venerdì 25 novembre 2011

Risarcimento danni in seguito a incidenti stradali

La Legge 21 febbraio 2006 n.102, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2006 n. 64 Serie Generale, ha introdotto significative modifiche sia sul fronte civile (risarcimento danni) che su quello penale che riguardano il risarcimento dei danni negli incidenti stradali, vediamo le principali. Incidenti stradali e Risarcimento danni: Ambito Civile. Il legislatore stabilisce che alle cause di risarcimento dei danni per morte o lesioni, in seguito a incidenti stradali, si applicano le norme processuali del cd."rito del lavoro" previste nel libro II, titolo IV, capo I del Codice di Procedura Civile che, tra l'altro, assegnano la competenza a decidere al Tribunale. Il rito del lavoro, quantomeno sulla "carta", dovrebbe essere più breve di quello ordinario e con meno formalità: pertanto è evidente l'intento del legislatore di velocizzare i tempi dei relativi processi. Nel fare tutto ciò, tuttavia, sembra aver dimenticato che l'art.7 del C.p.C, non formalmente abrogato dalla novella, attribuisce al Giudice di Pace la competenza a conoscere delle cause di risarcimento danni da circolazione stradale (incidenti stradali), se di valore inferiore ai 15.493,71 Euro. Allora Giudice di Pace o Tribunale? Al momento non esiste una risposta univoca, probabilmente prevarrà l'orientamento sul primo, ma intanto queste novità confondono il cittadino. Un altro esempio? L'art. 5 della legge offre l'opportunità al danneggiato di ottenere, in via anticipata, tra il 30 e 50 per cento del presumibile futuro risarcimento danni in presenza di determinate circostanze e modifica l'art.24 della L.990/69, che però è stata formalmente abrogata dal 1 gennaio 2006 con l'introduzione del Codice delle Assicurazioni. Ciò sarà comunque possibile grazie al nuovo art.147 del Dlgs 205/2005 (Codice delle Assicurazioni) ma resta comunque la conferma di un legislatore quantomeno disattento. Incidenti stradali e Risarcimento danni: Ambito Penale. Sono elevate le pene edittali per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime, conseguenti alla violazione di norme della cirolazione stradale (vd. tabella). Resta limitata ai delitti colposi, commessi con violazione delle norme del C.d.S, la possibilità prevista dal nuovo art.224-bis C.d.S. (introdotto dall'art.6) di comminare, su richiesta dell'imputato, unitamente alla pena della reclusione anche la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità. Si tratta di un'attività non retribuita in favore della collettività, da svolgersi presso enti o associazioni di assistenza sociale o volontariato. E' stato inoltre modificato l'art.222 del C.d.S. aumentando in maniera rilevante la durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, ora portata fino a 2 anni per le lesioni gravi e gravissime ed a 4 anni per l'omicidio colposo. In quest'ultimo caso, tuttavia, in caso di patteggiamento ex art.444 e ss. C.p.p. la sospensione è diminuita fino ad un terzo. Giovanni Bernardi

Nessun commento: