sabato 16 febbraio 2013
Pioggia di meteoriti, perché i russi hanno sempre una telecamera montata sul cruscotto?
Mai come stavolta la caduta di una meteora è stata documentata così bene: dozzine di video hanno catturato la spettacolare e impressionante pioggia meteorica sugli Urali. Dieci anni fa, probabilmente, una notizia così non sarebbe nemmeno finita nel taglio basso in terza pagina. Quasi mille feriti e seri danni in diverse città; giusto le persone che vivono negli Urali se ne sarebbero accorte. I video del passaggio e l’attimo in cui si è udito il boato sono stati registrati grazie alle cosiddette «dash cam» sempre accese. Che hanno di fatto scritto la storia recente dell’astronomia. Ma perché ogni nuova auto in Russia viene venduta con un videoregistratore montato sul cruscotto? Per incastrare i poliziotti, i criminali e le compagnie d’assicurazione.
Da qualche anno a questa parte, quasi tutti gli automobilisti in Russia hanno scelto di girare con un videoregistratore a bordo. Sempre meglio che nascondere un tubo di metallo o una rivoltella sotto il sedile. È soprattutto grazie a loro che venerdì la meteora caduta negli Urali è diventata la notizia d’apertura di tutti i portali e le tv nel mondo. L’impatto è stato filmato migliaia di volte tanto che possiamo dire che si è trattato del fenomeno astronomico tra i meglio documentati che il mondo abbia mai visto.
Ma perché nei popolosi villaggi degli Urali meridionali ognuno ha una fotocamera, oltretutto subito pronta per documentare un evento naturale inaspettato e che ha attraversato il cielo in appena una manciata di secondi? La risposta: ogni russo che compra una macchina nuova (perlopiù di fabbricazione occidentale), fa montare un videoregistratore sul cruscotto («dash cam»). Dati concreti sul numero dei possessori di questi apparecchi non ce ne sono. Lo strumento filma senza interruzione tutto ciò che accade al posto di guida e sulle strade. La ragione, prima di ogni altra cosa, è legale. Serve a incastrare i tantissimi poliziotti che estorcono pagamenti in contanti per non far scattare fantasiose multe. Vengono pure utilizzati per documentare gli incidenti con le compagnie di assicurazione sempre molto sospettose. Insomma, trasmette all’automobilista un senso di sicurezza, di autodifesa, che le istituzioni statali non possono o non vogliono garantire. Già, perché sulle strade in Russia vige il far west. Qualche numero: lo scorso anno si sono registrati circa 200.000 incidenti, nei quali sono morte 28.000 persone. Tre anni fa, il presidente Medvedev ha bollato lo stile di guida dei suoi concittadini come «criminale, indisciplinato e sconsiderato».
Il codice della strada in Russia ha infatti una regola non scritta: ha ragione chi ha l’auto più grossa. Le infrazioni al codice sono di conseguenza continue. Tuttavia, Medvedev non ha menzionato lo stato disastroso delle carreggiate: buche e voragini dappertutto, mentre la segnaletica stradale e l’illuminazione sono praticamente inesistenti. Il presidente russo si era pure scordato di citare i grandi problemi della polizia stradale del suo Paese. La giornalista Marina Galperina li aveva descritti così: «Sono noti per la brutalità, la corruzione, l’estorsione e perché arrotondano lo stipendio con le tangenti». Nella classifica stilata ogni anno da Transparency International che «misura» il livello di corruzione nei Paesi di tutto il mondo, la Russia è finita al 133° posto dei paesi meno corrotti (su 174 l’Italia è 72esima).
Ciò nondimeno, la situazione va lentamente migliorando, proprio da quando ci sono le «dash cam». I filmati fungono da prove in tribunale e servono per dimostrare l’innocenza degli imputati, ovviamente quando chi ha registrato è coinvolto e ha ragione. Ecco anche spiegato il motivo perché sul Web ci sono centinaia di video che documentato incidenti spettacolari e che arrivano tutti dalla Russia. Alexei Dozorov, presidente dell'organizzazione per i diritti degli automobilisti ha riassunto così il fenomeno «dash cam»: «In Russia puoi salire in auto anche senza pantaloni, ma mai senza una dash cam».
