mercoledì 31 luglio 2013
Cause principali degli incidenti stradali
l'Alta velocità, guida sotto l'effetto di alcool e strade dissestate sono le maggiori cause che provocano incidenti stradali.
Principali cause sugli incidenti stradali
1) Alta velocità, strade dissestate e scarsa illuminazione.
La causa principale di un incidente stradale è l'alta velocità. In generale guidare veicoli a velocità non consentite su strade, spesso dissestate e con scarsa illuminazione porta inevitabilmente a un sinistro stradale.
Ricorda che, biologicamente i tuoi occhi vedono bene gli oggetti che si trovano dentro il tuo campo visivo. Gli oggetti che si trovano fuori dal tuo campo visivo non sono prontamente percepiti ed è necessario muovere lo sguardo per farli rientrare. Inoltre, devi sapere, che più aumenti la velocità della tua auto, minore sarà l'ampiezza del tuo campo visivo, perché quest'ultima si riduce progressivamente con l'aumento della velocità.
Altra causa, che può dar fastidio ai tuoi occhi è la scarsa illuminazione dei luoghi dove si guida.
2) L'effetto dell'alcool
L'alcool è una delle principali cause d'incidenti stradali.
Il tasso alcolico consentito per guidare è dello 0,5.
L'alcool ha un effetto sedativo e riduce l'attenzione e i riflessi. Crea euforia, rende più temeraria la guida, esagera la fiducia nelle proprie abilità, falsa la percezione delle distanze e della velocità.
Il consumo di alcol influenza sia il rischio d'incidenti da traffico, sia la gravità delle conseguenze che questi provocano.
Secondo i dati 2010 del sistema di sorveglianza Passi, il 9,8% degli intervistati dichiara di aver guidato sotto l'effetto di alcol e il 6,6 di essere stato passeggero in una macchina con conducente sotto l'effetto di alcolici.
L'abitudine a guidare poco dopo aver bevuto è più frequente negli uomini e nei giovani della fascia di età 25-34 anni.
Si osservano differenze statisticamente rilevanti nel confronto interregionale, con frequenze di guida sotto l'effetto dell'alcol più alte al Nord che al Centro e al Sud.
Dei circa 33.600 intervistati che dichiarano di essere andati in auto o in moto negli ultimi dodici mesi, il 34% ha riferito di aver subito un controllo da parte delle forze dell'ordine, in veste di guidatore o di passeggero. Solo l'11% degli intervistati fermati dalle forze dell'ordine riferisce che il guidatore è stato sottoposto anche all'etilotest. Un consiglio spassionato: CHI GUIDA NON BEVE!
3) L'effetto delle droghe
Le droghe, ma anche gli psicofarmaci, modificano il comportamento del cervello e dell'intero organismo e finiscono per causare l'effetto opposto a quello per il quale sono state assunte.
Le dinamiche d'incidente stradale più diffuse
Al primo posto abbiamo la precedenza non rispettata o passaggio con il rosso. Al secondo c'è la distrazione di chi guida in maniera deconcentrata. A seguire troviamo l'alta velocità che provoca il maggior numero di vittime sulla strada. Anche l'andamento lento non è da sottovalutare. Altre cause d'incidenti stradali sono la distanza di sicurezza non rispettata, manovre e svolte irregolari, sorpassi non consentiti, ostacolo imprevisto e guida contromano.
LA DISTANZA DI SICUREZZA
Le componenti della distanza di sicurezza
La distanza di sicurezza è la distanza che ogni veicolo deve mantenere da quello che lo precede, per potersi arrestare, quando necessario, senza tamponarlo. Nella valutazione della distanza di sicurezza è importante tenere in considerazione alcuni fattori : la prontezza dei riflessi del conducente; il tipo e lo stato di efficienza del veicolo; la velocità; la visibilità e le condizioni atmosferiche; le condizioni del traffico; la pendenza della strada e le caratteristiche e condizioni del manto stradale e l'entità del carico.
In teoria, nel calcolo di questa distanza si dovrebbe considerare solo l'equivalente della distanza percorsa in un secondo, cioè nel tempo mediamente impiegato per decidere se l'accensione dello stop del veicolo che precede implica la necessità di una nostra frenata e quindi agire di conseguenza. Si dà infatti per scontato che il veicolo davanti ha uno spazio di arresto uguale a quello del veicolo che segue.
Se i freni non sono perfettamente efficienti, i pneumatici sono consumati, il veicolo è molto carico, lo spazio di frenata si allungherà di molto, e sarà quindi necessario aumentare le distanze almeno della metà.
Tali valori non devono essere considerati per la guida in caso di nebbia, quando invece devono valere altre considerazioni.
Una semplice formula da ricordare per calcolare approssimativamente una buona distanza di sicurezza è la seguente: dividere la propria velocità espressa in km/h per 10 ed elevare il risultato al quadrato; il numero risultante è un buon indicatore, in metri, della distanza di sicurezza da mantenere.
Esempio: a 50 km/h si dovrebbe mantenere una distanza di 25 metri.
lunedì 27 maggio 2013
Incidenti stradali con animali selvatici: come chiedere il risarcimento?
Gli incidenti stradali con animali sono in costante aumento, a causa soprattutto dello scarso rispetto delle norme del codice della strada. Non sempre però la responsabilità del sinistro ricade sul conducente, perché gli animali hanno una condotta imprevedibile e possono sorprendere anche per l’automobilista più accorto causando incidenti stradali inevitabili.
Fra l’altro in questo particolare periodo dell’anno stiamo assistendo a diversi incidenti stradali con coinvolti degli animali selvatici. In se, già il termine animali selvatici implica che trattasi di una specie animale che vive allo stato libero e non addomesticato.
Può accadere che questa tipologia di animali possano accidentalmente collidere con le vetture condotte dagli utenti della strada, causando danni non solo alle vetture stesse ma anche e soprattutto alle persone. In ipotesi come queste, una preoccupazione di non poco conto, a prescindere dai profili di responsabilità, è indubbiamente quella di individuare l’ente al quale rivolgersi per chiedere il risarcimento e le modalità con cui farlo.
L’individuazione dell’ente contro il quale proporre la domanda di risarcimento del danno causato dalla fauna selvatica attiene al problema della cd. titolarità passiva del rapporto; prima di procedere a tale operazione è necessario tener presente che la materia in questione è regolata da fonti differenti, essendo stata a più riprese coinvolta nella cd. ripartizione delle competenze tra Stato, Regione ed Enti locali minori, in primis la Provincia.
Dopo questo excursus, si può affermare che, generalmente, gli enti preposti alla tutela risarcitoria dei terzi danneggiati da animali selvatici sono due:
1-Regione;
2-Provincia.
La legittimazione dell’uno piuttosto che dell’altro dipende dalla singola normativa regionale; nonostante, infatti, a norma dell’art. 16 della legge n. 157/1992 (Legge nazionale sulla caccia), “Le Regioni per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia (…)” (inoltre, a norma dell’art. 117 della Costituzione, la competenza istituzionale in materia faunistica è prevista in capo alle singole Regioni), queste, nell’ambito della loro autonomia, hanno la possibilità di delegare alle Provincie l’esercizio della funzione in materia di gestione faunistica.
Cosa fare dopo l’incidente con un animale
Per prima cosa, naturalmente è doveroso accertarsi dello stato di salute dell’animale coinvolto, ed eventualmente fare intervenire un organo di polizia stradale e gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato e la Polizia Provinciale.
È bene ricordare che il codice della strada all’art. 189 comma 9-bis, prevedere:” L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 82 a euro 328”.
E’ infatti di vitale importanza, ai fini di un’eventuale richiesta di risarcimento, soprattutto se l’animale, ferito e spaventato, abbia lasciato il luogo dell’incidente, che venga stilato un verbale che provi l’accaduto e che accerti il nesso causale tra l’impatto con l’animale e i danni subiti dal veicolo.
Si può ottenere il risarcimento danni da incidente con animali selvatici?
Non è attualmente previsto dalla normativa nazionale vigente alcun risarcimento per il danno a persone e/o cose subito da animali selvatici come cinghiali, caprioli, cervi, daini, mufloni e camosci.
Tuttavia, solo nel caso in cui il tratto stradale sia sprovvisto di segnali stradali che avvertano del pericolo di animali selvatici vaganti, l’Ente gestore o proprietario della strada è tenuto al risarcimento dei danni per non aver segnalato il pericolo. Esistono poi dei fondi di solidarietà regionali per le vittime di incidenti stradali con animali selvatici e ungulati.
Anche se le normative cambiano da regione a regione, cerco di riassumere le condizioni e le modalità con cui si può chiedere il risarcimento dei danni da incidente con animali selvatici o ungulati. A titolo di risarcimento possono inoltrare domanda i proprietari di auto e veicoli, coinvolti negli incidenti stradali con fauna selvatica ed in regola con le vigenti norme sulla circolazione.
Come per tutti gli incidenti stradali, anche nel caso di specie si deve valutare la dinamica del sinistro, accertando le eventuali violazioni al codice della strada o comportamenti da parte del conducente del veicolo. Cosa essenziale, in caso di assenza dell’animale nei pressi del luogo dell’incidente è assolutamente necessario che il nesso causale tra l’impatto con l’animale e il danno subito dal veicolo sia accertato e verbalizzato dalle autorità competenti intervenute subito dopo il sinistro.
Il verbale è l’elemento fondamentale della domanda di risarcimento danni, che deve contenere anche i documenti del veicolo e del proprietario; copia della polizza assicurativa di responsabilità civile; preventivo di spesa per le riparazioni o certificato di rottamazione del veicolo.
A titolo puramente esemplificativo porto alcune sentenze al fine di dare un’interpretazione giuridica alla tematica, secondo quanto si può leggere in una recente sentenza di merito del Tribunale di Vasto di data 07/07/2011, gli enti o le società cui sono affidati i servizi di gestione e manutenzione della strada lungo la quale si è verificato il sinistro “potranno essere citati in giudizio e ritenuti responsabili, ex art. 2043 c.c., per aver colposamente omesso (con onere della prova sempre a carico di parte attrice) di adottare mezzi idonei a salvaguardare la collettività dai possibili danni da animali selvatici. In proposito, è noto che sussiste la possibilità di predisporre in modo diretto interventi idonei a scongiurare la maggior parte dei sinistri, quali, ad esempio: l’utilizzo di sottopassaggi o sovrapassaggi (i cd. “ecodotti”); l’utilizzo di recinzioni lungo i tratti stradali sui quali è frequente questo tipo di incidenti; l’utilizzo di catarifrangenti, a riflesso direzionale, posti a bordo strada a distanza di 10-25 metri uno dall’altro (in questo caso si sfrutta il riflesso dell’immobilizzazione indotto dal fascio luminoso dei fari sull’animale: se il fascio di luce, deviato dai catarifrangenti, investe l’ungulato ai lati della carreggiata, blocca l’animale e gli impedisce di invadere improvvisamente la sede stradale). Esistono, peraltro, anche misure di prevenzione indirette, come la predisposizione di adeguata e specifica segnaletica stradale di pericolo ovvero la diffusione di campagne di educazione volte a modificare l’atteggiamento degli automobilisti al volante”.
Nell’ipotesi di chiamata in corresponsabilità, sarebbe quindi onere del danneggiato dimostrare, per esempio, che il luogo del sinistro fosse abitualmente frequentato da animali selvatici con un numero eccessivo di esemplari, tale da costituire un pericolo per gli utenti della strada, ovvero che fosse stato teatro di precedenti incidenti già noti o segnalati dalle autorità competenti; tali circostanze imporrebbero al gestore di attivarsi, quanto meno collocando appositi cartelli di segnalazione stradale di pericolo (Cass., 21/11/2008 n. 27673).
E’ responsabile il gestore autostradale dei danni provocati dalla presenza di animali sulla carreggiata. La sentenza della Corte di Cassazione, n. 11016 del 19.05.2011, non lascia alcun dubbio.
Poco importa la tipologia dell’animale (cane o volpe) ma la cui presenza poteva essere fonte d’incidente mortale in un percorso – a pagamento – e ipoteticamente sicuro tanto da utilizzare le alte velocità. Un automobilista mentre “alla guida di un’autovettura di proprietà della società percorreva l’autostrada A/1 nel Comune di Livagra, in Provincia di Lodi, aveva avvistato una volpe ferma sulla sua corsia di marcia. Al fine di evitare l’impatto, aveva sterzato, andando così a collidere contro la rete di recinzione” riportando ingenti danni.
Tutto ciò durante un’operazione di sorpasso. Dopo vari tentativi si è visto costretto a rivolgersi ai Supremi Giudici per ottenere il “ristoro” delle spese sostenute. La Corte nell’accogliere il ricorso rimanda il contenzioso, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che, nel decidere, si atterrà ai seguenti principi di diritto:
1) la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo; perché essa possa, in concreto, configurarsi è sufficiente che l’attore dimostri il verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode;
2) ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ., per l’impossibilità in concreto dell’effettiva custodia del bene, l’ente proprietario risponde dei danni subiti dall’utente, secondo la regola generale dettata dall’art. 2043 cod. civ. In questo caso graverà sul danneggiato l’onere della prova dell’anomalia del bene, mentre spetterà al gestore provare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia;
3) allegata e dimostrata la presenza sulla corsia di marcia di un’ autostrada di un animale di dimensioni tali da intralciare la circolazione, non spetta all’attore in responsabilità, sia nell’ambito della tutela offerta dall’art, 2051 cod. civ., sia alla stregua del principio generale del neminem ledere, di cui all’art. 2043 cod. civ., provarne anche la specie, la quale semmai potrà essere dedotta e dimostrata dal convenuto quale indice della ricorrenza di un caso fortuito.”
In tempi in cui la tecnologia ha fatto passi da giganti è impensabile non utilizzarla per il monitoraggio delle strade a pagamento e tutelare l’incolumità degli automobilisti che vi transitano.
Corte di cassazione, Sentenza 26 febbraio 2013 n. 4806
“La Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 cod. civ. dei danni cagionati da un animale selvatico a persone o cose il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme (fattispecie relativa all’azione risarcitoria intrapresa da un automobilista per i danni subiti dalla sua, a causa di un cinghiale che si era improvvisamente immesso sulla sede stradale).”
Altra sentenza in tema di incidenti stradali provocati da animali selvatici. Ulteriore “confusione” in merito ai profili di responsabilità deducibili nei confronti dell’Ente citato in giudizio e su chi è tenuto al risarcimento. Come si nota, in tutte le sentenze citate, il “nesso” ricade nell’art. 2043 del Codice Civile Risarcimento per fatto illecito.
Lo stesso afferma che :”Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Per un eventuale risarcimento è bene, come ho già esposto, un intervento degli organi di polizia stradale, in assenza, una corposa documentazione, non solo fotografica ma anche del luogo, tempo ed eventuali testimoni, verificando a quale Ente appartiene la pubblica strada, allo scopo di comprendere i doveri di custodia, gestione e manutenzione della stessa.
di Girolamo Simonato
da motorioggi.it
sabato 16 febbraio 2013
Pioggia di meteoriti, perché i russi hanno sempre una telecamera montata sul cruscotto?
Mai come stavolta la caduta di una meteora è stata documentata così bene: dozzine di video hanno catturato la spettacolare e impressionante pioggia meteorica sugli Urali. Dieci anni fa, probabilmente, una notizia così non sarebbe nemmeno finita nel taglio basso in terza pagina. Quasi mille feriti e seri danni in diverse città; giusto le persone che vivono negli Urali se ne sarebbero accorte. I video del passaggio e l’attimo in cui si è udito il boato sono stati registrati grazie alle cosiddette «dash cam» sempre accese. Che hanno di fatto scritto la storia recente dell’astronomia. Ma perché ogni nuova auto in Russia viene venduta con un videoregistratore montato sul cruscotto? Per incastrare i poliziotti, i criminali e le compagnie d’assicurazione.
Da qualche anno a questa parte, quasi tutti gli automobilisti in Russia hanno scelto di girare con un videoregistratore a bordo. Sempre meglio che nascondere un tubo di metallo o una rivoltella sotto il sedile. È soprattutto grazie a loro che venerdì la meteora caduta negli Urali è diventata la notizia d’apertura di tutti i portali e le tv nel mondo. L’impatto è stato filmato migliaia di volte tanto che possiamo dire che si è trattato del fenomeno astronomico tra i meglio documentati che il mondo abbia mai visto.
