mercoledì 6 luglio 2011

Che fare in caso di incidente

Introduzione

Forse, di fronte all’evento traumatico che la colpisce, le questioni materiali le sembreranno irrisorie.

Forse si sentirà annientato, stordito dallo shock, incapace di reagire. Bisogna tuttavia difendere i propri diritti.

Potrebbe essere colpito da una invalidità parziale o permanente, che potrebbe cambiare la sua attività professionale.

Essere costretti ad aiutare un figlio o un parente gravemente infortunato.

Vivere senza un congiunto o un parente che l’aiuti economicamente.

La sua capacità di superare questo evento traumatico consisterà nell’usare al meglio tutti gli aiuti economici che potrebbe ricevere.

E’ quindi importante non perdersi d’animo

Per salvaguardare i suoi principali diritti, certe procedure sono indispensabili.

Dal suo punto di vista, scoprirà forse che il fatto di agire per difendere il suo buon diritto o quello di un parente infortunato o deceduto, le darà un certo sollievo o al contrario, desidererà ridurre al minino i rapporti e le discussioni con gli estranei per ricercare la quiete e si chiuderà ai rapporti con gli altri.

Il nostro scopo non e di spingerla verso un tale atteggiamento, ma di permetterle di avere una visione globale migliore.

Se, dunque, è vittima di un infortunio stradale, se ha perduto una persona cara o lei stesso e gravemente ferito, è importante non perdersi d’animo.

Le conseguenze economiche del trauma che sta attraversando, possono essere difficili; in un certo qual modo esse potranno essere influenzate dalle decisioni che prenderà.

In tutti i casi lei si dovrà confrontare con delle scelte:

accettare o no la transazione che le proporranno le Assicurazioni?

presentare o no una querela nei confronti del responsabile dell’incidente?

difendersi da soli o farsi assistere da un avvocato?

Questo testo ha lo scopo di aiutarla a fare queste scelte nel migliore modo possibile.

La nostra Associazione è a sua disposizione.

I suoi membri hanno già vissuto ciò che lei sta attraversando e possono aiutarla.

Cosa fare?

Se l’incidente nel quale lei stesso o uno dei suoi parenti è stato coinvolto è grave, la polizia redigerà un rapporto, cui seguirà automaticamente, solo in caso di morte, un procedimento penale. In caso di lesioni avrà al massimo 3 mesi per decidere se sporgere querela e mettere così in moto un procedimento penale.

Dal punto di vista economico, ciò che è più importante riguarda il rapporto con le assicurazioni, in particolare 1’assicurazione di responsabilità civile della parte avversa.

Denunci subito l'incidente alle assicurazioni tramite una lettera raccomandata.

La velocità e le difficoltà di queste pratiche dipendono molto dalle circostanze dell’incidente.

Se le responsabilità sono chiaramente stabilite e i danni facili da valutare, le cose possono andare abbastanza velocemente, altrimenti vanno per le lunghe.

Se il responsabile del sinistro è fuggito o comunque è rimasto sconosciuto o non risultasse assicurato potrà rivolgersi al fondo vittime della strada presso la CONSAP. Se invece è coinvolta un’auto straniera e l’incidente è avvenuto in Italia occorre che consulti l’UCI.

DENUNCI SUBITO L’INCIDENTE ALLE ASSICURAZIONI CON LETTERA RACCOMANDATA.

Attenzione! Colui che viola un suo diritto non deve essere considerato a priori ostile. Viceversa se lei stesso è colui che ha violato il diritto altrui non deve considerarsi necessariamente 1’unico responsabile; spessa le responsabilità sono ripartite. Se dovessero sorgere delle difficoltà conviene consultare l’avvocato.

Per ottenere ciò che chiede potrebbe essere costretto ad andare davanti al giudice, ma è possibile anche risolvere la controversia in via transattiva, cioè tramite un accordo tra le parti che una volta raggiunto non può essere riaperto, a differenza della sentenza del giudice nei cui confronti si può peraltro fare appello e, successivamente, ricorso presso la Corte di Cassazione. Le competenze dovute al suo avvocato potranno essere, in linea di massima, richieste alla compagnia di assicurazione del responsabile.

