mercoledì 2 febbraio 2011

Entrano in vigore il 9 febbraio p.v. le nuove limitazioni nella guida per i neo patentati nel primo anno

Limiti a 55 cw/t
Per i veicoli cat. M1 (adibiti al trasporto di persone fino a 8 passeggeri) limite a 70 cw

(Asaps) Entra in vigore il 9 febbraio 2011, dopo una sequela di continui rinvii dal 2007 con il solito decreto milleproroghe, il limite di potenza per la guida di veicoli per i conducenti titolari di patente categoria B introdotto nell'articolo 117 del CdS con le modifiche apportate dalla legge 120 del 29 luglio scorso.
Per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli che hanno una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t.
Nel caso di veicoli di categoria M1, cioé quelli adibiti al trasporto di persone con al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente , si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Questo secondo e parallelo limite è stato introdotto dal legislatore per evitare l'incongruenza per la quale mentre lo spirito della norma è quello di evitare che i neopatentati guidino veicoli particolarmente potenti e veloci, accadeva che potessero essere però guidate vetture grandi e potenti ma pesanti, mentre ricadevano nel divieto le vetture di potenza media, per il rapporto particolarmente sfavorevole nel peso potenza. Ora con il limite massimo fissato comunque a 70 kw questa situazione dovrebbe essere superata.
Precisiamo però che il nuovo limite previsto dall'art. 117 non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'art. 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.
Inoltre fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del codice della strada il divieto si allunga a 3 anni per le persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope ecc.).
Attenzione però i nuovi limiti di potenza si applicano solo a coloro che conseguiranno la patente B dal 9 febbraio 2011, non è valido per chi ha conseguito la patente in una data precedente.

Ricordiamo infine anche che per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.
Divieto che difficilmente potrà essere fatto rispettare in autostrada col tutor visto che il conducente non viene fermato nel momento dell'infrazione. (Asaps)
Pubblichiamo il testo integrale e annotato del nuovo articolo 117 (Limitazioni nella guida).



Art. 117.
(Limitazioni nella guida)

1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.(1)(1a)
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.(2)
2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano(10) ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'art. 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.(3)(8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.(9)(11)
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis(4). Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121.(2)
5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente,(5) circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00(6). La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.(2)(7)


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Note
(1) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 2.10.2007, n. 160, di conversione, con modificazioni, del D.l. 3.8.2007, n. 117.
(1a) Con DM 30.9.2003, n. 40T, entrato in vigore il 16.04.2004, è stata recepita la direttiva comunitaria 200/56/CE del 14.09.2000 che ha abrogato esplicitamente le precedenti disposizioni di recepimento nella stessa materia, fra la quali il DM 8.08.1994. Si riporta, per un'utile comparazione, la parte che qui interessa, ed in particolare l'art. 6 del DM 30.09.2003, n. 40T, che ha recepito la direttiva comunitaria 200/56/CE del 14.09.2000, che così dispone:
«Omissis.
L'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kW/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg), è subordinata al conseguimento della patente A da almeno due anni. Questa condizione preliminare non è richiesta se il candidato è di età non inferiore a 21 anni e supera una prova specifica di controllo della capacità e dei comportamenti.»
(2) Così modificato dall'art. 11, d.l. 1° aprile 1995, n. 98, convertito in legge 30 maggio 1995, n. 204.
(3) Comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. b), della legge 2.10.2007, n. 160, di conversione, con modificazioni, del D.l. 3.8.2007, n. 117.
(4) Parole così modificate dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge 2.10.2007, n. 160, di conversione, con modificazioni, del D.l. 3.8.2007, n. 117.
(5) La lett. c) dell'art. 2, comma 1, della della legge 2.10.2007, n. 160, di conversione, con modificazioni, del D.l. 3.8.2007, n. 117. ha soppresso le le parole; «e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni».
(6) Sanzioni edittali così modificate dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge 2.10.2007, n. 160, di conversione, con modificazioni, del D.l. 3.08.2007, n. 117 e sottratte dall'adeguamento biennale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.M. 17.12.2008 (G.U. n. 303 del 30.12.2008).
(7) Il periodo è di due anni nel caso di guida di motocicli: v. comma 1, nota 1a.
(8) Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 2.10.2007, n. 160, di conversione, con modificazioni, del D.l. 3.08.2007, n. 117, così come ulteriormente modificato dall'art. 24, comma 1, della legge 27.01.2009, n. 14, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30.12.2008, n. 207 (cosiddetto decreto milleproroghe):
«3. Le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal 1° gennaio 2011»
Detta decorrenza è stata da ultimo così modificata dall'art. 5, comma 2, del Dl 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, nella legge 26.02.2010, n. 25, in vigore dal 30 dicembre 2009.
(9) Periodo da ultimo aggiunto dall'articolo 3, comma 52, lett. b), legge 15.07.2009, n. 94, in vigore dall'8.08.2009 (G.U. n. 170 del 24.07.2009).
Si riporta, inoltre, il comma 53 dell'articolo 3, legge 15.07.2009, n. 94, in vigore dall'8.08.2009 (G.U. n. 170 del 24.07.2009).
«53. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dell'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 52, lettera a), del presente articolo, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le modalità di interscambio informativo previste dal comma 2 dell'articolo 120 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.»
Si trascrive il testo del comma 2 dell'articolo 120, vigente anteriormente alla data data di entrata in vigore del nuovo testo, come sostituito dal comma 52, lettera a), dell'articolo 3, legge 15.07.2009, n. 94, in vigore dall'8.08.2009 (G.U. n. 170 del 24.07.2009):
«2: A tal fine i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri danno al prefetto immediata comunicazione del rilascio delle patenti di guida, per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i tr5asporti terrestri e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.»
(10) Parole così sostituite dall'art, 18, comma 1, legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010).
(11) Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 17, legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010):
«2. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. »
«3. Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, è abrogato. »

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