Elmar Burchia
16 febbraio 2013 | 12:32
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venerdì 15 febbraio 2013
Incidenti stradali: aumentano per immigrati, costo 4, 2 mld l'anno
(AGI) - Roma, 15 feb. - Gli stranieri non risentono della crisi dell'auto: sono ormai piu' di 3 milioni i veicoli intestati ad immigrati nel nostro Paese, con un incremento del 34% negli ultimi 15 mesi. Sono quindi aumentati gli incidenti stradali che coinvolgono uno straniero, fino a sfiorare i 90 sinistri al giorno con 141 feriti e piu' di 1,4 morti, per un costo sociale che supera i 4,2 miliardi di euro annui, pari al 14% del totale (oltre 30 miliardi di euro). Gli immigrati che registrano piu' incidenti sono i rumeni (4.753 sinistri), seguiti da albanesi (3.504), marocchini (3.142), cinesi (1.215), moldavi (735), tunisini (700), peruviani (678), egiziani (675), serbi (607) ed ecuadoregni (586). Sono i dati forniti dall'Aci. Numeri che hanno spinto l'ACI ad estendere agli stranieri il proprio impegno per l'educazione alla sicurezza stradale, offrendo 3.000 corsi di guida sicura (mille all'anno per tre anni) nel Centro ACI-SARA di Vallelunga, alle porte di Roma, ad altrettanti immigrati che divengono cosi' Ambasciatori di Sicurezza Stradale. L'attivita' e' partita a settembre e in sei mesi ha raggiunto gia' 1.500 persone. Un corso di guida sicura riduce di un terzo la probabilita' di incidente, come attesta l'esperienza austriaca dove l'incidentalita' dei giovani si e' ridotta del 33% con l'obbligo di un corso di guida sicura entro tre anni dal conseguimento della patente. Cio' significa che questa iniziativa dell'ACI diminuisce di 1,4 milioni di euro il costo degli incidenti stradali per la societa'. Se fosse estesa a tutti gli stranieri che guidano in Italia, il risparmio sarebbe di 1,5 miliardi di euro. "Queste cifre dimostrano i risultati conseguibili con tre semplici interventi normativi - dichiara il presidente dell'ACI, Angelo Sticchi Damiani - che possono attuarsi subito e senza costi per lo Stato: istituire l'obbligo di un corso di guida sicura per gli stranieri che convertono la patente in Italia; prevedere un corso di guida sicura per tutti i neopatentati; riconoscere la guida sicura tra le attivita' finanziate con il 50% dei proventi delle multe che la legge assegna alla sicurezza stradale, in modo da consentire agli automobilisti di beneficiare in prima persona dei soldi versati con le sanzioni. Tre mosse che generano vantaggi per tutti, senza costi per le casse pubbliche". "I benefici della nostra azione sono evidenti anche fuori dalle strade - afferma il segretario generale dell'ACI, Ascanio Rozera - con una potente accelerazione del processo di integrazione sociale degli stranieri nel Paese. Forte dei risultati conseguiti nel 2012 grazie anche alla collaborazione delle ambasciate, delle comunita' internazionali e della Polizia Stradale, e al sostegno economico di Sara Assicurazioni, ACI sta pianificando le prossime tappe per il biennio 2013-2014. L'iniziativa e' patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli Affari Esteri, dal Ministro per la Cooperazione internazionale e l'integrazione, e dal Ministro per gli Affari regionali, il turismo e lo sport". Gli istruttori del Centro di guida sicura ACI-SARA di Vallelunga hanno riscontrato un netto miglioramento delle capacita' degli allievi stranieri, con una crescita della consapevolezza dei rischi sulla strada e la correzione delle cattive abitudini al volante. I temi che hanno suscitato piu' interesse sono stati la giusta velocita' in curva oltre al corretto utilizzo dei freni e del sistema ABS. (AGI) .
Bilancio Polizia Stradale Gorizia
(ANSA) - GORIZIA, 14 FEB - Nel corso del 2012 i 4.124 servizi di pattuglia della Polizia stradale di Gorizia hanno controllato 77.756 veicoli e identificato 95.888 persone, percorrendo 494.599 chilometri. Il dato emerge dal bilancio annuale della sezione isontina della Polstrada. Gli incidenti rilevati sono stati 450 (449 nel 2011) di cui nove mortali, con 10 persone decedute (sette nell'anno precedente), 183 con lesioni (-20,43%) e 258 con danni a cose (+21,70%). (ANSA).
sabato 15 dicembre 2012
Animali investiti, ora è obbligatorio il soccorso. Entra in vigore la riforma del codice della strada
ROMA - Prima era solo una questione di coscienza, ora è anche di legge. Chi investe un cane o un gatto in strada non può più fare finta di niente e tirare diritto, ma è obbligato a fermarsi per prestargli soccorso. Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale di ieri del decreto attuativo del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entra in vigore a partire dal 27 dicembre la modifica del Codice della Strada che equipara lo stato di necessità di trasporto di un animale ferito a quello delle persona, prevedendo tra l'altro l'utilizzo di sirena e lampeggiante per ambulanze veterinarie e mezzi di vigilanza zoofila.
"La norma ha preso atto del cambiamento del sentire comune sul dovere di prestare soccorso anche agli animali - commentano Gianluca Felicetti, presidente Lav, e Carla Rocchi, presidente nazionale dell'Enpa - Nel decreto siamo riusciti a far inserire il pieno riconoscimento del privato cittadino che porta per dovere civico un animale incidentato in un ambulatorio veterinario, la necessità di intervento anche ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e il pieno riconoscimento dell'attività delle Guardie zoofile. Ora le Regioni e i Comuni devono rafforzare i propri compiti di intervento già previsti da altre normative".
Il decreto ministeriale fissa, fra l'altro, le caratteristiche delle autoambulanze veterinarie, le cui attrezzature specifiche saranno individuate dal ministero della Salute, la certificazione anche successiva dello stato di necessità di intervento sull'animale da parte di un veterinario e gli stati patologici che fanno scattare questo riconoscimento, ossia trauma grave, ferite aperte, emorragie, alterazioni e convulsioni.