LA CONTROVERSIA CHE SCATURISCE DAL SINISTRO PUÒ' RISOLVERSI CON UN ACCORDO TRANSATTIVO FRA LE PARTI E SOLTANTO SE QUESTO NON E’ POSSIBILE SI APRE UN CONTENZIOSO GIUDIZIALE

Come comportarsi con le forze dell’ordine

Richieda l’intervento delle forze dell’ordine: il dramma che sta attraversando può coinvolgerla in procedure giudiziarie lunghe e complesse però niente deve scoraggiarla.

Dopo 1’infortunio, la sua principale preoccupazione dovrà essere quella di raccogliere tutte le necessarie informazioni per ricostruire 1’accaduto.

L’articolo 11 del nuovo Codice della Strada prevede espressamente la possibilità di acquisire dagli Organi di polizia le informazioni circa le modalità del sinistro, nonché i dati relativi alla residenza, al domicilio ed alla copertura assicurativa delle parti protagoniste dell’incidente. Per ottenere tali informazioni ci si dovrà rivolgere direttamente o a mezzo raccomandata A.R. al Comando cui appartiene il funzionario o l'agente che ha effettuato la rilevazione dell’incidente. Il Comando è tenuto a fornire le informazioni relative. Una precisazione va però fatta per gli incidenti con lesioni: qualora le lesioni abbiano provocato la morte di un individuo è necessario il previo nulla osta della competente Autorità Giudiziaria. Nel caso di lesioni non mortali vanno distinti due casi: nel caso di pendenza di un procedimento penale (attivabile solo con querela della parte offesa) è richiesta, affinché le informazioni siano fornite, la previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria; qualora non sia pendente procedimento penale è sufficiente la produzione, al Comando interessato, di un’attestazione rilasciata dalla stessa Autorità Giudiziaria da cui si evinca il decorso del termine utile per la proposizione di denuncia - querela senza che la stessa sia stata presentata.

Il verbale andrà letto con attenzione in ogni sua parte e contestato per le parti non corrette (come: errori d'identità, omissioni o contraddizioni).

Si dovranno raccogliere le prove e le testimonianze che possono dimostrare gli errori constatati sul verbale medesimo e conservarle.

DOPO L’INCIDENTE E’ FONDAMENTALE RACCOGLIERE TUTTE LE PROVE

E’ estremamente importante scattare delle fotografie sul luogo dell’incidente, considerando nella fotografia stessa tutti gli elementi sia fisici che atmosferici che al momento del processo potrebbero non essere più presenti (es.: acqua, neve, cantieri edili, foglie ecc.). Molti automobilisti hanno già preso 1’abitudine di portare a bordo una piccola macchina fotografica.

Se è presente nel momento dell’incidente rilevi tutti gli elementi che servono a fare chiarezza sul caso (es.: disegno della dinamica dell’incidente, nomi di testimoni presenti, eventuali ostacoli, tracce di frenata, ecc.).

Se è ferito, anche leggermente, in un incidente chiami sempre la polizia in primo luogo perché un dolore apparentemente lieve può nascondere un trauma ben più grave.

Inoltre un verbale delle forze dell’ordine che stabilisce chiaramente tutte le circostanze dell’incidente, danni compresi, le sarà utile, sia per la sua assicurazione sia per la polizza di responsabilità civile della parte avversa.

Se, d’accordo con gli altri conducenti implicati, decida di redigere una dichiarazione comune, raccolga con cura tutti gli elementi che costituiscono l’incidente.