Ma perché nei popolosi villaggi degli Urali meridionali ognuno ha una fotocamera, oltretutto subito pronta per documentare un evento naturale inaspettato e che ha attraversato il cielo in appena una manciata di secondi? La risposta: ogni russo che compra una macchina nuova (perlopiù di fabbricazione occidentale), fa montare un videoregistratore sul cruscotto («dash cam»). Dati concreti sul numero dei possessori di questi apparecchi non ce ne sono. Lo strumento filma senza interruzione tutto ciò che accade al posto di guida e sulle strade. La ragione, prima di ogni altra cosa, è legale. Serve a incastrare i tantissimi poliziotti che estorcono pagamenti in contanti per non far scattare fantasiose multe. Vengono pure utilizzati per documentare gli incidenti con le compagnie di assicurazione sempre molto sospettose. Insomma, trasmette all’automobilista un senso di sicurezza, di autodifesa, che le istituzioni statali non possono o non vogliono garantire. Già, perché sulle strade in Russia vige il far west. Qualche numero: lo scorso anno si sono registrati circa 200.000 incidenti, nei quali sono morte 28.000 persone. Tre anni fa, il presidente Medvedev ha bollato lo stile di guida dei suoi concittadini come «criminale, indisciplinato e sconsiderato».
Il codice della strada in Russia ha infatti una regola non scritta: ha ragione chi ha l’auto più grossa. Le infrazioni al codice sono di conseguenza continue. Tuttavia, Medvedev non ha menzionato lo stato disastroso delle carreggiate: buche e voragini dappertutto, mentre la segnaletica stradale e l’illuminazione sono praticamente inesistenti. Il presidente russo si era pure scordato di citare i grandi problemi della polizia stradale del suo Paese. La giornalista Marina Galperina li aveva descritti così: «Sono noti per la brutalità, la corruzione, l’estorsione e perché arrotondano lo stipendio con le tangenti». Nella classifica stilata ogni anno da Transparency International che «misura» il livello di corruzione nei Paesi di tutto il mondo, la Russia è finita al 133° posto dei paesi meno corrotti (su 174 l’Italia è 72esima).
Ciò nondimeno, la situazione va lentamente migliorando, proprio da quando ci sono le «dash cam». I filmati fungono da prove in tribunale e servono per dimostrare l’innocenza degli imputati, ovviamente quando chi ha registrato è coinvolto e ha ragione. Ecco anche spiegato il motivo perché sul Web ci sono centinaia di video che documentato incidenti spettacolari e che arrivano tutti dalla Russia. Alexei Dozorov, presidente dell'organizzazione per i diritti degli automobilisti ha riassunto così il fenomeno «dash cam»: «In Russia puoi salire in auto anche senza pantaloni, ma mai senza una dash cam».
Elmar Burchia
16 febbraio 2013 | 12:32
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venerdì 15 febbraio 2013
Incidenti stradali: aumentano per immigrati, costo 4, 2 mld l'anno
(AGI) - Roma, 15 feb. - Gli stranieri non risentono della crisi dell'auto: sono ormai piu' di 3 milioni i veicoli intestati ad immigrati nel nostro Paese, con un incremento del 34% negli ultimi 15 mesi. Sono quindi aumentati gli incidenti stradali che coinvolgono uno straniero, fino a sfiorare i 90 sinistri al giorno con 141 feriti e piu' di 1,4 morti, per un costo sociale che supera i 4,2 miliardi di euro annui, pari al 14% del totale (oltre 30 miliardi di euro). Gli immigrati che registrano piu' incidenti sono i rumeni (4.753 sinistri), seguiti da albanesi (3.504), marocchini (3.142), cinesi (1.215), moldavi (735), tunisini (700), peruviani (678), egiziani (675), serbi (607) ed ecuadoregni (586). Sono i dati forniti dall'Aci. Numeri che hanno spinto l'ACI ad estendere agli stranieri il proprio impegno per l'educazione alla sicurezza stradale, offrendo 3.000 corsi di guida sicura (mille all'anno per tre anni) nel Centro ACI-SARA di Vallelunga, alle porte di Roma, ad altrettanti immigrati che divengono cosi' Ambasciatori di Sicurezza Stradale. L'attivita' e' partita a settembre e in sei mesi ha raggiunto gia' 1.500 persone. Un corso di guida sicura riduce di un terzo la probabilita' di incidente, come attesta l'esperienza austriaca dove l'incidentalita' dei giovani si e' ridotta del 33% con l'obbligo di un corso di guida sicura entro tre anni dal conseguimento della patente. Cio' significa che questa iniziativa dell'ACI diminuisce di 1,4 milioni di euro il costo degli incidenti stradali per la societa'. Se fosse estesa a tutti gli stranieri che guidano in Italia, il risparmio sarebbe di 1,5 miliardi di euro. "Queste cifre dimostrano i risultati conseguibili con tre semplici interventi normativi - dichiara il presidente dell'ACI, Angelo Sticchi Damiani - che possono attuarsi subito e senza costi per lo Stato: istituire l'obbligo di un corso di guida sicura per gli stranieri che convertono la patente in Italia; prevedere un corso di guida sicura per tutti i neopatentati; riconoscere la guida sicura tra le attivita' finanziate con il 50% dei proventi delle multe che la legge assegna alla sicurezza stradale, in modo da consentire agli automobilisti di beneficiare in prima persona dei soldi versati con le sanzioni. Tre mosse che generano vantaggi per tutti, senza costi per le casse pubbliche". "I benefici della nostra azione sono evidenti anche fuori dalle strade - afferma il segretario generale dell'ACI, Ascanio Rozera - con una potente accelerazione del processo di integrazione sociale degli stranieri nel Paese. Forte dei risultati conseguiti nel 2012 grazie anche alla collaborazione delle ambasciate, delle comunita' internazionali e della Polizia Stradale, e al sostegno economico di Sara Assicurazioni, ACI sta pianificando le prossime tappe per il biennio 2013-2014. L'iniziativa e' patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli Affari Esteri, dal Ministro per la Cooperazione internazionale e l'integrazione, e dal Ministro per gli Affari regionali, il turismo e lo sport". Gli istruttori del Centro di guida sicura ACI-SARA di Vallelunga hanno riscontrato un netto miglioramento delle capacita' degli allievi stranieri, con una crescita della consapevolezza dei rischi sulla strada e la correzione delle cattive abitudini al volante. I temi che hanno suscitato piu' interesse sono stati la giusta velocita' in curva oltre al corretto utilizzo dei freni e del sistema ABS. (AGI) .
