lunedì 26 gennaio 2009

Quali le eccezioni e quali le sanzioni?

L'eccezione:
L’articolo 172 del codice della strada prevede anche delle eccezioni che sono state modificate dal decreto legislativo n.150 del 13 aprile 2006, in vigore dal 14 aprile. E' intervenuto anche il ministero dell'Interno che, con una circolare di attuazione (pdf 528 kb) della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE, fornisce nuove disposizioni relative all'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini sugli autoveicoli.

Nel caso di autovetture adibite al servizio pubblico di trasporto (per esempio su un taxi o noleggio con conducente) i bambini con statura inferiore a 1.50 metri possono circolare, non trattenuti da appositi sistemi di ritenuta, solo sul sedile posteriore e sempre accompagnati da un passeggero di età non inferiore a 16 anni.

Una seconda eccezione riguarda i veicoli che fin dal'orgine non hanno installate le cinture di sicurezza (per esempio alcune auto d'epoca). Su queste vetture è vietato trasportare i bambini di età inferiore a 3 anni. Gli altri (dai 3 anni in su) possono essere invece portati sul sedile posteriore, senza particolari prescrizioni, e sul sedile anteriore solo se hanno superato 1,50 metri di altezza.

Queste soluzioni però non salvano, ovviamente, la vita in caso di incidente.

Le sanzioni
Il mancato uso dei seggiolini o degli adattatori è punito con la sanzione amministrativa da 74,00 euro a 299,00 euro e con la decurtazione di 5 punti patente al guidatore. Se sul veicolo è invece presente un genitore o un adulto che esercita la patria potestà sul bambino, la sanzione viene applicata a lui e nessun punto viene tolto al conducente.

Omologazione
Seggiolino e adattatore devono essere omologati e per verificarne la regolarità bisogna controllare che ci sia un’etichetta con gli estremi dell’omologazione. I più recenti sono quelli appartenenti a uno dei 5 gruppi di dispositivi costruiti secondo l’ultima normativa europea che riportano sul contrassegno le sigle: ECE R44-02 oppure ECE R44-03.
Questo è l’esempio di un contrassegno di omologazione di ultimo tipo con la legenda:

Omologazione ECE-R4418 Kg - indica il massimo peso per il quale il seggiolino è stato progettato. È facilmente identificabile in quanto reca anche l'unità di misura cioè "Kg".

Universal – indica che il dispositivo può essere utilizzato su tutti i veicoli.

E - lettera che sta ad indicare il marchio di omologazione ("e" minuscola, previsto dall'Unione europea, "E" maiuscola, secondo le norme ECE-ONU).

1 - numero definisce il paese che ha rilasciato l'omologazione: Germania (l'Italia è identificata dal numero 3).

02. 30 10 27 - serie di numeri: la prima, se comincia con "02", indica che il seggiolino è omologato secondo la precedente normativa; se comincia con "03" segue l'ultima direttiva comunitaria, pertanto risponde a standard di sicurezza migliori. La seconda serie di numeri, invece, rappresenta il numero progressivo di produzione dal rilascio dell'omologazione.

Possono essere utilizzati comunque anche i dispositivi omologati secondo la precedente normativa che sono caratterizzati dalla semplice sigla ECE R44.

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