sabato 15 gennaio 2011

Auto per neopatentati ecco i nuovi limiti

Meglio tardi che mai. Dopo una sequela di continui rinvii dal 2007 con il solito decreto milleproroghe, dal prossimo 9 febbraio entrerà dunque in vigore il limite di potenza per la guida di veicoli per i conducenti titolari di patente categoria B introdotto nell'articolo 117 del Codice della Strada con le modifiche apportate dalla legge 120 del 29 luglio scorso.

Per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli che hanno una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, cioé quelli adibiti al trasporto di persone con al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente, si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Questo secondo e parallelo limite è stato introdotto dal legislatore per evitare l'incongruenza per la quale mentre lo spirito della norma è quello di evitare che i neopatentati guidino veicoli particolarmente potenti e veloci, accadeva che potessero essere però guidate vetture grandi e potenti ma pesanti, mentre ricadevano nel divieto le vetture di potenza media, per il rapporto particolarmente sfavorevole nel peso potenza. Ora con il limite massimo fissato comunque a 70 kw questa situazione dovrebbe essere superata.

Va precisato però che il nuovo limite previsto dall'art. 117 non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'art. 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Inoltre fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del codice della strada il divieto si allunga a 3 anni per le persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope ecc.).

Attenzione però i nuovi limiti di potenza si applicano solo a coloro che conseguiranno la patente B dal 9 febbraio 2011, non è valido per chi ha conseguito la patente in una data precedente. Va infine ricordato che per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. Divieto che difficilmente potrà essere fatto rispettare in autostrada col tutor visto che il conducente non viene fermato nel momento dell'infrazione.

Di seguito il testo integrale del nuovo articolo 117 (Limitazioni nella guida).

Art. 117.
(Limitazioni nella guida)

1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.(1)(1a)
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.(2)
2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano(10) ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'art. 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.(3)(8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.(9)(11)
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis(4). Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121.(2)
5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente,(5) circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00(6). La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.(2)(7)

martedì 11 gennaio 2011

Codici della strada a confronto: l’Inghilterra è la più severa

Ventisette paesi, ventisette codici. Su strade e autostrade l'Europa è un po' meno unita. Viaggiando tra un paese e l'altro in automobile si può incorrere in spiacevoli sorprese. Abbiamo confrontato il nuovo codice stradale italiano con quelli di Francia, Inghilterra e Spagna. Sono emerse differenze molto particolari. Se sbarcate in Inghilterra, ricordatevi di non mangiare un panino mentre siete al volante: potreste essere multati. E occhio alla velocità specialmente in Spagna e Francia: oltre alla multa (salatissima) rischiate di finire anche in carcere.

Sono soprattutto le sanzioni a fare la differenza: in linea generale, a una maggiore severità corrisponde un minor numero di incidenti. Secondo le statistiche elaborate dall'Unione Europea, nel 2007 l'Italia ha avuto 86 incidenti mortali per un milione di abitanti. L'Inghilterra si è fermata a 50. Su un punto, però, tutti sono d'accordo: le strade sono ancora troppo pericolose. Per questo molti paesi europei negli ultimi anni hanno inasprito le sanzioni.

Alta velocità. In Inghilterra non hanno fretta: il codice stradale inglese non consente mai di superare i 112 chilometri orari (70 miglia orarie). Neanche in autostrada. L'Italia, la Francia e la Spagna hanno limiti un po' più alti (in alcuni tratti autostradali italiani si possono toccare anche i 150 km/h) e molto simili tra loro.
Le maggiori differenze riguardano le sanzioni. L'Inghilterra, che non distingue tra infrazioni gravi e meno gravi, colpisce soprattutto sul portafoglio: 1000 sterline di multa, che diventano 2500 se il limite è stato superato in autostrada. A prescindere dalla velocità. In più, il ritiro o la sospensione della patente.

In Spagna dal 2002 è prevista la possibilità di finire in carcere da 3 a 6 mesi se si supera il limite di oltre 60 km/h in città e di oltre 80 km/h fuori città. Per chi, pur infrangendo il limite, si tiene sotto queste soglie le multe sono piuttosto blande: mai più di 600 euro. Anche in Francia interviene il codice penale, ma solo in caso di recidiva negli ultimi tre anni nel caso in cui si superi di 50 km/h il limite. In Italia, a meno di non provocare incidenti, chi corre più del dovuto non rischia il carcere. Nella più severa delle ipotesi scatta una multa da 2000 euro e si rimane solo dodici mesi senza patente. Contro i 4 anni della Spagna e i 3 della Francia. Una novità introdotta nel 2003 prevede un surplus di 200 euro per tutte le infrazioni commesse dopo le 20 e prima delle 7 del mattino. Una regola che si trova solo nel nostro Paese.

Guida in stato di ebbrezza. Ubriacarsi e mettersi alla guida è un comportamento criminale previsto dal codice penale di tutti i 4 paesi presi in esame. Anche in questo caso, però, ci sono differenze. Anzitutto, sul parametro utilizzato per misurare lo stato di ebbrezza. In Inghilterra c'è solo una soglia. Superata quella, scatta la multa. Francia e Spagna ne hanno due: la più alta è punita anche penalmente. L'Italia ha tre soglie: solo la prima non è punita con il carcere.

I francesi sono i più severi: la soglia minima per essere considerati ubriachi è di 0,2 grammi per litro di sangue, la più bassa dei paesi presi in esame. Chi guida ubriaco rischia fino a due anni di carcere, contro i dodici mesi dell'Italia (ma per incorrere in questa pena bisogna avere un tasso alcolemico di 1,5 g/l, una soglia molto alta) e i sei mesi di Spagna e Inghilterra.

I britannici sono durissimi con chi, ubriaco, provoca un incidente: la pena prevista è 14 anni di carcere. Anche in Italia è previsto il raddoppiamento della pena nel caso di sinistro. Considerando l'ipotesi più severa, la condanna non può comunque superare i due anni di carcere.

Pene molto dure anche per chi rifiuta di sottoporsi al test dell'alcool e, anche in questo caso, la mano più pesante è quella dei francesi: fino a 2 anni di carcere. In Italia la multa più salata: fino a 6000 euro.

Paese che vai, divieto che trovi. Ma i codici stradali sono fatti anche di tante regole e accorgimenti di cui è bene tener conto nel momento in cui si espatria. Anche se all'apparenza sembrano piccoli dettagli. I più tartassati sono gli automobilisti inglesi: quando sono al volante non possono mangiare, consultare mappe, inserire cd, cambiare stazione radio, ascoltare musica ad alto volume, discutere con i passeggeri, bere né fumare. Naturalmente, non possono neanche usare il telefono cellulare. Solo che a differenza di spagnoli e francesi, che almeno possono tenerlo acceso, e degli italiani, che invece possono addirittura parlare con l’auricolare o in viva voce, gli inglesi sono tenuti a spegnere il telefono prima di partire.

La Spagna nell'ultima riforma del codice stradale ha incluso il divieto di usare strumenti per rilevare la presenza di autovelox. Se avete un navigatore satellitare, prima di varcare il confine della penisola iberica ricordatevi di disabilitare l'opzione “anti-autovelox” o rischiate multe. È punita anche la classica segnalazione con gli abbaglianti per far sapere agli altri automobilisti che, pochi metri più avanti, c'è autovelox o una pattuglia di polizia. In Italia la legislazione è più elastica: sono proibiti solo quegli apparecchi che interferiscano con i dispositivi autovelox. Tant'è che, sulle strade del nostro paese, la presenza dei rilevatori elettronici è perfino segnalata con cartelli.

Non mancano i lati più divertenti. Il codice stradale inglese non lascia nulla al caso e, in alcuni casi, assume un tono da saggio padre di famiglia. Come quando si raccomanda di essere “comprensivi con gli altri automobilisti che causano rallentamenti: potrebbero non conoscere la zona” o di portare pazienza: “tutti possiamo commettere un errore”. A giudicare dall'articolo 147, anche gli inglesi sono piuttosto irascibili al volante: “Non agitatevi se altri automobilisti commettono errori, questo peggiorerà soltanto la situazione. Calmatevi, rilassatevi” e ancora: “Non guidate troppo vicini alle altre auto per intimidire altri automobilisti”.

Il fumo in macchina. Si parla molto, anche in Italia, di introdurre il divieto di fumo almeno per il conducente. Secondo uno studio della società italiana di Tabaccologia, accendersi una sigaretta è molto più pericoloso che rispondere al telefonino mentre si guida. Per prendere sigarette e accendino ci si distrae 2,9 secondi, per accendere altri 2 secondi. Totale: 4,9 secondi contro i 2,1 secondi necessari per rispondere a una chiamata. Tra i paesi che abbiamo messo a confronto, solo l'Inghilterra prevede il divieto di fumo per chi guida. Non c'è bisogno, però, di solcare il canale della Manica per trovare un altro esempio. Dal luglio 2008 la Repubblica di San Marino prevede una multa fino a 100 euro per chi fuma al volante. Il codice stradale del Titano punisce anche il passeggero che si accenda una sigaretta senza autorizzazione di chi guida.

Uso delle scarpe. Uno dei dubbi più frequenti degli automobilisti italiani è sull'uso delle scarpe: quali si possono indossare? Quali rendono più difficile la frenata dell'auto? In realtà, zoccoli e ciabatte erano bandite fino al 1992. Il nuovo codice stradale ha tolto qualsiasi restrizione all'uso delle calzature. Le automobili di nuova generazione hanno sistemi di frenata molto efficienti: basta una leggera pressione del piede per fermare il proprio veicolo. Il resto è affidato al buon senso. Nonostante la legge lo permetta, mettersi alla guida indossando i tacchi a spillo continua a non essere un'idea brillante.
www.repubblica.it

Multe, rincari in arrivo. Il divieto di sosta costa di più

Un buon proposito per il 2011? Stare più attenti al volante e non infrangere il codice della strada. Da quest'anno, infatti, molte infrazioni subiranno un aumento del 2,4%. Sia nei minimi che nei massimi. Colpa dell'adeguamento delle sanzioni amministrative che scatta automaticamente ogni 24 mesi. Dall'ondata di rincari si salvano solo le sanzioni già inasprite dalle ultime modifiche al codice della strada, nel 2009 e nel 2010.

Tra le infrazioni interessate dal rincaro, alcune sono molto comuni: parcheggiare in divieto di sosta costerà da 1 a 4 euro in più; parlare al cellulare mentre si guida dai 4 a 14 euro in più; non fermarsi all'incrocio da 3 a 13 euro in più. Solo per citare tre classiche infrazioni da città. La guida in stato di ebbrezza (salvo l'ebbrezza “lieve”) e dopo aver assunto droga non sono soggette all'adeguamento biennale perché sono sanzioni penali. (Consulta l'elenco completo)

Gli aumenti, che vengono calcolati in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2010. Ma il meccanismo è già stato duramente criticato negli ultimi anni e l'accusa è sempre la stessa: gli importi delle le multe crescono a ritmi molto più sostenuti rispetto ai salari dei cittadini. Dal 1993 a oggi alcune sanzioni sono cresciute anche del 40-50%.

Anche per il 2011 gli automobilisti dovranno stare molto attenti agli autovelox-trappola. Per molti comuni italiani potrebbero essere gli ultimi dodici mesi di cuccagna: è slittato di almeno un anno il provvedimento che trasferisce agli enti proprietari delle strade la metà dei soldi derivanti dalle multe autovelox. Insomma, neanche la consolazione che i soldi della nostra multa serviranno a migliorare la strada che percorriamo tutti i giorni.

Per i milanesi, oltre all'aumento c'è un'altra sgradita novità. Dal primo gennaio chi vive nel capoluogo lombardo ha a disposizione solo 5 giorni per pagare la sanzione senza gli 11 euro di spese di notifica. In precedenza, invece, c'erano 15 giorni di tempo per “conciliare” prima che venisse spedita la multa a casa.
(11 Gennaio 2011)
www.repubblica.it

lunedì 3 gennaio 2011

L’assicurazione

L’assicurazione



1 - Se si lascia parcheggiata sulla pubblica via un'auto senza utilizzarla si è tenuti a pagare l'assicurazione?



Sì, perchè in tale ipotesi il veicolo viene considerato "in circolazione" e come tale soggetto all'assicurazione obbligatoria. Questo anche nel caso in cui sia gravemente usurato o danneggiato, e perfino non più in grado di circolare autonomamente, salvo accertamento, in concreto, dello stato di vero e proprio rottame (Cass. 9/5/1991, n. 5189).



2 - Se l'incidente avviene dopo la stipulazione del contratto ma prima che venga pagata la prima rata di premio, l'assicurazione è tenuta a risarcire il danno?



No. Per i premi successivi al primo, invece, la Compagnia è tenuta a risarcire il danno, purché il sinistro si verifichi entro le ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza senza che il pagamento sia stato effettuato: è, questo, il cosiddetto periodo di grazia, previsto dal secondo comma dell'art. 1901 c.c. Stando però a Cass. 1/7/2002, n. 9554, "Il principio in forza del quale, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il rilascio del certificato assicurativo, completo di tutte le indicazioni e gli elementi prescritti dalla legge, impegna inderogabilmente l'assicuratore per il periodo di assicurazione riportato dal certificato stesso, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato o meno pagato il premio, trova applicazione solo nei confronti del danneggiato, non dell'assicurato, per cui se questi non ha pagato il premio o la rata di premio alla scadenza convenuta, l'assicurazione rimane sospesa e l'assicurato stesso non ha titolo per pretendere dall'assicuratore il pagamento dell'indennizzo, ancorché per qualsiasi motivo sia stato rilasciato il certificato di assicurazione; certificato del quale può avvalersi, ai fini dell'azione diretta di risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore, esclusivamente il danneggiato".



3 - Se si ha un incidente dopo aver superato l'esame di guida ma prima di ritirare la patente, l'assicurazione paga?



Paga i terzi danneggiati ma si rivale nei confronti dell'assicurato, dal momento che le condizioni generali del contratto di assicurazione contro la responsabilità civile automobilistica prevedono che la copertura assicurativa è subordinata all'abilitazione del conducente a norma delle disposizioni vigenti, disposizioni che prevedono, appunto, il possesso della patente di guida. Occorre tuttavia aggiungere che la patente viene consegnata all'interessato contestualmente al superamento dell'esame di guida.



4 - Cosa si può fare se un incidente viene causato da un veicolo non coperto da assicurazione?



Si può chiedere, qualora il conducente e/o il proprietario del veicolo che ha causato il sinistro non abbiano mezzi economici con i quali risarcire il danno, l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici s.p.a. - Via Yser, 14 - 00198 Roma - Tel. 06/857961 - sito internet www.consap.it), che copre integralmente i danni occorsi alle persone, mentre per quelli derivati a cose il risarcimento è limitato alla parte eccedente i 500 euro. Per contattare l'Ufficio informazioni del Fondo di garanzia: tel. 85796415, fax 06/8411844, indirizzo e-mail: segreteria.fgvs@consap.it.



5 – Qual è la sanzione prevista per chi circola senza assicurazione?



A chi circola senza assicurazione si applica (secondo comma art. 193) la sanzione amministrativa da 714 a 2.859 euro. Questa sanzione è ridotta a un quarto se l'assicurazione viene resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui al secondo comma dell'art. 1901 c.c. (questa norma prevede che, se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza). Si procede anche al sequestro del veicolo (terzo comma art. 13 L. 24/11/1981, n. 689). La suddetta sanzione è altresì ridotta a un quarto se l'interessato, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tal caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei relativi documenti esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo, previo versamento, presso l'organo accertatore, di una cauzione pari all'importo della sanzione minima di cui sopra. Ad avvenuta demolizione, certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria (art. 193, comma 3).

L'organo accertatore ordina che la circolazione su strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che lo stesso sia depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio; luogo che, in caso di particolari condizioni, può essere concordato con il trasgressore. Se l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta (ossia nella misura minima prevista dalla norma), corrisponde il premio di assicurazione per almeno 6 mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al Prefetto. Se invece nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'Ufficio o Comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al Prefetto e il veicolo è sottoposto a confisca. Il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa prevista e per le spese di procedimento.



6 - E per chi abbia dimenticato di portare con sé il contrassegno?



In tal caso si applica la sanzione amministrativa da 37 a 150 euro. Se però non si ottempera all'invito di esibire il contrassegno all'Ufficio di polizia nel termine indicato dall'Autorità, s'incorre anche nella sanzione amministrativa da 373 a 1.498 euro (art. 180, commi 7 e 8).



7 - Come viene punita la mancata esposizione del contrassegno di assicurazione?



Chi non espone sul veicolo il contrassegno entro 5 giorni dal pagamento del premio o della rata di premio (art. 127, comma 3, c.a.) incorre nella sanzione amministrativa da 23 a 92 euro (art. 181, comma 3).



8 – Se il contrassegno di assicurazione, regolarmente esposto, è diventato illeggibile, s’incorre nella sanzione di legge?



L'esposizione di un contrassegno non leggibile di assicurazione equivale all’ipotesi della sua mancata esposizione (Cass. 12/9/2005, n. 18109).



9 - Se, tornando a riprendere l'auto, troviamo una contravvenzione perchè il contrassegno, ancorché regolarmente esposto, è scaduto, ma da meno di 15 giorni, possiamo contestare l'accertamento?



Sì, per quanto detto nella risposta al quesito 2. Si deve a tal fine presentare ricorso al Giudice di pace, dimostrando che l'assicurazione, nel momento in cui fu accertata la presunta infrazione, era operante (non lo era se non era stata pagata la prima rata di premio, o se il contratto non era stato rinnovato).



10 – Vìola l’art. 181 chi non espone il contrassegno su un veicolo parcheggiato in area privata?



Sì, se l’area è priva di cartelli e di una recinzione idonea ad impedire l’accesso ad un numero indeterminato di persone (Cass. 21/12/2005, n. 28303)



11 - Se si presta l'auto a una persona che non ha la patente, e questa causa un incidente, l'assicurazione paga?



Sì, ma ha il diritto di rivalersi nei confronti del proprietario, il quale, ricorrendone i presupposti, può essere imputato di concorso nel reato di guida senza patente.



12 - Se si provoca un incidente e la patente è scaduta, l'assicurazione paga?



Il conducente di un veicolo a motore, se in possesso di patente di guida scaduta, dev'essere considerato "inidoneo alla guida" al pari di chi si ponga alla guida senza aver mai conseguito la patente, a nulla rilevando che la prima condotta sia punita con sanzione amministrativa, e la seconda con sanzione penale; ne consegue che, in presenza di una clausola contrattuale che esclude il diritto all’indennizzo per gli infortuni subiti dall’assicurato mentre si trovava alla guida di un veicolo senza esserne abilitato, l’assicuratore non è obbligato al pagamento dell’indennizzo sia nel caso in cui l’assicurato fosse privo di patente per non averla mai conseguita, sia nel caso in cui ne fosse privo per non averla rinnovata dopo la scadenza (Cass. 7/7/1999, n. 7035).