Bilancio Polizia Stradale Gorizia
(ANSA) - GORIZIA, 14 FEB - Nel corso del 2012 i 4.124 servizi di pattuglia della Polizia stradale di Gorizia hanno controllato 77.756 veicoli e identificato 95.888 persone, percorrendo 494.599 chilometri. Il dato emerge dal bilancio annuale della sezione isontina della Polstrada. Gli incidenti rilevati sono stati 450 (449 nel 2011) di cui nove mortali, con 10 persone decedute (sette nell'anno precedente), 183 con lesioni (-20,43%) e 258 con danni a cose (+21,70%). (ANSA).
sabato 15 dicembre 2012
Animali investiti, ora è obbligatorio il soccorso. Entra in vigore la riforma del codice della strada
ROMA - Prima era solo una questione di coscienza, ora è anche di legge. Chi investe un cane o un gatto in strada non può più fare finta di niente e tirare diritto, ma è obbligato a fermarsi per prestargli soccorso. Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale di ieri del decreto attuativo del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entra in vigore a partire dal 27 dicembre la modifica del Codice della Strada che equipara lo stato di necessità di trasporto di un animale ferito a quello delle persona, prevedendo tra l'altro l'utilizzo di sirena e lampeggiante per ambulanze veterinarie e mezzi di vigilanza zoofila.
"La norma ha preso atto del cambiamento del sentire comune sul dovere di prestare soccorso anche agli animali - commentano Gianluca Felicetti, presidente Lav, e Carla Rocchi, presidente nazionale dell'Enpa - Nel decreto siamo riusciti a far inserire il pieno riconoscimento del privato cittadino che porta per dovere civico un animale incidentato in un ambulatorio veterinario, la necessità di intervento anche ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e il pieno riconoscimento dell'attività delle Guardie zoofile. Ora le Regioni e i Comuni devono rafforzare i propri compiti di intervento già previsti da altre normative".
Il decreto ministeriale fissa, fra l'altro, le caratteristiche delle autoambulanze veterinarie, le cui attrezzature specifiche saranno individuate dal ministero della Salute, la certificazione anche successiva dello stato di necessità di intervento sull'animale da parte di un veterinario e gli stati patologici che fanno scattare questo riconoscimento, ossia trauma grave, ferite aperte, emorragie, alterazioni e convulsioni.
Felicetti sottolinea che "fino al 12 agosto 2010 in caso di incidente stradale ci si doveva fermare in caso di danno a persone o anche a un lampione. Non agli animali. Ora, invece, è diventato un obbligo anche se si è investito un cane o un capriolo, un cavallo o un gabbiano. Fino al 12 agosto 2010 si poteva essere sanzionati se per portare con documentata urgenza un animale qualsiasi ferito da un veterinario si passava un incrocio con il semaforo rosso. Ora si può, come per salvare una vita umana. Fino al 12 agosto 2010 l'ambulanza veterinaria che utilizzava la sirena lo faceva contravvenendo alla normativa. Non ne aveva diritto. Ora è stata equiparata, nella necessità di avere la strada libera da parte di auto e vigili urbani, alle ambulanze umane. Così come all'intervento delle Guardie zoofile è stato riconosciuto lo stesso carattere d'urgenza di quello di carabinieri e polizie".
(14 dicembre 2012)
mercoledì 31 ottobre 2012
Incidenti stradali, un 2011 nero Ed è subito allarme per le bici
Ci sono meno incidenti (-2,7%), morti (-5,6%) e feriti (-3,5%), ma l'obiettivo UE 2010 non è stato raggiunto nemmeno quest'anno. E per chi pedala è strage: + 7,2% di conducenti morti e + 11,7% di feriti. Si muore più in bicicletta che sui motorini LEGGI IL DOCUMENTO - BLOG di VINCENZO BORGOMEO
Per chi pedala è ormai allarme rosso. E' questo infatti il dato più preoccupante sull'analisi degli incidenti stradali appena diffusi dall'Istat e dall'Aci: "il problema bici". In Italia, infatti, si muore più in bicicletta che sul ciclomotore: +7,2% rispetto al 2010 e + 11,7% di feriti. Il che significa che le biciclette rappresentano il terzo veicolo, dopo autovetture e motocicli, con il maggior numero di conducenti morti. Una situazione che non può più essere ignorata.
Così c'è poco di che essere ottimisti per il fatto che nel 2011 ci sono stati meno incidenti (-2,7%), morti (-5,6%) e feriti (-3,5%) o per il fatto che l'Italia fa meglio della media europea (14ma in UE:- 45,6%): fra l'altro l'obiettivo UE 2010 non è stato raggiunto nemmeno quest'anno. In numeri assoluti significa che nel 2011 ci sono stati 205.638 incidenti con 3.860 morti e 292.019 feriti.
