DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008 , n. 92
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
(GU n. 122 del 26-5-2008)
testo in vigore dal: 27-5-2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte ad apprestare un quadro normativo più efficiente per contrastare fenomeni di illegalità diffusa collegati all'immigrazione illegale e alla criminalità organizzata, nonché norme dirette a tutelare la sicurezza della circolazione stradale in relazione all'incremento degli incidenti stradali e delle relative vittime;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
E m a n a
il seguente decreto-legge
Art. 1.
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 235 è sostituito dal seguente:
«Art. 235 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni»;
b) l'articolo 312 è sostituito dal seguente:
«Art. 312 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea,oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino di Stato dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo.
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni.»;
c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei»;
2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.»;
3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle seguenti: «anni quindici»;
d) al terzo comma dell'articolo 590, è aggiunto il seguente periodo:
«Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.»;
e) dopo l'articolo 590 è inserito il seguente:
«Art. 590-bis (Computo delle circostanze). - Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, quarto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.»;
f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.».
Art. 2.
Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.
3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.»;
b) al comma 1 dell'articolo 371-bis, dopo le parole:
«nell'articolo 51, comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e in relazione ai procedimenti di prevenzione»;
c) il comma 4 dell'articolo 449 è sostituito dal seguente:
«4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza è già stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.»;
d) al comma 5 dell'articolo 449, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione.»;
e) al comma 1 dell'articolo 450, le parole: «Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo,» sono sostituite dalle seguenti:
«Quando procede a giudizio direttissimo,»;
f) al comma 1 dell'articolo 453, le parole: «il pubblico ministero può chiedere», sono sostituite dalla seguente: «salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede»;
g) all'articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.
1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.»;
h) all'articolo 455, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.»;
i) all'articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;
l) all'articolo 602, il comma 2 è abrogato;
m) all'articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis, e 628 del codice penale,».
Art. 3.
Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo le parole: «derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono inserite le seguenti: «, nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,».
Art. 4.
Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
e successive modificazioni
1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»;
b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.»;
c) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:
«2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.»;
d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c)»;
e) al comma 7, terzo periodo, le parole: «Dalle violazioni conseguono» sono sostituite dalle seguenti: «La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta»;
f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio,», sono sostituite dalle seguenti: «Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,».
2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «è punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno»;
b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.».
3. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;
b) al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a tre anni».
4. All'articolo 222, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto di cui al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applicala sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.».
Art. 5.
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.».
Art. 6.
Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni
di competenza statale
1. L'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.
7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.
12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.».
Art. 7.
Collaborazione della polizia municipale nell'ambito
dei piani coordinati di controllo del territorio
1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e gli organi di Polizia dello Stato. Per le stesse finalità, con decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel caso di interventi in flagranza di reato, l'immediata denuncia agli organi di Polizia dello Stato per il prosieguo dell'attività investigativa.
Art. 8.
Accesso della polizia municipale al Centro
elaborazione dati del Ministero dell'interno
1. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante» sono sostituite dalle seguenti: «schedario dei veicoli rubati o rinvenuti e allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti operanti»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il personale di cui al comma 1 può essere, altresì, abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati di cui al comma 1 acquisiti autonomamente.».
Art. 9.
Centri di identificazione ed espulsione
1. Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro di permanenza temporanea ed assistenza» sono sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti: «centro di identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione delle medesime strutture.
Art. 10.
Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575
1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono essere proposte dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.
2. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.»;
b) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;
c) all'articolo 2-ter, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al secondo comma, dopo le parole: «A richiesta del procuratore della Repubblica,» sono inserite le seguenti: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;
2) al sesto comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;
3) al settimo comma, dopo le parole: «su proposta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;
d) all'articolo 3-bis sono apportate le seguenti modifiche:
1) al settimo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;
e) all'articolo 3-quater sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo le parole: «il Procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;
2) al comma 5, dopo le parole: «il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;
f) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».
Art. 11.
Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152
1. All'articolo 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nei casi previsti dal presente comma competente a richiedere le misure di prevenzione è anche il Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona.».
Art. 12.
Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
1. Dopo l'articolo 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:
«Art. 110-ter (Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione). - 1. Il Procuratore nazionale antimafia può disporre, nell'ambito dei poteri attribuiti in materia di misure di prevenzione e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 110-bis.
2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.».
