lunedì 26 gennaio 2009

Patente a punti (Art. 126-bis CDS)

La patente a punti è il meccanismo introdotto in Italia a partire dal 1 luglio 2003 attraverso il quale, ad ogni conducente di un veicolo viene attribuito un punteggio (inizialmente 20 punti) che viene decurtato in caso di infrazioni. All'esaurimento dei punti disponibili per conservare la patente è necessario superare nuovamente l'esame di teoria e l'esame di guida.

Restano le vecchie sanzioni accessorie
Anche dopo l'introduzione della patente a punti, resta pienamente efficace il sistema attuale con la possibilità della sanzione accessoria della sospensione immediata della patente di guida.

Obbigo di comunicazione del conducente
Qualora il conducente non sia stato identificato, l'obbligato in solido a cui il verbale è notificato, è tenuto a comunicare, entro 60 giorni, all'ufficio o comando che ha accertato la violazione, i dati personali e della patente del conducente responsabile della violazione.

Se il proprietario omette di fornire i dati identificativi scatterà per lui una sanzione che va da un minimo di 263 euro fino ad un massimo di 1.050 euro. Non gli verranno però decurtati i punti sulla patente.

Sulla base di motivazioni documentate ed attendibili il proprietario dell'auto ha la possibilità di giustificare la sua impossibilità a conoscere, e dunque a comunicare, i dati del conducente.

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