Esiste un modello concordato fra tutte le imprese di assicurazione per la Constatazione Amichevole degli Incidenti (C.I.D.) in possesso degli assicurati che ne vengono muniti all’atto del rinnovo della polizza. Se questo verbale di constatazione amichevole viene firmato da tutti i conducenti coinvolti nel sinistro ciascun danneggiato potrà farsi rimborsare i danni dal proprio assicuratore entro una determinata somma

IN CASO DI INCIDENTE CHIAMI LA POLIZIA E, SE CON LA CONTROPARTE SI TROVA D’ACCORDO, COMPILI E FIRMI IL MODELLO C,I.D. (CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DEL DANNO)





Dovrà prendersi un avvocato ?

La legge non sempre la obbliga a prendere un avvocato: in materia penale il magistrato può nominare, infatti, un avvocato d’ufficio e in quella civile si può chiedere di essere autorizzato a stare in giudizio personalmente, avanti il Pretore, oppure ottenere il gratuito patrocinio. In ogni caso se si vuole esercitare 1’azione giudiziaria è necessario rivolgersi ad un avvocato. E’ preferibile, comunque, a causa della complessità del diritto, di servirsi di un legale. Se non riesce a stabilire un rapporto di fiducia con lui può sempre cambiare avvocato.

Noi le consigliamo comunque 1’avvocato di fiducia se:

ha perduto qualcuno che manteneva il suo nucleo familiare o vi contribuiva;
lei stesso o un parente è stato gravemente ferito;
le spese di riparazione che potrà sperare di ottenere o che rischiano di essere messe a vostro carico superano i 5 milioni di lire;
la responsabilità dell’incidente non è stata chiaramente attribuita.
Non è indispensabile 1’avvocato se la responsabilità dell’incidente è riconosciuta dalla controparte e nel caso in cui l’entità del danno sia inferiore a 5 milioni di lire.

L’onorario dell’avvocato è difficile da quantificare in anticipo. Esso dipende dalla difficoltà della pratica, dal tipo di procedura.

L’avvocato deve godere della sua fiducia, non siate reticenti con lui. Un avvocato che chiede onorari più alti non è detto che sia meglio di uno più economico.

Nel caso in cui la controparte venga considerata colpevole 1’assicurazione della controparte dovrà pagarle anche le spese legali.

In ogni caso già dal primo colloquio con il suo avvocato è consigliabile che si accordi sull’ammontare dell’onorario.

SE IL DANNO SUPERA I CINQUE MILIONI DI LIRE CONVIENE PRENDERE UN AVVOCATO DI FIDUCIA

Come sporgere querela

Se 1’incidente ha causato un decesso la procedura penale avrà luogo d’ufficio. In caso di lesioni se si vuole agire penalmente l'unica cosa da fare è la querela.

Lei ha tempo tre mesi da quando si è verificato l’incidente per sporgere querela nei confronti del responsabile Nelle difficoltà che sta attraversando la partecipazione ai processo penale potrà sembrarle inutile e gravosa. E’ consigliabile tuttavia depositare la querela e costituirsi parte civile. Sporgere querela è da un lato vantaggioso, considerando anche che essa può essere sempre ritirata; dall'altro può indurre altra querela per le lesioni subite dalla controparte. Occorre, perciò, caso per caso, fare un’attenta valutazione di quel che conviene consultandosi con il suo avvocato.

La procedura penale aiuta a stabilire la responsabilità dell’incidente, quando essa non è chiaramente stabilita, a mezzo del giudice il quale cercherà di far luce sull’accaduto, anche con la collaborazione dei suoi ausiliari.

Le sentenze penali in materia di circolazione costituiscono una significativa giurisprudenza, cioè possono essere prese in considerazione dal giudice per dirimere successive vertenze sia civili che penali, anche se non sono, nel nostro sistema, vincolanti; di conseguenza sia lei che la controparte potrà avvalersi a proprio vantaggio di una precedente sentenza penale, tenendo presente comunque che i criteri di giudizio in sede civile possono distinguersi da quelli in sede penale. Infine c’è da aggiungere che la condanna penale del responsabile non deve necessariamente condizionare la congruità del risarcimento in sede civile. Ora, poi, che la nuova procedura ammette il "patteggiamento" la procedura penale si va sempre più distaccando dal processo civile.