Art. 13.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 maggio 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro dell'interno
Alfano, Ministro della giustizia
Matteoli, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano
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giovedì 29 maggio 2008
sabato 10 maggio 2008
Incidenti stradali: in Italia fra il 30 e il 50 per cento sono causati dall'alcol
Fra il 30 e il 50 per cento dei 224.000 incidenti stradali avvenuti in Italia nel 2004, dei 316.000 feriti e dei quasi 6000 morti sono causati dall'alcol.
Lo stesso dato, a livello europeo, si attesta invece al 25 per cento. L'alcol alla guida rappresenta comunque la prima causa di decesso tra i giovani in Italia e in Europa.
I dati sono riportati dal rapporto "Alcol e guida. La Strategia Comunitaria e la realtà italiana: dalle evidenze epidemiologiche alle buone pratiche", curato da Emanuele Scafato, direttore del Centro Coll. OMS per la ricerca e la promozione della salute su alcol e problemi alcol correlati - Osservatorio Nazionale Alcol, pubblicato sul sito EpiCentro del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell'Istituto superiore di sanità.
Il costo economico, sanitario e sociale è stato stimato nel 2004 in oltre 33 miliardi di euro, pari il 2,5 per cento del Pil.
Il rapporto prende in considerazione anche le strategie per contrastare il fenomeno, ed evidenzia che uno degli elementi chiave è l'intensificazione dei controlli: un esempio da seguire è quello della Francia, che ha dimezzato la mortalità da incidente stradale stabilendo controlli capillari (1 milione all'anno, più del quadruplo di quelli italiani).
L'altro elemento decisivo, secondo Scafato, è l'aumento della consapevolezza: secondo il Rapporto Eurobarometro 2006 "Guida e sicurezza stradale" solo il 18 per cento degli italiani conosce il limite di alcolemia (0,5 grammi/litro) consentito alla guida. Per contribuire ad affrontare questo problema il ministero della Salute ha lanciato varie iniziative, fra cui la campagna "Se guidi, non bere", in collaborazione con l'Iss, e il progetto Pilota.
EpiCentro
Lo stesso dato, a livello europeo, si attesta invece al 25 per cento. L'alcol alla guida rappresenta comunque la prima causa di decesso tra i giovani in Italia e in Europa.
I dati sono riportati dal rapporto "Alcol e guida. La Strategia Comunitaria e la realtà italiana: dalle evidenze epidemiologiche alle buone pratiche", curato da Emanuele Scafato, direttore del Centro Coll. OMS per la ricerca e la promozione della salute su alcol e problemi alcol correlati - Osservatorio Nazionale Alcol, pubblicato sul sito EpiCentro del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell'Istituto superiore di sanità.
Il costo economico, sanitario e sociale è stato stimato nel 2004 in oltre 33 miliardi di euro, pari il 2,5 per cento del Pil.
Il rapporto prende in considerazione anche le strategie per contrastare il fenomeno, ed evidenzia che uno degli elementi chiave è l'intensificazione dei controlli: un esempio da seguire è quello della Francia, che ha dimezzato la mortalità da incidente stradale stabilendo controlli capillari (1 milione all'anno, più del quadruplo di quelli italiani).
L'altro elemento decisivo, secondo Scafato, è l'aumento della consapevolezza: secondo il Rapporto Eurobarometro 2006 "Guida e sicurezza stradale" solo il 18 per cento degli italiani conosce il limite di alcolemia (0,5 grammi/litro) consentito alla guida. Per contribuire ad affrontare questo problema il ministero della Salute ha lanciato varie iniziative, fra cui la campagna "Se guidi, non bere", in collaborazione con l'Iss, e il progetto Pilota.
EpiCentro
venerdì 2 maggio 2008
martedì 29 aprile 2008
Bambini in auto: ecco come portarli in modo sicuro
Con l’entrata in vigore, dal 14 aprile 2006, del Decreto Legislativo 13 marzo
2006 n. 150, è stato modificato l’art. 172 del Codice della Strada: “Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini”.
In generale è possibile riassumere i cambiamenti introdotti dalla nuova norma applicando questa semplice regola: ogni volta che si occupa un posto a sedere su un veicolo dotato di cinture di sicurezza, è obbligatorio per tutti, conducente e passeggeri, utilizzarle e nel caso di trasporto di bambini di adottare i sistemi di ritenuta idonei (seggiolini o adattatori)
La nuova stesura dell’articolo ha introdotto importanti novità riguardanti l’utilizzo di questi sistemi di ritenzione sia per il conducente che per i passeggeri..