Per quanto riguarda l'impressionante mole dei dati, rimandiamo al documento ufficiale, che qui pubblichiamo integralmente, ma è chiaro che molto (moltissimo nel caso delle biciclette) c'è ancora da fare. Come spiega lo stesso presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani: "I dati dimostrano come le nostre strade diventino ogni anno più sicure ma c'è ancora tanto da fare: gli incidenti derivano da una scarsa cultura degli utenti della strada e ACI ha definito
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un sistema di formazione continua con nuovi programmi per il conseguimento della patente, corsi di guida sicura, attività di educazione dei genitori per l'uso dei seggiolini, servizi specifici per le utenze deboli. Va poi sottolineato che i sinistri sono diminuiti del 22% in 10 anni ma le tariffe rc-auto non hanno seguito lo stesso andamento. Per consentire un ribasso delle polizze, ACI ha presentato al Governo un progetto di legge in grado di ridurre del 40% i costi a carico delle famiglie, contrastando soprattutto il fenomeno delle frodi: speriamo veda presto la luce".
Dal punto di vista statistico poi va segnalato il rafforzamento dell'impegno dell'Istat che sta - finalmente - cercando di colmare il gap con gli altri Paesi Europei: "Quest'anno - dice il presidente dell'Istat, Enrico Giovannini - ha visto il consolidamento del modello organizzativo decentrato istituito con il protocollo di intesa nazionale ed è stata rafforzata la collaborazione con tutti gli organi di rilevazione territoriali. Su queste basi costruiremo una nuova architettura di indagine che entro il 2015 dovrà portare alla realizzazione di un "sistema unico" di acquisizione dei dati in accordo con il processo di digitalizzazione già avviato". Il miglioramento è tangibile, anche se c'è ancora molto da fare sul fronte della tempestività: siamo comunque dovuti arrivare a fine anno per vedere i dati degli incidenti del 2011.
31 ottobre 2012 © Riproduzione riservata
venerdì 19 ottobre 2012
Nuovo Codice della Strada - Novità in arrivo
Va in sede legislativa la cosiddetta mini-riforma: fra le grandi novità la riduzione del 20% dell'importo se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica e la revoca della patente da 5 a 15 anni di VINCENZO BORGOMEO
Ci siamo: la commissione Trasporti ha ricevuto il parere favorevole per il passaggio in sede legislativa della cosiddetta Mini Riforma del CDS dalla Commissione Bilancio. Sembra una cosa da nulla ma è un passaggio tecnico fondamentale. "Importantissimo" come dicono in commissione Trasporti perché il parere negativo o condizionato (a causa della ricaduta sul bilancio dello stato delle multe a sconto) avrebbe potuto arrestare del tutto l'iter.
Non solo: il 16 è anche arrivato finalmente il parere della Commissione Giustizia (condizionato sulla durata massima della revoca della patente ribassata a 10 anni) ed è stato attivata la procedura per il passaggio in sede legislativa che prevede :
- la raccolta delle firme di tutti i Capo Gruppo in Commissione (o alternativamente la firma dei 4/5 dei membri della Commissione in caso di esito negativo)
- e (in parallelo) l'ottenimento dell'assenso della Presidenza del Consiglio (scontato se seguiremo tutte le indicazioni previste nei diversi pareri delle altre commissioni) che è verosimile otterremo nel giro di 2 settimane (sono coinvolti 4 Ministeri).
Subito dopo tutta la documentazione verrà inviata alla Presidenza della Camera per l'annuncio (atto dovuto) in Assemblea del passaggio in sede legislativa (operatività il giorno successivo). In soldoni tutto questo significa che potremmo vedere il provvedimento in sede legislativa dopo il ponte lungo dei Santi che così potrebbe andare in discussione in Commissione
già nella settimana del 12/11.
Considerando i precedenti possiamo stimare il tempi per l'avvio della trattazione generale e degli emendamenti con termine strettissimo in una settimana ed è verosimile quindi il voto finale in Commissione in sede legislativa entro giovedì 15 Novembre. "Siamo soddisfatti - ha spiegato il Presidente della Commissione Trasporti, Mario Valducci (PDL) proponente della proposta di legge - si tratta di un testo snello e molto avanzato che costituisce un altro tassello importante per consolidare la 'nuova cultura della guida responsabilè su cui ormai lavoriamo da anni. Grazie al consenso trasversale tra le forze parlamentari presenti in Commissione, contiamo di ottenere speditamente la sede legislativa per concludere definitivamente i lavori nel giro di poche settimane".
La relatrice Silvia Velo (PD), Vice Presidente della Commissione, ha aggiunto: "Questo testo testimonia l'impegno costante della Commissione sul tema della Sicurezza Stradale. Il provvedimento si era reso necessario dopo il primo periodo di applicazione della riforma varata nel luglio 2010, una legge bipartisan che ha posizionato l'Italia tra le nazioni più virtuose in Europa sia per quanto riguarda la riduzione che più in generale per la prevenzione degli incidenti. L'applicazione quotidiana di addetti ai lavori e Forze di Polizia ne ha consigliato la manutenzione normativa, in attesa della prossima approvazione della Legge Delega al Governo (*) per la completa riforma del Codice della Strada".