L’OPPORTUNITÀ DI SPORGERE QUERELA VA BEN VALUTATA A SECONDA DELLE MODALITÀ' E RESPONSABILITÀ DEL SINISTRO

Come ritirare una querela

Può accadere che durante un procedimento penale chi ha presentato la querela la voglia ritirare per svariati motivi: un legame tra il responsabile e la vittima oppure un eventuale riconoscimento da parte del responsabile e non ultimo una transazione in sede civile che induca 1’accusa a ritirare la querela.

Se si vuole ritirare una querela è utile, prima di farlo, analizzare bene tutta la pratica assicurandosi che la controparte non sia in grado di fare una controquerela efficace.

Cosa accade se si ritira la querela? Se la procedura penale è stata avviata d’ufficio il ritiro della querela non inficia la continuazione del processo; ma se la procedura penale è nata da una querela, nel caso cioè di lesioni non mortali, il ritiro della medesima provoca la chiusura del processo penale.

Attenzione! La querela una volta ritirata non pub essere sporta una seconda volta per lo stesso motivo.

L’OPPORTUNITÀ' DI RITIRARE LA QUERELA VA BEN VAGLIATA, PERCHÉ UNA VOLTA RITIRATA NON PUÒ' ESSERE SPORTA UNA SECONDA VOLTA

Il processo penale

Il processo penale è un evento poco piacevole: di conseguenza lei non ha l’obbligo di parteciparvi; infatti ha la possibilità, costituendosi parte civile, di far partecipare attivamente al processo il suo avvocato, a meno che il giudice non la convochi ritenendo indispensabile la sua audizione.

Prassi vuole che per 1’accusa non sia assolutamente facile avere ragione della controparte per due principali motivi:

la difesa ha un amplissimo spazio di movimento per difendersi dalle accuse mossegli;
nella stragrande maggioranza dei processi, il giudice considera obiettivamente il fatto del responsabile come colposo, cioè non volontario, infatti chi provocherebbe un incidente stradale volontariamente?
Il giudice comunque è più rigoroso verso coloro che hanno avuto a carico più o meno infrazioni al codice della strada ritirando comunque in molti casi la patente per determinati periodi. Da ricordare infine che colui che subisce un processo penale come incensurato (cioè non ha mai avuto condanne penali) ha diritto alla condizionale ove il reato non ecceda una determinata pena (due anni complessivamente).

Il processo penale che ora prevede il patteggiamento, unito alla punibilità per querela di parte del reato da lesioni colpose derivanti da incidente stradale, non comporta, di regola, la comminazione di pene molto elevate nel caso di condanna dell’imputato.

IL PROCESSO PENALE NEI REATI DA CIRCOLAZIONE PER LESIONI NON MORTALI E’ DIVENUTO L’ECCEZIONE A CAUSA DELLA PUNIBILITÀ' A QUERELA DI QUESTI REATI E PIÙ' DI RECENTE DALLA INTRODUZIONE DEL PATTEGGIAMENTO

Le assicurazioni

La perdita di una persona cara può avere serie ripercussioni anche sul campo economico: infatti con la morte o l'invalidità permanente di un componente della famiglia può venire a mancare un valido e spesso indispensabile supporto economico. Lei ha due anni per attivarsi onde evitare che il suo diritto si prescriva. Il soggetto a cui dovrà rivolgersi è 1’assicurazione che copre la responsabilità civile della controparte la quale è tenuta a risarcirla di tutti i danni subiti e delle spese sostenute.

Consigli pratici:

denunci senza tardare il sinistro alle assicurazioni;

prepari un dossier che contenga tutto l’accaduto compresi tutti gli atti legali e non;

abbia cura altresì di conservare i documenti possibilmente tutti in originale;

stia attento a rispettare i tempi messi a sua disposizione dalla legge per qualunque atto legale e non: lo scadere, infatti, di un termine può pregiudicare la validità di un atto, quindi si consiglia di utilizzare sempre lettere raccomandate la cui ricevuta è dimostrativa della data di ricevimento e di conseguenza il rispetto dei termini stabiliti per qualunque, atto giuridico o non, si voglia compiere

non firmi niente se non dopo aver consultato o 1’avvocato.

IN CASO DI INCIDENTE FATE SUBITO LA DENUNCIA ALLE ASSICURAZIONI E TENETE UN FASCICOLO CON TUTTI I DOCUMENTI IN ORIGINALE

COME REGOLARSI CON LE ASSICURAZIONI IN CASO DI DECESSO

La prima cosa da verificare è se il defunto aveva stipulato una copertura assicurativa vita o infortuni pubblica o privata. In caso in cui la vittima sia un terzo trasportato in una autovettura va indirizzata all’assicurazione della responsabilità civile del proprietario del veicolo una richiesta di risarcimento.

COME REGOLARSI CON LE ASSICURAZIONI IN CASO DI LESIONI

Verificare se 1’infortunato ha una copertura assicurativa infortuni pubblica o privata (spesso i datori di lavoro stipulano polizze infortuni collettive private). Se l'infortunio gli è accaduto come terzo trasportato egli può chiedere il risarcimento alla assicurazione che copre la responsabilità civile del proprietario del veicolo.

La prestazione assicurativa consiste nel coprire le perdite pecuniarie dell’assicurato dovute alla perdita totale o parziale della capacità di lavorare derivanti da invalidità permanente o temporanea, parziale o totale. L’assicurazione manderà un medico per verificare lo stato di salute dell’infortunato, la quale constatazione servirà alla compagnia per stabilire l’ammontare del risarcimento in base al tipo di invalidità, alla durata della degenza e al grado se presente di invalidità. Nelle polizze di RCA si coprono tutti i danni arrecati a terzi ivi compresi quelli estetici

IN CASO DI LESIONI GRAVI O DI UN DECESSO DI UN CONGIUNTO OCCORRE VERIFICARE L’ESISTENZA DI GARANZIE ASSICURATIVE SULLA VITA, SUGLI INFORTUNI, SULLE PERDITE PECUNIARIE, ECC. L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI R.C.A. COPRE TUTTI I DANNI ARRECATI A TERZI NEI LIMITI DEL MASSIMALE ALCUNE NOZIONI E DEFINIZIONI DI DIRITTO INDISPENSABILI PER CAPIRE LA MATERIA

L’assicurazione di R.C.A.

Anche se le potrà risultare noioso siamo costretti a darle alcune nozioni e definizioni brevi per immetterla nella materia.

LA RESPONSABILITÀ:

in caso di urto fra veicoli a motore per legge la colpa si presume pariteticamente suddivisa fra le parti, salvo prova contraria (art. 2054 Codice Civile)

Come può dare la prova contraria?

Dimostrando che 1’incidente e avvenuto:

per forza maggiore
caso fortuito
fatto di un terzo
per colpa esclusiva del danneggiato
Come può dare la prova ?

a mezzo di testimoni
con prove oggettive (fotografie, verbali, ecc.)
con ricostruzioni dell’accaduto, planimetrie, simulazioni ecc.
Diverso è il caso del danno arrecato:

- al pedone a vantaggio del quale viene presunto in colpa l’automobilista investitore, mentre costui dovrà dare solo la prova del danno subito;

- al trasporto di cortesia, che dovrà dare la prova della colpa del terzo responsabile e del danno subito;

- al trasportato che paga il biglietto su di un mezzo pubblico, che deve dimostrare solo il danno subito, scattando per il suo vettore la presunzione di colpa.

L’assicurato è tenuto a stipulare la garanzia assicurativa R.C.A. e 1’assicuratore è obbligato ad assumerla alle condizioni di legge.

Dal 1 luglio 1994 le tariffe sono liberalizzate, mentre i livelli dei massimali sono uniformati in tutta Europa. L’assicuratore risponde entro tale somma, che può essere elevata pagando un premio maggiore; oltre il massimale l’assicurato risponde in proprio, col suo patrimonio. Per le spese legali, volte a resistere alle richieste del terzo danneggiato, l’assicurato risponde oltre il massimale, fino ad un massimo del 25% dello stesso.

Nei confronti del terzo danneggiato la garanzia è sempre operante e le eccezioni fra assicurato e assicuratore circa il contratto di assicurazione non sono opponibili al terzo nei confronti del quale fa fede il contrassegno che è suo obbligo esporre sull’autovettura.





Il danno

I danni da incidente stradale possono essere a cose o a persone. Esistono, inoltre, categorie di danni non materiali la cui valutazione va fatta di volta in volta.

Per agevolarla ne11’affrontare le innumerevoli voci di danno le facciamo qui un elenco, dal quale potrà confrontare quelle che la riguardano:

DANNI DIRETTI A COSE

DANNI DA MANCATO UTILIZZO DI COSE

DANNI DIRETTI A PERSONA

invalidità temporanea al lavoro;

piccola invalidità permanente (sotto il 10% di perdita della capacità lavorativa);

invalidità permanente;

invalidità per perdita o lesione permanente di organo per disfunzione permanente.

DANNI IMMATERIALI A PERSONA

danno morale;

danno alla vita di relazione;

danno estetico;

danno per il dolore derivante da un infortunio.

DANNO BIOLOGICO

Riguarda chiunque subisca una lesione all'integrità fisica, indipendentemente dal suo ruolo nella società e dall’attitudine a produrre reddito: esso discende da un principio costituzionale che è il diritto alla salute e, quindi, all'integrità psicofisica di ciascun cittadino.

PERDITA DI REDDITO

In particolare per coloro che sono professionisti o imprenditori (riferito non soltanto al proprio lavoro diretto).

DANNO DERIVANTE DALLA PERDITA DI UN CONGIUNTO STRETTO

Il superstite interviene per un diritto proprio indipendentemente dall’eredità. Tale danno può configurarsi come un danno materiale (perdita di sostentamento) e come danno morale. La giurisprudenza su queste voci principali di danno inserisce molti distinzioni, che però fondamentalmente si rifanno a questo schema.

SPESE SOSTENUTE PER CAUSA DEL SINISTRO

E’ bene ricordarsi di conservare tutte le ricevute delle spese, in regola con le normative fiscali, perché, al momento del risarcimento le spese subite dovranno essere dimostrate.

COME SI VALUTA IL DANNO?

L'entità dei danni deve essere dimostrata dal danneggiato che ne fa richiesta, per cui ogni rivendicazione va documentata con ricevute e pezze di appoggio. Laddove si tratti di una valutazione, ad esempio sull'entità delle lesioni permanenti, occorre munirsi di relazioni di medici legali di parte.

Se il danneggiato non è titolare di un reddito, gli spetta comunque il risarcimento del danno biologico. Il criterio di calcolo dello stesso varia da Tribunale a Tribunale e anche in relazione all'entità dei postumi permanenti.

Essenziale per la valutazione del danno è anche 1’età del danneggiato: più egli è giovane e più avrà diritto ad essere risarcito per lesioni permanenti, secondo tavole di mortalità e di lesioni dedotte dall’ISTAT.

Se il danneggiato è un minore si dovrà ricorrere anche a criteri equitativi per valutare l’incidenza futura dei postumi permanenti su una attività lavorativa ancora non delineata. Spetta comunque il danno biologico.

E’ da ricordare che, per la liquidazione di danni permanenti ad un minore o a un incapace di intendere e di volere, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.

Se lei ha perduto:

un coniuge: ha diritto ad un risarcimento per danni materiali (perdita di supporto economico) e morali (perdita del rapporto)

un genitore: lei ha diritto ad un risarcimento sia per i danni materiali, purché provati, che morali;

un figlio: ha diritto ai danni morali, nonché al danno patrimoniale, purché provato,

La transazione

In linea di massima è consigliabile raggiungere un accordo piuttosto che seguire giudizi spinosi e defatiganti, specialmente quando la controversia non è sulla responsabilità, ma solo sull'entità dei danni.