I dispositivi utilizzabili sono di due tipi: seggiolini e adattatori.
Dovrebbero essere usati fin dai primi giorni di vita, seguendo attentamente le istruzioni riportate nel manuale e la scelta deve essere fatta in base al peso del bimbo.
Il trasporto dei bambini sui veicoli è regolato dall’articolo 172 del codice della strada, (modificato dal decreto legislativo n.150 del 13 aprile 2006), dalla normativa europea e con una circolare attuativa (.pdf 528 kb) del ministero dell'interno. I dispositivi di ritenuta sono obbligatori dalla nascita fino al raggiungimento di 36 chili di peso: fino a 18 kg si possono usare solo i seggiolini, oltre questo peso si possono utilizzare anche gli adattatori.
Quest’ultimi sono dei piccoli sedili che, sollevando il bambino, permettono di usare le cinture di sicurezza dell’auto che però vanno passate sotto le alette poste ai lati, in senso longitudinale al torace.
Vi ricordiamo inoltre che:
I sistemi di sicurezza presenti negli autoveicoli non sono adatti a persone inferiori a 1.50 metri di altezza.
Fino a 9 chili di peso il bimbo deve essere trasportato in senso contrario alla marcia dell’auto. Attenzione mai mettere il bambino sul sedile anteriore se la macchina è provvista di airbag, a meno che non possa essere disattivato. Il posto più adatto è il sedile posteriore, al centro, che protegge anche da eventuali urti laterali.
Dopo 10 chili si può cominciare a sistemare il seggiolino in senso di marcia.
Lo schienale del seggiolino deve essere ben appoggiato al sedile della macchina e le cinture presenti sul dispositivo devono sempre essere allacciate, anche per brevi tragitti.
dal sito www.poliziadistato.it
2006 n. 150, è stato modificato l’art. 172 del Codice della Strada: “Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini”.
In generale è possibile riassumere i cambiamenti introdotti dalla nuova norma applicando questa semplice regola: ogni volta che si occupa un posto a sedere su un veicolo dotato di cinture di sicurezza, è obbligatorio per tutti, conducente e passeggeri, utilizzarle e nel caso di trasporto di bambini di adottare i sistemi di ritenuta idonei (seggiolini o adattatori)
La nuova stesura dell’articolo ha introdotto importanti novità riguardanti l’utilizzo di questi sistemi di ritenzione sia per il conducente che per i passeggeri..
I dispositivi utilizzabili sono di due tipi: seggiolini e adattatori.
Dovrebbero essere usati fin dai primi giorni di vita, seguendo attentamente le istruzioni riportate nel manuale e la scelta deve essere fatta in base al peso del bimbo.
Il trasporto dei bambini sui veicoli è regolato dall’articolo 172 del codice della strada, (modificato dal decreto legislativo n.150 del 13 aprile 2006), dalla normativa europea e con una circolare attuativa (.pdf 528 kb) del ministero dell'interno. I dispositivi di ritenuta sono obbligatori dalla nascita fino al raggiungimento di 36 chili di peso: fino a 18 kg si possono usare solo i seggiolini, oltre questo peso si possono utilizzare anche gli adattatori.
Quest’ultimi sono dei piccoli sedili che, sollevando il bambino, permettono di usare le cinture di sicurezza dell’auto che però vanno passate sotto le alette poste ai lati, in senso longitudinale al torace.
Vi ricordiamo inoltre che:
I sistemi di sicurezza presenti negli autoveicoli non sono adatti a persone inferiori a 1.50 metri di altezza.
Fino a 9 chili di peso il bimbo deve essere trasportato in senso contrario alla marcia dell’auto. Attenzione mai mettere il bambino sul sedile anteriore se la macchina è provvista di airbag, a meno che non possa essere disattivato. Il posto più adatto è il sedile posteriore, al centro, che protegge anche da eventuali urti laterali.
Dopo 10 chili si può cominciare a sistemare il seggiolino in senso di marcia.
Lo schienale del seggiolino deve essere ben appoggiato al sedile della macchina e le cinture presenti sul dispositivo devono sempre essere allacciate, anche per brevi tragitti.
dal sito www.poliziadistato.it
Sorpassometri: Le mappe
Vigilano ormai sugli automobilisti di tutta Italia gli occhi attenti dei "sorpassometri". Sedici nuovi apparecchi elettronici sono stati installati sulle strade statali della nostra penisola - e si aggiungono ai 13 già in funzione da luglio 2004 - per indurre i guidatori a essere prudenti al volante.
