lunedì 3 gennaio 2011

Sinistri derivanti dalla cattiva manutenzione stradale: il risarcimento del danno

Sinistri derivanti dalla cattiva manutenzione stradale: il risarcimento del danno



La tutela riconosciuta all’utente della strada che subisca un sinistro derivante da buche, avvallamenti, dissesti ed anomalie della pubblica via è stata oggetto di una lungo dibattito in seno alla giurisprudenza, all’esito del quale sono franati quei privilegi che storicamente venivano riconosciuti alla pubblica amministrazione proprietaria del demanio stradale.



La disciplina applicabile.

L’evoluzione giurisprudenziale si è orientata nel senso di ritenere applicabile anche alla pubblica amministrazione proprietaria di strade, la disciplina civilistica dettata dall’articolo 2051 del codice civile.

L’applicazione di tale norma presuppone l’esistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto chiamato a risarcire il danno e la cosa da cui tale danno scaturisce.

Il soggetto, anche pubblico, assume la qualità di custode quando di fatto eserciti sulla cosa poteri di governo, di controllo e di intervento che consentano la modifica della situazione di pericolo creatasi, nonché l’esclusione di qualsiasi terzo dall’ingerenza sulla stessa nel momento in cui si è prodotto il danno.

Il rapporto di custodia è configurabile anche in relazione a beni demaniali ed anche quando questi presentino, come nel caso di strade ed autostrade, notevoli dimensioni e siano suscettibili di utilizzo generalizzato e diretto da parte degli utenti, salvo, tuttavia, siano sugli stessi in concreto esercitabili poteri di controllo e di ingerenza da parte dell’ente.

L’effettiva possibilità di esercizio degli stessi deve peraltro essere valutata anche in considerazione della localizzazione della pubblica via nonché delle dotazioni, dei dispositivi tecnologici, dei sistemi di assistenza disponibili, nonché degli strumenti offerti dal progresso tecnologico per la manutenzione: elementi tutti che rappresentano indici sintomatici della concreta possibilità di esercitare effettivi e continui poteri di controllo e che valgono a condizionare il livello di aspettative degli utenti della strada.



Onere della prova.

Il soggetto danneggiato da anomalie e difetti di manutenzione della pubblica via che voglia far valere la responsabilità della pubblica amministrazione deve quindi in primo luogo provare l’esistenza di indici sintomatici della possibilità di un controllo effettivo e continuo sulla strada con riferimento al caso singolo e secondo criteri di normalità, che siano tali da consentire di individuare in capo alla pubblica amministrazione la qualità di custode.

Il danneggiato dovrà inoltre provare che le modalità di accadimento del sinistro siano riconducibili ad elementi intrinseci e strutturali della stessa, nonché l’esistenza e la misura del danno derivatogli.

L’esistenza del nesso causale tra la cosa ed il danno patito rileva quale criterio oggettivo che vale ad ascrivere la responsabilità in capo al custode e la cui prova è posta in capo al soggetto danneggiato: a tal fine fondamentale importanza verrà assunta dalle dinamiche del sinistro e dalle modalità di accertamento delle stesse.



La prova liberatoria del custode: il caso fortuito.

La pubblica amministrazione può liberarsi della presunzione di responsabilità stabilita dall’articolo 2051 del codice civile dando la prova positiva del caso fortuito ovvero della presenza di un elemento esterno alla cosa ed indipendente dalla sua condotta recante i caratteri della oggettiva imprevedibilità e dell’inevitabilità che valga ad interrompere il nesso causale intercorrente tra la cosa in custodia ed il danno verificatosi.

La natura oggettiva di tale responsabilità, svincolata da una condotta colpevole del custode, risponde alla ragionevole esigenza di allocare il costo del danno sul soggetto ritenuto più idoneo a sopportarlo, poiché in base all’analisi costi - benefici si trova nella posizione più utile e conveniente al fine di prevenire il sinistro e di contenerne la natura e gli effetti.

Tale distribuzione dell’onere probatorio comporta inoltre che, anche qualora il fatto che abbia determinato il sinistro rimanga ignoto, incerto o non opportunamente provato, il risarcimento del danno venga ugualmente sopportato dalla pubblica amministrazione.



Ipotesi di caso fortuito.

A delineare la nozione di caso fortuito concorrono la tipologia e la natura delle cause che abbiano determinato il danno: qualora esse siano intrinseche alla struttura del bene costituiscono fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori ed emendabili in tempo utile dal custode .

Si pensi, a titolo esemplificativo, all’usura ed al dissesto del manto stradale, alla presenza di buche e di avvallamenti.

A contrario sono riconducibili all’interno dell’esimente del caso fortuito quelle situazioni di pericolo create da terzi estemporaneamente, in quanto non conoscibili né eliminabili immediatamente o tempestivamente dal custode pubblico, neanche con la più diligente attività di manutenzione.

Allo stesso modo sono riconducibili all’interno della nozione di caso fortuito quelle alterazioni imprevedibili e repentine dello stato della cosa.

Si tratta, ad esempio, di quelle ipotesi in cui si verifichino perdite d’olio da parte di veicoli in transito ovvero depositi di vetri rotti a seguito di incidenti, l’attraversamento improvviso della carreggiata da parte di animali e più in generale di situazioni che non possono essere rimosse o segnalate tempestivamente.

Tali circostanze possono liberare la pubblica amministrazione dalla presunzione di responsabilità, almeno fintanto che non sia trascorso un tempo ragionevolmente sufficiente perché la stessa acquisisca conoscenza del pericolo creatosi e sia in grado di intervenire per eliminarlo.

Costituisce inoltre un’ipotesi di caso fortuito il fatto stesso del danneggiato, purché la sua condotta colpevole sia stata la causa esclusiva del sinistro occorso: tanto più la situazione di pericolo è prevedibile e superabile dall’utente della strada con le normali cautele tanto più dovrà ritenersi rilevante ai fini del dinamismo causale del sinistro.

Allo stesso modo la giurisprudenza ravvisa il caso fortuito quando il danneggiato faccia della pubblica via un utilizzo improprio ovvero difforme ed incoerente rispetto alla ordinaria destinazione della cosa.

Qualora invece la condotta colposa del danneggiato non rappresenti la causa esclusiva del danno, ma una circostanza che concorre a produrlo, la misura del risarcimento del danno è diminuita secondo la gravità della colpa e le conseguenze che ne sono derivate.

Sono infatti poste in capo all’utente della strada regole di diligenza e prudenza il cui contenuto è in concreto variabile a seconda delle circostanze di luogo e di tempo.



L’appalto della manutenzione delle strade non esclude la responsabilità della pubblica amministrazione.

Sulla pubblica amministrazione proprietaria del demanio stradale grava un precipuo obbligo giuridico di manutenzione, gestione e pulizia stabilito dall’articolo 14 del codice della strada.

In ottemperanza di tale obbligo la pubblica amministrazione spesso si avvale di imprese a cui vengono appaltati i lavori di manutenzione della pubblica via attraverso piani di zonizzazione. Secondo la più recente giurisprudenza, l’esistenza del contratto d’appalto e la suddivisione in zone della manutenzione delle strade, non valgono a trasferire la responsabilità in capo all’impresa appaltatrice ma si limitano a rappresentare lo strumento tecnico-giuridico a cui il soggetto pubblico ricorre per l’adempimento di tali obblighi: tale ripartizione per zone comporta anzi per la pubblica amministrazione un maggiore grado di possibilità di controllo sul demanio stradale.



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