Se non si è d’accordo sull’indennizzo, si può chiedere alla propria assicurazione una offerta formale. Qualora l'assicuratore provveda all’offerta, reale, di sua iniziativa, senza aver consultato il danneggiato, questi, se non si trova d’accordo, dovrà notificarlo all’assicuratore con lettera raccomandata restituendo l’assegno, ovvero trattenendo 1’ammontare come acconto sull’intero risarcimento del danno.

Ove 1’assicuratore del responsabile dell’incidente non dimostri buona volontà di definire il danno, potrà rivolgersi all’ufficio reclami dell’ISVAP per lamentare le inadempienze e richiedere un intervento.

Se non si è esperti in legge, conviene, come si è già detto, farsi assistere da un avvocato per danni che superino i 5 milioni. La transazione è 1’atto tramite il quale 1’assicurazione paga al danneggiato e al suo legale una somma concordata a risarcimento dei danni subiti. Contrariamente alla sentenza, la transazione non è appellabile e non si pub rivedere se non per gravi vizi del consenso.

Ciò deve rendere il danneggiato molto prudente nel chiudere una transazione e, anche di fronte ad un’offerta apparentemente remunerativa, conviene che faccia una pausa di riflessione prima di accettare. La transazione può avvenire:

in via stragiudiziale, senza cioè che si sia mai aperta una causa civile;


alla prima udienza di giudizio, rendendo cosi inutile la prosecuzione del processo: con il nuovo processo civile il tentativo di conciliazione bonario alla prima udienza è divenuto obbligatorio;


in corso del giudizio in primo grado: la transazione è sempre possibile prima che il processo si definisca;


nei gradi successivi ove si aprano spazi per una transazione vantaggiosa: in questi casi il danneggiato dovrà tener conto, nell’accettare la transazione, del lungo tempo trascorso, delle spese sostenute, degli interessi passivi che decorrono dal momento dell’incidente e che ammontano per legge al 10%.
Se il danneggiato è un minore o un incapace di intendere e di volere, la transazione deve essere previamente autorizzata dal Giudice Tutelare in caso di lesioni permanenti.

Si ringraziano:

Marcel Haegi Presidente della Federazione Europea delle Vittime della Strada

Enrico Ferri e L'Istituto Studi Parlamentari che hanno redatto il testo.

I risarcimenti alle vittime di pirati della strada sono affidati alla CONSAP S.p.A.-Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada, Largo Tartini, 4 - 00198 Roma

Per reclami sull'operato di una Assicurazione si può rivolgere allo ISVAP - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA

Analisi del danno biologico condotta dall'ISVAP

Due pubblicazioni recenti riportano dati sulla liquidazione dei danni alla persona:

Guida al diritto del Sole 24 ore dossier mensile n.4 il Danno biologico

Lodovico Molinari - IL risarcimento dei danni alla persona negli incidenti stradali - ed. CEDAM Padova 1998 (600 pag lire 60.0000)

Incidenti stradali: un morto ogni due ore; il 70% degli italiani non rispetta il Codice

Il dato è agghiacciante: ogni due ore sulle strade italiane muore una persona. Basti pensare che nel 2009 le vittime sono state 4.237, 1.200 dei quali sotto i 30 anni. Senza contare un milione di feriti e 20mila nuovi paraplegici. Quattro quinti dei sinistri sono dovuti ad errore umano ma, soprattutto, a un mancato rispetto delle regole della strada. Grazie alle recenti modifiche al codice della strada, ora ci sono sanzioni più pesanti per chi causa incidenti commettendo infrazioni gravi. Ma “i controlli, però, non sono ancora sufficienti – tuona il presidente della Fondazione Ania, Sandro Salvati - e, soprattutto, manca la certezza della pena. Si tratta di una situazione insostenibile che non possiamo più tollerare. E’ tempo che si arrivi alla modifica del Codice Penale introducendo una fattispecie normativa che regoli il reato stradale, soprattutto quando si causano morti o feriti gravi”.

