lunedì 3 gennaio 2011

LA TRASMISSIONE TELEMATICA delle certificazioni di malattia

LA TRASMISSIONE TELEMATICA delle certificazioni di malattia

Sommario: 1. Premessa: il certificato di malattia. – 2. La trasmissione telematica delle certificazioni di malattia. – 3. Il processo di trasmissione e i soggetti coinvolti. – 4. In particolare, l’inoltro dell’attestato di malattia al datore di lavoro.



1. Premessa: il certificato di malattia.
La malattia, quale infermità che determina incapacità lavorativa, deve essere accertata dal medico curante e provata mediante idonea documentazione. La certificazione medica serve, infatti, ad esonerare il lavoratore malato dallo svolgimento delle proprie mansioni, consentendogli di conservare il posto di lavoro e di percepire ugualmente la retribuzione (o un’indennità economica), nei limiti e per la durata stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.



A tal proposito, giova premettere, sia pur brevemente, che, in base al sistema tradizionale (articolo 2 della legge n. 33/1980), il medico curante rilasciava al lavoratore del settore privato specifica documentazione, costituita da due moduli cartacei:

- il certificato di diagnosi (completo di: generalità del lavoratore e relativo indirizzo di reperibilità; data dichiarata di inizio della malattia; prognosi clinica; data di rilascio; diagnosi; indicazione di inizio, continuazione o ricaduta della malattia; firma e timbro del medico);

- l’attestazione sull’inizio e la durata presunta della malattia (conforme al certificato ma priva di diagnosi).

Il certificato e l’attestazione, entro 2 giorni dal rilascio, dovevano essere recapitati o trasmessi dal lavoratore, rispettivamente, all’INPS e al datore di lavoro, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. I lavoratori non aventi titolo all’indennità di malattia a carico INPS non erano tenuti, peraltro, ad inviare la menzionata certificazione all’ente previdenziale.



Rispetto al quadro riepilogativo appena fornito sono intervenute, negli ultimi tempi, significative novità in materia di trasmissione dei dati relativi alle certificazioni di malattia, che trovano fondamento e giustificazione nell’ambito di un più complesso e articolato processo di semplificazione e digitalizzazione dei servizi sanitari (Piano e-government 2012).



2. La trasmissione telematica delle certificazioni di malattia.
Alla fine del 2004 ha preso avvio il processo finalizzato alla c.d. telematizzazione della trasmissione delle certificazioni di malattia, consistente, in poche parole, nell’utilizzo del canale informatico on line.



La Finanziaria per il 2005 (art. 1, comma 149, legge n. 311/2004) ha modificato, invero, il testo del menzionato articolo 2 della legge n. 33/1980 il quale, nella sua attuale formulazione, prevede espressamente che in caso di malattia:

a) il medico curante trasmetta direttamente all’INPS il certificato di diagnosi per via telematica on line;

b) il lavoratore sia comunque tenuto, sempre entro 2 giorni dal relativo rilascio ad opera del medico curante, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l’attestazione della malattia al datore di lavoro, a meno che quest’ultimo non decida di richiedere all’INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione.



L’attuazione di tale previsione si è rivelata, tuttavia, particolarmente complessa, tanto da richiedere successivi interventi di definizione e raccordo con l’intera normativa nazionale, mirati a realizzare il collegamento in rete dei medici del Sistema Sanitario Nazionale (art. 1, comma 810 della legge n. 296/2006), nonché a dettare le regole tecniche e le modalità di trasmissione da seguire anche per i dati relativi alle certificazioni di malattia (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.3.2008).



Da ultimo, con decreto 26.2.2010, il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e dell’Economia, ha impresso una notevole accelerazione al percorso di modifica inaugurato in materia di trasmissione dei certificati di malattia, fissando le modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei relativi dati.



Alla produzione normativa finora sinteticamente descritta si affianca, per quel che concerne nello specifico il settore pubblico, il decreto legislativo n. 150/2009 (riforma Brunetta della Pubblica Amministrazione) il quale, aggiungendo l’art. 55-septies al decreto legislativo n. 165/2001 (che disciplina il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ha stabilito:

- che la trasmissione telematica della certificazione dal medico all’INPS avvenga in base alle stesse modalità previste per il settore privato;

- che, a sua volta, l’INPS debba provvedere, con le stesse modalità, all’immediato inoltro dell’attestazione medica all’amministrazione competente.



Alla luce di quanto appena evidenziato è possibile ricavare, dunque, che diverse sono le finalità cui si ispira, al momento, il processo telematico di trasmissione delle certificazioni di malattia. Se, infatti, lo scopo preponderante nel settore pubblico è quello di ottenere la completa digitalizzazione del meccanismo organizzativo-gestionale collegato ai certificati/attestati di malattia; nel settore privato è lasciata al datore di lavoro la facoltà di scegliere se aderire o meno alla trasmissione telematica degli attestati di malattia. È il caso di anticipare, a tal riguardo, che ciò genera risvolti procedurali differenti in capo al lavoratore (v. infra, par. 4).



L’art. 55-septies del decreto legislativo n. 165/2001 dispone, inoltre, specifiche sanzioni a carico dei medici (dipendenti o convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale) tenuti all’invio telematico dei certificati, per l’inosservanza del relativo obbligo. In tutte le ipotesi di violazione (anche per omissione) delle norme previste in materia si configura, quindi, un illecito disciplinare, ferma restando la necessità di verificare, pur sempre, la gravità della violazione (o omissione) e il grado della colpa, ai fini dell’applicazione della sanzione (Circolare Dipartimento della funzione pubblica e Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica n. 1/2010). In caso di reiterazione, peraltro, è prevista l’irrogazione della più grave sanzione del licenziamento o della decadenza dalla convenzione, a seconda che si tratti di medici dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale o di medici con esso convenzionati.