Le nuove telecamere, che consentono di rilevare automaticamente i sorpassi vietati e la circolazione sulle corsie d’emergenza, sono state posizionate, come le precedenti, in punti strategici per la viabilità nazionale. L'obiettivo è di ridurre quella che risulta essere una delle principali cause di incidenti stradali: la guida pericolosa.
Dove sono i sorpassometri
La prima telecamera sperimentale era stata installata sulla via Salaria, in provincia di Rieti, ad una sessantina di chilometri da Roma e oggi gli occhi elettronici sono 29, tutti su strade statali. L’intento della Polizia è quello di prevenire la guida azzardata tanto che le apparecchiature, anche se la loro collocazione potrà cambiare, saranno indicate con segnali a messaggio variabile o informazioni sulla stampa proprio per sollecitare i conducenti a guidare in modo più prudente.
Le telecamere, in grado di rilevare automaticamente diverse infrazioni, saranno utilizzate giorno e notte contro i sorpassi vietati. Le sanzioni previste per un sorpasso azzardato prevedono per gli automobilisti una multa fino a 137,55 euro, la sospensione da 1 a 3 mesi della patente e la decurtazione di 10 punti. Nel caso di mezzi pesanti (superiori a 13,5 tonnellate a pieno carico) la sanzione è ancora più dura: 270,90 euro di multa, sospensione della patente da 2 a 6 mesi e sempre la decurtazione di 10 punti.
dal sito www.poliziadistato.it
Le nuove telecamere, che consentono di rilevare automaticamente i sorpassi vietati e la circolazione sulle corsie d’emergenza, sono state posizionate, come le precedenti, in punti strategici per la viabilità nazionale. L'obiettivo è di ridurre quella che risulta essere una delle principali cause di incidenti stradali: la guida pericolosa.
Dove sono i sorpassometri
La prima telecamera sperimentale era stata installata sulla via Salaria, in provincia di Rieti, ad una sessantina di chilometri da Roma e oggi gli occhi elettronici sono 29, tutti su strade statali. L’intento della Polizia è quello di prevenire la guida azzardata tanto che le apparecchiature, anche se la loro collocazione potrà cambiare, saranno indicate con segnali a messaggio variabile o informazioni sulla stampa proprio per sollecitare i conducenti a guidare in modo più prudente.
Le telecamere, in grado di rilevare automaticamente diverse infrazioni, saranno utilizzate giorno e notte contro i sorpassi vietati. Le sanzioni previste per un sorpasso azzardato prevedono per gli automobilisti una multa fino a 137,55 euro, la sospensione da 1 a 3 mesi della patente e la decurtazione di 10 punti. Nel caso di mezzi pesanti (superiori a 13,5 tonnellate a pieno carico) la sanzione è ancora più dura: 270,90 euro di multa, sospensione della patente da 2 a 6 mesi e sempre la decurtazione di 10 punti.
dal sito www.poliziadistato.it
Cosa prevede il Codice della strada per la guida in stato di ebbrezza
La guida in stato di ebbrezza è sanzionata dall' art. 186 del codice della strada. E' un reato di competenza del Tribunale e non del Giudice di pace.
Con il nuovo decreto legge del 3 agosto 2007, convertito il legge 2 ottobre 2007, le sanzioni sono ancora più severe:
Tasso alcolemico Sanzione
tra 0,5 g/l a 0,8 g/l ammenda da 500 a 2.000 euro. Sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
tra 0,8 e 1,5g/l ammenda tra 800 e 3.200 euro e arresto fino a 3 mesi. Sospensione della patente per un periodo di tempo compreso fra 6 mesi e 1 anno.
oltre 1,5 g/l ammenda tra 1.500 e 6.000 euro e arresto fino a 6 mesi . Sospensione della patente da 1 a 2 anni.
E il veicolo?
In caso di constatazione di tasso alcolemico sopra la norma, il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui se non è possibile affidarlo ad altra persona lo stesso può essere posto sotto sequestro preventivo.
E' prevista la decurtazione dei punti sulla patente
Per questo tipo di reato è prevista la sottrazione di 10 punti sulla patente (il doppio per i giovani che hanno preso la patente dopo l'01.10.2003 e da meno di 3 anni).
