione suscettibile di maturazione nel periodo necessario all’esecuzione della sentenza. Occorre però aggiungere che si deve tener conto anche del tasso legale d'interesse vigente: il Pretore di Firenze, per esempio (sentenza del 31/3/1993), in presenza di un tasso del 10%, ha negato doversi far luogo a rivalutazione monetaria, avendo ritenuto detto tasso sufficientemente remunerativo.



25 - Se l'assicurazione, pur inequivocabilmente tenuta a risarcire il danno per come si è verificato il sinistro, ci costringe a farle causa per ottenere il pagamento, si può chiedere un importo aggiuntivo a ristoro della perdita di tempo causataci dal suo comportamento?



Per la quantificazione del risarcimento dovuto alla vittima di un incidente si deve tener conto del comportamento della Compagnia assicuratrice che ha costretto l’attore ad agire per forza di cose in via giudiziale, con ovvia perdita di tempo e spreco di denaro; effetti negativi che si sarebbero potuti evitare se la Compagnia convenuta si fosse prodigata per una definizione stragiudiziale della lite. Pertanto, all’attore che dimostra di aver compulsato l’assicurazione senza che la stessa si sia attivata per una conclusione stragiudiziale della controversia, va riconosciuta una somma di denaro, a titolo di danno "punitivo", da inquadrarsi nell’ampio concetto di responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata (Trib. Torre Annunziata 14/3/2000). La Cassazione, per parte sua (sentenza n. 22379 del 29/11/2004), ha stabilito che il danneggiato che ha agito direttamente nei confronti dell'assicuratore per il risarcimento del danno da incidente stradale ha diritto ad essere risarcito anche del danno da ritardo nel ricevere il risarcimento, pur in mancanza di una specifica domanda in questo senso.

26 – Come ci si regola se i danni provocati superano il massimale per il quale si è assicurati?



In tale ipotesi conducente e proprietario del veicolo rispondono della differenza nei confronti del danneggiato. Se i danneggiati sono più d’uno, i loro diritti nei confronti dell’assicuratore sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate (art. 140, comma 1, c.a.).



27 - Vi sono dei casi in l’assicurazione è tenuta a risarcire il danno oltre il massimale?

L'assicuratore, se nell'adempiere la sua obbligazione cade in mora, può essere obbligato anche oltre il limite del massimale, ma a titolo di responsabilità per inadempimento di un'obbligazione pecuniaria (Cass. 10/2/2005, n. 2112). In precedenza la stessa Cassazione (sentenza n. 11007 del 14/7/2003) aveva stabilito che il massimale non opera, relativamente alle obbligazioni accessorie quali gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria, in caso di mala gestio (ossia di violazione dei doveri di correttezza, diligenza e buona fede) da parte dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato, o di colpevole ritardo nel pagamento dell’indennizzo, se detto comportamento colposo determina la sopravvenuta incapienza del massimale.



28 - Se la spesa occorrente alla riparazione del veicolo danneggiato supera il valore di mercato del mezzo si può pretendere il maggiore importo?



Il Pretore di Foligno (sentenza del 27/2/1984) e il Tribunale di Busto Arsizio (sentenza del 18/6/1994) hanno stabilito che, se le spese di riparazione superano il valore di mercato che l'autoveicolo aveva prima dell'incidente, il danneggiato ha il diritto di far eseguire le necessarie riparazioni e di farsene rimborsare il prezzo. Al contrario, il Pretore di Asti (sentenza dell'1/2/1988) ha escluso che, se le spese occorrenti alla riparazione superano il valore attuale del veicolo, il danneggiato abbia diritto al loro integrale rimborso. Il Pretore di Torino (sentenza del 2/2/1993) ha stabilito che il risarcimento va effettuato tenendo conto del valore di mercato, maggiorato delle spese di demolizione del relitto e di quelle di immatricolazione di una nuova autovettura, detratto il valore presumibile del relitto stesso, mentre il Pretore di Taranto (sentenza del 9/3/1993) ha aggiunto al valore attuale dell'autoveicolo una somma pari a quella delle spese di immatricolazione e accessorie del veicolo sostitutivo di quello danneggiato. Per il Pretore di Forlì, invece (sentenza 19/12/1990), occorre dimostrare di avere un interesse effettivo e giustificabile a continuare ad utilizzare il veicolo incidentato e quindi a farlo riparare. Il Pretore di Milano, infine (sentenza del 12/12/1991), ha accordato il pagamento di una somma non inferiore al prezzo di mercato di un autoveicolo effettivamente reperibile di caratteristiche ed efficienza analoghe a quelle dell'autoveicolo incidentato, integrata dal costo della ricerca e della sostituzione.



29 - Se il proprietario è straniero può pretendere di far riparare il veicolo da un carrozziere del proprio Paese?



Sì, e gli va pertanto rimborsato l’intero importo, anche se in Italia i costi per la stessa riparazione sarebbero stati inferiori. (Trib. Padova 11/5/1984).



30 - Se, a causa della gravità dell'incidente subìto dalla nostra autovettura, siamo costretti a farla demolire, si può pretendere il rimborso della tassa di circolazione e dell'assicurazione per il periodo in cui non si è potuto disporre del veicolo?



Il Tribunale di Roma (sentenza del 28/2/1996) ha risposto affermativamente.



31 - Se il meccanico, nel collaudare la nostra autovettura dopo una riparazione, provoca un danno a terzi, l'assicurazione paga?



Sì, e poiché è notorio che le auto affidate all’officina per le riparazioni vengono provate dai meccanici incaricati, con conseguente circolazione del veicolo nell’interesse dello stesso richiedente e non prohibente domino (ossia senza il suo consenso), l’assicuratore non ha il diritto di rivalersi nei confronti del titolare dell’officina e del meccanico conducente del veicolo per i danni cagionati a terzi dalla circolazione della vettura avvenuta in fase di collaudo (Cass. 26/11/1998, n. 11978).



32 - E se i danni interessano anche o soltanto la nostra autovettura?



Di essi risponde il meccanico a titolo di responsabilità ex recepto, ossia in quanto ha accettato di ricevere l'autovettura in consegna per la riparazione, ai sensi dell'art. 1768 c.c.



33 - Se ci rubano la valigia lasciata in vista nella macchina chiusa, l'assicurazione è tenuta a pagare?



Nel contratto di assicurazione contro il furto la garanzia assicurativa è esclusa ex art. 1900 c.c. se il furto è determinato o agevolato da colpa grave dell'assicurato; costituisce colpa grave lasciare il bagaglio, in seguito rubato, sul sedile posteriore di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, in luogo non custodito (Pret. Lucca 18/12/1995).



34 - E' possibile stipulare una polizza di assicurazione con validità limitata al periodo delle vacanze?



Sì, se la propria assicurazione non prevede la stipulazione di polizze temporanee è possibile rivolgersi ad una delle organizzazioni specializzate nella copertura dei rischi connessi alla vacanza per garantirsi, per esempio, l'uso di un'auto sostitutiva in caso di guasto, cure gratuite in caso d'incidente o di malattia, il risarcimento del danno in caso di perdita o di furto dei bagagli.



35 - E una polizza di assicurazione che tenga conto dell'effettivo utilizzo del veicolo?



Sì, alcune Compagnie prevedono la polizza pay per use (espressione inglese che significa "paga per quello che usi"), con l'assicurato che può scegliere tra la formula a chilometro e quella a tempo. Con la formula a chilometro si paga in proporzione ai chilometri percorsi in un anno, con l'assicurato che comunica alla Compagnia il numero di chilometri per i quali intende essere assicurato, salvo conguaglio a fine anno (ossia pagamento o rimborso della differenza, a seconda che i chilometri percorsi abbiano superato o meno quelli dichiarati); con la formula a tempo, invece, si paga in proporzione ai giorni in cui l'assicurato usa l'auto (in questa seconda ipotesi la copertura assicurativa viene di volta in volta attivata e disattivata attraverso il telefono).



36 - E' possibile stipulare una polizza di assicurazione che preveda il risarcimento dei danni da noi stessi provocati alla nostra auto?