Ad ogni buon conto, occorre segnalare che il predetto impianto sanzionatorio non risulterebbe ancora operativo, nonostante la conclusione, in data 15 settembre 2010, della prevista fase di collaudo generale del sistema, al cui esito positivo era inizialmente subordinata l’irrogazione delle sanzioni. La Commissione tecnica incaricata di procedere al collaudo, invero, evidenziando segnalazioni di difficoltà applicativa dal punto di vista organizzativo, sia in ambito ospedaliero che territoriale, ha avviato un monitoraggio continuo della regolarità del servizio e ha chiesto al Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione di chiarire che fino alla completa messa a regime del sistema e, in ogni caso, non oltre il 31 gennaio 2011, l’inosservanza di quanto previsto dalla normativa non costituisce illecito disciplinare.

3. Il processo di trasmissione e i soggetti coinvolti.
Al termine di un periodo transitorio di 3 mesi (decorrente dal 3.4.2010), durante il quale ai medici è stato consentito di procedere al rilascio della certificazione medica in modalità cartacea (Circolare INPS n. 60/2010), ha preso definitivamente avvio il processo telematico di trasmissione dei dati relativi alla malattia.



La procedura telematica può essere schematizzata nel modo seguente:

1) Il medico (dipendente o convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale) trasmette all’INPS le informazioni relative alla certificazione di malattia attraverso il sistema di accoglienza centrale (SAC) del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che rappresenta l’infrastruttura tecnologica resa disponibile a tale scopo. Alcune regioni, del resto, hanno predisposto appositi sistemi di accoglienza regionali (SAR), in grado di dialogare con il sistema centrale.

2) Una volta completato l’invio all’INPS, il SAC fornisce il numero di protocollo al medico, il quale procede alla stampa del certificato e dell’attestato da consegnare, entrambi, al lavoratore. Qualora si trovi nell’impossibilità di effettuare la stampa della certificazione, il medico deve comunicare al lavoratore il relativo numero di protocollo.

3) L’INPS mette l’attestato di malattia a disposizione del datore di lavoro (sia privato che pubblico) sia sul proprio portale (www.inps.it), previa autorizzazione e attribuzione di un PIN, sia mediante invio alla casella di Posta Elettronica Certificata indicata dal datore di lavoro.

4) Al lavoratore è consentito di accedere, sempre dal sito istituzionale dell’INPS, ai dati di tutti i certificati a lui intestati (accesso tramite codice PIN) o al singolo attestato di malattia (attraverso l’inserimento del codice fiscale personale e del numero identificativo del certificato).

5) L’INPS indirizza verso le proprie Sedi i certificati dei lavoratori aventi diritto all’indennità di malattia per gli adempimenti connessi alle visite mediche di controllo e, ove previsto, per il pagamento diretto delle prestazioni.



Per quel che concerne, in particolare, il ruolo dei medici certificatori, bisogna precisare che è fatta salva, in capo a questi ultimi, la possibilità di annullare il certificato già inviato all’INPS entro il giorno successivo alla data del rilascio, nonché di rettificare la durata del periodo di prognosi entro il termine della stessa.



È il caso di segnalare, infine, che l’accesso ai servizi del SAC può avvenire, oltre che via WEB (o tramite sistema software gestionale del medico), anche a mezzo telefono (attraverso un risponditore automatico). Quest’ultima modalità, di recentissima introduzione, dovrebbe consentire il superamento delle difficoltà dovute alla mancanza di una connessione Internet, come pure le problematiche emerse in relazione alle visite domiciliari, ad eventuali guasti, ecc.



4. In particolare, l’inoltro dell’attestato di malattia al datore di lavoro.
Una volta esaminato il processo di trasmissione telematica dei dati relativi alle certificazioni di malattia, occorre interrogarsi circa la posizione dei lavoratori, al fine di comprendere la portata dei benefici ad essi riservati per effetto del nuovo sistema.



A tale scopo, viene subito in rilievo come, in virtù del canale diretto di trasmissione on line, il lavoratore avente diritto all’indennità di malattia a carico INPS non risulta più tenuto all’invio del certificato all’Istituto previdenziale, fatti salvi i casi di impossibilità di invio telematico.



Con riguardo, invece, all’obbligo incombente sul lavoratore di recapitare o trasmettere l’attestato di malattia al proprio datore di lavoro/amministrazione, bisogna distinguere a seconda del settore (privato o pubblico) di appartenenza.



Nell’ambito del settore pubblico, infatti, tale obbligo è stato sostituito dall’invio telematico predisposto ed effettuato dal medico certificatore e, a tal fine, occorre che le pubbliche amministrazioni si attivino per richiedere all’INPS il PIN e/o l’invio degli attestati tramite Posta Elettronica Certificata. Al contrario, l’adempimento telematico non sarebbe ancora sufficiente a liberare il dipendente privato dall’onere di trasmissione/recapito dell’attestato al proprio datore di lavoro, a meno che quest’ultimo non decida volontariamente di aderire alla nuova procedura.



Va detto, peraltro, che il disegno di legge (1167-B/BIS) collegato alla legge di bilancio per l’anno 2010, rinviato dal Presidente della Repubblica alle Camere, contempla l’estensione anche al settore privato della disciplina dettata per i dipendenti pubblici con riferimento al rilascio e alla trasmissione dell’attestazione di malattia. Non resta che attendere, allora, il completamento dell’iter parlamentare di tale disegno di legge, allo scopo di ricavare una più puntuale definizione del complesso impianto normativo finora descritto, soprattutto per quel che riguarda gli oneri in capo al lavoratore.

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