Felicetti sottolinea che "fino al 12 agosto 2010 in caso di incidente stradale ci si doveva fermare in caso di danno a persone o anche a un lampione. Non agli animali. Ora, invece, è diventato un obbligo anche se si è investito un cane o un capriolo, un cavallo o un gabbiano. Fino al 12 agosto 2010 si poteva essere sanzionati se per portare con documentata urgenza un animale qualsiasi ferito da un veterinario si passava un incrocio con il semaforo rosso. Ora si può, come per salvare una vita umana. Fino al 12 agosto 2010 l'ambulanza veterinaria che utilizzava la sirena lo faceva contravvenendo alla normativa. Non ne aveva diritto. Ora è stata equiparata, nella necessità di avere la strada libera da parte di auto e vigili urbani, alle ambulanze umane. Così come all'intervento delle Guardie zoofile è stato riconosciuto lo stesso carattere d'urgenza di quello di carabinieri e polizie".
(14 dicembre 2012)
mercoledì 31 ottobre 2012
Incidenti stradali, un 2011 nero Ed è subito allarme per le bici
Ci sono meno incidenti (-2,7%), morti (-5,6%) e feriti (-3,5%), ma l'obiettivo UE 2010 non è stato raggiunto nemmeno quest'anno. E per chi pedala è strage: + 7,2% di conducenti morti e + 11,7% di feriti. Si muore più in bicicletta che sui motorini LEGGI IL DOCUMENTO - BLOG di VINCENZO BORGOMEO
Per chi pedala è ormai allarme rosso. E' questo infatti il dato più preoccupante sull'analisi degli incidenti stradali appena diffusi dall'Istat e dall'Aci: "il problema bici". In Italia, infatti, si muore più in bicicletta che sul ciclomotore: +7,2% rispetto al 2010 e + 11,7% di feriti. Il che significa che le biciclette rappresentano il terzo veicolo, dopo autovetture e motocicli, con il maggior numero di conducenti morti. Una situazione che non può più essere ignorata.
Così c'è poco di che essere ottimisti per il fatto che nel 2011 ci sono stati meno incidenti (-2,7%), morti (-5,6%) e feriti (-3,5%) o per il fatto che l'Italia fa meglio della media europea (14ma in UE:- 45,6%): fra l'altro l'obiettivo UE 2010 non è stato raggiunto nemmeno quest'anno. In numeri assoluti significa che nel 2011 ci sono stati 205.638 incidenti con 3.860 morti e 292.019 feriti.
Per quanto riguarda l'impressionante mole dei dati, rimandiamo al documento ufficiale, che qui pubblichiamo integralmente, ma è chiaro che molto (moltissimo nel caso delle biciclette) c'è ancora da fare. Come spiega lo stesso presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani: "I dati dimostrano come le nostre strade diventino ogni anno più sicure ma c'è ancora tanto da fare: gli incidenti derivano da una scarsa cultura degli utenti della strada e ACI ha definito
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un sistema di formazione continua con nuovi programmi per il conseguimento della patente, corsi di guida sicura, attività di educazione dei genitori per l'uso dei seggiolini, servizi specifici per le utenze deboli. Va poi sottolineato che i sinistri sono diminuiti del 22% in 10 anni ma le tariffe rc-auto non hanno seguito lo stesso andamento. Per consentire un ribasso delle polizze, ACI ha presentato al Governo un progetto di legge in grado di ridurre del 40% i costi a carico delle famiglie, contrastando soprattutto il fenomeno delle frodi: speriamo veda presto la luce".
Dal punto di vista statistico poi va segnalato il rafforzamento dell'impegno dell'Istat che sta - finalmente - cercando di colmare il gap con gli altri Paesi Europei: "Quest'anno - dice il presidente dell'Istat, Enrico Giovannini - ha visto il consolidamento del modello organizzativo decentrato istituito con il protocollo di intesa nazionale ed è stata rafforzata la collaborazione con tutti gli organi di rilevazione territoriali. Su queste basi costruiremo una nuova architettura di indagine che entro il 2015 dovrà portare alla realizzazione di un "sistema unico" di acquisizione dei dati in accordo con il processo di digitalizzazione già avviato". Il miglioramento è tangibile, anche se c'è ancora molto da fare sul fronte della tempestività: siamo comunque dovuti arrivare a fine anno per vedere i dati degli incidenti del 2011.
31 ottobre 2012 © Riproduzione riservata
venerdì 19 ottobre 2012
Nuovo Codice della Strada - Novità in arrivo
Va in sede legislativa la cosiddetta mini-riforma: fra le grandi novità la riduzione del 20% dell'importo se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica e la revoca della patente da 5 a 15 anni di VINCENZO BORGOMEO
Ci siamo: la commissione Trasporti ha ricevuto il parere favorevole per il passaggio in sede legislativa della cosiddetta Mini Riforma del CDS dalla Commissione Bilancio. Sembra una cosa da nulla ma è un passaggio tecnico fondamentale. "Importantissimo" come dicono in commissione Trasporti perché il parere negativo o condizionato (a causa della ricaduta sul bilancio dello stato delle multe a sconto) avrebbe potuto arrestare del tutto l'iter.
Non solo: il 16 è anche arrivato finalmente il parere della Commissione Giustizia (condizionato sulla durata massima della revoca della patente ribassata a 10 anni) ed è stato attivata la procedura per il passaggio in sede legislativa che prevede :
- la raccolta delle firme di tutti i Capo Gruppo in Commissione (o alternativamente la firma dei 4/5 dei membri della Commissione in caso di esito negativo)
- e (in parallelo) l'ottenimento dell'assenso della Presidenza del Consiglio (scontato se seguiremo tutte le indicazioni previste nei diversi pareri delle altre commissioni) che è verosimile otterremo nel giro di 2 settimane (sono coinvolti 4 Ministeri).
Subito dopo tutta la documentazione verrà inviata alla Presidenza della Camera per l'annuncio (atto dovuto) in Assemblea del passaggio in sede legislativa (operatività il giorno successivo). In soldoni tutto questo significa che potremmo vedere il provvedimento in sede legislativa dopo il ponte lungo dei Santi che così potrebbe andare in discussione in Commissione
già nella settimana del 12/11.
Considerando i precedenti possiamo stimare il tempi per l'avvio della trattazione generale e degli emendamenti con termine strettissimo in una settimana ed è verosimile quindi il voto finale in Commissione in sede legislativa entro giovedì 15 Novembre. "Siamo soddisfatti - ha spiegato il Presidente della Commissione Trasporti, Mario Valducci (PDL) proponente della proposta di legge - si tratta di un testo snello e molto avanzato che costituisce un altro tassello importante per consolidare la 'nuova cultura della guida responsabilè su cui ormai lavoriamo da anni. Grazie al consenso trasversale tra le forze parlamentari presenti in Commissione, contiamo di ottenere speditamente la sede legislativa per concludere definitivamente i lavori nel giro di poche settimane".
La relatrice Silvia Velo (PD), Vice Presidente della Commissione, ha aggiunto: "Questo testo testimonia l'impegno costante della Commissione sul tema della Sicurezza Stradale. Il provvedimento si era reso necessario dopo il primo periodo di applicazione della riforma varata nel luglio 2010, una legge bipartisan che ha posizionato l'Italia tra le nazioni più virtuose in Europa sia per quanto riguarda la riduzione che più in generale per la prevenzione degli incidenti. L'applicazione quotidiana di addetti ai lavori e Forze di Polizia ne ha consigliato la manutenzione normativa, in attesa della prossima approvazione della Legge Delega al Governo (*) per la completa riforma del Codice della Strada".
ECCO; PUNTO PER PUNTO, TUTTE LE NOVITA'
Multe: è prevista una riduzione del 20% dell'importo se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica. La "ratio" è quella di introdurre (dopo l'inasprimento dei massimi avvenuto a più riprese negli ultimi anni) anche meccanismi virtuosi che possano assicurare non solo l'effetto dissuasivo, ma soprattutto la certezza della pena. E' previsto il pagamento anche con moneta elettronica a mezzo POS (sono previste convenzioni con le banche e Poste Italiane per favorirne la diffusione) e la possibilità della notifica anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC). In questi casi il cittadino - a fronte della celerità del ravvedimento - potrà contare su un risparmio di costi (anche di notifica, nel caso di conciliazione "de visu") e di tempi necessari all'espletamento delle procedure. Vantaggi anche maggiori per le Pubbliche Amministrazioni coinvolte (Polizia, Carabinieri, Polizia Locale) che, sgravate da lunghe e costose procedure di gestione e recupero del contenzioso, potranno contare su flussi di cassa certi e immediati da destinarsi a progetti di Sicurezza Stradale. Da ricordare che l'ultima generazione di terminali elettronici intelligenti può gestire anche il "verbale elettronico" e quindi l'aggiornamento "in tempo reale" dei database ufficiali, migliorando sensibilmente tempestività e accuratezza dei dati statistici (oggi in cronico ritardo di circa 1 anno).
Omicidio colposo e Revoca della Patente per 5/15 anni: tra le sanzioni amministrative accessorie dell'omicidio colposo è inasprita la revoca della patente, cioè l'annullamento permanente del valore della patente che potrà essere riacquisita solo a seguito di un nuovo esame, decorsi 5 anni dalla data di accertamento del reato (sentenza di condanna passata in giudicato) commesso con violazione del Codice della Strada (art. 589/2 c. p.), elevati a 15 anni in caso di reato commesso con un tasso alcolemico >1,5 g/l (stato di ebbrezza) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti/psicotrope (art. 589/3 c. p.). 15 anni anche in caso di omicidio colposo commesso dai c. d. "pirati della strada", cioè coloro che fuggono in caso di incidente omettendo il soccorso e che vengono fermati solo successivamente.
Ricordiamo che precedentemente la revoca scattava solo in caso ebbrezza o di assunzione di sostanze stupefacenti/psicotrope e il nuovo esame poteva essere sostenuto dopo 3 anni. Il provvedimento si qualifica quindi per un impianto particolarmente rigoroso, soprattutto per i casi più gravi prevedendo una revoca molto lunga (quasi una revoca "a vita") per chi colposamente uccide alla guida da ubriaco o drogato.
Autocaravan: si tratta di veicoli normalmente guidabili con la patente B. Viene introdotto un nuovo calcolo della massa limite prevedendo che i veicoli M1 Euro5 e succ., dotati di controllo elettronico di stabilità, impianto GPL/metano e pannelli solari possano circolare purché la massa complessiva a pieno carico non superi del 15% quella indicata nella carta di circolazione. Questa scelta fungerà anche da agevolatore del settore, rilevante sul panorama industriale italiano ed europeo.
Veicoli a bilanciamento assistito (Segway): sono veicoli elettrici almeno a 2 ruote, altamente tecnologici, indirizzati dai movimenti del corpo del guidatore, utilizzati soprattutto nei centri storici (ne esiste anche una versione anche per i portatori di handicap) e dalle Forze dell'Ordine in aeroporti e centri commerciali. Sono ora equiparati alle biciclette elettriche a pedalata assistita e non più assimilati ai pedoni ("status" che aveva in passato creato problemi, in quanto ammessi alla circolazione sui marciapiedi). La velocità massima è di 20 Km/h (con possibilità di autolimitazione a 6 km/h). L'uso è consentito a guidatori di età non inferiore ai 16 anni.
ECCO IL NUOVO TESTO UFFICIALE
Art. 1.
(Mezzi elettrici con bilanciamento assistito).
1. Al comma 1 dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i mezzi elettrici, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, con bilanciamento assistito ovvero dotati almeno di due ruote in asse, con sistemi e sottosistemi di sicurezza ridondanti, che hanno una velocità massima di 20 km/h con possibilità di autolimitazione a 6 km/h".
Art. 2.
(Calcolo della massa limite degli autocaravan).
1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 167 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è inserito il seguente: ''3-ter. I veicoli categoria M1 ad uso speciale autocaravan di cui al comma 3, se conformi alle norme sulle emissioni inquinati "Euro 5" e successive, e dotati di controllo elettronico della stabilità, utenze interne alimentate a GPL o Metano e pannelli solari, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3'';
Art. 3.
(Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti).
Soppresso
Art. 4.
(Pagamento delle sanzioni).
1. All'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale somma è ridotta del 20 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione";
b) al comma 2:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico";
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico";
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura, il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo";
d) al comma 2-bis:
1) al primo periodo, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "al secondo periodo del comma 1";
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico".
2. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con banche, Poste Italiane Spa e con intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico previsti dall'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei trasgressori abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.
Art. 5.
(Revoca della patente).
1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono inseriti i seguenti:
"3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta per il conducente che ha commesso il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale per un fatto commesso con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, il soggetto non può conseguire una nuova patente di guida prima di cinque anni decorrenti dalla data di accertamento del reato, salvo il caso in cui il fatto sia stato commesso in violazione degli obblighi di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 189 del presente codice. In tal caso, il soggetto non può conseguire una nuova patente di guida prima di dieci anni decorrenti dalla data di accertamento del reato.
3-ter.2. Quando la revoca della patente di guida è disposta per il conducente che ha commesso il reato di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il soggetto non può conseguire una nuova patente di guida prima di dieci anni decorrenti dalla data di accertamento del reato".
2. Al comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo è soppresso;
b) al quarto periodo, le parole: "o al terzo" sono soppresse;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La revoca della patente è sempre disposta in caso di omicidio colposo".
19 OTTOBRE 2012 © www.repubblica.it
martedì 16 ottobre 2012
Pneumatici auto: arriva l'etichettatura
Il mondo dei pneumatici proprio in questi giorni si prepara a una grande novità in favore dell'automobilista: dal 1° novembre un'etichetta valuterà alcuni parametri legati all'efficienza economica ed ambientale e alla sicurezza stradale, cioè la resistenza e ilrumore esterno da rotolamento, nonché l'aderenza su bagnato.
Si tratta di una novità assoluta introdotta dal Regolamento UE 1222/2009 che si pone l'obiettivo di migliorare la sicurezza e l'efficienza economica ed ambientale del trasporto su strada attraverso la promozione di pneumatici più sicuri ed efficienti dal punto di vista dei consumi di carburante, con bassi livelli di rumorosità. Il Presente regolamento consente agli utenti finali di effettuare scelte più consapevoli al momento dell'acquisto dei pneumatici, prendendo in considerazione anche queste informazioni oltre ai fattori che vengono solitamente tenuti in conto nel processo d'acquisto.
Sono soggetti ad etichettatura tutti i tipi di pneumatici destinati ad autovetture, veicoli commerciali leggeri e pesanti prodotti dopo il 1° luglio 2012. L'etichettatura dei pneumatici non si applica ai pneumatici moto, ricostruiti, off road professionali, per impiego temporaneo, racing ed altre categorie specifiche.
L'etichettatura dei pneumatici rappresenta una novità ed una opportunità per il consumatore finale perché consente di avere elementi oggettivi per valutare alcune prestazioni importanti per i pneumatici che prima d'ora non erano immediatamente percepibili. Da ricordare però che esistono numerose altre caratteristiche che determinano le prestazioni complessive di un pneumatico che non sono disciplinate da questo nuovo sistema di valutazione. Inoltre, nel processo di acquisto resta imprescindibile il consiglio ed il supporto dei rivenditori specializzati nell'orientare al meglio il consumatore nella scelta del pneumatico di qualità più adatto alle proprie esigenze.
L'etichetta si presta per sua natura a possibili usi non corretti o addirittura a contraffazione. E' pertanto necessario che il nostro Paese attivi nel più breve tempo possibile un sistema di controllo sul mercato volto ad evitare che si verifichino inadempimenti con danni non solo ai consumatori, ma anche ai costruttori seri che tanto si sono adoperati per fornire al mercato elementi di valutazione all'insegna della trasparenza con il fine ultimo, da un lato di migliorare l'efficienza economica ed ambientale del trasporto su strada e dall'altro di accrescere la sicurezza stradale.
L'etichettatura dei pneumatici è un vantaggio per il consumatore che avrà alcuni elementi oggettivi per poter orientare le proprie scelte che si aggiungeranno a quelli che vengono abitualmente valutati durante il processo di acquisto - afferma Fabio Bertolotti, Direttore Assogomma. Questa novità dovrà però essere accompagnata da una efficace attività di controllo sul mercato da parte delle Autorità preposte. Senza controlli infatti si favorirà la frode in commercio con vendita di prodotti non conformi a tutto svantaggio sia del consumatore finale che dei costruttori corretti, vanificando gli sforzi tecnologici finalizzati a migliorare efficienza economica, ambientale e di sicurezza stradale.
L'etichetta e le sue classificazioni
Sono previste sette classi di merito sia per misurare la resistenza al rotolamento, sia l'aderenza su bagnato. Le classi sono caratterizzate da una lettera compresa tra A (la più efficiente o migliore) e G (la meno efficiente o peggiore).
Per quanto riguarda la resistenza al rotolamento la differenza tra un prodotto di classe A ed uno di classe G può tradursi in un minore consumo di carburante fino al 7,5% ed anche di più nel caso di mezzi pesanti.
Per quanto riguarda l'aderenza su bagnato, la differenza tra un prodotto di classe A ed uno di classe G può tradursi in un minor spazio di frenata fino al 30% (ad esempio per una vettura che viaggia a 80 Km/h la riduzione potrebbe essere fino a 18 mt in meno).
Infine per quanto riguarda il rumore da rotolamento i valori sono espressi in decibel e sono previste 3 classi in relazione al numero delle barre. Il livello di rumorosità con tre barre nere è quello peggiore perché supera il futuro valore limite europeo obbligatorio. Due barre piene identificano il prodotto intermedio che avrà un numero di decibel di rumorosità fino a 3db in meno del valore limite futuro. Una barra sta a significare che il livello di rumorosità del pneumatico è inferiore di oltre 3db rispetto al valore limite futuro. Una diminuzione di 3db equivale a dimezzare l'intensità del rumore.
Avvertenze e consigli per il consumatore:
1. Le informazioni riportate in etichetta non richiedono una modifica alla marcatura sui fianchi dei pneumatici. In buona sostanza occorre verificare le informazioni riportate in etichetta consultando materiale tecnico promozionale cartaceo o sito web del costruttore di pneumatici di riferimento. Si consiglia di segnalare al Costruttore eventuali non conformità.
2. Sull'etichetta devono essere riportate sempre le informazioni relative a tutti e 3 i parametri previsti.
3. Va richiesto lo scontrino fiscale e/o la fattura controllando che sugli stessi siano riportate le informazioni relative all'etichettatura o comunque che dette informazioni vengano esplicitate con un documento specifico.
4. L'entrata in vigore obbligatoria è il 1° novembre 2012 per pneumatici prodotti dopo il 1° luglio 2012. Prima di tale data non è possibile pretendere il rilascio delle informazioni riportate in etichettatura.
5. Successivamente all'entrata in vigore è possibile vendere prodotti anche privi delle informazioni riportate in etichetta a condizione che i pneumatici siano stati fabbricati prima del 1° luglio 2012
da amicipolstrada.blogspot.it
Martedì, 16 Ottobre 2012
venerdì 14 settembre 2012
Sinistri stradali e comportamenti degli utenti della strada di Giovanni Fontana*
Come affermò il Giudice Paolo Borsellino, “la maggior parte della gente rispetta le leggi dello Stato non perché le tema,
non perché tema la sanzione penale o civile che sia, lo fa perché ritiene che sia giusto non uccidere o non sorpassare in
curva. E se così non fosse, non basterebbero tanti carabinieri per il numero di persone che ci sono nel nostro Paese; la
maggior parte di noi rispetta le leggi perché sente il dovere di rispettarle” (1).
Questa, è quella che io definisco cultura della legalità, il cui costante esercizio, previsto e regolamentato dalla legge,
consente ad un popolo di conformarvisi applicandola.