13 - Se, nel corso di un'esercitazione di guida, l'allievo provoca un danno a terzi, l'istruttore ne risponde?



Tra i soggetti la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione obbligatoria rientra anche l'istruttore del conducente munito del cosiddetto "foglio rosa", poiché l'istruttore ha il potere e il dovere di assistere l'allievo-conducente non solo con consigli e direttive verbali, ma anche con interventi diretti sui comandi di guida (volante, freno a mano), partecipando al complesso di attività che concorrono a far sì che il veicolo si muova seguendo un determinato percorso, con l'osservanza delle norme di comune prudenza e delle regole di comportamento previste dal codice della strada; nell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli l'istruttore di guida non può, quindi, considerarsi terzo trasportato (Cass. 20/11/1998, n. 11744). Di conseguenza, in caso di danno provocato a terzi dall'allievo, l'assicurazione non può rivalersi nei confronti dell'istruttore, poiché questo tipo di azione è ammessa solo contro i terzi e non nei confronti dei soggetti la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione obbligatoria, categoria alla quale appartiene appunto l'istruttore.



14 - E se a subire il danno è l'istruttore?



Se il passeggero trasportato su un'auto condotta da persona sfornita di patente e munita del solo foglio rosa subisce lesioni nell'incidente causato dall'inesperto conducente, e ne chiede il risarcimento, incombe al conducente e al proprietario del veicolo provare, se vogliono andare esenti da responsabilità, che il passeggero aveva il ruolo di istruttore del conducente (Trib. Genova 27/7/1998).



15 - Se il coniuge provoca un incidente e quindi un danno all'altro coniuge-passeggero, l'assicurazione paga?



Sì, ma soltanto nel caso di danni alla persona, avendo la Corte Costituzionale (sentenza del 2/5/1991, n. 188) dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, lett. b), L. 24/12/1969, n. 990 (abrogata dal D. Lgs. 7/9/2005, n. 209, codice delle assicurazioni private), nella parte in cui escludeva alcuni soggetti (fra cui i figli conviventi, gli ascendenti e, appunto, il coniuge) dai benefici dell'assicurazione obbligatoria (Cass. 9/8/2000, n. 10542). Per quanto attiene invece ai danni riportati dal veicolo di cui il coniuge fosse comproprietario per essere in comunione di beni, egli non solo non ha diritto al risarcimento della parte di danno riportata dal veicolo, ma è civilmente corresponsabile con l'altro coniuge dei danni da questi prodotti a terzi, ai sensi dell'art. 2054, terzo comma, c.c.



16 – Quali sono i soggetti considerati “terzi” ai fini dell’assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile automobilistica?



Il primo comma dell’art. 129 c.a. stabilisce che non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro, mentre il secondo comma precisa che non sono considerati terzi, e non hanno quindi diritto ad essere risarciti, limitatamente ai danni alle cose:

a) il proprietario del veicolo o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, il conducente e il locatario;

b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente responsabile del sinistro e dei soggetti di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

c) se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in taluno dei rapporti di cui alla lett. b).



17 - Se l'incidente avviene lungo una strada con divieto di transito l'assicurazione paga?



In caso di sinistro stradale avvenuto su via pubblica (nella specie, comunale), l’esistenza di un divieto di transito sulla stessa non elimina il carattere di strada pubblica, con la conseguenza che dei danni prodotti dalla circolazione di un veicolo, per quanto vietata, rispondono il conducente ed il proprietario ai sensi del terzo comma dell’art. 2054 c.c., nonché l’assicuratore, ove si tratti di un veicolo a motore soggetto al regime di assicurazione obbligatoria (Cass. 29/10/2001, n. 13393).



18 - Se si riceve un danno da un sasso spostato da un'auto in corsa a chi si deve chiedere il risarcimento?



Poiché in tal caso la circolazione veicolare è stata soltanto l'occasione e non la causa dell'evento dannoso, il danneggiato può agire nei soli confronti del presunto responsabile, cioè dell'assicurato, e non dell'assicuratore (Giu. pa. Acireale 24/6/1999); pertanto, se l'automobilista autore del danno rimane sconosciuto, si può provare ad agire nei confronti dell'ente gestore dell'autostrada, lamentando la mancata manutenzione del manto stradale. Diciamo provare perchè la sentenza qui richiamata ha escluso la responsabilità dell'ente gestore addirittura nel caso di danno causato ad un veicolo dal pietrisco residuato da recenti lavori di rifacimento della sede autostradale, escludendo che la condotta dell'ente potesse considerarsi causa dell'evento. In precedenza, però, il Giudice di pace di S. Valentino in Abruzzo Citeriore (sentenza del 18/12/1998) aveva sancito la responsabilità della società autostradale ex art. 2043 c.c. per i danni provocati al parabrezza di un’autovettura da un sasso di ragguardevoli dimensioni, probabilmente rotolato dal terrapieno laterale e schizzato da sotto le ruote di altra autovettura sorpassata.



19 – Se l’incidente viene provocato da un autoveicolo con targa di prova l’assicurazione paga?



La circostanza che il sinistro da cui è derivato il danno si sia verificato ad opera di un veicolo circolante con targa di prova ma per uno scopo diverso da quello della prova tecnica o della dimostrazione per la vendita è ininfluente; tale irregolarità, infatti, rileva soltanto nei rapporti fra assicuratore e assicurato, nel senso che non incide sull’esistenza del rapporto assicurativo, né costituisce un’eccezione opponibile al terzo danneggiato che agisca direttamente nei confronti dell’assicuratore, fatta salva la rivalsa di questo nei confronti dell’assicurato (Trib. Bologna 12/10/2005, n. 2620).



20 - Se ci rubano l'auto, assicurata contro il furto, e all'atto del ritrovamento si accerta che il veicolo ha subìto dei danni a causa di un incidente avvenuto dopo il furto, l'assicurazione deve pagare?



Nell'ipotesi in cui la polizza di assicurazione stabilisca che l'assicuratore risponde dei danni diretti subiti dall'autoveicolo a seguito di furto totale o parziale, debbono ritenersi collegati al furto da un nesso diretto di causalità e, quindi, coperti dalla garanzia assicurativa, non soltanto i danni causati dal ladro per impossessarsi dell'autovettura, ma anche i danni che lo stesso ladro cagiona sia nella fuga a bordo del veicolo rubato, successiva alla consumazione del reato, sia al fine di sottrarsi, in seguito, ad un controllo della forza pubblica (App. Genova 25/11/1982).



21 - Da quando decorrono gli interessi legali che si ha il diritto di pretendere sulla somma dovuta dall'assicurazione?



A norma dell’art. 12 D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45, recante modificazioni al regolamento sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, l’assicuratore, entro 15 giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione dell’accettazione della somma offerta per il risarcimento del danno, provvede al pagamento della somma stessa inviando al danneggiato, all’indirizzo da questi indicato nella denuncia di sinistro allegata alla richiesta di risarcimento, vaglia postale o assegno di pari importo; decorso il termine indicato, l’assicuratore risponde delle conseguenze del ritardo secondo le norme ordinarie, per cui dal sedicesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione della somma offerta sono dovuti gli interessi legali (Cass. 9/11/2000, n. 14593).



22 - E se l'assicurazione non paga costringendoci ad intraprendere una causa?



In tale ipotesi gli interessi legali decorrono dal giorno del sinistro (Trib. Roma 19/1/1980).



23 - A quanto ammontano gli interessi legali?



Gli interessi legali, dal lontano 21/4/1942 (giorno in cui entrò in vigore la norma del codice civile che li introdusse), e fino al 15/12/1990, sono stati del 5%; il 16/12/1990, e fino al 31/12/1966, furono portati al 10%; dall'1/1/1997 furono nuovamente ridotti al 5%, ma con questa innovazione: il loro ammontare può essere modificato annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello in cui il nuovo tasso sarà applicabile, tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e del tasso d'inflazione registrato nell'anno (se entro il 15 dicembre non viene fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo). Riassumendo:



dal 21/4/1942 al 15/12/1990 - 5%

dal 16/12/1990 al 31/12/996 - 10%

dall'1/1/1997 al 31/12/1998 - 5%

dall'1/1/1999 al 31/12/2000 - 2,50%

dall'1/1/2001 al 31/12/2001 - 3,50%

dall'1/1/2002 al 31/12/2003 - 3%

dall’1/1/2004 al 31/12/2007 - 2,50%

dall’1/1/2008 - 3%



24 - Se, fra il giorno dell'incidente o del furto dell'auto e quello del risarcimento, passa molto tempo, si può chiedere, in aggiunta agli interessi legali, la rivalutazione della somma?



L'indennizzo dovuto dall'assicuratore per il furto dell'autovettura assicurata è un debito di valore, come tale rivalutabile (Cass. 4/6/1987, n. 4883); per debito di valore s'intende un debito avente per oggetto una prestazione diversa dal denaro, mentre il debito avente per oggetto una somma di denaro si chiama debito di valuta. Il Pretore di Roma (sentenza del 19/6/1982) ha stabilito che il responsabile di un incidente stradale, condannato al risarcimento del danno, deve corrispondere al danneggiato, oltre agli interessi ed alla rivalutazione maturati dal giorno del fatto, anche la rivalutazione maturanda, secondo i dati ISTAT, fino al giorno dell’effettivo pagamento, in conseguenza dell’ulteriore tasso d'inflazione suscettibile di maturazione nel periodo necessario all’esecuzione della sentenza. Occorre però aggiungere che si deve tener conto anche del tasso legale d'interesse vigente: il Pretore di Firenze, per esempio (sentenza del 31/3/1993), in presenza di un tasso del 10%, ha negato doversi far luogo a rivalutazione monetaria, avendo ritenuto detto tasso sufficientemente remunerativo.



25 - Se l'assicurazione, pur inequivocabilmente tenuta a risarcire il danno per come si è verificato il sinistro, ci costringe a farle causa per ottenere il pagamento, si può chiedere un importo aggiuntivo a ristoro della perdita di tempo causataci dal suo comportamento?



Per la quantificazione del risarcimento dovuto alla vittima di un incidente si deve tener conto del comportamento della Compagnia assicuratrice che ha costretto l’attore ad agire per forza di cose in via giudiziale, con ovvia perdita di tempo e spreco di denaro; effetti negativi che si sarebbero potuti evitare se la Compagnia convenuta si fosse prodigata per una definizione stragiudiziale della lite. Pertanto, all’attore che dimostra di aver compulsato l’assicurazione senza che la stessa si sia attivata per una conclusione stragiudiziale della controversia, va riconosciuta una somma di denaro, a titolo di danno "punitivo", da inquadrarsi nell’ampio concetto di responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata (Trib. Torre Annunziata 14/3/2000). La Cassazione, per parte sua (sentenza n. 22379 del 29/11/2004), ha stabilito che il danneggiato che ha agito direttamente nei confronti dell'assicuratore per il risarcimento del danno da incidente stradale ha diritto ad essere risarcito anche del danno da ritardo nel ricevere il risarcimento, pur in mancanza di una specifica domanda in questo senso.

26 – Come ci si regola se i danni provocati superano il massimale per il quale si è assicurati?



In tale ipotesi conducente e proprietario del veicolo rispondono della differenza nei confronti del danneggiato. Se i danneggiati sono più d’uno, i loro diritti nei confronti dell’assicuratore sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate (art. 140, comma 1, c.a.).



27 - Vi sono dei casi in l’assicurazione è tenuta a risarcire il danno oltre il massimale?

L'assicuratore, se nell'adempiere la sua obbligazione cade in mora, può essere obbligato anche oltre il limite del massimale, ma a titolo di responsabilità per inadempimento di un'obbligazione pecuniaria (Cass. 10/2/2005, n. 2112). In precedenza la stessa Cassazione (sentenza n. 11007 del 14/7/2003) aveva stabilito che il massimale non opera, relativamente alle obbligazioni accessorie quali gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria, in caso di mala gestio (ossia di violazione dei doveri di correttezza, diligenza e buona fede) da parte dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato, o di colpevole ritardo nel pagamento dell’indennizzo, se detto comportamento colposo determina la sopravvenuta incapienza del massimale.



28 - Se la spesa occorrente alla riparazione del veicolo danneggiato supera il valore di mercato del mezzo si può pretendere il maggiore importo?



Il Pretore di Foligno (sentenza del 27/2/1984) e il Tribunale di Busto Arsizio (sentenza del 18/6/1994) hanno stabilito che, se le spese di riparazione superano il valore di mercato che l'autoveicolo aveva prima dell'incidente, il danneggiato ha il diritto di far eseguire le necessarie riparazioni e di farsene rimborsare il prezzo. Al contrario, il Pretore di Asti (sentenza dell'1/2/1988) ha escluso che, se le spese occorrenti alla riparazione superano il valore attuale del veicolo, il danneggiato abbia diritto al loro integrale rimborso. Il Pretore di Torino (sentenza del 2/2/1993) ha stabilito che il risarcimento va effettuato tenendo conto del valore di mercato, maggiorato delle spese di demolizione del relitto e di quelle di immatricolazione di una nuova autovettura, detratto il valore presumibile del relitto stesso, mentre il Pretore di Taranto (sentenza del 9/3/1993) ha aggiunto al valore attuale dell'autoveicolo una somma pari a quella delle spese di immatricolazione e accessorie del veicolo sostitutivo di quello danneggiato. Per il Pretore di Forlì, invece (sentenza 19/12/1990), occorre dimostrare di avere un interesse effettivo e giustificabile a continuare ad utilizzare il veicolo incidentato e quindi a farlo riparare. Il Pretore di Milano, infine (sentenza del 12/12/1991), ha accordato il pagamento di una somma non inferiore al prezzo di mercato di un autoveicolo effettivamente reperibile di caratteristiche ed efficienza analoghe a quelle dell'autoveicolo incidentato, integrata dal costo della ricerca e della sostituzione.



29 - Se il proprietario è straniero può pretendere di far riparare il veicolo da un carrozziere del proprio Paese?



Sì, e gli va pertanto rimborsato l’intero importo, anche se in Italia i costi per la stessa riparazione sarebbero stati inferiori. (Trib. Padova 11/5/1984).



30 - Se, a causa della gravità dell'incidente subìto dalla nostra autovettura, siamo costretti a farla demolire, si può pretendere il rimborso della tassa di circolazione e dell'assicurazione per il periodo in cui non si è potuto disporre del veicolo?



Il Tribunale di Roma (sentenza del 28/2/1996) ha risposto affermativamente.



31 - Se il meccanico, nel collaudare la nostra autovettura dopo una riparazione, provoca un danno a terzi, l'assicurazione paga?



Sì, e poiché è notorio che le auto affidate all’officina per le riparazioni vengono provate dai meccanici incaricati, con conseguente circolazione del veicolo nell’interesse dello stesso richiedente e non prohibente domino (ossia senza il suo consenso), l’assicuratore non ha il diritto di rivalersi nei confronti del titolare dell’officina e del meccanico conducente del veicolo per i danni cagionati a terzi dalla circolazione della vettura avvenuta in fase di collaudo (Cass. 26/11/1998, n. 11978).



32 - E se i danni interessano anche o soltanto la nostra autovettura?



Di essi risponde il meccanico a titolo di responsabilità ex recepto, ossia in quanto ha accettato di ricevere l'autovettura in consegna per la riparazione, ai sensi dell'art. 1768 c.c.



33 - Se ci rubano la valigia lasciata in vista nella macchina chiusa, l'assicurazione è tenuta a pagare?



Nel contratto di assicurazione contro il furto la garanzia assicurativa è esclusa ex art. 1900 c.c. se il furto è determinato o agevolato da colpa grave dell'assicurato; costituisce colpa grave lasciare il bagaglio, in seguito rubato, sul sedile posteriore di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, in luogo non custodito (Pret. Lucca 18/12/1995).



34 - E' possibile stipulare una polizza di assicurazione con validità limitata al periodo delle vacanze?



Sì, se la propria assicurazione non prevede la stipulazione di polizze temporanee è possibile rivolgersi ad una delle organizzazioni specializzate nella copertura dei rischi connessi alla vacanza per garantirsi, per esempio, l'uso di un'auto sostitutiva in caso di guasto, cure gratuite in caso d'incidente o di malattia, il risarcimento del danno in caso di perdita o di furto dei bagagli.



35 - E una polizza di assicurazione che tenga conto dell'effettivo utilizzo del veicolo?



Sì, alcune Compagnie prevedono la polizza pay per use (espressione inglese che significa "paga per quello che usi"), con l'assicurato che può scegliere tra la formula a chilometro e quella a tempo. Con la formula a chilometro si paga in proporzione ai chilometri percorsi in un anno, con l'assicurato che comunica alla Compagnia il numero di chilometri per i quali intende essere assicurato, salvo conguaglio a fine anno (ossia pagamento o rimborso della differenza, a seconda che i chilometri percorsi abbiano superato o meno quelli dichiarati); con la formula a tempo, invece, si paga in proporzione ai giorni in cui l'assicurato usa l'auto (in questa seconda ipotesi la copertura assicurativa viene di volta in volta attivata e disattivata attraverso il telefono).



36 - E' possibile stipulare una polizza di assicurazione che preveda il risarcimento dei danni da noi stessi provocati alla nostra auto?



Sì, diverse Compagnie prevedono la formula kasko, il cui premio è ovviamente superiore a quello di una normale polizza, in virtù della quale la copertura assicurativa si estende ai cosiddetti danni propri, che sono appunto i danni provocati dallo stesso conducente alla propria auto. Nell'ambito di questa particolare polizza sono possibili, tutto dipendendo dal premio che si è disposti a pagare, diverse combinazioni: da quella che prevede il risarcimento soltanto in caso di collisione con altro veicolo identificato (non, quindi, "pirata") a quella che copre i danni solo se il veicolo sia andato completamente distrutto, a quella che copre anche il danno prodotto da un'errata manovra di parcheggio o da un'uscita di strada. Di regola questo tipo di polizza non può essere attivato per le auto che abbiano più di 4 anni.



37– In cosa consiste la formula bonus-malus?



In base ad essa, ad ogni scadenza annuale il premio viene aumentato o diminuito, a seconda che l’assicurato abbia o meno causato incidenti che obbligato la Compagnia a risarcirli, con conseguente collocazione dell’assicurato nell’una o nell’altra delle 18 classi ufficiali di merito: dalla n. 1, riservata agli assicurati più virtuosi, alla n. 18, comprendente gli assicurati con più sinistri (alcune Compagnie prevedono un numero più elevato di classi).



38 - E la formula che prevede la franchigia?