ECCO; PUNTO PER PUNTO, TUTTE LE NOVITA'
Multe: è prevista una riduzione del 20% dell'importo se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica. La "ratio" è quella di introdurre (dopo l'inasprimento dei massimi avvenuto a più riprese negli ultimi anni) anche meccanismi virtuosi che possano assicurare non solo l'effetto dissuasivo, ma soprattutto la certezza della pena. E' previsto il pagamento anche con moneta elettronica a mezzo POS (sono previste convenzioni con le banche e Poste Italiane per favorirne la diffusione) e la possibilità della notifica anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC). In questi casi il cittadino - a fronte della celerità del ravvedimento - potrà contare su un risparmio di costi (anche di notifica, nel caso di conciliazione "de visu") e di tempi necessari all'espletamento delle procedure. Vantaggi anche maggiori per le Pubbliche Amministrazioni coinvolte (Polizia, Carabinieri, Polizia Locale) che, sgravate da lunghe e costose procedure di gestione e recupero del contenzioso, potranno contare su flussi di cassa certi e immediati da destinarsi a progetti di Sicurezza Stradale. Da ricordare che l'ultima generazione di terminali elettronici intelligenti può gestire anche il "verbale elettronico" e quindi l'aggiornamento "in tempo reale" dei database ufficiali, migliorando sensibilmente tempestività e accuratezza dei dati statistici (oggi in cronico ritardo di circa 1 anno).
Omicidio colposo e Revoca della Patente per 5/15 anni: tra le sanzioni amministrative accessorie dell'omicidio colposo è inasprita la revoca della patente, cioè l'annullamento permanente del valore della patente che potrà essere riacquisita solo a seguito di un nuovo esame, decorsi 5 anni dalla data di accertamento del reato (sentenza di condanna passata in giudicato) commesso con violazione del Codice della Strada (art. 589/2 c. p.), elevati a 15 anni in caso di reato commesso con un tasso alcolemico >1,5 g/l (stato di ebbrezza) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti/psicotrope (art. 589/3 c. p.). 15 anni anche in caso di omicidio colposo commesso dai c. d. "pirati della strada", cioè coloro che fuggono in caso di incidente omettendo il soccorso e che vengono fermati solo successivamente.
Ricordiamo che precedentemente la revoca scattava solo in caso ebbrezza o di assunzione di sostanze stupefacenti/psicotrope e il nuovo esame poteva essere sostenuto dopo 3 anni. Il provvedimento si qualifica quindi per un impianto particolarmente rigoroso, soprattutto per i casi più gravi prevedendo una revoca molto lunga (quasi una revoca "a vita") per chi colposamente uccide alla guida da ubriaco o drogato.
Autocaravan: si tratta di veicoli normalmente guidabili con la patente B. Viene introdotto un nuovo calcolo della massa limite prevedendo che i veicoli M1 Euro5 e succ., dotati di controllo elettronico di stabilità, impianto GPL/metano e pannelli solari possano circolare purché la massa complessiva a pieno carico non superi del 15% quella indicata nella carta di circolazione. Questa scelta fungerà anche da agevolatore del settore, rilevante sul panorama industriale italiano ed europeo.
Veicoli a bilanciamento assistito (Segway): sono veicoli elettrici almeno a 2 ruote, altamente tecnologici, indirizzati dai movimenti del corpo del guidatore, utilizzati soprattutto nei centri storici (ne esiste anche una versione anche per i portatori di handicap) e dalle Forze dell'Ordine in aeroporti e centri commerciali. Sono ora equiparati alle biciclette elettriche a pedalata assistita e non più assimilati ai pedoni ("status" che aveva in passato creato problemi, in quanto ammessi alla circolazione sui marciapiedi). La velocità massima è di 20 Km/h (con possibilità di autolimitazione a 6 km/h). L'uso è consentito a guidatori di età non inferiore ai 16 anni.
ECCO IL NUOVO TESTO UFFICIALE
Art. 1.
(Mezzi elettrici con bilanciamento assistito).
1. Al comma 1 dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i mezzi elettrici, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, con bilanciamento assistito ovvero dotati almeno di due ruote in asse, con sistemi e sottosistemi di sicurezza ridondanti, che hanno una velocità massima di 20 km/h con possibilità di autolimitazione a 6 km/h".
Art. 2.
(Calcolo della massa limite degli autocaravan).
1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 167 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è inserito il seguente: ''3-ter. I veicoli categoria M1 ad uso speciale autocaravan di cui al comma 3, se conformi alle norme sulle emissioni inquinati "Euro 5" e successive, e dotati di controllo elettronico della stabilità, utenze interne alimentate a GPL o Metano e pannelli solari, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3'';
Art. 3.
(Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti).
Soppresso
Art. 4.
(Pagamento delle sanzioni).
1. All'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale somma è ridotta del 20 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione";
b) al comma 2:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico";
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico";
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura, il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo";
d) al comma 2-bis:
1) al primo periodo, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "al secondo periodo del comma 1";
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico".
2. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con banche, Poste Italiane Spa e con intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico previsti dall'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei trasgressori abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.
Art. 5.
(Revoca della patente).
1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono inseriti i seguenti:
"3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta per il conducente che ha commesso il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale per un fatto commesso con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, il soggetto non può conseguire una nuova patente di guida prima di cinque anni decorrenti dalla data di accertamento del reato, salvo il caso in cui il fatto sia stato commesso in violazione degli obblighi di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 189 del presente codice. In tal caso, il soggetto non può conseguire una nuova patente di guida prima di dieci anni decorrenti dalla data di accertamento del reato.
3-ter.2. Quando la revoca della patente di guida è disposta per il conducente che ha commesso il reato di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il soggetto non può conseguire una nuova patente di guida prima di dieci anni decorrenti dalla data di accertamento del reato".
2. Al comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo è soppresso;
b) al quarto periodo, le parole: "o al terzo" sono soppresse;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La revoca della patente è sempre disposta in caso di omicidio colposo".