Casi di revoca della patente di guida
Se la stessa persona compie piu violazioni nel corso di un biennio o se la violazione è commessa da conducente professionista (autisti di autobus, di veicoli con rimorchio etc.), la patente viene sempre revocata e quindi contestualmente ritirata e trasmessa entro 10 giorni al prefetto.
Nel caso di incidente stradale
Quando una persona in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le sanzioni sono raddoppiate; il giudice, con la sentenza di condanna, impone il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni se il veicolo appartiene alla stessa persona responsabile del reato.
Rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico
La norma prevede che il conducente possa essere sottoposto ad un accertamento alcolimetrico attraverso uno strumento chiamato etilometro che misura la quantità di alcol contenuta nell’aria espirata. L'esame viene ripetuto due volte a distanza di 5 minuti l'una dall'altra.
Chi senza giustificato motivo, si rifiuta di di sottoporsi al controllo etilometrico commette un illecito amministrativo che prevede le seguenti sanzioni:
a) Sanzione pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000 (aumentata da euro 3.000 a euro 12.000 se il rifiuto è opposto in caso di incidente in cui il conducente è rimasto comunque coinvolto)
b) Sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni e la revoca in caso di recidiva in un biennio;
c) Fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni se il veicolo appartiene alla stessa persona responsabile dell'illecito;
Con l'ordinanza di sospensione il Prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida presso la commissione medica provinciale.
Per la violazione è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente.
ottobre 2007 - dal sito www.poliziadistato.it
Con il nuovo decreto legge del 3 agosto 2007, convertito il legge 2 ottobre 2007, le sanzioni sono ancora più severe:
Tasso alcolemico Sanzione
tra 0,5 g/l a 0,8 g/l ammenda da 500 a 2.000 euro. Sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
tra 0,8 e 1,5g/l ammenda tra 800 e 3.200 euro e arresto fino a 3 mesi. Sospensione della patente per un periodo di tempo compreso fra 6 mesi e 1 anno.
oltre 1,5 g/l ammenda tra 1.500 e 6.000 euro e arresto fino a 6 mesi . Sospensione della patente da 1 a 2 anni.
E il veicolo?
In caso di constatazione di tasso alcolemico sopra la norma, il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui se non è possibile affidarlo ad altra persona lo stesso può essere posto sotto sequestro preventivo.
E' prevista la decurtazione dei punti sulla patente
Per questo tipo di reato è prevista la sottrazione di 10 punti sulla patente (il doppio per i giovani che hanno preso la patente dopo l'01.10.2003 e da meno di 3 anni).
Casi di revoca della patente di guida
Se la stessa persona compie piu violazioni nel corso di un biennio o se la violazione è commessa da conducente professionista (autisti di autobus, di veicoli con rimorchio etc.), la patente viene sempre revocata e quindi contestualmente ritirata e trasmessa entro 10 giorni al prefetto.
Nel caso di incidente stradale
Quando una persona in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le sanzioni sono raddoppiate; il giudice, con la sentenza di condanna, impone il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni se il veicolo appartiene alla stessa persona responsabile del reato.
Rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico
La norma prevede che il conducente possa essere sottoposto ad un accertamento alcolimetrico attraverso uno strumento chiamato etilometro che misura la quantità di alcol contenuta nell’aria espirata. L'esame viene ripetuto due volte a distanza di 5 minuti l'una dall'altra.
Chi senza giustificato motivo, si rifiuta di di sottoporsi al controllo etilometrico commette un illecito amministrativo che prevede le seguenti sanzioni:
a) Sanzione pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000 (aumentata da euro 3.000 a euro 12.000 se il rifiuto è opposto in caso di incidente in cui il conducente è rimasto comunque coinvolto)
b) Sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni e la revoca in caso di recidiva in un biennio;
c) Fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni se il veicolo appartiene alla stessa persona responsabile dell'illecito;
Con l'ordinanza di sospensione il Prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida presso la commissione medica provinciale.
Per la violazione è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente.
ottobre 2007 - dal sito www.poliziadistato.it
Ma come faccio a sapere quanto (posso bere)???
In generale dopo aver bevuto qualcosa di alcolico le persone tendono a sentirsi comunque perfettamente in grado di guidare, ma non è così.
In generale i sintomi che esprime chi ha nel sangue 0,5 grammi/litro sono sicuramente poco evidenti rispetto a chi ne ha 0,8 ma in entrambi i casi comunque il sistema centrale nervoso risulta compromesso o alterato.