In base ad essa l’assicurato, a fronte del pagamento di un premio inferiore, è coperto solo per la parte di danno che supera, per ciascun sinistro, un importo convenuto, dovendo provvedere a risarcire il terzo in prima persona per la parte costituita dalla franchigia: franchigia che oscilla generalmente fra i 500 e i 2.000 euro.



39 - Come si comunica la disdetta del contratto di assicurazione?



Si deve, almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto (o nel termine inferiore da questo previsto), comunicare all’assicuratore, a mezzo telefax o raccomandata (art. 172, comma 2, c.a.), meglio se con avviso di ricevimento, “Formale disdetta dalla polizza R.C.A. n. …… stipulata in data ………. ed avente per oggetto……..”.

L’assicuratore, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, deve inviare all’assicurato (artt. 2, 3, 4 e 6 del regolamento ISVAP 9/8/2006, n. 4) una comunicazione contenente la data di scadenza del contratto, le modalità di esercizio della disdetta da parte del contraente e le indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia (queste ultime possono essere fornite direttamente oppure tramite intermediari o call center), nonché un attestato di rischio con l’indicazione dei sinistri degli ultimi 5 anni, e, se la polizza prevedeva la formula bonus-malus, con la specificazione della classe di merito di provenienza e di quella di assegnazione per l’annualità successiva, determinata in base ai sinistri eventualmente causati; ciò per consentire all’eventuale nuovo assicuratore di collocare l’assicurato nella relativa classe di merito.

Se l’aumento del premio supera il tasso programmato d'inflazione, l'assicurato può recedere dal contratto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, oppure a mezzo fax, inviati alla sede dell’impresa o all’intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza, entro il giorno di scadenza del contratto; nel qual caso la garanzia cessa di avere effetto alle ore 24 del giorno della comunicazione (art. 172, comma 1, c.a.). L’assicurato non è tenuto a comunicare disdetta qualora l’assicuratore, pur prevedendo la clausola di proroga tacita in assenza di disdetta nei termini, abbia contrattualmente rinunciato alla formalizzazione della disdetta in caso di applicazione di adeguamenti tariffari al contratto oggetto di rinnovo (art. 2, comma 2, reg. ISVAP 9/8/2006, n. 4).



40 – Se si vende l’auto l’assicurazione può essere trasferita sul nuovo veicolo?



Sì, il trasferimento della proprietà del veicolo produce, a scelta dell’alienante, uno dei seguenti effetti (art. 171, comma 1, c.a.):



a) risoluzione del contratto con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo del servizio sanitario nazionale;

b) cessione del contratto di assicurazione all’acquirente;

c) sostituzione del contratto per l’assicurazione del veicolo acquistato, previo pagamento dell’eventuale conguaglio di premio.





© Copyright Dott. A. Giuffrè Editore Spa – 2009

LA TRASMISSIONE TELEMATICA delle certificazioni di malattia

LA TRASMISSIONE TELEMATICA delle certificazioni di malattia

Sommario: 1. Premessa: il certificato di malattia. – 2. La trasmissione telematica delle certificazioni di malattia. – 3. Il processo di trasmissione e i soggetti coinvolti. – 4. In particolare, l’inoltro dell’attestato di malattia al datore di lavoro.



1. Premessa: il certificato di malattia.
La malattia, quale infermità che determina incapacità lavorativa, deve essere accertata dal medico curante e provata mediante idonea documentazione. La certificazione medica serve, infatti, ad esonerare il lavoratore malato dallo svolgimento delle proprie mansioni, consentendogli di conservare il posto di lavoro e di percepire ugualmente la retribuzione (o un’indennità economica), nei limiti e per la durata stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.



A tal proposito, giova premettere, sia pur brevemente, che, in base al sistema tradizionale (articolo 2 della legge n. 33/1980), il medico curante rilasciava al lavoratore del settore privato specifica documentazione, costituita da due moduli cartacei:

- il certificato di diagnosi (completo di: generalità del lavoratore e relativo indirizzo di reperibilità; data dichiarata di inizio della malattia; prognosi clinica; data di rilascio; diagnosi; indicazione di inizio, continuazione o ricaduta della malattia; firma e timbro del medico);

- l’attestazione sull’inizio e la durata presunta della malattia (conforme al certificato ma priva di diagnosi).

Il certificato e l’attestazione, entro 2 giorni dal rilascio, dovevano essere recapitati o trasmessi dal lavoratore, rispettivamente, all’INPS e al datore di lavoro, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. I lavoratori non aventi titolo all’indennità di malattia a carico INPS non erano tenuti, peraltro, ad inviare la menzionata certificazione all’ente previdenziale.



Rispetto al quadro riepilogativo appena fornito sono intervenute, negli ultimi tempi, significative novità in materia di trasmissione dei dati relativi alle certificazioni di malattia, che trovano fondamento e giustificazione nell’ambito di un più complesso e articolato processo di semplificazione e digitalizzazione dei servizi sanitari (Piano e-government 2012).



2. La trasmissione telematica delle certificazioni di malattia.
Alla fine del 2004 ha preso avvio il processo finalizzato alla c.d. telematizzazione della trasmissione delle certificazioni di malattia, consistente, in poche parole, nell’utilizzo del canale informatico on line.



La Finanziaria per il 2005 (art. 1, comma 149, legge n. 311/2004) ha modificato, invero, il testo del menzionato articolo 2 della legge n. 33/1980 il quale, nella sua attuale formulazione, prevede espressamente che in caso di malattia:

a) il medico curante trasmetta direttamente all’INPS il certificato di diagnosi per via telematica on line;

b) il lavoratore sia comunque tenuto, sempre entro 2 giorni dal relativo rilascio ad opera del medico curante, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l’attestazione della malattia al datore di lavoro, a meno che quest’ultimo non decida di richiedere all’INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione.



L’attuazione di tale previsione si è rivelata, tuttavia, particolarmente complessa, tanto da richiedere successivi interventi di definizione e raccordo con l’intera normativa nazionale, mirati a realizzare il collegamento in rete dei medici del Sistema Sanitario Nazionale (art. 1, comma 810 della legge n. 296/2006), nonché a dettare le regole tecniche e le modalità di trasmissione da seguire anche per i dati relativi alle certificazioni di malattia (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.3.2008).



Da ultimo, con decreto 26.2.2010, il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e dell’Economia, ha impresso una notevole accelerazione al percorso di modifica inaugurato in materia di trasmissione dei certificati di malattia, fissando le modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei relativi dati.



Alla produzione normativa finora sinteticamente descritta si affianca, per quel che concerne nello specifico il settore pubblico, il decreto legislativo n. 150/2009 (riforma Brunetta della Pubblica Amministrazione) il quale, aggiungendo l’art. 55-septies al decreto legislativo n. 165/2001 (che disciplina il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ha stabilito:

- che la trasmissione telematica della certificazione dal medico all’INPS avvenga in base alle stesse modalità previste per il settore privato;

- che, a sua volta, l’INPS debba provvedere, con le stesse modalità, all’immediato inoltro dell’attestazione medica all’amministrazione competente.



Alla luce di quanto appena evidenziato è possibile ricavare, dunque, che diverse sono le finalità cui si ispira, al momento, il processo telematico di trasmissione delle certificazioni di malattia. Se, infatti, lo scopo preponderante nel settore pubblico è quello di ottenere la completa digitalizzazione del meccanismo organizzativo-gestionale collegato ai certificati/attestati di malattia; nel settore privato è lasciata al datore di lavoro la facoltà di scegliere se aderire o meno alla trasmissione telematica degli attestati di malattia. È il caso di anticipare, a tal riguardo, che ciò genera risvolti procedurali differenti in capo al lavoratore (v. infra, par. 4).



L’art. 55-septies del decreto legislativo n. 165/2001 dispone, inoltre, specifiche sanzioni a carico dei medici (dipendenti o convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale) tenuti all’invio telematico dei certificati, per l’inosservanza del relativo obbligo. In tutte le ipotesi di violazione (anche per omissione) delle norme previste in materia si configura, quindi, un illecito disciplinare, ferma restando la necessità di verificare, pur sempre, la gravità della violazione (o omissione) e il grado della colpa, ai fini dell’applicazione della sanzione (Circolare Dipartimento della funzione pubblica e Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica n. 1/2010). In caso di reiterazione, peraltro, è prevista l’irrogazione della più grave sanzione del licenziamento o della decadenza dalla convenzione, a seconda che si tratti di medici dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale o di medici con esso convenzionati.



Ad ogni buon conto, occorre segnalare che il predetto impianto sanzionatorio non risulterebbe ancora operativo, nonostante la conclusione, in data 15 settembre 2010, della prevista fase di collaudo generale del sistema, al cui esito positivo era inizialmente subordinata l’irrogazione delle sanzioni. La Commissione tecnica incaricata di procedere al collaudo, invero, evidenziando segnalazioni di difficoltà applicativa dal punto di vista organizzativo, sia in ambito ospedaliero che territoriale, ha avviato un monitoraggio continuo della regolarità del servizio e ha chiesto al Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione di chiarire che fino alla completa messa a regime del sistema e, in ogni caso, non oltre il 31 gennaio 2011, l’inosservanza di quanto previsto dalla normativa non costituisce illecito disciplinare.

3. Il processo di trasmissione e i soggetti coinvolti.
Al termine di un periodo transitorio di 3 mesi (decorrente dal 3.4.2010), durante il quale ai medici è stato consentito di procedere al rilascio della certificazione medica in modalità cartacea (Circolare INPS n. 60/2010), ha preso definitivamente avvio il processo telematico di trasmissione dei dati relativi alla malattia.



La procedura telematica può essere schematizzata nel modo seguente:

1) Il medico (dipendente o convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale) trasmette all’INPS le informazioni relative alla certificazione di malattia attraverso il sistema di accoglienza centrale (SAC) del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che rappresenta l’infrastruttura tecnologica resa disponibile a tale scopo. Alcune regioni, del resto, hanno predisposto appositi sistemi di accoglienza regionali (SAR), in grado di dialogare con il sistema centrale.

2) Una volta completato l’invio all’INPS, il SAC fornisce il numero di protocollo al medico, il quale procede alla stampa del certificato e dell’attestato da consegnare, entrambi, al lavoratore. Qualora si trovi nell’impossibilità di effettuare la stampa della certificazione, il medico deve comunicare al lavoratore il relativo numero di protocollo.

3) L’INPS mette l’attestato di malattia a disposizione del datore di lavoro (sia privato che pubblico) sia sul proprio portale (www.inps.it), previa autorizzazione e attribuzione di un PIN, sia mediante invio alla casella di Posta Elettronica Certificata indicata dal datore di lavoro.

4) Al lavoratore è consentito di accedere, sempre dal sito istituzionale dell’INPS, ai dati di tutti i certificati a lui intestati (accesso tramite codice PIN) o al singolo attestato di malattia (attraverso l’inserimento del codice fiscale personale e del numero identificativo del certificato).

5) L’INPS indirizza verso le proprie Sedi i certificati dei lavoratori aventi diritto all’indennità di malattia per gli adempimenti connessi alle visite mediche di controllo e, ove previsto, per il pagamento diretto delle prestazioni.



Per quel che concerne, in particolare, il ruolo dei medici certificatori, bisogna precisare che è fatta salva, in capo a questi ultimi, la possibilità di annullare il certificato già inviato all’INPS entro il giorno successivo alla data del rilascio, nonché di rettificare la durata del periodo di prognosi entro il termine della stessa.



È il caso di segnalare, infine, che l’accesso ai servizi del SAC può avvenire, oltre che via WEB (o tramite sistema software gestionale del medico), anche a mezzo telefono (attraverso un risponditore automatico). Quest’ultima modalità, di recentissima introduzione, dovrebbe consentire il superamento delle difficoltà dovute alla mancanza di una connessione Internet, come pure le problematiche emerse in relazione alle visite domiciliari, ad eventuali guasti, ecc.



4. In particolare, l’inoltro dell’attestato di malattia al datore di lavoro.
Una volta esaminato il processo di trasmissione telematica dei dati relativi alle certificazioni di malattia, occorre interrogarsi circa la posizione dei lavoratori, al fine di comprendere la portata dei benefici ad essi riservati per effetto del nuovo sistema.



A tale scopo, viene subito in rilievo come, in virtù del canale diretto di trasmissione on line, il lavoratore avente diritto all’indennità di malattia a carico INPS non risulta più tenuto all’invio del certificato all’Istituto previdenziale, fatti salvi i casi di impossibilità di invio telematico.



Con riguardo, invece, all’obbligo incombente sul lavoratore di recapitare o trasmettere l’attestato di malattia al proprio datore di lavoro/amministrazione, bisogna distinguere a seconda del settore (privato o pubblico) di appartenenza.



Nell’ambito del settore pubblico, infatti, tale obbligo è stato sostituito dall’invio telematico predisposto ed effettuato dal medico certificatore e, a tal fine, occorre che le pubbliche amministrazioni si attivino per richiedere all’INPS il PIN e/o l’invio degli attestati tramite Posta Elettronica Certificata. Al contrario, l’adempimento telematico non sarebbe ancora sufficiente a liberare il dipendente privato dall’onere di trasmissione/recapito dell’attestato al proprio datore di lavoro, a meno che quest’ultimo non decida volontariamente di aderire alla nuova procedura.



Va detto, peraltro, che il disegno di legge (1167-B/BIS) collegato alla legge di bilancio per l’anno 2010, rinviato dal Presidente della Repubblica alle Camere, contempla l’estensione anche al settore privato della disciplina dettata per i dipendenti pubblici con riferimento al rilascio e alla trasmissione dell’attestazione di malattia. Non resta che attendere, allora, il completamento dell’iter parlamentare di tale disegno di legge, allo scopo di ricavare una più puntuale definizione del complesso impianto normativo finora descritto, soprattutto per quel che riguarda gli oneri in capo al lavoratore.

Varata dal Parlamento la riforma del codice della strada

Varata dal Parlamento la riforma del codice della strada

Ennesimo giro di vite contro alcol, droga e velocità – Mai più patente dopo il secondo omicidio colposo - Tolleranza zero per neopatentati, under 21 e professionisti della guida – In arrivo la targa personale – Create le premesse per l’introduzione del casco elettronico e della scatola nera



Sul supplemento ordinario della gazzetta ufficiale n. 171 del 29/7/2010 è stata pubblicata la legge 29/7/2010, n. 120, intitolata Disposizioni in materia di sicurezza stradale, composta da 61 articoli e intervenuta a modificare ancora una volta il nuovo codice della strada. La maggior parte delle norme è entrato il vigore il 13/8/2010, altre erano operative già dal 30/7/2010, mentre altre ancora entreranno in vigore scaglionate nel tempo.

Riportiamo una sintesi delle novità che riguardano più da vicino l’utente della strada. Gli articoli tra parentesi si riferiscono, salvo diversa indicazione, al nuovo codice della strada.



ANIMALI (art. 189 comma 9-bis)

L'utente della strada, in caso d’incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno. Il trasgressore incorre nella sanzione amministrativa da 389 a 1.559 euro.

Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Il trasgressore incorre nella sanzione amministrativa da 78 a 311 euro.



ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (art. 191 comma 1)

I conducenti, che finora erano tenuti a dare la precedenza, rallentando e se del caso fermandosi davanti ai pedoni che transitavano sugli attraversamenti pedonali, d’ora in poi dovranno fermarsi. Inoltre dovranno dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sugli appositi spazi.



BEVANDE ALCOLICHE (art. 14 L. 30/3/2001, n. 125)

Autostrade

Divieti

Nelle aree di servizio situate lungo le autostrade è vietata:

- la somministrazione di bevande superalcoliche;

- la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6;

- la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6.



Sanzioni

Chi viola la norma che vieta la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6 incorre nella sanzione amministrativa da 2.500 a 7.000 euro.

Chi, invece, viola la norma che vieta la somministrazione di bevande superalcoliche e la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6 incorre nella sanzione amministrativa da 3.500 a 10.500 euro.



La reiterazione di una delle suddette violazioni nell’arco di un biennio comporta la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per 30 giorni.



Locali pubblici (art. 6 D.L. 3/8/2007, n. 117, convertito dalla L. 2/10/2007, n.160)



Divieti

La vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dev’essere interrotta alle ore 3 e non può essere ripresa nelle successive tre ore, salvo che sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

La vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dev’essere interrotta dalle

ore 24 alle ore 6, con l’eccezione di cui sopra.

I suddetti divieti non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

Per i locali diversi da quelli in cui si svolgono spettacoli o altre forme d’intrattenimento, questa norma entra in vigore dal 13/11/2010.



Sanzioni

L'inosservanza dei suddetti divieti comporta la sanzione amministrativa da 5.000 a 20.000 euro. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, o dell'esercizio dell'attività medesima, per un periodo da 7 a 30 giorni.



Etilometro e tabelle

I titolari e i gestori dei locali che proseguano la propria attività oltre le ore 24 devono tenere, presso almeno un'uscita del locale, un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool.

I suddetti titolari e gestori devono inoltre esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali, apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

L'inosservanza delle disposizioni relative all’etilometro e all’esposizione delle tabelle comporta la sanzione amministrativa da 300 a 1.200 euro.



CASCO ELETTRONICO E SCATOLA NERA

L’art 49 della legge prevede la possibilità, per il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’introdurre in via sperimentale il casco protettivo elettronico per i conducenti e gli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli.

Inoltre, sempre in via sperimentale, potrà essere introdotto, per gli autoveicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C, D o E, un dispositivo elettronico protetto, denominato scatola nera, idoneo a rilevare, sulla falsariga dell’omonima congegno installato a bordo degli aerei, la tipologia del percorso, la velocità del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche dello stesso e la condotta di guida, nonché, in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica.



CICLISTA (art. 182 comma 9-bis)

Dal prossimo 12 ottobre il conducente di velocipede che circoli fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, e il conducente di velocipede che circoli nelle gallerie, avranno l'obbligo d’indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, pena la sanzione amministrativa da 23 a 92 euro (da 38 a 155 euro se si tratta di velocipede omologato per il trasporto di altre persone oltre al conducente).



CICLOMOTORE

Sanzioni (art. 97 comma 6)

Inasprite, a decorrere dal 30/7/2010, le sanzioni amministrative per chi circoli con un ciclomotore:

- privo delle richieste caratteristiche o che sviluppi una velocità superiore a 45 km orari su strada orizzontale (art. 97, comma 6): da 389 a 1.559 euro;

- munito di contrassegno d’identificazione i cui dati non siano chiaramente visibili (art. 97 comma 10): da 78 a 311 euro.



Targa e certificato di circolazione

I ciclomotori già in circolazione privi di targa e di certificato di circolazione dovranno esserne dotati nei termini stabiliti da un calendario che verrà stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Decorsi 18 mesi dal 13/8/2010 (giorno di entrata in vigore della legge), vale a dire dal 13/2/2012, chiunque circoli con un ciclomotore non regolarizzato incorrerà nella sanzione amministrativa da 389 a 1.559 euro.



CINTURA DI SICUREZZA (art. 172 comma 1)

Introdotto l’obbligo, dal 30/7/2010, di usare la cintura di sicurezza per conducenti e passeggeri delle minicar.



DIVIETO DI FERMATA E DI SOSTA (art. 58 commi 5 e 6)

Diversificate le sanzioni per divieto di fermata e di sosta, a seconda che l’infrazione riguardi ciclomotori e motoveicoli o altri veicoli. In particolare, nei casi appresso indicati la sanzione amministrativa va da 38 a 155 euro per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote, e da 78 a 311 euro per gli altri veicoli.

E’ utile chiarire che per fermata s'intende (comma 1, lett. b), art. 157) la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, o per altre esigenze di brevissima durata.

Per sosta, invece (comma 1, lett. c), art. 157), s’intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente: come quando si lascia l'auto al parcheggio o in divieto di sosta. Una particolare forma di sosta è la sosta di emergenza, intendendosi per essa (comma 1, lett. d), art. 157) l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria o deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.



Divieto di fermata e di sosta



a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;

b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;

c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;

d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;

e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;

f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;

g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;

h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.



Divieto di sosta

- negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza (1);

- negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;



- nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici.

Negli altri casi la violazione del divieto di sosta o di fermata va ora da 23 a 92 euro per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da 38 a 155 euro per gli altri veicoli.



EBBREZZA (art. 186 comma 2)

Dal 30/7/2010 non più ammenda da 500 a 2.000 euro ma sanzione amministrativa di pari importo nei confronti di chi guida in stato di ebbrezza, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro

Portata da sei mesi a un anno la pena dell’arresto nei confronti di chi guida in stato di ebbrezza, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.



Incidente (art. 186 comma 2-bis)

Il fermo amministrativo del veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza che provochi un incidente sale da 90 a 180 giorni.

Estesa a tutti la revoca della patente nei confronti del conducente che provochi un incidente stradale e nei cui confronti sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (finora era prevista in casi particolari: per esempio nei confronti dei conducenti di autobus o in caso di recidiva nel biennio).



Conducenti di età inferiore a 21, neo-patentati e conducenti professionisti (art. 186-bis)

Introdotto, a partire dal 30/7/2010, il divieto di guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste (si prescinde quindi la quantità, che dev’essere pari a zero) per:

a) i conducenti di età inferiore a 21 anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone;

c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose;

d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.



Sanzioni

I conducenti di cui sopra che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste incorrono nella sanzione amministrativa da 155 a 624 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 grammi per litro. Se poi il conducente, nelle condizioni di cui sopra, provoca un incidente, le sanzioni suddette sono raddoppiate.

Se si accerta un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro, il conducente incorre nella sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro, aumentata di un terzo.

Se, infine, si accerta un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro, il conducente incorre nell'ammenda da 800 a 3.200 euro e nell'arresto fino a sei mesi, aumentati da un terzo alla metà.

Patente sempre revocata qualora sia stato accertato, nei confronti dei conducenti di cui alla lettera d), un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, o in caso di recidiva nel triennio per i conducenti di cui alle lettere a), b) e c).



Licenziamento (art. 219 comma 3-quater)



La revoca della patente di guida a uno dei conducenti di cui lettere b), c) e d), conseguente all'accertamento del reato per guida in stato di ebbrezza per accertamento di un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.



Rifiuto di sottoporsi all’accertamento

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il conducente che rifiuti di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico incorre nell’arresto da sei mesi a un anno, aumentato da un terzo alla metà se si accerta un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. La condanna comporta la sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la revoca della patente,



Conducente di età inferiore a 18 anni

Il conducente di età inferiore a 18 anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 grammi per litro, non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età (non prima del ventunesimo anno qualora il tasso alcolemico sia superiore a 0,5 grammi per litro).



Conversione della pena (art. 186 comma 9-bis).

Ad eccezione del caso in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente, la pena detentiva e la pena pecuniaria irrogate per guida in stato di ebbrezza possono essere sostituite, se l’imputato non si oppone e per non più di una volta, con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata, mentre la pena pecuniaria che viene ragguagliata in ragione di 250 euro per un giorno di lavoro di pubblica utilità.



EDUCAZIONE STRADALE (art. 230)

L’insegnamento dell’educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado inizierà dall’anno scolastico 2011-2012.



FARMACI

L’art. 55 della legge stabilisce che, entro il 13/12/2010, verranno individuati, con decreto del Ministro della salute, i prodotti farmaceutici che producono effetti negativi in relazione alla guida dei veicoli e dei natanti. (l’elenco verrà aggiornato a annualmente). Sulle confezioni esterne o sui contenitori di questi prodotti dovrà essere riportato un pittogramma che indichi in modo ben visibile la pericolosità per la guida derivante dall'assunzione del medicinale e le avvertenze di pericolo.



Sanzioni

Qualora i prodotti farmaceutici di cui sopra dovessero essere posti in commercio, dopo il termine di legge, senza il pittogramma, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio incorrerebbe nella sanzione amministrativa da 10.000 a 25.000 euro.



GUIDA

Durata (artt. 174 e 178)

Sanzioni

La norma riguarda la durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose.

Ridisegnate le sanzioni: quella chi supera la durata del pericolo di guida è stata ridotta, dal minimo di 143 euro al massimo di 570 qual era, a 38 euro (nel minimo) e a 152 nel massimo. Sensibilmente aumentata, invece, la sanzione per mancato rispetto del periodo di riposo giornaliero: ora, infatti, va da un minimo di 200 a un massimo di 800 euro.

Aumenti di sanzione sono previsti se vengono superati del 10% o del 20% il limite giornaliero massimo di guida e quello minimo di riposo:

aumento di oltre il 10% del periodo massimo di guida: da 300 a 1.200 euro;

aumento di oltre il 20% del periodo massimo di guida: da 400 a 1.600 euro;

aumento di oltre il 10% del periodo minimo di riposo: da 350 a 1.400 euro

aumento di oltre il 20% del periodo minimo di riposo: da 400 a 1.600 euro.

Sanzione amministrativa da 250 a 1.000 se il conducente non rispetta di oltre il 10% il limite massimo di guida settimanale, e da 350 a 1.400 euro se lo oltrepassa di oltre il 10% il periodo minimo di riposo settimanale. In entrambi i casi, se si “sfora” i oltre il 20% la sanzione va da 400 a 1.600 euro.



Esercitazioni (art. 122, comma 1)

Il rilascio dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida è subordinato alla condizione che il richiedente superi la prova di teoria. Ciò deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente, ed entro questo termine non sono consentite più di due prove. Questa norma si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dall’11/11/2010.

L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.



Esame (arrt. 121 comma 8 e 122 comma 11)

La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida e può essere ripetuta una sola volta nell’ambito del termine di validità di detta autorizzazione.



Età massima

Il secondo comma dell’art. 115 stabilisce che chi guida autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t non deve aver superato i 65 anni. La novella prevede che tale limite possa essere elevato, anno per anno, fino a 68, a condizione che il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

Per i conducenti di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, il limite di età era di 60 anni, prorogabili a 65 di anno in anno e alle condizioni di cui sopra. Anche questo limite è stato portato, alle stesse condizioni, a 68 anni.



Ultraottantenni

Chi ha superato 80 anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale a seguito di visita medica specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti.



Limitazioni (art. 117, comma 2-bis)

Aumentata da 50 a 55 kw/t la tara massima dei veicoli dei quali è consentita la guida ai titolari di patente di categoria B, per il primo anno dal rilascio. Inoltre è stato introdotto, per i neopatentati, un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kw per i veicoli di categoria M1, ossia destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente. Le suddette disposizioni si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal 19/2/2011.



Minorenni (art. 115 comma 1-bis)

I minori che hanno compiuto diciassette anni e siano titolari di patente sono ammessi a guidare, a fini di esercitazione, autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara (50 kw/t).



Condizioni

Il minore dev’essere accompagnato da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previa autorizzazione del Dipartimento per i trasporti, accordata su istanza del genitore o del legale rappresentante del minore. Inoltre il minore deve aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, di cui almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. In ogni caso sul veicolo, che dev’essere munito di un contrassegno recante le lettere GA, non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore.



Sanzioni

La violazione è punita con la sanzione amministrativa da 78 a 311 euro. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne.

Se poi il minore autorizzato come sopra commette violazioni per le quali siano previste la sospensione o la revoca della patente, l’autorizzazione alla guida accompagnata è revocata e il minore non è ammesso a conseguire una nuova autorizzazione. Le stesse sanzioni, cui si accompagnano la sanzione amministrativa da 389 a 1.559 euro e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, si applicano se il minore non ha a fianco l’accompagnatore indicato nell’autorizzazione.



Permesso a tempo (art. 218 comma 2)

Entro cinque giorni dal ritiro della patente, il conducente cui questa è stata sospesa può presentare un’istanza al Prefetto per ottenere un permesso di guida per determinate fasce orarie, e comunque per non più di tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, oppure ricorrendo il diritto a fruire di permessi lavorativi per la nascita di un figlio. Il Prefetto decide entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.



INFRAZIONI

Accertamento (art. 201 comma 1-bis e 1-ter)

La lettera g) del comma 1-ter dell’art. 201, come integrata dalla novella, prevede che la contestazione immediata dell’infrazione non è necessaria nel caso di rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127



INQUINAMENTO (art. 7 comma 13-bis)

Chi circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, incorre nella sanzione amministrativa da 155 a 624 euro, cui si aggiunge, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sospensione della patente da 15 a 30 giorni.



INVERSIONE DI MARCIA (art. 176 comma 22)

Introdotto la revoca della patente, in luogo della sospensione da 6 a 24 mesi, nei confronti di chi inverte in senso di marcia o attraversa lo spartitraffico, anche all’altezza dei varchi, o percorre la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito, quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli.



LENTI (art. 173 comma 1)

Dal 30/7/2010 L’obbligo di usare, ove prescritte, le lenti durante la guida è stato esteso al titolare di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.



MOTORE ACCESO A VEICOLO FERMO (art. 157 comma 7-bis)

Permane il divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso. Eliminato invece il divieto nel caso di fermata.



PATENTE

Punti (art. 126 bis)

Attribuzione (ultimo capoverso della tabella)

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, la mancanza di violazioni, per i primi tre anni dal rilascio, di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio dà diritto, in aggiunta al punteggio recuperabile ai sensi del comma 5, all'attribuzione di un punto all'anno fino a un massimo di tre punti.

Il comma 5 stabilisce che, salvo il caso di perdita totale del punteggio, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.



Esame (art. 126-bis comma 6)

Si dovrà sostenere l’esame d’idoneità tecnica previsto per la revisione della patente anche prima che si esaurisca il punteggio, qualora dopo la notifica della prima violazione, che comporti una perdita di almeno cinque punti, si commettano altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti.



Recupero (art. 126-bis comma 4)

La riacquisizione dei punti avviene all'esito di una prova di esame.



Tabella

Queste le modifiche alla tabella dei punteggi di cui all’art. 126-bis (tra parentesi la norma violata).



Norma violata Punti

Guida in stato di ebbrezza

Conducente di età inferiore a 21 anni,

neopatentato o trasportatore professionale (186-bis comma 2) 5



Inversione di marcia (art. 176 comma 19) abrogato



Pedoni

Se non circolano sugli appositi spazi (art. 191 comma 1) 8

Se non attraversano sulle strisce (art. 191 comma 2) 4

Se non danno la dovuta precedenza (art. 191 comma 3) 8

Se il conducente non dà la precedenza (art. 191 comma 4) abrogato



Uso non autorizzato o improprio di strutture riservate agli invalidi

(art. 188 comma 4) 2



Velocità

Limiti superati di oltre 10 km/h e di non più di 40 (art. 142 comma 8) 3

Limiti superati di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h (art 142 comma 9) 6

Limiti superati di oltre 60 km/h (art. 142 comma 9-bis) 10





Rilascio (art. 119 comma 2-ter)

Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida l'interessato dovrà esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinicotossicologici condotti in strutture e secondo modalità individuate con decreto ministeriale.



Preclusioni (art. 120 comma 1 e art. 219 commi 3-bis e 3-ter)

Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo, la revoca della patente.

Portato da uno a due anni il termine prima del quale il conducente cui sia stata revocata la patente non può conseguire una nuova patente.

Quando la revoca della patente di guida è disposta per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni dalla data di accertamento del reato

Revisione (art. 128 comma 1-ter)

E' sempre disposta la revisione della patente quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale, se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle norme da cui consegua la sospensione della patente.

Revisione anche nei confronti del conducente minore degli anni diciotto che abbia violato una norma che preveda la sospensione della patente.



Coma oltre le 48 ore (art. 128 comma 1-bis)

I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti. Alla comunicazione fa seguito la revisione della patente ad opera di una commissione medica locale, sentito lo specialista dell'unita' riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.



Sanzioni (art. 128 comma 2)

Chi non si sottopone nei termini prescritti agli accertamenti richiesti per la revisione della patente, incorre nella sospensione di questa fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole.

Chi circola durante il periodo di sospensione della patente incorre nella sanzione amministrativa da 155 a 624 euro e nella revoca della patente. Incorre nelle stesse sanzioni chi circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida in seguito ad accertamento sanitario.



Revoca (art. 120 comma 1)

Allungata la lista dei soggetti per i quali è prevista la revoca della patente ad opera del Prefetto. Infatti ai delinquenti abituali, professionali e per tendenza, e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o di prevenzione, si aggiunge:

- chi è incorso nella sospensione della patente o nel divieto di conseguirla per aver illecitamente importato esportato, acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo o comunque detenuto sostanze stupefacenti o psicotrope al di fuori delle previsioni di legge;

- chi è incorso nel divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore per essere stato condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del testo unico sulla droga o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del citato testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza.



Rinnovo

Il tagliando di convalida rilasciato in occasione del rinnovo della patente sarà sostituito da un duplicato della patente con l’indicazione del nuovo termine di validità. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, dovrà provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità. Questa norma si applicherà a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti col quale verranno stabiliti i contenuti e le procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente



Permesso di guida

L’art. 59 della legge prevede che ai titolari di patente di guida, chiamati per sottoporsi alla

prescritta visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare, per una sola

volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo.

La norma non si applica ai titolari di patente che devono sottoporsi a visita medica per aver guidato in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope



Sospensione

Neopatentati (art. 218-bis)

Nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista la sospensione della patente, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni successive.

Se poi, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare commette una violazione che preveda la sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni di cui sopra si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.

L’intera normativa si applica anche al conducente titolare di patente di categoria A, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B.



PENA DETENTIVA

Misura alternativa

L’art. 57 della legge prevede che, in luogo dell’arresto per i reati di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali individuati con decreto del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, preferibilmente tra quelli che esercitano l'attività nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.



SANZIONI PECUNIARIE

Rateazione (art. 202-bis)

I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, d’importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono chiedere di essere ammessi al pagamento rateizzato.



Aventi diritto

Può avvalersi della rateazione chi sia titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 10.628,16 euro. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente la rateazione, e il limite di reddito di cui sopra è elevato di 1.032,91 euro per ciascun familiare convivente.



Domanda

Se la violazione è stata accertata da funzionari, ufficiali o agenti dello Stato, la domanda di rateazione va presentata al Prefetto. Se invece la violazione è stata accertata da funzionari, ufficiali o agenti della Regione, della Provincia o del Comune, la domanda va presentata, rispettivamente, al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente della Giunta Provinciale e al Sindaco, a seconda del funzionario, dell’ufficiale o dell’agente che ha accertato la violazione.

La domanda va presentata entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione e implica la rinuncia ad avvalersi del ricorso al Prefetto e al Giudice di pace. L’Autorità destinataria, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso questo termine la domanda s’intende respinta.

Se la domanda viene respinta il pagamento della sanzione va fatto entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.



Rate

Le rate, mensili, non possono essere più di 12 se l'importo dovuto non supera 2.000 euro, più di 24 se l'importo dovuto non supera 5.000 euro, più di 60 se l'importo dovuto supera 5.000 euro.

L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro e sulle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso previsto dal primo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29/8/1973, n. 602, e successive modificazioni (attualmente il 4% annuo).

I suddetti importi vengono aggiornati con decreto ministeriale ogni due anni, entro il 1° dicembre, e si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo.

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione.



SOSTANZE STUPEFACENTI (art. 187)

Inasprite dal 30/7/2010 le sanzioni nei confronti di chi viene sorpreso alla guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope (le sostanze stupefacenti agiscono sul sistema nervoso, provocando un'alterazione dell'equilibrio psico-fisico più o meno grave, mentre le sostanze psicotrope sono farmaci che influiscono sui processi psicologici). Ferma restando l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, l’arresto va ora da sei mesi a un anno, mentre la sospensione della patente sale da un minimo di un anno a un massimo di due (da due a quattro anni se il veicolo appartiene a persona estranea al reato). In caso di recidiva nel triennio scatta le revoca della patente.

Con la sentenza di condanna o di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.



Conversione della pena (art. 187 comma 1-bis).

Ad eccezione del caso in cui il conducente in stato di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope abbia provocato un incidente, la pena detentiva e la pena pecuniaria irrogate per guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere sostituite, se l’imputato non si oppone e per non più di una volta, con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata, con la pena pecuniaria che viene ragguagliata in ragione di 250 euro per un giorno di lavoro di pubblica utilità.



TARGA PERSONALE (art. 100, comma 3-bis)

Le targhe di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto (leasing), esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione.



VELOCITA’ (art. 142 commi 9 e 9-bis)

Sanzioni

Inasprite le sanzioni per chi supera il limite massimo di velocità di oltre 40 km/h ma di non più di 60 km/h: il minimo viene elevato da 370 a 500 euro, mentre il massimo sale da 1.458 a 2.000 euro. Eliminata, invece, l’inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Invariato il periodo di sospensione della patente: da uno a tre mesi.

Per chi supera il limite massimo di velocità di oltre 60 km/h la sanzione viene aumentata da un minimo di 779 a un massimo di 3.119 euro.



VERBALE (art. 200 comma 2)

Il verbale di contestazione dell’infrazione potrà essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici e conterrà la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione.



Notifica (art. 201 comma 1)

Dal 14/8/2010 il termine di notifica del verbale di accertamento della violazione scende da 150 a 90 giorni

A partire dalla stessa data, quando la violazione venga contestata immediatamente al trasgressore, il verbale dev’essere notificato a uno dei soggetti obbligati in solido (per esempio proprietario del veicolo se diverso dal conducente) con l’autore della violazione entro 100 giorni dall’accertamento di essa.



© Copyright Dott. A. Giuffrè Editore Spa – 2010