giovedì 20 settembre 2007

Omissione di Soccorso

E’ raro, ma può capitare, che a seguito di accertamenti inerenti gli incidenti stradali, si può incappare nella violazione del citato articolo 593 del Codice Penale[1]. Si pensi ad esempio ad un trasportato di un veicolo che a seguito di un incidente stradale rimane illeso, mentre il suo conducente muore ed il conducente antagonista rimane ferito. Se detto trasportato non soccorre in qualche maniera il conducente ferito potrebbe incorrere nella violazione del citato articolo.[2]
L’accertamento di tale reato – sempre a seguito del verificarsi di un incidente stradale – è operazione ardua. Infatti dall’evento infortunistico le persone coinvolte pur non riportando lesioni fisiche possono riportare shock psicologici che vanno senz’altro ad influire sulla loro successiva condotta. Dimostrare quindi il dolo diventa impresa molto complessa. Comunque giova precisare che il reato sussiste anche se si accerti che l’assistenza sarebbe stata impossibile od inutile. Esso viene escluso solo se la persona da assistere era già morta. Si precisa infine che solo se non è possibile il soccorso, il precetto contenuto in questa norma può dirsi soddisfatto con l’avviso all’autorità.
Ricordo di un incidente stradale tra un autocarro ed un’autovettura, verificatosi all’altezza di un crocevia. A seguito dell’urto molto violento il conducente dell’autovettura rimase gravemente ferito bloccato all’interno dell’abitacolo del mezzo stesso. I due occupanti dell’autocarro si allontanarono a piedi dalla zona teatro del sinistro prima dell’arrivo sul luogo dei mezzi di soccorso, senza dare – per giorni – più menzione di sé. Dall’esame dell’interno dell’autocarro emerse che lo stesso era pieno di bottiglie di vino stivate in cartoni, acquistati nelle vicine aziende agricole. Forte fu in noi il sospetto che il conducente si allontanò dalla zona teatro del sinistro in quanto, avendo prima del fatto abusato nel bere, così facendo pensava di farla franca, senza sapere che ciò però andava ad aggravare – sotto l’aspetto penale - la sua posizione già di per sé critica. A carico del suo trasportato, ricordiamolo allontanatosi anche lui, potrebbe invece configurarsi proprio la violazione dell’articolo 593 del Codice Penale (il processo non si è ancora tenuto – n.d.r.).
L’esempio suddetto è stato riferito anche per evidenziare il fatto che le nostre azioni devono sempre essere guidate dal buon senso e dall’onestà, seguendo le quali sicuramente si evita di incappare nelle anguste maglie della giustizia penale.
[1] L’articolo 593 del Codice Penale così recita: «Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente e di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro.Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità.Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.»
[2] Pertinente la lettura: Ferrando Mantovani, Causalità, obbligo di garanzia e dolo nei reati omissivi, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2004, 4, 984.

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