Così, appare del tutto evidente, che la norma che si ricava dalla lettura dell’art. 189 del Nuovo Codice della Strada, ha il
principale scopo di conformare la mentalità dell’utenza stradale al dovere giuridico di prestare assistenza e soccorso alle
persone bisognose, nonché agli stessi animali, che abbiano subito nocumento da un fatto, riconducibile alla circolazione
stradale, il cui fatto, a vario titolo, abbia coinvolto il soggetto tenuto a prestare aiuto. Non da meno, di determinare le
parti coinvolte a salvaguardare l’immodificabilità dei luoghi e delle cose e di accelerare la pratica dello scambio delle
informazioni relative al sinistro stradale, sempre che ciò non pregiudichi la salvaguardia della sicurezza stradale e la fluidità
della circolazione. Evidentemente, tali pratiche sono tutte finalizzate al superiore interesse generale della salvaguardia
della persona e dell’applicazione della giustizia, venendo meno ogni qualvolta tali pratiche, pur salvaguardando i meri
interessi delle parti coinvolte, non attengono più alla tutela dell’interesse generale e del buon andamento della pubblica
amministrazione. Anzi, in questi casi, può sorgere un dovere esattamente contrario al primo, quale quello stigmatizzato
all’art. 161 dello stesso Codice, in tema di sgombero della carreggiata (2).
I vari livelli di reazione dell’ordinamento giuridico, evidentemente, sono da rapportare alla gravità dell’omissione ovvero
alla più grave circostanza che dalla stessa - ancorché a livello di mero pericolo - possa derivare l’aggravarsi di una lesione
ad una persona o il danno al suo veicolo.
Più in generale, l’obbligo di cui sopra, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, è quello
di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che eventualmente abbiano subito danno alla persona,
indipendentemente dal fatto che tale danno si sia effettivamente verificato e che vi siano persone da assistere; anche
sotto il profilo letterale le espressioni eventualmente, riferita al danno, e ove necessaria, riferita all’assistenza, escludono
che nella fattispecie criminosa sia richiesta a qualsiasi titolo per la sussistenza dell’illecito l’effettiva verificazione del danno
alla persona e l’effettiva necessità dell’assistenza, qualificandosi il reato come omissivo proprio, commissibile mediante
la mera condotta omissiva dell’obbligo di fermarsi sul posto del sinistro per constatare se qualcuno abbia subito danno
alla persona e prestargli assistenza, ove necessaria.
Senza nulla togliere al generale dovere solidaristico di cui all’art. 593 c.p., prima di passare oltre, è opportuno evidenziare
che l’insieme degli obblighi (speciali) di cui all’art. 189 del Codice, riguarda esclusivamente gli utenti della strada, il cui
comportamento è comunque ricollegabile al verificarsi dell’evento infortunistico.
Giovanni Fontana è referente locale ASAPS e funzionario di Polizia Municipale nel Comune di Forte dei Marmi (LU)
Sicurezza Stradale: quando l’inventiva italiana è griffata all’estero Dopo gli stilisti, ci copiano anche la tecnologia… Nel 2011 come numero di vittime l’Italia è tornata a far meglio della Francia E intanto forniamo ai cugini sistemi per il pedaggio dei veicoli pesanti
(ASAPS) Forlì, 10 settembre 2012 – Essere più bravi di altri, a volte, fa piacere. Sapere poi che gli altri ci copiano, per raggiungere i nostri risultati, ci riempie di vero orgoglio: è quanto accade sulle strade e autostrade di Francia, dove i cugini d’Oltralpe, appena pochi giorni fa, hanno inaugurato la propria versione del Tutor. E qui, bisogna dirlo, siamo arrivati prima noi: nel 2005, infatti, Autostrade per l’Italia diede vita - ottenendo l’ok ministeriale- all’innovativo sistema di rilevazione della velocità, basato su un sistema inedito e, al tempo stesso semplicissimo.
Il calcolo della velocità media si è rivelato il peggior nemico della trasgressione e oggi, grazie alla sua presenza su 2.500 km di carreggiate in concessione ad Autostrade per l’Italia, le autostrade italiane sono tra le più sicure del mondo.
Si pensi che già alla fine del 2005, dopo appena un anno di impiego, le cifre registrate erano da record: -51% della mortalità; -27% del tasso di incidentalità con feriti; -19% del tasso di incidentalità complessiva; riduzione della velocità media del 15%; riduzione della velocità di picco del 25%. E ad oggi la riduzione della mortalità grazie al Tutor ha raggiunto il -75%
Col tempo, l’idea del Tutor è stata copiata da molti stati europei: sistemi per il calcolo della velocità media sono infatti attivi in Gran Bretagna, Germania, Belgio, Norvegia e Svizzera, ma quello che più ci rende orgogliosi è che in Francia – paese leader nella lotta alla sicurezza stradale – l’idea prende concretezza solo nel 2012: che si tratti di un tentativo di invertire un pericoloso segnale di inversione di tendenza?