Studi scientifici dimostrano infatti che una percentuale anche piccola di alcol nel sangue rallenta i riflessi e dunque i tempi di reazione. Si riduce il campo visivo; diminuisce anche del 30/40 per cento la capacità di percezione degli stimoli sonori e luminosi e quindi la capacità di reazione così come la percezione del rischio.
Peso, sesso ed età influenzano il metabolismo dell'alcol e possono quindi anche essere determinanti nel raggiungimento o meno del limite previsto dalla legge. E' comunque provato che 12 grammi di alcol – che comportano una concentrazione di 0,2 grammi di alcol nel sangue in una persona di circa 60 chili di peso a stomaco pieno - corrispondono in linea di massima a:
1 bicchiere da 125 ml di vino;
1 lattina da 330 ml di birra;
1 bicchierino da 40 ml di superalcolico;
1 bicchiere da 80 ml di aperitivo.
Per superare i limiti massimi dunque basta poco. Ancora meno per le donne, la cui costituzione fisica le rende più vulnerabili all’alcol.
Per avere ulteriori dettagli e informazioni sull'assorbimento e eliminazione dell'alcol da parte del corpo, per sapere in quale condizioni è raccomandabile non bere e tutte le informazioni necessarie si possono trovare sul sito dell’Istituto superiore di sanità.
dal sito www.poliziadistato.it
In generale i sintomi che esprime chi ha nel sangue 0,5 grammi/litro sono sicuramente poco evidenti rispetto a chi ne ha 0,8 ma in entrambi i casi comunque il sistema centrale nervoso risulta compromesso o alterato.
Studi scientifici dimostrano infatti che una percentuale anche piccola di alcol nel sangue rallenta i riflessi e dunque i tempi di reazione. Si riduce il campo visivo; diminuisce anche del 30/40 per cento la capacità di percezione degli stimoli sonori e luminosi e quindi la capacità di reazione così come la percezione del rischio.
Peso, sesso ed età influenzano il metabolismo dell'alcol e possono quindi anche essere determinanti nel raggiungimento o meno del limite previsto dalla legge. E' comunque provato che 12 grammi di alcol – che comportano una concentrazione di 0,2 grammi di alcol nel sangue in una persona di circa 60 chili di peso a stomaco pieno - corrispondono in linea di massima a:
1 bicchiere da 125 ml di vino;
1 lattina da 330 ml di birra;
1 bicchierino da 40 ml di superalcolico;
1 bicchiere da 80 ml di aperitivo.
Per superare i limiti massimi dunque basta poco. Ancora meno per le donne, la cui costituzione fisica le rende più vulnerabili all’alcol.
Per avere ulteriori dettagli e informazioni sull'assorbimento e eliminazione dell'alcol da parte del corpo, per sapere in quale condizioni è raccomandabile non bere e tutte le informazioni necessarie si possono trovare sul sito dell’Istituto superiore di sanità.
dal sito www.poliziadistato.it
Al volante senza alcol si guida meglio
Una cena fuori con gli amici, 2 bicchieri di vino e una birra poi ci si è mette alla guida per tornare a casa. Triste la sorpresa quando sottoposti dalla Stradale al test dell'etilometro, per semplici controlli, si risulta con un tasso alcolemico superiore alla norma. Esito: sospensione della patente e obbligo di visita medica.
Questo è solo uno dei tanti, numerosissimi, episodi spiacevoli in cui ogni giorno rimangono coinvolti giovani e meno giovani al volante. Da qualche anno il tasso alcolemico è stato abbassato a 0,5 grammi per litro, nella media con quello previsto nel resto d'Europa.
La norma risponde a precise necessità di tutela della salute individuale e collettiva: da studi scientifici internazionali risulta infatti che l'alcol è la causa di oltre il 40 per cento degli incidenti stradali che si verificano in Italia.
dal sito www.poliziadistato.it
Questo è solo uno dei tanti, numerosissimi, episodi spiacevoli in cui ogni giorno rimangono coinvolti giovani e meno giovani al volante. Da qualche anno il tasso alcolemico è stato abbassato a 0,5 grammi per litro, nella media con quello previsto nel resto d'Europa.
La norma risponde a precise necessità di tutela della salute individuale e collettiva: da studi scientifici internazionali risulta infatti che l'alcol è la causa di oltre il 40 per cento degli incidenti stradali che si verificano in Italia.
dal sito www.poliziadistato.it
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