Un recente sondaggio Ispo ha evidenziato che il 58% degli intervistati ritiene che quando si è al volante non venga rispettato il codice della strada. Ma la violazione delle norme del CDS è molto diffusa: oltre il 70% degli automobilisti dichiara di infrangere le regole, pur essendo consapevole (lo ha dichiarato oltre l’80% degli intervistati) dei rischi e delle conseguenze sociali ed economiche degli incidenti stradali.

A tutto questo c’è anche un’aggravante messa in evidenza dalla statistica Ispo: il 74% degli italiani dichiara di rispettare più attentamente le regole della strada quando si trova all’estero. Ma perché si infrangono le regole del CDS? Fra le motivazioni, secondo gli intervistati, in primo luogo c’è una sottovalutazione del rischio (91%); si considerano i controlli scarsi ed inefficaci (72%) e si ritengono le sanzioni previste non così pesanti da far paura e, soprattutto, non applicate (70%). Oltre un terzo degli italiani (35% del campione) crede infine che le violazioni siano dovute anche alla scarsa chiarezza del codice della strada.

Tabelle milanesi come criterio di riferimento anche per aspetti esistenziali

Le tabelle milanesi costituiscono il valido e necessario criterio di riferimento per quanto concerne la valutazione equitativa ex articolo 1226 c.c., dove la concreta fattispecie non presenti circostanze richiedenti la variazione in aumento o diminuzione, per le lesioni di lieve entità.
La Cassazione, con la "corposa" sentenza 30 giugno 2011, n. 14402 ribadendo il fatto che il danno esistenziale non ha una propria autonomia, ha precisato, comunque, che nel ristoro dei danni devono essere considerati tutti gli aspetti esistenziali (il caso concerneva un giovane che in seguito ad incidente stradale aveva subito l’amputazione di una gamba e di un braccio).
Devono, infatti, essere risarciti tutti quegli stravolgimenti subiti in seguito all’illecito; da ciò ne consegue che precipuo compito del giudicante è quello di accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, prescindendo dal nome che “gli si conferisce”, e individuando le ripercussioni verificate, negative, sul valore della persona , provvedendo, quindi, alla loro integrale riparazione.
I relativi parametri devono essere presi dal giudice come riferimento ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale.
Con la decisione che qui si commenta i giudici di legittimità hanno “aderito” a quell’indirizzo giurisprudenziale già espresso dalla Cassazione in data 7 giugno 2011 (cfr. sentenza n. 12408) in tema di adozione delle tabelle di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale.

Tre i punti essenziali sui quali la Corte sofferma la propria attenzione:

personalizzazione motivata: il giudice potrà discostarsi (per quanto concerne l’aumento o la diminuzione) dai parametri di equità, ma, in ogni caso, dovrà fornire adeguata motivazione sulle ragioni; non può, pertanto, ritenersi sbagliata la motivazione che adotti un parametro equitativo differente da quello milanese, ma solamente quella decisione che non abbia compiutamente giustificato il suo discostarsene;
valore del contesto territoriale: nella sentenza de qua i giudici precisano che gli indici della valutazione e della variazione rispetto ai sopra citati parametri di riferimento possono essere assunti anche da “diversità delle condizioni economiche e sociali dei differenti contesti territoriali”;
nozione estesa del danno non patrimoniale: “pregiudizio del fare aredittuale del soggetto determinante una modifica in peius della personalità da cui è conseguente uno sconvolgimento dell’esistenza”; i giudici della Corte sul tema dell’autonomia del danno esistenziale, come postulata dal ricorrente, hanno avuto modo di precisare, come già anticipato in precedenza, che non vi è autonomia del citato danno esistenziale, bensì, come stabilito da costante giurisprudenza (cfr. Cass. 8827 e 8828 del 2003, SU 26972 e 26975 del 2008) variabile di calcolo e valutazione dello stravolgimento della personalità della vittima nella sfera relazionale delle proprie priorità soggettive.

(Nota di Manuela Rinaldi)www.asaps.it