Bisogna infatti considerare che il 2011 non è stato un anno d’oro, per l’azione di contrasto alla violenza stradale: sulle pagine di nostro sito (clicca qui) abbiamo infatti pubblicato i risultati francesi definitivi dello scorso anno, risultati sostanzialmente identici a quelli registrati nel 2010: 3963 vittime.
Lo scorso anno, in Italia, secondo le ultime stime di Aci e Istat, si sono registrate circa 3.800 vittime, contro le 4.090 del 2010. Cinque anni fa, nel 2007, ne avevamo contate 5.131. Insomma nel 2011 l’Italia sarebbe tornata finalmente a far meglio della Francia con uno scarto di 163 vittime in meno, pari a un 4%.
Il Tutor, in questa vittoria, ha giocato un ruolo determinante, perché ha contribuito a far leva sulla coscienza del conducente. Lo ha abituato, con la sua costanza e la sua inattaccabilità giuridica, a far tenere il piede leggero e con esso, anche il fardello della mortalità, ha tutta un’altra consistenza.
Intanto però Autostrade per l’Italia, attraverso la controllata Ecomouv’, ha vinto l’appalto per la fornitura in Francia del sistema di pedaggio dei veicoli pesanti (oltre le 3,5 Tonnellate) che verrà implementato a partire dalla metà del 2013 su circa 15 mila km di strade francesi.
Un altro esempio di grande capacità e competenza di un’azienda del nostro paese ed un ulteriore tassello a favore non solo della sicurezza, ma questa volta anche della nostra economia. (ASAPS)
Forlì lì 10 settembre 2012
Giordano Biserni
Presidente ASAPS
Buca in strada, un classico. Ma per il risarcimento attenzione ai confini del cantiere
Anche il Comune, oltre alla società appaltatrice dei lavori pubblici, è responsabile – in qualità di appaltante e di Ente proprietario della strada - per il danno derivante dal sinistro stradale che si verifica nelle vicinanze ma al di fuori dell’area di cantiere regolarmente delimitata. Lo ha stabilito la Cassazione, sentenza 12811/12.
Il caso
Un uomo, alla guida della sua auto nel lontano ’89, sprofondava in una buca - non segnalata - del manto stradale e, a causa della rottura dell’avantreno della vettura, finiva per perdere il controllo del mezzo schiantandosi contro un altro veicolo che procedeva nell’opposto senso di marcia. La buca che aveva dato origine all’incidente era dovuta ai lavori stradali in corso. Il danneggiato (passeggero a bordo dell’auto ‘caduta’ nella buca), perciò, conveniva in giudizio il Comune di Roma (quale ente appaltante) e la società appaltatrice delle medesime opere, oltre alle assicurazioni. Il contraddittorio veniva poi integrato con l’intervento della società incaricata della manutenzione stradale. All’esito del giudizio di primo grado i convenuti venivano condannati, in diversa misura, al risarcimento del danno occorso all’attore con il sinistro.
La Corte d’Appello di Roma, decidendo poi sull’appello principale e sugli appelli incidentali tra cui quello del danneggiato, distribuiva la colpa tra il conducente dell’auto e il Comune di Roma, condannandoli al risarcimento (salvo regresso nei confronti delle assicurazioni). Il successivo ricorso per cassazione, promosso in via principale dal danneggiato e articolato in numerosi ricorsi incidentali ad opera delle altre parti, viene rigettato. Vengono così in rilievo alcuni principi di diritto in materia di risarcimento per fatto illecito extracontrattuale e ripartizione della responsabilità tra appaltante e appaltatore di lavori pubblici. È di interesse la questione sollevata dal ricorso incidentale del Comune di Roma riguardo alla responsabilità per i danni cagionati da lavori stradali: è l’Ente a dover rispondere, oppure la società che svolge l’attività autorizzata? La Cassazione risolve il quesito stabilendo che è responsabile il solo appaltatore (o, come nel caso di specie, il subappaltatore) nei casi in cui il sinistro avvenga in un’area delimitata (nella specie, scavo di trincee per il posizionamento di cavi), dato che questi è il soggetto custode dell’aerea. Diversamente, risponde dei danni anche l’Amministrazione comunale se l’area viene utilizzata anche per la circolazione dei veicoli. Infatti in tema di appalto vige il principio per cui «l’appaltatore esplica l’attività contrattualmente prevista in piena autonomia, a proprio rischio» nei casi in cui il committente non ne indirizzi l’attività con indicazioni vincolanti. In quest’ultima circostanza chi esegue i lavori è solo nudus minister e la responsabilità ‘risale’, di conseguenza, in capo al committente.
Strada e area di cantiere: c’è differenza. Sempre ai fini della valutazione della responsabilità per il risarcimento, la Suprema Corte distingue anche tra l’area di cantiere chiaramente delimitata e la porzione di sede stradale (ancora) adibita alla circolazione. Il soggetto responsabile per l’incidente che si verifica nella prima è esclusivamente l’appaltatore, in qualità di custode dell’area. Quanto alla seconda, la responsabilità è invece ascrivibile anche all’Ente locale proprietario della strada, permanendo il rapporto di custodia tra Amministrazione Pubblica e soggetto appaltatore dei lavori.
da lastampa.it
Mercoledì, 12 Settembre 2012
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