giovedì 20 maggio 2010

Guida in stato di ebbrezza Modifiche all’art. 186 C.d.S. dall’AS 1720

Il comma 2, lettera a), è stato depenalizzato à si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a € 2.000 qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 (g/l). Inoltre è sempre confermata la sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi. (Attenzione ad un aspetto importante, ora l’importo di questa sanzione se rilevata dalle Polizie Locali andrà alle casse del comune. Prima trattandosi di reato, l’ammenda veniva incassata dallo Stato)

Il comma 2, lettera c) , la pena dell’arresto è stata portata da 6 mesi ad 1 anno (prima era da 3 mesi ad 1 anno).

La possibilità della revoca della patente di guida si applica solo in caso di recidiva nel biennio; mentre è stata stralciata ed introdotta nell’art. 186-bis la revoca della patente di guida per il conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero ai complessi di veicoli solo se hanno un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (prima bastava avere un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e la patente di guida veniva revocata al conducente).

In caso di incidente stradale:

le sanzioni previste dal comma 2 (lettere a-b-c) sono raddoppiate ed è disposto il Fermo Amministrativo del veicolo per 180 giorni (salvo che appartenga a persona estranea al reato) (prima il Fermo Amministrativo era di 90 giorni);
se il conducente provoca l’incidente ed ha un tasso alcolemico superiore a 1,5 (g/l), la patente di guida è sempre revocata. (prima questa sanzione accessoria non era prevista – è di nuova introduzione).
La nuova introduzione del comma 9-bis prevede che la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità che avrà una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. (prima questa ipotesi non era contemplata)

L’art. 195, comma 2-bis è stato modificato introducendo anche l’art. 186, comma 2 lett. a) € 500 in quanto tale ipotesi è stata depenalizzata>, destinatario dell’aumento di un terzo se la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (prima questo aumento non c’era – è di nuova introduzione)




All’art. 6 della Legge 2 ottobre 2007 n. 160 è stato introdotto il comma 2-ter che prescrive “E’ fatta salva la facoltà del sindaco di autorizzare la concessione delle attività di somministrazione delle bevande alcoliche entro le ore 5 per non più di dieci volte nell’arco di un anno. Nelle isole in cui è interdetta la circolazione degli automezzi ad uso privato non si applicano le limitazioni di orario previste dal comma 2”. (Novità assolute non contemplate nel testo attuale)

Il comma 2, dell’art. 6, Legge 160/2007 prescrive “Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte ed assicurarsi che …….omissis…..”.

Per quanto riguarda la deroga concessa alle isole ove è interdetta la circolazione agli autoveicoli, si premette però che gli altri veicoli possono girare (biciclette, ciclomotori, ecc.) quindi una soglia di rischio rimane; inoltre è questa deroga potrà favorire l’alcolismo per chi beve alcolici durante la notte.



ARTICOLO 186-BIS C.D.S. INTRODOTTO dall’AS 1720

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 155 qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a “0” e non superiore a “0,5” g/l ai (vedi comma 1):

conducenti di età inferiore a 21 anni;
conducenti nei primi 3 anni dal conseguimento della patente di guida di categoria “B”;
conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone (noleggio con conducente, taxi, servizio di linea per trasporto persone);
conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose (per conto terzi, in servizio di linea, in servizio di piazza);
conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t., di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
Si precisa che i predetti conducenti se incorrono nella violazione di cui all’art. 186, comma 2, lettera a), la sanzione prevista è aumentata di un/terzo; mentre se incorrono nelle violazioni di cui all’art. 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà.

La revoca della patente di guida si applica ai conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t., di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, nonché di autoarticolati e di autosnodati se hanno un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (prima bastava avere un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e la patente di guida veniva revocata al conducente), oppure in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti che rientrano nel divieto di cui al comma 1.

In caso di rifiuto all’accertamento, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c) dell’art. 186 C.d.S. aumentate da un terzo alla metà (si applica anche la sospensione della patente di guida da 6 mesi a 2 anni e la confisca del veicolo, tranne nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato – se il veicolo appartiene a persona estranea al reato la sospensione della patente di guida è raddoppiata).

Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale è stato accertato un tasso alcolemico superiore a “0” e non superiore a “0,5” g/l non può conseguire la patente di guida di categoria “B” prima del compimento del 19° anno di età.

Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale è stato accertato un tasso alcolemico superiore a “0,5” g/l non può conseguire la patente di guida di categoria “B” prima del compimento del 21° anno di età. (Attenzione queste due ipotesi sono novità assolute con conseguenze importante il giovane che deve diventare un futuro conducente di autovetture)

L’art. 195, comma 2-bis è stato modificato introducendo anche l’art. 186-bis destinatario dell’aumento di un terzo se la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (prima questo aumento non c’era – è stato di nuova introduzione)

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