mercoledì 31 ottobre 2012

Incidenti stradali, un 2011 nero Ed è subito allarme per le bici

Ci sono meno incidenti (-2,7%), morti (-5,6%) e feriti (-3,5%), ma l'obiettivo UE 2010 non è stato raggiunto nemmeno quest'anno. E per chi pedala è strage: + 7,2% di conducenti morti e + 11,7% di feriti. Si muore più in bicicletta che sui motorini LEGGI IL DOCUMENTO - BLOG di VINCENZO BORGOMEO Per chi pedala è ormai allarme rosso. E' questo infatti il dato più preoccupante sull'analisi degli incidenti stradali appena diffusi dall'Istat e dall'Aci: "il problema bici". In Italia, infatti, si muore più in bicicletta che sul ciclomotore: +7,2% rispetto al 2010 e + 11,7% di feriti. Il che significa che le biciclette rappresentano il terzo veicolo, dopo autovetture e motocicli, con il maggior numero di conducenti morti. Una situazione che non può più essere ignorata. Così c'è poco di che essere ottimisti per il fatto che nel 2011 ci sono stati meno incidenti (-2,7%), morti (-5,6%) e feriti (-3,5%) o per il fatto che l'Italia fa meglio della media europea (14ma in UE:- 45,6%): fra l'altro l'obiettivo UE 2010 non è stato raggiunto nemmeno quest'anno. In numeri assoluti significa che nel 2011 ci sono stati 205.638 incidenti con 3.860 morti e 292.019 feriti. Per quanto riguarda l'impressionante mole dei dati, rimandiamo al documento ufficiale, che qui pubblichiamo integralmente, ma è chiaro che molto (moltissimo nel caso delle biciclette) c'è ancora da fare. Come spiega lo stesso presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani: "I dati dimostrano come le nostre strade diventino ogni anno più sicure ma c'è ancora tanto da fare: gli incidenti derivano da una scarsa cultura degli utenti della strada e ACI ha definito Advertisement un sistema di formazione continua con nuovi programmi per il conseguimento della patente, corsi di guida sicura, attività di educazione dei genitori per l'uso dei seggiolini, servizi specifici per le utenze deboli. Va poi sottolineato che i sinistri sono diminuiti del 22% in 10 anni ma le tariffe rc-auto non hanno seguito lo stesso andamento. Per consentire un ribasso delle polizze, ACI ha presentato al Governo un progetto di legge in grado di ridurre del 40% i costi a carico delle famiglie, contrastando soprattutto il fenomeno delle frodi: speriamo veda presto la luce". Dal punto di vista statistico poi va segnalato il rafforzamento dell'impegno dell'Istat che sta - finalmente - cercando di colmare il gap con gli altri Paesi Europei: "Quest'anno - dice il presidente dell'Istat, Enrico Giovannini - ha visto il consolidamento del modello organizzativo decentrato istituito con il protocollo di intesa nazionale ed è stata rafforzata la collaborazione con tutti gli organi di rilevazione territoriali. Su queste basi costruiremo una nuova architettura di indagine che entro il 2015 dovrà portare alla realizzazione di un "sistema unico" di acquisizione dei dati in accordo con il processo di digitalizzazione già avviato". Il miglioramento è tangibile, anche se c'è ancora molto da fare sul fronte della tempestività: siamo comunque dovuti arrivare a fine anno per vedere i dati degli incidenti del 2011. 31 ottobre 2012 © Riproduzione riservata

venerdì 19 ottobre 2012

Nuovo Codice della Strada - Novità in arrivo

Va in sede legislativa la cosiddetta mini-riforma: fra le grandi novità la riduzione del 20% dell'importo se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica e la revoca della patente da 5 a 15 anni di VINCENZO BORGOMEO Ci siamo: la commissione Trasporti ha ricevuto il parere favorevole per il passaggio in sede legislativa della cosiddetta Mini Riforma del CDS dalla Commissione Bilancio. Sembra una cosa da nulla ma è un passaggio tecnico fondamentale. "Importantissimo" come dicono in commissione Trasporti perché il parere negativo o condizionato (a causa della ricaduta sul bilancio dello stato delle multe a sconto) avrebbe potuto arrestare del tutto l'iter. Non solo: il 16 è anche arrivato finalmente il parere della Commissione Giustizia (condizionato sulla durata massima della revoca della patente ribassata a 10 anni) ed è stato attivata la procedura per il passaggio in sede legislativa che prevede : - la raccolta delle firme di tutti i Capo Gruppo in Commissione (o alternativamente la firma dei 4/5 dei membri della Commissione in caso di esito negativo) - e (in parallelo) l'ottenimento dell'assenso della Presidenza del Consiglio (scontato se seguiremo tutte le indicazioni previste nei diversi pareri delle altre commissioni) che è verosimile otterremo nel giro di 2 settimane (sono coinvolti 4 Ministeri). Subito dopo tutta la documentazione verrà inviata alla Presidenza della Camera per l'annuncio (atto dovuto) in Assemblea del passaggio in sede legislativa (operatività il giorno successivo). In soldoni tutto questo significa che potremmo vedere il provvedimento in sede legislativa dopo il ponte lungo dei Santi che così potrebbe andare in discussione in Commissione già nella settimana del 12/11. Considerando i precedenti possiamo stimare il tempi per l'avvio della trattazione generale e degli emendamenti con termine strettissimo in una settimana ed è verosimile quindi il voto finale in Commissione in sede legislativa entro giovedì 15 Novembre. "Siamo soddisfatti - ha spiegato il Presidente della Commissione Trasporti, Mario Valducci (PDL) proponente della proposta di legge - si tratta di un testo snello e molto avanzato che costituisce un altro tassello importante per consolidare la 'nuova cultura della guida responsabilè su cui ormai lavoriamo da anni. Grazie al consenso trasversale tra le forze parlamentari presenti in Commissione, contiamo di ottenere speditamente la sede legislativa per concludere definitivamente i lavori nel giro di poche settimane". La relatrice Silvia Velo (PD), Vice Presidente della Commissione, ha aggiunto: "Questo testo testimonia l'impegno costante della Commissione sul tema della Sicurezza Stradale. Il provvedimento si era reso necessario dopo il primo periodo di applicazione della riforma varata nel luglio 2010, una legge bipartisan che ha posizionato l'Italia tra le nazioni più virtuose in Europa sia per quanto riguarda la riduzione che più in generale per la prevenzione degli incidenti. L'applicazione quotidiana di addetti ai lavori e Forze di Polizia ne ha consigliato la manutenzione normativa, in attesa della prossima approvazione della Legge Delega al Governo (*) per la completa riforma del Codice della Strada". ECCO; PUNTO PER PUNTO, TUTTE LE NOVITA' Multe: è prevista una riduzione del 20% dell'importo se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica. La "ratio" è quella di introdurre (dopo l'inasprimento dei massimi avvenuto a più riprese negli ultimi anni) anche meccanismi virtuosi che possano assicurare non solo l'effetto dissuasivo, ma soprattutto la certezza della pena. E' previsto il pagamento anche con moneta elettronica a mezzo POS (sono previste convenzioni con le banche e Poste Italiane per favorirne la diffusione) e la possibilità della notifica anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC). In questi casi il cittadino - a fronte della celerità del ravvedimento - potrà contare su un risparmio di costi (anche di notifica, nel caso di conciliazione "de visu") e di tempi necessari all'espletamento delle procedure. Vantaggi anche maggiori per le Pubbliche Amministrazioni coinvolte (Polizia, Carabinieri, Polizia Locale) che, sgravate da lunghe e costose procedure di gestione e recupero del contenzioso, potranno contare su flussi di cassa certi e immediati da destinarsi a progetti di Sicurezza Stradale. Da ricordare che l'ultima generazione di terminali elettronici intelligenti può gestire anche il "verbale elettronico" e quindi l'aggiornamento "in tempo reale" dei database ufficiali, migliorando sensibilmente tempestività e accuratezza dei dati statistici (oggi in cronico ritardo di circa 1 anno). Omicidio colposo e Revoca della Patente per 5/15 anni: tra le sanzioni amministrative accessorie dell'omicidio colposo è inasprita la revoca della patente, cioè l'annullamento permanente del valore della patente che potrà essere riacquisita solo a seguito di un nuovo esame, decorsi 5 anni dalla data di accertamento del reato (sentenza di condanna passata in giudicato) commesso con violazione del Codice della Strada (art. 589/2 c. p.), elevati a 15 anni in caso di reato commesso con un tasso alcolemico >1,5 g/l (stato di ebbrezza) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti/psicotrope (art. 589/3 c. p.). 15 anni anche in caso di omicidio colposo commesso dai c. d. "pirati della strada", cioè coloro che fuggono in caso di incidente omettendo il soccorso e che vengono fermati solo successivamente. Ricordiamo che precedentemente la revoca scattava solo in caso ebbrezza o di assunzione di sostanze stupefacenti/psicotrope e il nuovo esame poteva essere sostenuto dopo 3 anni. Il provvedimento si qualifica quindi per un impianto particolarmente rigoroso, soprattutto per i casi più gravi prevedendo una revoca molto lunga (quasi una revoca "a vita") per chi colposamente uccide alla guida da ubriaco o drogato. Autocaravan: si tratta di veicoli normalmente guidabili con la patente B. Viene introdotto un nuovo calcolo della massa limite prevedendo che i veicoli M1 Euro5 e succ., dotati di controllo elettronico di stabilità, impianto GPL/metano e pannelli solari possano circolare purché la massa complessiva a pieno carico non superi del 15% quella indicata nella carta di circolazione. Questa scelta fungerà anche da agevolatore del settore, rilevante sul panorama industriale italiano ed europeo. Veicoli a bilanciamento assistito (Segway): sono veicoli elettrici almeno a 2 ruote, altamente tecnologici, indirizzati dai movimenti del corpo del guidatore, utilizzati soprattutto nei centri storici (ne esiste anche una versione anche per i portatori di handicap) e dalle Forze dell'Ordine in aeroporti e centri commerciali. Sono ora equiparati alle biciclette elettriche a pedalata assistita e non più assimilati ai pedoni ("status" che aveva in passato creato problemi, in quanto ammessi alla circolazione sui marciapiedi). La velocità massima è di 20 Km/h (con possibilità di autolimitazione a 6 km/h). L'uso è consentito a guidatori di età non inferiore ai 16 anni. ECCO IL NUOVO TESTO UFFICIALE Art. 1. (Mezzi elettrici con bilanciamento assistito). 1. Al comma 1 dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i mezzi elettrici, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, con bilanciamento assistito ovvero dotati almeno di due ruote in asse, con sistemi e sottosistemi di sicurezza ridondanti, che hanno una velocità massima di 20 km/h con possibilità di autolimitazione a 6 km/h". Art. 2. (Calcolo della massa limite degli autocaravan). 1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 167 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è inserito il seguente: ''3-ter. I veicoli categoria M1 ad uso speciale autocaravan di cui al comma 3, se conformi alle norme sulle emissioni inquinati "Euro 5" e successive, e dotati di controllo elettronico della stabilità, utenze interne alimentate a GPL o Metano e pannelli solari, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3''; Art. 3. (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti). Soppresso Art. 4. (Pagamento delle sanzioni). 1. All'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale somma è ridotta del 20 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione"; b) al comma 2: 1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico"; 2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico"; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura, il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo"; d) al comma 2-bis: 1) al primo periodo, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "al secondo periodo del comma 1"; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico". 2. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con banche, Poste Italiane Spa e con intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico previsti dall'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del presente articolo. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei trasgressori abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi. Art. 5. (Revoca della patente). 1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono inseriti i seguenti: "3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta per il conducente che ha commesso il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale per un fatto commesso con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, il soggetto non può conseguire una nuova patente di guida prima di cinque anni decorrenti dalla data di accertamento del reato, salvo il caso in cui il fatto sia stato commesso in violazione degli obblighi di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 189 del presente codice. In tal caso, il soggetto non può conseguire una nuova patente di guida prima di dieci anni decorrenti dalla data di accertamento del reato. 3-ter.2. Quando la revoca della patente di guida è disposta per il conducente che ha commesso il reato di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il soggetto non può conseguire una nuova patente di guida prima di dieci anni decorrenti dalla data di accertamento del reato". 2. Al comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo periodo è soppresso; b) al quarto periodo, le parole: "o al terzo" sono soppresse; c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La revoca della patente è sempre disposta in caso di omicidio colposo". 19 OTTOBRE 2012 © www.repubblica.it

martedì 16 ottobre 2012

Pneumatici auto: arriva l'etichettatura

Il mondo dei pneumatici proprio in questi giorni si prepara a una grande novità in favore dell'automobilista: dal 1° novembre un'etichetta valuterà alcuni parametri legati all'efficienza economica ed ambientale e alla sicurezza stradale, cioè la resistenza e ilrumore esterno da rotolamento, nonché l'aderenza su bagnato. Si tratta di una novità assoluta introdotta dal Regolamento UE 1222/2009 che si pone l'obiettivo di migliorare la sicurezza e l'efficienza economica ed ambientale del trasporto su strada attraverso la promozione di pneumatici più sicuri ed efficienti dal punto di vista dei consumi di carburante, con bassi livelli di rumorosità. Il Presente regolamento consente agli utenti finali di effettuare scelte più consapevoli al momento dell'acquisto dei pneumatici, prendendo in considerazione anche queste informazioni oltre ai fattori che vengono solitamente tenuti in conto nel processo d'acquisto. Sono soggetti ad etichettatura tutti i tipi di pneumatici destinati ad autovetture, veicoli commerciali leggeri e pesanti prodotti dopo il 1° luglio 2012. L'etichettatura dei pneumatici non si applica ai pneumatici moto, ricostruiti, off road professionali, per impiego temporaneo, racing ed altre categorie specifiche. L'etichettatura dei pneumatici rappresenta una novità ed una opportunità per il consumatore finale perché consente di avere elementi oggettivi per valutare alcune prestazioni importanti per i pneumatici che prima d'ora non erano immediatamente percepibili. Da ricordare però che esistono numerose altre caratteristiche che determinano le prestazioni complessive di un pneumatico che non sono disciplinate da questo nuovo sistema di valutazione. Inoltre, nel processo di acquisto resta imprescindibile il consiglio ed il supporto dei rivenditori specializzati nell'orientare al meglio il consumatore nella scelta del pneumatico di qualità più adatto alle proprie esigenze. L'etichetta si presta per sua natura a possibili usi non corretti o addirittura a contraffazione. E' pertanto necessario che il nostro Paese attivi nel più breve tempo possibile un sistema di controllo sul mercato volto ad evitare che si verifichino inadempimenti con danni non solo ai consumatori, ma anche ai costruttori seri che tanto si sono adoperati per fornire al mercato elementi di valutazione all'insegna della trasparenza con il fine ultimo, da un lato di migliorare l'efficienza economica ed ambientale del trasporto su strada e dall'altro di accrescere la sicurezza stradale. L'etichettatura dei pneumatici è un vantaggio per il consumatore che avrà alcuni elementi oggettivi per poter orientare le proprie scelte che si aggiungeranno a quelli che vengono abitualmente valutati durante il processo di acquisto - afferma Fabio Bertolotti, Direttore Assogomma. Questa novità dovrà però essere accompagnata da una efficace attività di controllo sul mercato da parte delle Autorità preposte. Senza controlli infatti si favorirà la frode in commercio con vendita di prodotti non conformi a tutto svantaggio sia del consumatore finale che dei costruttori corretti, vanificando gli sforzi tecnologici finalizzati a migliorare efficienza economica, ambientale e di sicurezza stradale. L'etichetta e le sue classificazioni Sono previste sette classi di merito sia per misurare la resistenza al rotolamento, sia l'aderenza su bagnato. Le classi sono caratterizzate da una lettera compresa tra A (la più efficiente o migliore) e G (la meno efficiente o peggiore). Per quanto riguarda la resistenza al rotolamento la differenza tra un prodotto di classe A ed uno di classe G può tradursi in un minore consumo di carburante fino al 7,5% ed anche di più nel caso di mezzi pesanti. Per quanto riguarda l'aderenza su bagnato, la differenza tra un prodotto di classe A ed uno di classe G può tradursi in un minor spazio di frenata fino al 30% (ad esempio per una vettura che viaggia a 80 Km/h la riduzione potrebbe essere fino a 18 mt in meno). Infine per quanto riguarda il rumore da rotolamento i valori sono espressi in decibel e sono previste 3 classi in relazione al numero delle barre. Il livello di rumorosità con tre barre nere è quello peggiore perché supera il futuro valore limite europeo obbligatorio. Due barre piene identificano il prodotto intermedio che avrà un numero di decibel di rumorosità fino a 3db in meno del valore limite futuro. Una barra sta a significare che il livello di rumorosità del pneumatico è inferiore di oltre 3db rispetto al valore limite futuro. Una diminuzione di 3db equivale a dimezzare l'intensità del rumore. Avvertenze e consigli per il consumatore: 1. Le informazioni riportate in etichetta non richiedono una modifica alla marcatura sui fianchi dei pneumatici. In buona sostanza occorre verificare le informazioni riportate in etichetta consultando materiale tecnico promozionale cartaceo o sito web del costruttore di pneumatici di riferimento. Si consiglia di segnalare al Costruttore eventuali non conformità. 2. Sull'etichetta devono essere riportate sempre le informazioni relative a tutti e 3 i parametri previsti. 3. Va richiesto lo scontrino fiscale e/o la fattura controllando che sugli stessi siano riportate le informazioni relative all'etichettatura o comunque che dette informazioni vengano esplicitate con un documento specifico. 4. L'entrata in vigore obbligatoria è il 1° novembre 2012 per pneumatici prodotti dopo il 1° luglio 2012. Prima di tale data non è possibile pretendere il rilascio delle informazioni riportate in etichettatura. 5. Successivamente all'entrata in vigore è possibile vendere prodotti anche privi delle informazioni riportate in etichetta a condizione che i pneumatici siano stati fabbricati prima del 1° luglio 2012 da amicipolstrada.blogspot.it Martedì, 16 Ottobre 2012