19 OTTOBRE 2012 © www.repubblica.it
martedì 16 ottobre 2012
Pneumatici auto: arriva l'etichettatura
Il mondo dei pneumatici proprio in questi giorni si prepara a una grande novità in favore dell'automobilista: dal 1° novembre un'etichetta valuterà alcuni parametri legati all'efficienza economica ed ambientale e alla sicurezza stradale, cioè la resistenza e ilrumore esterno da rotolamento, nonché l'aderenza su bagnato.
Si tratta di una novità assoluta introdotta dal Regolamento UE 1222/2009 che si pone l'obiettivo di migliorare la sicurezza e l'efficienza economica ed ambientale del trasporto su strada attraverso la promozione di pneumatici più sicuri ed efficienti dal punto di vista dei consumi di carburante, con bassi livelli di rumorosità. Il Presente regolamento consente agli utenti finali di effettuare scelte più consapevoli al momento dell'acquisto dei pneumatici, prendendo in considerazione anche queste informazioni oltre ai fattori che vengono solitamente tenuti in conto nel processo d'acquisto.
Sono soggetti ad etichettatura tutti i tipi di pneumatici destinati ad autovetture, veicoli commerciali leggeri e pesanti prodotti dopo il 1° luglio 2012. L'etichettatura dei pneumatici non si applica ai pneumatici moto, ricostruiti, off road professionali, per impiego temporaneo, racing ed altre categorie specifiche.
L'etichettatura dei pneumatici rappresenta una novità ed una opportunità per il consumatore finale perché consente di avere elementi oggettivi per valutare alcune prestazioni importanti per i pneumatici che prima d'ora non erano immediatamente percepibili. Da ricordare però che esistono numerose altre caratteristiche che determinano le prestazioni complessive di un pneumatico che non sono disciplinate da questo nuovo sistema di valutazione. Inoltre, nel processo di acquisto resta imprescindibile il consiglio ed il supporto dei rivenditori specializzati nell'orientare al meglio il consumatore nella scelta del pneumatico di qualità più adatto alle proprie esigenze.
L'etichetta si presta per sua natura a possibili usi non corretti o addirittura a contraffazione. E' pertanto necessario che il nostro Paese attivi nel più breve tempo possibile un sistema di controllo sul mercato volto ad evitare che si verifichino inadempimenti con danni non solo ai consumatori, ma anche ai costruttori seri che tanto si sono adoperati per fornire al mercato elementi di valutazione all'insegna della trasparenza con il fine ultimo, da un lato di migliorare l'efficienza economica ed ambientale del trasporto su strada e dall'altro di accrescere la sicurezza stradale.
L'etichettatura dei pneumatici è un vantaggio per il consumatore che avrà alcuni elementi oggettivi per poter orientare le proprie scelte che si aggiungeranno a quelli che vengono abitualmente valutati durante il processo di acquisto - afferma Fabio Bertolotti, Direttore Assogomma. Questa novità dovrà però essere accompagnata da una efficace attività di controllo sul mercato da parte delle Autorità preposte. Senza controlli infatti si favorirà la frode in commercio con vendita di prodotti non conformi a tutto svantaggio sia del consumatore finale che dei costruttori corretti, vanificando gli sforzi tecnologici finalizzati a migliorare efficienza economica, ambientale e di sicurezza stradale.
L'etichetta e le sue classificazioni
Sono previste sette classi di merito sia per misurare la resistenza al rotolamento, sia l'aderenza su bagnato. Le classi sono caratterizzate da una lettera compresa tra A (la più efficiente o migliore) e G (la meno efficiente o peggiore).
Per quanto riguarda la resistenza al rotolamento la differenza tra un prodotto di classe A ed uno di classe G può tradursi in un minore consumo di carburante fino al 7,5% ed anche di più nel caso di mezzi pesanti.
Per quanto riguarda l'aderenza su bagnato, la differenza tra un prodotto di classe A ed uno di classe G può tradursi in un minor spazio di frenata fino al 30% (ad esempio per una vettura che viaggia a 80 Km/h la riduzione potrebbe essere fino a 18 mt in meno).
Infine per quanto riguarda il rumore da rotolamento i valori sono espressi in decibel e sono previste 3 classi in relazione al numero delle barre. Il livello di rumorosità con tre barre nere è quello peggiore perché supera il futuro valore limite europeo obbligatorio. Due barre piene identificano il prodotto intermedio che avrà un numero di decibel di rumorosità fino a 3db in meno del valore limite futuro. Una barra sta a significare che il livello di rumorosità del pneumatico è inferiore di oltre 3db rispetto al valore limite futuro. Una diminuzione di 3db equivale a dimezzare l'intensità del rumore.
Avvertenze e consigli per il consumatore:
1. Le informazioni riportate in etichetta non richiedono una modifica alla marcatura sui fianchi dei pneumatici. In buona sostanza occorre verificare le informazioni riportate in etichetta consultando materiale tecnico promozionale cartaceo o sito web del costruttore di pneumatici di riferimento. Si consiglia di segnalare al Costruttore eventuali non conformità.
2. Sull'etichetta devono essere riportate sempre le informazioni relative a tutti e 3 i parametri previsti.
3. Va richiesto lo scontrino fiscale e/o la fattura controllando che sugli stessi siano riportate le informazioni relative all'etichettatura o comunque che dette informazioni vengano esplicitate con un documento specifico.
4. L'entrata in vigore obbligatoria è il 1° novembre 2012 per pneumatici prodotti dopo il 1° luglio 2012. Prima di tale data non è possibile pretendere il rilascio delle informazioni riportate in etichettatura.
5. Successivamente all'entrata in vigore è possibile vendere prodotti anche privi delle informazioni riportate in etichetta a condizione che i pneumatici siano stati fabbricati prima del 1° luglio 2012
da amicipolstrada.blogspot.it
Martedì, 16 Ottobre 2012
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