venerdì 14 settembre 2012

Sinistri stradali e comportamenti degli utenti della strada di Giovanni Fontana*

Come affermò il Giudice Paolo Borsellino, “la maggior parte della gente rispetta le leggi dello Stato non perché le tema, non perché tema la sanzione penale o civile che sia, lo fa perché ritiene che sia giusto non uccidere o non sorpassare in curva. E se così non fosse, non basterebbero tanti carabinieri per il numero di persone che ci sono nel nostro Paese; la maggior parte di noi rispetta le leggi perché sente il dovere di rispettarle” (1). Questa, è quella che io definisco cultura della legalità, il cui costante esercizio, previsto e regolamentato dalla legge, consente ad un popolo di conformarvisi applicandola. Così, appare del tutto evidente, che la norma che si ricava dalla lettura dell’art. 189 del Nuovo Codice della Strada, ha il principale scopo di conformare la mentalità dell’utenza stradale al dovere giuridico di prestare assistenza e soccorso alle persone bisognose, nonché agli stessi animali, che abbiano subito nocumento da un fatto, riconducibile alla circolazione stradale, il cui fatto, a vario titolo, abbia coinvolto il soggetto tenuto a prestare aiuto. Non da meno, di determinare le parti coinvolte a salvaguardare l’immodificabilità dei luoghi e delle cose e di accelerare la pratica dello scambio delle informazioni relative al sinistro stradale, sempre che ciò non pregiudichi la salvaguardia della sicurezza stradale e la fluidità della circolazione. Evidentemente, tali pratiche sono tutte finalizzate al superiore interesse generale della salvaguardia della persona e dell’applicazione della giustizia, venendo meno ogni qualvolta tali pratiche, pur salvaguardando i meri interessi delle parti coinvolte, non attengono più alla tutela dell’interesse generale e del buon andamento della pubblica amministrazione. Anzi, in questi casi, può sorgere un dovere esattamente contrario al primo, quale quello stigmatizzato all’art. 161 dello stesso Codice, in tema di sgombero della carreggiata (2). I vari livelli di reazione dell’ordinamento giuridico, evidentemente, sono da rapportare alla gravità dell’omissione ovvero alla più grave circostanza che dalla stessa - ancorché a livello di mero pericolo - possa derivare l’aggravarsi di una lesione ad una persona o il danno al suo veicolo. Più in generale, l’obbligo di cui sopra, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, è quello di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che eventualmente abbiano subito danno alla persona, indipendentemente dal fatto che tale danno si sia effettivamente verificato e che vi siano persone da assistere; anche sotto il profilo letterale le espressioni eventualmente, riferita al danno, e ove necessaria, riferita all’assistenza, escludono che nella fattispecie criminosa sia richiesta a qualsiasi titolo per la sussistenza dell’illecito l’effettiva verificazione del danno alla persona e l’effettiva necessità dell’assistenza, qualificandosi il reato come omissivo proprio, commissibile mediante la mera condotta omissiva dell’obbligo di fermarsi sul posto del sinistro per constatare se qualcuno abbia subito danno alla persona e prestargli assistenza, ove necessaria. Senza nulla togliere al generale dovere solidaristico di cui all’art. 593 c.p., prima di passare oltre, è opportuno evidenziare che l’insieme degli obblighi (speciali) di cui all’art. 189 del Codice, riguarda esclusivamente gli utenti della strada, il cui comportamento è comunque ricollegabile al verificarsi dell’evento infortunistico. Giovanni Fontana è referente locale ASAPS e funzionario di Polizia Municipale nel Comune di Forte dei Marmi (LU)

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