Sì, diverse Compagnie prevedono la formula kasko, il cui premio è ovviamente superiore a quello di una normale polizza, in virtù della quale la copertura assicurativa si estende ai cosiddetti danni propri, che sono appunto i danni provocati dallo stesso conducente alla propria auto. Nell'ambito di questa particolare polizza sono possibili, tutto dipendendo dal premio che si è disposti a pagare, diverse combinazioni: da quella che prevede il risarcimento soltanto in caso di collisione con altro veicolo identificato (non, quindi, "pirata") a quella che copre i danni solo se il veicolo sia andato completamente distrutto, a quella che copre anche il danno prodotto da un'errata manovra di parcheggio o da un'uscita di strada. Di regola questo tipo di polizza non può essere attivato per le auto che abbiano più di 4 anni.



37– In cosa consiste la formula bonus-malus?



In base ad essa, ad ogni scadenza annuale il premio viene aumentato o diminuito, a seconda che l’assicurato abbia o meno causato incidenti che obbligato la Compagnia a risarcirli, con conseguente collocazione dell’assicurato nell’una o nell’altra delle 18 classi ufficiali di merito: dalla n. 1, riservata agli assicurati più virtuosi, alla n. 18, comprendente gli assicurati con più sinistri (alcune Compagnie prevedono un numero più elevato di classi).



38 - E la formula che prevede la franchigia?



In base ad essa l’assicurato, a fronte del pagamento di un premio inferiore, è coperto solo per la parte di danno che supera, per ciascun sinistro, un importo convenuto, dovendo provvedere a risarcire il terzo in prima persona per la parte costituita dalla franchigia: franchigia che oscilla generalmente fra i 500 e i 2.000 euro.



39 - Come si comunica la disdetta del contratto di assicurazione?



Si deve, almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto (o nel termine inferiore da questo previsto), comunicare all’assicuratore, a mezzo telefax o raccomandata (art. 172, comma 2, c.a.), meglio se con avviso di ricevimento, “Formale disdetta dalla polizza R.C.A. n. …… stipulata in data ………. ed avente per oggetto……..”.

L’assicuratore, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, deve inviare all’assicurato (artt. 2, 3, 4 e 6 del regolamento ISVAP 9/8/2006, n. 4) una comunicazione contenente la data di scadenza del contratto, le modalità di esercizio della disdetta da parte del contraente e le indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia (queste ultime possono essere fornite direttamente oppure tramite intermediari o call center), nonché un attestato di rischio con l’indicazione dei sinistri degli ultimi 5 anni, e, se la polizza prevedeva la formula bonus-malus, con la specificazione della classe di merito di provenienza e di quella di assegnazione per l’annualità successiva, determinata in base ai sinistri eventualmente causati; ciò per consentire all’eventuale nuovo assicuratore di collocare l’assicurato nella relativa classe di merito.

Se l’aumento del premio supera il tasso programmato d'inflazione, l'assicurato può recedere dal contratto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, oppure a mezzo fax, inviati alla sede dell’impresa o all’intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza, entro il giorno di scadenza del contratto; nel qual caso la garanzia cessa di avere effetto alle ore 24 del giorno della comunicazione (art. 172, comma 1, c.a.). L’assicurato non è tenuto a comunicare disdetta qualora l’assicuratore, pur prevedendo la clausola di proroga tacita in assenza di disdetta nei termini, abbia contrattualmente rinunciato alla formalizzazione della disdetta in caso di applicazione di adeguamenti tariffari al contratto oggetto di rinnovo (art. 2, comma 2, reg. ISVAP 9/8/2006, n. 4).



40 – Se si vende l’auto l’assicurazione può essere trasferita sul nuovo veicolo?



Sì, il trasferimento della proprietà del veicolo produce, a scelta dell’alienante, uno dei seguenti effetti (art. 171, comma 1, c.a.):



a) risoluzione del contratto con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo del servizio sanitario nazionale;

b) cessione del contratto di assicurazione all’acquirente;

c) sostituzione del contratto per l’assicurazione del veicolo acquistato, previo pagamento dell’eventuale conguaglio di premio.





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