venerdì 30 luglio 2010

Legge 29 luglio 2010, n.120 ECCO LA SINTESI DELLE MODIFICHE AL C.D.S IMMEDIATAMENTE OPERATIVE

(ASAPS) Alcune parti della legge 29.7.2010 n. 120 che ha introdotto numerose modifiche al codice della strada, sia sotto l’aspetto normativo che sanzionatorio, entrano subito in vigore.

Mentre tutto il resto delle modifiche decorre dall’entrata in vigore della legge 120/2010 e cioè dal 13.8.2010.

Ci sono poi alcune modifiche che saranno differite di alcuni mesi in quanto sono subordinate all’emanazione di specifici decreti o regolamenti.

Ricordiamo che è abrogata la norma (Art. 219-bis) che prevedeva sospensione, revoca, decurtazione dei punti a carico della patente anche quando l’infrazione era commessa alla guida di veicoli che non la richiedevano (come le biciclette, ciclomotori).

Vediamo allora quali sono le norme che hanno decorrenza immediata, ed entrano perciò in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge, cioè dal 30 luglio 2010

Le disposizioni che hanno immediato carattere operativo sono:


Art. 97

comma 5

Fabbricazione e vendita di ciclomotori irregolari

Sanzione edittale da 1.000,00 a 4.000,00 euro (pagamento in misura ridotta non consentito)

Modifiche su ciclomotori e minicar

Sanzione edittale da 779,00 a 3.119,00 euro (pagamento in misura ridotta non consentito)


Circolazione con ciclomotore irregolare

comma 6

Sanzione edittale da 389,00 a 1.559,00 euro - (E' stata umenta la sanzione pecuniaria) Pagamento oltre 60 giorni 779,50 euro

comma 10

Ciclomotore coi dati della targa non visibili

Sanzione edittale da 78,00 a 311,00 euro -(E' stata umenta la sanzione pecuniaria) Pagamento oltre 60 giorni 155,50 euro

Art. 172

E' diventato obbligatorio l’uso delle cinture di sicurezza anche per i veicolo di categoria L6e (minicar) dotati di carrozzeria chiusa.

Art. 173 c. 1

E' diventato obbligatorio l’uso di lenti o apparecchi correttivi prescritti anche ai titolari di CIG per la guida di ciclomotori.

Artt. 186, 186-bis, e 187:

guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti.

Viene introdotto l’art. 186-bis che prevede un nuovo quadro sanzionatorio per:

- conducenti di età inferiore a 21 anni o con patente B conseguita da meno di 3 anni

- conducenti professionali in attività di trasporto di persone o cose (Pullman, camion e taxi)

- conducenti di autoveicoli di m.c. maggiore di 3,5 t (incluso eventuale rimorchio), autosnodati, autoarticolati; autoveicoli per trasporto persone con più di 8 posti (escluso il conducente)

Per queste categorie di conducenti è sanzionata, come illecito amministrativo, anche la guida con tasso alcolemico minore di 0,5 g/l

Altra importante modifica: la guida con Tasso Aalcolemico ( di seguito TA) fino a 0,8 g/l, per qualsiasi conducente, non è più reato ma illecito amministrativo.

Sulla base delle modifiche apportate ecco i nuovi aspetti operativi

• Guida con TA superiore 0,8 g/l o sotto l’effetto di stupefacenti o rifiuto dell’accertamento:

Non cambiano le modalità della notizia di rato all’AG, ma occorre ora specificare se il conducente rientra in alcuno dei casi sopra indicati.

Quanto ai veicoli si segnala che:

- TA superiore 1,5 g/l, tutti i veicoli, di qualsiasi categoria, sono sequestrati

- da TA 0,8 a 1,5 g/l, sono sequestrati solo ciclomotori e motoveicoli; veicoli diversi non sono sequestrati, ma se hanno provocato un incidente stradale sono sottoposti a fermo per 180 giorni, subito applicabile a titolo provvisorio per 30 giorni.

Ai sensi del nuovo art. 224-ter il sequestro si attua con la stessa procedura dell’art. 213 in quanto applicabile.

• Guida con TA maggiore di 0,5 ma non di 0,8 , ora illecito amministrativo, si deve redigere verbale di contestazione:

- art. 186 c. 2a) - Guida con tasso alcolemico maggiore di 0,5 e fino a 0,8 g/l:

- sanzione edittale da 500,00 a 2.000,00 euro - Pagamento oltre 60 giorni 1.000,00 euro
- Punti 10, sospensione patente o CIG (da 3 a 6 mesi)

- art. 186 c. 2 bis - Guida con tasso alcolemico c.s. - Responsabile di incidente stradale:

- sanzione edittale da 1.000,00 a 4.000,00 euro - Pagamento oltre 60 giorni 2.000,00 euro,
- punti 10
- sospensione patente o CIG (da 6 a 12 mesi)
- fermo veicolo per 180 giorni

• Guida con TA maggiore di 0 ma minore di 0,8 per i conducenti neopatentati e professionali
art. 186-bis (redigere verbale di contestazione per i seguenti illeciti amministrativi):

- art. 186-bis c. 2 - Tasso alcolemico maggiore di 0 ma minore di 0,5 g/l:

- sanzione edittale da 155,00 a 624,00 euro
- pagamento oltre 60 giorni 312,00 euro
- Punti 5

- art. 186 bis c. 2 - Guida con tasso alcolemico c.s. - Responsabile di incidente stradale:

- Sanzione edittale da 310,00 a 1.248,00 euro
- pagamento oltre 60 giorni 624,00 euro
- punti 5

- art. 186 bis c. 3 e 186 c. 2a) - Tasso alcolemico maggiore di 0,5 ma minore di 0,8 g/l:

- sanzione edittale da 666,67 a 2.666,67 euro

- punti 10
- sospensione patente o CIG (da 3 a 6 mesi)

- art. 186bis c. 3 - Guida con tasso alcolemico c.s. - Responsabile di incidente stradale:

- sanzione edittale da 1.334,34 a 5.333.34 euro - Pagamento oltre 60 giorni 2.666,67 euro -
- Punti 10
- Sospensione patente o CIG (da 6 a 12 mesi)
- fermo veicolo per 180 giorni

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