mercoledì 6 luglio 2011

Tabelle milanesi come criterio di riferimento anche per aspetti esistenziali

Le tabelle milanesi costituiscono il valido e necessario criterio di riferimento per quanto concerne la valutazione equitativa ex articolo 1226 c.c., dove la concreta fattispecie non presenti circostanze richiedenti la variazione in aumento o diminuzione, per le lesioni di lieve entità.
La Cassazione, con la "corposa" sentenza 30 giugno 2011, n. 14402 ribadendo il fatto che il danno esistenziale non ha una propria autonomia, ha precisato, comunque, che nel ristoro dei danni devono essere considerati tutti gli aspetti esistenziali (il caso concerneva un giovane che in seguito ad incidente stradale aveva subito l’amputazione di una gamba e di un braccio).
Devono, infatti, essere risarciti tutti quegli stravolgimenti subiti in seguito all’illecito; da ciò ne consegue che precipuo compito del giudicante è quello di accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, prescindendo dal nome che “gli si conferisce”, e individuando le ripercussioni verificate, negative, sul valore della persona , provvedendo, quindi, alla loro integrale riparazione.
I relativi parametri devono essere presi dal giudice come riferimento ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale.
Con la decisione che qui si commenta i giudici di legittimità hanno “aderito” a quell’indirizzo giurisprudenziale già espresso dalla Cassazione in data 7 giugno 2011 (cfr. sentenza n. 12408) in tema di adozione delle tabelle di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale.

Tre i punti essenziali sui quali la Corte sofferma la propria attenzione:

personalizzazione motivata: il giudice potrà discostarsi (per quanto concerne l’aumento o la diminuzione) dai parametri di equità, ma, in ogni caso, dovrà fornire adeguata motivazione sulle ragioni; non può, pertanto, ritenersi sbagliata la motivazione che adotti un parametro equitativo differente da quello milanese, ma solamente quella decisione che non abbia compiutamente giustificato il suo discostarsene;
valore del contesto territoriale: nella sentenza de qua i giudici precisano che gli indici della valutazione e della variazione rispetto ai sopra citati parametri di riferimento possono essere assunti anche da “diversità delle condizioni economiche e sociali dei differenti contesti territoriali”;
nozione estesa del danno non patrimoniale: “pregiudizio del fare aredittuale del soggetto determinante una modifica in peius della personalità da cui è conseguente uno sconvolgimento dell’esistenza”; i giudici della Corte sul tema dell’autonomia del danno esistenziale, come postulata dal ricorrente, hanno avuto modo di precisare, come già anticipato in precedenza, che non vi è autonomia del citato danno esistenziale, bensì, come stabilito da costante giurisprudenza (cfr. Cass. 8827 e 8828 del 2003, SU 26972 e 26975 del 2008) variabile di calcolo e valutazione dello stravolgimento della personalità della vittima nella sfera relazionale delle proprie priorità soggettive.

(Nota di Manuela Rinaldi)www.asaps.it

Nessun commento: