giovedì 20 settembre 2007

L'incidente stradale

L’incidente stradale può essere definito come quell’evento colposo che - mentre ci troviamo alla guida di un veicolo (oppure a piedi) – quasi sempre a causa delle inosservanze di norme e regolamenti (ma vi è anche l’evento fortuito dovuto a guasto meccanico od a malore fisico) provoca dei danni alle cose, delle ferite alle persone coinvolte, oppure addirittura - in casi estremi - il decesso di qualcuno.
Caratteristica essenziale dell’incidente stradale è il fatto dell’essere l’evento di natura colposa. Ciò vuol dire che il protagonista del fatto non ha voluto determinare l’evento in sé, ma lo ha provocato in quanto non ha osservato determinate norme scritte (colpa specifica) oppure determinate norme di comune prudenza (colpa generica)[1].
Le conseguenze dell’evento infortunistico[2], come vedremo, possono assumere due diverse direzioni, una civilistica – relativa al risarcimento dei danni subiti (sia materiali che fisici) – ed una penale – relativa alla volontà dello Stato di punire chi ha provocato il fatto, laddove ciò sia previsto. Nell’incidente stradale con feriti tale procedibilità è subordinata alla formalizzazione della querela da parte della parte offesa,[3] mentre negli eventi più gravi – ove avviene il decesso di qualcuno, oppure ove avviene la violazione di altri determinati articoli (186 Codice della Strada, 187 Codice della Strada, ecc.) la procedibilità è d’Ufficio, in quanto si ritiene che l’interesse dello Stato che è posto in pericolo è talmente importante che l’avvio della procedura d’Ufficio non può che essere automatica ed autonoma.
Nei paragrafi che seguiranno andremo ad analizzare – singolarmente – tutti i tipi di eventi infortunistici – nonché i comportamenti che solitamente vengono tenuti nei medesimi eventi dai conducenti e dai trasportati dei veicoli coinvolti.
[1] Codice Penale c.d. “Rocco” Regio Decreto 19 ottobre 1930, numero 1938 – Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1930, numero 251, suppl. - all’articolo 42 comma secondo recita: «Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge". Successivamente, il secondo capoverso dell'articolo 43 definisce che il reato "è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.»
[2] Da segnalare alcune letture: Hans Joachim Hirsch, Sulla dottrina dell’imputazione oggettiva dell’evento, in Riv. it. Dir. proc. pen.,1999, 3, 745; Morselli, Condotta ed evento nella teoria del reato, in Riv. it. dir. proc. pen. 1998, 4, 1081.
[3] Cfr. art. 120 c.p. : «Diritto di querela. Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela. Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d’infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore. I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati, possono esercitare il diritto di querela, e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell’inabilitato.».

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