martedì 24 maggio 2011

Incidenti stradali: le compagnie non pagano più il danno morale ...

Sono stati sufficienti pochi righi di motivazione per assestare uno scossone senza precedenti al delicato equilibrio sul quale si reggeva il sistema dell’infortunistica stradale.

L'ago della bilancia pende tutto a favore delle compagnie di assicurazione, che hanno trovato niente meno che nelle Sezioni Unite della Corte di Cassazione l'alleato migliore, e forse inatteso, per ridurre in un colpo solo i costi di gestione dei sinistri con danni alla persona, in misura oscillante tra il 25 e il 50%.

Il volo del cigno del danno morale, che nell’immaginario di tutti i giuristi e nelle tabelle di tutti i Tribunali è stato per lungo tempo automaticamente associato alla lesione dell’integrità psicofisica, ci ha colti tutti alla sprovvista.

Ecco il requiem del danno morale. Lo proponiamo senza commento, nel rispettoso silenzio che le circostanze di cordoglio impongono.

Cassazione civile, Sezioni Unite, 11.11.2008, n. 26972
Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale.
Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Le compagnie, in pochi mesi, hanno recepito l'incredibile opportunità di risparmio concessa loro e, con un sincronismo encomiabile, hanno decretato lo STOP alla liquidazione del danno morale.

Perdita secca per il danneggiato: nei programmini delle compagnie utilizzati per il calcolo del danno alla persona, alla voce "danno morale" (che l'ignaro programmatore aveva inserito nel software) i liquidatori digitano 0%.

Eppure la questione giuridica non può dirsi certo sopita.
In tema, ecco gli orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione nel post Sezioni unite:

Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza del 12/12/2008 n. 29191
nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto della salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona (la sua integrità morale: art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, che il Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190, collocando la Dignità umana come la massima espressione della sua integrità morale e biologica) deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute.

Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza n. 479 del 13/01/2009
la parte che ha subito lesioni gravi alla salute nel corso di un incidente stradale, ha diritto al risarcimento integrale del danno ingiusto non patrimoniale (nella specie dedotto come danno morale), che deve essere equitativamente valutato tenendo conto delle condizioni soggettive della vittima, della entità delle lesioni e delle altre circostanze che attengono alla valutazione della condotta dell'autore del danno, ancorché vi sia l'accertamento del pari concorso di colpa ai sensi del secondo comma dell'art. 2054 del codice civile.

Cassazione civile, Sezione 3, Sentenza n. 2492 del 30.1.2009
E' pacifico, altresì, al riguardo, che la liquidazione equitativa del danno morale, può essere legittimamente effettuata dal Giudice sulla base delle stesse tabelle utilizzate per la liquidazione del danno biologico, portando, in questo caso, alla quantificazione del danno morale - in misura pari ad una frazione di quanto dovuto dal danneggiante a titolo di danno biologico - purchè il risultato, in tal modo raggiunto, venga poi personalizzato, tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno , con la conseguenza che non può giungersi a liquidazioni puramente simboliche o irrisorie...

Delle due l'una: la Corte di Cassazione non intende adeguarsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite oppure, cosa più probabile e condivisibile, i Giudici di Piazza Cavour non interpretano il passaggio motivazione in oggetto in termini di necessaria decurtazione del quantum risarcitorio dovuto alla vittima.

La questione giuridica apre discussioni infinite e tutti noi continuiamo ad attendere un riassesto definitivo della materia, che le Sezioni Unite del novembre non ci hanno regalato.

Limitiamoci, per ora, a poche considerazioni schematiche, in appendice.

Cassazione civile, Sezioni Unite, 11.11.2008, n. 26972 prova a compiere un'operazione di riordino del sistema del risarcimento del danno non patrimoniale;

il principio ispiratore di una simile operazione è rappresentato dall'unicità della categoria del danno non patrimoniale e dell'affermato carattere descrittivo delle varie formule sinora utilizzate;

il danno biologico rappresenta una deviazione rispetto a questa impostazione perché, pur essendo una sotto-categoria del danno non patrimoniale, è destinato a mantenere un'autonoma identità, essendo espressamente previsto (con tale denominazione) da diverse fonti normative;

nell'opera di riordino della materia, allora, si è inteso far leva anche su questa autonoma e ineliminabile posta di danno non patrimoniale;

se le sofferenze accompagnano sistematicamente le lesioni fisiche, si è interpretato, allora è inutile parlare di un danno biologico automaticamente associato ad un danno morale, inteso come autonoma categoria;

si può ricomprendere nell'unica categoria del danno biologico sia il danno alla salute in senso medico-legale, sia le sofferenze psicologiche che automaticamente accompagnano qualsiasi menomazione del corpo e della mente;

un danno biologico così estensivamente inteso, che sia altresì opportunamente personalizzato al caso concreto, è idoneo a risarcire integralmente il danno alla persona, sicché un'ulteriore liquidazione del danno morale implicherebbe una duplicazione di risarcimento.

L'attuale sistema tabellare del danno biologico ha come termine di raffronto una nozione di danno biologico inteso come menomazione dell'integrità psico-fisica suscettibile di accertamento medico-legale;

è una nozione tecnico-scientifica, che non contiene in sé le sofferenze morali che ricadono ordinariamente sull'essere umano quando è affetto da qualsiasi patologia e, pertanto, è una nozione diversa da quella proposta dalle Sezioni Unite ... prova ne sia il costante ricorso fatto sinora alla separata, ma automatica, liquidazione del danno morale;

la nuova nozione di danno biologico include in sé il danno morale e non può certo trovare riscontro nelle attuali tabelle, elaborate con riferimento ad un concetto più circoscritto di danno;

volendo quantificare con le tabelle e la prassi la nuova nozione del danno biologico, si può dire che esso equivale ai valori tabellari del "vecchio" danno biologico maggiorati tra il 25 e il 50%;

de iure condito, liquidato il nuovo danno biologico in tal modo maggiorato - e poi ulteriormente adeguato (recte: personalizzato) - il danno da lesioni fisiche può considerarsi integralmente risarcito, sicché la liquidazione di un autonomo danno morale rappresenterebbe una duplicazione di risarcimento, come hanno sottolineato dalle Sezioni Unite;

de iure condendo, preso atto dell'intervenuto riordino da parte delle Sezioni Unite, bisognerà adeguare le tabelle alla nuova, più estesa, nozione di danno biologico.

Morale della favola... si può anche essere d’accordo con le Sezioni Unite, ma la decurtazione secca operata dai Centri di Liquidazione non trova davvero giustificazione!

Articolo dell'Avv. Raffaele Plenteda

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